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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2616 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. NAPOLETANO AUGUSTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. SENESE ITALIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Caianello (CE) in data 08.05.2016, dal quale erano nati due figli (il Per_1
24.05.2017) e (il 14.02.2019) e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con
1 addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, il mantenimento diretto dei minori e spese straordinarie al 50% tra le parti.
Si costituiva la resistente in data 16.08.2025, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e un ampio regime di visita in favore del padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente alla madre.
All'udienza del 30.09.2025, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, riservava la causa in decisione sullo status.
In data 25.10.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 23.11.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle statuizioni accessorie e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- 1° settimana: lunedì e martedì i minori saranno con il padre, mercoledì e giovedì i minori saranno con la madre, venerdì, sabato e domenica i minori saranno con il padre;
- 2° settimana: lunedì e martedì i minori saranno con la madre, mercoledì e giovedì i minori saranno con il padre, venerdì, sabato e domenica i minori saranno con la madre;
- festività natalizie e pasquali i minori staranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza; il 24 e 25 dicembre 2025 i minori staranno con il padre e 31 dicembre e 1° gennaio 2026 i minori saranno con la madre;
- periodo estivo: 15 giorni consecutivi o non consecutivi con ciascun genitore, salvo diversi accordi;
- mantenimento diretto a carico dei genitori;
- l'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra le parti sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2616 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. NAPOLETANO AUGUSTA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. SENESE ITALIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Caianello (CE) in data 08.05.2016, dal quale erano nati due figli (il Per_1
24.05.2017) e (il 14.02.2019) e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con
1 addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre, il mantenimento diretto dei minori e spese straordinarie al 50% tra le parti.
Si costituiva la resistente in data 16.08.2025, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale risiedeva nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso di sé e un ampio regime di visita in favore del padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico interamente alla madre.
All'udienza del 30.09.2025, il giudice relatore, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, riservava la causa in decisione sullo status.
In data 25.10.2025 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 23.11.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle statuizioni accessorie e la causa era rimessa al Collegio senza termini.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- 1° settimana: lunedì e martedì i minori saranno con il padre, mercoledì e giovedì i minori saranno con la madre, venerdì, sabato e domenica i minori saranno con il padre;
- 2° settimana: lunedì e martedì i minori saranno con la madre, mercoledì e giovedì i minori saranno con il padre, venerdì, sabato e domenica i minori saranno con la madre;
- festività natalizie e pasquali i minori staranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza; il 24 e 25 dicembre 2025 i minori staranno con il padre e 31 dicembre e 1° gennaio 2026 i minori saranno con la madre;
- periodo estivo: 15 giorni consecutivi o non consecutivi con ciascun genitore, salvo diversi accordi;
- mantenimento diretto a carico dei genitori;
- l'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra le parti sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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