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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9421/2024;
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità C.F._1
genitoriale su nato a [...] il [...] (C.F.: PEona_1
, e proseguita da C.F._2 PEona_1 divenuto maggiorenne, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
EF AS, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs.
n. 150/11.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. PEona_1
31 comma 4, del D.lgs. n. 150/2011 per chiedere la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile del figlio e la modifica
PE del suo nome da a , nonché l'autorizzazione al Per_1
trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali del figlio da maschili in femminili.
Nelle more del giudizio, divenuto PEona_1
maggiorenne, si è costituito personalmente, manifestando la volontà di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dalla madre.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, il ricorso merita accoglimento.
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta, infatti, comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
La ricorrente invero, ha intrapreso un percorso psicoterapico,
ha avviato una terapia ormonale e, in data 01/08/2025, si è
sottoposta a Barcellona all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, come da documentazione in atti.
Sentita liberamente all'udienza del 23/09/2025, parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “In data 1 agosto 2025 mi sono sottoposta all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso PE a Barcellona;
già da due anni mi faccio chiamare ed è questo il nome che voglio assumere. La prima visita dall'endocrinologo
l'ho effettuata a novembre 2022, poi è seguito un anno di visite psicologiche all'esito delle quali è stata riconosciuta una disforia di genere, per cui ho iniziato ad assumere ormoni dal 10 gennaio
2024. Sono quindi pienamente convinta dell'azione proposta”.
È in atti, inoltre, certificato psicologico dell'ASP che conferma
2 la disforia di genere, a firma del dott. , nel quale PEona_3 si evidenzia quanto segue: “Sin dai primi incontri, la giovane, che si riconosce in un'identità di genere femminile, ha fatto presente di vivere con disagio l'incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato biologicamente;
anche l'espressione esteriore sembra essere coerente con tale ruolo di genere (…) Si ritiene che la sofferenza legata alla percezione della mancata corrispondenza tra la rappresentazione di sé e l'esperienza del corpo che si sta sviluppando potrebbe essere superata attraverso il percorso di transizione verso il genere desiderato (…) Alla giovane sono stati somministrati il test di e l'IMMPI-A, dall'elaborazione Per_4
dei quali non si rilevano elementi psicopatologici relativamente alla sua attività di pensiero (…) Alla luce della conoscenza dal punto di vista psicologico-clinico sin qui acquisita, si conferma la
PE diagnosi di disforia di genere e si ritiene che possa iniziare il suo percorso di transizione attraverso la terapia ormonale.”
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che la ricorrente è affetta da “disforia di genere”, che tale condizione l'ha portata nel tempo a costruire e mantenere una univoca e consolidata identità psicologica di genere femminile e che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della personalità.
A ciò si aggiunga che la ricorrente - in data anteriore alla celebrazione della prima udienza - si è sottoposta a Barcellona ad intervento chirurgico diretto all'adeguamento dei caratteri sessuali alla propria personalità di tipo femminile, sicché è vieppiù evidente l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso.
In punto di diritto, peraltro, giova ricordare che al fine della rettificazione degli atti dello stato civile, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15), la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali di per sé
non costituisce neppure requisito obbligatorio o necessario.
3 In considerazione del sistema creato dalla L. n. 162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D. Lgs. 150/2011, infatti, occorre procedere ad una interpretazione delle norme in esame che - senza imporre una correzione “chirurgica” - si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ.
20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità
attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce
uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso
una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere
psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche
4 il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico,
l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei
caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a
consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per
accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Ciò esposto in diritto, nel caso di specie gli elementi raccolti
(audizione dell'attore e produzioni documentali) forniscono pieno riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, terminato con intervento chirurgico di riattribuzione di sesso effettuato a Barcellona, nonché alla serietà, definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere PEona_1
da maschio a femmina.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che Per_1
all'esito di un serio e consapevole processo individuale,
[...]
ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere e sessuale.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2
5 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto dall'attore, al prenome
"T va sostituito il prenome LE.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile.
Infine, con riguardo alla domanda diretta ad autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla condizione femminile - posta la non necessità dell'autorizzazione, alla luce della sentenza n. 143/2024 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 - si dà atto che la ricorrente in data anteriore alla celebrazione della prima udienza si è sottoposta ad intervento di riattribuzione di sesso a Barcellona, sicché è cessata la materia del contendere.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9421/2024 RG:
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di n. a Catania il PEona_1
22/01/2007 (C.F.: , Atto N. 27, parte 1, C.F._2
serie A - anno 2007 - Comune di CATANIA, residente in [...], la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 2, ultimo comma,
Legge 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione del sesso da maschile
PE a femminile e del nome da a;
Per_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9421/2024;
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, in qualità di esercente la responsabilità C.F._1
genitoriale su nato a [...] il [...] (C.F.: PEona_1
, e proseguita da C.F._2 PEona_1 divenuto maggiorenne, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
EF AS, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs.
n. 150/11.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su ha adito il Tribunale ai sensi dell'art. PEona_1
31 comma 4, del D.lgs. n. 150/2011 per chiedere la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile del figlio e la modifica
PE del suo nome da a , nonché l'autorizzazione al Per_1
trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali del figlio da maschili in femminili.
Nelle more del giudizio, divenuto PEona_1
maggiorenne, si è costituito personalmente, manifestando la volontà di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dalla madre.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, il ricorso merita accoglimento.
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta, infatti, comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
La ricorrente invero, ha intrapreso un percorso psicoterapico,
ha avviato una terapia ormonale e, in data 01/08/2025, si è
sottoposta a Barcellona all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, come da documentazione in atti.
Sentita liberamente all'udienza del 23/09/2025, parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “In data 1 agosto 2025 mi sono sottoposta all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso PE a Barcellona;
già da due anni mi faccio chiamare ed è questo il nome che voglio assumere. La prima visita dall'endocrinologo
l'ho effettuata a novembre 2022, poi è seguito un anno di visite psicologiche all'esito delle quali è stata riconosciuta una disforia di genere, per cui ho iniziato ad assumere ormoni dal 10 gennaio
2024. Sono quindi pienamente convinta dell'azione proposta”.
È in atti, inoltre, certificato psicologico dell'ASP che conferma
2 la disforia di genere, a firma del dott. , nel quale PEona_3 si evidenzia quanto segue: “Sin dai primi incontri, la giovane, che si riconosce in un'identità di genere femminile, ha fatto presente di vivere con disagio l'incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato biologicamente;
anche l'espressione esteriore sembra essere coerente con tale ruolo di genere (…) Si ritiene che la sofferenza legata alla percezione della mancata corrispondenza tra la rappresentazione di sé e l'esperienza del corpo che si sta sviluppando potrebbe essere superata attraverso il percorso di transizione verso il genere desiderato (…) Alla giovane sono stati somministrati il test di e l'IMMPI-A, dall'elaborazione Per_4
dei quali non si rilevano elementi psicopatologici relativamente alla sua attività di pensiero (…) Alla luce della conoscenza dal punto di vista psicologico-clinico sin qui acquisita, si conferma la
PE diagnosi di disforia di genere e si ritiene che possa iniziare il suo percorso di transizione attraverso la terapia ormonale.”
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che la ricorrente è affetta da “disforia di genere”, che tale condizione l'ha portata nel tempo a costruire e mantenere una univoca e consolidata identità psicologica di genere femminile e che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della personalità.
A ciò si aggiunga che la ricorrente - in data anteriore alla celebrazione della prima udienza - si è sottoposta a Barcellona ad intervento chirurgico diretto all'adeguamento dei caratteri sessuali alla propria personalità di tipo femminile, sicché è vieppiù evidente l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso.
In punto di diritto, peraltro, giova ricordare che al fine della rettificazione degli atti dello stato civile, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15), la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali di per sé
non costituisce neppure requisito obbligatorio o necessario.
3 In considerazione del sistema creato dalla L. n. 162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D. Lgs. 150/2011, infatti, occorre procedere ad una interpretazione delle norme in esame che - senza imporre una correzione “chirurgica” - si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità,
purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ.
20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità
attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce
uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso
una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere
psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche
4 il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico,
l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei
caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a
consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per
accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Ciò esposto in diritto, nel caso di specie gli elementi raccolti
(audizione dell'attore e produzioni documentali) forniscono pieno riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, terminato con intervento chirurgico di riattribuzione di sesso effettuato a Barcellona, nonché alla serietà, definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere PEona_1
da maschio a femmina.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che Per_1
all'esito di un serio e consapevole processo individuale,
[...]
ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere e sessuale.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2
5 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto dall'attore, al prenome
"T va sostituito il prenome LE.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile.
Infine, con riguardo alla domanda diretta ad autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla condizione femminile - posta la non necessità dell'autorizzazione, alla luce della sentenza n. 143/2024 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 - si dà atto che la ricorrente in data anteriore alla celebrazione della prima udienza si è sottoposta ad intervento di riattribuzione di sesso a Barcellona, sicché è cessata la materia del contendere.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9421/2024 RG:
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di n. a Catania il PEona_1
22/01/2007 (C.F.: , Atto N. 27, parte 1, C.F._2
serie A - anno 2007 - Comune di CATANIA, residente in [...], la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 2, ultimo comma,
Legge 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione del sesso da maschile
PE a femminile e del nome da a;
Per_1
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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