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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 9 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 233/2024, pubblicata il 09/01/2024, Con
C.F. ), in persona della procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
avv. (munita dei poteri in forza di procura in data 18.6.2012, autenticata dal Parte_2
Notaio del Distretto di Bergamo, depositata agli atti del predetto Notaio al n. Persona_1
52515 Rep. N. 29351 e registrata a Bergamo il 22.6.2012), con il patrocinio dell'avv.
AN UN e della medesima avv. e con elezione di domicilio presso Parte_2 lo studio di quest'ultima in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14, come da procure inserite nel fascicolo telematico;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del consigliere delegato dott. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Marco Bergamaschi, Alberto Deasti e Nicolò e con CP_3
elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, viale Bianca Maria n. 23, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATOA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 233/2024, pubblicata il
09/01/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza accogliere le domande e le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito:
- condannare in persona del l.r.p.t. a pagare ad la CP_2 Parte_1
ulteriore somma (residua oltre quanto già accertato in primo grado) di euro 70.181,50 o, in subordine, euro 34.172,4 (pari alla differenza tra quanto richiesto da e quanto CP_2
in ipotesi oggetto di quantificazione da parte di ari ad euro 36.009,1; cfr. doc. Parte_1
7 fasc.primo grado e doc. 26 fasc. primo grado o quella diversa CP_2 Parte_1
somma che risulterà dovuta o liquidata, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, o di giustizia, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture emesse al saldo;
Ancora nel merito ed in via autonoma:
- condannare al pagamento delle spese e compensi legali di primo grado di cui CP_2
al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 recante i nuovi parametri forensi in vigore al momento dell'emanazione della sentenza secondo i valori medi (pari ad euro
14.103,00 per compensi professionali) ovvero, in via gradata, secondo parametri minimi senza ulteriori decurtazioni (pari ad euro 7.052,00 per compensi professionali), oltre euro 786,00 per spese esenti, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA oneri previdenziali come per legge o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia (al lordo delle somme già riconosciute in primo grado).
In ogni caso
-con la rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del l.r.p.t. di e per testi CP_2
sui seguenti capitoli di prova (già articolati in primo grado alle pagg. 4 e 5 della Memoria ex art. 183, 6 co. n. 2 cpc di in data 6 6 22 e che, per comodità vengono Parte_1
rinumerati):
pagina 2 di 8
1. Vero che ha accettato da le consegne dei documenti CP_2 Parte_1
dettagliatamente indicati nel doc. 37 ed i materiali dettagliatamente indicati nel doc. 17 che si esibiscono senza sollevare riserve o contestazioni
2. Vero che il doc. 18 e 37 che mi si esibiscono riassumono le date di approvazione della
“documentazione di qualità” nonché le revisioni e modifiche effettuate dalla committente relative alla commessa 1.929/19 sulla base della quale ha eseguito i Parte_1
lavori oggetto di contratto
3. Vero che la “documentazione di qualità” relativa alla commessa 1.929/19 sulla base della quale ha eseguito i lavori oggetto di contratto di cui al doc. 18 e 37 è Parte_1
stata approvata da in ritardo rispetto a quanto previsto nel contratto base sub doc. CP_2
1 (fasc. nonché dai successivi amendments sub docc. 19-20-21 che si esibiscono CP_2
4. Vero che, a titolo esemplificativo, sui Data Sheet il tempo di approvazione è stato di 60 giorni oltre il termine pattuito come da doc. 17 e 37 che si esibiscono
5. Vero che nel marzo 2000 ha informato circa lo slittamento dei Parte_1
termini causa blocco della produzione dovuto al periodo di emergenza epidemiologica per
COVID-19 come da doc. 28 che si esibisce
6. Vero che , da ultimo con email 9 8 21 come da doc. 11, ha contestato Parte_1
che i ritardi nella approvazione dei lavori da parte di hanno determinato lo CP_2
slittamento dei tempi di costruzione e quindi di consegna della fornitura
7. Vero che nel dettaglio il doc. 17 e 37 costituisce il riassunto delle tempistiche di approvazione dei disegni tecnici sulla base dei quali Imequadri Duestelle srl ha eseguito i prodotti oggetto di fornitura
8. Vero che i documenti attinenti a qualità e gestione di cui ai documenti 18 e 37 che si esibiscono sono stati approvati da successivamente all'inizio della costruzione CP_2
dei quadri.
Si indicano a testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
presso . Parte_1
CTU
manifesta sin d'ora la disponibilità a fornire al CTU ogni documento Parte_1
o elemento, tecnico, contabile o di altra natura (es. quelli da estrapolarsi dalla piattaforma informatica in uso alle parti per lo stato avanzamento lavori) a chiarimenti dei documenti versati in atti inerenti la tempistica di consegna dei beni e documenti nonché, in caso di slittamento dei termini, dei motivi del relativo slittamento con specifico riferimento ai documenti 17,18,37 fasc. doc. 7 fasc. Parte_1 CP_2
pagina 3 di 8 Si chiede al CTU di accertare:
-le fasi progettuali come risultano dai documenti in atti;
- gli iniziali termini di consegna contrattuali anche alla luce delle modifiche concordate tra le parti (doc. 1 fasc. e docc. 38 – 19-20-21 fasc. ; CP_2 Parte_1
- i termini di consegna effettivi come indicati dalle rispettive parti nel doc. 40-41-42 di
e doc. 39 di;
CP_2 Parte_1
-i ritardi nelle approvazione dei prodotti di come da docc. 17-18 e 37 e le cause CP_2
dei ritardi stessi (ossia se imputabili all'appaltatore o alla committente);
-l'ammontare di eventuali penali per ritardi calcolate secondo quanto previsto dal contratto”.
Per Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, in via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ex 342 c.p.c. per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in subordine, nel merito: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna Parte_1
di al pagamento della somma di euro 128.363,00 oltre interessi di mora (da Controparte_2
calcolarsi anche sui precedenti versamenti eseguiti in ritardo), pretesa a saldo del corrispettivo delle forniture di componenti elettrici di cui all'ordine di acquisto n. 7500077652 (del valore complessivo di euro 775.754,30) e delle successive integrazioni. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la debenza degli Controparte_2
interessi di mora ed eccependo in compensazione il controcredito di euro 70.181,50, di cui euro
64.181,50 a titolo di penali contrattuali pattuite per il ritardo nelle consegne della documentazione e dei materiali ed euro 6.000,00 a titolo di extra costi per le ispezioni e i collaudi (c.d. backcharges).
ha dedotto l'infondatezza del credito opposto in Parte_1
compensazione dalla controparte, evidenziando: - di avere concordato, successivamente alla sottoscrizione dell'ordine, nuove date di consegna;
- di non avere potuto rispettare i termini pattuiti a causa della mancata tempestiva approvazione dei disegni tecnici da parte della pagina 4 di 8 committente;
- di avere dovuto interrompere temporaneamente la produzione a causa della pandemia da Covid 19.
Il Tribunale, con la sentenza n.233/2024 del 9 gennaio 2024, ha accertato la fondatezza sia del credito azionato da sia del controcredito opposto in Parte_1
compensazione da a titolo di penali e di backcharges; ha quindi compensato Controparte_2
le reciproche poste creditorie delle parti e ha condannato a pagare in favore Controparte_2
della società attrice il minore importo di euro 58.181,50 e a rimborsare alla stessa il 50% delle spese di lite, previa compensazione della restante quota. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando tre Parte_1
motivi di appello: - con il primo motivo, ha rilevato l'erroneità della quantificazione delle penali per il ritardo e la mancata considerazione delle contestazioni svolte in ordine ai backcharges; - con il secondo motivo, ha censurato la decisione di compensare parzialmente le spese di lite e di porre a carico di un importo inferiore a quello minimo risultante dalla Controparte_2
applicazione del DM n. 147/2022; - con il terzo motivo, ha lamentato la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado, che avrebbero consentito di accertare l'imputabilità dei ritardi a Controparte_2
si è costituita anche nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto
[...] dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il primo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare l'accoglimento della eccezione di compensazione impropria formulata da Controparte_2
Le considerazioni svolte da Tribunale in ordine alle penali per il ritardo applicate da CP_2
sono del tutto condivisibili.
[...]
ha infatti esposto chiaramente il criterio seguito nella determinazione delle Controparte_2
suddette penali nella c.d. pre-notifica di contestazione dei ritardi di cui al doc. 4 da essa depositato nella fase di primo grado.
Tale documento, inviato a il 16 giugno 2021, contiene l'indicazione, Parte_1
per ciascuna delle forniture di materiali (singolarmente individuate): - del termine di consegna convenuto originariamente o modificato successivamente a seguito della sottoscrizione di uno dei tre accordi modificativi (c.d. amendments); - del termine di consegna effettivo;
- dei giorni e delle settimane di ritardo maturati;
- della quantificazione della penale a termini di contratto.
Le contestazioni di in merito alla modificazione nel corso del Parte_1
rapporto contrattuale delle date di consegna sono da disattendere, in ragione del fatto che la pre- notifica tiene conto dei nuovi termini contrattuali pattuiti nei tre amendments e delle ulteriori pagina 5 di 8 modificazioni risultanti dalle e-mail di cui ai docc. da 31 a 36 depositati da Parte_1
nel fascicolo di primo grado.
[...]
Inoltre, le deduzioni di relative alla imputabilità dei ritardi a Parte_1
sono rimaste indimostrate. Controparte_2
A fronte della analitica indicazione dei ritardi maturati per ciascuna tipologia di materiale inserita nella pre-notifica, ha sostenuto che ha Parte_1 Controparte_2
procrastinato in più occasioni l'approvazione dei disegni tecnici, con ciò causando lo slittamento delle consegne. Ha quindi depositato tre documenti riepilogativi dei ritardi di
(docc. 17,18 e 37) e ha articolato alcuni capitoli di prova volti a confermare Controparte_2
la veridicità dei dati in essi contenuti.
I suddetti documenti, come già rilevato dal Tribunale, riportano indicazioni non chiaramente intellegibili e comunque non consentono di ricollegare i ritardi attribuiti a alle Controparte_2
singole consegne alle quali la stessa ha ritenuto di applicare le penali Controparte_2
contrattuali. Pertanto, anche la correlata prova testimoniale, formulata in termini meramente confermativi delle risultanze dei documenti, non risulta rilevante ai fini della decisione.
Non è stata disposta neppure la CTU richiesta da in quanto tale Parte_1 strumento non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova. Nel caso concreto, non si sarebbe trattato di una indagine tecnica, ma di demandare al CTU la rilettura della documentazione depositata dalle parti al fine di estrapolare da essa i dati significativi (che avrebbero dovuto invece essere puntualmente segnalati negli atti difensivi).
Nella medesima prospettiva, si evidenzia che dalla e-mail del 15 luglio 2021, depositata da sub doc. 10, emerge che la stessa ha in parte riconosciuto di avere restituito Controparte_2
con ritardo i disegni tecnici ricevuti dalla controparte, spostando di 17 giorni i termini di consegna in contestazione;
tuttavia, anche all'esito dei nuovi conteggi, risulta raggiunto il tetto massimo concordato nel contratto per le penali aggregate. non ha Parte_1
formulato contestazioni specifiche su tale documento, ma ha fondato la propria difesa esclusivamente sui documenti riepilogativi dei ritardi di la cui limitata Controparte_2
efficacia probatoria è già stata sopra evidenziata.
Quanto agli errori di calcolo lamentati da nell'atto d appello, si fa Parte_1
rilevare che: - l'ammontare massimo della penale per il ritardo, stabilito nel 10% del valore complessivo dell'ordine, è stato correttamente individuato in euro 64.181,50, tenendo conto dei tre amendments sottoscritti successivamente alla conclusione del contratto;
- le decurtazioni proposte da nella e-mail del 15 luglio 2021 (doc. 10 di parte Controparte_2 CP_2
pagina 6 di 8 erano correlate all'accoglimento della proposta transattiva ivi formulata, la quale non è CP_2
stata accettata;
conseguentemente, ha legittimamente riaddebitato a Controparte_2 [...]
le somme che era disponibile a scontare solo in caso di conclusione Parte_1 dell'accordo transattivo.
Si reputano invece fondate le doglianze formulate da in ordine alla Parte_1
pretesa di rimborso dei c.d. backcharges.
Nel contratto, non risulta prevista una penale per tale tipologia di danno.
Era quindi onere di dimostrare la natura e la consistenza dei costi dei quali ha CP_4
chiesto il rimborso. In mancanza di allegazione e prova di tali esborsi, la domanda ad essi inerente deve essere dichiarata infondata.
Il secondo motivo di appello resta assorbito dalla riforma della sentenza di primo grado,
a seguito della quale deve procedersi ad una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto argomentato, in parziale riforma della sentenza impugnata Controparte_2
deve essere condannata a versare in favore di il maggiore importo Parte_1
di euro 64.181,50, oltre interessi di mora come indicati nella sentenza di primo grado che, quanto a tale statuizione, è passata in giudicato.
L'onere delle spese di causa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
Nella fattispecie in discussione, la pretesa creditoria avanzata da è Parte_1
stata considerevolmente ridotta;
nondimeno, risulta pur sempre la Parte_1 parte vittoriosa all'esito del giudizio.
Ciò posto, proprio in ragione della suddetta riduzione, si reputa congruo compensare fra le parti per la quota di un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e porre la restante frazione a carico di per la liquidazione, deve aversi riguardo allo scaglione relativo alle Controparte_2
cause di valore compreso fra euro 52.000,00 e euro 260.000,00 e farsi applicazione, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di appello, dei parametri medi di cui al D.M.
147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di mera trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 233/2024, Parte_1
pubblicata il 09/01/2024, così provvede:
pagina 7 di 8 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_2
corrispondere in favore di la somma di euro 64.181,50, oltre Parte_1
interessi di mora ex D. L.vo n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino al soddisfo;
2) Compensa per un mezzo fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere in favore di la restante parte di Controparte_5 Parte_1
tali spese, liquidate, per la quota di un mezzo:
- per la fase di primo grado, in euro 5.634,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado, in euro 6.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano il 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 9 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 233/2024, pubblicata il 09/01/2024, Con
C.F. ), in persona della procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1
avv. (munita dei poteri in forza di procura in data 18.6.2012, autenticata dal Parte_2
Notaio del Distretto di Bergamo, depositata agli atti del predetto Notaio al n. Persona_1
52515 Rep. N. 29351 e registrata a Bergamo il 22.6.2012), con il patrocinio dell'avv.
AN UN e della medesima avv. e con elezione di domicilio presso Parte_2 lo studio di quest'ultima in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 14, come da procure inserite nel fascicolo telematico;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del consigliere delegato dott. Controparte_2 P.IVA_2 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Marco Bergamaschi, Alberto Deasti e Nicolò e con CP_3
elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, viale Bianca Maria n. 23, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATOA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 233/2024, pubblicata il
09/01/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza accogliere le domande e le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Nel merito:
- condannare in persona del l.r.p.t. a pagare ad la CP_2 Parte_1
ulteriore somma (residua oltre quanto già accertato in primo grado) di euro 70.181,50 o, in subordine, euro 34.172,4 (pari alla differenza tra quanto richiesto da e quanto CP_2
in ipotesi oggetto di quantificazione da parte di ari ad euro 36.009,1; cfr. doc. Parte_1
7 fasc.primo grado e doc. 26 fasc. primo grado o quella diversa CP_2 Parte_1
somma che risulterà dovuta o liquidata, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, o di giustizia, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture emesse al saldo;
Ancora nel merito ed in via autonoma:
- condannare al pagamento delle spese e compensi legali di primo grado di cui CP_2
al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 recante i nuovi parametri forensi in vigore al momento dell'emanazione della sentenza secondo i valori medi (pari ad euro
14.103,00 per compensi professionali) ovvero, in via gradata, secondo parametri minimi senza ulteriori decurtazioni (pari ad euro 7.052,00 per compensi professionali), oltre euro 786,00 per spese esenti, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA oneri previdenziali come per legge o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia (al lordo delle somme già riconosciute in primo grado).
In ogni caso
-con la rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del l.r.p.t. di e per testi CP_2
sui seguenti capitoli di prova (già articolati in primo grado alle pagg. 4 e 5 della Memoria ex art. 183, 6 co. n. 2 cpc di in data 6 6 22 e che, per comodità vengono Parte_1
rinumerati):
pagina 2 di 8
1. Vero che ha accettato da le consegne dei documenti CP_2 Parte_1
dettagliatamente indicati nel doc. 37 ed i materiali dettagliatamente indicati nel doc. 17 che si esibiscono senza sollevare riserve o contestazioni
2. Vero che il doc. 18 e 37 che mi si esibiscono riassumono le date di approvazione della
“documentazione di qualità” nonché le revisioni e modifiche effettuate dalla committente relative alla commessa 1.929/19 sulla base della quale ha eseguito i Parte_1
lavori oggetto di contratto
3. Vero che la “documentazione di qualità” relativa alla commessa 1.929/19 sulla base della quale ha eseguito i lavori oggetto di contratto di cui al doc. 18 e 37 è Parte_1
stata approvata da in ritardo rispetto a quanto previsto nel contratto base sub doc. CP_2
1 (fasc. nonché dai successivi amendments sub docc. 19-20-21 che si esibiscono CP_2
4. Vero che, a titolo esemplificativo, sui Data Sheet il tempo di approvazione è stato di 60 giorni oltre il termine pattuito come da doc. 17 e 37 che si esibiscono
5. Vero che nel marzo 2000 ha informato circa lo slittamento dei Parte_1
termini causa blocco della produzione dovuto al periodo di emergenza epidemiologica per
COVID-19 come da doc. 28 che si esibisce
6. Vero che , da ultimo con email 9 8 21 come da doc. 11, ha contestato Parte_1
che i ritardi nella approvazione dei lavori da parte di hanno determinato lo CP_2
slittamento dei tempi di costruzione e quindi di consegna della fornitura
7. Vero che nel dettaglio il doc. 17 e 37 costituisce il riassunto delle tempistiche di approvazione dei disegni tecnici sulla base dei quali Imequadri Duestelle srl ha eseguito i prodotti oggetto di fornitura
8. Vero che i documenti attinenti a qualità e gestione di cui ai documenti 18 e 37 che si esibiscono sono stati approvati da successivamente all'inizio della costruzione CP_2
dei quadri.
Si indicano a testi: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
presso . Parte_1
CTU
manifesta sin d'ora la disponibilità a fornire al CTU ogni documento Parte_1
o elemento, tecnico, contabile o di altra natura (es. quelli da estrapolarsi dalla piattaforma informatica in uso alle parti per lo stato avanzamento lavori) a chiarimenti dei documenti versati in atti inerenti la tempistica di consegna dei beni e documenti nonché, in caso di slittamento dei termini, dei motivi del relativo slittamento con specifico riferimento ai documenti 17,18,37 fasc. doc. 7 fasc. Parte_1 CP_2
pagina 3 di 8 Si chiede al CTU di accertare:
-le fasi progettuali come risultano dai documenti in atti;
- gli iniziali termini di consegna contrattuali anche alla luce delle modifiche concordate tra le parti (doc. 1 fasc. e docc. 38 – 19-20-21 fasc. ; CP_2 Parte_1
- i termini di consegna effettivi come indicati dalle rispettive parti nel doc. 40-41-42 di
e doc. 39 di;
CP_2 Parte_1
-i ritardi nelle approvazione dei prodotti di come da docc. 17-18 e 37 e le cause CP_2
dei ritardi stessi (ossia se imputabili all'appaltatore o alla committente);
-l'ammontare di eventuali penali per ritardi calcolate secondo quanto previsto dal contratto”.
Per Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, in via preliminare: dichiarare l'appello avversario inammissibile ex 342 c.p.c. per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in subordine, nel merito: rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna Parte_1
di al pagamento della somma di euro 128.363,00 oltre interessi di mora (da Controparte_2
calcolarsi anche sui precedenti versamenti eseguiti in ritardo), pretesa a saldo del corrispettivo delle forniture di componenti elettrici di cui all'ordine di acquisto n. 7500077652 (del valore complessivo di euro 775.754,30) e delle successive integrazioni. si è costituita nel giudizio di primo grado contestando la debenza degli Controparte_2
interessi di mora ed eccependo in compensazione il controcredito di euro 70.181,50, di cui euro
64.181,50 a titolo di penali contrattuali pattuite per il ritardo nelle consegne della documentazione e dei materiali ed euro 6.000,00 a titolo di extra costi per le ispezioni e i collaudi (c.d. backcharges).
ha dedotto l'infondatezza del credito opposto in Parte_1
compensazione dalla controparte, evidenziando: - di avere concordato, successivamente alla sottoscrizione dell'ordine, nuove date di consegna;
- di non avere potuto rispettare i termini pattuiti a causa della mancata tempestiva approvazione dei disegni tecnici da parte della pagina 4 di 8 committente;
- di avere dovuto interrompere temporaneamente la produzione a causa della pandemia da Covid 19.
Il Tribunale, con la sentenza n.233/2024 del 9 gennaio 2024, ha accertato la fondatezza sia del credito azionato da sia del controcredito opposto in Parte_1
compensazione da a titolo di penali e di backcharges; ha quindi compensato Controparte_2
le reciproche poste creditorie delle parti e ha condannato a pagare in favore Controparte_2
della società attrice il minore importo di euro 58.181,50 e a rimborsare alla stessa il 50% delle spese di lite, previa compensazione della restante quota. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando tre Parte_1
motivi di appello: - con il primo motivo, ha rilevato l'erroneità della quantificazione delle penali per il ritardo e la mancata considerazione delle contestazioni svolte in ordine ai backcharges; - con il secondo motivo, ha censurato la decisione di compensare parzialmente le spese di lite e di porre a carico di un importo inferiore a quello minimo risultante dalla Controparte_2
applicazione del DM n. 147/2022; - con il terzo motivo, ha lamentato la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado, che avrebbero consentito di accertare l'imputabilità dei ritardi a Controparte_2
si è costituita anche nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto
[...] dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il primo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare l'accoglimento della eccezione di compensazione impropria formulata da Controparte_2
Le considerazioni svolte da Tribunale in ordine alle penali per il ritardo applicate da CP_2
sono del tutto condivisibili.
[...]
ha infatti esposto chiaramente il criterio seguito nella determinazione delle Controparte_2
suddette penali nella c.d. pre-notifica di contestazione dei ritardi di cui al doc. 4 da essa depositato nella fase di primo grado.
Tale documento, inviato a il 16 giugno 2021, contiene l'indicazione, Parte_1
per ciascuna delle forniture di materiali (singolarmente individuate): - del termine di consegna convenuto originariamente o modificato successivamente a seguito della sottoscrizione di uno dei tre accordi modificativi (c.d. amendments); - del termine di consegna effettivo;
- dei giorni e delle settimane di ritardo maturati;
- della quantificazione della penale a termini di contratto.
Le contestazioni di in merito alla modificazione nel corso del Parte_1
rapporto contrattuale delle date di consegna sono da disattendere, in ragione del fatto che la pre- notifica tiene conto dei nuovi termini contrattuali pattuiti nei tre amendments e delle ulteriori pagina 5 di 8 modificazioni risultanti dalle e-mail di cui ai docc. da 31 a 36 depositati da Parte_1
nel fascicolo di primo grado.
[...]
Inoltre, le deduzioni di relative alla imputabilità dei ritardi a Parte_1
sono rimaste indimostrate. Controparte_2
A fronte della analitica indicazione dei ritardi maturati per ciascuna tipologia di materiale inserita nella pre-notifica, ha sostenuto che ha Parte_1 Controparte_2
procrastinato in più occasioni l'approvazione dei disegni tecnici, con ciò causando lo slittamento delle consegne. Ha quindi depositato tre documenti riepilogativi dei ritardi di
(docc. 17,18 e 37) e ha articolato alcuni capitoli di prova volti a confermare Controparte_2
la veridicità dei dati in essi contenuti.
I suddetti documenti, come già rilevato dal Tribunale, riportano indicazioni non chiaramente intellegibili e comunque non consentono di ricollegare i ritardi attribuiti a alle Controparte_2
singole consegne alle quali la stessa ha ritenuto di applicare le penali Controparte_2
contrattuali. Pertanto, anche la correlata prova testimoniale, formulata in termini meramente confermativi delle risultanze dei documenti, non risulta rilevante ai fini della decisione.
Non è stata disposta neppure la CTU richiesta da in quanto tale Parte_1 strumento non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova. Nel caso concreto, non si sarebbe trattato di una indagine tecnica, ma di demandare al CTU la rilettura della documentazione depositata dalle parti al fine di estrapolare da essa i dati significativi (che avrebbero dovuto invece essere puntualmente segnalati negli atti difensivi).
Nella medesima prospettiva, si evidenzia che dalla e-mail del 15 luglio 2021, depositata da sub doc. 10, emerge che la stessa ha in parte riconosciuto di avere restituito Controparte_2
con ritardo i disegni tecnici ricevuti dalla controparte, spostando di 17 giorni i termini di consegna in contestazione;
tuttavia, anche all'esito dei nuovi conteggi, risulta raggiunto il tetto massimo concordato nel contratto per le penali aggregate. non ha Parte_1
formulato contestazioni specifiche su tale documento, ma ha fondato la propria difesa esclusivamente sui documenti riepilogativi dei ritardi di la cui limitata Controparte_2
efficacia probatoria è già stata sopra evidenziata.
Quanto agli errori di calcolo lamentati da nell'atto d appello, si fa Parte_1
rilevare che: - l'ammontare massimo della penale per il ritardo, stabilito nel 10% del valore complessivo dell'ordine, è stato correttamente individuato in euro 64.181,50, tenendo conto dei tre amendments sottoscritti successivamente alla conclusione del contratto;
- le decurtazioni proposte da nella e-mail del 15 luglio 2021 (doc. 10 di parte Controparte_2 CP_2
pagina 6 di 8 erano correlate all'accoglimento della proposta transattiva ivi formulata, la quale non è CP_2
stata accettata;
conseguentemente, ha legittimamente riaddebitato a Controparte_2 [...]
le somme che era disponibile a scontare solo in caso di conclusione Parte_1 dell'accordo transattivo.
Si reputano invece fondate le doglianze formulate da in ordine alla Parte_1
pretesa di rimborso dei c.d. backcharges.
Nel contratto, non risulta prevista una penale per tale tipologia di danno.
Era quindi onere di dimostrare la natura e la consistenza dei costi dei quali ha CP_4
chiesto il rimborso. In mancanza di allegazione e prova di tali esborsi, la domanda ad essi inerente deve essere dichiarata infondata.
Il secondo motivo di appello resta assorbito dalla riforma della sentenza di primo grado,
a seguito della quale deve procedersi ad una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto argomentato, in parziale riforma della sentenza impugnata Controparte_2
deve essere condannata a versare in favore di il maggiore importo Parte_1
di euro 64.181,50, oltre interessi di mora come indicati nella sentenza di primo grado che, quanto a tale statuizione, è passata in giudicato.
L'onere delle spese di causa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
Nella fattispecie in discussione, la pretesa creditoria avanzata da è Parte_1
stata considerevolmente ridotta;
nondimeno, risulta pur sempre la Parte_1 parte vittoriosa all'esito del giudizio.
Ciò posto, proprio in ragione della suddetta riduzione, si reputa congruo compensare fra le parti per la quota di un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e porre la restante frazione a carico di per la liquidazione, deve aversi riguardo allo scaglione relativo alle Controparte_2
cause di valore compreso fra euro 52.000,00 e euro 260.000,00 e farsi applicazione, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio di appello, dei parametri medi di cui al D.M.
147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di mera trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 233/2024, Parte_1
pubblicata il 09/01/2024, così provvede:
pagina 7 di 8 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_2
corrispondere in favore di la somma di euro 64.181,50, oltre Parte_1
interessi di mora ex D. L.vo n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture fino al soddisfo;
2) Compensa per un mezzo fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere in favore di la restante parte di Controparte_5 Parte_1
tali spese, liquidate, per la quota di un mezzo:
- per la fase di primo grado, in euro 5.634,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- per la fase di secondo grado, in euro 6.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano il 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Maria Grazia Federici
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