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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3149/2019 del R.G.A.C., avente a oggetto Lesione personale, pendente tra
(C.f.: ), nato l'[...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Grumo Nevano (Na), alla via Dell'Indipendenza n° 9, e (C.f.: Parte_2
), nata il [...] in [...] e ivi residente, alla via C.F._2
Dell'Indipendenza n° 17, entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Antimo (Na), alla via
Lussemburgo n° 5, presso lo studio legale dell'Avv. Silvestre Salvatore (C.f.: ; C.F._3
p.e.c.: , che li rappresenta e difende in giudizio giusta Email_1
procura alle liti in calce alla citazione.
- Attori -
e
(C.f.: ; P.i.: , in qualità d'impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania
(F.G.V.R.), in persona dell'Amministratore delegato/Direttore generale e del Controparte_2
Dirigente con sede in Mogliano Veneto (Tv), alla via Marocchesa n° 14, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Nola, alla via Madonna delle Grazie n° 31/33, presso lo studio legale dell'Avv. Lanziello Elena Nicolina (C.f.: p.e.c.: C.F._4
e , che la rappresenta e Email_2 Email_3
difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi, e la causa, con ordinanza pubblicata il 12/03/2025, è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/03/2019 alla controparte, e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio (da qui in avanti solo ), in qualità
[...] Controparte_1 CP_1
d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittima della Strada per la Regione Campania, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'esclusiva responsabilità per il sinistro de quo del guidatore dell'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condannare la quale impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S., tenuta ai sensi del d. lgs. 209/2005, al risarcimento in favore della sig.ra Parte_2 della somma di € 39.081,07, oltre fermo tecnico, svalutazione veicolo, interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, per i danni riportati dall'autovettura Mini OP di sua proprietà, nonché condannare la quale impresa designata dal F.G.V.S. al risarcimento Controparte_1
in favore del sig. della somma da determinarsi in corso di causa a mezzo C.t.u. Parte_1
medico/legale, che sin da ora i richiede, per i danni tutti, patrimoniali e non, e le lesioni tutte subite dall'istante nell'incidente per cui è causa, oltre spese sostenute, interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo ed al danno da svalutazione monetaria ovvero delle somme che l'adito
Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice dito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
A fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto che il 01/12/2014, alle ore 1:15 circa, in Aversa,
, nel mentre stava percorrendo alla guida della vettura Mini OP targata Parte_1
EW872LR, di proprietà di il Viale Kennedy in direzione delle colonne di Giugliano, Parte_2 giunto all'altezza del negozio “platinum” si sarebbe visto tagliare la strada da una vettura Fiat TO di colore scuro che, improvvisamente e senza segnalazione alcuna, si sarebbe immessa nella circolazione provenendo dal marciapiede posto sulla destra rispetto al senso di marcia dell'istante; che quest'ultimo, per evitare un urto frontale, avrebbe frenato e sterzato verso sinistra, così riuscendo ad evitare l'impatto con la Fiat TO ma non, a causa della perdita di controllo, la fuoriuscita di strada del veicolo guidato e lo schianto dello stesso contro, dapprima, alcuni ostacoli e, successivamente, contro un terzo veicolo fermo in sosta;
che a seguito di detto schianto la vettura Mini OP si sarebbe gravemente danneggiata nelle parte anteriore e nella meccanica (per riparare l'auto sarebbero occorsi € 39.081,07, come da preventivo in atti) e che il conducente della stessa avrebbe riportato gravissime lesioni personali, tali da renderne necessario il trasporto in ospedale a mezzo ambulanza;
che la Fiat TO si sarebbe repentinamente allontanata omettendo di prestare alcun soccorso, senza che nessuno dei presenti riuscisse a identificarla.
Il 25/05/2019, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“1. Dichiarare la nullità insanabile dell'atto introduttivo, la prescrizione del diritto delle controparti e dell'azione tendente al loro soddisfacimento, l'inapplicabilità del risarcimento così come formulato, la carenza di legittimazione delle parti nonché tutto quanto chiesto nel presente atto, da ritenersi per qui ripetuto e trascritto;
2. Rigettare l'avversa domanda, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, manifestamente infondata in fatto e in diritto, non provata sia riguardo all'an che al quantum debeatur;
3. Previa concessione dei termini di cui all' art.183, VI comma, c.p.c., in via istruttoria, disporre previamente la comparizione personale della parte e, fin d'ora, si eccepisce l'inammissibilità e la nullità della prova eventualmente articolata dalla controparte e, in caso di ammissione della stessa, qualora siano state ottemperate le condizioni imposte dall'art. 135 C.d.A. con successive integrazioni, abilitare la concludente alla prova contraria in ordine alle medesime circostanze formulate, con gli stessi testi avversi indicandi e/o indicati e, in ogni caso, con la facoltà di cui all'art. 253 c.p.c.; 4. Sempre in tale linea, acquisire agli atti di causa le dichiarazioni rese dalla controparte all'ospedale ove, a suo dire, veniva soccorso, in uno al verbale del 118 e, qualora abbia adempiuto all'onere di sporgere denuncia/querela contro ignoti, copia della stessa, nonché del decreto di archiviazione eventualmente emesso dall'Autorità competente;
5. Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza delle domande andrà dichiarata la prevalente corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento e, in tale linea gradata, liquidare i danni in proporzione all'accertato grado di responsabilità e, comunque, da contenersi nei limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro;
6. In ogni caso, andranno disattese le richieste di liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutate, stante i principi consolidati dalla Suprema Corte, e del danno morale, patrimoniale e non, in quanto allo stato non provati;
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
A fondamento della difesa, la ha eccepito (1) la nullità della citazione, ai sensi del combinato CP_1
disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la generica e contraddittoria esposizione dei fatti, dei luoghi e delle conseguenze dell'evento ivi dedotto e l'omessa indicazione sia della documentazione offerta a suo suffragio e sia del nosocomio ove il danneggiato sarebbe stato soccorso, (2) la prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2947 c.c., (3) l'inapplicabilità del risarcimento così come formulato, in quanto il conducente avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti dell' per la r.c.a. della vettura Mini OP, (4) la carenza di legittimazione delle parti e Parte_3 (5) l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, per mancato assolvimento degli oneri imposti dagli artt. 283, 287 e ss. del Codice delle Assicurazioni private nonché per omessa produzione sia della denuncia/querela sporta contro ignoti e sia del decreto di archiviazione del procedimento penale eventualmente emesso all'esito del giudizio che si sarebbe dovuto avviare a seguito della sua proposizione;
nel merito, la ha altresì contestato che andrebbe applicata la CP_1
prevalente corresponsabilità degli attori nella produzione dell'evento, essendo in esso mancato un urto diretto con il veicolo rimasto non identificato e in considerazione dell'elevata velocità di transito tenuta dal conducente della Mini OP;
che risulterebbe coinvolta in altri sinistri e che, Parte_2
pertanto, avrebbe dovuto fornire la documentazione probatoria a essi inerente, al fine di meglio individuare i danni riportati dal veicolo di sua proprietà nell'evento de quo; che la stima dei danni a cose sarebbe spropositata e iniqua rispetto al valore commerciale della vettura, poiché nemmeno sarebbero state specificate le componenti dell'auto risultate danneggiate per effetto dell'incidente.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escusso un unico teste (su intimazione degli attori) e disposta la consulenza tecnica d'ufficio cinematica, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/03/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa, con ordinanza pubblicata il 12/03/2025, è stata trattenuta in decisione.
1. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex artt. 163 e 164 c.p.c.
Difatti, in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti a essa allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto;
tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. Parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15 maggio 2013; Cassazione n° 365 del 14 gennaio 2003).
Vanno altresì disattese le eccezioni d'inammissibilità, d'improponibilità e d'improcedibilità della domanda sollevate dalla ex artt. 283 e 287 e ss. del Codice delle Assicurazioni private. CP_1
Difatti, con varie comunicazioni inoltrate sia a mezzo raccomandate a/r e sia a mezzo posta elettronica certificata, contestualmente inviata anche al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la
Consap, gli attori hanno provveduto a formulare le richieste risarcitorie all'Impresa designata e, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, hanno promosso l'azione giudiziaria;
dette richieste, peraltro, risultano complete di tutti egli elementi essenziali che avrebbero consentito all'Impresa di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e alla valutazione del danno (cfr. documenti “nota a.r. 02.03.2015”, “nota a.r. 09.07.2018” e “nota a.r. 22.02.2017”, tutti allegati all'atto non codificato del 19/01/2021). Sul punto, il granitico orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) insegna che la richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, di stimare il danno e di formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e la buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla Compagnia assicuratrice.
A tal riguardo, si osserva, innanzitutto, che gli attori hanno interrotto il decorso dei termini prescrizionali con l'inoltro delle richieste risarcitorie di cui poc'anzi si è detto e, inoltre, che nella fattispecie in esame rileva il regime prescrizionale di cui al comma 3 dell'art. 2947 c.c. (e non quello del precedente comma 2), secondo il quale, in ipotesi di fatto dannoso previsto dalla legge come reato per il quale sia contemplato un più lungo termine di prescrizione, quest'ultimo si applica anche all'azione civile;
nel caso di specie, avendo gli attori dedotto di esser stati vittima di incidente occorso con veicolo pirata e di aver riportato (uno solo degli istanti) lesioni in conseguenza del sinistro, deve affermarsi la ricorrenza di un illecito che integra gli estremi del reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. (e omissione di soccorso di cui all'art 593 c.p.c.); orbene, posto che l'art. 157 c.p. statuisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto” e atteso altresì che l'art. 590 c.p. prescrive, per le diverse ipotesi delle lesioni semplici, gravi o gravissime, un massimo edittale della pena della reclusione comunque inferiore ad anni sei, nella fattispecie in esame trova applicazione il termine di prescrizione di sei anni.
2. Nel merito
La domanda è infondata e va rigettata.
Gli attori hanno agito nei confronti di nella qualità d'Impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, pertanto, avrebbero dovuto fornire convincente prova sia della riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che quest'ultimi siano rimasti effettivamente sconosciuti, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda.
Ebbene, al netto delle difficoltà di poter accertare la legittima evocazione in giudizio della CP_1 in qualità d'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dovute all'omessa produzione di documenti idonei a fornire la prova che il sinistro de quo si sia verificato col contributo causale di un veicolo rimasto ignoto (su cui di seguito ci si soffermerà), l'esito dell'istruttoria non consente di poter ritenere che l'evento prospettato in citazione si sia verificato secondo le modalità ivi descritte dagli attori, sussistendo forti dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa per la loro intrinseca contraddittorietà nonché per la loro divergenza con quanto evincibile da altri documenti prodotti in atti.
A tal riguardo, premettendosi la necessità di dover vagliar con maggior rigore, rispetto a quello ordinariamente adoperato, le dichiarazioni rese dalla teste in virtù dell'attuale legame sentimentale intrattenuto dalla stessa con l'attore , va osservato: Parte_1
1. che non è stato possibile comprendere per quale coincidenza stesse Persona_1 percorrendo a bordo della sua vettura e dietro quella guidata dall'attore la via teatro del sinistro, avendo in merito ella affermato solamente che “sono la compagna di , ma Parte_1 solo successivamente ai fatti ci siamo conosciuti. […] Sono a conoscenza dei fatti di causa poiché mi trovavo alla guida della mia autovettura proprio dietro l'autovettura guidata da
” (cfr. verbale d'udienza del 10/10/2023); Parte_1
2. che la riferita circostanza sul prolungato stato d'incoscienza del conducente della Mini OP cagionatosi per l'effetto del sinistro oggetto di causa risulta divergente con quanto verbalizzato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Aversa, avendo affermato che Controparte_4
“Subito dopo l'impatto io mi sono fermata per andare a vedere cosa fosse successo e nella
Mini OP vi era, oltre al mio attuale compagno che non era cosciente, anche un'altra ragazza, la quale chiamò i soccorsi e parenti. […] Finché io sono rimasta sul posto sono venuti anche i parenti chiamati dalla ragazza […], so che poi è venuta anche l'ambulanza e non so se poi se sono intervenuti i carabinieri o i vigili. […] preciso che il mio compagno dopo l'incidente
è rimasto incosciente per un certo periodo di tempo e quindi non mi ha potuto raccontare se sono intervenute Autorità” ed evincendosi dal referto, contrariamente, che alla visita medica il paziente fosse “Vigile, orientato” (cfr. il verbale d'udienza del 10/10/2023 con il referto medico n° 14071011);
3. che non è stato possibile riscontrare la veridicità della riferita circostanza dello schianto con le altre vetture in sosta lungo il marciapiede opposto a quello da cui il veicolo rimasto ignoto si sarebbe immesso in circolazione tagliando la strada al conducente della Mini OP, a tal riguardo evidenziandosi sia l'anomala assenza in atti di un verbale d'intervento delle pubbliche
Autorità sul luogo teatro di un sinistro che gli attori assumono aver coinvolto anche un altro veicolo in sosta (secondo la teste addirittura più di uno) e sia il contenuto della relazione redatta dal Consulente tecnico d'ufficio, ove l'incaricato Ingegnere ha concluso che: Persona_2
“dalla disamina della documentazione, unico elemento incontrovertibile è il fatto che il sinistro sarebbe avvenuto mentre il conducente del veicolo attoreo Mini OP […] percorreva viale
Kennedy in direzione Giugliano in Campania […] non essendo stati messi a disposizione i veicoli coinvolti, non è stato possibile ricostruire accuratamente il sinistro. […] Poiché non vi sono, in atti, elementi che consentano una definizione inequivocabilmente certa degli elementi contro cui avrebbe impattato il veicolo attoreo, è possibile che quest'ultimo abbia impattato
contro
: • Pali per insegne luminose;
• Paletti per delimitazione proprietà; • Marciapiede;
•
Veicoli in sosta. […] come riportato nel verbale allegato alla presente consulenza, all'epoca dell'accesso peritale non erano presenti i veicoli coinvolti nel sinistro: le parti hanno dichiarato che gli stessi non sono disponibili, pertanto non posso effettuare alcuna descrizione/disamina all'attualità degli stessi in quanto non ho alcun elemento che possa suffragare qualsivoglia considerazione. […] In relazione alla dinamica del sinistro ho rilevato che nel fascicolo in atti non sono indicati con precisione i punti dei veicoli venuti a contatto, né tantomeno sono specificati quali componenti dei veicoli coinvolti sono entrati in collisione.
Rivolgendo l'attenzione all'accertamento del nesso causale tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro, in virtù della genericità degli elementi forniti dalle parti, rilevato che non è stato possibile eseguire una ricostruzione del sinistro con i veicoli effettivamente coinvolti né con altri similari, ritengo opportuno riportare alcuni chiarimenti specifici. Innanzitutto, per accertare l'effettiva compatibilità dei danni con l'evento, sarebbe stato necessario avere in visione tutti i veicoli coinvolti nonché operare un imprescindibile posizionamento degli stessi sui luoghi di causa al fine di eseguire una fedele ricostruzione dell'incidente: poiché ciò non è stato possibile, non si può parlare di compatibilità. Per accertare la coerenza, invece, ho potuto prendere a riferimento i soli danneggiamenti al veicolo attoreo Mini OP […] in quanto sono gli unici riportati nel fascicolo attoreo. Sarebbe stato opportuno visionare, anche solo fotograficamente, gli eventuali danni insistenti sia sul primo veicolo Fiat TO, che sul secondo veicolo in sosta impattato (totalmente sconosciuto), ma tuttavia non sono stati riportati. Anche in merito alle altimetrie dei veicoli coinvolti, atteso che: • non si conosce il modello del veicolo Fiat TO che ha causato il sinistro;
• non si conosce il modello del veicolo in sosta impattato dal veicolo attoreo;
• non si ha la certezza di quali elementi fissi siano stati impattati;
posso solo esprimere il concetto che, potenzialmente, esiste una coerenza fra la dinamica del sinistro, così come esposta e dedotta dal fascicolo di causa, ed i danni rilevabili riportati dalla produzione fotografica presente in atti” (cfr. il verbale d'udienza del 10/10/2023 con la relazione di C.t.u., precisamente da pagina 7 a pagina 9).
In definitiva, dunque, attesa la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, la dinamica prospettata dagli attori non può ritenersi sufficientemente provata, nutrendosi altresì dubbi anche in merito alla presenza sul luogo del sinistro di un veicolo rimasto ignoto, oltre che sul contributo causale apportato dallo stesso al verificarsi dell'incidente; a tal riguardo, appare doveroso ribadire che nessuna pubblica Autorità è intervenuta e che non risulta acquisita in atti nessuna denuncia/querela sporta contro ignoti con la quale quest'ultima avrebbe potuto avere contezza dell'evento e, quindi, avviare indagini finalizzate a identificare e perseguire il conducente della Fiat
TO asseritamente dileguatosi nell'immediatezza del sinistro;
in merito all'omessa denuncia, giova ricordare il consolidato orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità esplicativo del principio della sostanziale “neutralità” della presentazione di una denuncia e/o di una querela contro ignoti da parte del danneggiato;
quest'ultima, infatti, non integra una condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria esperita nei confronti dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada e né, tantomeno, il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza della vittima (cfr. Cassazione Civile n° 9873/2021); ribadito il campo d'indagine demandato al Giudice di merito, quest'ultimo potrà certamente tener conto sia delle modalità con cui il sinistro è stato prospettato dalla vittima e sia del fatto che sia stata presentata, o meno, una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza la possibilità di stabilire alcun automatismo fra la proposizione della denunzia o della querela e l'accoglimento della pretesa, come pure fra la mancata proposizione delle stesse e il rigetto della domanda (cfr. Cassazione n° 23432/2014; Cassazione n° 3019/2016; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n° 851 del 24/02/2023); d'altro canto, un'interpretazione difforme altererebbe il tenore letterale della normativa di settore, la quale, ai fini della risarcibilità, richiede esclusivamente che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto ignoto, senza aggiungere particolari oneri probatori o parametri di diligenza per il danneggiato;
l'assenza di qualsivoglia riferimento a simili oneri, non può che propiziare un'esegesi quanto più aderente al dato letterale, da leggersi, peraltro, in via costituzionalmente orientata e alla luce dei principi di diritto comunitario;
giova evidenziare, difatti, che l'intera produzione giurisprudenziale in materia di sinistri cagionati da veicolo pirata ha assunto sempre, quale criterio di orientamento delle scelte esegetiche operate, l'intenzione del legislatore comunitario di offrire alle vittime della strada una tutela energica e reale, con la conseguenza che, di fronte all'eventuale lacunosità o incertezza delle norme, l'interprete dovrà sempre ispirarsi, per superare il vulnus, al menzionato principio di tutela del danneggiato (cfr. artt. 2, 12 e 14 dei
Considerando della Direttiva n° 2009/103/CE emessa dal Parlamento Europeo e del Consiglio il
16/09/2009; Corte giustizia CE 28/03/1996, Bernaldez, nella causa C-129/94; Corte Giustizia CE, sezione 1, 30 giugno 2005, Candolin, nella causa C-537/03; Corte giustizia CE, sezione 3, 9 giugno
2011, nella causa C-409/09; Corte giustizia CE, sezione 2, 17 marzo 2011, Per_3 [...]
nella causa C- 484/09). Persona_4
Ebbene, assodato che la presentazione della denuncia non è condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esperibile contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e che in caso di proposizione di detta domanda esula dal vaglio del Giudicante ogni considerazione sulla diligenza adoperata dalla vittima ai fini dell'identificazione del veicolo pirata e del proprio conducente, tuttavia nel residuo campo d'indagine demandato al Tribunale vi è una valutazione complessiva di tutti gli elementi raccolti e non raccolti e, dunque, non può omettersi di attribuire un valore anche alla presentazione, o meno, di una denuncia/querela; nel caso di specie, pertanto, l'omessa denuncia non fa che rafforzare i dubbi (già originatisi in virtù della valutazione di altri elementi, di cui si è già dato ampiamente conto) circa il coinvolgimento di un veicolo “pirata” nel sinistro oggetto di codesto giudizio e dunque, anche in virtù di ciò, la domanda va assolutamente rigettata.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (nel caso di specie, indeterminabile di bassa complessità) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della convenuta, rapportata altresì al tenore delle difese da essa svolte.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico degli attori le spese dell'espletata C.t.u., liquidate in favore del nominato Ausiliario del Giudice con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3149/2019 del R.G.A.C., avente a oggetto
Lesione personale, pendente tra , e ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Controparte_1
(settemilaseicentosedici/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, il Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese dell'espletata C.t.u., già liquidate in favore del nominato Ausiliario del Giudice con separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 11/04/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3149/2019 del R.G.A.C., avente a oggetto Lesione personale, pendente tra
(C.f.: ), nato l'[...] in [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Grumo Nevano (Na), alla via Dell'Indipendenza n° 9, e (C.f.: Parte_2
), nata il [...] in [...] e ivi residente, alla via C.F._2
Dell'Indipendenza n° 17, entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Antimo (Na), alla via
Lussemburgo n° 5, presso lo studio legale dell'Avv. Silvestre Salvatore (C.f.: ; C.F._3
p.e.c.: , che li rappresenta e difende in giudizio giusta Email_1
procura alle liti in calce alla citazione.
- Attori -
e
(C.f.: ; P.i.: , in qualità d'impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania
(F.G.V.R.), in persona dell'Amministratore delegato/Direttore generale e del Controparte_2
Dirigente con sede in Mogliano Veneto (Tv), alla via Marocchesa n° 14, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Nola, alla via Madonna delle Grazie n° 31/33, presso lo studio legale dell'Avv. Lanziello Elena Nicolina (C.f.: p.e.c.: C.F._4
e , che la rappresenta e Email_2 Email_3
difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/03/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri scritti difensivi, e la causa, con ordinanza pubblicata il 12/03/2025, è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 04/03/2019 alla controparte, e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio (da qui in avanti solo ), in qualità
[...] Controparte_1 CP_1
d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittima della Strada per la Regione Campania, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'esclusiva responsabilità per il sinistro de quo del guidatore dell'autovettura rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condannare la quale impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S., tenuta ai sensi del d. lgs. 209/2005, al risarcimento in favore della sig.ra Parte_2 della somma di € 39.081,07, oltre fermo tecnico, svalutazione veicolo, interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, per i danni riportati dall'autovettura Mini OP di sua proprietà, nonché condannare la quale impresa designata dal F.G.V.S. al risarcimento Controparte_1
in favore del sig. della somma da determinarsi in corso di causa a mezzo C.t.u. Parte_1
medico/legale, che sin da ora i richiede, per i danni tutti, patrimoniali e non, e le lesioni tutte subite dall'istante nell'incidente per cui è causa, oltre spese sostenute, interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo ed al danno da svalutazione monetaria ovvero delle somme che l'adito
Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice dito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
A fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto che il 01/12/2014, alle ore 1:15 circa, in Aversa,
, nel mentre stava percorrendo alla guida della vettura Mini OP targata Parte_1
EW872LR, di proprietà di il Viale Kennedy in direzione delle colonne di Giugliano, Parte_2 giunto all'altezza del negozio “platinum” si sarebbe visto tagliare la strada da una vettura Fiat TO di colore scuro che, improvvisamente e senza segnalazione alcuna, si sarebbe immessa nella circolazione provenendo dal marciapiede posto sulla destra rispetto al senso di marcia dell'istante; che quest'ultimo, per evitare un urto frontale, avrebbe frenato e sterzato verso sinistra, così riuscendo ad evitare l'impatto con la Fiat TO ma non, a causa della perdita di controllo, la fuoriuscita di strada del veicolo guidato e lo schianto dello stesso contro, dapprima, alcuni ostacoli e, successivamente, contro un terzo veicolo fermo in sosta;
che a seguito di detto schianto la vettura Mini OP si sarebbe gravemente danneggiata nelle parte anteriore e nella meccanica (per riparare l'auto sarebbero occorsi € 39.081,07, come da preventivo in atti) e che il conducente della stessa avrebbe riportato gravissime lesioni personali, tali da renderne necessario il trasporto in ospedale a mezzo ambulanza;
che la Fiat TO si sarebbe repentinamente allontanata omettendo di prestare alcun soccorso, senza che nessuno dei presenti riuscisse a identificarla.
Il 25/05/2019, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“1. Dichiarare la nullità insanabile dell'atto introduttivo, la prescrizione del diritto delle controparti e dell'azione tendente al loro soddisfacimento, l'inapplicabilità del risarcimento così come formulato, la carenza di legittimazione delle parti nonché tutto quanto chiesto nel presente atto, da ritenersi per qui ripetuto e trascritto;
2. Rigettare l'avversa domanda, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, manifestamente infondata in fatto e in diritto, non provata sia riguardo all'an che al quantum debeatur;
3. Previa concessione dei termini di cui all' art.183, VI comma, c.p.c., in via istruttoria, disporre previamente la comparizione personale della parte e, fin d'ora, si eccepisce l'inammissibilità e la nullità della prova eventualmente articolata dalla controparte e, in caso di ammissione della stessa, qualora siano state ottemperate le condizioni imposte dall'art. 135 C.d.A. con successive integrazioni, abilitare la concludente alla prova contraria in ordine alle medesime circostanze formulate, con gli stessi testi avversi indicandi e/o indicati e, in ogni caso, con la facoltà di cui all'art. 253 c.p.c.; 4. Sempre in tale linea, acquisire agli atti di causa le dichiarazioni rese dalla controparte all'ospedale ove, a suo dire, veniva soccorso, in uno al verbale del 118 e, qualora abbia adempiuto all'onere di sporgere denuncia/querela contro ignoti, copia della stessa, nonché del decreto di archiviazione eventualmente emesso dall'Autorità competente;
5. Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza delle domande andrà dichiarata la prevalente corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento e, in tale linea gradata, liquidare i danni in proporzione all'accertato grado di responsabilità e, comunque, da contenersi nei limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro;
6. In ogni caso, andranno disattese le richieste di liquidazione degli interessi legali sulle somme rivalutate, stante i principi consolidati dalla Suprema Corte, e del danno morale, patrimoniale e non, in quanto allo stato non provati;
7. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
A fondamento della difesa, la ha eccepito (1) la nullità della citazione, ai sensi del combinato CP_1
disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la generica e contraddittoria esposizione dei fatti, dei luoghi e delle conseguenze dell'evento ivi dedotto e l'omessa indicazione sia della documentazione offerta a suo suffragio e sia del nosocomio ove il danneggiato sarebbe stato soccorso, (2) la prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 2947 c.c., (3) l'inapplicabilità del risarcimento così come formulato, in quanto il conducente avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti dell' per la r.c.a. della vettura Mini OP, (4) la carenza di legittimazione delle parti e Parte_3 (5) l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, per mancato assolvimento degli oneri imposti dagli artt. 283, 287 e ss. del Codice delle Assicurazioni private nonché per omessa produzione sia della denuncia/querela sporta contro ignoti e sia del decreto di archiviazione del procedimento penale eventualmente emesso all'esito del giudizio che si sarebbe dovuto avviare a seguito della sua proposizione;
nel merito, la ha altresì contestato che andrebbe applicata la CP_1
prevalente corresponsabilità degli attori nella produzione dell'evento, essendo in esso mancato un urto diretto con il veicolo rimasto non identificato e in considerazione dell'elevata velocità di transito tenuta dal conducente della Mini OP;
che risulterebbe coinvolta in altri sinistri e che, Parte_2
pertanto, avrebbe dovuto fornire la documentazione probatoria a essi inerente, al fine di meglio individuare i danni riportati dal veicolo di sua proprietà nell'evento de quo; che la stima dei danni a cose sarebbe spropositata e iniqua rispetto al valore commerciale della vettura, poiché nemmeno sarebbero state specificate le componenti dell'auto risultate danneggiate per effetto dell'incidente.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., escusso un unico teste (su intimazione degli attori) e disposta la consulenza tecnica d'ufficio cinematica, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/03/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa, con ordinanza pubblicata il 12/03/2025, è stata trattenuta in decisione.
1. Questioni preliminari
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex artt. 163 e 164 c.p.c.
Difatti, in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti a essa allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto;
tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. Parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15 maggio 2013; Cassazione n° 365 del 14 gennaio 2003).
Vanno altresì disattese le eccezioni d'inammissibilità, d'improponibilità e d'improcedibilità della domanda sollevate dalla ex artt. 283 e 287 e ss. del Codice delle Assicurazioni private. CP_1
Difatti, con varie comunicazioni inoltrate sia a mezzo raccomandate a/r e sia a mezzo posta elettronica certificata, contestualmente inviata anche al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la
Consap, gli attori hanno provveduto a formulare le richieste risarcitorie all'Impresa designata e, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, hanno promosso l'azione giudiziaria;
dette richieste, peraltro, risultano complete di tutti egli elementi essenziali che avrebbero consentito all'Impresa di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e alla valutazione del danno (cfr. documenti “nota a.r. 02.03.2015”, “nota a.r. 09.07.2018” e “nota a.r. 22.02.2017”, tutti allegati all'atto non codificato del 19/01/2021). Sul punto, il granitico orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) insegna che la richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, di stimare il danno e di formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e la buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla Compagnia assicuratrice.
A tal riguardo, si osserva, innanzitutto, che gli attori hanno interrotto il decorso dei termini prescrizionali con l'inoltro delle richieste risarcitorie di cui poc'anzi si è detto e, inoltre, che nella fattispecie in esame rileva il regime prescrizionale di cui al comma 3 dell'art. 2947 c.c. (e non quello del precedente comma 2), secondo il quale, in ipotesi di fatto dannoso previsto dalla legge come reato per il quale sia contemplato un più lungo termine di prescrizione, quest'ultimo si applica anche all'azione civile;
nel caso di specie, avendo gli attori dedotto di esser stati vittima di incidente occorso con veicolo pirata e di aver riportato (uno solo degli istanti) lesioni in conseguenza del sinistro, deve affermarsi la ricorrenza di un illecito che integra gli estremi del reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. (e omissione di soccorso di cui all'art 593 c.p.c.); orbene, posto che l'art. 157 c.p. statuisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto” e atteso altresì che l'art. 590 c.p. prescrive, per le diverse ipotesi delle lesioni semplici, gravi o gravissime, un massimo edittale della pena della reclusione comunque inferiore ad anni sei, nella fattispecie in esame trova applicazione il termine di prescrizione di sei anni.
2. Nel merito
La domanda è infondata e va rigettata.
Gli attori hanno agito nei confronti di nella qualità d'Impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, pertanto, avrebbero dovuto fornire convincente prova sia della riconducibilità del sinistro alla condotta di guida dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e sia che quest'ultimi siano rimasti effettivamente sconosciuti, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda.
Ebbene, al netto delle difficoltà di poter accertare la legittima evocazione in giudizio della CP_1 in qualità d'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada dovute all'omessa produzione di documenti idonei a fornire la prova che il sinistro de quo si sia verificato col contributo causale di un veicolo rimasto ignoto (su cui di seguito ci si soffermerà), l'esito dell'istruttoria non consente di poter ritenere che l'evento prospettato in citazione si sia verificato secondo le modalità ivi descritte dagli attori, sussistendo forti dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa per la loro intrinseca contraddittorietà nonché per la loro divergenza con quanto evincibile da altri documenti prodotti in atti.
A tal riguardo, premettendosi la necessità di dover vagliar con maggior rigore, rispetto a quello ordinariamente adoperato, le dichiarazioni rese dalla teste in virtù dell'attuale legame sentimentale intrattenuto dalla stessa con l'attore , va osservato: Parte_1
1. che non è stato possibile comprendere per quale coincidenza stesse Persona_1 percorrendo a bordo della sua vettura e dietro quella guidata dall'attore la via teatro del sinistro, avendo in merito ella affermato solamente che “sono la compagna di , ma Parte_1 solo successivamente ai fatti ci siamo conosciuti. […] Sono a conoscenza dei fatti di causa poiché mi trovavo alla guida della mia autovettura proprio dietro l'autovettura guidata da
” (cfr. verbale d'udienza del 10/10/2023); Parte_1
2. che la riferita circostanza sul prolungato stato d'incoscienza del conducente della Mini OP cagionatosi per l'effetto del sinistro oggetto di causa risulta divergente con quanto verbalizzato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Aversa, avendo affermato che Controparte_4
“Subito dopo l'impatto io mi sono fermata per andare a vedere cosa fosse successo e nella
Mini OP vi era, oltre al mio attuale compagno che non era cosciente, anche un'altra ragazza, la quale chiamò i soccorsi e parenti. […] Finché io sono rimasta sul posto sono venuti anche i parenti chiamati dalla ragazza […], so che poi è venuta anche l'ambulanza e non so se poi se sono intervenuti i carabinieri o i vigili. […] preciso che il mio compagno dopo l'incidente
è rimasto incosciente per un certo periodo di tempo e quindi non mi ha potuto raccontare se sono intervenute Autorità” ed evincendosi dal referto, contrariamente, che alla visita medica il paziente fosse “Vigile, orientato” (cfr. il verbale d'udienza del 10/10/2023 con il referto medico n° 14071011);
3. che non è stato possibile riscontrare la veridicità della riferita circostanza dello schianto con le altre vetture in sosta lungo il marciapiede opposto a quello da cui il veicolo rimasto ignoto si sarebbe immesso in circolazione tagliando la strada al conducente della Mini OP, a tal riguardo evidenziandosi sia l'anomala assenza in atti di un verbale d'intervento delle pubbliche
Autorità sul luogo teatro di un sinistro che gli attori assumono aver coinvolto anche un altro veicolo in sosta (secondo la teste addirittura più di uno) e sia il contenuto della relazione redatta dal Consulente tecnico d'ufficio, ove l'incaricato Ingegnere ha concluso che: Persona_2
“dalla disamina della documentazione, unico elemento incontrovertibile è il fatto che il sinistro sarebbe avvenuto mentre il conducente del veicolo attoreo Mini OP […] percorreva viale
Kennedy in direzione Giugliano in Campania […] non essendo stati messi a disposizione i veicoli coinvolti, non è stato possibile ricostruire accuratamente il sinistro. […] Poiché non vi sono, in atti, elementi che consentano una definizione inequivocabilmente certa degli elementi contro cui avrebbe impattato il veicolo attoreo, è possibile che quest'ultimo abbia impattato
contro
: • Pali per insegne luminose;
• Paletti per delimitazione proprietà; • Marciapiede;
•
Veicoli in sosta. […] come riportato nel verbale allegato alla presente consulenza, all'epoca dell'accesso peritale non erano presenti i veicoli coinvolti nel sinistro: le parti hanno dichiarato che gli stessi non sono disponibili, pertanto non posso effettuare alcuna descrizione/disamina all'attualità degli stessi in quanto non ho alcun elemento che possa suffragare qualsivoglia considerazione. […] In relazione alla dinamica del sinistro ho rilevato che nel fascicolo in atti non sono indicati con precisione i punti dei veicoli venuti a contatto, né tantomeno sono specificati quali componenti dei veicoli coinvolti sono entrati in collisione.
Rivolgendo l'attenzione all'accertamento del nesso causale tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro, in virtù della genericità degli elementi forniti dalle parti, rilevato che non è stato possibile eseguire una ricostruzione del sinistro con i veicoli effettivamente coinvolti né con altri similari, ritengo opportuno riportare alcuni chiarimenti specifici. Innanzitutto, per accertare l'effettiva compatibilità dei danni con l'evento, sarebbe stato necessario avere in visione tutti i veicoli coinvolti nonché operare un imprescindibile posizionamento degli stessi sui luoghi di causa al fine di eseguire una fedele ricostruzione dell'incidente: poiché ciò non è stato possibile, non si può parlare di compatibilità. Per accertare la coerenza, invece, ho potuto prendere a riferimento i soli danneggiamenti al veicolo attoreo Mini OP […] in quanto sono gli unici riportati nel fascicolo attoreo. Sarebbe stato opportuno visionare, anche solo fotograficamente, gli eventuali danni insistenti sia sul primo veicolo Fiat TO, che sul secondo veicolo in sosta impattato (totalmente sconosciuto), ma tuttavia non sono stati riportati. Anche in merito alle altimetrie dei veicoli coinvolti, atteso che: • non si conosce il modello del veicolo Fiat TO che ha causato il sinistro;
• non si conosce il modello del veicolo in sosta impattato dal veicolo attoreo;
• non si ha la certezza di quali elementi fissi siano stati impattati;
posso solo esprimere il concetto che, potenzialmente, esiste una coerenza fra la dinamica del sinistro, così come esposta e dedotta dal fascicolo di causa, ed i danni rilevabili riportati dalla produzione fotografica presente in atti” (cfr. il verbale d'udienza del 10/10/2023 con la relazione di C.t.u., precisamente da pagina 7 a pagina 9).
In definitiva, dunque, attesa la scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, la dinamica prospettata dagli attori non può ritenersi sufficientemente provata, nutrendosi altresì dubbi anche in merito alla presenza sul luogo del sinistro di un veicolo rimasto ignoto, oltre che sul contributo causale apportato dallo stesso al verificarsi dell'incidente; a tal riguardo, appare doveroso ribadire che nessuna pubblica Autorità è intervenuta e che non risulta acquisita in atti nessuna denuncia/querela sporta contro ignoti con la quale quest'ultima avrebbe potuto avere contezza dell'evento e, quindi, avviare indagini finalizzate a identificare e perseguire il conducente della Fiat
TO asseritamente dileguatosi nell'immediatezza del sinistro;
in merito all'omessa denuncia, giova ricordare il consolidato orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità esplicativo del principio della sostanziale “neutralità” della presentazione di una denuncia e/o di una querela contro ignoti da parte del danneggiato;
quest'ultima, infatti, non integra una condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria esperita nei confronti dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada e né, tantomeno, il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili alla negligenza della vittima (cfr. Cassazione Civile n° 9873/2021); ribadito il campo d'indagine demandato al Giudice di merito, quest'ultimo potrà certamente tener conto sia delle modalità con cui il sinistro è stato prospettato dalla vittima e sia del fatto che sia stata presentata, o meno, una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza la possibilità di stabilire alcun automatismo fra la proposizione della denunzia o della querela e l'accoglimento della pretesa, come pure fra la mancata proposizione delle stesse e il rigetto della domanda (cfr. Cassazione n° 23432/2014; Cassazione n° 3019/2016; Corte d'Appello di Napoli, sentenza n° 851 del 24/02/2023); d'altro canto, un'interpretazione difforme altererebbe il tenore letterale della normativa di settore, la quale, ai fini della risarcibilità, richiede esclusivamente che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto ignoto, senza aggiungere particolari oneri probatori o parametri di diligenza per il danneggiato;
l'assenza di qualsivoglia riferimento a simili oneri, non può che propiziare un'esegesi quanto più aderente al dato letterale, da leggersi, peraltro, in via costituzionalmente orientata e alla luce dei principi di diritto comunitario;
giova evidenziare, difatti, che l'intera produzione giurisprudenziale in materia di sinistri cagionati da veicolo pirata ha assunto sempre, quale criterio di orientamento delle scelte esegetiche operate, l'intenzione del legislatore comunitario di offrire alle vittime della strada una tutela energica e reale, con la conseguenza che, di fronte all'eventuale lacunosità o incertezza delle norme, l'interprete dovrà sempre ispirarsi, per superare il vulnus, al menzionato principio di tutela del danneggiato (cfr. artt. 2, 12 e 14 dei
Considerando della Direttiva n° 2009/103/CE emessa dal Parlamento Europeo e del Consiglio il
16/09/2009; Corte giustizia CE 28/03/1996, Bernaldez, nella causa C-129/94; Corte Giustizia CE, sezione 1, 30 giugno 2005, Candolin, nella causa C-537/03; Corte giustizia CE, sezione 3, 9 giugno
2011, nella causa C-409/09; Corte giustizia CE, sezione 2, 17 marzo 2011, Per_3 [...]
nella causa C- 484/09). Persona_4
Ebbene, assodato che la presentazione della denuncia non è condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria esperibile contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e che in caso di proposizione di detta domanda esula dal vaglio del Giudicante ogni considerazione sulla diligenza adoperata dalla vittima ai fini dell'identificazione del veicolo pirata e del proprio conducente, tuttavia nel residuo campo d'indagine demandato al Tribunale vi è una valutazione complessiva di tutti gli elementi raccolti e non raccolti e, dunque, non può omettersi di attribuire un valore anche alla presentazione, o meno, di una denuncia/querela; nel caso di specie, pertanto, l'omessa denuncia non fa che rafforzare i dubbi (già originatisi in virtù della valutazione di altri elementi, di cui si è già dato ampiamente conto) circa il coinvolgimento di un veicolo “pirata” nel sinistro oggetto di codesto giudizio e dunque, anche in virtù di ciò, la domanda va assolutamente rigettata.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (nel caso di specie, indeterminabile di bassa complessità) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della convenuta, rapportata altresì al tenore delle difese da essa svolte.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico degli attori le spese dell'espletata C.t.u., liquidate in favore del nominato Ausiliario del Giudice con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3149/2019 del R.G.A.C., avente a oggetto
Lesione personale, pendente tra , e ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Controparte_1
(settemilaseicentosedici/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, il Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese dell'espletata C.t.u., già liquidate in favore del nominato Ausiliario del Giudice con separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 11/04/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli