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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE Parte_1 C.F._1
4/A 21023 BESONZO presso lo studio dell'avv. STEFANO BIANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STEFANO BARANZINI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA S. SOFIA 1 20100 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. PAOLO BRIGNOLO GORLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
“A B C A R (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_2
VIA FINOCCHIARO APRILE,7 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. GIANPIERO BENITO
MACCAPANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis
In riforma della impugnata sentenza n.614/2024 Repertorio 807/2024 resa in data 22.6.2024 dal GU del
Tribunale di Varese dott.ssa Leggio e per le motivazioni in atto, previo annullamento e/o revoca di detto provvedimento, accertare la ricorrenza nel caso de quo dell'obbligo di garanzia per vizi, sulla vettura venduta, in capo alla convenuta e per l'effetto condannare la , in persona del CP_1
suo lrpt, al risarcimento dei danni subiti dal sig. come segue: Parte_1
-€ 5.500,00 per la riparazione del veicolo oltre iva di legge;
-€ 615,25 per fermo tecnico
-€ 7.320,00 iva compresa per il noleggio della vettura sostitutiva (Opel Corsa);
-oltre alla refusione delle spese di CTU, per euro 1.281,81, alla rifusione delle spese e compensi legali del procedimento istruttorio per euro 1.531,66, del procedimento di primo e di secondo grado con ordine di restituzione di quanto versato alle controparti.”
Per Controparte_1
richiamati integralmente gli atti di primo grado ed il contenuto della sentenza del CP_1
Tribunale di Varese, conclude affinché il proposto appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art
348 bis c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c. ed in ogni caso rigettato nel merito con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di oneri di legge e distratti a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Confermare la sentenza n. 614/2024 emessa dal Tribunale Civile di Varese, Giudice Dott.ssa Leggio
Valentina.
- Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE il 10 marzo 2020 ha acquistato da un'autovettura Audi usata, con una Parte_1 Controparte_1
percorrenza di circa 25.000 chilometri (cfr. atto di citazione in primo grado e fattura in data 3 marzo
2020 – doc. 1 . Pt_1
pagina 2 di 7 Percorsi oltre 8.000 chilometri (cfr. relazione ctu pag.2), il 14 agosto 2020 l'autovettura si arrestava per un guasto.
Sottoposta a controlli presso l'autofficina il meccanico riferiva che l'arresto era stato causato CP_2 dall'utilizzo di carburante scadente, rinvenuto anche all'interno della pompa del gasolio.
Tuttavia, il gestore del distributore TAM, dove il aveva effettuato il rifornimento, respingeva Pt_1
l'addebito di aver fornito carburante di cattiva qualità.
L'auto veniva sottoposta ad un ulteriore controllo presso la venditrice e successivamente CP_1
portata presso l'officina di fiducia dell'acquirente, , il cui titolare riferiva che, considerata CP_3 la presenza di residui all'interno della pompa e dei filtri, il problema non poteva essere stato causato dall'impiego di gasolio scadente, ma che doveva ritenersi risalente ad epoca antecedente all'acquisto
(doc. 5 . Pt_1
Tale opinione veniva condivisa dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Varese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dal compratore. Secondo il consulente, la contaminazione di componenti dell'impianto collocati dopo la barriera filtrante avrebbe potuto verificarsi solo in caso di funzionamento dell'impianto senza filtri o con filtri danneggiati o in seguito alla sostituzione di uno o più componenti dell'impianto con parti già inquinate e, considerato che il filtro montato sull'autovettura era nuovo e funzionante e che poteva ritenersi accertato che dopo l'acquisto nel mese di marzo 2010 non vi fosse stata alcuna sostituzione di componenti, si doveva concludere che la problematica denunciata risalisse ad un periodo precedente alla vendita.
Il conseguentemente, con atto di citazione notificato il 14 aprile 2022, adiva il Tribunale di Pt_1
Varese chiedendo la condanna della venditrice, anche ai sensi degli artt. 129 e 133 Codice del consumo, a risarcirgli i danni subiti, stimati in €14.645,25.
Nel contraddittorio con e con la concessionaria che Controparte_1 Controparte_4
la convenuta era stata autorizzata a chiamare in causa per esserne eventualmente garantita, il tribunale, con sentenza n. 614/2024, pubblicata il 22 giugno 2024, respingeva la domanda dell'attore, ritenendo che questi non avesse assolto all'onere probatorio -a suo carico- dell'esistenza del vizio. Il primo giudice evidenziava, in particolare, che l'autovettura, allorché era stata esaminata dal consulente d'ufficio, era già stata oggetto di numerosi rimaneggiamenti e come non fosse stato possibile acquisire gli esiti dei test diagnostici effettuati al momento del primo accesso dell'autoveicolo in officina, sì che, in fin dei conti, il tecnico si era avvalso principalmente di documentazione proveniente dall'attore, contestata dalle controparti.
pagina 3 di 7 La sentenza è stata appellata da che si è doluto, con il primo motivo, dell'erronea Parte_1
valutazione delle prove da parte del primo giudice e, in particolare, dell'aver il Tribunale disatteso le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente d'ufficio. Infatti, il primo giudice aveva considerato inattendibili gli esiti dell'indagine in quanto i precedenti interventi eseguiti sull'autovettura avrebbero,
a suo dire, impedito di “avere contezza” delle condizioni dell'auto al momento dell'acquisto, ignorando però che “spesso i consulenti operano su opere o guasti datati”. Diversamente, non avrebbe dovuto essere neppure ammesso l'accertamento tecnico preventivo. L'autovettura, inoltre, non era stata modificata o riparata su indicazione dell'attore, che si era limitato, come ovvio, allorché il guasto si era verificato, a chiedere assistenza tecnica ed a far trasportare l'auto in officina. Dunque, a detta dell'appellante, la decisione avrebbe dovuto essere fondata proprio sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (secondo motivo), che il giudice può non recepire, ma solo motivando in modo adeguato le sue conclusioni;
nel caso di specie, invece, la motivazione era stata del tutto apodittica.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria. si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_1
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo, tra l'altro, che a contraddire l'assunto dell'attore vi era anche che l'automobile, dal momento dell'acquisto e prima del verificarsi del guasto, aveva percorso ben 8.810 km. Ribadiva, inoltre, le contestazioni già svolte inerenti all'esistenza del danno ed al suo ammontare.
Anche la concessionaria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.
La sentenza è stata deliberata il 19 febbraio 2025.
In rito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da ai sensi dell'art. Controparte_1
348-bis poiché, nella attuale formulazione della disposizione, quale applicabile ratione temporis
(l'appello è stato notificato il 23 luglio 2024), la “manifesta infondatezza” dell'appello può orientare nella scelta del modulo decisorio, ma non è (più) causa di inammissibilità del gravame.
Nel merito, l'appello è infondato.
Giova premettere che la parte attrice, ora appellante, malgrado un iniziale accenno alla disciplina dettata dal codice del consumo quale fonte della responsabilità risarcitoria della parte venditrice, con l'appello non ha denunciato alcuna violazione delle regole di giudizio dettate da tale disciplina;
in particolare, non ha contestato la mancata applicazione della presunzione stabilita dall'art. 132, comma pagina 4 di 7 3, del Codice del consumo, del resto mai invocata, né ha messo in discussione il presupposto sul quale
è fondata la decisione, e cioè che egli fosse gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del vizio. Il
infatti, con il primo motivo, ha sostenuto di aver assolto all'onere della prova a suo carico Pt_1
“tramite una seria e scrupolosa” perizia, mentre il giudice avrebbe errato “nel valutare gli elementi di fatto emersi e non contestati, riconducendo ad una precisa scelta dell'autore la decisione di procedere allo smontaggio dei pezzi del motore, dell'eliminazione del carburante e dei codici di errore” (atto di appello, pagine 6 e 8).
Diversamente da quanto sostiene la parte appellante, il primo giudice ha motivato in modo ampio, puntuale e convincente le ragioni del proprio dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico o, più esattamente, le ragioni -condivise dalla Corte- per le quali quanto emerso ed accertato in corso di causa non assurge a prova dell'esistenza del vizio denunciato dall'odierna parte appellante.
Questa Corte non dubita della difficoltà della prova che la parte attrice era chiamata a dare e non vi è dubbio che un'autovettura trasportata in officina a causa di un guasto non possa non essere sottoposta ad interventi diretti a ricercare le cause del guasto, compreso lo smontaggio di alcune componenti e l'eventuale loro sostituzione. Così pure non è di certo “colpa” dell'acquirente se l'officina la CP_2
prima che intervenne sulla vettura, svuotò il serbatoio dal carburante e non conservò il report dei codici di errore rilevati dal sistema diagnostico di bordo dell'auto il 14 agosto 2020.
Tuttavia, è un dato di fatto che sia in ragione degli interventi ai quali l'auto è stata sottoposta nell'immediatezza del manifestarsi del guasto, senza che sulle parti smontate sia stata trovata traccia di sostanza inquinante (rinvenuta, invece, da nel serbatoio e sul filtro dell'unità di mandata – cfr. CP_2
relazione, pag. 7 e pag. 11), sia per l'impossibilità di sottoporre l'autovettura a prove di funzionamento, sia per la mancanza del report di cui sopra, il consulente d'ufficio non ha potuto stabilire la provenienza del carburante, né accertare direttamente l'esistenza del vizio denunciato (cfr. relazione, pag. 6). Non è un caso, del resto, che né l'appellante né il consulente abbiano mai spiegato, anche solo in via teorica, quali potrebbero essere state -in positivo- le cause specifiche del guasto, essendosi tutti limitati ad affermare che “l'inquinante rinvenuto nei componenti dell'impianto collocati dopo la barriera filtrante, risalga ad un periodo antecedente l'acquisto della vettura” (così ctu, pag.7), né sia stata spiegata la compatibilità tra l'ipotesi formulata e la percorrenza di 8.816 km dal giorno dell'acquisto dell'auto al suo arresto.
È quanto ha ben spiegato il primo giudice, allorché ha evidenziato che “il CTU, ing. Persona_1
ha riscontrato che l'automobile Audi per cui è causa era stata oggetto di interventi di
[...]
pagina 5 di 7 smontaggio, di sostituzione dei pezzi e di cancellazione dei codici di errore riscontrati. Ciò gli ha impedito di avere effettiva contezza della situazione dell'automobile de quo così come sussistente al momento dell'acquisto da parte dell'attore o comunque al momento del riscontro dei problemi che ne hanno causato il fermo e dunque di riscontrare direttamente i vizi lamentati”.
In mancanza di riscontri obiettivi, il consulente, infatti, ha fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni rese, nel corso delle operazioni peritali, dal meccanico di fiducia dell'appellante, che ha svolto le funzioni di suo consulente di parte. Questi ha dichiarato che l'autovettura, dall'epoca del suo acquisto, il 10 marzo 2020, non era stata sottoposta a lavorazioni nelle propria officina;
il consulente d'ufficio, ha ritenuto tale dichiarazione decisiva, e quindi “poiché il filtro dell'unità di mandata è stato rinvenuto integro e poiché è stato accertato che, nel periodo successivo al 10.03.2020, l'autovettura non ha subito interventi in officina in cui si siano potute verificare le condizioni sopra descritte” ha concluso che “l'inquinante rinvenuto nei componenti dell'impianto collocati dopo la barriera filtrante, risalga ad un periodo antecedente l'acquisto della vettura da parte del Sig. (così Parte_1
relazione, pag. 7 e pagina 10, enfasi aggiunta). Si tratta, tuttavia, di conclusioni che poggiano unicamente su dichiarazioni del consulente della parte appellante, neppure veicolate nel processo attraverso la prova testimoniale che comporta, per chi depone, l'obbligo di dire la verità. Le prove orali dedotte dall'appellante avevano ad oggetto, infatti, come giustamente sottolineato dal primo giudice, solo le verifiche svolte presso il distributore del carburante ed il noleggio di un'autovettura sostitutiva da luglio a dicembre 2021.
Vi è di più.
Tali dichiarazioni che, per come riportate e valorizzate dal consulente d'ufficio, non sono neppure decisive in sé e per sé, poiché affermare di non aver sottoposto l'auto ad interventi presso la propria officina ( dal 10 marzo 2020 ad agosto dello stesso anno non comporta ineluttabilmente che CP_3
siano stati eseguiti interventi altrove;
se poi il consulente di parte avesse inteso affermare che nessun intervento è stato eseguito da alcuno in quel periodo, si tratterebbe di affermazione alla quale, nella sua assolutezza, nessun valore potrebbe essere attribuito.
Anche sotto questo profilo, quindi, vanno condivise le valutazioni del tribunale e non perché, come lamenta l'appellante, non fosse consentito al perito avvalersi anche di ragionamenti di natura deduttiva o induttiva, ma perché in questo caso, ciò che l'esperto ha considerato essere un dato inconfutabile, assunto a fondamento della sua indagine, non è tale.
Si impone, quindi, il rigetto dell'appello.
pagina 6 di 7 Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta, anche in ragione del modulo decisorio adottato e la relativa semplicità delle questioni trattate, che giustifica la liquidazione in misura prossima al minimo tariffario. Va disposta la distrazione a favore dell'avvocato Paolo Brignolo Gorla che si è dichiarato antistatario.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 614/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 22 giugno 2024;
2. condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado che determina, per Parte_1 ciascuna, in €3.000, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Paolo Brignolo Gorla, procuratore antistatario di Controparte_1
3. dichiara la sussistenza per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2215/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE Parte_1 C.F._1
4/A 21023 BESONZO presso lo studio dell'avv. STEFANO BIANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STEFANO BARANZINI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA S. SOFIA 1 20100 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. PAOLO BRIGNOLO GORLA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
“A B C A R (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_2
VIA FINOCCHIARO APRILE,7 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. GIANPIERO BENITO
MACCAPANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
pagina 1 di 7 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis
In riforma della impugnata sentenza n.614/2024 Repertorio 807/2024 resa in data 22.6.2024 dal GU del
Tribunale di Varese dott.ssa Leggio e per le motivazioni in atto, previo annullamento e/o revoca di detto provvedimento, accertare la ricorrenza nel caso de quo dell'obbligo di garanzia per vizi, sulla vettura venduta, in capo alla convenuta e per l'effetto condannare la , in persona del CP_1
suo lrpt, al risarcimento dei danni subiti dal sig. come segue: Parte_1
-€ 5.500,00 per la riparazione del veicolo oltre iva di legge;
-€ 615,25 per fermo tecnico
-€ 7.320,00 iva compresa per il noleggio della vettura sostitutiva (Opel Corsa);
-oltre alla refusione delle spese di CTU, per euro 1.281,81, alla rifusione delle spese e compensi legali del procedimento istruttorio per euro 1.531,66, del procedimento di primo e di secondo grado con ordine di restituzione di quanto versato alle controparti.”
Per Controparte_1
richiamati integralmente gli atti di primo grado ed il contenuto della sentenza del CP_1
Tribunale di Varese, conclude affinché il proposto appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art
348 bis c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c. ed in ogni caso rigettato nel merito con integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di oneri di legge e distratti a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Confermare la sentenza n. 614/2024 emessa dal Tribunale Civile di Varese, Giudice Dott.ssa Leggio
Valentina.
- Con vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado”
MOTIVI DELLA DECISIONE il 10 marzo 2020 ha acquistato da un'autovettura Audi usata, con una Parte_1 Controparte_1
percorrenza di circa 25.000 chilometri (cfr. atto di citazione in primo grado e fattura in data 3 marzo
2020 – doc. 1 . Pt_1
pagina 2 di 7 Percorsi oltre 8.000 chilometri (cfr. relazione ctu pag.2), il 14 agosto 2020 l'autovettura si arrestava per un guasto.
Sottoposta a controlli presso l'autofficina il meccanico riferiva che l'arresto era stato causato CP_2 dall'utilizzo di carburante scadente, rinvenuto anche all'interno della pompa del gasolio.
Tuttavia, il gestore del distributore TAM, dove il aveva effettuato il rifornimento, respingeva Pt_1
l'addebito di aver fornito carburante di cattiva qualità.
L'auto veniva sottoposta ad un ulteriore controllo presso la venditrice e successivamente CP_1
portata presso l'officina di fiducia dell'acquirente, , il cui titolare riferiva che, considerata CP_3 la presenza di residui all'interno della pompa e dei filtri, il problema non poteva essere stato causato dall'impiego di gasolio scadente, ma che doveva ritenersi risalente ad epoca antecedente all'acquisto
(doc. 5 . Pt_1
Tale opinione veniva condivisa dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Varese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dal compratore. Secondo il consulente, la contaminazione di componenti dell'impianto collocati dopo la barriera filtrante avrebbe potuto verificarsi solo in caso di funzionamento dell'impianto senza filtri o con filtri danneggiati o in seguito alla sostituzione di uno o più componenti dell'impianto con parti già inquinate e, considerato che il filtro montato sull'autovettura era nuovo e funzionante e che poteva ritenersi accertato che dopo l'acquisto nel mese di marzo 2010 non vi fosse stata alcuna sostituzione di componenti, si doveva concludere che la problematica denunciata risalisse ad un periodo precedente alla vendita.
Il conseguentemente, con atto di citazione notificato il 14 aprile 2022, adiva il Tribunale di Pt_1
Varese chiedendo la condanna della venditrice, anche ai sensi degli artt. 129 e 133 Codice del consumo, a risarcirgli i danni subiti, stimati in €14.645,25.
Nel contraddittorio con e con la concessionaria che Controparte_1 Controparte_4
la convenuta era stata autorizzata a chiamare in causa per esserne eventualmente garantita, il tribunale, con sentenza n. 614/2024, pubblicata il 22 giugno 2024, respingeva la domanda dell'attore, ritenendo che questi non avesse assolto all'onere probatorio -a suo carico- dell'esistenza del vizio. Il primo giudice evidenziava, in particolare, che l'autovettura, allorché era stata esaminata dal consulente d'ufficio, era già stata oggetto di numerosi rimaneggiamenti e come non fosse stato possibile acquisire gli esiti dei test diagnostici effettuati al momento del primo accesso dell'autoveicolo in officina, sì che, in fin dei conti, il tecnico si era avvalso principalmente di documentazione proveniente dall'attore, contestata dalle controparti.
pagina 3 di 7 La sentenza è stata appellata da che si è doluto, con il primo motivo, dell'erronea Parte_1
valutazione delle prove da parte del primo giudice e, in particolare, dell'aver il Tribunale disatteso le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente d'ufficio. Infatti, il primo giudice aveva considerato inattendibili gli esiti dell'indagine in quanto i precedenti interventi eseguiti sull'autovettura avrebbero,
a suo dire, impedito di “avere contezza” delle condizioni dell'auto al momento dell'acquisto, ignorando però che “spesso i consulenti operano su opere o guasti datati”. Diversamente, non avrebbe dovuto essere neppure ammesso l'accertamento tecnico preventivo. L'autovettura, inoltre, non era stata modificata o riparata su indicazione dell'attore, che si era limitato, come ovvio, allorché il guasto si era verificato, a chiedere assistenza tecnica ed a far trasportare l'auto in officina. Dunque, a detta dell'appellante, la decisione avrebbe dovuto essere fondata proprio sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (secondo motivo), che il giudice può non recepire, ma solo motivando in modo adeguato le sue conclusioni;
nel caso di specie, invece, la motivazione era stata del tutto apodittica.
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria. si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis Controparte_1
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo, tra l'altro, che a contraddire l'assunto dell'attore vi era anche che l'automobile, dal momento dell'acquisto e prima del verificarsi del guasto, aveva percorso ben 8.810 km. Ribadiva, inoltre, le contestazioni già svolte inerenti all'esistenza del danno ed al suo ammontare.
Anche la concessionaria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.
La sentenza è stata deliberata il 19 febbraio 2025.
In rito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da ai sensi dell'art. Controparte_1
348-bis poiché, nella attuale formulazione della disposizione, quale applicabile ratione temporis
(l'appello è stato notificato il 23 luglio 2024), la “manifesta infondatezza” dell'appello può orientare nella scelta del modulo decisorio, ma non è (più) causa di inammissibilità del gravame.
Nel merito, l'appello è infondato.
Giova premettere che la parte attrice, ora appellante, malgrado un iniziale accenno alla disciplina dettata dal codice del consumo quale fonte della responsabilità risarcitoria della parte venditrice, con l'appello non ha denunciato alcuna violazione delle regole di giudizio dettate da tale disciplina;
in particolare, non ha contestato la mancata applicazione della presunzione stabilita dall'art. 132, comma pagina 4 di 7 3, del Codice del consumo, del resto mai invocata, né ha messo in discussione il presupposto sul quale
è fondata la decisione, e cioè che egli fosse gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza del vizio. Il
infatti, con il primo motivo, ha sostenuto di aver assolto all'onere della prova a suo carico Pt_1
“tramite una seria e scrupolosa” perizia, mentre il giudice avrebbe errato “nel valutare gli elementi di fatto emersi e non contestati, riconducendo ad una precisa scelta dell'autore la decisione di procedere allo smontaggio dei pezzi del motore, dell'eliminazione del carburante e dei codici di errore” (atto di appello, pagine 6 e 8).
Diversamente da quanto sostiene la parte appellante, il primo giudice ha motivato in modo ampio, puntuale e convincente le ragioni del proprio dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico o, più esattamente, le ragioni -condivise dalla Corte- per le quali quanto emerso ed accertato in corso di causa non assurge a prova dell'esistenza del vizio denunciato dall'odierna parte appellante.
Questa Corte non dubita della difficoltà della prova che la parte attrice era chiamata a dare e non vi è dubbio che un'autovettura trasportata in officina a causa di un guasto non possa non essere sottoposta ad interventi diretti a ricercare le cause del guasto, compreso lo smontaggio di alcune componenti e l'eventuale loro sostituzione. Così pure non è di certo “colpa” dell'acquirente se l'officina la CP_2
prima che intervenne sulla vettura, svuotò il serbatoio dal carburante e non conservò il report dei codici di errore rilevati dal sistema diagnostico di bordo dell'auto il 14 agosto 2020.
Tuttavia, è un dato di fatto che sia in ragione degli interventi ai quali l'auto è stata sottoposta nell'immediatezza del manifestarsi del guasto, senza che sulle parti smontate sia stata trovata traccia di sostanza inquinante (rinvenuta, invece, da nel serbatoio e sul filtro dell'unità di mandata – cfr. CP_2
relazione, pag. 7 e pag. 11), sia per l'impossibilità di sottoporre l'autovettura a prove di funzionamento, sia per la mancanza del report di cui sopra, il consulente d'ufficio non ha potuto stabilire la provenienza del carburante, né accertare direttamente l'esistenza del vizio denunciato (cfr. relazione, pag. 6). Non è un caso, del resto, che né l'appellante né il consulente abbiano mai spiegato, anche solo in via teorica, quali potrebbero essere state -in positivo- le cause specifiche del guasto, essendosi tutti limitati ad affermare che “l'inquinante rinvenuto nei componenti dell'impianto collocati dopo la barriera filtrante, risalga ad un periodo antecedente l'acquisto della vettura” (così ctu, pag.7), né sia stata spiegata la compatibilità tra l'ipotesi formulata e la percorrenza di 8.816 km dal giorno dell'acquisto dell'auto al suo arresto.
È quanto ha ben spiegato il primo giudice, allorché ha evidenziato che “il CTU, ing. Persona_1
ha riscontrato che l'automobile Audi per cui è causa era stata oggetto di interventi di
[...]
pagina 5 di 7 smontaggio, di sostituzione dei pezzi e di cancellazione dei codici di errore riscontrati. Ciò gli ha impedito di avere effettiva contezza della situazione dell'automobile de quo così come sussistente al momento dell'acquisto da parte dell'attore o comunque al momento del riscontro dei problemi che ne hanno causato il fermo e dunque di riscontrare direttamente i vizi lamentati”.
In mancanza di riscontri obiettivi, il consulente, infatti, ha fondato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni rese, nel corso delle operazioni peritali, dal meccanico di fiducia dell'appellante, che ha svolto le funzioni di suo consulente di parte. Questi ha dichiarato che l'autovettura, dall'epoca del suo acquisto, il 10 marzo 2020, non era stata sottoposta a lavorazioni nelle propria officina;
il consulente d'ufficio, ha ritenuto tale dichiarazione decisiva, e quindi “poiché il filtro dell'unità di mandata è stato rinvenuto integro e poiché è stato accertato che, nel periodo successivo al 10.03.2020, l'autovettura non ha subito interventi in officina in cui si siano potute verificare le condizioni sopra descritte” ha concluso che “l'inquinante rinvenuto nei componenti dell'impianto collocati dopo la barriera filtrante, risalga ad un periodo antecedente l'acquisto della vettura da parte del Sig. (così Parte_1
relazione, pag. 7 e pagina 10, enfasi aggiunta). Si tratta, tuttavia, di conclusioni che poggiano unicamente su dichiarazioni del consulente della parte appellante, neppure veicolate nel processo attraverso la prova testimoniale che comporta, per chi depone, l'obbligo di dire la verità. Le prove orali dedotte dall'appellante avevano ad oggetto, infatti, come giustamente sottolineato dal primo giudice, solo le verifiche svolte presso il distributore del carburante ed il noleggio di un'autovettura sostitutiva da luglio a dicembre 2021.
Vi è di più.
Tali dichiarazioni che, per come riportate e valorizzate dal consulente d'ufficio, non sono neppure decisive in sé e per sé, poiché affermare di non aver sottoposto l'auto ad interventi presso la propria officina ( dal 10 marzo 2020 ad agosto dello stesso anno non comporta ineluttabilmente che CP_3
siano stati eseguiti interventi altrove;
se poi il consulente di parte avesse inteso affermare che nessun intervento è stato eseguito da alcuno in quel periodo, si tratterebbe di affermazione alla quale, nella sua assolutezza, nessun valore potrebbe essere attribuito.
Anche sotto questo profilo, quindi, vanno condivise le valutazioni del tribunale e non perché, come lamenta l'appellante, non fosse consentito al perito avvalersi anche di ragionamenti di natura deduttiva o induttiva, ma perché in questo caso, ciò che l'esperto ha considerato essere un dato inconfutabile, assunto a fondamento della sua indagine, non è tale.
Si impone, quindi, il rigetto dell'appello.
pagina 6 di 7 Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta, anche in ragione del modulo decisorio adottato e la relativa semplicità delle questioni trattate, che giustifica la liquidazione in misura prossima al minimo tariffario. Va disposta la distrazione a favore dell'avvocato Paolo Brignolo Gorla che si è dichiarato antistatario.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 614/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 22 giugno 2024;
2. condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado che determina, per Parte_1 ciascuna, in €3.000, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Paolo Brignolo Gorla, procuratore antistatario di Controparte_1
3. dichiara la sussistenza per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
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