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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251/21 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardi CO giusta Parte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28/6/21
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Catta Arianna giusta Controparte_1 procura allegata alla memoria difensiva di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 28/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/4/21 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con Controparte_1 rito concordatario con la in Monte San Giovanni Campano ( FR ) il CP_1
25/4/01; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli CO ( il 19/8/01 )
1 e ( il 19/5/04 ); che con accordo di negoziazione assistita del 28/11/17, Per_1 autorizzato dal P.M. presso questo Tribunale in data 1/12/17, i coniugi si sono separati consensualmente;
che le condizioni della separazione sono state modificate con decreto di questo Tribunale ex art. 710 c.p.c. del 27/10-2/11/20; che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni ivi indicate ( nessun assegno divorzile tra le parti;
conferma degli assegni a suo carico per il mantenimento dei due figli di complessivi € 1.000,00 mensili, con il versamento diretto al figlio
CO dell'assegno di € 500,00 mensili in favore del medesimo;
revoca del pagamento a suo carico delle utenze della casa coniugale, assegnata in godimento alla convenuta, e revoca della condizione della separazione che prevede il diritto di quest'ultima di prelevare annualmente vestiario del valore di complessivi
€ 500,00 annui presso l'esercizio commerciale di esso attore ).
La si è costituita in giudizio, nulla contestando in relazione all'avversa CP_1 domanda divorzile e resistendo alla restante domanda giudiziale dell'attore, chiedendo la pronuncia del divorzio alle diverse condizioni da essa indicate
( i due figli continueranno a vivere con lei nella casa coniugale e assegnazione in godimento a lei di tale casa;
assegno di mantenimento per i due figli a carico dell'attore, da corrispondere a essa convenuta, di complessivi € 1.000,00 mensili, oltre al rimborso del 50 % delle correlative spese straordinarie;
assegno divorzile a carico dell'attore in favore di essa convenuta di € 500,00 mensili, oltre al predetto diritto annuale del valore di € 500,00 in capi di vestiario oppure, in alternativa, aumento dell'assegno divorzile a € 580,00 al mese;
conferma dell'onere per l'attore di pagare le utenze della casa coniugale oppure, in alternativa, aumento dell'assegno per i figli di € 70,00 mensili per ciascun figlio;
corresponsione dall'attore alla convenuta della somma mensile di € 45,00 a titolo di mantenimento dei due cani labrador di sua proprietà dei quali si occupa essa convenuta ).
I provvedimenti presidenziali provvisori hanno previsto la conferma allo stato delle complessive condizioni stabilite in sede di separazione consensuale come modificate dal cit. decreto di questo Tribunale, e cioè: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, che ne eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
e tenendo conto
2 dell'alternanza con l'altro genitore, sia per i fine settimana che per le festività natalizie e pasquali. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli un giorno infrasettimanale, il mercoledì, provvedendo alle loro esigenze. Per quanto concerne le vacanze natalizie, e compatibilmente con gli impegni lavorativi, i ragazzi passeranno n. 5 giorni con ciascun genitore (24, 25, 26, 27, 28 dicembre con l'uno e 31, dicembre, 1, 2, 3, 4 gennaio con l'altro), il compleanno dei genitori con gli stessi e il compleanno dei figli ad anni alterni. Allo stesso modo, le festività pasquali saranno regolate ad anni alterni. Durante il periodo estivo ciascuno dei coniugi potrà allontanarsi con i figli per n.15 giorni da comunicarsi entro il 15 del mese di giugno;
d) il Sig. Parte_1 si impegna ad estinguere le rate relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali, secondo il prospetto che segue, facendosi carico del pagamento: Data Importo Interessi Totale da pagare 31/07/2017 1.631,16 0,00
1.631,16 30/09/2017 1.553,59 9,63 1.563,22 30/11/2017 1.544,10 19.09 1.563,19 30/04/2018 992,10 27.36
1.019,46 30/09/2018 977,52 41,92 1.019,44 6.698,47 98,00 6.796,47 Qualora dovessero emergere in futuro altre pendenze derivate dalla vecchia impresa individuale intestata a nome della Sig.ra ( CP_1 Parte_1
Abb. di ), le stesse, stante la gestione congiunta, dovranno essere estinte dal Sig. Controparte_1
; e) la casa coniugale, sita a OV NI (FR), in Via Casavitola, n. 2/B, di proprietà del Parte_1
Sig. sarà assegnata ad entrambi con il seguente godimento: al piano superiore abiterà la Sig.ra Parte_1
e i figli е , mentre il piano inferiore sarà Controparte_1 Persona_2 Controparte_2 destinato ad abitazione del Sig. Questo nel rispetto reciproco dell'indipendenza e della Parte_1 privacy;
f) le utenze relative alle porzioni di casa spettanti a ciascuno dei coniugi saranno interamente a carico del Sig. ; g) la Sig.ra continuerà a svolgere il suo lavoro presso la Società FG srl, Parte_1 CP_1 con la retribuzione e le mansioni attuali, comprese quelle relative agli ordini, effettuandoli insieme al Signor
autonomamente, a seconda delle esigenze del Punto vendita, come sempre è stato e rinunciando Parte_1 in tal caso al mantenimento. Inoltre verrà conservata l'attuale flessibilità degli orari lavorativi, in funzione della gestione dei figli e dell'attività lavorativa svolta. La Sig.ra rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa CP_1 relativa a indennità o altri oneri pregressi per ferie e/o permessi non goduti;
h) la Sig. avrà diritto ad CP_1 un valore netto di euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capi di vestiario a stagione che potrà scegliere nell'esercizio commerciale FG srl. Oltre tale limite, verserà il valore relativo al costo dei capi scelti, mentre per l'abbigliamento dei figli se ne farà interamente carico il padre, solo se acquistato nel negozio di famiglia;
i) il Sig. verserà per i figli, fino a che non saranno autosufficienti, la somma di euro 1.000,00 (mille) Parte_1 mensili per il loro mantenimento entro il giorno 20 di ogni mese, oltre ad adeguamento Istat, così come previsto dalla legge, in contanti o con bonifico bancario sul conto della Sig. . Le ulteriori spese, CP_1 anche straordinarie, saranno divise al 50% così come da Protocollo del Tribunale di Roma. Le spese ricreative per i ragazzi dovranno essere espressamente previste e concordate;
f) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti. g) le parti si concedono reciproco consenso all'espatrio.” ( accordo di negoziazione assistita ), “in modifica delle condizioni della separazione tra e , Controparte_1 Parte_1
3 pone a carico del secondo l'obbligo di contribuire al mantenimento della col versamento della CP_1 somma di € 500 mensili entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo indici AT”
( decreto di questo Tribunale del 27/10-2/11/20 ).
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I., dopo che il
G.I. ha delibato l'inammissibilità dell'ultima predetta domanda giudiziale della convenuta, la causa è stata rimessa una prima volta al Collegio per la decisione con sentenza non definitiva sulla questione dello status coniugale delle parti su istanza dell'attore ( ex art. 4, co. 12, L. 898/70 ). In data 10-11/1/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo della trattazione e dell'istruttoria del presente giudizio.
La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti nonché con l'escussione dell'interrogatorio formale delle parti e di prove testimoniali, mentre per converso il G.I. rigettava le istanze istruttorie della convenuta d'indagini a mezzo di Polizia tributaria nei confronti dell'attore e di ordini di esibizioni nei confronti del medesimo in quanto generiche ed esplorative.
Esaurita l'istruzione probatoria, il G.I. con decreto del 13/7/24 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/2/25.
In seguito l'attore depositava in data 7/2/25 un'istanza ex art. 709, u.co., c.p.c., adducendo sopravvenute modifiche fattuali quanto alle condizioni di vita dei due figli delle parti e anche di quelle della convenuta, e con la quale chiedeva quanto segue: “a) revocare ex nunc (e con riserva di chiedere nelle conclusioni del giudizio che il Collegio lo revochi ex tunc) la previsione dell'obbligo del versamento dal ricorrente dell'assegno stabilito in favore della sig.
; b) revocare l'obbligo dell'assegno di mantenimento dal padre in favore del figlio maggiorenne CP_1
CO in quanto autonomo;
stabilire che l'assegno in favore della figlia maggiore ancora non autosufficiente le sia corrisposto direttamente rideterminandone l'importo in €250,00 mensili;
in ipotesi di conferma dell'onere di mantenimento del figlio prevedere che l'assegno in questione gli sia corrisposto direttamente ex art.337 septies c.c. per €250,00; c) revocare l'assegnazione dell'abitazione familiare e il diritto di godimento della porzione dell'immobile (piano superiore) familiare attribuito alla , sito in OV CP_1
NI Via Casavitola 2/A di proprietà di terzi;
d) revocare la previsione relativa alla possibilità per la sig.ra di prelievo nella F.F.G. S.r.l. di capi di vestiario per € 500,00 all'anno; e) disporre la revoca CP_1 dell'onere del pagamento delle bollette in capo al ricorrente delle utenze della porzione dell'abitazione il cui godimento è stato attribuito alla sig.ra , sita in OV NI Via Casavitola n. 2/A.”. CP_1
4 Con decreto del 10/2/25 il G.I. provocava il contraddittorio con la convenuta, assegnandole in proposito termine fino al 14/2/25 per il deposito di una memoria di replica, nonché assegnando a entrambe le parti termine perentorio ex art. 127- ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
La convenuta non depositava la memoria di replica entro il predetto termine del
14/2/25 e inoltre depositava in data 17/2/25 note scritte in sostituzione d'udienza contenenti soltanto la precisazione delle conclusioni relativamente al merito del presente giudizio. Con provvedimento del 22/2/25 il G.I. dichiarava l'inammissibilità di siffatta precisazione delle conclusioni, in quanto l'udienza di p.c. era rimasta ferma alla già fissata udienza in presenza del 28/2/25 e, ritenuta formatasi la non contestazione della convenuta ai soli fini dell'istanza dell'attore in oggetto, l'accoglieva stabilendo quanto segue: “a) revoca con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025 l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili ( + rivalutazione monetaria annuale AT ) in favore di posto a carico di con l'ordinanza presidenziale del 26/10/21, Controparte_1 Parte_1
e parimenti revoca l'onere accessorio già posto a carico dell'attore e in favore della convenuta in ordine al prelievo periodico di capi di vestiario per un valore di € 500,00; b) revoca con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025 l'assegno di € 500,00 mensili ( + rivalutazione monetaria annuale AT ) posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio con l'ordinanza Parte_1 Persona_2 presidenziale del 26/10/21; c) revoca con efficacia immediata l'assegnazione della porzione della casa familiare ( piano superiore ) in godimento a di cui all'ordinanza presidenziale del Controparte_1
26/10/21 e, per l'effetto, revoca con efficacia immediata l'onere del pagamento delle correlative utenze domestiche già posto a carico dell'attore; d) rigetta l'istanza dell'attore inerente alla modifica del quantum debeatur del suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , pure stabilito con Controparte_2
l'ordinanza presidenziale del 26/10/21, e dispone che con decorrenza da marzo 2025 tale pagamento venga eseguito direttamente in favore della figlia;
e) conferma la già fissata udienza di p.c. del 28/2/25, ore 9.”.
La convenuta depositava in data 27/2/25 un'istanza al G.I. di revoca dell'ordinanza del 22/2/25, adducendo problematiche di salute del suo difensore che avevano determinato l'errata comprensione della portata del decreto del G.I. del 10/2/25, ivi inoltre contestando nel merito tutte le avverse allegazioni in ordine alle sopravvenute modifiche fattuali poste dall'attore a supporto della sua istanza del 7/2/25.
All'udienza del 28/2/25 le parti hanno precisato le conclusioni e la convenuta ha altresì insistito nella sua istanza del 27/2/25, chiedendo in subordine di essere rimessa nei termini ex art. 153, co. 2, c.p.c. in relazione all'avversa istanza del 5 7/2/25. Con ordinanza dell'1/3/25 il G.I. rigettava entrambe tali istanze della convenuta e ribadiva che “la non contestazione della convenuta formatasi all'esito del decorso del termine fino al 14/2/25 fissatole con decreto del G.I. del 10/2/25 è limitata alla questione inerente all'accoglibilità o meno dell'istanza dell'attore ex art. 709, u.co., c.p.c. del 7/2/25 ( come già specificato nell'ordinanza del 22/2/25: “…non sono state in alcun modo contestate dalla convenuta e quindi ai presenti fini già per ciò soltanto vanno ritenute provate”, enfasi del G.I. ), essendo peraltro noto che il Collegio in sede di decisione finale e di deliberazione della sentenza non è in alcun modo vincolato dalle decisioni interinali adottate in corso di causa dal Presidente prima e dal G.I. poi: non è dunque predicabile che l'ordinanza del
G.I. del 22/2/25 possa essere qualificato come un “provvedimento…anticipatorio della sentenza” e tantomeno che lo stesso possa, addirittura, rendere “inutile – di fatto – la fase decisoria” ( istanza della convenuta del
27/2/25, pag. 3 )”. Il G.I. rimetteva quindi una seconda volta la presente causa al
Collegio, assegnando alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c. e
“specificando che tali termini decorreranno dal dì della comunicazione alle parti della presente ordinanza”.
Ciò complessivamente posto, va rilevato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta nella sua memoria di replica del 18/5/25,
l'attore ha tempestivamente depositato la comparsa conclusionale in data 1/5/25 in quanto l'ordinanza del G.I. dell'1/3/25 è stata comunicata alle parti il 3/3/25
( e parimenti è tempestivo il deposito della memoria di replica, effettuato dall'attore il 21/5/25 ).
Il Collegio inoltre condivide e fa proprio quanto evidenziato dal G.I. nella cit. ordinanza dell'1/3/25 in ordine alla limitazione della non contestazione della convenuta sull'avversa istanza ex art. 709, u.co., c.p.c. agli effetti della decisione di tale istanza, senza che siffatta originaria non contestazione possa dispiegare effetti anche sulla presente decisione di merito in ragione della successiva contestazione da essa effettuata il 27/2/25 e da essa reiterata all'udienza di p.c. del 28/2/25. In definitiva vanno qui valutate tutte le risultanze probatorie in atti, ivi comprese quelle allegate dall'attore con l'istanza del 7/2/25 ma senza applicazione in capo alla convenuta del principio di non contestazione.
Per quanto riguarda le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il Collegio ritiene che tali condizioni sono state descritte in modo corrispondente alle risultanze di causa dalla convenuta nella sua comparsa conclusionale, con puntuale richiamo alle singole fonti probatorie in proposito utilizzabili a supporto delle allegazioni fattuali ivi svolte ( fatta eccezione per il richiamo ivi operato al suo interrogatorio formale, che non può formare prova in favore della parte che lo 6 rende ma soltanto, semmai, prova contro la medesima ), e che onde evitare superflue rielaborazioni lessicali vengono qui di seguito riportate: “I. Quanto alla situazione reddituale del sig. parte ricorrente. I.
1. Emerge netta, in atti, l'inveritiera Parte_1 rappresentazione delle risultanze economico-patrimoniali in capo a parte ricorrente. Con un disegno che verosimilmente parte da lontano, il ricorrente si è progressivamente e simulatamente spogliato dei suoi beni e, allo stesso tempo, ha smesso di corrispondere quanto dovuto (anche per il mantenimento ordinario della prole, a far data dal lontano mese di giugno 2021) rendendo impossibile ogni recupero delle somme mese per mese accumulate a motivo della apparente mancanza di beni e redditi aggravando la situazione della signora
, costretta a privarsi per sé, chiedendo aiuto ai suoi familiari e dovendo vendere i suoi gioielli. I.2. CP_1
Per chiarezza, appare doveroso esporre la storia delle società dell' I.
2.1. Quanto alla F.F.G. S.r.l.: a. Parte_1 nell'aprile 2021, al momento del deposito del ricorso per cui è causa, il sig. risultava unico socio e Parte_1 amministratore unico a far data dal 2011 della F.F.G. S.r.l., noto negozio di abbigliamento in Frosinone, via
CO TU ER n. 25 (doc. 10, allegato alla memoria integrativa). Nel ricorso lamentava una presunta crisi della società dovuta alle chiusure stabilite per la gestione della pandemia, senza fornire tuttavia alcuna prova;
b. nel novembre 2021, in corso di causa e senza fornirne notizia in giudizio, egli cedeva formalmente l'intera proprietà così dividendola;
per il 5% alla sig.ra , che ne diventava anche Persona_3 amministratore unico e il restante 95% era intestato fiduciariamente alla (doc. 17, Controparte_3 allegato seconda memoria istruttoria); c. tuttavia egli sostanzialmente continuava e continua a occuparsene e a considerarla cosa sua, al punto che: i. sebbene sedicentemente in crisi, nel 2022 procedeva ad assumere personale. Si fa notare che, non si trattava di una persona qualunque, ma si assumeva la signora Per_4
(teste di parte ricorrente ), già dipendente della GF888 S.r.l., altra società riconducibile ad la
[...] Parte_1 signora nella sua testimonianza senza alcuna esitazione collegava ancora la FG ad e Per_4 Parte_1 rispondeva (cap. 8 memoria parte resistente): «sono stata assunta nel 2022 dalla Società FG RL, della quale era amministratore;
ii. nello stesso 2002 (quando egli non avrebbe più dovuto aver nulla a che fare Parte_1 con la FG, né socio, né amministratore), in data 6 giugno inviava un vocale alla (doc. Parte_1 CP_1
18, allegato seconda memoria istruttoria, e mai contestato nel corso del giudizio) in cui egli stesso rendeva inequivoco sia il suo rapporto ancora in essere con la Società, sia il suo poterne decidere sorti ed eventi, al punto da dichiarare di voler assumere part -time il figlio, studente universitario svogliato. Per semplicità, se ne riporta uno stralcio: « …CO…mi ha parlato della sua intenzione di valutare addirittura questa possibilità di lasciare l'università … contestualmente io gli avevo anche detto che l'avrei assunto io qua con un contratto part time di apprendistato, che però deve lavora' perché c'ha 21 anni… »; iii. alla fine del 2023, la teste di parte resistente, sig.ra , nella sua testimonianza all'udienza del 24.11.2023, rispondendo al cap. Testimone_1
n. 8 della memoria di parte resistente, riferiva che: «Io abito in Via Aldo Moro, lo vedo in negozio, so che il negozio è da sempre il suo»; iv. con atto del 12.01.2023, a ulteriore riprova della sostanziale gestione
7 societaria ancora in capo all , la FG cedeva il ramo d'azienda alla società nata e Parte_1 Controparte_4 iscritta nel dicembre 2022 e con stesso indirizzo e stesso oggetto sociale della FG RL (doc. VII , in particolare per la cessione del ramo pag. 7, allegato istanza revoca), con capitale diviso tra il figlio del ricorrente, per il 25%, e il padre del ricorrente per il 75%, quest'ultimo Persona_2 CP_5 anche amministratore unico. [ … ] È di tutta evidenza, dunque, che il ricorrente si è solo apparentemente spogliato della sua azienda di punta nel settore dell'abbigliamento (trattasi di abbigliamento non a buon mercato), cedendo a società fiduciaria e a persone evidentemente vicine (la nuova amministratrice ) Per_3 che a loro volta hanno concesso la gestione del noto negozio di Frosinone a parenti prossimi (figlio e padre del ricorrente), seguendo evidentemente le intenzioni e le decisioni del ricorrente;
egli, dunque, continua a stabilire l'indirizzo direttivo della società (sotto qualsivoglia nome e/o compagine sociale voglia considerarsi), continua a frequentare i locali in cui si effettua la vendita (testimonianza ) e a utilizzarne i beni in Testimone_1 modo personale e continuativo come fossero i suoi (interrogatorio parte resistente). Il sig. dunque, Parte_1 rimane amministratore di fatto e socio occulto, proseguendo nella gestione della sua attività, solo simulatamente dismessa. Di tutto questo, quale segno di correttezza e trasparenza nel giudizio (certamente in vigore già prima della riforma Cartabia) neppure un cenno nel giudizio da parte del ricorrente. Quanto alla redditività della società, nulla può aggiungersi, mancando ogni prova al riguardo, non essendo stata ammessa la richiesta indagine a mezzo della polizia tributaria. Tuttavia, presuntivamente, può solo desumersi che essa
(si ricorda: vendita di abbigliamento e accessori non a buon mercato) deve valere tutti gli sforzi che l Parte_1 ha fatto per recidere solo apparentemente il legale tra la FG RL e la sua persona. I.
2.2. Quanto alla GF888
RL. Si desume dal materiale in atti che quando alla GF888 S.r.l., nulla è stato provato, se non una mera istanza di fallimento prodotta – questa sì – unitamente alla memoria integrativa (quindi nel 2021), senza alcun ulteriore seguito sugli eventi occorsi (udienza prevista nel luglio 2021, cf. doc. “istanza di fallimento” allegata alla avversa memoria integrativa e poi riproposta più volte). Pertanto, per quanto consta e in assenza di prova contraria, la stessa può dirsi ancora attiva e/o quantomeno nella disponibilità del ricorrente. I.
3. Con riferimento agli immobili. Analogamente può dirsi con riferimento al suo immobile sito in OV NI, via
Casavitola 2/B, di cui il ricorrente si spogliava già nel 2018, all'indomani della separazione e prima del licenziamento della dalla società. La cessione dell'immobile – si badi bene, della sola nuda CP_1 proprietà – era a favore dell'ennesimo parente del sig. che si palesa nella vicenda, ossia la zia Parte_1 paterna, la signora (doc. 12, allegato alla memoria integrativa). Dei pretesi proventi CP_6 dell'asserita compravendita nulla è detto. I.
4. Con riferimento ai redditi e/ entrate. Il sig. dunque, Parte_1 noto imprenditore del capoluogo che si incontra ancora all'interno del “suo” negozio, non avrebbe più un lavoro, non avrebbe più un immobile di proprietà. Non avrebbe nulla, non possiederebbe nulla, non vi è giacenza sui conti (almeno su quelli che si è riusciti ad intercettare, come emerge dal pignoramento andato negativo e dalle risposte degli Istituti: docc. 13-16, allegati alla seconda memoria istruttoria). Viene dunque da
8 chiedersi come egli viva, e perché non chieda sussidi o aiuti pubblici (per quanto consta) che avrebbero consentito di dare almeno una parte del mantenimento ai figli (che – si ricorda – non ha mai più versato dal giugno 2021). Viene da chiedersi perché continui ad utilizzare una vettura di proprietà di una società che non
è la sua. Egli vive in un immobile in una delle costruzioni a ridosso della villa comunale, in asserito comodato d'uso gratuito nell'immobile di altri (ma senza produrre alcun contratto, sebbene la teste sembri farne Per_4 riferimento), pagando le utenze sia della casa di via Sordi, sia della casa familiare in OV NI. Egli sarebbe “aiutato” dalla generosa zia (come riferisce sempre la teste di parte ricorrente CP_6
, udienza 24.11.2023) che, dunque, non solo avrebbe acquistato casa ma contribuirebbe – di Persona_4 fatto, integralmente, per quanto sembra – alla gestione economica della sua vita. Tuttavia, un aiuto costante e periodico da terzi rappresenta comunque una entrata che l però, si è ben guardato dal quantificare. Parte_1
E si è ben guardato dal mettere a disposizione per i figli, in qualunque misura possibile. Si ricorda infine che la perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), né l si è attivato per cercare altra occupazione (non avendone – a Parte_1 suo dire – alcuna) o ricorrere agli aiuti possibili previsti dallo Stato. I.
5. L'ultima informazione di carattere economico relativa all' è la dichiarazione dei redditi relativi al 2020, il cui deposito è anche stato Parte_1 annullato (cf. avversa documentazione allegata alla memoria integrativa). Poi, nulla più si sa sulla situazione economica di parte ricorrente. Si ricorda comunque (Cass. Civ. Sez. I., 31.05.2007, n. 12736) che le dichiarazioni dei redditi hanno funzione solo fiscale e non sono vincolanti per il giudice. Per il resto, il ricorrente non ha fornito estremi dei conti intestati o cointestati, estremi delle cassette di sicurezza intestate o cointestate né alcuna informazione utile per ricostruire la sua situazione socio-economica. In ogni caso, per tutto quanto detto, non avendo egli fornito proprio nulla, non si ritiene neppure che abbia fornito prova del suo Parte_1 pessimo stato economico. Al contrario, invece, vi è ampio riscontro da parte della resistente circa l'occultamento delle risorse del ricorrente. Segno ne è anche il costo da lui sostenuto per l'investigazione privata allegata all'atto introduttivo (avverso all. 7). II. Quanto alla posizione reddituale della e alla CP_1 richiesta di assegno divorzile a suo favore. II.
1. Al contrario, parte resistente non ha mai nascosto le sue attività lavorative, le sue entrate e la sua situazione patrimoniale. In particolare: - non ha mai negato l'accordo di conciliazione (avverso all. 3 all'atto introduttivo). Si ribadisce in questa sede che per ottenere quanto giustamente dovutole per l'attività prestata presso l'attività di famiglia da cui è stata licenziata dal ricorrente nell'ottobre 2019, la sig.ra ha dovuto azionare più procedimenti (come detto nella memoria di CP_1 costituzione e nella memoria integrativa) poiché da tempo evidentemente l'intenzione del sig. è Parte_1 stata quella di impoverirla con ogni mezzo;
- non ha mai negato la sua attività lavorativa a far data dal
24.03.2021 presso una concessionaria di auto di Frosinone, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.500,00 per dodici mensilità, e senza TFR futuro. Ciò (contrariamente al comportamento scorretto imputatole da controparte secondo il quale avrebbe preso PI e stipendio insieme) ha fatto immediatamente
9 sospendere la Ciò a ulteriore riprova del fatto che la (che non ha entrate nascoste) è Pt_2 CP_1 costretta a richiedere gli strumenti a tutela del lavoratore non occupato, a differenza dell' che (per Parte_1 quanto emerge) ha solo una apparenza di inoccupazione, continuando a gestire le sue società a nome altrui;
- la è stata successivamente costretta a trovare un'altra occupazione e dal giugno 2023 è stata CP_1 assunta presso altra concessionaria, a Roma, percependo lo stipendio di € 1.500,00 circa (doc. V, busta paga gennaio 2025); - tale entrata non le è sufficiente, atteso che la resistente non ha mai percepito il mantenimento di € 500,00 disposto dal Tribunale di Frosinone a seguito della modifica delle condizioni di separazione, se non nei soli due mesi di novembre e gennaio 2022 (altra circostanza mai negata da parte ricorrente. Sul punto, appare necessario sottolineare: i) che il provvedimento di modifica delle condizioni è successivo alla crisi dovuta alle chiusure per pandemia (occorse nella primavera 2020), ii) che mai l Parte_1 sulla scorta della sua asserita mutata condizione economica ha chiesto una modifica del provvedimento del novembre 2022, e ciò verosimilmente perché consapevole all'un tempo che non lo avrebbe onorato (come in effetti è stato) e che la resistente non avrebbe avuto alcuno strumento per riprendere tali somme, vista la spoliazione di ogni bene progressivamente portata avanti da parte del ricorrente (come in effetti è accaduto, tra immobile e società: l'unico pignoramento è andato negativo e la ha evitato di spendere CP_1 inutilmente altri soldi, avendo la necessità di mantenere sé e i figli: cf. docc. 13-16); - dal giugno 2021 la ha inoltre sopportato integralmente il mantenimento ordinario e straordinario (quest'ultimo, per CP_1 correttezza, con appena qualche piccola e isolata eccezione) dei due figli (come emerge dal pignoramento presso terzi – docc. 13-16 e mai contestato in atti. Si ricorda che pende anche procedimento penale a carico dell' per omesso mantenimento: doc. IV). Il figlio CO dal gennaio 2023 è assunto presso la Parte_1
“sua” società con contratto di apprendistato part time (esattamente come da vocale del padre di sei mesi prima, quando ancora la non esisteva: doc. 18 allegato alla seconda memoria istruttoria); - ad Controparte_4 oggi continua a pagare, lei sola, le spese per l'affitto della camera da universitaria della figlia a Roma (doc. III, bonifici dal conto della ) e pari ad € 500,00 oltre 30,00 di condominio mensile. [ … ] III. Quanto alla CP_1 figlia e al suo mantenimento. [ … ] IV.
3. Si aggiunge qui che l'assegnazione della casa è stata Per_1 revocata nonostante una figlia economicamente non autosufficiente ancora residente lì e con una stanza in affitto a Roma pagata dalla madre per seguire le lezioni universitarie, e sulla mera dichiarazione di parte ricorrente, che nella sua istanza del 7.02.2025 adduce una coabitazione della resistente con altra persona, altrove. [ … ] Si insiste dunque perché – a motivo della non autosufficienza della figlia – la casa Per_1 venga assegnata alla , che lì ancora formalmente risiede e sostanzialmente vive, con pagamento CP_1
CP_ delle utenze a carico del ricorrente. Si fa presente che, se il padre (rectius: il proprietario, zia ) decidesse di vendere l'immobile, la ragazza (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) resterebbe priva di un luogo dove vivere, al di là della camera da studente universitario, pagata dalla madre. [ … ] V. Ulteriori
10 domande. Quanto al figlio CO e al suo mantenimento e quanto al bonus vestiti pari ad € 1.000,00 annui nulla è richiesto, come da conclusioni rassegnate all'udienza del 28.02.2025.”.
Dunque, in sintesi, l'attore risulta tuttora titolare effettivo dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento in Frosinone, senza che in atti vi siano idonei elementi di prova in ordine alla concreta redditività della stessa, che può soltanto essere presuntivamente parametrata alla misura evidenziata nel cit. decreto di questo Tribunale del 27/10-2/11/20 in “un utile di esercizio nel 2019 di € 61.930,69” quanto alla FG s.r.l. e in “un utile di esercizio di € 9.068,30” quanto alla GF888 s.r.l., ed è nudo proprietario dissimulato dell'immobile sito in
OV NI, Via Casavitola n. 2/B, già casa familiare quanto al suo piano superiore ( avendo peraltro conservato per sé il diritto reale di abitazione di tale immobile ). La convenuta, per scelta familiare condivisa con l' non ha Parte_1 mai messo professionalmente a frutto la sua qualifica di psicologa per lavorare con suo marito nell'esercizio commerciale di vendita di abbigliamento, venendone licenziata con decorrenza dal 19/10/19 e rimettendosi comunque nei sensi di cui sopra nel mondo del lavoro, potendo allo stato contare su un'attività lavorativa, come dipendente di una concessionaria per la vendita di automobili, dalla quale ritrae un reddito mensile netto di circa € 1.545,00.
Esclusa pertanto la possibilità di riconoscere alla convenuta un assegno divorzile avente natura assistenziale, va senz'altro invece riconosciuta l'esigenza perequativo-compensativa derivante dal sacrificio in capo alla convenuta, seppure per scelta condivisa col coniuge, delle sue aspirazioni professionali da psicologa per supportare e coadiuvare suo marito nella di lui attività commerciale, peraltro in modo fattivo e non come semplice dipendente tanto da doversi presumere di avere contribuito al suo sviluppo ( cfr. punto g) della negoziazione assistita inter partes: “la Sig.ra continuerà a svolgere il suo lavoro presso la Società FG srl, con la CP_1 retribuzione e le mansioni attuali, comprese quelle relative agli ordini, effettuandoli insieme al Signor Parte_1
o autonomamente, a seconda delle esigenze del Punto vendita, come è sempre stato…”: enfasi del
Giudice est. ), e in proposito si appalesa del tutto congruo l'importo di € 250,00 mensili chiesto da ultimo dalla convenuta a titolo di assegno divorzile in suo favore e carico dell' Parte_1
Per quanto riguarda la posizione della figlia maggiorenne delle parti CP_2
, è pacifico tra le parti che la stessa sia ancora - e non per sua colpa -
[...]
11 economicamente non autosufficiente. La pretesa dell'attore di non contribuire al mantenimento della figlia è invero stata ancorata in giudizio, da ultimo nell'istanza del 7/2/25, sic et simpliciter sull'allegazione fattuale secondo cui avrebbe cessato la convivenza con sua madre nella casa familiare sita in Per_1
OV NI in quanto vive in locazione a Roma ove è studentessa universitaria.
Il Collegio rileva in proposito che è noto che la convivenza con un genitore nella casa familiare non può essere esclusa per il semplice fatto che il figlio, studente universitario, alloggi prevalentemente nella città sede degli studi universitari laddove faccia ritorno frequente nella casa familiare e ivi conservi dunque il suo centro di riferimento stabile: a tale ultimo proposito, a fronte della contestazione successiva della convenuta, l'attore nulla ha allegato e provato, o chiesto di provare, in ordine alla da lui asserita sopravvenuta totale recisione da parte di della sua situazione di vita nella casa familiare come punto di riferimento Per_1 al di fuori e aldilà degli studi universitari in Roma. In considerazione della predetta presuntiva situazione reddituale tuttora esistente in capo all'attore, il suo obbligo di contribuire al mantenimento di va fissato nella misura Per_1
- che si appalesa congrua - da ultimo richiesta dalla convenuta e quindi in misura pari a € 500,00 mensili, da effettuarsi in favore della convenuta quale genitore con lei convivente, oltre al rimborso del 50 % delle correlative spese straordinarie.
Ne consegue altresì l'assegnazione in godimento della casa familiare alla convenuta nella qualità di genitore ivi convivente – nei sensi sopra specificati – con , il cui onere per le utenze domestiche rimarrà come di prassi a carico Per_1 della convenuta.
Per quanto riguarda l'altro figlio maggiorenne delle parti CO, va revocato con decorrenza dal mese di febbraio 2023 dell'assegno di mantenimento in proposito in precedenza posto a carico dell'attore, essendo sostanzialmente pacifica tra le parti la sopravvenuta autosufficienza economica di CO in conseguenza della sua assunzione da parte del padre nell'esercizio commerciale di quest'ultimo avvenuta in data 18/1/23. Va parimenti revocata la pregressa facoltà per la convenuta di prelevare nell'esercizio commerciale dell'attore capi di vestiario del valore di € 500,00 a stagione, che non ha più ragion d'essere e stante
12 peraltro il difetto di una domanda giudiziale in tal senso da parte della convenuta,
e ciò in tal caso con decorrenza dalla domanda giudiziale dell'attore.
Le spese di lite, infine, vanno regolate con applicazione del principio della soccombenza e quindi, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pone a carico di un assegno divorzile in favore di Parte_1 CP_1
di € 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese
[...]
e soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo indici AT;
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia delle parti col pagamento alla convenuta entro il Controparte_2 giorno 20 di ogni mese della somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici AT nonché oltre al rimborso del 50 % delle correlative spese straordinarie e con esplicito richiamo per relationem a tale ultimo proposito del Protocollo in uso presso questo Tribunale;
c) assegna la casa familiare - costituita dal piano superiore dell'immobile sito in
OV NI ( FR ), Via Casavitola n. 2/B - in godimento a CP_1
nella qualità di genitore ivi convivente con la figlia delle parti ,
[...] Per_1
e pone a carico della convenuta il pagamento delle correlative utenze domestiche;
d) revoca con decorrenza da febbraio 2023 l'obbligo dell'attore di contribuzione al mantenimento dell'altro figlio maggiorenne delle parti;
Persona_2
e) revoca con decorrenza dal mese di maggio 2021 la pregressa facoltà per la convenuta di prelevare dall'esercizio commerciale dell'attore capi di vestiario del valore di € 500,00 a stagione;
f) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in
€ 7.500,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'8/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1251/21 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardi CO giusta Parte_1 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28/6/21
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Catta Arianna giusta Controparte_1 procura allegata alla memoria difensiva di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 28/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/4/21 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con Controparte_1 rito concordatario con la in Monte San Giovanni Campano ( FR ) il CP_1
25/4/01; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli CO ( il 19/8/01 )
1 e ( il 19/5/04 ); che con accordo di negoziazione assistita del 28/11/17, Per_1 autorizzato dal P.M. presso questo Tribunale in data 1/12/17, i coniugi si sono separati consensualmente;
che le condizioni della separazione sono state modificate con decreto di questo Tribunale ex art. 710 c.p.c. del 27/10-2/11/20; che non vi sono possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi il divorzio tra le parti alle condizioni ivi indicate ( nessun assegno divorzile tra le parti;
conferma degli assegni a suo carico per il mantenimento dei due figli di complessivi € 1.000,00 mensili, con il versamento diretto al figlio
CO dell'assegno di € 500,00 mensili in favore del medesimo;
revoca del pagamento a suo carico delle utenze della casa coniugale, assegnata in godimento alla convenuta, e revoca della condizione della separazione che prevede il diritto di quest'ultima di prelevare annualmente vestiario del valore di complessivi
€ 500,00 annui presso l'esercizio commerciale di esso attore ).
La si è costituita in giudizio, nulla contestando in relazione all'avversa CP_1 domanda divorzile e resistendo alla restante domanda giudiziale dell'attore, chiedendo la pronuncia del divorzio alle diverse condizioni da essa indicate
( i due figli continueranno a vivere con lei nella casa coniugale e assegnazione in godimento a lei di tale casa;
assegno di mantenimento per i due figli a carico dell'attore, da corrispondere a essa convenuta, di complessivi € 1.000,00 mensili, oltre al rimborso del 50 % delle correlative spese straordinarie;
assegno divorzile a carico dell'attore in favore di essa convenuta di € 500,00 mensili, oltre al predetto diritto annuale del valore di € 500,00 in capi di vestiario oppure, in alternativa, aumento dell'assegno divorzile a € 580,00 al mese;
conferma dell'onere per l'attore di pagare le utenze della casa coniugale oppure, in alternativa, aumento dell'assegno per i figli di € 70,00 mensili per ciascun figlio;
corresponsione dall'attore alla convenuta della somma mensile di € 45,00 a titolo di mantenimento dei due cani labrador di sua proprietà dei quali si occupa essa convenuta ).
I provvedimenti presidenziali provvisori hanno previsto la conferma allo stato delle complessive condizioni stabilite in sede di separazione consensuale come modificate dal cit. decreto di questo Tribunale, e cioè: “a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, che ne eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre;
e tenendo conto
2 dell'alternanza con l'altro genitore, sia per i fine settimana che per le festività natalizie e pasquali. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli un giorno infrasettimanale, il mercoledì, provvedendo alle loro esigenze. Per quanto concerne le vacanze natalizie, e compatibilmente con gli impegni lavorativi, i ragazzi passeranno n. 5 giorni con ciascun genitore (24, 25, 26, 27, 28 dicembre con l'uno e 31, dicembre, 1, 2, 3, 4 gennaio con l'altro), il compleanno dei genitori con gli stessi e il compleanno dei figli ad anni alterni. Allo stesso modo, le festività pasquali saranno regolate ad anni alterni. Durante il periodo estivo ciascuno dei coniugi potrà allontanarsi con i figli per n.15 giorni da comunicarsi entro il 15 del mese di giugno;
d) il Sig. Parte_1 si impegna ad estinguere le rate relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali, secondo il prospetto che segue, facendosi carico del pagamento: Data Importo Interessi Totale da pagare 31/07/2017 1.631,16 0,00
1.631,16 30/09/2017 1.553,59 9,63 1.563,22 30/11/2017 1.544,10 19.09 1.563,19 30/04/2018 992,10 27.36
1.019,46 30/09/2018 977,52 41,92 1.019,44 6.698,47 98,00 6.796,47 Qualora dovessero emergere in futuro altre pendenze derivate dalla vecchia impresa individuale intestata a nome della Sig.ra ( CP_1 Parte_1
Abb. di ), le stesse, stante la gestione congiunta, dovranno essere estinte dal Sig. Controparte_1
; e) la casa coniugale, sita a OV NI (FR), in Via Casavitola, n. 2/B, di proprietà del Parte_1
Sig. sarà assegnata ad entrambi con il seguente godimento: al piano superiore abiterà la Sig.ra Parte_1
e i figli е , mentre il piano inferiore sarà Controparte_1 Persona_2 Controparte_2 destinato ad abitazione del Sig. Questo nel rispetto reciproco dell'indipendenza e della Parte_1 privacy;
f) le utenze relative alle porzioni di casa spettanti a ciascuno dei coniugi saranno interamente a carico del Sig. ; g) la Sig.ra continuerà a svolgere il suo lavoro presso la Società FG srl, Parte_1 CP_1 con la retribuzione e le mansioni attuali, comprese quelle relative agli ordini, effettuandoli insieme al Signor
autonomamente, a seconda delle esigenze del Punto vendita, come sempre è stato e rinunciando Parte_1 in tal caso al mantenimento. Inoltre verrà conservata l'attuale flessibilità degli orari lavorativi, in funzione della gestione dei figli e dell'attività lavorativa svolta. La Sig.ra rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa CP_1 relativa a indennità o altri oneri pregressi per ferie e/o permessi non goduti;
h) la Sig. avrà diritto ad CP_1 un valore netto di euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capi di vestiario a stagione che potrà scegliere nell'esercizio commerciale FG srl. Oltre tale limite, verserà il valore relativo al costo dei capi scelti, mentre per l'abbigliamento dei figli se ne farà interamente carico il padre, solo se acquistato nel negozio di famiglia;
i) il Sig. verserà per i figli, fino a che non saranno autosufficienti, la somma di euro 1.000,00 (mille) Parte_1 mensili per il loro mantenimento entro il giorno 20 di ogni mese, oltre ad adeguamento Istat, così come previsto dalla legge, in contanti o con bonifico bancario sul conto della Sig. . Le ulteriori spese, CP_1 anche straordinarie, saranno divise al 50% così come da Protocollo del Tribunale di Roma. Le spese ricreative per i ragazzi dovranno essere espressamente previste e concordate;
f) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti. g) le parti si concedono reciproco consenso all'espatrio.” ( accordo di negoziazione assistita ), “in modifica delle condizioni della separazione tra e , Controparte_1 Parte_1
3 pone a carico del secondo l'obbligo di contribuire al mantenimento della col versamento della CP_1 somma di € 500 mensili entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo indici AT”
( decreto di questo Tribunale del 27/10-2/11/20 ).
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I., dopo che il
G.I. ha delibato l'inammissibilità dell'ultima predetta domanda giudiziale della convenuta, la causa è stata rimessa una prima volta al Collegio per la decisione con sentenza non definitiva sulla questione dello status coniugale delle parti su istanza dell'attore ( ex art. 4, co. 12, L. 898/70 ). In data 10-11/1/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo della trattazione e dell'istruttoria del presente giudizio.
La fase contenziosa innanzi al G.I. è stata istruita con la documentazione complessivamente prodotta dalle parti nonché con l'escussione dell'interrogatorio formale delle parti e di prove testimoniali, mentre per converso il G.I. rigettava le istanze istruttorie della convenuta d'indagini a mezzo di Polizia tributaria nei confronti dell'attore e di ordini di esibizioni nei confronti del medesimo in quanto generiche ed esplorative.
Esaurita l'istruzione probatoria, il G.I. con decreto del 13/7/24 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/2/25.
In seguito l'attore depositava in data 7/2/25 un'istanza ex art. 709, u.co., c.p.c., adducendo sopravvenute modifiche fattuali quanto alle condizioni di vita dei due figli delle parti e anche di quelle della convenuta, e con la quale chiedeva quanto segue: “a) revocare ex nunc (e con riserva di chiedere nelle conclusioni del giudizio che il Collegio lo revochi ex tunc) la previsione dell'obbligo del versamento dal ricorrente dell'assegno stabilito in favore della sig.
; b) revocare l'obbligo dell'assegno di mantenimento dal padre in favore del figlio maggiorenne CP_1
CO in quanto autonomo;
stabilire che l'assegno in favore della figlia maggiore ancora non autosufficiente le sia corrisposto direttamente rideterminandone l'importo in €250,00 mensili;
in ipotesi di conferma dell'onere di mantenimento del figlio prevedere che l'assegno in questione gli sia corrisposto direttamente ex art.337 septies c.c. per €250,00; c) revocare l'assegnazione dell'abitazione familiare e il diritto di godimento della porzione dell'immobile (piano superiore) familiare attribuito alla , sito in OV CP_1
NI Via Casavitola 2/A di proprietà di terzi;
d) revocare la previsione relativa alla possibilità per la sig.ra di prelievo nella F.F.G. S.r.l. di capi di vestiario per € 500,00 all'anno; e) disporre la revoca CP_1 dell'onere del pagamento delle bollette in capo al ricorrente delle utenze della porzione dell'abitazione il cui godimento è stato attribuito alla sig.ra , sita in OV NI Via Casavitola n. 2/A.”. CP_1
4 Con decreto del 10/2/25 il G.I. provocava il contraddittorio con la convenuta, assegnandole in proposito termine fino al 14/2/25 per il deposito di una memoria di replica, nonché assegnando a entrambe le parti termine perentorio ex art. 127- ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
La convenuta non depositava la memoria di replica entro il predetto termine del
14/2/25 e inoltre depositava in data 17/2/25 note scritte in sostituzione d'udienza contenenti soltanto la precisazione delle conclusioni relativamente al merito del presente giudizio. Con provvedimento del 22/2/25 il G.I. dichiarava l'inammissibilità di siffatta precisazione delle conclusioni, in quanto l'udienza di p.c. era rimasta ferma alla già fissata udienza in presenza del 28/2/25 e, ritenuta formatasi la non contestazione della convenuta ai soli fini dell'istanza dell'attore in oggetto, l'accoglieva stabilendo quanto segue: “a) revoca con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025 l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili ( + rivalutazione monetaria annuale AT ) in favore di posto a carico di con l'ordinanza presidenziale del 26/10/21, Controparte_1 Parte_1
e parimenti revoca l'onere accessorio già posto a carico dell'attore e in favore della convenuta in ordine al prelievo periodico di capi di vestiario per un valore di € 500,00; b) revoca con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025 l'assegno di € 500,00 mensili ( + rivalutazione monetaria annuale AT ) posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio con l'ordinanza Parte_1 Persona_2 presidenziale del 26/10/21; c) revoca con efficacia immediata l'assegnazione della porzione della casa familiare ( piano superiore ) in godimento a di cui all'ordinanza presidenziale del Controparte_1
26/10/21 e, per l'effetto, revoca con efficacia immediata l'onere del pagamento delle correlative utenze domestiche già posto a carico dell'attore; d) rigetta l'istanza dell'attore inerente alla modifica del quantum debeatur del suo obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , pure stabilito con Controparte_2
l'ordinanza presidenziale del 26/10/21, e dispone che con decorrenza da marzo 2025 tale pagamento venga eseguito direttamente in favore della figlia;
e) conferma la già fissata udienza di p.c. del 28/2/25, ore 9.”.
La convenuta depositava in data 27/2/25 un'istanza al G.I. di revoca dell'ordinanza del 22/2/25, adducendo problematiche di salute del suo difensore che avevano determinato l'errata comprensione della portata del decreto del G.I. del 10/2/25, ivi inoltre contestando nel merito tutte le avverse allegazioni in ordine alle sopravvenute modifiche fattuali poste dall'attore a supporto della sua istanza del 7/2/25.
All'udienza del 28/2/25 le parti hanno precisato le conclusioni e la convenuta ha altresì insistito nella sua istanza del 27/2/25, chiedendo in subordine di essere rimessa nei termini ex art. 153, co. 2, c.p.c. in relazione all'avversa istanza del 5 7/2/25. Con ordinanza dell'1/3/25 il G.I. rigettava entrambe tali istanze della convenuta e ribadiva che “la non contestazione della convenuta formatasi all'esito del decorso del termine fino al 14/2/25 fissatole con decreto del G.I. del 10/2/25 è limitata alla questione inerente all'accoglibilità o meno dell'istanza dell'attore ex art. 709, u.co., c.p.c. del 7/2/25 ( come già specificato nell'ordinanza del 22/2/25: “…non sono state in alcun modo contestate dalla convenuta e quindi ai presenti fini già per ciò soltanto vanno ritenute provate”, enfasi del G.I. ), essendo peraltro noto che il Collegio in sede di decisione finale e di deliberazione della sentenza non è in alcun modo vincolato dalle decisioni interinali adottate in corso di causa dal Presidente prima e dal G.I. poi: non è dunque predicabile che l'ordinanza del
G.I. del 22/2/25 possa essere qualificato come un “provvedimento…anticipatorio della sentenza” e tantomeno che lo stesso possa, addirittura, rendere “inutile – di fatto – la fase decisoria” ( istanza della convenuta del
27/2/25, pag. 3 )”. Il G.I. rimetteva quindi una seconda volta la presente causa al
Collegio, assegnando alle parti di termini di giorni 60 + 20 ex art. 190 c.p.c. e
“specificando che tali termini decorreranno dal dì della comunicazione alle parti della presente ordinanza”.
Ciò complessivamente posto, va rilevato innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta nella sua memoria di replica del 18/5/25,
l'attore ha tempestivamente depositato la comparsa conclusionale in data 1/5/25 in quanto l'ordinanza del G.I. dell'1/3/25 è stata comunicata alle parti il 3/3/25
( e parimenti è tempestivo il deposito della memoria di replica, effettuato dall'attore il 21/5/25 ).
Il Collegio inoltre condivide e fa proprio quanto evidenziato dal G.I. nella cit. ordinanza dell'1/3/25 in ordine alla limitazione della non contestazione della convenuta sull'avversa istanza ex art. 709, u.co., c.p.c. agli effetti della decisione di tale istanza, senza che siffatta originaria non contestazione possa dispiegare effetti anche sulla presente decisione di merito in ragione della successiva contestazione da essa effettuata il 27/2/25 e da essa reiterata all'udienza di p.c. del 28/2/25. In definitiva vanno qui valutate tutte le risultanze probatorie in atti, ivi comprese quelle allegate dall'attore con l'istanza del 7/2/25 ma senza applicazione in capo alla convenuta del principio di non contestazione.
Per quanto riguarda le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il Collegio ritiene che tali condizioni sono state descritte in modo corrispondente alle risultanze di causa dalla convenuta nella sua comparsa conclusionale, con puntuale richiamo alle singole fonti probatorie in proposito utilizzabili a supporto delle allegazioni fattuali ivi svolte ( fatta eccezione per il richiamo ivi operato al suo interrogatorio formale, che non può formare prova in favore della parte che lo 6 rende ma soltanto, semmai, prova contro la medesima ), e che onde evitare superflue rielaborazioni lessicali vengono qui di seguito riportate: “I. Quanto alla situazione reddituale del sig. parte ricorrente. I.
1. Emerge netta, in atti, l'inveritiera Parte_1 rappresentazione delle risultanze economico-patrimoniali in capo a parte ricorrente. Con un disegno che verosimilmente parte da lontano, il ricorrente si è progressivamente e simulatamente spogliato dei suoi beni e, allo stesso tempo, ha smesso di corrispondere quanto dovuto (anche per il mantenimento ordinario della prole, a far data dal lontano mese di giugno 2021) rendendo impossibile ogni recupero delle somme mese per mese accumulate a motivo della apparente mancanza di beni e redditi aggravando la situazione della signora
, costretta a privarsi per sé, chiedendo aiuto ai suoi familiari e dovendo vendere i suoi gioielli. I.2. CP_1
Per chiarezza, appare doveroso esporre la storia delle società dell' I.
2.1. Quanto alla F.F.G. S.r.l.: a. Parte_1 nell'aprile 2021, al momento del deposito del ricorso per cui è causa, il sig. risultava unico socio e Parte_1 amministratore unico a far data dal 2011 della F.F.G. S.r.l., noto negozio di abbigliamento in Frosinone, via
CO TU ER n. 25 (doc. 10, allegato alla memoria integrativa). Nel ricorso lamentava una presunta crisi della società dovuta alle chiusure stabilite per la gestione della pandemia, senza fornire tuttavia alcuna prova;
b. nel novembre 2021, in corso di causa e senza fornirne notizia in giudizio, egli cedeva formalmente l'intera proprietà così dividendola;
per il 5% alla sig.ra , che ne diventava anche Persona_3 amministratore unico e il restante 95% era intestato fiduciariamente alla (doc. 17, Controparte_3 allegato seconda memoria istruttoria); c. tuttavia egli sostanzialmente continuava e continua a occuparsene e a considerarla cosa sua, al punto che: i. sebbene sedicentemente in crisi, nel 2022 procedeva ad assumere personale. Si fa notare che, non si trattava di una persona qualunque, ma si assumeva la signora Per_4
(teste di parte ricorrente ), già dipendente della GF888 S.r.l., altra società riconducibile ad la
[...] Parte_1 signora nella sua testimonianza senza alcuna esitazione collegava ancora la FG ad e Per_4 Parte_1 rispondeva (cap. 8 memoria parte resistente): «sono stata assunta nel 2022 dalla Società FG RL, della quale era amministratore;
ii. nello stesso 2002 (quando egli non avrebbe più dovuto aver nulla a che fare Parte_1 con la FG, né socio, né amministratore), in data 6 giugno inviava un vocale alla (doc. Parte_1 CP_1
18, allegato seconda memoria istruttoria, e mai contestato nel corso del giudizio) in cui egli stesso rendeva inequivoco sia il suo rapporto ancora in essere con la Società, sia il suo poterne decidere sorti ed eventi, al punto da dichiarare di voler assumere part -time il figlio, studente universitario svogliato. Per semplicità, se ne riporta uno stralcio: « …CO…mi ha parlato della sua intenzione di valutare addirittura questa possibilità di lasciare l'università … contestualmente io gli avevo anche detto che l'avrei assunto io qua con un contratto part time di apprendistato, che però deve lavora' perché c'ha 21 anni… »; iii. alla fine del 2023, la teste di parte resistente, sig.ra , nella sua testimonianza all'udienza del 24.11.2023, rispondendo al cap. Testimone_1
n. 8 della memoria di parte resistente, riferiva che: «Io abito in Via Aldo Moro, lo vedo in negozio, so che il negozio è da sempre il suo»; iv. con atto del 12.01.2023, a ulteriore riprova della sostanziale gestione
7 societaria ancora in capo all , la FG cedeva il ramo d'azienda alla società nata e Parte_1 Controparte_4 iscritta nel dicembre 2022 e con stesso indirizzo e stesso oggetto sociale della FG RL (doc. VII , in particolare per la cessione del ramo pag. 7, allegato istanza revoca), con capitale diviso tra il figlio del ricorrente, per il 25%, e il padre del ricorrente per il 75%, quest'ultimo Persona_2 CP_5 anche amministratore unico. [ … ] È di tutta evidenza, dunque, che il ricorrente si è solo apparentemente spogliato della sua azienda di punta nel settore dell'abbigliamento (trattasi di abbigliamento non a buon mercato), cedendo a società fiduciaria e a persone evidentemente vicine (la nuova amministratrice ) Per_3 che a loro volta hanno concesso la gestione del noto negozio di Frosinone a parenti prossimi (figlio e padre del ricorrente), seguendo evidentemente le intenzioni e le decisioni del ricorrente;
egli, dunque, continua a stabilire l'indirizzo direttivo della società (sotto qualsivoglia nome e/o compagine sociale voglia considerarsi), continua a frequentare i locali in cui si effettua la vendita (testimonianza ) e a utilizzarne i beni in Testimone_1 modo personale e continuativo come fossero i suoi (interrogatorio parte resistente). Il sig. dunque, Parte_1 rimane amministratore di fatto e socio occulto, proseguendo nella gestione della sua attività, solo simulatamente dismessa. Di tutto questo, quale segno di correttezza e trasparenza nel giudizio (certamente in vigore già prima della riforma Cartabia) neppure un cenno nel giudizio da parte del ricorrente. Quanto alla redditività della società, nulla può aggiungersi, mancando ogni prova al riguardo, non essendo stata ammessa la richiesta indagine a mezzo della polizia tributaria. Tuttavia, presuntivamente, può solo desumersi che essa
(si ricorda: vendita di abbigliamento e accessori non a buon mercato) deve valere tutti gli sforzi che l Parte_1 ha fatto per recidere solo apparentemente il legale tra la FG RL e la sua persona. I.
2.2. Quanto alla GF888
RL. Si desume dal materiale in atti che quando alla GF888 S.r.l., nulla è stato provato, se non una mera istanza di fallimento prodotta – questa sì – unitamente alla memoria integrativa (quindi nel 2021), senza alcun ulteriore seguito sugli eventi occorsi (udienza prevista nel luglio 2021, cf. doc. “istanza di fallimento” allegata alla avversa memoria integrativa e poi riproposta più volte). Pertanto, per quanto consta e in assenza di prova contraria, la stessa può dirsi ancora attiva e/o quantomeno nella disponibilità del ricorrente. I.
3. Con riferimento agli immobili. Analogamente può dirsi con riferimento al suo immobile sito in OV NI, via
Casavitola 2/B, di cui il ricorrente si spogliava già nel 2018, all'indomani della separazione e prima del licenziamento della dalla società. La cessione dell'immobile – si badi bene, della sola nuda CP_1 proprietà – era a favore dell'ennesimo parente del sig. che si palesa nella vicenda, ossia la zia Parte_1 paterna, la signora (doc. 12, allegato alla memoria integrativa). Dei pretesi proventi CP_6 dell'asserita compravendita nulla è detto. I.
4. Con riferimento ai redditi e/ entrate. Il sig. dunque, Parte_1 noto imprenditore del capoluogo che si incontra ancora all'interno del “suo” negozio, non avrebbe più un lavoro, non avrebbe più un immobile di proprietà. Non avrebbe nulla, non possiederebbe nulla, non vi è giacenza sui conti (almeno su quelli che si è riusciti ad intercettare, come emerge dal pignoramento andato negativo e dalle risposte degli Istituti: docc. 13-16, allegati alla seconda memoria istruttoria). Viene dunque da
8 chiedersi come egli viva, e perché non chieda sussidi o aiuti pubblici (per quanto consta) che avrebbero consentito di dare almeno una parte del mantenimento ai figli (che – si ricorda – non ha mai più versato dal giugno 2021). Viene da chiedersi perché continui ad utilizzare una vettura di proprietà di una società che non
è la sua. Egli vive in un immobile in una delle costruzioni a ridosso della villa comunale, in asserito comodato d'uso gratuito nell'immobile di altri (ma senza produrre alcun contratto, sebbene la teste sembri farne Per_4 riferimento), pagando le utenze sia della casa di via Sordi, sia della casa familiare in OV NI. Egli sarebbe “aiutato” dalla generosa zia (come riferisce sempre la teste di parte ricorrente CP_6
, udienza 24.11.2023) che, dunque, non solo avrebbe acquistato casa ma contribuirebbe – di Persona_4 fatto, integralmente, per quanto sembra – alla gestione economica della sua vita. Tuttavia, un aiuto costante e periodico da terzi rappresenta comunque una entrata che l però, si è ben guardato dal quantificare. Parte_1
E si è ben guardato dal mettere a disposizione per i figli, in qualunque misura possibile. Si ricorda infine che la perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), né l si è attivato per cercare altra occupazione (non avendone – a Parte_1 suo dire – alcuna) o ricorrere agli aiuti possibili previsti dallo Stato. I.
5. L'ultima informazione di carattere economico relativa all' è la dichiarazione dei redditi relativi al 2020, il cui deposito è anche stato Parte_1 annullato (cf. avversa documentazione allegata alla memoria integrativa). Poi, nulla più si sa sulla situazione economica di parte ricorrente. Si ricorda comunque (Cass. Civ. Sez. I., 31.05.2007, n. 12736) che le dichiarazioni dei redditi hanno funzione solo fiscale e non sono vincolanti per il giudice. Per il resto, il ricorrente non ha fornito estremi dei conti intestati o cointestati, estremi delle cassette di sicurezza intestate o cointestate né alcuna informazione utile per ricostruire la sua situazione socio-economica. In ogni caso, per tutto quanto detto, non avendo egli fornito proprio nulla, non si ritiene neppure che abbia fornito prova del suo Parte_1 pessimo stato economico. Al contrario, invece, vi è ampio riscontro da parte della resistente circa l'occultamento delle risorse del ricorrente. Segno ne è anche il costo da lui sostenuto per l'investigazione privata allegata all'atto introduttivo (avverso all. 7). II. Quanto alla posizione reddituale della e alla CP_1 richiesta di assegno divorzile a suo favore. II.
1. Al contrario, parte resistente non ha mai nascosto le sue attività lavorative, le sue entrate e la sua situazione patrimoniale. In particolare: - non ha mai negato l'accordo di conciliazione (avverso all. 3 all'atto introduttivo). Si ribadisce in questa sede che per ottenere quanto giustamente dovutole per l'attività prestata presso l'attività di famiglia da cui è stata licenziata dal ricorrente nell'ottobre 2019, la sig.ra ha dovuto azionare più procedimenti (come detto nella memoria di CP_1 costituzione e nella memoria integrativa) poiché da tempo evidentemente l'intenzione del sig. è Parte_1 stata quella di impoverirla con ogni mezzo;
- non ha mai negato la sua attività lavorativa a far data dal
24.03.2021 presso una concessionaria di auto di Frosinone, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.500,00 per dodici mensilità, e senza TFR futuro. Ciò (contrariamente al comportamento scorretto imputatole da controparte secondo il quale avrebbe preso PI e stipendio insieme) ha fatto immediatamente
9 sospendere la Ciò a ulteriore riprova del fatto che la (che non ha entrate nascoste) è Pt_2 CP_1 costretta a richiedere gli strumenti a tutela del lavoratore non occupato, a differenza dell' che (per Parte_1 quanto emerge) ha solo una apparenza di inoccupazione, continuando a gestire le sue società a nome altrui;
- la è stata successivamente costretta a trovare un'altra occupazione e dal giugno 2023 è stata CP_1 assunta presso altra concessionaria, a Roma, percependo lo stipendio di € 1.500,00 circa (doc. V, busta paga gennaio 2025); - tale entrata non le è sufficiente, atteso che la resistente non ha mai percepito il mantenimento di € 500,00 disposto dal Tribunale di Frosinone a seguito della modifica delle condizioni di separazione, se non nei soli due mesi di novembre e gennaio 2022 (altra circostanza mai negata da parte ricorrente. Sul punto, appare necessario sottolineare: i) che il provvedimento di modifica delle condizioni è successivo alla crisi dovuta alle chiusure per pandemia (occorse nella primavera 2020), ii) che mai l Parte_1 sulla scorta della sua asserita mutata condizione economica ha chiesto una modifica del provvedimento del novembre 2022, e ciò verosimilmente perché consapevole all'un tempo che non lo avrebbe onorato (come in effetti è stato) e che la resistente non avrebbe avuto alcuno strumento per riprendere tali somme, vista la spoliazione di ogni bene progressivamente portata avanti da parte del ricorrente (come in effetti è accaduto, tra immobile e società: l'unico pignoramento è andato negativo e la ha evitato di spendere CP_1 inutilmente altri soldi, avendo la necessità di mantenere sé e i figli: cf. docc. 13-16); - dal giugno 2021 la ha inoltre sopportato integralmente il mantenimento ordinario e straordinario (quest'ultimo, per CP_1 correttezza, con appena qualche piccola e isolata eccezione) dei due figli (come emerge dal pignoramento presso terzi – docc. 13-16 e mai contestato in atti. Si ricorda che pende anche procedimento penale a carico dell' per omesso mantenimento: doc. IV). Il figlio CO dal gennaio 2023 è assunto presso la Parte_1
“sua” società con contratto di apprendistato part time (esattamente come da vocale del padre di sei mesi prima, quando ancora la non esisteva: doc. 18 allegato alla seconda memoria istruttoria); - ad Controparte_4 oggi continua a pagare, lei sola, le spese per l'affitto della camera da universitaria della figlia a Roma (doc. III, bonifici dal conto della ) e pari ad € 500,00 oltre 30,00 di condominio mensile. [ … ] III. Quanto alla CP_1 figlia e al suo mantenimento. [ … ] IV.
3. Si aggiunge qui che l'assegnazione della casa è stata Per_1 revocata nonostante una figlia economicamente non autosufficiente ancora residente lì e con una stanza in affitto a Roma pagata dalla madre per seguire le lezioni universitarie, e sulla mera dichiarazione di parte ricorrente, che nella sua istanza del 7.02.2025 adduce una coabitazione della resistente con altra persona, altrove. [ … ] Si insiste dunque perché – a motivo della non autosufficienza della figlia – la casa Per_1 venga assegnata alla , che lì ancora formalmente risiede e sostanzialmente vive, con pagamento CP_1
CP_ delle utenze a carico del ricorrente. Si fa presente che, se il padre (rectius: il proprietario, zia ) decidesse di vendere l'immobile, la ragazza (maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) resterebbe priva di un luogo dove vivere, al di là della camera da studente universitario, pagata dalla madre. [ … ] V. Ulteriori
10 domande. Quanto al figlio CO e al suo mantenimento e quanto al bonus vestiti pari ad € 1.000,00 annui nulla è richiesto, come da conclusioni rassegnate all'udienza del 28.02.2025.”.
Dunque, in sintesi, l'attore risulta tuttora titolare effettivo dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di abbigliamento in Frosinone, senza che in atti vi siano idonei elementi di prova in ordine alla concreta redditività della stessa, che può soltanto essere presuntivamente parametrata alla misura evidenziata nel cit. decreto di questo Tribunale del 27/10-2/11/20 in “un utile di esercizio nel 2019 di € 61.930,69” quanto alla FG s.r.l. e in “un utile di esercizio di € 9.068,30” quanto alla GF888 s.r.l., ed è nudo proprietario dissimulato dell'immobile sito in
OV NI, Via Casavitola n. 2/B, già casa familiare quanto al suo piano superiore ( avendo peraltro conservato per sé il diritto reale di abitazione di tale immobile ). La convenuta, per scelta familiare condivisa con l' non ha Parte_1 mai messo professionalmente a frutto la sua qualifica di psicologa per lavorare con suo marito nell'esercizio commerciale di vendita di abbigliamento, venendone licenziata con decorrenza dal 19/10/19 e rimettendosi comunque nei sensi di cui sopra nel mondo del lavoro, potendo allo stato contare su un'attività lavorativa, come dipendente di una concessionaria per la vendita di automobili, dalla quale ritrae un reddito mensile netto di circa € 1.545,00.
Esclusa pertanto la possibilità di riconoscere alla convenuta un assegno divorzile avente natura assistenziale, va senz'altro invece riconosciuta l'esigenza perequativo-compensativa derivante dal sacrificio in capo alla convenuta, seppure per scelta condivisa col coniuge, delle sue aspirazioni professionali da psicologa per supportare e coadiuvare suo marito nella di lui attività commerciale, peraltro in modo fattivo e non come semplice dipendente tanto da doversi presumere di avere contribuito al suo sviluppo ( cfr. punto g) della negoziazione assistita inter partes: “la Sig.ra continuerà a svolgere il suo lavoro presso la Società FG srl, con la CP_1 retribuzione e le mansioni attuali, comprese quelle relative agli ordini, effettuandoli insieme al Signor Parte_1
o autonomamente, a seconda delle esigenze del Punto vendita, come è sempre stato…”: enfasi del
Giudice est. ), e in proposito si appalesa del tutto congruo l'importo di € 250,00 mensili chiesto da ultimo dalla convenuta a titolo di assegno divorzile in suo favore e carico dell' Parte_1
Per quanto riguarda la posizione della figlia maggiorenne delle parti CP_2
, è pacifico tra le parti che la stessa sia ancora - e non per sua colpa -
[...]
11 economicamente non autosufficiente. La pretesa dell'attore di non contribuire al mantenimento della figlia è invero stata ancorata in giudizio, da ultimo nell'istanza del 7/2/25, sic et simpliciter sull'allegazione fattuale secondo cui avrebbe cessato la convivenza con sua madre nella casa familiare sita in Per_1
OV NI in quanto vive in locazione a Roma ove è studentessa universitaria.
Il Collegio rileva in proposito che è noto che la convivenza con un genitore nella casa familiare non può essere esclusa per il semplice fatto che il figlio, studente universitario, alloggi prevalentemente nella città sede degli studi universitari laddove faccia ritorno frequente nella casa familiare e ivi conservi dunque il suo centro di riferimento stabile: a tale ultimo proposito, a fronte della contestazione successiva della convenuta, l'attore nulla ha allegato e provato, o chiesto di provare, in ordine alla da lui asserita sopravvenuta totale recisione da parte di della sua situazione di vita nella casa familiare come punto di riferimento Per_1 al di fuori e aldilà degli studi universitari in Roma. In considerazione della predetta presuntiva situazione reddituale tuttora esistente in capo all'attore, il suo obbligo di contribuire al mantenimento di va fissato nella misura Per_1
- che si appalesa congrua - da ultimo richiesta dalla convenuta e quindi in misura pari a € 500,00 mensili, da effettuarsi in favore della convenuta quale genitore con lei convivente, oltre al rimborso del 50 % delle correlative spese straordinarie.
Ne consegue altresì l'assegnazione in godimento della casa familiare alla convenuta nella qualità di genitore ivi convivente – nei sensi sopra specificati – con , il cui onere per le utenze domestiche rimarrà come di prassi a carico Per_1 della convenuta.
Per quanto riguarda l'altro figlio maggiorenne delle parti CO, va revocato con decorrenza dal mese di febbraio 2023 dell'assegno di mantenimento in proposito in precedenza posto a carico dell'attore, essendo sostanzialmente pacifica tra le parti la sopravvenuta autosufficienza economica di CO in conseguenza della sua assunzione da parte del padre nell'esercizio commerciale di quest'ultimo avvenuta in data 18/1/23. Va parimenti revocata la pregressa facoltà per la convenuta di prelevare nell'esercizio commerciale dell'attore capi di vestiario del valore di € 500,00 a stagione, che non ha più ragion d'essere e stante
12 peraltro il difetto di una domanda giudiziale in tal senso da parte della convenuta,
e ciò in tal caso con decorrenza dalla domanda giudiziale dell'attore.
Le spese di lite, infine, vanno regolate con applicazione del principio della soccombenza e quindi, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pone a carico di un assegno divorzile in favore di Parte_1 CP_1
di € 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese
[...]
e soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo indici AT;
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della figlia delle parti col pagamento alla convenuta entro il Controparte_2 giorno 20 di ogni mese della somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici AT nonché oltre al rimborso del 50 % delle correlative spese straordinarie e con esplicito richiamo per relationem a tale ultimo proposito del Protocollo in uso presso questo Tribunale;
c) assegna la casa familiare - costituita dal piano superiore dell'immobile sito in
OV NI ( FR ), Via Casavitola n. 2/B - in godimento a CP_1
nella qualità di genitore ivi convivente con la figlia delle parti ,
[...] Per_1
e pone a carico della convenuta il pagamento delle correlative utenze domestiche;
d) revoca con decorrenza da febbraio 2023 l'obbligo dell'attore di contribuzione al mantenimento dell'altro figlio maggiorenne delle parti;
Persona_2
e) revoca con decorrenza dal mese di maggio 2021 la pregressa facoltà per la convenuta di prelevare dall'esercizio commerciale dell'attore capi di vestiario del valore di € 500,00 a stagione;
f) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in
€ 7.500,00, oltre rimborso spese forfettarie 15% nonché oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'8/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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