Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1953, n. 88
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 marzo 1953
Art. 2.
Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sara' provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.
Entrata in vigore il 29 marzo 1953