TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1816/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Comiso in via Feliciano Rossitto n. 45, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Vita Mercorillo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c o ncordatario a Comiso (RG) il 28.08.2009, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 80, parte II, Serie
A, dell'anno 2009, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie minori , e le quali hanno rispettivamente 12, 9 e 4 anni;
Per_1 Per_2 Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le tre figlie minori restano affidate in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie
(o ciascuno di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
3. Le figlie minori resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la madre;
Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
Durante l'anno scolastico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ed a settimane alterne dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, affinché le minori possano trascorrere 2 week end al mese con ciascun genitore;
Inoltre, quindici giorni in occasione del periodo estivo, sette di quello natalizio e tre di quello pasquale, previo accordo tra i ricorrenti e compatibilmente alle esigenze delle figlie minori.
4. La moglie nella sua qualità di genitore collocatario prevalente delle figlie minori vivrà con le stesse nell'immobile sito in via Pace n.85, 97013 Comiso (RG).
5. Il marito contribuirà al mantenimento delle figlie minori sino al raggiungimento della loro autonomia economica:
a) versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, alla moglie, nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di euro 800,00 (ossia 267€ circa per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per le figlie minori;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla moglie per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie che verranno preventivamente concordate;
c) la sig.ra percepirà altresì per intero le somme relative all'assegno unico pari ad Parte_1
€ 600,00.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna
reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) il marito è unico debitore e intestatario della pratica NDG 770119892 pendente presso
la Monte dei Paschi di Siena Spa e dichiara di manlevare la moglie da qualsiasi pretesa debitoria nei suoi confronti da parte dell'istituto di credito;
7. Le spese legali verranno sostenute interamente dal sig. . Parte_2 che l'udienza di comparizione del dì 29.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Comis o (RG) in data 28.08.2009, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 80, parte II, Serie A, anno 2009;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1816/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Comiso in via Feliciano Rossitto n. 45, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Vita Mercorillo, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c o ncordatario a Comiso (RG) il 28.08.2009, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 80, parte II, Serie
A, dell'anno 2009, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie minori , e le quali hanno rispettivamente 12, 9 e 4 anni;
Per_1 Per_2 Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le tre figlie minori restano affidate in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie
(o ciascuno di esse) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
3. Le figlie minori resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la madre;
Il padre potrà vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
Durante l'anno scolastico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ed a settimane alterne dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, affinché le minori possano trascorrere 2 week end al mese con ciascun genitore;
Inoltre, quindici giorni in occasione del periodo estivo, sette di quello natalizio e tre di quello pasquale, previo accordo tra i ricorrenti e compatibilmente alle esigenze delle figlie minori.
4. La moglie nella sua qualità di genitore collocatario prevalente delle figlie minori vivrà con le stesse nell'immobile sito in via Pace n.85, 97013 Comiso (RG).
5. Il marito contribuirà al mantenimento delle figlie minori sino al raggiungimento della loro autonomia economica:
a) versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, alla moglie, nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di euro 800,00 (ossia 267€ circa per ciascun figlio) a titolo di mantenimento per le figlie minori;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla moglie per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie che verranno preventivamente concordate;
c) la sig.ra percepirà altresì per intero le somme relative all'assegno unico pari ad Parte_1
€ 600,00.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna
reciproca domanda di contribuzione non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) il marito è unico debitore e intestatario della pratica NDG 770119892 pendente presso
la Monte dei Paschi di Siena Spa e dichiara di manlevare la moglie da qualsiasi pretesa debitoria nei suoi confronti da parte dell'istituto di credito;
7. Le spese legali verranno sostenute interamente dal sig. . Parte_2 che l'udienza di comparizione del dì 29.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio concordatario a Comis o (RG) in data 28.08.2009, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 80, parte II, Serie A, anno 2009;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti