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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg15798 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15798 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, TE
dagli avv.ti D'AURIA STEFANIA e DE BENEDECTIS CARLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Novara n.43,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
BORGHESE ANTONIETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Garibaldi 32,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2024 esponeva TE
che, con sentenza n.14096 del 29.12.2011, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
1 Napoli il 22.04.1996 tra lui e la sig.ra ; che la predetta CP_1
sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di €.800,00 (€400.00 per ciascuna) nonché un assegno divorzile in favore della resistente pari ad €.485,00 mensili;
che dalla data della sentenza la situazione era radicalmente mutata per un peggioramento della propria condizione reddituale e il raggiungimento da parte di entrambe le figlie dell'indipendenza economica. Pertanto, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare:
“1) dichiarare cessato l'obbligo del sig. di mantenimento della FI , Pt_1 Per_1
divenuta economicamente autosufficiente a far data almeno dal mese di Agosto 2018;
2) ridurre l'assegno di mantenimento della FI da euro 400 a euro 200 Per_2
mensili o nella diversa misura ritenuta congrua con obbligo di partecipare nella misura non superiore del 50% alle eventuali spese straordinarie e stabilirne la corresponsione diretta alla FI;
3) revocare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra per tutto CP_1
quanto su esposto;
4) con vittoria di spese in caso di contestazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione dell'obbligo di mantenimento per la FI , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ma contestava la richiesta di riduzione del mantenimento dovuto nei confronti della FI
, di anni 24, studentessa universitaria non autosufficiente, Per_2
nonché si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile sebbene la stessa svolgesse attività lavorativa, ed in particolare concludeva chiedendo:
2 “1) confermare l'obbligo del sig. alla corresponsione dell'assegno di TE
mantenimento della FI nella somma di €400 mensili oltre al pagamento Per_2
del 50% delle spese straordinarie con attribuzione alla madre;
2) Confermare l'obbligo dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
nella somma di €485,00 mensili;
[...]
3) Condannare alla vittoria di spese ed onorari.”
All'udienza del 18.02.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti, all'esito della proposta del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
“-revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per TE
la FI ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della FI TE
, maggiorenne e studentessa universitaria, pari ad €.400,00 mensili da Per_2
versarsi alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni CP_1
mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del
2018;
- revoca dell'assegno divorzile a carico del sig. in favore TE
della sig.ra .” CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
3 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele
Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15798 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, TE
dagli avv.ti D'AURIA STEFANIA e DE BENEDECTIS CARLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Novara n.43,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
BORGHESE ANTONIETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Garibaldi 32,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2024 esponeva TE
che, con sentenza n.14096 del 29.12.2011, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
1 Napoli il 22.04.1996 tra lui e la sig.ra ; che la predetta CP_1
sentenza prevedeva quale contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di €.800,00 (€400.00 per ciascuna) nonché un assegno divorzile in favore della resistente pari ad €.485,00 mensili;
che dalla data della sentenza la situazione era radicalmente mutata per un peggioramento della propria condizione reddituale e il raggiungimento da parte di entrambe le figlie dell'indipendenza economica. Pertanto, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare:
“1) dichiarare cessato l'obbligo del sig. di mantenimento della FI , Pt_1 Per_1
divenuta economicamente autosufficiente a far data almeno dal mese di Agosto 2018;
2) ridurre l'assegno di mantenimento della FI da euro 400 a euro 200 Per_2
mensili o nella diversa misura ritenuta congrua con obbligo di partecipare nella misura non superiore del 50% alle eventuali spese straordinarie e stabilirne la corresponsione diretta alla FI;
3) revocare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra per tutto CP_1
quanto su esposto;
4) con vittoria di spese in caso di contestazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione dell'obbligo di mantenimento per la FI , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ma contestava la richiesta di riduzione del mantenimento dovuto nei confronti della FI
, di anni 24, studentessa universitaria non autosufficiente, Per_2
nonché si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile sebbene la stessa svolgesse attività lavorativa, ed in particolare concludeva chiedendo:
2 “1) confermare l'obbligo del sig. alla corresponsione dell'assegno di TE
mantenimento della FI nella somma di €400 mensili oltre al pagamento Per_2
del 50% delle spese straordinarie con attribuzione alla madre;
2) Confermare l'obbligo dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
nella somma di €485,00 mensili;
[...]
3) Condannare alla vittoria di spese ed onorari.”
All'udienza del 18.02.2025 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti, all'esito della proposta del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
“-revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per TE
la FI ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della FI TE
, maggiorenne e studentessa universitaria, pari ad €.400,00 mensili da Per_2
versarsi alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni CP_1
mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del
2018;
- revoca dell'assegno divorzile a carico del sig. in favore TE
della sig.ra .” CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
3 Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele
Sdino
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