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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 332 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti C.F._2
Corrado Chessa e Guido Chessa Miglior, che li rappresentano e difendono per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,
appellanti
contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargano, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellata
(P.I.: IE6326027P), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 appellata
Oggetto: spese processuali
All'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata decisa con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1034/2019 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
regolando le spese processuali secondo soccombenza.
[...]
Gli attori deducevano di aver richiesto a (poi ) un prestito CP_3 Controparte_1
personale di euro 6.750,00 destinato al pagamento del premio di una polizza assicurativa emessa dalla RE Insurance Limited (poi a garanzia del mutuo dai CP_2 CP_2
medesimi contratto;
allegavano di non aver ricevuto copia dei contratti all'atto dell'adesione e che solo successivamente avevano potuto constatare che il contratto di finanziamento, redatto su modulo predisposto dalla banca, era privo della sottoscrizione del rappresentante della mutuante e che la scheda di adesione alla copertura assicurativa era priva del timbro della filiale. Sostenevano quindi che la mancanza della sottoscrizione di uno dei contraenti rendeva nulli i contratti per difetto della necessaria forma scritta.
Il tribunale osservava che l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determinava la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in quanto il requisito formale andava inteso in senso funzionale e non strutturale, essendo posto a tutela della conoscibilità delle condizioni da parte del cliente, richiamando l'orientamento interpretativo espresso dalla Suprema Corte.
Il primo giudice rilevava altresì l'infondatezza della doglianza formulata dagli attori circa la mancata consegna di copia della documentazione contrattuale all'atto della stipulazione,
contraddetta dall'espresso riconoscimento ivi trascritto di avvenuta ricezione di copia del contratto di finanziamento nonché dell'adesione alla polizza collettiva e relative condizioni generali.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e , dolendosi Parte_1 Parte_2
della regolamentazione delle spese processuali, poste a loro carico nonostante sulla questione dei c.d. contratti monofirma si fosse formato un contrasto giurisprudenziale,
risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 898 del 16-01-2018, intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, che avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali a norma dell'art. 92 c.p.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello sul presupposto della Controparte_1
pluralità di domande proposte dagli attori, rimasti integralmente soccombenti.
L'appello non è stato notificato alla con la quale gli appellanti hanno Controparte_2
raggiunto un accordo sulle spese processuali (v. documento prodotto dagli appellanti nel presente grado).
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. avendo già depositato le memorie finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado la questione della validità dei contratti firmati dal solo cliente era effettivamente oggetto di ampio dibattito e di opposte pronunce.
Tuttavia, gli attori nelle memorie ex art. 183 c.p.c., depositate nel 2018, e nelle note finali,
depositate nel 2019, insistevano sulla domanda di nullità e conseguente restituzione di quanto versato oltre al risarcimento del danno nonostante nelle more fosse stata pubblicata la sentenza delle Sezioni Unite n. 898 del 16-01-2018, che dirimeva il contrasto affermando la validità del contratto sottoscritto dal solo cliente, cui ne venga consegnata una copia.
Già all'udienza del 6-06-2018 gli attori avrebbero potuto rinunciare alla domanda e chiedere la compensazione delle spese sul presupposto del mutamento di giurisprudenza e invece mantenevano la domanda fino all'udienza del 14-05-2019 allorché il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La soccombenza degli attori era dunque integrale e correttamente era posta dal tribunale a fondamento della pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
L'appello deve pertanto essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore minimo del relativo scaglione in considerazione della semplicità della questione trattata.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1034/2019 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali,
che liquida in euro 962,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari, 5-06-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu