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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2960/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore
Dott. Luca Marzullo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2960/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore;
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante legale delle Parte_2 C.F._1 menzionate società, tutti con il patrocinio dell'avv. VALERIA PASSERI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Petrignano d'Assisi (PG), Via Pietro Mascagni n. 33, come da procura in atti;
ATTORI
Contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro tempore; Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5
Comandante pro tempore;
(C.F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_6
Ministro pro tempore;
(C.F. , già Controparte_6 P.IVA_7 [...]
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_7 tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI presso i cui uffici in GI, Via degli Offici n. 14, sono pure legalmente domiciliati;
CONVENUTI
Con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PERUGIA;
pagina 1 di 6 Avente ad oggetto: querela di falso;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note in sostituzione di udienza depositate telematicamente, da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E DIRITTO
I seguenti attori
- in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. delle seguenti società: Parte_2
-
[...]
già Controparte_8 Controparte_9
in
[...] CP_1
hanno proposto querela di falso per tre documenti, i processi verbali di contestazione nn. 829, 830 e
831 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di GI, datati tutti il 10.10.2016, allegati alla citazione ai nn. 42 - 42 bis - 42 ter.
I querelanti hanno citato in giudizio le seguenti amministrazioni:
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di GI,
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di GI
, Controparte_5 CP_5
. Controparte_7
Con i tre verbali di contestazione, dal contenuto estremamente complesso, la Guardia di Finanza ha contestato a e (n. 829); e (n. Parte_3 Parte_2 CP_2 Parte_2
830) e e (n. 831)c. l'indebita percezione di agevolazioni Parte_1 Parte_2
pubbliche di natura nazionale erogate dal ai sensi Controparte_7
dell'art. 14, lett. c), D.M. 593/2000 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”) in favore delle piccole e medie imprese per costi per progetti e/o commesse di ricerca industriale. Le agevolazioni in questione consistevano in crediti di imposta, secondo la c.d. “procedura automatica”, ossia senza previo controllo dell'amministrazione, chiamata invece a vigilare successivamente.
In estrema sintesi, la Guardia di Finanza ha constatato – sulla base di plurimi elementi - che i beneficiari di cui sopra non hanno in realtà svolto le attività di ricerca dichiarate e che le fatture poste alla base del credito erano fittizie.
pagina 2 di 6 I tre processi verbali di contestazione sono stati posti alla base di successivi tre accertamenti dell' , con cui è stato disposto il recupero delle somme beneficiate senza i Controparte_3 necessari presupposti tramite il meccanismo del credito d'imposta.
Ne contestano non una falsità materiale, bensì l'aver preso in considerazione ai fini delle contestazioni dichiarazioni di falso contenuto rilasciate da alcune persone sentite a vario titolo durante l'istruttoria.
Le amministrazioni convenute si sono tutte costituite - con l'Avvocatura dello Stato - formulando diverse eccezioni preliminari, anche riguardo la legittimazione attiva e passiva delle parti,
l'inammissibilità della querela di falso sotto vari profili e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Il Pubblico Ministero è intervenuto aderendo alle prospettazioni dell'Avvocatura dello Stato.
La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. è stata ritenuta matura per la decisione e a seguito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. viene alla decisione del collegio.
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si prende atto che benchè la notifica della citazione sia stata effettuata ad indirizzi non corretti, la costituzione di tutte le amministrazioni ne sana i vizi, come ammesso dalla stessa
Avvocatura dello Stato.
Non è accoglibile l'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c della citazione, essendo comprensibile la domanda e i fatti e le argomentazioni a sostegno, tanto da consentire il diritto di difesa alle convenute.
Riguardo alla legittimazione attiva delle società fallite, rappresentate nel presente giudizio (non dal curatore fallimentare ma) da si deve rilevare che ai sensi dell'art. 43 L.F. nelle Parte_2
controversie patrimoniali del fallito sta in giudizio il curatore. Nel caso di specie la querela di falso, pur non direttamente di rilievo patrimoniale, è strettamente strumentale a controversie tributarie, esse sicuramente patrimoniali. La querela di falso, infatti, è stata presentata nell'ambito di contenziosi tributari, due già sospesi per fallimento delle società ricorrenti, due sospesi per proposizione della presente querela di falso.
Si può considerare che la giurisprudenza ammette la legittimazione processuale del fallito, quando vi è inerzia del curatore. Gli attori nulla allegano a riguardo, sicchè non si può nemmeno presumere una pagina 3 di 6 mera inerzia del curatore fallimentare nel tutelare i diritti delle società fallite. D'altronde non vi è neppure una prospettazione di effetti che ricadrebbero sulle società una volta tornate in bonis, trattandosi come già accennato di effetti patrimoniali destinati a risolversi all'interno della procedura fallimentare.
Si può ritenere, pertanto, che non vi sia la legittimazione processuale di già Controparte_1
e di , in quanto non rappresentate dal Controparte_9 Controparte_2
curatore fallimentare.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva delle amministrazioni convenute, si ritiene che siano legittimate in questa sede solamente l' e il , in quanto soggetti interessati Controparte_3 CP_10 all'utilizzo dei documenti oggetto di querela di falso (la prima per il recupero dell'imposta, l'altro come erogatore dell'agevolazione). Ciò in applicazione dei principi consolidati da tempo in giurisprudenza, espressi tra l'altro da Cass. civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n. 18323; Trib. Napoli, 21-05-1986.
Non sono, invece, legittimate passivamente la e il Controparte_4 Controparte_5
i quali non avrebbero alcun interesse ad alcun fine ad avvalersi dei PP.VV.CC. di cui qui ci si
[...]
occupa.
Passando, poi, alla disamina delle motivazioni della querela di falso, si precisa quanto segue.
Le contestazioni dei querelanti si appuntano sul fatto che i fatti materiali contestati coi detti PP.VV.CC. si fondano in particolare sulle false dichiarazioni in merito alle attività di ricerca delle società rese dal dott. di cui nella nota prot. 4426 del 09.07.2012, dal Consulente Tecnico. della Persona_1 CP_10
Procura di GI Ing. nelle relazioni peritali da questi redatte e dai dipendenti di Persona_2
e escussi a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanzia di GI. CP_2 CP_9
Appare evidente che le censure mosse ai tre verbali di constatazione già in astratto esulano dai motivi proponibili con querela di falso.
Non si tratta, manifestamente, di falsità materiale del documento, di una sua contraffazione o alterazione. Viene dedotta, invece, una supposta falsità ideologica, non diretta dei processi verbali di constatazione (non viene imputata, cioè, ai verbalizzanti l'attestazione di qualcosa non da loro effettivamente appurato), bensì del contenuto di dichiarazioni di terzi, rese peraltro in parte in altre sedi e prese in considerazione nei documenti qui querelati.
pagina 4 di 6 L'art. 2700 c.p.c. prevede che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nessuno di questi aspetti è in contestazione in questa sede, né che gli atti provengano dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, né che siano state rese le dichiarazioni riportate o fatti che si dichiarano essere intervenuti alla presenza del pubblico ufficiale o direttamente dal medesimo.
Gli attori sostengono, invece, la falsità intrinseca di dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dalla
Guardia di Finanza e delle relazioni stilate dai consulenti tecnici del Giudice in altri giudizi o procedimenti. La veridicità intrinseca di dichiarazioni di terzi, pur raccolte dal pubblico ufficiale, non possono essere oggetto di querela di falso, potendo (e dovendo) essere smentite con gli ordinari mezzi di prova. Sono d'altronde dichiarazioni e consulenze che manifestamente non hanno l'effetto di pubblica fede, e pur riportate da un pubblico ufficiale non per questo godono della particolare efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., limitata alla sola constatazione di atti o fatti accaduti nell'immediata percezione del verbalizzante, non anche alla espressione di suoi convincimenti o al contenuto di dichiarazioni ovvalutazioni compiute in sua presenza (ed a maggior ragione, come è di palmare evidenza, se compiute in altre sedi). Il principio è d'altronde risalente e pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. ex pluribus Cassazione civile sez. II, 19/02/1980, n.1224; Cass. 87/3776).
Tale osservazione appare dirimente nel rigettare la domanda, a prescindere da ulteriori valutazioni, anche sulla sufficienza o meno degli elementi indicati dagli attori per provare la falsità lamentata, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della causa, del numero delle parti, dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 17.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- dichiara inammissibili le domande formulata da e Controparte_1 CP_2
- dichiara non legittimate passivamente - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di GI e
; Controparte_5
pagina 5 di 6 - rigetta la querela di falso;
- Condanna - e nonché già Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_9
e a rifondere alle amministrazioni convenute le spese del presente giudizio,
[...] CP_2 liquidate in complessivi € 17.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
GI, 22 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore
Dott. Luca Marzullo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2960/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore;
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante legale delle Parte_2 C.F._1 menzionate società, tutti con il patrocinio dell'avv. VALERIA PASSERI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Petrignano d'Assisi (PG), Via Pietro Mascagni n. 33, come da procura in atti;
ATTORI
Contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale pro tempore; Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_5
Comandante pro tempore;
(C.F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_6
Ministro pro tempore;
(C.F. , già Controparte_6 P.IVA_7 [...]
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_7 tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI presso i cui uffici in GI, Via degli Offici n. 14, sono pure legalmente domiciliati;
CONVENUTI
Con l'intervento
PUBBLICO MINISTERO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
PERUGIA;
pagina 1 di 6 Avente ad oggetto: querela di falso;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note in sostituzione di udienza depositate telematicamente, da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E DIRITTO
I seguenti attori
- in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. delle seguenti società: Parte_2
-
[...]
già Controparte_8 Controparte_9
in
[...] CP_1
hanno proposto querela di falso per tre documenti, i processi verbali di contestazione nn. 829, 830 e
831 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di GI, datati tutti il 10.10.2016, allegati alla citazione ai nn. 42 - 42 bis - 42 ter.
I querelanti hanno citato in giudizio le seguenti amministrazioni:
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di GI,
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di GI
, Controparte_5 CP_5
. Controparte_7
Con i tre verbali di contestazione, dal contenuto estremamente complesso, la Guardia di Finanza ha contestato a e (n. 829); e (n. Parte_3 Parte_2 CP_2 Parte_2
830) e e (n. 831)c. l'indebita percezione di agevolazioni Parte_1 Parte_2
pubbliche di natura nazionale erogate dal ai sensi Controparte_7
dell'art. 14, lett. c), D.M. 593/2000 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”) in favore delle piccole e medie imprese per costi per progetti e/o commesse di ricerca industriale. Le agevolazioni in questione consistevano in crediti di imposta, secondo la c.d. “procedura automatica”, ossia senza previo controllo dell'amministrazione, chiamata invece a vigilare successivamente.
In estrema sintesi, la Guardia di Finanza ha constatato – sulla base di plurimi elementi - che i beneficiari di cui sopra non hanno in realtà svolto le attività di ricerca dichiarate e che le fatture poste alla base del credito erano fittizie.
pagina 2 di 6 I tre processi verbali di contestazione sono stati posti alla base di successivi tre accertamenti dell' , con cui è stato disposto il recupero delle somme beneficiate senza i Controparte_3 necessari presupposti tramite il meccanismo del credito d'imposta.
Ne contestano non una falsità materiale, bensì l'aver preso in considerazione ai fini delle contestazioni dichiarazioni di falso contenuto rilasciate da alcune persone sentite a vario titolo durante l'istruttoria.
Le amministrazioni convenute si sono tutte costituite - con l'Avvocatura dello Stato - formulando diverse eccezioni preliminari, anche riguardo la legittimazione attiva e passiva delle parti,
l'inammissibilità della querela di falso sotto vari profili e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Il Pubblico Ministero è intervenuto aderendo alle prospettazioni dell'Avvocatura dello Stato.
La causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. è stata ritenuta matura per la decisione e a seguito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. viene alla decisione del collegio.
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si prende atto che benchè la notifica della citazione sia stata effettuata ad indirizzi non corretti, la costituzione di tutte le amministrazioni ne sana i vizi, come ammesso dalla stessa
Avvocatura dello Stato.
Non è accoglibile l'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c della citazione, essendo comprensibile la domanda e i fatti e le argomentazioni a sostegno, tanto da consentire il diritto di difesa alle convenute.
Riguardo alla legittimazione attiva delle società fallite, rappresentate nel presente giudizio (non dal curatore fallimentare ma) da si deve rilevare che ai sensi dell'art. 43 L.F. nelle Parte_2
controversie patrimoniali del fallito sta in giudizio il curatore. Nel caso di specie la querela di falso, pur non direttamente di rilievo patrimoniale, è strettamente strumentale a controversie tributarie, esse sicuramente patrimoniali. La querela di falso, infatti, è stata presentata nell'ambito di contenziosi tributari, due già sospesi per fallimento delle società ricorrenti, due sospesi per proposizione della presente querela di falso.
Si può considerare che la giurisprudenza ammette la legittimazione processuale del fallito, quando vi è inerzia del curatore. Gli attori nulla allegano a riguardo, sicchè non si può nemmeno presumere una pagina 3 di 6 mera inerzia del curatore fallimentare nel tutelare i diritti delle società fallite. D'altronde non vi è neppure una prospettazione di effetti che ricadrebbero sulle società una volta tornate in bonis, trattandosi come già accennato di effetti patrimoniali destinati a risolversi all'interno della procedura fallimentare.
Si può ritenere, pertanto, che non vi sia la legittimazione processuale di già Controparte_1
e di , in quanto non rappresentate dal Controparte_9 Controparte_2
curatore fallimentare.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva delle amministrazioni convenute, si ritiene che siano legittimate in questa sede solamente l' e il , in quanto soggetti interessati Controparte_3 CP_10 all'utilizzo dei documenti oggetto di querela di falso (la prima per il recupero dell'imposta, l'altro come erogatore dell'agevolazione). Ciò in applicazione dei principi consolidati da tempo in giurisprudenza, espressi tra l'altro da Cass. civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n. 18323; Trib. Napoli, 21-05-1986.
Non sono, invece, legittimate passivamente la e il Controparte_4 Controparte_5
i quali non avrebbero alcun interesse ad alcun fine ad avvalersi dei PP.VV.CC. di cui qui ci si
[...]
occupa.
Passando, poi, alla disamina delle motivazioni della querela di falso, si precisa quanto segue.
Le contestazioni dei querelanti si appuntano sul fatto che i fatti materiali contestati coi detti PP.VV.CC. si fondano in particolare sulle false dichiarazioni in merito alle attività di ricerca delle società rese dal dott. di cui nella nota prot. 4426 del 09.07.2012, dal Consulente Tecnico. della Persona_1 CP_10
Procura di GI Ing. nelle relazioni peritali da questi redatte e dai dipendenti di Persona_2
e escussi a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanzia di GI. CP_2 CP_9
Appare evidente che le censure mosse ai tre verbali di constatazione già in astratto esulano dai motivi proponibili con querela di falso.
Non si tratta, manifestamente, di falsità materiale del documento, di una sua contraffazione o alterazione. Viene dedotta, invece, una supposta falsità ideologica, non diretta dei processi verbali di constatazione (non viene imputata, cioè, ai verbalizzanti l'attestazione di qualcosa non da loro effettivamente appurato), bensì del contenuto di dichiarazioni di terzi, rese peraltro in parte in altre sedi e prese in considerazione nei documenti qui querelati.
pagina 4 di 6 L'art. 2700 c.p.c. prevede che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nessuno di questi aspetti è in contestazione in questa sede, né che gli atti provengano dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, né che siano state rese le dichiarazioni riportate o fatti che si dichiarano essere intervenuti alla presenza del pubblico ufficiale o direttamente dal medesimo.
Gli attori sostengono, invece, la falsità intrinseca di dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dalla
Guardia di Finanza e delle relazioni stilate dai consulenti tecnici del Giudice in altri giudizi o procedimenti. La veridicità intrinseca di dichiarazioni di terzi, pur raccolte dal pubblico ufficiale, non possono essere oggetto di querela di falso, potendo (e dovendo) essere smentite con gli ordinari mezzi di prova. Sono d'altronde dichiarazioni e consulenze che manifestamente non hanno l'effetto di pubblica fede, e pur riportate da un pubblico ufficiale non per questo godono della particolare efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., limitata alla sola constatazione di atti o fatti accaduti nell'immediata percezione del verbalizzante, non anche alla espressione di suoi convincimenti o al contenuto di dichiarazioni ovvalutazioni compiute in sua presenza (ed a maggior ragione, come è di palmare evidenza, se compiute in altre sedi). Il principio è d'altronde risalente e pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. ex pluribus Cassazione civile sez. II, 19/02/1980, n.1224; Cass. 87/3776).
Tale osservazione appare dirimente nel rigettare la domanda, a prescindere da ulteriori valutazioni, anche sulla sufficienza o meno degli elementi indicati dagli attori per provare la falsità lamentata, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della causa, del numero delle parti, dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 17.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- dichiara inammissibili le domande formulata da e Controparte_1 CP_2
- dichiara non legittimate passivamente - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di GI e
; Controparte_5
pagina 5 di 6 - rigetta la querela di falso;
- Condanna - e nonché già Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_9
e a rifondere alle amministrazioni convenute le spese del presente giudizio,
[...] CP_2 liquidate in complessivi € 17.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
GI, 22 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
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