Art. 11.
Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.
Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente puo' avvalersi di organi e di Enti aventi finalita' analoghe.
Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.
Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente puo' avvalersi di organi e di Enti aventi finalita' analoghe.