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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -ConSIliere
dott.ssa Paola Martorana -ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1565/2015, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 2748/14 pubblicata il 27.10.2024, in materia di: azione di rilascio di aree indebitamente occupate e risarcimento danni da occupazione illegittima, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. entrambi in proprio e nella qualità di eredi del SI. C.F._2 Per_1
, deceduto in data 07/03/2017 in Pontecagnano Faiano (SA), rappresentati e difesi
[...] dall'Avv. Paolo Vincenzo Sicignano (C.F. ) (tel.081.8714267; fax C.F._3
081.3915099) (pec: ed elettivamente Email_1
domiciliati presso il suo studio sito in C/mare di Stabia, al Viale Europa n.102, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in riassunzione del giudizio interrotto depositata il 17.1.2019
APPELLANTI
CONTRO (C.F. ); Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) in proprio;
Parte_3 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) e (C.F. ), quali eredi C.F._6 Parte_5 C.F._7
del Dott. (C.F. ), deceduto il 3 dicembre 2022 ( Persona_2 C.F._8
costituite in riassunzione in data 11.10.2023);
(C.F. ), in proprio e nella qualità di avente CP_2 C.F._9
causa di;
Persona_3
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Ruggiero
(c.f. ) e dall'avv. Giuseppe Pepe (c.f. ) presso C.F._10 C.F._11
lo studio del primo elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Miguel Cervantes de
Saavedra n. 55.5/A
Ai fini delle notifiche e comunicazioni i difensori indicano i seguenti numeri di fax
081.193.14.189 --- 081.362.38.52 --- 081.198.18.608 oppure i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.):
Email_2
Email_3
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._12
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriele Todisco (C.F.
) e Giovanna Dattero (C.F. ), elettivamente C.F._13 C.F._14
domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Gragnano alla Via Tommaso Sorrentino 19, che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3,
143, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. e le notificazioni al n. di fax 081/0818013405 o agli indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_4 . Email_5
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._15 dall'Avv. Carmine Iovino (C.F. ) (fax 081.0641213) (pec: C.F._16
presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare Email_6
di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele n.106, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata il 2.10.2023
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , nella qualità di erede del padre Controparte_5 C.F._17
e della madre rappresentato e difeso, Persona_4 Controparte_6
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cuomo (C.F.
(fax 081.18920080) (pec: e C.F._18 Email_7
Alfonso Di Vuolo (C.F. (telefax 081.2772936) (pec: C.F._19
,tutti elettivamente domiciliati in Agerola, alla Via Radicosa Email_8
n.30, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata l'11.4.2024.
APPELLATO
E
(C.F. ), nella qualità di erede del padre Controparte_7 C.F._20
e della madre Persona_4 Controparte_6
APPELLATO in RIASSUNZIONE CONTUMACE
(C.F. ), quale erede del padre Controparte_8 C.F._21 Per_4
e della madre
[...] Controparte_6
APPELLATO in RIASSUNZIONE CONTUMACE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_9 C.F._22
Avv. Carlo Eresiarco (C.F. ) (fax 081.8701338) (pec: C.F._23
ed elettivamente domiciliata insieme a quest'ultimo presso lo Email_9
Studio sito in Napoli alla Via Caracciolo n.15. indicando per la ricezione delle CP_10
comunicazioni il fax n. 081/8701338 e gli indirizzi di p.e.c.: Email_9
giusta procura a margine della comparsa di costituzione Email_10
con domanda riconvenzionale depositata il 25.6.2015
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. in proprio;
Controparte_11 C.F._24
(c.f. , (C.F. Controparte_11 C.F._24 Parte_6
), (C.F. ), C.F._25 Parte_7 C.F._26
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._27 Parte_9
), tutti nella qualità di eredi di CodiceFiscale_28 Persona_5
(C.F. ); Parte_10 C.F._29
(C.F. ; Parte_11 C.F._30
(C.F. ), Parte_12 C.F._31 Parte_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._32 Parte_14
), (C.F. ), tutti C.F._33 Parte_15 C.F._34
nella qualità di eredi di;
Persona_6
tutti rappresentati e difesi dall' l'Avv. Guido Prota (C.F. ) (fax. C.F._35
081.2528214) (pec: ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_11 quest'ultimo sito in Napoli al Viale A. Gramsci n.13.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E (C.F. ), quale erede testamentaria di CP_12 C.F._36
( deceduta il 28.9.2014), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Persona_7
Rienzo (C.F. (fax 081.5517700) (pec: C.F._37
entrambi elettivamente domiciliati presso lo Email_12 studio dell'Avv. Riccardo Garofalo (C.F. ) sito in Napoli, al Corso C.F._38
Umberto I n.7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata il
21.3.2016 .
APPELLATA in riassunzione
E
(C.F. ), legatario di CP_13 C.F._39 Persona_7
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti VI RI e LU
LE (C.F. ) (fax. (pec: ed C.F._40 P.IVA_1 Email_13
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla Via Scirè n.15, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione depositata il
17.10.2016
APPELLATO in riassunzione
E
, quale legatario di Controparte_14 Persona_7
APPELLATO in riassunzione CONTUMACE
NONCHE'
, , quali eredi di Controparte_15 CP_16 CP_17
Persona_8
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
E
(c.f.: ) Controparte_18 C.F._41
(c.f.: ) Parte_16 C.F._42 (c.f.: ) Parte_17 C.F._43
(c.f.: Parte_18 C.F._44
Tutti eredi di ( a sua volta erede di Persona_9 Persona_10
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
NONCHE'
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_19 C.F._45 [...]
(C.F. . Per_11 C.F._46
e , quali eredi di . Parte_19 Parte_20 Persona_11
APPELLATE CONTUMACI
E
(C.F. e Controparte_20 C.F._47 Controparte_21
(C.F. nella qualità di eredi di (a sua volta erede di C.F._48 Persona_12
; -APPELLATI in riassunzione Persona_10
(C.F. ) e Controparte_22 C.F._49 Parte_21
(C.F. ), successori a titolo particolare in forza di atto di C.F._50
compravendita per notaio del 10.3.2016 di (ora suoi eredi) e Per_13 Persona_9
(ora suoi eredi), questi ultimi eredi di -INTERVENUTI Persona_12 Persona_10
Tutti rappresentati e difesi dall' avv. Guido Prota (C.F. ) (fax. C.F._35
081.2528214) (pec: ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale A. Email_11
Gramsci n.13 presso lo studio dello stesso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento depositata il 6.10.2023 .
E
(C.F. nata a [...] il [...], acquirente CP_23 C.F._51
da e questi ultimi due legatari, al 50% ciascuno, CP_13 Controparte_14 dell'immobile di proprietà di (deceduta il 28.9.2019) elettivamente Persona_7
domiciliata presso l'avv. Guido Prota del Foro di Napoli, C.F.: , che C.F._35
la difende e rappresenta in virtù di procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento ex art. 111 cpc depositata l'11.11.2019, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo pec all'indirizzo e/o a mezzo fax al numero 081.2528214 Email_11
INTERVENUTA ex art. 111 cpc
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Primo grado
1.1.Con atto di citazione notificato l'8.2.5.2002 (introduttivo del giudizio iscritto al n.
234/2002 RG) conveniva innanzi il tribunale di Torre Annunziata i SIg.ri Persona_1
, , Parte_10 Persona_8 Controparte_4 Persona_9 Persona_10
, , Persona_5 Controparte_11 Controparte_1 Persona_6
, Persona_2 Parte_3 Parte_11 CP_2 Per_3
, , ,
[...] Controparte_9 Persona_11 CP_24 Controparte_6
, tutti proprietari di immobili ubicati nel fabbricato sito in Persona_4
Castellammare di Stabia alla via R. Margherita n. 137, lamentando che gli stessi, nell'eseguire la sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto loro il diritto d'uso per il parcheggio delle auto sull'area di mq 340 del piano cantinato del detto fabbricato, accertato essere di proprietà esclusiva di esso deducente, come identificata ed individuata graficamente dal CTU, si erano impossessati illegittimamente di una ulteriore area di mq 50,20; chiedeva, pertanto, la condanna di Persona_11 CP_24
Controparte_9 Persona_8 Controparte_4 Parte_11
e all'immediato rilascio della detta area di mq 50,20 CP_2 Persona_3
circa, avendo gli altri prevenuti riconosciuto, con dichiarazioni sottoscritte, l'indebita occupazione e provveduto a liberare l'area predetta, e la condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione fino al 20.11.2001 e da tale momento e fino al rilascio effettivo i soli convenuti Persona_11 CP_24
Controparte_9 Persona_8 Controparte_4 Parte_11
e . CP_2 Persona_3 1.2. Tutti i convenuti, nel costituirsi con diverse comparse e a ministero di diversi difensori, chiedevano il rigetto della domanda attorea assumendo, in sintesi, di non occupare spazi ulteriori rispetto ai mq 340 stabiliti nella sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli, che, correttamente interpretata, nel recepire la prima ipotesi elaborata dal CTU alle pagg. 32
e 33 della relazione, aveva inteso assegnare ad essi convenuti un'area utile ad uso parcheggio di mq 340, al netto delle zone di percorrenza necessarie ed indispensabili per consentire il raggiungimento delle singole postazioni;
pertanto, il richiamo nel dispositivo della sentenza predetta al grafico ”allegato 12”- che non corrispondeva alla parte descrittiva dell'ipotesi 1 perché individuava un'area da destinare ad uso parcheggio inferiore a mq 340 netti, in quanto non depurata delle zone di transito – non aveva valore assorbente, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, perché il dispositivo andava integrato dalla parte descrittiva della CTU recepita in sentenza.
1.3. I convenuti , , Parte_10 Persona_8 Controparte_4 Persona_9
, Persona_10 Persona_5 Controparte_11 Controparte_1 [...]
, , Persona_6 Persona_2 Parte_3 Parte_11 CP_2
, difesi dagli avvocati Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Sepe, avanzavano, Persona_3
altresì, in via preliminare, istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti delle SIg.re e anch'esse titolari del diritto Persona_7 Controparte_3
d'uso a parcheggio sull'area di mq 340 di cui alla sentenza su menzionata, e, nel merito, formulavano domande riconvenzionali con cui chiedevano: accertare e dichiarare la legittimità del possesso di tutte le superfici in uso ad essi convenuti;
assegnarsi ad essi convenuti, a titolo di uso perpetuo e in ragione del vincolo pertinenziale derivante dall'art. 18 l. 765/67, una ulteriore superfice di mq 46 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino a raggiungere la superfice netta di mq 340 e, qualora ciò non fosse stato possibile per la mancanza di mq 46, condannare il al risarcimento del danno da Per_1
quantificarsi in corso di causa;
condannare il al rilascio di tutte quelle aree che Per_1
fossero risultate necessarie ad adeguare il piano interrato dell'edificio alle prescrizioni della l. 818/84 e successive modificazioni ed integrazioni al netto delle superfici di parcheggio pari a mq 340 e ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere necessarie a detto adeguamento e, qualora ciò non fosse stato possibile, condannare il al risarcimento Per_1 dei danni, da quantificarsi in corso di causa;
in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta illegittimità dell'occupazione da parte di essi convenuti dell'area di mq 50,20, assegnare ad essi istanti in uso perpetuo una ulteriore superfice fino a raggiungere quella netta di mq 340 riconosciuta dalla sentenza n. 646/93 ; sempre in via gradata, condannare il alla Per_1
restituzione delle maggiori somme percepite nella misura da accertarsi in corso di causa;
in via di ulteriore subordine costituire una servitù di passaggio sulle aree necessarie ad accedere ai singoli posti auto ed assegnare ad essi convenuti a titolo di uso perpetuo le aree dovute in base al rapporto proporzionale di un metro quadrato per ogni venti metri cubi come stabilito dall'art. 18 l. 765/67; con vittoria di spese del giudizio.
1.4. Anche ( difesa dall'avv. Carlo Eresiarco), oltre ad instare per il Controparte_9
rigetto della domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento danni nei confronti di per l'importo di euro 110.338,68 e la Persona_1
declaratoria di nullità delle vendite di box garage del piano cantinato effettuate da Per_1
nei confronti di avente causa da
[...] Controparte_25 Persona_14
, e di tutte quelle risultanti a
[...] Persona_5 CP_26 CP_27
seguito di CTU, con riduzione in pristino e ripartizione delle aree in quota ad essa convenuta e agli altri aventi titolo. Tali domande venivano azionate dalla anche CP_9
con autonomo atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.820/2009 RGN che veniva, poi, riunito a quello già pendente n. 234/2002 RGN.
1.5. A seguito di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio si costituivano in giudizio e (difese dall'avv. Ugo Aveta) Persona_7 Controparte_3
che, premesso di aver già regolato i rapporti di dare/avere con secondo le Persona_1
statuizioni contenute nella sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli e di non aver potuto esercitare il proprio diritto di uso proporzionale sull'area di mq 340 per l'arbitrario impossessamento con la procedura di esecuzione forzata attuato dai convenuti senza la loro partecipazione, prestavano adesione alla domanda attorea chiedendo dichiararsi arbitrario l'impossessamento attuato dai prevenuti per un'area eccedente quella di spettanza ai sensi del giudicato nonché arbitraria la ripartizione ed assegnazione di posti auto fatta senza alcuna conoscenza e partecipazione di esse deducenti;
in via riconvenzionale, avanzavano, altresì, domanda di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione dell'area eccedente quella del giudicato e comprensiva della parte di spettanza di esse istanti, con richiesta di condanna, in solido, a carico dei convenuti SIg.ri ; Parte_10 Controparte_28 [...] in proprio e quali eredi di e di CP_4 CP_17 Persona_15 Per_5
e ; ;
[...] Controparte_11 Controparte_1 Persona_6 [...]
e in proprio e quale erede Per_2 Parte_3 Parte_11 CP_2
di ; ; , in proprio e quale erede di Persona_16 Persona_3 Controparte_9
e e Persona_17 Persona_18 Persona_4 Controparte_6
e ; con liquidazione equitativa, quanto meno Persona_11 CP_24 Persona_10
in euro centocinque al mese per la e ottanta al mese per la , oltre Per_7 CP_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna alle spese del giudizio;
Persona_7
chiedeva, inoltre, dichiarare improcedibile ed inammissibile, e subordinatamente
[...]
rigettare nel merito, la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da CP_9
con condanna alle spese del giudizio;
in via istruttoria, entrambe instavano per
[...]
l'ammissione di una CTU volta a stabilire la ripartizione, distribuzione e assegnazione per ciascuno dei titolari del diritto d'uso del proprio proporzionale posto auto.
1.6. In corso di causa decedevano e e il giudizio Persona_5 Persona_6
proseguiva nei confronti dei rispettivi eredi (non indicati nominativamente nella sentenza qui impugnata).
1.7. Veniva espletata una CTU affidata all'ing. per rispondere al Persona_19
seguente quesito: “1) Verificare se l'area di parcheggio dell'dificio coincida con quella di cui alla statuizione di cui al capo 1) della sentenza n° 646/93 del tribunale di Napoli;
ed esattamente l'area di mq 340 individuata dal CTU ing. nel grafico allegato Persona_20
n° 12 , rappresentativa della 1° ipotesi prospettata dalla stesa CTU e recepita con il grafico stesso nella sentenza;
2) Qualora venga accertata la destinazione a parcheggio di un'area maggiore rispetto a quella prevista in sentenza, provveda il CTU all'esatta individuazione della stessa ed alla misurazione della eccedenza nonché al calcolo dell'indennità di occupazione di superficie in eccedenza a far data dal 03/11/1998; 3) Qualora l'area effettivamente destinata a parcheggio non corrisponda a quella individuata nel grafico all.
12) e sia inferiore a metri 340 stimi la superfice utile al raggiungimento di detta superfice e riferisca circa l'eventuale esistenza in loco di aree residue eventualmente assoggettabili ad area di parcheggio”. 1.8. Dopo il deposito della relazione peritale, il tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda attorea nonché le domande riconvenzionali ed ogni ulteriore richiesta e compensava le spese di lite e di CTU tra tutte le parti.
1.9. Nel pervenire a tale esito, il primo giudice sosteneva che la sentenza del 1993 avesse inteso recepire in pieno, “alle pagine 26 e 27, la prospettazione in quella sede redatta dal
CTU ing. secondo cui, in base all'art. 18 della L. 765/67, tenuto conto della Per_20
metratura delle abitazioni degli odierni convenuti, a questi spettava una superfice di cantinato ( da adibire a parcheggio) pari a complessivi mq 515, di cui mq 340 come superfice netta di parcheggio e la restante per aree di manovra, per spazi di accesso ecc.” ( cfr pag. 4 sentenza impugnata) e poiché le aree occupate dai convenuti ai fini del parcheggio erano risultate pari a mq 423,95, come accertato dal CTU ing. (dunque inferiori Per_19 alla superficie di mq 515) l'assunto attoreo era del tutto infondato.
1.10. Nel rigettare le domande riconvenzionali spiegate da nei Controparte_9
giudizi riuniti, osservava come il richiamo nella comparsa di costituzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 646/93 fosse incongruente atteso il passaggio in giudicato di detta decisione;
la dedotta nullità degli atti di compravendita immobiliare era del tutto generica, mancando l'indicazione dei relativi motivi;
la domanda avanzata nel distinto giudizio rgn 820/2009 era infondata alla luce delle risultanze della CTU che aveva accertato che le opere realizzate dal erano conformi alle disposizioni urbanistiche vigenti Per_1
sicchè non vi era alcuna incidenza sul valore di mercato della proprietà di CP_9
( pag. 4 sentenza impugnata).
[...]
1.11. Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalle terze chiamate e ne affermava l'infondatezza in quanto poggiante su una CP_3 Per_7
erronea interpretazione della sentenza del tribunale di Napoli del 1993, vale a dire che fosse stata assegnata una superfice lorda di mq 340 per uso parcheggio dalla cui ripartizione esse deducenti erano rimaste escluse, mentre si trattava di area netta di mq 340 in cui erano inclusi anche i posti auto ad esse destinate.
2.Secondo grado. 2.1.Tale decisione è stata gravata con appello principale proposto da e con Persona_1
appelli incidentali avanzati da +10 difesi dall'avv. Guido Prota, da Controparte_11
e da Controparte_9 Controparte_3
2.2.Con l'appello principale, consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario il 30 marzo 2015, ha dedotto: 1) Violazione dell'intangibilità del giudicato;
2) Persona_1
Prova dell'occupazione illegittima.
2.2.1.Ha chiesto, in riforma della decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:: 1) ordinare ai convenuti di rilasciare in favore di esso appellante l'area di parcheggio pari a mq
83,95 così come descritta e rappresentata nella relazione del C.T.U. Ing. Persona_19
2) determinare la indennità di occupazione di uno dei tre valori indicati dalla C.T.U. o in quella che l'adito Giudice riterrà di determinare tenuto conto del protrarsi dell'occupazione dopo il deposito della relazione redatta dal perito e, per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro a pagare l'importo dovuto;
3) rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla SI.ra e dagli altri convenuti tutti rappresentati dall'Avv. Vincenzo Parte_10
Ruggiero; 4) rigettare le domande riconvenzionali, proposte dalla SI.ra CP_9
5) infine, relativamente alle domande proposte dalla SI.ra ,
[...] Controparte_9
di cui alla citazione notificata il 13/10/2009 al medesimo appellante, oggetto del giudizio avente rg. 820/09 riunito a quello con rg. 234/02: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile, ovvero nullo il menzionato atto di citazione;
b) in via gradata rigettare le domande per difetto di legittimazione passiva del convenuto, attuale appellante, e per mancanza di interesse ad agire della parte attrice;
c) nel merito rigettare le domande per essere totalmente infondate in fatto ed in diritto;
d) condannare l'attrice, attuale appellata, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. ed alle spese e competenze di lite;
e) condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
2.2.2. Ha precisato che “In ultimo questa difesa non rassegna alcuna conclusione nei confronti delle SI.re e , perché non hanno Persona_7 Controparte_3
partecipato all'impossessamento illegittimo dell'area di parcheggio, oggetto del giudizio. Si precisa ancora che le medesime sono state chiamate in causa, come da ordinanza del G.U. del 23.09.2002, che ha disposto, come da richiesta dei convenuti, la integrazione del contraddittorio, ponendo tale incombenza a carico dell'attore.” (cfr pag. 18 atto d'appello). 2.3. Si sono costituiti:
-in data 25.6.2015 con l'avv. Guido Prota i SIg.ri: in proprio, gli CP_11 CP_11
eredi di nelle persone di , Persona_5 Controparte_11 Parte_6 Pt_7
, ; ; gli eredi di
[...] Parte_8 Parte_7 Parte_10 Parte_11
nelle persone di , Persona_6 Parte_12 Parte_15 Parte_14
, ; i predetti hanno chiesto il rigetto del gravame principale e, a
[...] Parte_13
loro volta, formulato appello incidentale volto ad una diversa regolamentazione delle spese del primo grado, da porsi a totale carico di per il principio della Persona_1
soccombenza, in luogo della compensazione operata dal primo giudice;
vinte le spese anche del secondo grado;
- in data 24.6.2015 difesa dall'avv. Ugo Aveta, che, senza Controparte_3 contrastare l'appello principale, ha proposto appello incidentale con cui ha domandato, in totale riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande riconvenzionali già da essa avanzate in primo grado, con condanna, in solido, degli appellati alle spese del doppio grado;
- in data 25.6.2015 , a ministero dell'avv. Carlo Eresiarco, che ha Controparte_9 chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità di tutti gli atti di vendita dei box auto realizzati ed alienati da in violazione del vincolo pertinenziale dei condomini di via R. Persona_1
Margherita n. 137, con condanna del predetto ex art. 96 cpc nonché al pagamento delle spese del doppio grado;
- in data 25.6.2015, con gli avv.ti Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Pepe, i SIg.ri:
[...]
; in proprio e Per_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
nella qualità di avente causa di;
i predetti hanno chiesto dichiararsi Persona_3
l'appello di inammissibile e, nel merito, pronunciarsene il rigetto per totale Per_1
infondatezza; vinte le spese del grado;
-in data 25.6.2015 con l'avv. Maria Cristina Guadagno, i SIg.ri e Controparte_5
nella qualità di eredi dei genitori ( deceduto il Controparte_7 Persona_4
6.11.2002) e (deceduta il 14.2.2013; quest'ultima a sua volta Controparte_6 anche erede del marito ) che hanno resistito all'appello del Persona_4 Per_1
instando per la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, per il suo rigetto;
vinte le spese del doppio grado;
-in data 25.6.2015, sempre a ministero dell'avv. Maria Cristina Guadagno, ma con autonoma comparsa, le SIg.re e che hanno, del pari, Persona_9 Persona_10
chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello del e, nel merito, il suo rigetto;
Per_1
vinte le spese del doppio grado.
2.4. Sono, invece, rimasti contumaci i SIg.ri: e , che Persona_3 Persona_8
hanno ricevuto la notifica a mezzo posta presso i difensori costituiti in primo grado, avv.ti
Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Pepe, in data 2.4.2015; cui l'appello è Controparte_4
stato notificato presso i difensori costituiti in primo grado avv.ti De Rosa Raffaele e Alfredo
Cretella; ( già contumace in primo grado) che ha ricevuto la notifica a CP_19
mezzo posta in data 2.4.2015; ( già contumace in primo grado) cui l'appello Persona_11 risulta notificato a mezzo posta in data 2.4.2015; cui l'appello risulta Persona_7
notificato a mezzo posta il 2.4.2015 presso il difensore costituito in primo grado avv. Ugo
Aveta.
2.5. Il processo ha subito una prima interruzione in data 15.7.2015 per il decesso di e ed è stato riassunto, con ricorso di Persona_10 Persona_8 Persona_7
depositato il 19.10.2015, regolarmente notificato a tutte le parti del Persona_1
giudizio, nei confronti dei rispettivi eredi e cioè:
per gli eredi collettivamente ed impersonalmente;
si sono costituiti i SIg.ri Persona_10
e con l'avv. Maria Cristina Guadagno in data 2.3.2016; Persona_9 Persona_12
per i SIg.ri nella qualità di erede testamentaria, che si è Persona_7 CP_12 costituita in data 21.3.2016, difesa dall'avv. Antonio Di Rienzo;
, quale CP_13
legatario, al 50%, dell'appartamento ubicato nel fabbricato condominiale di causa, che si è costituito il 17.10.2016, difeso dagli avv.ti VI RI e LU LE;
Controparte_14
quale legatario al 50% dell'appartamento ubicato nel fabbricato condominiale di
[...]
causa, che ha ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 12.1.2016 ed è rimasto contumace;
per : i SIg.ri (coniuge), e Persona_8 Controparte_15 CP_17 CP_16
(figli), che hanno ricevuto la notifica in data 22.1.2016 e non si sono costituiti.
[...]
2.6. In data 11.11.2019 si è costituita con comparsa di intervento volontario ex art. 111 cpc la SI.ra difesa dall'avv. Guido Prota, quale acquirente a titolo particolare CP_23
da e del diritto di proprietà (per il 50% ciascuno) CP_13 Controparte_14
dell'appartamento già di proprietà di ubicato nel fabbricato Persona_7 condominiale di cui è causa, chiedendo il rigetto integrale dell'appello
2.6. La causa è stata, poi, rinviata per consentire la notifica degli appelli incidentali ai contumaci, indi ha subito una seconda interruzione in data 1.2.2023 per il decesso, dichiarato dal difensore costituito, di , ed è stata riassunta ad istanza di Persona_2
e , eredi di (deceduto ab intestato il Parte_1 Parte_2 Persona_1
7.3.2017) già costituitisi in data 17.1.2019 con la difesa dell'avv. Paolo Sicignano, con ricorso depositato il 21.4.2023, regolarmente notificato a tutte le parti processuali nonché agli eredi del de cuius SIg.ri , che si sono Parte_3 Parte_4 Parte_5
costituite con comparsa di risposta depositata l'11.10.2023 riportandosi alle difese e conclusioni già rassegnate dal proprio dante causa.
2.7. In data 6.10.2023 si sono costituiti, con la difesa dell'avv. Guido Prota, i SIg.ri e quali eredi di (a sua volta erede Controparte_20 Controparte_21 Persona_12
per 1/2, insieme a di , unitamente ai coniugi Persona_9 Persona_10 [...]
e , intervenuti ex art. 111 cpc per aver acquistato da CP_22 Parte_21
e (giusto atto per Notaio del 10.3.2019, rep. Persona_12 Persona_9 Per_21
3452, racc. 2183, trascritto alla Conservatorie dei RR.II. di Napoli, reg. part. 8455/56, reg. gen. 10884/85) l'immobile già della de cuius sito al terzo piano della Scala Persona_10
b, numero di interno 8 del fabbricato condominiale in Castellammare di Stabia alla Via R.
Margherita n. 137, chiedendo, i germani , di essere estromessi dal giudizio per Per_10 effetto dell'intervenuta vendita;
tutti hanno concluso per il rigetto del gravame.
2.7. Una terza interruzione del giudizio è stata dichiarata in data 11.10.2023 a seguito della sospensione dall'attività dell'avv. Maria Cristina Guadagno- unico difensore costituito di e la quale con le note scritte per Persona_9 Controparte_5 Controparte_7
l'udienza su detta ha anche dichiarato il decesso di Persona_9 2.8. Il giudizio è stato, quindi, riassunto dai con ricorso depositato il 27.12.2023 Per_1
notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a tutti gli appellati nonché agli eredi di (SIg.ri Persona_9 CP_29 Parte_16 Pt_17
) che pur avendo ricevuto regolare notifica in data 29.1.2024 non
[...] Parte_18
si sono costituiti, nonché personalmente ai SIg.ri in data 13.2.2024, che Controparte_7
è rimasto contumace, e a , che si è costituito in data 11.4.2024 con gli Controparte_5
avv.ti Maria Cuomo e Alfonso Di Vuolo.
2.9. Dopo una prima riserva in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione di copia della CTU dell'ing. del primo grado, mancando il fascicolo Per_19
d'ufficio cartaceo del primo grado, mai trasmesso dal tribunale oplontino, e indi è stata nuovamente riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 18.12.2024 resa in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dei gravami.
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta la tempestività dell'appello principale proposto da (ora suoi eredi). Persona_1
Ed infatti la sentenza impugnata è stata depositata in data 27.10.2014, non è stata notificata e l'atto d'appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data
30.3.2015.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un anno dovendosi applicare nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca precedente al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Del pari risultano tempestivi gli appelli incidentali in quanto tutti formulati nelle comparse di costituzione depositate il 25.6.2015, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 343 cpc, vale a dire venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 15.7.2015.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale.
Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata da alcuni appellati.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n.134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle comparse di costituzione nelle quali affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
Si può ora passare all'esame del merito delle impugnazioni proposte. Sull'appello principale.
L'appello proposto dai è affidato a due motivi. Per_1
Con la prima ragione, rubricata “VIOLAZIONE DELL'INTANGIBILITÀ DEL
GIUDICATO”, gli appellanti lamentano che la pronuncia gravata avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza n.646/93 del Tribunale di Napoli (come modificata parzialmente, con l'accoglimento della domanda risarcitoria a favore di Persona_7
e dalla sentenza n.1008/97 della Corte d'Appello di Napoli e Controparte_3
dalla sentenza n. 8933/2000 della Suprema Corte), la quale aveva riconosciuto il diritto d'uso a parcheggio in favore degli attori (del giudizio del 1993) su una superfice di mq.340 del piano cantinato del fabbricato di via R. Margherita n. 137 e non di mq 515 come , invece, affermato dal tribunale oplontino. Sottolineano, in particolare, come il richiamo, nella parte motiva della gravata pronuncia, alle pagine 26 e 27 della sentenza n. 646/93 sarebbe privo di fondamento posto che quest'ultima decisione si componeva di sole 22 pagine, ed inoltre, nel dispositivo richiamava l'allegato n. 12 della ctu dell'ing.
[...]
al fine di individuare l'area suddetta di mq 340. Pertanto, non vi sarebbe nessun Per_20
riscontro nel giudicato costituito dalla sentenza n. 646/93 alla prospettazione fatta propria dal primo giudice, secondo cui gli appellati avrebbero diritto d'uso su un'area del piano cantinato di mq 515. Peraltro, anche la CTU dell'ing. svolta nel primo grado del Per_19 presente giudizio aveva confermato che il diritto d'uso a parcheggio, sulla base delle risultanze della ctu recepita nella sentenza n. 646/93, era quella di mq 340 e che gli Per_20
attuali appellati- ad esclusione di e ne Persona_7 Controparte_3
occupavano una estensione maggiore, per una eccedenza di mq 83,95.
Protestano che solo al momento della redazione della sentenza impugnata, il tribunale di
Torre Annunziata, senza alcuna motivazione, si era discostato dalle risultanze della C.T.U.
adottando un'interpretazione “abnorme” della consulenza tecnica e della sentenza Per_19
n.646/93 del Tribunale di Napoli, con violazione del principio dell'intangibilità del giudicato.
Con la seconda ragione, intitolata “DELLA PROVA DELL'OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA”, che per stretta connessione va esaminata congiuntamente alla precedente, gli appellanti rammentano che con la sentenza giudicata del tribunale partenopeo n. 646/93 era rimasto acclarato che l'intero piano interrato del fabbricato di via R. Margherita n. 137 era di proprietà di , essendo stata rigettata la domanda principale degli Persona_1 originari attori, attuali appellanti, di rivendica dell'intera proprietà del piano interrato e che il prefato, con raccomandata del 26.10.2001, aveva richiesto agli usuari, che si erano impossessati di una maggiore superfice di quella asservita, la restituzione della stessa, il pagamento di un canone, dovuto per lo spazio arbitrariamente occupato, e di consentire alle SI.re e l'esercizio del diritto d'uso nella menzionata area di 340 mq. CP_3 Per_7
Assumono che la superfice asservita del piano cantinato risultava precisamente determinata dal C.T.U. ing. che, dopo aver rilevato, sia con metodologie tradizionali e sia con Per_19
strumentazione laser, le misure e dimensioni del piano interrato, ivi compresa la superficie in mq.340, assegnata agli usuari, in virtù della C.T.U. svolta dall'ingegnere aveva Per_20
definitivamente accertato che la superficie oggetto dell'impossessamento è di mq.83,95, e non di mq.50,20, come indicati dall'attore. Sottolineano, poi, come a tutte le operazioni peritali aveva partecipato il geom. , quale consulente di parte dei Controparte_30
convenuti (odierni appellati), senza sollevare critiche o obiezioni all'operato dell'ausiliare.
Da qui il diritto di essi appellanti alla restituzione delle aree graficizzate nelle tav. 8 e 9 allegate alla relazione del C.T.U. ing. ovvero la n.1 estesa per mq.48.03, la n.2 per Per_19
mq.8,97, la n.3 per mq.26,95 per un totale di mq.83,95.
Quanto al calcolo della indennità di occupazione della superficie in eccedenza, i deducenti aderiscono ai criteri utilizzati dall'esperto e quindi alle tre soluzioni prospettate e si rimettono alla Corte per l'individuazione dell'ipotesi maggiormente confacente al caso in esame, chiedendo l'adeguamento dell'importo alla data dell'effettivo rilascio, essendo ancora in corso l'occupazione.
Infine, prendono posizione sulle domande riconvenzionali svolte a diverso titolo dagli appellati, ribadendone l'infondatezza e insistendo per la conferma del loro rigetto.
Gli appellati, eccezion fatta per (ora suoi eredi ) e Persona_7 Controparte_3
che, come si è detto, hanno aderito alle ragioni dell'appello principale-
[...]
contrastano il gravame sostenendo, in sintesi, che il fulcro della sentenza n. 646/93 ( in esecuzione della quale sono state occupate le aree a parcheggio del piano cantinato di cui è causa) non sarebbe affatto, come opinato dagli appellanti, il grafico n. 12 allegato alla CTU dell'ing a corredo dell'elaborato peritale e richiamato nel dispositivo della predetta Per_20
sentenza, dovendosi, invece, aver riguardo assorbente alla motivazione della medesima decisione, che, nel recepire l'ipotesi n. 1 della CTU chiaramente individua Per_20
un'area utile di mq 340 quale oggetto del diritto d'uso a parcheggio in favore di essi appellati, al netto quindi delle zone di manovra e di percorrenza per raggiungere le postazioni.
La questione, a loro dire, va posta non in termini di intangibilità del giudicato, che essi non intendono porre in dubbio, bensì di corretta interpretazione del titolo giudiziario, in presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, da risolvere dando prevalenza alla seconda. In tale ottica, a loro dire, poiché il disegno di cui allegato n. 12 della ctu svolta nel Per_20
giudizio del 1993 rappresenta in maniera erronea la soluzione n. 1 che lo stesso ing. aveva illustrato nella parte descrittiva della sua relazione, e poiché la sentenza n. Per_20
646/93 in parte motiva ha chiaramente prestato adesione all'ipotesi n. 1, dovrebbe prevalere l'intento espresso nell'iter motivazionale della prefata decisione, piuttosto che il dispositivo nella parte in cui richiama il grafico n. 12.
La CTU dell'ing. svolta nel primo grado del presente giudizio si fonderebbe Per_19 sull'erroneo quesito sottoposto all'ausiliario dal tribunale, tarato sulla verifica della rispondenza dell'area in concreto utilizzata a parcheggio dai convenuti con quella raffigurata nel grafico n. 12, invece che con l'ipotesi n. 1 come descritta nell'elaborato peritale dell'ing. Per_20
Sulla base di tale tesi, gli appellati ribadiscono la legittimità dell'occupazione delle aree come individuate nelle tavole nn. 7, 8 e 9 dell'ing evidenziando che in esse sono Per_19
comprese anche gli spazi di manovra e di percorrenza, da escludere dall'area netta di mq
340 asservita ad uso parcheggio in loro favore.
Ritiene la Corte che l'attenta lettura della sentenza n. 646/93, come confermata, per quanto qui interessa, dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1008/97, in uno all'elaborato del CTU ing. dia ragione all'interpretazione del giudicato propugnata dagli Per_20 appellanti, vale a dire che l'area utile di mq 340 del piano cantinato del fabbricato di causa su cui gli appellati hanno il diritto d'uso a parcheggio sia quella individuata nel grafico n. 12 allegato alla prefata relazione. A tale soluzione si perviene considerando che, contrariamente a quanto opinato dagli appellati, non è riscontrabile alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli, per superare il quale disattendere le previsioni del dispositivo a vantaggio della parte motiva.
Ed infatti, il tribunale partenopeo, dopo aver affermato che “Deve, perciò, ad avviso del
Collegio prendersi in considerazione la prima ipotesi suggerita dal CTU” ( v. pag. 16 righi
18 e 19 sentenza 646/93), nel determinare le somme dovute dagli attori al ad Per_1
integrazione del prezzo di compravendita in ragione del riconosciuto diritto d'uso a parcheggio afferma che “ il valore dell'area da attribuire in uso agli attori (e che il CTU , con metodo corretto, stima in mq 340 ed individua graficamente;
v. all. 12 e rel. a cui si fa rinvio) è pari a L. 439.492.500 ( 1.292.625 x 340)” ( cfr pag. 17 righi da 16 a 20 sentenza
646/93; il grassetto è aggiunto qui)).
In coerenza con tale parte della motivazione, nel dispositivo, al primo capo si trova così statuito: “dichiara, ad integrazione dei singoli contratti di vendita stipulati con il , Per_1
che gli attori vantano il diritto di uso, in proporzione delle rispettive quote millesimali sull'area adibita a parcheggio compresa nel cantinato del fabbricato di Castellammare di
Stabia via Regina Margherita 137, individuata dal CTU Ing. nel grafico Persona_20
allegato 12 “ (cfr. pag. 21 sentenza 646/93).
Dalla lettura combinata di motivazione e dispositivo della decisione n. 646/93 citata si evince, dunque, che l'intento del giudicante non è quello di attribuire agli allora attori
(odierni appellati) un'area di mq 340 da individuarsi all'interno della più vasta superfice del piano cantinato di mq 1450, bensì proprio lo spazio di mq 340 così come rappresentato nel grafico n. 1 allegato alla relazione del ctu Per_20
Anche la Corte di merito, adita dagli allora attori (odierni appellati) in sede di gravame, nel dare risposta al quinto motivo di appello ( con cui gli attuali appellati censuravano la sentenza “deducendo che il tribunale aveva erroneamente indicato l'estensione dell'area di parcheggio”; cfr pag. 18 punto 5 sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 1008/1997) nel respingere il mezzo e confermare sul punto la sentenza n. 646/93, ha avuto modo di ribadire che “deve ritenersi esatta la statuizione del tribunale che ha adottato , tra le varie ipotesi formulate dal CTU, la prima (Quindi cubatura : mc 12872. Detratta l'incidenza delle aree servizi: mc 10.298. Area a parcheggio 10.298/20= mq 515. Detratte le aree di servizio per il 34%: mq 515. Mq 175= mq 340). L'area di mq 340 è stata individuata dal CTU e a questa- grafico 12- si fa riferimento” ( cfr. pag. 20 e 21 sentenza 1008/97 cit;
il grassetto è aggiunto qui).
Peraltro, che l'ipotesi n. 1 elaborata dall'ing. corrisponda all'area come da lui Per_20
disegnata nel grafico all. 12 si ricava anche dalla pag. 27 della sua relazione, laddove è spiegato che la superfice “ netta utile” di mq 340- di quella più vasta di mq 960 netti del livello interrato (ottenuta scorporando dall'intera superfice del cantinato pari a mq 1450 ,
l'area di mq 490 destinata a disimpegni, di cui 175 mq quale quota in comunione in favore dei titolari del diritto d'uso)- è “distaccata come da disegno” ( cfr pag. 27 righi 24 e 25 relazione . Per_20
In effetti, a ben leggere la parte descrittiva della relazione dell'ing. in riferimento Per_20
all'ipotesi n.1, si ricava che come area di disimpegno è stata riconosciuta in favore degli allora attori una superfice di mq 175 (calcolata quale incidenza del 34% sulla superfice lorda di mq 515 da destinare a parcheggio) non in termini assoluti ma quale “quota in comunione” sullo spazio di mq 490 del piano cantinato già destinato ad aree di disimpegno.
Tale è il senso della parte della relazione ove si legge testualmente: “Nell'ipotesi, invece, [ ndr quella poi indicata come ipotesi n.1] che si debba assumere tale area del “ livello interrato” dell'edificio, pari a mq 1.450 complessivamente, di cui mq 960 quale spazio utile netto e mq 490 per aree di disimpegni, si avrebbe una incidenza-quale quota in comunione, sulle dette aree di disimpegno- del 36% ( mq 175 su mq 490) e la restante quota del 64% rimarrebbe in proprietà del , ed una superficie “netta utile” di mq 340, distaccata Per_1
come da disegno”(cfr. pag. 27 righi da 17 a 25 relazione ing. . In altri termini, Per_20
come spazio di manovra (aree per disimpegni) spettante agli (allora) attori non è stata individuata nella relazione un'area ad hoc, da distaccare da quella di mq 960 del Per_20
cantinato, oltre quella di mq 340 netti per parcheggiare, bensì la quota in comunione (per il
36%) sull'area di mq 490 già utilizzata come area di disimpegni. Le considerazioni che precedono inducono ad escludere che il grafico all. 12 sia “sbagliato”, come lamentato dagli appellati, in quanto non conforme alla parte descrittiva della relazione del CTU Per_20
emergendo, invece, dal complessivo esame dell'elaborato peritale, che l'ausiliario abbia voluto proprio individuare nella zona del cantinato illustrata nel predetto grafico l'area utile netta di mq 340 da destinare ai posti auto in uso agli (allora) attori.
Che poi tale soluzione tecnica, come si dolgono gli appellati, non sia concretamente praticabile-per impossibilità di raggiungere i posti auto senza considerare le aree di manovra all'interno della zona come individuata nel grafico all. 12- è una questione di cui gli stessi si sarebbero dovuti avvedere prima del passaggio in giudicato della sentenza n. 646/93 e farne oggetto di critica con l'appello proposto avverso tale decisione, che ha recepito l'ipotesi n. 1 come riportata nel grafico all. 12, e che ora non può più essere messa in discussione per l'intangibilità del giudicato.
Consegue a quanto appena argomentato che la sentenza qui gravata, erroneamente interpretando la portata della sentenza n. 646/93, ha finito per attribuire agli attuali appellati un'area netta maggiore di quella loro riconosciuta, in violazione del giudicato sul punto, perché, pur avendo affermato che “ le aree attualmente occupate dai convenuti ai fini del parcheggio siano pari a mq 423,95- come riconosciuto dal CTU nominato in codesto giudizio...”( cfr. pag. 4 sentenza gravata) ha, però, ritenuto infondata la domanda del sull'assunto che l'area occupata fosse inferiore alla superfice complessivamente Per_1
assegnata di mq 515.
Da qui l'accoglimento del primo mezzo del gravame principale volto all'accertamento dell'occupazione, da parte degli attuali appellati (anche in qualità di eredi degli originari convenuti, escluse e suoi eredi e legatari e Persona_7 Controparte_3
, di un'area del piano cantinato maggiore, complessivamente, di mq 83,95
[...]
rispetto a quella di mq 340 loro spettante in forza della sentenza n. 646/93 citata, così come accertato nella relazione dell'ing. richiamata anche nella gravata sentenza, che ha Per_19
descritto graficamente le aree occupate in eccedenza nelle tav. 7 e 8 ad essa allegate, indicate come “area parcheggio aggiuntiva n.1 mq 48,03” ( colorata in fucsia) , “area parcheggio aggiuntiva n. 2 mq 8,97 (lasciata in bianco), “area di parcheggio aggiuntiva n. 3 mq 26,95” ( colorata in verde).
Ne consegue che, in riforma della decisione del tribunale oplontino qui impugnata, in accoglimento sul punto della originaria domanda attorea, va ordinato agli appellati- esclusa nonché i successori mortis causa (erede e legatari) di Controparte_3 non occupanti- all'immediato rilascio, in favore degli appellanti, delle Persona_7
aree come sopra indicate ed individuate nella tav 7 e 8 della ctu Per_19
Le medesime considerazioni sopra svolte inducono all'accoglimento anche del secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti chiedono, a modifica della sentenza appellata,
l'accoglimento della domanda risarcitoria per l'occupazione illegittima delle predette aree.
Invero, l'occupazione da parte degli appellati di un'area netta maggiore di quella di mq 340 individuata nel grafico all. 12 della ctu è circostanza che neanche essi contestano, Per_20
ritenendola, tuttavia, legittima sulla base della- non condivisibile- interpretazione della sentenza n. 646/93 sopra esposta.
Una volta chiarita l'esatta portata del giudicato riguardante la zona del cantinato asservita a vantaggio degli appellati, emerge l'inconsistenza della loro difesa e l'illegittimità dell'occupazione della maggior superfice di mq 83,95, verificatasi a seguito dell'immissione in possesso avvenuta il 3.11.1998 per l'esecuzione forzata della sentenza n. 646/93 ( cfr. verbale dell'ufficiale giudiziario, all. 4 in produzione primo grado appellanti), con diritto dei Langella al risarcimento del danno per la sottrazione di detta zona di loro esclusiva proprietà, pregiudizio che, trattandosi di area certamente suscettibile di essere locata ad uso parcheggio (a terzi o agli stessi condomini), non è in ipsa, ma corrisponde ai frutti civili ritraibili dallo sfruttamento economico delle superfici in contestazione.
Per la quantificazione, possono utilizzarsi i conteggi elaborati dal CTU ing. Per_19
fondati su criteri oggettivi, come tali verificabili, e correttamente applicati (meglio descritti alle pagg. da 14 a 16 della relazione del 10.9.2009 qui da intendersi riportate) e adottarsi la soluzione che contempla il calcolo della sorte capitale in uno agli interessi semplici (senza capitalizzazione alcuna che non si applica al debito di valore come quello risarcitorio), così da individuare la somma da liquidare nell'importo di euro 64.430,18 ( già attualizzato e comprensivo di interessi legali).
Al risarcimento sono tenuti tutti gli appellati- tranne gli eredi e legatari di
[...]
e loro aventi causa, nonché nei cui confronti i Per_7 Controparte_3
non hanno svolto alcuna domanda- nonché gli aventi causa a titolo particolare, Per_1 senza estromissione degli alienanti, posto che l'occupazione è iniziata nel 1998, prima delle alienazioni e di essa ne devono rispondere i titolari del diritto d'uso all'epoca dell'appropriazione ad uso parcheggio della maggior area del cantinato rispetto a Per_1
quella riconosciuta con la sentenza n. 646/93.
I predetti, inoltre, ai sensi dell'art. 2055 c.c. rispondono in solido del risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, avendo concorso nella occupazione della maggiore area in contestazione, e solo nei rapporti interni saranno tenuti ciascuno in proporzione delle rispettive quote millesimali.
Sull'appello incidentale di . Controparte_9
Con la comparsa di costituzione in appello, , oltre a invocare il rigetto Controparte_9 dell'appello del , ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale Per_1
avanzata in primo grado di risarcimento del danno da lesione per violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e di declaratoria di nullità di tutti gli atti di vendita posti in essere dal ed afferenti i box auto realizzati ed alienati dal medesimo in violazione del Per_1
vincolo pertinenziale (cfr. pag. X della comparsa di costituzione depositata il 25.6.2015).
Per ottenere la riforma sul punto della gravata sentenza, la avrebbe dovuto CP_9
svolgere specifici argomenti di critica avverso le plurime ragioni su cui è fondato il rigetto, vale a dire la genericità della dedotta nullità e la conformità delle opere realizzate dal alle disposizioni urbanistiche vigenti (v. pag. 4 della gravata decisione). Invece, la Per_1
prefata si è limitata a riproporre i medesimi argomenti già svolti in primo grado senza confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata, svolgendo, quindi, ragioni che si sostanziano in una “non critica” all'inter logico argomentativo del tribunale oplontino.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame incidentale perché carente di specificità, in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 342 cpc.
Sull'appello incidentale di Controparte_3
Il gravame incidentale della va accolto limitatamente alla richiesta, adesiva CP_3 rispetto all'appello principale, di accertamento dell'occupazione illegittima da parte degli altri appellati di una area di mq 83,95 maggiore rispetto a quella di mq 340 asservita ad uso parcheggio in forza del giudicato costituito dalla sentenza n. 646/93 menzionata, e ciò per le ragioni già sopra svolte in accoglimento dell'impugnazione principale dei . Per_1 L'appello incidentale va, invece, rigettato nel resto sebbene per motivi diversi da quelli posti a base della gravata decisione.
Invero, la richiesta risarcitoria della si fonda sull'assunto di non aver preso CP_3
parte all'immissione in possesso tramite ufficiale giudiziario il 3.11.1998, come desumibile dal relativo verbale, e di essere stata nell'impossibilità di fruire di posto auto per non rendersi partecipe dell'abusivo impossessamento perpetrato dagli altri condomini appellati di una superfice eccedente quella di spettanza. In conseguenza di tale situazione ha allegato di aver subito un pregiudizio economico consistente nell'aver dovuto parcheggiare la propria auto in pubbliche rimesse a pagamento. Di tale danno, tuttavia, l'appellante incidentale ha mancato di fornire la prova, sia nell'”an” che nel “quantum”, come era suo onere. Da qui il rigetto della sua domanda per mancanza di prova del danno sofferto.
E', invece, inammissibile la domanda riconvenzionale di assegnazione dei posti auto riproposta come motivo di appello incidentale perché fondata su un titolo del tutto diverso e slegato da quello oggetto del giudizio, in quanto afferisce ai rapporti tra contitolari del diritto d'uso e non quelli, di cui è questione nel presente giudizio, tra il proprietario dell'area da destinare a parcheggio e gli usuari.
Ne consegue il rigetto del gravame incidentale in esame.
Sull'appello incidentale di + 10 (difesi dall'avv. Guido Prota). Controparte_11
Con l'appello incidentale i predetti hanno chiesto la riforma della decisione limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado, invocando, in suo luogo, la condanna del in quanto del tutto soccombente. Per_1
Ora, poiché, come si è detto, va accolto l'appello principale, il gravame in esame resta assorbito dalla necessità di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, in conseguenza della riforma parziale della impugnata sentenza.
Spese del giudizio.
La riforma parziale della impugnata decisione comporta, come detto, la necessità di regolare le spese del doppio grado considerando l'esito complessivo del giudizio, che ha visto la piena vittoria degli appellanti nei confronti di tutti gli appellati indicati in epigrafe, Per_1 ad esclusione di e ( ora suoi eredi e Controparte_3 Persona_7
legatari) che hanno prestato adesione all'appello di e nei cui confronti Persona_1 quest'ultimo non ha proposto alcuna domanda.
La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (tutte le fasi per il primo grado;
esclusa la fase istruttoria in appello). Vanno, altresì, riconosciute le spese vive come da nota spese depositata in data 15.7.2024.
Nei rapporti tra gli appellanti incidentali le spese vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza in conseguenza della conferma, in questo grado, del rigetto delle rispettive domande riconvenzionali.
Vanno, altresì, compensate, per assenza di soccombenza e di posizioni di contrato, le spese del doppio grado nei rapporti tra i e Per_1 Controparte_3 CP_12
(erede di , e ( entrambi legatari Persona_7 CP_13 Controparte_31 di e (intervenuta, acquirente da e Persona_7 CP_23 CP_13
). Controparte_31
Ricorrono, infine, i presupposti, stante l'inammissibilità e/o il rigetto delle impugnazioni incidentali, per l'applicazione, a carico degli appellanti incidentali indicati in dispositivo, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e , quali eredi di e sugli Parte_1 Parte_2 Persona_1
appelli incidentali proposti da , da Controparte_9 Controparte_3
nonché da (in proprio e quale erede di , Controparte_11 Persona_5 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e
[...] Parte_12 Parte_15 Parte_14 Parte_13
avverso la sentenza n. 2748/2014 del tribunale di Torre Annunziata, così
[...]
provvede:
1- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo la domanda proposta in primo grado da , condanna Persona_1 gli appellati di cui in epigrafe, SIg.ri Controparte_1 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_11 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_15 Parte_14 Parte_13 CP_9
, , ,
[...] Controparte_32 CP_16 CP_17 CP_19 CP_33
, , ,
[...] Parte_20 Controparte_18 Parte_16 Parte_17 [...] nonché gli intervenuti , Parte_18 CP_23 Controparte_22 [...]
a) a rilasciare in favore di e la Controparte_34 Parte_1 Parte_2
complessiva area di mq 83,95 del piano cantinato del fabbricato sito in Castellammare di
Stabia alla via Regina Margherita n. 137, eccedente rispetto a quella netta di mq 340 di cui alla sentenza del tribunale di Napoli n. 646/93, come graficizzata nelle tavole nn. 7 e 8 allegate alla relazione del CTU ing. del 10.9.2009 ed individuata dalla Persona_22
sommatoria delle aree di parcheggio aggiuntive n. 1 (di mq 48,03), n. 2 (di mq 8,97) n. 3 (di mq 26,95) meglio descritte anche a pag. 14 della detta relazione peritale;
b) al pagamento, in solido, in favore di e , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 da occupazione illegittima dell'area di cui alla lettera a) che precede, per il periodo dal
3.11.1998 alla data della relazione peritale, della somma complessiva di euro 64.430,18, già attualizzata e comprensiva degli interessi legali, oltre agli ulteriori interessi legali su detta somma dalla data della presente decisione al saldo, il tutto da ripartirsi nei rapporti interni tra gli obbligati in proporzione delle rispettive quote millesimali;
2- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_9
3- Rigetta l'appello incidentale formulato da Controparte_3
4-Dichiara assorbito l'appello incidentale avanzato da (in proprio e Controparte_11
quale erede di , , Persona_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_15
, e;
[...] Parte_14 Parte_13
5-Condanna gli appellati e gli intervenuti indicati al capo 1) che precede, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado in favore di e , Parte_1 Parte_2
quali eredi di , che liquida: per il primo grado in euro 7.616,00 per Persona_1
compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 1991,12 per spese vive ed euro 9.991,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6-Compensa le spese del doppio grado nei rapporti tra gli appellanti incidentali;
7-Compensa le spese del doppio grado nei rapporti tra i e Per_1 Controparte_3
, , ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_31 CP_23
8-Pone le spese della CTU svolta in primo grado, in solido, a carico degli appellati ed intervenuti indicati al capo 1) che precede, nella misura già liquidata con separato decreto del tribunale;
9-Dà atto che e sono tenute, ciascuna, a Controparte_9 Controparte_3
pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, 21 maggio 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -ConSIliere
dott.ssa Paola Martorana -ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1565/2015, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 2748/14 pubblicata il 27.10.2024, in materia di: azione di rilascio di aree indebitamente occupate e risarcimento danni da occupazione illegittima, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. entrambi in proprio e nella qualità di eredi del SI. C.F._2 Per_1
, deceduto in data 07/03/2017 in Pontecagnano Faiano (SA), rappresentati e difesi
[...] dall'Avv. Paolo Vincenzo Sicignano (C.F. ) (tel.081.8714267; fax C.F._3
081.3915099) (pec: ed elettivamente Email_1
domiciliati presso il suo studio sito in C/mare di Stabia, al Viale Europa n.102, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in riassunzione del giudizio interrotto depositata il 17.1.2019
APPELLANTI
CONTRO (C.F. ); Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) in proprio;
Parte_3 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
) e (C.F. ), quali eredi C.F._6 Parte_5 C.F._7
del Dott. (C.F. ), deceduto il 3 dicembre 2022 ( Persona_2 C.F._8
costituite in riassunzione in data 11.10.2023);
(C.F. ), in proprio e nella qualità di avente CP_2 C.F._9
causa di;
Persona_3
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Ruggiero
(c.f. ) e dall'avv. Giuseppe Pepe (c.f. ) presso C.F._10 C.F._11
lo studio del primo elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Miguel Cervantes de
Saavedra n. 55.5/A
Ai fini delle notifiche e comunicazioni i difensori indicano i seguenti numeri di fax
081.193.14.189 --- 081.362.38.52 --- 081.198.18.608 oppure i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.):
Email_2
Email_3
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e Controparte_3 C.F._12
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gabriele Todisco (C.F.
) e Giovanna Dattero (C.F. ), elettivamente C.F._13 C.F._14
domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Gragnano alla Via Tommaso Sorrentino 19, che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3,
143, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. e le notificazioni al n. di fax 081/0818013405 o agli indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_4 . Email_5
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._15 dall'Avv. Carmine Iovino (C.F. ) (fax 081.0641213) (pec: C.F._16
presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare Email_6
di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele n.106, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata il 2.10.2023
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , nella qualità di erede del padre Controparte_5 C.F._17
e della madre rappresentato e difeso, Persona_4 Controparte_6
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cuomo (C.F.
(fax 081.18920080) (pec: e C.F._18 Email_7
Alfonso Di Vuolo (C.F. (telefax 081.2772936) (pec: C.F._19
,tutti elettivamente domiciliati in Agerola, alla Via Radicosa Email_8
n.30, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata l'11.4.2024.
APPELLATO
E
(C.F. ), nella qualità di erede del padre Controparte_7 C.F._20
e della madre Persona_4 Controparte_6
APPELLATO in RIASSUNZIONE CONTUMACE
(C.F. ), quale erede del padre Controparte_8 C.F._21 Per_4
e della madre
[...] Controparte_6
APPELLATO in RIASSUNZIONE CONTUMACE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_9 C.F._22
Avv. Carlo Eresiarco (C.F. ) (fax 081.8701338) (pec: C.F._23
ed elettivamente domiciliata insieme a quest'ultimo presso lo Email_9
Studio sito in Napoli alla Via Caracciolo n.15. indicando per la ricezione delle CP_10
comunicazioni il fax n. 081/8701338 e gli indirizzi di p.e.c.: Email_9
giusta procura a margine della comparsa di costituzione Email_10
con domanda riconvenzionale depositata il 25.6.2015
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. in proprio;
Controparte_11 C.F._24
(c.f. , (C.F. Controparte_11 C.F._24 Parte_6
), (C.F. ), C.F._25 Parte_7 C.F._26
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._27 Parte_9
), tutti nella qualità di eredi di CodiceFiscale_28 Persona_5
(C.F. ); Parte_10 C.F._29
(C.F. ; Parte_11 C.F._30
(C.F. ), Parte_12 C.F._31 Parte_13
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._32 Parte_14
), (C.F. ), tutti C.F._33 Parte_15 C.F._34
nella qualità di eredi di;
Persona_6
tutti rappresentati e difesi dall' l'Avv. Guido Prota (C.F. ) (fax. C.F._35
081.2528214) (pec: ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Email_11 quest'ultimo sito in Napoli al Viale A. Gramsci n.13.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E (C.F. ), quale erede testamentaria di CP_12 C.F._36
( deceduta il 28.9.2014), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Persona_7
Rienzo (C.F. (fax 081.5517700) (pec: C.F._37
entrambi elettivamente domiciliati presso lo Email_12 studio dell'Avv. Riccardo Garofalo (C.F. ) sito in Napoli, al Corso C.F._38
Umberto I n.7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata il
21.3.2016 .
APPELLATA in riassunzione
E
(C.F. ), legatario di CP_13 C.F._39 Persona_7
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti VI RI e LU
LE (C.F. ) (fax. (pec: ed C.F._40 P.IVA_1 Email_13
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, alla Via Scirè n.15, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione depositata il
17.10.2016
APPELLATO in riassunzione
E
, quale legatario di Controparte_14 Persona_7
APPELLATO in riassunzione CONTUMACE
NONCHE'
, , quali eredi di Controparte_15 CP_16 CP_17
Persona_8
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
E
(c.f.: ) Controparte_18 C.F._41
(c.f.: ) Parte_16 C.F._42 (c.f.: ) Parte_17 C.F._43
(c.f.: Parte_18 C.F._44
Tutti eredi di ( a sua volta erede di Persona_9 Persona_10
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI
NONCHE'
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_19 C.F._45 [...]
(C.F. . Per_11 C.F._46
e , quali eredi di . Parte_19 Parte_20 Persona_11
APPELLATE CONTUMACI
E
(C.F. e Controparte_20 C.F._47 Controparte_21
(C.F. nella qualità di eredi di (a sua volta erede di C.F._48 Persona_12
; -APPELLATI in riassunzione Persona_10
(C.F. ) e Controparte_22 C.F._49 Parte_21
(C.F. ), successori a titolo particolare in forza di atto di C.F._50
compravendita per notaio del 10.3.2016 di (ora suoi eredi) e Per_13 Persona_9
(ora suoi eredi), questi ultimi eredi di -INTERVENUTI Persona_12 Persona_10
Tutti rappresentati e difesi dall' avv. Guido Prota (C.F. ) (fax. C.F._35
081.2528214) (pec: ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale A. Email_11
Gramsci n.13 presso lo studio dello stesso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento depositata il 6.10.2023 .
E
(C.F. nata a [...] il [...], acquirente CP_23 C.F._51
da e questi ultimi due legatari, al 50% ciascuno, CP_13 Controparte_14 dell'immobile di proprietà di (deceduta il 28.9.2019) elettivamente Persona_7
domiciliata presso l'avv. Guido Prota del Foro di Napoli, C.F.: , che C.F._35
la difende e rappresenta in virtù di procura alle liti, rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di intervento ex art. 111 cpc depositata l'11.11.2019, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo pec all'indirizzo e/o a mezzo fax al numero 081.2528214 Email_11
INTERVENUTA ex art. 111 cpc
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Primo grado
1.1.Con atto di citazione notificato l'8.2.5.2002 (introduttivo del giudizio iscritto al n.
234/2002 RG) conveniva innanzi il tribunale di Torre Annunziata i SIg.ri Persona_1
, , Parte_10 Persona_8 Controparte_4 Persona_9 Persona_10
, , Persona_5 Controparte_11 Controparte_1 Persona_6
, Persona_2 Parte_3 Parte_11 CP_2 Per_3
, , ,
[...] Controparte_9 Persona_11 CP_24 Controparte_6
, tutti proprietari di immobili ubicati nel fabbricato sito in Persona_4
Castellammare di Stabia alla via R. Margherita n. 137, lamentando che gli stessi, nell'eseguire la sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto loro il diritto d'uso per il parcheggio delle auto sull'area di mq 340 del piano cantinato del detto fabbricato, accertato essere di proprietà esclusiva di esso deducente, come identificata ed individuata graficamente dal CTU, si erano impossessati illegittimamente di una ulteriore area di mq 50,20; chiedeva, pertanto, la condanna di Persona_11 CP_24
Controparte_9 Persona_8 Controparte_4 Parte_11
e all'immediato rilascio della detta area di mq 50,20 CP_2 Persona_3
circa, avendo gli altri prevenuti riconosciuto, con dichiarazioni sottoscritte, l'indebita occupazione e provveduto a liberare l'area predetta, e la condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione fino al 20.11.2001 e da tale momento e fino al rilascio effettivo i soli convenuti Persona_11 CP_24
Controparte_9 Persona_8 Controparte_4 Parte_11
e . CP_2 Persona_3 1.2. Tutti i convenuti, nel costituirsi con diverse comparse e a ministero di diversi difensori, chiedevano il rigetto della domanda attorea assumendo, in sintesi, di non occupare spazi ulteriori rispetto ai mq 340 stabiliti nella sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli, che, correttamente interpretata, nel recepire la prima ipotesi elaborata dal CTU alle pagg. 32
e 33 della relazione, aveva inteso assegnare ad essi convenuti un'area utile ad uso parcheggio di mq 340, al netto delle zone di percorrenza necessarie ed indispensabili per consentire il raggiungimento delle singole postazioni;
pertanto, il richiamo nel dispositivo della sentenza predetta al grafico ”allegato 12”- che non corrispondeva alla parte descrittiva dell'ipotesi 1 perché individuava un'area da destinare ad uso parcheggio inferiore a mq 340 netti, in quanto non depurata delle zone di transito – non aveva valore assorbente, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, perché il dispositivo andava integrato dalla parte descrittiva della CTU recepita in sentenza.
1.3. I convenuti , , Parte_10 Persona_8 Controparte_4 Persona_9
, Persona_10 Persona_5 Controparte_11 Controparte_1 [...]
, , Persona_6 Persona_2 Parte_3 Parte_11 CP_2
, difesi dagli avvocati Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Sepe, avanzavano, Persona_3
altresì, in via preliminare, istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti delle SIg.re e anch'esse titolari del diritto Persona_7 Controparte_3
d'uso a parcheggio sull'area di mq 340 di cui alla sentenza su menzionata, e, nel merito, formulavano domande riconvenzionali con cui chiedevano: accertare e dichiarare la legittimità del possesso di tutte le superfici in uso ad essi convenuti;
assegnarsi ad essi convenuti, a titolo di uso perpetuo e in ragione del vincolo pertinenziale derivante dall'art. 18 l. 765/67, una ulteriore superfice di mq 46 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino a raggiungere la superfice netta di mq 340 e, qualora ciò non fosse stato possibile per la mancanza di mq 46, condannare il al risarcimento del danno da Per_1
quantificarsi in corso di causa;
condannare il al rilascio di tutte quelle aree che Per_1
fossero risultate necessarie ad adeguare il piano interrato dell'edificio alle prescrizioni della l. 818/84 e successive modificazioni ed integrazioni al netto delle superfici di parcheggio pari a mq 340 e ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere necessarie a detto adeguamento e, qualora ciò non fosse stato possibile, condannare il al risarcimento Per_1 dei danni, da quantificarsi in corso di causa;
in via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta illegittimità dell'occupazione da parte di essi convenuti dell'area di mq 50,20, assegnare ad essi istanti in uso perpetuo una ulteriore superfice fino a raggiungere quella netta di mq 340 riconosciuta dalla sentenza n. 646/93 ; sempre in via gradata, condannare il alla Per_1
restituzione delle maggiori somme percepite nella misura da accertarsi in corso di causa;
in via di ulteriore subordine costituire una servitù di passaggio sulle aree necessarie ad accedere ai singoli posti auto ed assegnare ad essi convenuti a titolo di uso perpetuo le aree dovute in base al rapporto proporzionale di un metro quadrato per ogni venti metri cubi come stabilito dall'art. 18 l. 765/67; con vittoria di spese del giudizio.
1.4. Anche ( difesa dall'avv. Carlo Eresiarco), oltre ad instare per il Controparte_9
rigetto della domanda attorea, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento danni nei confronti di per l'importo di euro 110.338,68 e la Persona_1
declaratoria di nullità delle vendite di box garage del piano cantinato effettuate da Per_1
nei confronti di avente causa da
[...] Controparte_25 Persona_14
, e di tutte quelle risultanti a
[...] Persona_5 CP_26 CP_27
seguito di CTU, con riduzione in pristino e ripartizione delle aree in quota ad essa convenuta e agli altri aventi titolo. Tali domande venivano azionate dalla anche CP_9
con autonomo atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.820/2009 RGN che veniva, poi, riunito a quello già pendente n. 234/2002 RGN.
1.5. A seguito di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio si costituivano in giudizio e (difese dall'avv. Ugo Aveta) Persona_7 Controparte_3
che, premesso di aver già regolato i rapporti di dare/avere con secondo le Persona_1
statuizioni contenute nella sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli e di non aver potuto esercitare il proprio diritto di uso proporzionale sull'area di mq 340 per l'arbitrario impossessamento con la procedura di esecuzione forzata attuato dai convenuti senza la loro partecipazione, prestavano adesione alla domanda attorea chiedendo dichiararsi arbitrario l'impossessamento attuato dai prevenuti per un'area eccedente quella di spettanza ai sensi del giudicato nonché arbitraria la ripartizione ed assegnazione di posti auto fatta senza alcuna conoscenza e partecipazione di esse deducenti;
in via riconvenzionale, avanzavano, altresì, domanda di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione dell'area eccedente quella del giudicato e comprensiva della parte di spettanza di esse istanti, con richiesta di condanna, in solido, a carico dei convenuti SIg.ri ; Parte_10 Controparte_28 [...] in proprio e quali eredi di e di CP_4 CP_17 Persona_15 Per_5
e ; ;
[...] Controparte_11 Controparte_1 Persona_6 [...]
e in proprio e quale erede Per_2 Parte_3 Parte_11 CP_2
di ; ; , in proprio e quale erede di Persona_16 Persona_3 Controparte_9
e e Persona_17 Persona_18 Persona_4 Controparte_6
e ; con liquidazione equitativa, quanto meno Persona_11 CP_24 Persona_10
in euro centocinque al mese per la e ottanta al mese per la , oltre Per_7 CP_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali e condanna alle spese del giudizio;
Persona_7
chiedeva, inoltre, dichiarare improcedibile ed inammissibile, e subordinatamente
[...]
rigettare nel merito, la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da CP_9
con condanna alle spese del giudizio;
in via istruttoria, entrambe instavano per
[...]
l'ammissione di una CTU volta a stabilire la ripartizione, distribuzione e assegnazione per ciascuno dei titolari del diritto d'uso del proprio proporzionale posto auto.
1.6. In corso di causa decedevano e e il giudizio Persona_5 Persona_6
proseguiva nei confronti dei rispettivi eredi (non indicati nominativamente nella sentenza qui impugnata).
1.7. Veniva espletata una CTU affidata all'ing. per rispondere al Persona_19
seguente quesito: “1) Verificare se l'area di parcheggio dell'dificio coincida con quella di cui alla statuizione di cui al capo 1) della sentenza n° 646/93 del tribunale di Napoli;
ed esattamente l'area di mq 340 individuata dal CTU ing. nel grafico allegato Persona_20
n° 12 , rappresentativa della 1° ipotesi prospettata dalla stesa CTU e recepita con il grafico stesso nella sentenza;
2) Qualora venga accertata la destinazione a parcheggio di un'area maggiore rispetto a quella prevista in sentenza, provveda il CTU all'esatta individuazione della stessa ed alla misurazione della eccedenza nonché al calcolo dell'indennità di occupazione di superficie in eccedenza a far data dal 03/11/1998; 3) Qualora l'area effettivamente destinata a parcheggio non corrisponda a quella individuata nel grafico all.
12) e sia inferiore a metri 340 stimi la superfice utile al raggiungimento di detta superfice e riferisca circa l'eventuale esistenza in loco di aree residue eventualmente assoggettabili ad area di parcheggio”. 1.8. Dopo il deposito della relazione peritale, il tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda attorea nonché le domande riconvenzionali ed ogni ulteriore richiesta e compensava le spese di lite e di CTU tra tutte le parti.
1.9. Nel pervenire a tale esito, il primo giudice sosteneva che la sentenza del 1993 avesse inteso recepire in pieno, “alle pagine 26 e 27, la prospettazione in quella sede redatta dal
CTU ing. secondo cui, in base all'art. 18 della L. 765/67, tenuto conto della Per_20
metratura delle abitazioni degli odierni convenuti, a questi spettava una superfice di cantinato ( da adibire a parcheggio) pari a complessivi mq 515, di cui mq 340 come superfice netta di parcheggio e la restante per aree di manovra, per spazi di accesso ecc.” ( cfr pag. 4 sentenza impugnata) e poiché le aree occupate dai convenuti ai fini del parcheggio erano risultate pari a mq 423,95, come accertato dal CTU ing. (dunque inferiori Per_19 alla superficie di mq 515) l'assunto attoreo era del tutto infondato.
1.10. Nel rigettare le domande riconvenzionali spiegate da nei Controparte_9
giudizi riuniti, osservava come il richiamo nella comparsa di costituzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 646/93 fosse incongruente atteso il passaggio in giudicato di detta decisione;
la dedotta nullità degli atti di compravendita immobiliare era del tutto generica, mancando l'indicazione dei relativi motivi;
la domanda avanzata nel distinto giudizio rgn 820/2009 era infondata alla luce delle risultanze della CTU che aveva accertato che le opere realizzate dal erano conformi alle disposizioni urbanistiche vigenti Per_1
sicchè non vi era alcuna incidenza sul valore di mercato della proprietà di CP_9
( pag. 4 sentenza impugnata).
[...]
1.11. Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalle terze chiamate e ne affermava l'infondatezza in quanto poggiante su una CP_3 Per_7
erronea interpretazione della sentenza del tribunale di Napoli del 1993, vale a dire che fosse stata assegnata una superfice lorda di mq 340 per uso parcheggio dalla cui ripartizione esse deducenti erano rimaste escluse, mentre si trattava di area netta di mq 340 in cui erano inclusi anche i posti auto ad esse destinate.
2.Secondo grado. 2.1.Tale decisione è stata gravata con appello principale proposto da e con Persona_1
appelli incidentali avanzati da +10 difesi dall'avv. Guido Prota, da Controparte_11
e da Controparte_9 Controparte_3
2.2.Con l'appello principale, consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario il 30 marzo 2015, ha dedotto: 1) Violazione dell'intangibilità del giudicato;
2) Persona_1
Prova dell'occupazione illegittima.
2.2.1.Ha chiesto, in riforma della decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:: 1) ordinare ai convenuti di rilasciare in favore di esso appellante l'area di parcheggio pari a mq
83,95 così come descritta e rappresentata nella relazione del C.T.U. Ing. Persona_19
2) determinare la indennità di occupazione di uno dei tre valori indicati dalla C.T.U. o in quella che l'adito Giudice riterrà di determinare tenuto conto del protrarsi dell'occupazione dopo il deposito della relazione redatta dal perito e, per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro a pagare l'importo dovuto;
3) rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla SI.ra e dagli altri convenuti tutti rappresentati dall'Avv. Vincenzo Parte_10
Ruggiero; 4) rigettare le domande riconvenzionali, proposte dalla SI.ra CP_9
5) infine, relativamente alle domande proposte dalla SI.ra ,
[...] Controparte_9
di cui alla citazione notificata il 13/10/2009 al medesimo appellante, oggetto del giudizio avente rg. 820/09 riunito a quello con rg. 234/02: a) dichiarare inammissibile e/o improcedibile, ovvero nullo il menzionato atto di citazione;
b) in via gradata rigettare le domande per difetto di legittimazione passiva del convenuto, attuale appellante, e per mancanza di interesse ad agire della parte attrice;
c) nel merito rigettare le domande per essere totalmente infondate in fatto ed in diritto;
d) condannare l'attrice, attuale appellata, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. ed alle spese e competenze di lite;
e) condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
2.2.2. Ha precisato che “In ultimo questa difesa non rassegna alcuna conclusione nei confronti delle SI.re e , perché non hanno Persona_7 Controparte_3
partecipato all'impossessamento illegittimo dell'area di parcheggio, oggetto del giudizio. Si precisa ancora che le medesime sono state chiamate in causa, come da ordinanza del G.U. del 23.09.2002, che ha disposto, come da richiesta dei convenuti, la integrazione del contraddittorio, ponendo tale incombenza a carico dell'attore.” (cfr pag. 18 atto d'appello). 2.3. Si sono costituiti:
-in data 25.6.2015 con l'avv. Guido Prota i SIg.ri: in proprio, gli CP_11 CP_11
eredi di nelle persone di , Persona_5 Controparte_11 Parte_6 Pt_7
, ; ; gli eredi di
[...] Parte_8 Parte_7 Parte_10 Parte_11
nelle persone di , Persona_6 Parte_12 Parte_15 Parte_14
, ; i predetti hanno chiesto il rigetto del gravame principale e, a
[...] Parte_13
loro volta, formulato appello incidentale volto ad una diversa regolamentazione delle spese del primo grado, da porsi a totale carico di per il principio della Persona_1
soccombenza, in luogo della compensazione operata dal primo giudice;
vinte le spese anche del secondo grado;
- in data 24.6.2015 difesa dall'avv. Ugo Aveta, che, senza Controparte_3 contrastare l'appello principale, ha proposto appello incidentale con cui ha domandato, in totale riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle domande riconvenzionali già da essa avanzate in primo grado, con condanna, in solido, degli appellati alle spese del doppio grado;
- in data 25.6.2015 , a ministero dell'avv. Carlo Eresiarco, che ha Controparte_9 chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità di tutti gli atti di vendita dei box auto realizzati ed alienati da in violazione del vincolo pertinenziale dei condomini di via R. Persona_1
Margherita n. 137, con condanna del predetto ex art. 96 cpc nonché al pagamento delle spese del doppio grado;
- in data 25.6.2015, con gli avv.ti Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Pepe, i SIg.ri:
[...]
; in proprio e Per_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
nella qualità di avente causa di;
i predetti hanno chiesto dichiararsi Persona_3
l'appello di inammissibile e, nel merito, pronunciarsene il rigetto per totale Per_1
infondatezza; vinte le spese del grado;
-in data 25.6.2015 con l'avv. Maria Cristina Guadagno, i SIg.ri e Controparte_5
nella qualità di eredi dei genitori ( deceduto il Controparte_7 Persona_4
6.11.2002) e (deceduta il 14.2.2013; quest'ultima a sua volta Controparte_6 anche erede del marito ) che hanno resistito all'appello del Persona_4 Per_1
instando per la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, per il suo rigetto;
vinte le spese del doppio grado;
-in data 25.6.2015, sempre a ministero dell'avv. Maria Cristina Guadagno, ma con autonoma comparsa, le SIg.re e che hanno, del pari, Persona_9 Persona_10
chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello del e, nel merito, il suo rigetto;
Per_1
vinte le spese del doppio grado.
2.4. Sono, invece, rimasti contumaci i SIg.ri: e , che Persona_3 Persona_8
hanno ricevuto la notifica a mezzo posta presso i difensori costituiti in primo grado, avv.ti
Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Pepe, in data 2.4.2015; cui l'appello è Controparte_4
stato notificato presso i difensori costituiti in primo grado avv.ti De Rosa Raffaele e Alfredo
Cretella; ( già contumace in primo grado) che ha ricevuto la notifica a CP_19
mezzo posta in data 2.4.2015; ( già contumace in primo grado) cui l'appello Persona_11 risulta notificato a mezzo posta in data 2.4.2015; cui l'appello risulta Persona_7
notificato a mezzo posta il 2.4.2015 presso il difensore costituito in primo grado avv. Ugo
Aveta.
2.5. Il processo ha subito una prima interruzione in data 15.7.2015 per il decesso di e ed è stato riassunto, con ricorso di Persona_10 Persona_8 Persona_7
depositato il 19.10.2015, regolarmente notificato a tutte le parti del Persona_1
giudizio, nei confronti dei rispettivi eredi e cioè:
per gli eredi collettivamente ed impersonalmente;
si sono costituiti i SIg.ri Persona_10
e con l'avv. Maria Cristina Guadagno in data 2.3.2016; Persona_9 Persona_12
per i SIg.ri nella qualità di erede testamentaria, che si è Persona_7 CP_12 costituita in data 21.3.2016, difesa dall'avv. Antonio Di Rienzo;
, quale CP_13
legatario, al 50%, dell'appartamento ubicato nel fabbricato condominiale di causa, che si è costituito il 17.10.2016, difeso dagli avv.ti VI RI e LU LE;
Controparte_14
quale legatario al 50% dell'appartamento ubicato nel fabbricato condominiale di
[...]
causa, che ha ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 12.1.2016 ed è rimasto contumace;
per : i SIg.ri (coniuge), e Persona_8 Controparte_15 CP_17 CP_16
(figli), che hanno ricevuto la notifica in data 22.1.2016 e non si sono costituiti.
[...]
2.6. In data 11.11.2019 si è costituita con comparsa di intervento volontario ex art. 111 cpc la SI.ra difesa dall'avv. Guido Prota, quale acquirente a titolo particolare CP_23
da e del diritto di proprietà (per il 50% ciascuno) CP_13 Controparte_14
dell'appartamento già di proprietà di ubicato nel fabbricato Persona_7 condominiale di cui è causa, chiedendo il rigetto integrale dell'appello
2.6. La causa è stata, poi, rinviata per consentire la notifica degli appelli incidentali ai contumaci, indi ha subito una seconda interruzione in data 1.2.2023 per il decesso, dichiarato dal difensore costituito, di , ed è stata riassunta ad istanza di Persona_2
e , eredi di (deceduto ab intestato il Parte_1 Parte_2 Persona_1
7.3.2017) già costituitisi in data 17.1.2019 con la difesa dell'avv. Paolo Sicignano, con ricorso depositato il 21.4.2023, regolarmente notificato a tutte le parti processuali nonché agli eredi del de cuius SIg.ri , che si sono Parte_3 Parte_4 Parte_5
costituite con comparsa di risposta depositata l'11.10.2023 riportandosi alle difese e conclusioni già rassegnate dal proprio dante causa.
2.7. In data 6.10.2023 si sono costituiti, con la difesa dell'avv. Guido Prota, i SIg.ri e quali eredi di (a sua volta erede Controparte_20 Controparte_21 Persona_12
per 1/2, insieme a di , unitamente ai coniugi Persona_9 Persona_10 [...]
e , intervenuti ex art. 111 cpc per aver acquistato da CP_22 Parte_21
e (giusto atto per Notaio del 10.3.2019, rep. Persona_12 Persona_9 Per_21
3452, racc. 2183, trascritto alla Conservatorie dei RR.II. di Napoli, reg. part. 8455/56, reg. gen. 10884/85) l'immobile già della de cuius sito al terzo piano della Scala Persona_10
b, numero di interno 8 del fabbricato condominiale in Castellammare di Stabia alla Via R.
Margherita n. 137, chiedendo, i germani , di essere estromessi dal giudizio per Per_10 effetto dell'intervenuta vendita;
tutti hanno concluso per il rigetto del gravame.
2.7. Una terza interruzione del giudizio è stata dichiarata in data 11.10.2023 a seguito della sospensione dall'attività dell'avv. Maria Cristina Guadagno- unico difensore costituito di e la quale con le note scritte per Persona_9 Controparte_5 Controparte_7
l'udienza su detta ha anche dichiarato il decesso di Persona_9 2.8. Il giudizio è stato, quindi, riassunto dai con ricorso depositato il 27.12.2023 Per_1
notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a tutti gli appellati nonché agli eredi di (SIg.ri Persona_9 CP_29 Parte_16 Pt_17
) che pur avendo ricevuto regolare notifica in data 29.1.2024 non
[...] Parte_18
si sono costituiti, nonché personalmente ai SIg.ri in data 13.2.2024, che Controparte_7
è rimasto contumace, e a , che si è costituito in data 11.4.2024 con gli Controparte_5
avv.ti Maria Cuomo e Alfonso Di Vuolo.
2.9. Dopo una prima riserva in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione di copia della CTU dell'ing. del primo grado, mancando il fascicolo Per_19
d'ufficio cartaceo del primo grado, mai trasmesso dal tribunale oplontino, e indi è stata nuovamente riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 18.12.2024 resa in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dei gravami.
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta la tempestività dell'appello principale proposto da (ora suoi eredi). Persona_1
Ed infatti la sentenza impugnata è stata depositata in data 27.10.2014, non è stata notificata e l'atto d'appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data
30.3.2015.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un anno dovendosi applicare nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca precedente al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
Del pari risultano tempestivi gli appelli incidentali in quanto tutti formulati nelle comparse di costituzione depositate il 25.6.2015, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 343 cpc, vale a dire venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata in citazione per il 15.7.2015.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale.
Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata da alcuni appellati.
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle
Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n.134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalle comparse di costituzione nelle quali affrontano criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
Si può ora passare all'esame del merito delle impugnazioni proposte. Sull'appello principale.
L'appello proposto dai è affidato a due motivi. Per_1
Con la prima ragione, rubricata “VIOLAZIONE DELL'INTANGIBILITÀ DEL
GIUDICATO”, gli appellanti lamentano che la pronuncia gravata avrebbe violato il giudicato costituito dalla sentenza n.646/93 del Tribunale di Napoli (come modificata parzialmente, con l'accoglimento della domanda risarcitoria a favore di Persona_7
e dalla sentenza n.1008/97 della Corte d'Appello di Napoli e Controparte_3
dalla sentenza n. 8933/2000 della Suprema Corte), la quale aveva riconosciuto il diritto d'uso a parcheggio in favore degli attori (del giudizio del 1993) su una superfice di mq.340 del piano cantinato del fabbricato di via R. Margherita n. 137 e non di mq 515 come , invece, affermato dal tribunale oplontino. Sottolineano, in particolare, come il richiamo, nella parte motiva della gravata pronuncia, alle pagine 26 e 27 della sentenza n. 646/93 sarebbe privo di fondamento posto che quest'ultima decisione si componeva di sole 22 pagine, ed inoltre, nel dispositivo richiamava l'allegato n. 12 della ctu dell'ing.
[...]
al fine di individuare l'area suddetta di mq 340. Pertanto, non vi sarebbe nessun Per_20
riscontro nel giudicato costituito dalla sentenza n. 646/93 alla prospettazione fatta propria dal primo giudice, secondo cui gli appellati avrebbero diritto d'uso su un'area del piano cantinato di mq 515. Peraltro, anche la CTU dell'ing. svolta nel primo grado del Per_19 presente giudizio aveva confermato che il diritto d'uso a parcheggio, sulla base delle risultanze della ctu recepita nella sentenza n. 646/93, era quella di mq 340 e che gli Per_20
attuali appellati- ad esclusione di e ne Persona_7 Controparte_3
occupavano una estensione maggiore, per una eccedenza di mq 83,95.
Protestano che solo al momento della redazione della sentenza impugnata, il tribunale di
Torre Annunziata, senza alcuna motivazione, si era discostato dalle risultanze della C.T.U.
adottando un'interpretazione “abnorme” della consulenza tecnica e della sentenza Per_19
n.646/93 del Tribunale di Napoli, con violazione del principio dell'intangibilità del giudicato.
Con la seconda ragione, intitolata “DELLA PROVA DELL'OCCUPAZIONE
ILLEGITTIMA”, che per stretta connessione va esaminata congiuntamente alla precedente, gli appellanti rammentano che con la sentenza giudicata del tribunale partenopeo n. 646/93 era rimasto acclarato che l'intero piano interrato del fabbricato di via R. Margherita n. 137 era di proprietà di , essendo stata rigettata la domanda principale degli Persona_1 originari attori, attuali appellanti, di rivendica dell'intera proprietà del piano interrato e che il prefato, con raccomandata del 26.10.2001, aveva richiesto agli usuari, che si erano impossessati di una maggiore superfice di quella asservita, la restituzione della stessa, il pagamento di un canone, dovuto per lo spazio arbitrariamente occupato, e di consentire alle SI.re e l'esercizio del diritto d'uso nella menzionata area di 340 mq. CP_3 Per_7
Assumono che la superfice asservita del piano cantinato risultava precisamente determinata dal C.T.U. ing. che, dopo aver rilevato, sia con metodologie tradizionali e sia con Per_19
strumentazione laser, le misure e dimensioni del piano interrato, ivi compresa la superficie in mq.340, assegnata agli usuari, in virtù della C.T.U. svolta dall'ingegnere aveva Per_20
definitivamente accertato che la superficie oggetto dell'impossessamento è di mq.83,95, e non di mq.50,20, come indicati dall'attore. Sottolineano, poi, come a tutte le operazioni peritali aveva partecipato il geom. , quale consulente di parte dei Controparte_30
convenuti (odierni appellati), senza sollevare critiche o obiezioni all'operato dell'ausiliare.
Da qui il diritto di essi appellanti alla restituzione delle aree graficizzate nelle tav. 8 e 9 allegate alla relazione del C.T.U. ing. ovvero la n.1 estesa per mq.48.03, la n.2 per Per_19
mq.8,97, la n.3 per mq.26,95 per un totale di mq.83,95.
Quanto al calcolo della indennità di occupazione della superficie in eccedenza, i deducenti aderiscono ai criteri utilizzati dall'esperto e quindi alle tre soluzioni prospettate e si rimettono alla Corte per l'individuazione dell'ipotesi maggiormente confacente al caso in esame, chiedendo l'adeguamento dell'importo alla data dell'effettivo rilascio, essendo ancora in corso l'occupazione.
Infine, prendono posizione sulle domande riconvenzionali svolte a diverso titolo dagli appellati, ribadendone l'infondatezza e insistendo per la conferma del loro rigetto.
Gli appellati, eccezion fatta per (ora suoi eredi ) e Persona_7 Controparte_3
che, come si è detto, hanno aderito alle ragioni dell'appello principale-
[...]
contrastano il gravame sostenendo, in sintesi, che il fulcro della sentenza n. 646/93 ( in esecuzione della quale sono state occupate le aree a parcheggio del piano cantinato di cui è causa) non sarebbe affatto, come opinato dagli appellanti, il grafico n. 12 allegato alla CTU dell'ing a corredo dell'elaborato peritale e richiamato nel dispositivo della predetta Per_20
sentenza, dovendosi, invece, aver riguardo assorbente alla motivazione della medesima decisione, che, nel recepire l'ipotesi n. 1 della CTU chiaramente individua Per_20
un'area utile di mq 340 quale oggetto del diritto d'uso a parcheggio in favore di essi appellati, al netto quindi delle zone di manovra e di percorrenza per raggiungere le postazioni.
La questione, a loro dire, va posta non in termini di intangibilità del giudicato, che essi non intendono porre in dubbio, bensì di corretta interpretazione del titolo giudiziario, in presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, da risolvere dando prevalenza alla seconda. In tale ottica, a loro dire, poiché il disegno di cui allegato n. 12 della ctu svolta nel Per_20
giudizio del 1993 rappresenta in maniera erronea la soluzione n. 1 che lo stesso ing. aveva illustrato nella parte descrittiva della sua relazione, e poiché la sentenza n. Per_20
646/93 in parte motiva ha chiaramente prestato adesione all'ipotesi n. 1, dovrebbe prevalere l'intento espresso nell'iter motivazionale della prefata decisione, piuttosto che il dispositivo nella parte in cui richiama il grafico n. 12.
La CTU dell'ing. svolta nel primo grado del presente giudizio si fonderebbe Per_19 sull'erroneo quesito sottoposto all'ausiliario dal tribunale, tarato sulla verifica della rispondenza dell'area in concreto utilizzata a parcheggio dai convenuti con quella raffigurata nel grafico n. 12, invece che con l'ipotesi n. 1 come descritta nell'elaborato peritale dell'ing. Per_20
Sulla base di tale tesi, gli appellati ribadiscono la legittimità dell'occupazione delle aree come individuate nelle tavole nn. 7, 8 e 9 dell'ing evidenziando che in esse sono Per_19
comprese anche gli spazi di manovra e di percorrenza, da escludere dall'area netta di mq
340 asservita ad uso parcheggio in loro favore.
Ritiene la Corte che l'attenta lettura della sentenza n. 646/93, come confermata, per quanto qui interessa, dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1008/97, in uno all'elaborato del CTU ing. dia ragione all'interpretazione del giudicato propugnata dagli Per_20 appellanti, vale a dire che l'area utile di mq 340 del piano cantinato del fabbricato di causa su cui gli appellati hanno il diritto d'uso a parcheggio sia quella individuata nel grafico n. 12 allegato alla prefata relazione. A tale soluzione si perviene considerando che, contrariamente a quanto opinato dagli appellati, non è riscontrabile alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza n. 646/93 del tribunale di Napoli, per superare il quale disattendere le previsioni del dispositivo a vantaggio della parte motiva.
Ed infatti, il tribunale partenopeo, dopo aver affermato che “Deve, perciò, ad avviso del
Collegio prendersi in considerazione la prima ipotesi suggerita dal CTU” ( v. pag. 16 righi
18 e 19 sentenza 646/93), nel determinare le somme dovute dagli attori al ad Per_1
integrazione del prezzo di compravendita in ragione del riconosciuto diritto d'uso a parcheggio afferma che “ il valore dell'area da attribuire in uso agli attori (e che il CTU , con metodo corretto, stima in mq 340 ed individua graficamente;
v. all. 12 e rel. a cui si fa rinvio) è pari a L. 439.492.500 ( 1.292.625 x 340)” ( cfr pag. 17 righi da 16 a 20 sentenza
646/93; il grassetto è aggiunto qui)).
In coerenza con tale parte della motivazione, nel dispositivo, al primo capo si trova così statuito: “dichiara, ad integrazione dei singoli contratti di vendita stipulati con il , Per_1
che gli attori vantano il diritto di uso, in proporzione delle rispettive quote millesimali sull'area adibita a parcheggio compresa nel cantinato del fabbricato di Castellammare di
Stabia via Regina Margherita 137, individuata dal CTU Ing. nel grafico Persona_20
allegato 12 “ (cfr. pag. 21 sentenza 646/93).
Dalla lettura combinata di motivazione e dispositivo della decisione n. 646/93 citata si evince, dunque, che l'intento del giudicante non è quello di attribuire agli allora attori
(odierni appellati) un'area di mq 340 da individuarsi all'interno della più vasta superfice del piano cantinato di mq 1450, bensì proprio lo spazio di mq 340 così come rappresentato nel grafico n. 1 allegato alla relazione del ctu Per_20
Anche la Corte di merito, adita dagli allora attori (odierni appellati) in sede di gravame, nel dare risposta al quinto motivo di appello ( con cui gli attuali appellati censuravano la sentenza “deducendo che il tribunale aveva erroneamente indicato l'estensione dell'area di parcheggio”; cfr pag. 18 punto 5 sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 1008/1997) nel respingere il mezzo e confermare sul punto la sentenza n. 646/93, ha avuto modo di ribadire che “deve ritenersi esatta la statuizione del tribunale che ha adottato , tra le varie ipotesi formulate dal CTU, la prima (Quindi cubatura : mc 12872. Detratta l'incidenza delle aree servizi: mc 10.298. Area a parcheggio 10.298/20= mq 515. Detratte le aree di servizio per il 34%: mq 515. Mq 175= mq 340). L'area di mq 340 è stata individuata dal CTU e a questa- grafico 12- si fa riferimento” ( cfr. pag. 20 e 21 sentenza 1008/97 cit;
il grassetto è aggiunto qui).
Peraltro, che l'ipotesi n. 1 elaborata dall'ing. corrisponda all'area come da lui Per_20
disegnata nel grafico all. 12 si ricava anche dalla pag. 27 della sua relazione, laddove è spiegato che la superfice “ netta utile” di mq 340- di quella più vasta di mq 960 netti del livello interrato (ottenuta scorporando dall'intera superfice del cantinato pari a mq 1450 ,
l'area di mq 490 destinata a disimpegni, di cui 175 mq quale quota in comunione in favore dei titolari del diritto d'uso)- è “distaccata come da disegno” ( cfr pag. 27 righi 24 e 25 relazione . Per_20
In effetti, a ben leggere la parte descrittiva della relazione dell'ing. in riferimento Per_20
all'ipotesi n.1, si ricava che come area di disimpegno è stata riconosciuta in favore degli allora attori una superfice di mq 175 (calcolata quale incidenza del 34% sulla superfice lorda di mq 515 da destinare a parcheggio) non in termini assoluti ma quale “quota in comunione” sullo spazio di mq 490 del piano cantinato già destinato ad aree di disimpegno.
Tale è il senso della parte della relazione ove si legge testualmente: “Nell'ipotesi, invece, [ ndr quella poi indicata come ipotesi n.1] che si debba assumere tale area del “ livello interrato” dell'edificio, pari a mq 1.450 complessivamente, di cui mq 960 quale spazio utile netto e mq 490 per aree di disimpegni, si avrebbe una incidenza-quale quota in comunione, sulle dette aree di disimpegno- del 36% ( mq 175 su mq 490) e la restante quota del 64% rimarrebbe in proprietà del , ed una superficie “netta utile” di mq 340, distaccata Per_1
come da disegno”(cfr. pag. 27 righi da 17 a 25 relazione ing. . In altri termini, Per_20
come spazio di manovra (aree per disimpegni) spettante agli (allora) attori non è stata individuata nella relazione un'area ad hoc, da distaccare da quella di mq 960 del Per_20
cantinato, oltre quella di mq 340 netti per parcheggiare, bensì la quota in comunione (per il
36%) sull'area di mq 490 già utilizzata come area di disimpegni. Le considerazioni che precedono inducono ad escludere che il grafico all. 12 sia “sbagliato”, come lamentato dagli appellati, in quanto non conforme alla parte descrittiva della relazione del CTU Per_20
emergendo, invece, dal complessivo esame dell'elaborato peritale, che l'ausiliario abbia voluto proprio individuare nella zona del cantinato illustrata nel predetto grafico l'area utile netta di mq 340 da destinare ai posti auto in uso agli (allora) attori.
Che poi tale soluzione tecnica, come si dolgono gli appellati, non sia concretamente praticabile-per impossibilità di raggiungere i posti auto senza considerare le aree di manovra all'interno della zona come individuata nel grafico all. 12- è una questione di cui gli stessi si sarebbero dovuti avvedere prima del passaggio in giudicato della sentenza n. 646/93 e farne oggetto di critica con l'appello proposto avverso tale decisione, che ha recepito l'ipotesi n. 1 come riportata nel grafico all. 12, e che ora non può più essere messa in discussione per l'intangibilità del giudicato.
Consegue a quanto appena argomentato che la sentenza qui gravata, erroneamente interpretando la portata della sentenza n. 646/93, ha finito per attribuire agli attuali appellati un'area netta maggiore di quella loro riconosciuta, in violazione del giudicato sul punto, perché, pur avendo affermato che “ le aree attualmente occupate dai convenuti ai fini del parcheggio siano pari a mq 423,95- come riconosciuto dal CTU nominato in codesto giudizio...”( cfr. pag. 4 sentenza gravata) ha, però, ritenuto infondata la domanda del sull'assunto che l'area occupata fosse inferiore alla superfice complessivamente Per_1
assegnata di mq 515.
Da qui l'accoglimento del primo mezzo del gravame principale volto all'accertamento dell'occupazione, da parte degli attuali appellati (anche in qualità di eredi degli originari convenuti, escluse e suoi eredi e legatari e Persona_7 Controparte_3
, di un'area del piano cantinato maggiore, complessivamente, di mq 83,95
[...]
rispetto a quella di mq 340 loro spettante in forza della sentenza n. 646/93 citata, così come accertato nella relazione dell'ing. richiamata anche nella gravata sentenza, che ha Per_19
descritto graficamente le aree occupate in eccedenza nelle tav. 7 e 8 ad essa allegate, indicate come “area parcheggio aggiuntiva n.1 mq 48,03” ( colorata in fucsia) , “area parcheggio aggiuntiva n. 2 mq 8,97 (lasciata in bianco), “area di parcheggio aggiuntiva n. 3 mq 26,95” ( colorata in verde).
Ne consegue che, in riforma della decisione del tribunale oplontino qui impugnata, in accoglimento sul punto della originaria domanda attorea, va ordinato agli appellati- esclusa nonché i successori mortis causa (erede e legatari) di Controparte_3 non occupanti- all'immediato rilascio, in favore degli appellanti, delle Persona_7
aree come sopra indicate ed individuate nella tav 7 e 8 della ctu Per_19
Le medesime considerazioni sopra svolte inducono all'accoglimento anche del secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti chiedono, a modifica della sentenza appellata,
l'accoglimento della domanda risarcitoria per l'occupazione illegittima delle predette aree.
Invero, l'occupazione da parte degli appellati di un'area netta maggiore di quella di mq 340 individuata nel grafico all. 12 della ctu è circostanza che neanche essi contestano, Per_20
ritenendola, tuttavia, legittima sulla base della- non condivisibile- interpretazione della sentenza n. 646/93 sopra esposta.
Una volta chiarita l'esatta portata del giudicato riguardante la zona del cantinato asservita a vantaggio degli appellati, emerge l'inconsistenza della loro difesa e l'illegittimità dell'occupazione della maggior superfice di mq 83,95, verificatasi a seguito dell'immissione in possesso avvenuta il 3.11.1998 per l'esecuzione forzata della sentenza n. 646/93 ( cfr. verbale dell'ufficiale giudiziario, all. 4 in produzione primo grado appellanti), con diritto dei Langella al risarcimento del danno per la sottrazione di detta zona di loro esclusiva proprietà, pregiudizio che, trattandosi di area certamente suscettibile di essere locata ad uso parcheggio (a terzi o agli stessi condomini), non è in ipsa, ma corrisponde ai frutti civili ritraibili dallo sfruttamento economico delle superfici in contestazione.
Per la quantificazione, possono utilizzarsi i conteggi elaborati dal CTU ing. Per_19
fondati su criteri oggettivi, come tali verificabili, e correttamente applicati (meglio descritti alle pagg. da 14 a 16 della relazione del 10.9.2009 qui da intendersi riportate) e adottarsi la soluzione che contempla il calcolo della sorte capitale in uno agli interessi semplici (senza capitalizzazione alcuna che non si applica al debito di valore come quello risarcitorio), così da individuare la somma da liquidare nell'importo di euro 64.430,18 ( già attualizzato e comprensivo di interessi legali).
Al risarcimento sono tenuti tutti gli appellati- tranne gli eredi e legatari di
[...]
e loro aventi causa, nonché nei cui confronti i Per_7 Controparte_3
non hanno svolto alcuna domanda- nonché gli aventi causa a titolo particolare, Per_1 senza estromissione degli alienanti, posto che l'occupazione è iniziata nel 1998, prima delle alienazioni e di essa ne devono rispondere i titolari del diritto d'uso all'epoca dell'appropriazione ad uso parcheggio della maggior area del cantinato rispetto a Per_1
quella riconosciuta con la sentenza n. 646/93.
I predetti, inoltre, ai sensi dell'art. 2055 c.c. rispondono in solido del risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, avendo concorso nella occupazione della maggiore area in contestazione, e solo nei rapporti interni saranno tenuti ciascuno in proporzione delle rispettive quote millesimali.
Sull'appello incidentale di . Controparte_9
Con la comparsa di costituzione in appello, , oltre a invocare il rigetto Controparte_9 dell'appello del , ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale Per_1
avanzata in primo grado di risarcimento del danno da lesione per violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e di declaratoria di nullità di tutti gli atti di vendita posti in essere dal ed afferenti i box auto realizzati ed alienati dal medesimo in violazione del Per_1
vincolo pertinenziale (cfr. pag. X della comparsa di costituzione depositata il 25.6.2015).
Per ottenere la riforma sul punto della gravata sentenza, la avrebbe dovuto CP_9
svolgere specifici argomenti di critica avverso le plurime ragioni su cui è fondato il rigetto, vale a dire la genericità della dedotta nullità e la conformità delle opere realizzate dal alle disposizioni urbanistiche vigenti (v. pag. 4 della gravata decisione). Invece, la Per_1
prefata si è limitata a riproporre i medesimi argomenti già svolti in primo grado senza confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata, svolgendo, quindi, ragioni che si sostanziano in una “non critica” all'inter logico argomentativo del tribunale oplontino.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame incidentale perché carente di specificità, in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 342 cpc.
Sull'appello incidentale di Controparte_3
Il gravame incidentale della va accolto limitatamente alla richiesta, adesiva CP_3 rispetto all'appello principale, di accertamento dell'occupazione illegittima da parte degli altri appellati di una area di mq 83,95 maggiore rispetto a quella di mq 340 asservita ad uso parcheggio in forza del giudicato costituito dalla sentenza n. 646/93 menzionata, e ciò per le ragioni già sopra svolte in accoglimento dell'impugnazione principale dei . Per_1 L'appello incidentale va, invece, rigettato nel resto sebbene per motivi diversi da quelli posti a base della gravata decisione.
Invero, la richiesta risarcitoria della si fonda sull'assunto di non aver preso CP_3
parte all'immissione in possesso tramite ufficiale giudiziario il 3.11.1998, come desumibile dal relativo verbale, e di essere stata nell'impossibilità di fruire di posto auto per non rendersi partecipe dell'abusivo impossessamento perpetrato dagli altri condomini appellati di una superfice eccedente quella di spettanza. In conseguenza di tale situazione ha allegato di aver subito un pregiudizio economico consistente nell'aver dovuto parcheggiare la propria auto in pubbliche rimesse a pagamento. Di tale danno, tuttavia, l'appellante incidentale ha mancato di fornire la prova, sia nell'”an” che nel “quantum”, come era suo onere. Da qui il rigetto della sua domanda per mancanza di prova del danno sofferto.
E', invece, inammissibile la domanda riconvenzionale di assegnazione dei posti auto riproposta come motivo di appello incidentale perché fondata su un titolo del tutto diverso e slegato da quello oggetto del giudizio, in quanto afferisce ai rapporti tra contitolari del diritto d'uso e non quelli, di cui è questione nel presente giudizio, tra il proprietario dell'area da destinare a parcheggio e gli usuari.
Ne consegue il rigetto del gravame incidentale in esame.
Sull'appello incidentale di + 10 (difesi dall'avv. Guido Prota). Controparte_11
Con l'appello incidentale i predetti hanno chiesto la riforma della decisione limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado, invocando, in suo luogo, la condanna del in quanto del tutto soccombente. Per_1
Ora, poiché, come si è detto, va accolto l'appello principale, il gravame in esame resta assorbito dalla necessità di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, in conseguenza della riforma parziale della impugnata sentenza.
Spese del giudizio.
La riforma parziale della impugnata decisione comporta, come detto, la necessità di regolare le spese del doppio grado considerando l'esito complessivo del giudizio, che ha visto la piena vittoria degli appellanti nei confronti di tutti gli appellati indicati in epigrafe, Per_1 ad esclusione di e ( ora suoi eredi e Controparte_3 Persona_7
legatari) che hanno prestato adesione all'appello di e nei cui confronti Persona_1 quest'ultimo non ha proposto alcuna domanda.
La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (tutte le fasi per il primo grado;
esclusa la fase istruttoria in appello). Vanno, altresì, riconosciute le spese vive come da nota spese depositata in data 15.7.2024.
Nei rapporti tra gli appellanti incidentali le spese vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza in conseguenza della conferma, in questo grado, del rigetto delle rispettive domande riconvenzionali.
Vanno, altresì, compensate, per assenza di soccombenza e di posizioni di contrato, le spese del doppio grado nei rapporti tra i e Per_1 Controparte_3 CP_12
(erede di , e ( entrambi legatari Persona_7 CP_13 Controparte_31 di e (intervenuta, acquirente da e Persona_7 CP_23 CP_13
). Controparte_31
Ricorrono, infine, i presupposti, stante l'inammissibilità e/o il rigetto delle impugnazioni incidentali, per l'applicazione, a carico degli appellanti incidentali indicati in dispositivo, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e , quali eredi di e sugli Parte_1 Parte_2 Persona_1
appelli incidentali proposti da , da Controparte_9 Controparte_3
nonché da (in proprio e quale erede di , Controparte_11 Persona_5 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e
[...] Parte_12 Parte_15 Parte_14 Parte_13
avverso la sentenza n. 2748/2014 del tribunale di Torre Annunziata, così
[...]
provvede:
1- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo la domanda proposta in primo grado da , condanna Persona_1 gli appellati di cui in epigrafe, SIg.ri Controparte_1 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_11 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_15 Parte_14 Parte_13 CP_9
, , ,
[...] Controparte_32 CP_16 CP_17 CP_19 CP_33
, , ,
[...] Parte_20 Controparte_18 Parte_16 Parte_17 [...] nonché gli intervenuti , Parte_18 CP_23 Controparte_22 [...]
a) a rilasciare in favore di e la Controparte_34 Parte_1 Parte_2
complessiva area di mq 83,95 del piano cantinato del fabbricato sito in Castellammare di
Stabia alla via Regina Margherita n. 137, eccedente rispetto a quella netta di mq 340 di cui alla sentenza del tribunale di Napoli n. 646/93, come graficizzata nelle tavole nn. 7 e 8 allegate alla relazione del CTU ing. del 10.9.2009 ed individuata dalla Persona_22
sommatoria delle aree di parcheggio aggiuntive n. 1 (di mq 48,03), n. 2 (di mq 8,97) n. 3 (di mq 26,95) meglio descritte anche a pag. 14 della detta relazione peritale;
b) al pagamento, in solido, in favore di e , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 da occupazione illegittima dell'area di cui alla lettera a) che precede, per il periodo dal
3.11.1998 alla data della relazione peritale, della somma complessiva di euro 64.430,18, già attualizzata e comprensiva degli interessi legali, oltre agli ulteriori interessi legali su detta somma dalla data della presente decisione al saldo, il tutto da ripartirsi nei rapporti interni tra gli obbligati in proporzione delle rispettive quote millesimali;
2- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_9
3- Rigetta l'appello incidentale formulato da Controparte_3
4-Dichiara assorbito l'appello incidentale avanzato da (in proprio e Controparte_11
quale erede di , , Persona_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_15
, e;
[...] Parte_14 Parte_13
5-Condanna gli appellati e gli intervenuti indicati al capo 1) che precede, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado in favore di e , Parte_1 Parte_2
quali eredi di , che liquida: per il primo grado in euro 7.616,00 per Persona_1
compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 1991,12 per spese vive ed euro 9.991,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6-Compensa le spese del doppio grado nei rapporti tra gli appellanti incidentali;
7-Compensa le spese del doppio grado nei rapporti tra i e Per_1 Controparte_3
, , ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_31 CP_23
8-Pone le spese della CTU svolta in primo grado, in solido, a carico degli appellati ed intervenuti indicati al capo 1) che precede, nella misura già liquidata con separato decreto del tribunale;
9-Dà atto che e sono tenute, ciascuna, a Controparte_9 Controparte_3
pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, 21 maggio 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello