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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carraro ed elettivamente domiciliata a
Padova, via dei Savonarola n. 217, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Lucchini ed elettivamente domiciliato a
Milano, via Bergamo n. 7, presso lo studio del difensore;
appellato contro
(P.IVA 01-17- Controparte_2 Controparte_3
000514) appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2505/2023 emessa dal Tribunale di
Padova
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per Parte_1
- In via preliminare: preso atto che, con comunicazione del 17.01.2025, la presidente di sezione, dott.ssa Clotilde Parise, confermava che le cause assegnate ai consiglieri dott. e dott.ssa Elena Rossi, saranno trattate dal Persona_1 collegio composto dai consiglieri Marzella-Rossi-Bordon, si reitera la richiesta di ricusazione del dott. ex art. 52 c.p.c. (come già formulata con Persona_1 apposito ricorso) nell'ipotesi di mancata astensione del medesimo;
- in via ulteriormente preliminare: si chiede che gli atti del giudizio, all'esito dello stesso, vengano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per ogni dovuta e doverosa ulteriore determinazione rispetto alla responsabilità assunta dalla testimone con l'impegno di rito;
Testimone_1
- nel merito: richiamata espressamente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione, deduzione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado,
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza n.
2505/2023 del 14.12.2023 emessa dal Tribunale di Padova il 14.12.23, nella persona del Dr. Roberto Beghini, pubblicata in data 14.12.2023, mai notificata, nel procedimento civile recante R.G. 2538/2021, promosso da con Parte_1 il patrocinio dell'avv. Francesco Carraro per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto e insufficienza di motivazioni e per tutte le ragioni in narrativa esposte
e, in integrale o parziale riforma della medesima, richiamata ogni precedente deduzione, argomentazione, conclusione e produzione, sia sull'an che sul quantum, di cui ai propri atti difensivi e verbalizzazioni del primo grado, accogliere le richieste di riforma della pronuncia impugnata così come esplicitate e motivate nei punti da 1 a 8 (qui da intendersi per integralmente richiamati e trascritti) e, per l'effetto, accogliere tutte le richieste e conclusioni attoree del primo grado, nessuna esclusa, che integralmente si riportano:
- in via principale: voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' in Controparte_1
pagina 2 di 12 persona del legale rappresentante pro tempore, nella determinazione del sinistro per cui è causa, ex art. 2043 e ss. c.c. e, in particolare, ex art. 2051 c.c., per i motivi e titoli indicati in premessa (anche ex art. 2055 c.c. in caso di ritenuta concorsualità di terzi nella concausazione dell'evento) e per l'effetto, condannare il medesimo convenuto a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice quantificati, come risulta dalle singole partizioni di cui alla narrativa, nella somma complessiva di € 74.455,48 o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per tutte le istanze istruttorie eventualmente non ancora ammesse come da atto introduttivo, memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Si insiste, altresì, nella richiesta autorizzazione al deposito del CD contenente il referto già depositato sub doc. n. 3 (come da istanza del 07.06.2024 già in atti) in quanto concernente un documento nuovo producibile in appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché materialmente formatosi, predisposto e consegnato
(alla teste prima e allo scrivente poi) successivamente alla pubblicazione Tes_2 della sentenza di primo grado.
Il documento nuovo non poteva essere materialmente acquisito prima perché non riguardava l'attrice, ma un soggetto terzo del tutto estraneo al processo. E la rilevanza del medesimo documento è emersa solo dopo la lettura delle motivazioni della sentenza impugnata.
Si chiede, pertanto, che venga dichiarata l'ammissibilità del documento n. 3.
Si insiste, altresì, per la rimessione in istruttoria della causa con la convocazione della teste onde consentirle di rendere - se ritenuto necessario - un Tes_3 supplemento di testimonianza volta a chiarire le proprie dichiarazioni.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.
Per Controparte_1
pagina 3 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e richiesta, così giudicare:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- respingere e rigettare, per le ragioni tutte svolte in atti, l'appello della SI.ra
, nonché in generale ogni domanda ex adverso formulata, anche via Parte_1 preliminare;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2505/2023 del 14/12/2023 del Tribunale di Padova.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA:
Nella sola non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento anche solo parziale dell'appello, dovesse condannare Controparte_1 al pagamento (a qualunque titolo) di qualsivoglia importo in
[...] favore della SI.ra - condannare Parte_1 Controparte_4
in (P.IVA ungherese 01-17- 000514), in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante pro tempore, con sede in H-1139 Budapest, Váci út 99, ad interamente garantire, manlevare e tenere indenne Controparte_1 da tali importi;
[...]
- condannare (P.IVA Controparte_5 ungherese 000514), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 con sede in H-1139 Budapest, Váci út 99, a rifondere e pagare ad
[...] ogni importo che questa, a qualunque titolo, fosse Controparte_1 condannato a pagare alla SI.ra Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Al riguardo, accertare e dichiarare che Controparte_4 in (P.IVA ungherese ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in H-1139 Budapest, Váci út 99, in forza della polizza inter partes, è tenuta a tenere indenne Controparte_1
(oltre che dal rischio assicurato, per cui se ne chiede la
[...] condanna a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni risarcimento, onere e spesa concernente l'accoglimento delle domande avversarie), anche dalle spese
pagina 4 di 12 sostenute per resistere all'azione intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti, e per l'effetto condannarla a garantire tenere indenne e manlevare
[...] dalle spese sostenute per resistere all'azione Controparte_1 intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti, e ciò a norma dell'art. 1917, co. II
e III c.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 16 marzo 2021 conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Padova l' per sentirlo Controparte_6 condannare al pagamento di complessivi euro 94.087,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro la cui responsabilità era ascrivibile esclusivamente all' ex artt. 2043 e 2051 c.c. CP_1
Esponeva l'attrice che in data 21 settembre 2016, alle ore 11.00 circa, si stava dirigendo a piedi verso l'ingresso dell' quando, posando il piede su una CP_1 grata resa bagnata dalla pioggia, scivolava riportando una frattura scomposta al polso destro.
Si costituiva in giudizio l' contestando la dinamica dei fatti allegata CP_1 dall'attrice, la circostanza che la grata non fosse a norma, il nesso causale tra lo stato dei luoghi e la caduta e, in generale, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità dell' per il fatto denunciato. Oltre a ciò, il convenuto CP_1 chiedeva di essere autorizzato a citare in giudizio la propria compagnia assicurativa per essere manlevato e tenuto indenne in caso Controparte_4 di condanna.
La causa, all'esito della chiamata in causa della citata compagnia assicurativa, veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'acquisizione della relazione svolta nel procedimento di ATP, l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di due CTU, una affidata all' ing. , disposta per Persona_2 accertare la conformità alle norme di sicurezza della grata in questione, e una medico legale affidata al dott. Persona_3
Con sentenza n. 2505/2023 il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree per mancanza di prova del fatto storico lamentato dall'attrice.
pagina 5 di 12 In particolare, il Tribunale rilevava la contraddittorietà della deposizione della teste unica testimone oculare del fatto, la quale aveva affermato, Tes_3 da un lato, che si trovava all'interno del piazzale e, dall'altro lato, che stava andando via con l'autobus, con conseguente impossibilità di vedere il cortile dell' e la caduta della Hoxha. CP_1
Oltre a ciò, il Tribunale riteneva che la deposizione della non fosse Tes_2 attendibile in quanto ella aveva riferito che in passato aveva eseguito uno scanner presso l' , mentre tale circostanza era stata smentita dalla teste CP_1 Tes_1
(dipendente di proprietaria dell' la quale aveva dichiarato che Parte_2 CP_6 il nominativo della non risultava nel database dell' . Tes_2 CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello per le seguenti ragioni: Parte_1
- misconoscimento dell'attendibilità della teste attorea (primo e Tes_3 secondo motivo);
- erronea valutazione delle circostanze (terzo motivo);
- omessa pronuncia sulla responsabilità dell' per la pericolosità e CP_1
l'insidiosità della grata (quarto motivo);
- omessa valorizzazione delle risultanze della CTU medico legale (quinto motivo);
- compensazione delle spese di lite (sesto motivo).
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e, in via subordinata, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa in caso di condanna. Controparte_4 non si è costituita in giudizio. Controparte_4
Come da provvedimento del 30 dicembre 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di e fissato l'udienza del 2 Controparte_4 luglio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di appello la censura il provvedimento impugnato Pt_1 laddove il Tribunale ha escluso l'attendibilità della teste sia per la Tes_2
pagina 6 di 12 contraddittorietà con la deposizione della teste , sia per l'incoerenza della Tes_1 sua dichiarazione.
Quanto alla deposizione della , deduce l'appellante che la dichiarazione di Tes_1
Cont quest'ultima, secondo cui la non sarebbe mai stata paziente di , Tes_2 sarebbe smentita dal nuovo documento prodotto in sede di appello, il quale dimostrerebbe che la in data 7 maggio 2010, aveva eseguito una Tes_2
Cont risonanza magnetica presso .
Quanto alla deposizione della l'appellante si duole del fatto che il Tes_2
Tribunale abbia erroneamente interpretato le dichiarazioni della teste la quale, con l'affermazione “mentre mi accingevo ad andare via con l'autobus” intendeva indicare il modo con il quale si sarebbe allontanata una volta uscita dal cortile di Cont
, e non il luogo dove si trovava quando ha visto l'attrice cadere.
A giudizio del Collegio i motivi sono infondati e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del documento n. 3 prodotto dall'appellante per la prima volta in tale sede, non avendo la dimostrato di Pt_1 essere stata impossibilitata a produrlo nel precedente grado di giudizio per causa a lei non imputabile ex art. 345, III, c.p.c.
In particolare, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che la ha Tes_1 reso la deposizione testimoniale all'udienza del 21 ottobre 2022, mentre la CTU descrittiva è stata disposta con ordinanza del 28 ottobre 2022 e la CTU medico- legale con provvedimento del 18 aprile 2023. Pare dunque evidente che la Pt_1 dopo aver appreso il contenuto della dichiarazione della , abbia avuto un Tes_1 ampio margine di tempo nel corso del quale avrebbe ben potuto attivarsi per ottenere il documento qui prodotto per la prima volta.
Va inoltre rilevato che il predetto documento non avrebbe comunque consentito di ritenere attendibile la teste in quanto l'inaffidabilità della sua deposizione Tes_2 emerge non soltanto dal contrasto con la deposizione della , ma Tes_1 soprattutto dalla contraddittorietà della deposizione stessa.
La ricostruzione dei fatti offerta dalla appare contraddittoria in Tes_2 considerazione del fatto che ella, dopo aver riferito che al momento del fatto era pagina 7 di 12 Cont ancora all'interno del piazzale dell' , ha precisato che mentre si accingeva ad andare via con l'autobus vedeva la cadere. Pt_1
Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui l'espressione “con l'autobus” indicherebbe un mero complemento di modo e non il luogo dove si trovava la quando ha visto la cadere, in quanto tale precisazione, unita al Tes_2 Pt_1 fatto che la teste ha espressamente dichiarato che stava lasciando il cortile, sembra collocarla in una posizione esterna al cortile e, dunque, in un punto in cui ella certamente non avrebbe potuto vedere la caduta della in quanto il Pt_1 luogo teatro dell'evento era circondato da edifici e, dunque, non visibile dall'esterno (doc. 9 . Pt_1
D'altro canto, la deposizione testimoniale della appare contradditoria Tes_2
Cont anche qualora si volesse ritenere che ella si trovasse all'interno del cortile di in quanto la teste ha riferito non solo di aver visto la cadere, ma anche di Pt_1
Cont averla vista dirigersi verso l'entrata di , il tutto mentre lei stava uscendo.
Non pare plausibile che la nel ridotto lasso di tempo in cui varcava Tes_2
l'uscita dell'Istituto, possa aver visto non solo la avvicinarsi all'entrata, ma Pt_1 anche la caduta della stessa, in quanto la grata non era collocata ad una distanza dall'ingresso tale per cui la teste avrebbe potuto assistere a tutta la scena.
Emblematico è inoltre il fatto che la teste, vedendo cadere una persona che per sua stessa ammissione conosceva e aveva riconosciuto, non si è fermata a prestarle alcun soccorso, pur avendo dichiarato di averla sentita urlare.
Da un esame complessivo di tali elementi pare, dunque, evidente che la Tes_2 non abbia assistito alla caduta della Pt_1
Infondato è anche il terzo motivo di appello con cui la censura il Pt_1 provvedimento impugnato laddove il Tribunale avrebbe erroneamente tratto argomenti di prova dal fatto che l'attrice non avesse provato il motivo per cui si era recata all'IDA, né cosa fosse accaduto subito dopo la caduta.
Deduce l'appellante che la ragione per cui ella si era recata all'Istituto è del tutto Cont irrilevante, non avendo mai contestato la presenza della nei luoghi di Pt_1 causa.
pagina 8 di 12 Quanto all'asserito silenzio in ordine alle vicende successive alla caduta, deduce l'appellante di avere articolato un apposito capitolo di prova finalizzato a Cont dimostrare l'intervento dei sanitari di che, tuttavia, non è stato ammesso.
Preliminarmente si rileva che l' fin dalla comparsa di costituzione in primo CP_1 grado ha contestato non solo la presenza della nel cortile dell' ma Pt_1 CP_1 anche la caduta della stessa, difatti a pagina 3 della comparsa di costituzione di Cont
si legge “la società contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto (ed in particolare caduta, luogo causa e dinamica della stessa …” (pag. 3).
Pare inoltre opportuno precisare che l'assenza di una motivazione in ordine alla presenza della nel cortile dell' è solo uno degli elementi sulla base Pt_1 CP_1 dei quali il Tribunale ha rigettato la domanda della Pt_1
Invero, la mancata prova del fatto storico consegue all'inattendibilità della deposizione della teste che è la sola ad aver ipoteticamente assistito Tes_2 alla caduta dall'appellante, alla contraddittorietà di una serie di circostanze allegate dall'odierna appellante e all'attività istruttoria espletata.
Partendo dall'esame delle deposizioni testimoniali, si rileva come nessun soggetto Cont in servizio presso al momento del presunto evento abbia dichiarato di ricordare la caduta dell'appellate. Cont In particolare, il teste anestesista rianimatore presso , ha dichiarato Tes_4 di non aver “alcuna memoria dei fatti di causa, anche perché sono ormai trascorsi da allora quasi sei anni” precisando che solitamente, “quando si verificano casi del genere, si provvedere a redigere un report dell'incidente da parte del direttore sanitario o del medico responsabile della struttura”. Cont Il teste , dipendente di con mansioni di infermiere, ha Testimone_5 dichiarato di non aver “alcun ricordo dei fatti, ai quali comunque non avrei avuto modo di assistere poiché lavoravo all'interno dei locali, nelle sale della TAC e della
Risonanza”.
Pare alquanto significativo che nessun soggetto in servizio presso l' abbia CP_1 alcun ricordo della vicenda, e ancora più emblematico è il fatto che la Pt_1 dopo essere caduta appoggiando male il polso, tanto da riportare una “frattura dell'epifisi distale del radio con monconi un po' angolati a vertice palmare e
pagina 9 di 12 distacco del processo stiloideo ulnare” (pag. 9 CTU dott. , non si sia fatta Per_3 assistere dal vicinissimo ma si sia recata, ben 45 Controparte_1 minuti dopo l'evento, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio, dichiarando come motivo d'ingresso “incidente-strada”.
Priva di pregio è la tesi dell'appellante secondo cui ella aveva formulato un Cont capitolo di prova preordinato a dimostrare che il personale medico di , richiamato dalle sue urla, era intervenuto aiutandola e chiamando i soccorsi.
A tal proposito si rileva che l'appellante ha sì formulato il predetto capitolo, ma Cont non ha chiamato a deporre il personale di in servizio al momento della presunta caduta, sicché gli eventuali testimoni avrebbe al più riportato quanto a loro riferito dalla stessa. Pt_1
Cont Infondata è anche la tesi secondo cui , attraverso i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c., avrebbe ammesso l'intervento del proprio personale.
Rispetto a tale rilievo è sufficiente osservare che i predetti capitoli sono stati Cont formulati da in replica ai capitoli di prova formulati dalla nella seconda Pt_1 memoria istruttoria, sicché essi erano chiaramente preordinati a confutare la tesi avversaria.
Alla luce di quanto detto ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria della non avendo quest'ultima fornito la Pt_1 prova del fatto storico contestato e ciò in considerazione del fatto che, in primo luogo, l'unica teste che ha assistito all'evento è inattendibile e, in ogni caso, la sua deposizione è contraddittoria e, in secondo luogo, l'attività istruttoria espletata non ha fornito alcuna prova della caduta.
La mancanza di prova in ordine al fatto storico allegato rende ininfluenti ai fini del decidere le risultanze della C.T.U. disposta dal Tribunale per accertare la conformità alle norme di sicurezza della grata in questione e determina Cont l'impossibilità di procedere ad una valutazione sulla presunta responsabilità di per la grata in sua custodia ex art. 2051 c.c., nonché sull'eventuale risarcimento spettante alla con conseguente assorbimento del quarto, quinto e sesto Pt_1 motivo di appello.
pagina 10 di 12 Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, ritiene il Collegio che vadano rigettate.
I capitoli di prova formulati dalla sono inammissibili in quanto valutativi, Pt_1 documentali e volti a dimostrare circostanze irrilevanti.
La richiesta di rimettere la causa in istruttoria per disporre un'integrazione della deposizione testimoniale della non può essere accolta alla luce Tes_2 dell'inattendibilità della teste e della contraddittorietà della sua deposizione.
Va rigettata anche l'istanza di autorizzazione al deposito del CD contente il referto già prodotto da parte appellante quale documento n. 3, stante l'inammissibilità di tale produzione documentale e, in ogni caso, l'irrilevanza della stessa. Cont Infine, pare opportuno precisare che l'appellata , sebbene abbia depositato nota spese relativa anche alle spese di lite del giudizio di primo grado, non ha formulato alcun motivo di appello incidentale in relazione al capo della sentenza contenente la compensazione delle spese di lite cosicché, essendo tale statuizione ormai coperta dal giudicato, il Collegio provvederà solo alla liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e senza fase istruttoria, non espletata, in favore dell' . Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2505/2023 del Tribunale di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in Controparte_1 euro 9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
pagina 11 di 12 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 16 luglio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carraro ed elettivamente domiciliata a
Padova, via dei Savonarola n. 217, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Lucchini ed elettivamente domiciliato a
Milano, via Bergamo n. 7, presso lo studio del difensore;
appellato contro
(P.IVA 01-17- Controparte_2 Controparte_3
000514) appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2505/2023 emessa dal Tribunale di
Padova
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per Parte_1
- In via preliminare: preso atto che, con comunicazione del 17.01.2025, la presidente di sezione, dott.ssa Clotilde Parise, confermava che le cause assegnate ai consiglieri dott. e dott.ssa Elena Rossi, saranno trattate dal Persona_1 collegio composto dai consiglieri Marzella-Rossi-Bordon, si reitera la richiesta di ricusazione del dott. ex art. 52 c.p.c. (come già formulata con Persona_1 apposito ricorso) nell'ipotesi di mancata astensione del medesimo;
- in via ulteriormente preliminare: si chiede che gli atti del giudizio, all'esito dello stesso, vengano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per ogni dovuta e doverosa ulteriore determinazione rispetto alla responsabilità assunta dalla testimone con l'impegno di rito;
Testimone_1
- nel merito: richiamata espressamente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione, deduzione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado,
Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza n.
2505/2023 del 14.12.2023 emessa dal Tribunale di Padova il 14.12.23, nella persona del Dr. Roberto Beghini, pubblicata in data 14.12.2023, mai notificata, nel procedimento civile recante R.G. 2538/2021, promosso da con Parte_1 il patrocinio dell'avv. Francesco Carraro per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto e insufficienza di motivazioni e per tutte le ragioni in narrativa esposte
e, in integrale o parziale riforma della medesima, richiamata ogni precedente deduzione, argomentazione, conclusione e produzione, sia sull'an che sul quantum, di cui ai propri atti difensivi e verbalizzazioni del primo grado, accogliere le richieste di riforma della pronuncia impugnata così come esplicitate e motivate nei punti da 1 a 8 (qui da intendersi per integralmente richiamati e trascritti) e, per l'effetto, accogliere tutte le richieste e conclusioni attoree del primo grado, nessuna esclusa, che integralmente si riportano:
- in via principale: voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' in Controparte_1
pagina 2 di 12 persona del legale rappresentante pro tempore, nella determinazione del sinistro per cui è causa, ex art. 2043 e ss. c.c. e, in particolare, ex art. 2051 c.c., per i motivi e titoli indicati in premessa (anche ex art. 2055 c.c. in caso di ritenuta concorsualità di terzi nella concausazione dell'evento) e per l'effetto, condannare il medesimo convenuto a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice quantificati, come risulta dalle singole partizioni di cui alla narrativa, nella somma complessiva di € 74.455,48 o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo, e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per tutte le istanze istruttorie eventualmente non ancora ammesse come da atto introduttivo, memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.
Si insiste, altresì, nella richiesta autorizzazione al deposito del CD contenente il referto già depositato sub doc. n. 3 (come da istanza del 07.06.2024 già in atti) in quanto concernente un documento nuovo producibile in appello ai sensi dell'art. 354 c.p.c. poiché materialmente formatosi, predisposto e consegnato
(alla teste prima e allo scrivente poi) successivamente alla pubblicazione Tes_2 della sentenza di primo grado.
Il documento nuovo non poteva essere materialmente acquisito prima perché non riguardava l'attrice, ma un soggetto terzo del tutto estraneo al processo. E la rilevanza del medesimo documento è emersa solo dopo la lettura delle motivazioni della sentenza impugnata.
Si chiede, pertanto, che venga dichiarata l'ammissibilità del documento n. 3.
Si insiste, altresì, per la rimessione in istruttoria della causa con la convocazione della teste onde consentirle di rendere - se ritenuto necessario - un Tes_3 supplemento di testimonianza volta a chiarire le proprie dichiarazioni.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.
Per Controparte_1
pagina 3 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e richiesta, così giudicare:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- respingere e rigettare, per le ragioni tutte svolte in atti, l'appello della SI.ra
, nonché in generale ogni domanda ex adverso formulata, anche via Parte_1 preliminare;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2505/2023 del 14/12/2023 del Tribunale di Padova.
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA:
Nella sola non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento anche solo parziale dell'appello, dovesse condannare Controparte_1 al pagamento (a qualunque titolo) di qualsivoglia importo in
[...] favore della SI.ra - condannare Parte_1 Controparte_4
in (P.IVA ungherese 01-17- 000514), in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante pro tempore, con sede in H-1139 Budapest, Váci út 99, ad interamente garantire, manlevare e tenere indenne Controparte_1 da tali importi;
[...]
- condannare (P.IVA Controparte_5 ungherese 000514), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 con sede in H-1139 Budapest, Váci út 99, a rifondere e pagare ad
[...] ogni importo che questa, a qualunque titolo, fosse Controparte_1 condannato a pagare alla SI.ra Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Al riguardo, accertare e dichiarare che Controparte_4 in (P.IVA ungherese ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in H-1139 Budapest, Váci út 99, in forza della polizza inter partes, è tenuta a tenere indenne Controparte_1
(oltre che dal rischio assicurato, per cui se ne chiede la
[...] condanna a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni risarcimento, onere e spesa concernente l'accoglimento delle domande avversarie), anche dalle spese
pagina 4 di 12 sostenute per resistere all'azione intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti, e per l'effetto condannarla a garantire tenere indenne e manlevare
[...] dalle spese sostenute per resistere all'azione Controparte_1 intrapresa dal danneggiato nei suoi confronti, e ciò a norma dell'art. 1917, co. II
e III c.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 16 marzo 2021 conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Padova l' per sentirlo Controparte_6 condannare al pagamento di complessivi euro 94.087,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa di un sinistro la cui responsabilità era ascrivibile esclusivamente all' ex artt. 2043 e 2051 c.c. CP_1
Esponeva l'attrice che in data 21 settembre 2016, alle ore 11.00 circa, si stava dirigendo a piedi verso l'ingresso dell' quando, posando il piede su una CP_1 grata resa bagnata dalla pioggia, scivolava riportando una frattura scomposta al polso destro.
Si costituiva in giudizio l' contestando la dinamica dei fatti allegata CP_1 dall'attrice, la circostanza che la grata non fosse a norma, il nesso causale tra lo stato dei luoghi e la caduta e, in generale, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità dell' per il fatto denunciato. Oltre a ciò, il convenuto CP_1 chiedeva di essere autorizzato a citare in giudizio la propria compagnia assicurativa per essere manlevato e tenuto indenne in caso Controparte_4 di condanna.
La causa, all'esito della chiamata in causa della citata compagnia assicurativa, veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'acquisizione della relazione svolta nel procedimento di ATP, l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di due CTU, una affidata all' ing. , disposta per Persona_2 accertare la conformità alle norme di sicurezza della grata in questione, e una medico legale affidata al dott. Persona_3
Con sentenza n. 2505/2023 il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree per mancanza di prova del fatto storico lamentato dall'attrice.
pagina 5 di 12 In particolare, il Tribunale rilevava la contraddittorietà della deposizione della teste unica testimone oculare del fatto, la quale aveva affermato, Tes_3 da un lato, che si trovava all'interno del piazzale e, dall'altro lato, che stava andando via con l'autobus, con conseguente impossibilità di vedere il cortile dell' e la caduta della Hoxha. CP_1
Oltre a ciò, il Tribunale riteneva che la deposizione della non fosse Tes_2 attendibile in quanto ella aveva riferito che in passato aveva eseguito uno scanner presso l' , mentre tale circostanza era stata smentita dalla teste CP_1 Tes_1
(dipendente di proprietaria dell' la quale aveva dichiarato che Parte_2 CP_6 il nominativo della non risultava nel database dell' . Tes_2 CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello per le seguenti ragioni: Parte_1
- misconoscimento dell'attendibilità della teste attorea (primo e Tes_3 secondo motivo);
- erronea valutazione delle circostanze (terzo motivo);
- omessa pronuncia sulla responsabilità dell' per la pericolosità e CP_1
l'insidiosità della grata (quarto motivo);
- omessa valorizzazione delle risultanze della CTU medico legale (quinto motivo);
- compensazione delle spese di lite (sesto motivo).
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e, in via subordinata, di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa in caso di condanna. Controparte_4 non si è costituita in giudizio. Controparte_4
Come da provvedimento del 30 dicembre 2024 il Consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia di e fissato l'udienza del 2 Controparte_4 luglio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di appello la censura il provvedimento impugnato Pt_1 laddove il Tribunale ha escluso l'attendibilità della teste sia per la Tes_2
pagina 6 di 12 contraddittorietà con la deposizione della teste , sia per l'incoerenza della Tes_1 sua dichiarazione.
Quanto alla deposizione della , deduce l'appellante che la dichiarazione di Tes_1
Cont quest'ultima, secondo cui la non sarebbe mai stata paziente di , Tes_2 sarebbe smentita dal nuovo documento prodotto in sede di appello, il quale dimostrerebbe che la in data 7 maggio 2010, aveva eseguito una Tes_2
Cont risonanza magnetica presso .
Quanto alla deposizione della l'appellante si duole del fatto che il Tes_2
Tribunale abbia erroneamente interpretato le dichiarazioni della teste la quale, con l'affermazione “mentre mi accingevo ad andare via con l'autobus” intendeva indicare il modo con il quale si sarebbe allontanata una volta uscita dal cortile di Cont
, e non il luogo dove si trovava quando ha visto l'attrice cadere.
A giudizio del Collegio i motivi sono infondati e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del documento n. 3 prodotto dall'appellante per la prima volta in tale sede, non avendo la dimostrato di Pt_1 essere stata impossibilitata a produrlo nel precedente grado di giudizio per causa a lei non imputabile ex art. 345, III, c.p.c.
In particolare, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che la ha Tes_1 reso la deposizione testimoniale all'udienza del 21 ottobre 2022, mentre la CTU descrittiva è stata disposta con ordinanza del 28 ottobre 2022 e la CTU medico- legale con provvedimento del 18 aprile 2023. Pare dunque evidente che la Pt_1 dopo aver appreso il contenuto della dichiarazione della , abbia avuto un Tes_1 ampio margine di tempo nel corso del quale avrebbe ben potuto attivarsi per ottenere il documento qui prodotto per la prima volta.
Va inoltre rilevato che il predetto documento non avrebbe comunque consentito di ritenere attendibile la teste in quanto l'inaffidabilità della sua deposizione Tes_2 emerge non soltanto dal contrasto con la deposizione della , ma Tes_1 soprattutto dalla contraddittorietà della deposizione stessa.
La ricostruzione dei fatti offerta dalla appare contraddittoria in Tes_2 considerazione del fatto che ella, dopo aver riferito che al momento del fatto era pagina 7 di 12 Cont ancora all'interno del piazzale dell' , ha precisato che mentre si accingeva ad andare via con l'autobus vedeva la cadere. Pt_1
Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui l'espressione “con l'autobus” indicherebbe un mero complemento di modo e non il luogo dove si trovava la quando ha visto la cadere, in quanto tale precisazione, unita al Tes_2 Pt_1 fatto che la teste ha espressamente dichiarato che stava lasciando il cortile, sembra collocarla in una posizione esterna al cortile e, dunque, in un punto in cui ella certamente non avrebbe potuto vedere la caduta della in quanto il Pt_1 luogo teatro dell'evento era circondato da edifici e, dunque, non visibile dall'esterno (doc. 9 . Pt_1
D'altro canto, la deposizione testimoniale della appare contradditoria Tes_2
Cont anche qualora si volesse ritenere che ella si trovasse all'interno del cortile di in quanto la teste ha riferito non solo di aver visto la cadere, ma anche di Pt_1
Cont averla vista dirigersi verso l'entrata di , il tutto mentre lei stava uscendo.
Non pare plausibile che la nel ridotto lasso di tempo in cui varcava Tes_2
l'uscita dell'Istituto, possa aver visto non solo la avvicinarsi all'entrata, ma Pt_1 anche la caduta della stessa, in quanto la grata non era collocata ad una distanza dall'ingresso tale per cui la teste avrebbe potuto assistere a tutta la scena.
Emblematico è inoltre il fatto che la teste, vedendo cadere una persona che per sua stessa ammissione conosceva e aveva riconosciuto, non si è fermata a prestarle alcun soccorso, pur avendo dichiarato di averla sentita urlare.
Da un esame complessivo di tali elementi pare, dunque, evidente che la Tes_2 non abbia assistito alla caduta della Pt_1
Infondato è anche il terzo motivo di appello con cui la censura il Pt_1 provvedimento impugnato laddove il Tribunale avrebbe erroneamente tratto argomenti di prova dal fatto che l'attrice non avesse provato il motivo per cui si era recata all'IDA, né cosa fosse accaduto subito dopo la caduta.
Deduce l'appellante che la ragione per cui ella si era recata all'Istituto è del tutto Cont irrilevante, non avendo mai contestato la presenza della nei luoghi di Pt_1 causa.
pagina 8 di 12 Quanto all'asserito silenzio in ordine alle vicende successive alla caduta, deduce l'appellante di avere articolato un apposito capitolo di prova finalizzato a Cont dimostrare l'intervento dei sanitari di che, tuttavia, non è stato ammesso.
Preliminarmente si rileva che l' fin dalla comparsa di costituzione in primo CP_1 grado ha contestato non solo la presenza della nel cortile dell' ma Pt_1 CP_1 anche la caduta della stessa, difatti a pagina 3 della comparsa di costituzione di Cont
si legge “la società contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto (ed in particolare caduta, luogo causa e dinamica della stessa …” (pag. 3).
Pare inoltre opportuno precisare che l'assenza di una motivazione in ordine alla presenza della nel cortile dell' è solo uno degli elementi sulla base Pt_1 CP_1 dei quali il Tribunale ha rigettato la domanda della Pt_1
Invero, la mancata prova del fatto storico consegue all'inattendibilità della deposizione della teste che è la sola ad aver ipoteticamente assistito Tes_2 alla caduta dall'appellante, alla contraddittorietà di una serie di circostanze allegate dall'odierna appellante e all'attività istruttoria espletata.
Partendo dall'esame delle deposizioni testimoniali, si rileva come nessun soggetto Cont in servizio presso al momento del presunto evento abbia dichiarato di ricordare la caduta dell'appellate. Cont In particolare, il teste anestesista rianimatore presso , ha dichiarato Tes_4 di non aver “alcuna memoria dei fatti di causa, anche perché sono ormai trascorsi da allora quasi sei anni” precisando che solitamente, “quando si verificano casi del genere, si provvedere a redigere un report dell'incidente da parte del direttore sanitario o del medico responsabile della struttura”. Cont Il teste , dipendente di con mansioni di infermiere, ha Testimone_5 dichiarato di non aver “alcun ricordo dei fatti, ai quali comunque non avrei avuto modo di assistere poiché lavoravo all'interno dei locali, nelle sale della TAC e della
Risonanza”.
Pare alquanto significativo che nessun soggetto in servizio presso l' abbia CP_1 alcun ricordo della vicenda, e ancora più emblematico è il fatto che la Pt_1 dopo essere caduta appoggiando male il polso, tanto da riportare una “frattura dell'epifisi distale del radio con monconi un po' angolati a vertice palmare e
pagina 9 di 12 distacco del processo stiloideo ulnare” (pag. 9 CTU dott. , non si sia fatta Per_3 assistere dal vicinissimo ma si sia recata, ben 45 Controparte_1 minuti dopo l'evento, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio, dichiarando come motivo d'ingresso “incidente-strada”.
Priva di pregio è la tesi dell'appellante secondo cui ella aveva formulato un Cont capitolo di prova preordinato a dimostrare che il personale medico di , richiamato dalle sue urla, era intervenuto aiutandola e chiamando i soccorsi.
A tal proposito si rileva che l'appellante ha sì formulato il predetto capitolo, ma Cont non ha chiamato a deporre il personale di in servizio al momento della presunta caduta, sicché gli eventuali testimoni avrebbe al più riportato quanto a loro riferito dalla stessa. Pt_1
Cont Infondata è anche la tesi secondo cui , attraverso i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c., avrebbe ammesso l'intervento del proprio personale.
Rispetto a tale rilievo è sufficiente osservare che i predetti capitoli sono stati Cont formulati da in replica ai capitoli di prova formulati dalla nella seconda Pt_1 memoria istruttoria, sicché essi erano chiaramente preordinati a confutare la tesi avversaria.
Alla luce di quanto detto ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria della non avendo quest'ultima fornito la Pt_1 prova del fatto storico contestato e ciò in considerazione del fatto che, in primo luogo, l'unica teste che ha assistito all'evento è inattendibile e, in ogni caso, la sua deposizione è contraddittoria e, in secondo luogo, l'attività istruttoria espletata non ha fornito alcuna prova della caduta.
La mancanza di prova in ordine al fatto storico allegato rende ininfluenti ai fini del decidere le risultanze della C.T.U. disposta dal Tribunale per accertare la conformità alle norme di sicurezza della grata in questione e determina Cont l'impossibilità di procedere ad una valutazione sulla presunta responsabilità di per la grata in sua custodia ex art. 2051 c.c., nonché sull'eventuale risarcimento spettante alla con conseguente assorbimento del quarto, quinto e sesto Pt_1 motivo di appello.
pagina 10 di 12 Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte appellante, ritiene il Collegio che vadano rigettate.
I capitoli di prova formulati dalla sono inammissibili in quanto valutativi, Pt_1 documentali e volti a dimostrare circostanze irrilevanti.
La richiesta di rimettere la causa in istruttoria per disporre un'integrazione della deposizione testimoniale della non può essere accolta alla luce Tes_2 dell'inattendibilità della teste e della contraddittorietà della sua deposizione.
Va rigettata anche l'istanza di autorizzazione al deposito del CD contente il referto già prodotto da parte appellante quale documento n. 3, stante l'inammissibilità di tale produzione documentale e, in ogni caso, l'irrilevanza della stessa. Cont Infine, pare opportuno precisare che l'appellata , sebbene abbia depositato nota spese relativa anche alle spese di lite del giudizio di primo grado, non ha formulato alcun motivo di appello incidentale in relazione al capo della sentenza contenente la compensazione delle spese di lite cosicché, essendo tale statuizione ormai coperta dal giudicato, il Collegio provvederà solo alla liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e senza fase istruttoria, non espletata, in favore dell' . Controparte_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2505/2023 del Tribunale di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado liquidate in Controparte_1 euro 9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
pagina 11 di 12 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 16 luglio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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