Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 653/2022RG vertente tra con sede legale in Via Mario Ricci 43, Pesaro (PU), (P.I. Parte_1
), in persona dell'Amministratore Unico - legale rap-presentante Dr. P.IVA_1 CP_1
rappresentata, assistita e difesa dagli Avvocati Carlo Voce ( ) e Chiara Tesi C.F._1
( ) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Firenze, Via-le S. Lavagnini 41(comunicazione via fax al n. 055/5386333 - via PEC a o;
Email_1 Email_2
-parte appellante e
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale dotato di poteri, dr. , corrente in Lungadige Controparte_3
Cangrande 16, Verona, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Roberto Dolcino (C.F.:
; pec: e dall'avv. Roberto Dellacasa C.F._3 Email_3
(C.F.: pec: ; C.F._4 Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
2.Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. esponeva: di aver subito il furto Parte_1
di merce collocata in mezzi stradali destinati al trasporto presso la propria sede in Pesaro via Ricci
n. 43; che il valore della merce era pari ad €.80.431,32 come da allegata relazione tecnica;
che essa attrice aveva stipulato con la polizza n. 00455.92.00025 per Controparte_4
l'assicurazione della responsabilità civile vettoriale e per conto di chi spetta;
che, nonostante il risarcimento operato dalla ricorrente in favore dei committenti danneggiati, la stessa compagnia non aveva corrisposto alcunché donde la necessità dell'azione giudiziaria presente. Tanto premesso, domandava che fosse condannata al Parte_1 Controparte_4 pagamento di €.72.388,19 (al netto della franchigia del 10%), oltre €.1.000,00 per “spese tecniche”, con interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 dal sinistro.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva , la Controparte_2
quale contestava la domanda, eccependo che ricorreva il caso fortuito (art. 1693 comma 1 c.c.), donde la inoperatività dell'assicurazione; che parimenti era opponibile il limite risarcitorio legale
(art. 1696 comma 2 c.c.); che non vi era prova del pagamento della somma di €.80.431,32 in favore dei committenti;
che per l'importo di €.664,55 il vettore incaricato non era la ricorrente;
che neppure era indennizzabile il costo sostenuto dalla ricorrente per la perizia di parte;
che al momento dell'evento di danno la merce, oggetto di vendita, non era più di proprietà dei mittenti venditori ma degli acquirenti destinatari (art. 1510 c.c.); che la ricorrente aveva agito in modo negligente per i carichi di merce di cui ai documenti n. 2464 e n. 2209, non avendo eseguito il trasporto senza ritardo nonostante ne fosse prevista l'esecuzione urgente;
che non vi era prova dell'avvenuto carico della merce sui mezzi destinati al trasporto per cui, trattandosi di merce in giacenza a terra, non era operante la polizza per espressa esclusione (art. 32.4); che non vi era prova del trasporto commissionato da tale che era applicabile lo scoperto del 20% (art. Parte_2
33 lett. b). Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda ed, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo.
Disposto mutamento di rito, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti passava in decisione all'udienza del
16.11.2021. 3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“Il titolo negoziale della domanda è costituito dal contratto di assicurazione (v. doc. 3 attrice), il quale ha ad oggetto una doppia garanzia: da un lato, è assicurata la “responsabilità vettoriale”
(sezione I), che obbliga l'assicuratore “a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada” (art. 12); dall'altro, è prestata assicurazione riguardo ai “danni per conto di chi spetta”
(sezione II), la quale obbliga l'assicuratore ad indennizzare “tutti i danni e le perdite subiti dalle merci affidate per il trasporto al contraente in qualità di vettore effettivo o vettore contrattuale, e per le quali lo stesso abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse (mandato assicurativo)” (art. 20).
Si tratta di due garanzie distinte ed irriducibili ad unum: la prima è una garanzia della responsabilità civile (art. 1917 c.c.) del vettore per i danni in caso di perdita o di avaria (art. 1696
c.c.); la seconda è un contratto a favore di terzo con beneficiario indeterminato (art. 1891 c.c.).
La distinzione si riflette sul piano della titolarità del diritto ad esigere la prestazione, giacché nell'assicurazione per conto di chi spetta, “i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo” (art. 1891 comma 2 c.c.); il contratto in esame conferma ed in parte deroga al disposto di legge con la previsione che “il pagamento del danno verrà effettuato al titolare dell'interesse assicurato o al contrante sempreché gli vengano ceduti i diritti all'indennizzo dal titolare dell'interesse assicurato” (art. 22): per l'esercizio del diritti spettanti all'assicurato, il contraente deve, dunque, divenire cessionario del diritto all'indennizzo, non essendo sufficiente il mero assenso dell'assicurato.
Al riguardo, è noto che all'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non
è applicabile, “attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne;
ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Nè da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione” (Cass. sez. un. 2002 n. 5556).
Ciò premesso, si rileva che parte attrice, dopo aver proposto nel ricorso introduttivo una domanda ambivalente, fondata sulla polizza nel suo duplice – ed incompatibile - contenuto, ha in corso di causa precisato la pretesa, invocando le clausole dell'assicurazione per conto di chi spetta ed i mandati di assicurazione conferiti dai committenti (v. deduzioni 12.7.2018).
In questi termini, la società attrice, come eccepito dalla convenuta nel corso del processo (v. verbale 25.10.2018), non ha la titolarità del diritto dedotto in giudizio, giacché, avendo stipulato come vettore il contratto di assicurazione in favore del proprietario delle cose trasportate, non ha titolo per agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, a seguito del furto, dal momento che i valori perduti non appartengono alla stessa ma ad altri soggetti, né ha allegato d'essere divenuta cessionaria dei diritti all'indennizzo spettanti agli assicurati. Quanto alle dichiarazioni di consenso, prodotte da parte attrice con la memoria finale di replica, si tratta di documenti inammissibili, in quanto depositati fuori del contraddittorio ed oltre i termini preclusivi, per provare la titolarità del diritto dedotto in giudizio;
peraltro, sono documenti irrilevanti, poiché il contratto, come detto, richiede la cessione dei diritti e non il mero assenso.
La rilevata carenza di titolarità del diritto comporta l'infondatezza della domanda.
Solo per completezza si aggiunge che ad esito non diverso si perverrebbe, qualora fosse invocata l'assicurazione per la responsabilità civile vettoriale, ove l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917, primo comma c.c., è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Già il testuale tenore della norma palesa che il contenuto dell'obbligo dell'assicuratore (tenere indenne l'assicurato) diviene operante nel momento in cui insorge l'obbligo di pagare al terzo un quantum determinato in conseguenza della responsabilità dedotta nel contratto assicurativo. Ne consegue che l'obbligo del pagamento a carico dell'assicurato deve discendere da un accertamento, negoziale o giudiziale, della responsabilità dell'assicurato medesimo (cfr. Cass.
1989 n. 1193) ovvero deve essere, quam minus, correlato ad un titolo (come un provvedimento cautelare o comunque non irrevocabile) che, senza contenere il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento dell'assicurato il carattere di doverosità previsto dal citato art. 1917 c.c. (cfr. Cass. 1996 n. 3008). È ben vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione dell'assicuratore può diventare liquida ed esigibile soltanto nel momento in cui vengono accertate, giudizialmente o negozialmente, le responsabilità dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al terzo (Cass.
1995 n. 7330; Cass. 1991 n. 3503; Cass. 1989, n. 1193), ovvero laddove sussista un titolo (benché provvisorio e non statuente in via definitiva sulla responsabilità e sull'ammontare del danno), idoneo a far sorgere il dovere giuridico per l'assicurato di pagare ad un terzo (in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto assicurativo) un quantum determinato (cfr. Cass. 1996 n. 3008 cit.).
Nel caso di specie, parte attrice, deducendo d'aver pagato le somme di cui alle fatture emesse dai proprietari della merce (doc. da 25 a 30), agisce per il rimborso di dette senza allegare la sussistenza di un titolo, negoziale o giudiziale, definitivo o almeno provvisorio, che accerti la sussistenza del dovere di esecuzione di quel pagamento, con conseguente difetto della liquidità ed esigibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Sulla base di quanto esposto, le domande di parte attrice, inclusa quella di risarcimento per lite temeraria proposta in corso di causa, devono essere integralmente disattese, con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Parte_1
contro , così provvede:
[...] Controparte_2
1) respinge le domande proposte da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
a le spese di Controparte_2 che si liquidano in €.13.430,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che , nel percorso argomentativo seguito dal Tribunale, attengono :
(a) alla qualificazione della domanda,
(b)all' accertamento della legittimazione sostanziale attiva,.
5.Sotto il primo profilo la Corte condivide la qualificazione operata dal Tribunale, ritenendo che la domanda (causa petendi) sia riconducibile all'esercizio dei poteri (asseritamente) derivanti dal contratto di assicurazione per conto di chi spetta intercorso tra le parti.
Incontestata la duplice configurazione del rapporto rilevata dal Tribunale ( assicurazione vettoriale/assicurazione conto di chi spetta), la definizione/cristallizzazione della causa petendi è stata correttamente ricavata, dal primo giudicante, dalle deduzioni dell'originaria attrice per l'udienza del 12 luglio 2018:
“In primo luogo, quanto alla presunta applicabilità al caso di specie dell'art. 1693, comma 1 e
1696, comma 2 cc, l'Avv. Tesi rileva l'infondatezza dell'eccezione, in quanto ignora, o è CP_2
auspicabile che faccia finta di ignorare, ma questo sarebbe altrettanto intollerabile e grave, che la copertura assicurativa di cui si tratta è della tipologia All Risks.
I mandati ad assicurare dei clienti ICI srl, Amati Srl, Cierre srl e DMM che si depositano in data odierna, smentiscono quanto asserito dalla resistente in ordine alla asserita sussistenza dell'esimente del “caso fortuito” che escluderebbe il diritto del mittente al risarcimento del danno, ed in ordine all'asserita limitazione di responsabilità del vettore nei limiti di € 1/kg.
Doc. 33 – Mandato ICI srl, Doc. 34 – Mandato Amati srl, Doc. 35- Mandato Cierre, Doc. 36 –
Mandato DMM
Dalla lettura della polizza versata in atti, emerge distintamente che, nella sezione relativa ai
“danni” per conto di chi spetta e precisamente all'art. 20, si assume il preciso obbligo CP_2
di:
Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione
Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti - salvo le esclusioni di cui al successivo art. 28 – subiti dalle merci affidate per il trasporto al Contraente, in qualità di vettore effettivo o vettore contrattuale, e per le quali lo stesso abbia ricevuto ordine di provvedere all'assicurazione per conto degli aventi diritto sulle merci stesse (mandato assicurativo). L'assicurazione vale: per i trasporti effettuati dal Contraente mediante autocarri di proprietà o in gestione diretta;
per i trasporti affidati dal Contraente a terzi vettori;
Art. 22 - Mandato di assicurazione
Per la validità della copertura assicurativa viene richiesto che il vettore Contraente abbia ricevuto
"mandato di assicurazione" scritto da parte dell'avente diritto o da altro committente per conto di quest'ultimo.
Art. 23 - Valore assicurabile, somma assicurata e limite di indennizzo
Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione
Ebbene, i mandati ad assicurare delle 4 società sopra indicate esistevano eccome, al pari di ogni altro documento utile all'istruttoria del sinistro sono nelle mani di sin dalla data del CP_2
5/12/2016, quando, all'apertura del sinistro, la ricorrente produceva con due mail tutta la documentazione inerente, all'agente , Sig. Paolo Scavolini la documentazione, mandati CP_2
inclusi)
Doc. 37 - Mail Guerra del 5/12/2016 a Paolo Scavolini – Agente , Doc. 38 - Mail CP_2 Pt_1
del 16/03/2017 a Paolo Scavolini – agente Firmato Da: Da: CP_2 Parte_3
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: CodiceFiscale_5
Quindi, tutte le merci relative ai clienti che avevano conferito alla ricorrente il mandato ad assicurare, sono state correttamente rimborsate al loro valore commerciale indicato nei DDT.
Ha fatto eccezione solo il mittente/cliente G&C Onlineshop srl, il quale sprovvisto di mandato ad assicurare, si vedeva rimborsato il solo valore pari a € 1/kg. Infatti, come si evince dal doc. 26 in atti;
il cliente riceveva il valore di € 1.100,00 calcolato in base a € 1 x 1.100 kg di merce, risultanti dal relativo DDT (doc.12)”.
6.Non può dunque dubitarsi che il Tribunale abbia correttamente esercitato il potere di interpretazione/qualificazione della domanda (quale potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa) quale desumibile dall'univoca indicazione di parte contenuta nelle precisazioni dalla medesima fornite con le richiamate deduzioni di udienza. In esse sono invocate, senza possibilità di errore, le clausole del rapporto contrattuale inter partes riferite all'assicurazione per conto di chi spetta (oltre ad essere richiamati i mandati di assicurazione
Par conferiti da tutti i committenti ed eccezione della . per la quale la Controparte_5 Parte_1 deduceva l'assenza di mandato ad assicurare le merci). Tale ultima posizione sarà più specificamente esaminata avanti.
7.Da questo primo necessario passaggio processuale (interpretazione/qualificazione della domanda)
è seguita, per il Tribunale, la necessità di verificare la legittimazione attiva sostanziale.
Al riguardo, in punto di diritto, si richiamano (a conferma di un indirizzo consolidatosi):
• Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n.15500: “La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare - verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare”;
• Cass. n.16814/2024:“Pur essendo vero che il difetto di titolarità, attiva e passiva, può essere eccepito in qualunque momento del processo, e finanche nel giudizio di cassazione, trattandosi di una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali, ferma la formazione del giudicato interno, non è meno vero che i fatti e/o i documenti su cui si fonda la difesa/eccezione devono aver fatto ingresso nel thema decidendum e nel thema probandum nel giudizio di primo grado, atteso che la proposizione di una mera difesa non
è soggetta a decadenza, come correttamente rileva la società ricorrente, ma incontra, pur sempre, il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisiti al processo.Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o "dedotta dalla parte interessata". Cass., Sez. Un., 07/05/2013, n. 10531, risolvendo un contratto tra opposti indirizzi - a) la rilevabilità d'ufficio di eccezioni in senso lato (e di mere difese), anche in assenza di allegazione di parte, purché risultanti ex actis e b) la necessità di allegazione in limine litis del fatto su cui si basa l'eccezione in senso lato (o la mera difesa) - ha ritenuto non necessaria la specifica allegazione di parte, ma sufficiente (e quindi necessario) che il fatto sia già documentato ex actis, cioè sia già legittimamente acquisito sul piano probatorio, in linea con una "concezione del processo che (...) fa leva sul valore della giustizia della decisione", in forza della quale un conto sono le preclusioni processuali , le quali rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione "di fonti (anche documentali) di prova da cui i fatti a supporto dell'eccezione/mera difesa possano emergere (cfr. sul punto Cass. 01/02/2023,
n.2963);
• Cass. n.26253/2007: “(…)si richiama sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte secondo il quale (Cass. S.U. 5556 del 2002) secondo il quale: "All'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 cod. civ., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411 c.c., comma 3, il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne".Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità' chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola (Cass. 13359 del
2004).Ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorchè l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore.Nè da tale comportamento dell'assicurato puòtrarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti,secondo quanto prevede il citato art. 1891, comma 2 i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima, (cfr. anche Cass. 9284 del 2005)”.
8.Pacifici detti principi, il Tribunale ha scrutinato l'esistenza della legittimazione attiva sostanziale il cui difetto, anche indipendentemente dall'eccezione di parte, è rilevabile d'ufficio ove, come nella presente fattispecie, risultante dagli atti di causa.
Era ed è infatti documentato in atti che, nel contratto inter partes, era stato previsto (art.22) che:
“il pagamento del danno verrà effettuato al titolare dell'interesse assicurato o al contrante sempreché gli vengano ceduti i diritti all'indennizzo dal titolare dell'interesse assicurato”.
La previsione pattizia è integrativa di quella normativa ex art. 1891, secondo comma, cc secondo cui:
“i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
9.Dunque in forza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio (assicurazione per conto altrui configurante un contratto a favore di terzi) il diritto al pagamento dell'indennità conseguente alla perdita della merce compete al terzo assicurato mentre il contraente (attrice/odierna appellante) non poteva e non può esercitare i diritti che ne derivano salvo che ottenga che “gli vengano ceduti i diritti all'indennizzo dal titolare dell'interesse assicurato”.
Correttamente il primo giudicante ha rilevato che per attribuire il diritto all'indennizzo, secondo la previsione pattizia, non è sufficiente il consenso (espresso) ma occorre una vera e propria cessione cioè un atto esplicitamente attributivo della posizione contrattuale e dei relativi poteri.
10.Sfugge pertanto a qualsiasi censura la decisione impugnata che, sulla base della polizza, ha ritenuto che:
• unici soggetti legittimati a richiedere l'indennizzo dalla società di assicurazione erano gli assicurati proprietari dei beni rubati;
• il potere di agire per il pagamento dell'indennizzo da parte della contraente/originaria attrice poteva trarre titolo solo dalla cessione dei diritti (all'indennizzo) da parte dei titolari dei beni assicurati;
• la parte attrice non aveva offerto prova della cessione;
• i documenti costituiti dalle dichiarazioni di consenso degli assicurati ( prodotti dalla parte attrice con la memoria finale di replica per provare la titolarità del diritto dedotto in giudizio) erano inammissibili perché depositati fuori del contraddittorio ed oltre i termini preclusivi;
• tali documenti erano comunque irrilevanti poiché il contratto imponeva la cessione dei diritti e non il mero assenso.
11.La Corte deve precisare che:
• la tardività delle produzioni de quo in primo grado è indiscutibile;
• la formulazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile al caso in esame - a mente della quale "non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass., Sez. 3, 09/11/2017, n. 26522; Cass., Sez. 2, 10/05/2019, n. 12574),
• in linea con tali principi deve escludersi, nel presente giudizio di appello, l'ammissibilità delle produzioni in esame in difetto di prova della impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
12.Per la posizione della l'appellante ha dedotto: Parte_5
“Erroneità, infondatezza ed invalidità della sentenza impugnata per avere negato l'indennizzo da assicurazione vettoriale per la cliente
Come ampiamente dedotto dall'Attrice e non contestato dalla Convenuta, la Parte_1
documentava che tra i clienti risarciti solo uno fosse sprovvisto di mandato ad assicurare le merci, la ed invero nei suoi confronti la rimborsava il solo importo di € Pt_4 Controparte_5 Parte_1
1.100,00 (pari al peso della merce rubata, v. docc. 12, 26 e 31 fascicolo attoreo I grado), e l'indennizzo a , in quel caso era evidentemente richiesto su assicurazione vettoriale”. CP_2
Osserva il Collegio che, pur ove dovesse ritenersi che per la l'appellante Parte_5
abbia voluto proporre una domanda derivante da assicurazione diretta e non per conto di chi spetta
(ma le difese dell'attrice in primo grado sul punto non sono in tal senso) nondimeno i documenti richiamati nel motivo di appello a supporto delle proprie tesi (docc. n. 12, 26 e 31) non offrono alcuna prova che la somma venne effettivamente pagata (non essendo idonea fonte di prova il
“partitario clienti” proveniente dalla parte ed allegato a doc. n. 31).
E va richiamato il principio in ragione del quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., per le somme versate al terzo danneggiato, non richiede, per essere azionato, un accertamento
(negoziale o giudiziale) della responsabilità dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 (Cass. n. 30795/2011 ; Cass. n.
3008/96).
Dai documenti richiamati nel motivo di appello in esame non è ricavabile la doverosità del pagamento e la prova certa dell'esborso effettuato in conseguenza del furto mentre la documentazione tardivamente prodotta in primo grado ed in appello è inammissibile come già esposto.
13.In definitiva, accertato e confermato il difetto di legittimazione sostanziale attiva dell'appellante, il relativo motivo di gravame va respinto con necessario assorbimento di ogni ulteriore censura.
14.Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9900,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 10 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Pier Giorgio Palestini