Art. 2.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.