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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14505/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 14505/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Fulvia Baccos Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Cinzia Mella Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ontratto in Padova il 14/9/1991, matrimonio trascritto nel registro
[...] Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Padova, anno 1991, al n. 626, parte II, serie A, vol. 03, mandando alla cancelleria perché si proceda alle annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di
Padova dell'emananda sentenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1.
considerato che
in data 12 novembre 2024 e , già comproprietari Parte_3 Parte_1 dell'immobile sito in Padova via Trentino n. 1 hanno ceduto a terzi detto immobile e che detratto e pagato l'importo corrispondente al residuo mutuo sullo stesso gravante, si sono attribuiti il ricavato secondo accordi raggiunti fra gli stessi;
che, pertanto, l'importo attribuito alla signora Parte_1
al netto di quanto a lei spettante della sua quota di comproprietà è pari a € 39.298,00 ed è stato
[...]
alla stessa riconosciuto a saldo e tacitazione di ogni pretesa connessa alla sentenza di separazione e ad ogni altro qualsivoglia titolo connesso, dedotto e/o deducibile con riferimento al contributo di mantenimento per sé e per le due figlie per il periodo pregresso ed anche per quel che qui concerne,
a titolo di assegno divorzile “una tantum”; pertanto, le parti riconoscono che la predetta attribuzione alla signora costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è Parte_1 stata fatta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.09.1991 nel comune di Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 626, parte II, serie A, vol. 03 dell'anno 1991.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 02.03.2011 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 900/2015 pubblicata il
23.03.2015, successivamente appellata e definita con ordinanza n. 17971/17 (R.G. 14206/2016) della
Corte di Cassazione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
In particolare, quanto al punto 1) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari ad euro € 39.298,00 a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n.
[...]
626, parte II, serie A, vol. 03 dell'anno 1991;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 14505/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Fulvia Baccos Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Cinzia Mella Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ontratto in Padova il 14/9/1991, matrimonio trascritto nel registro
[...] Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Padova, anno 1991, al n. 626, parte II, serie A, vol. 03, mandando alla cancelleria perché si proceda alle annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di
Padova dell'emananda sentenza;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1.
considerato che
in data 12 novembre 2024 e , già comproprietari Parte_3 Parte_1 dell'immobile sito in Padova via Trentino n. 1 hanno ceduto a terzi detto immobile e che detratto e pagato l'importo corrispondente al residuo mutuo sullo stesso gravante, si sono attribuiti il ricavato secondo accordi raggiunti fra gli stessi;
che, pertanto, l'importo attribuito alla signora Parte_1
al netto di quanto a lei spettante della sua quota di comproprietà è pari a € 39.298,00 ed è stato
[...]
alla stessa riconosciuto a saldo e tacitazione di ogni pretesa connessa alla sentenza di separazione e ad ogni altro qualsivoglia titolo connesso, dedotto e/o deducibile con riferimento al contributo di mantenimento per sé e per le due figlie per il periodo pregresso ed anche per quel che qui concerne,
a titolo di assegno divorzile “una tantum”; pertanto, le parti riconoscono che la predetta attribuzione alla signora costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è Parte_1 stata fatta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.09.1991 nel comune di Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 626, parte II, serie A, vol. 03 dell'anno 1991.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 02.03.2011 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 900/2015 pubblicata il
23.03.2015, successivamente appellata e definita con ordinanza n. 17971/17 (R.G. 14206/2016) della
Corte di Cassazione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
In particolare, quanto al punto 1) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari ad euro € 39.298,00 a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n.
[...]
626, parte II, serie A, vol. 03 dell'anno 1991;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari