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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1361/2023 R.G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Priscilla Artelli Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Di Giambattista Controparte_1
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/06/2025, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Khouribga (MA), in data 03/08/2018, con , da cui è Controparte_1
nata la figlia (il 04/08/2019) - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Per_1
dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento super esclusivo della figlia minore con regolamentazione dei tempi di permanenza padre-figlia; di porre a carico del marito l'assegno mensile a titolo di mantenimento in proprio favore dell'importo ritenuto di
1 giustizia di porre a carico del marito l'assegno mensile a titolo di mantenimento della prole dell'importo ritenuto di giustizia;
con paritaria ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei minori.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- Alla fine del primo anno di convivenza coniugale, in coabitazione con la famiglia del marito, quest'ultimo assumeva un atteggiamento controllante e aggressivo, impedendole di avere contatti con l propria famiglia di origine e limitandone completamente l'autonomia;
- La situazione di sudditanza e isolamento dalla famiglia di origine e dal contesto sociale peggiorava con la nascita della figlia dopo la quale, nonostante i Per_1
problemi fisici derivanti dal parto, veniva costretta ad occuparsi delle pulizie e della cura della casa;
- Dopo l'ennesimo episodio di violenza nel giugno 2020, si rivolgeva ad un centro anti violenza, iniziando a soffrire di depressione e attacchi d'ansia, nel timore che, allontanandosi dal marito violento, questi le avrebbe impedito di avere contatti con la figlia;
- Nel marzo del 2022 scopriva la relazione extraconiugale del marito con una cliente del suo studio residente a [...], senza però farne parola con lo stesso;
- Nel novembre del 2022, dopo aver confrontato il marito relativamente alla sua relazione extraconiugale, veniva nuovamente minacciata di morte dal marito, alla presenza della figlia Per_1
- In data 31/01/2023 il marito, dopo aver acquistato un biglietto del treno per San
Giorgio di Piano, paese di residenza della famiglia di origine, le ordinava di lasciare la casa coniugale;
- In data 02/02/2023, si spostava con la figlia a San Giorgio di Piano, per poter effettuare visite già programmate presso l'ospedale di Bellaria, dove veniva successivamente ricoverata dal 13 al 18 marzo;
2 - In data 08/04/2023, il le imponeva la firma di un accordo per CP_1
regolamentare la separazione, con previsione di periodi alternati di permanenza della figlia con ciascun genitore, salvo poi impedirle di prelevare la figlia Per_1
per tenerla con sé, violando il suddetto accordo;
- Per il timore di possibili violenze ai danni della figlia e per via delle condotte violente del marito ai propri danni, in data 27/04/2023 sporgeva denuncia nei confronti del CP_1
Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente chiesto la Controparte_1
sospensione pregiudiziale del procedimento di separazione per litispendenza internazionale della domanda di divorzio presso il Tribunale di Khouribga e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda famigliare narrata dalla ricorrente ed ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie per violazione dei doveri coniugali;
l'affidamento esclusivo della figlia con regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
di porre a carico della ricorrente l'assegno mensile della somma ritenuta di giustizia a titolo di mantenimento della figlia.
A sostegno delle proprie pretese, parte resistente ha rappresentato che:
- con ricorso depositato in data 23/05/2023 presso il Tribunale di Khouribga, aveva presentato domanda di divorzio in Marocco, giudizio nel quale la Pt_1
risultava regolarmente costituita, con decisione prevista all'udienza del
10/08/2023;
- durante la convivenza coniugale la ricorrente gli aveva falsamente riferito di essere laureata in Giurisprudenza e di essere dipendente presso la Prefettura di
Bologna, sfruttando anche i millantati problemi di salute al fine di recarsi in
EM OM e intrattenere una relazione extraconiugale;
3 - non aveva assunto nessuna delle condotte controllanti e violente riferite dalla moglie in costanza di matrimonio e, anzi, aveva fatto il possibile per sostenere la ricorrente dal punto di vista economico e per i presunti problemi di salute;
- il biglietto per San Giorgio di Piano del 31/01/2023 era stato acquistato di comune accordo con la ricorrente con l'intento di interrompere temporaneamente la convivenza per una “pausa di riflessione”, salvo poi il rifiuto della stessa di partire, nel timore che un eventuale allontanamento temporaneo avrebbe portato alla separazione definitiva;
- era sempre stato un marito e un padre amorevole e attento e le accuse sollevate dalla ricorrente erano del tutto infondate, prive di riscontri concreti e volte esclusivamente ad allontanarlo dalla figlia;
Per_1
Successivamente, veniva aperto i sub procedimento n. R.G. 1361/2023-1 a seguito di istanza ex art. 473 bis .15 in data 04/08/2023, con cui l'odierna ricorrente ha chiesto di confermare la nomina del Curatore Speciale già nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila; di autorizzare l'iscrizione della minore alla Scuola Per_1
Materna di San Giorgio di Piano e di stabilire un calendario di frequentazione della minore con i genitori per il periodo di settembre 2023.
In data 23/08/2023, si costituiva in giudizio per mezzo del proprio Persona_2
Curatore Speciale avv. giusto decreto di nomina del Tribunale per i Parte_2
Minorenni in data 03/05/2023, chiedendo di disporre consulenza tecnica in ordine alle capacità genitoriali delle parti;
di incaricare i servizi sociali dei comuni di Bellante e San
Giorgio di Piano di monitorare i rapporti con i genitori e i rispettivi nuclei familiari e di stabilire, in assenza di accordo tra i genitori, un calendario di incontri nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.
All'esito dell'udienza in data 09/08/2023, nel sub procedimento n. R.G. 1361/2023-1, le parti definivano concordemente un calendario di incontri con alternanza settimanale presso ciascun genitore, nei seguenti termini:
- Dal 01/09 al 05/09 la minore sarà collocata presso il padre 4 - Dal 06/09 all'11/09 la minore sarà collocata presso la madre;
- Dal 12/09 al 18/09 la minore sarà collocata presso il padre;
- Dal 19/09 al 24/09 la minore sarà collocata presso la madre;
- Dal 25/09 al 01/10 la minore sarà collocata presso il padre;
- Dal 02/10 al 08/10 la minore sarà collocata presso la madre
- Dal 09/10 al 15/10 la minore sarà collocata presso il padre;
- Dal 16/10 al 22/10 la minore sarà collocata presso la madre
e così proseguendo a settimane alternate.
Il Presidente disponeva quindi la chiusura del procedimento n. R.G. 1361/2023-1.
Nel prosieguo, all'esito dell'udienza di comparizione in data 20/09/2023, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare - , ha invitato le parti a trovare un accordo in ordine ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, con alternanza ogni 10 giorni Per_1
della permanenza presso ciascun genitore, rimettendo al Collegio la decisione in ordine alla richiesta sospensione del procedimento per litispendenza internazionale, concedendo alle parti termini per il deposito di note di giorni 30.
Successivamente, con ordinanza in data 13/11/2023, il Presidente ha rigettato le eccezioni di litispendenza internazionale e incompetenza e fissato l'udienza del
13/12/2023 per la prosecuzione del giudizio e l'emissione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis .22.
Nelle more dell'udienza, in data 12/12/2023, il resistente depositava sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Khouribga in data 09/11/2023 e successiva sentenza, del
23/11/2023, di correzione dell'errore materiale relativo alla data di deposito del ricorso.
All'esito dell'udienza in data 13/12/2023, il Presidente ha concesso termine di giorni 30 alle parti per argomentare in ordine alle disposizioni di affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso il padre della minore contenute nella sentenza Per_1
emessa dal Tribunale di Khouribga e disposto CTU, con incarico al Dott. CP_2
al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti e stabilire il migliore regime di
5 affidamento della minore Il Presidente ha inoltre confermato il regime di Per_1
affidamento stabilito sull'accordo delle parti all'udienza del 17/12/2022, nonché
l'incarico di monitoraggio affidato ai Servizi Sociali.
Successivamente, a seguito di istanza ex art. 473 bis .23 c.p.c. dell'odierno resistente in data 14/04/2024, è stato aperto il sub procedimento R.G. n. 1361/2023-2, su per la modifica dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473 bis .22 c.p.c. e, in particolare, per la revoca del regime di frequentazione stabilito all'esito dell'udienza in Parte_3
data 20/09/2023 alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata dal CTU
Dott. in data 12/04/2024. CP_2
Nell'ambito del suddetto sub procedimento, all'esito dell'udienza in data 15/05/2024, il
Presidente, sentito il CTU in ordine al pericolo di sottrazione della figlia o di possibili condotte pregiudizievoli della madre, il quale esponeva quanto segue:
“Nello specifico, se parliamo il rischio di sottrazione della minore, non vi sono elementi che possano evidenziare, sulla base di quanto accertato, il rischio che la madre ponga in essere comportamenti rilevanti sotto questo profilo. Sulla base delle informazioni tratte dal mio operato non ho, in scienza e coscienza, elementi per prevedere un rischio di tal genere. Anche in ordine al presunto intento suicidario della non rinvengo Pt_1
rischi in tal senso, premettendo che scelte di questo genere non possono escludersi a priori. Tuttavia, sulla base degli elementi da me acquisiti, un pericolo concreto non vi è, essendo altre le problematiche evidenziate dalla durante l'osservazione.” Pt_1
ha concesso termine di giorni 20 al CTU incaricato per rispondere alle osservazioni critiche sulla consulenza tecnica segnalate dalle parti, con il deposito di una relazione di chiarimenti e termine fino al 25/06/2024 alle parti per le proprie osservazioni, rinviando la causa all'udienza del 10/07/2024.
Successivamente, all'esito dell'udienza in data 10/07/2024, il Presidente ha disposto la riunione del sub procedimento R.G. n. 1361/2023-2 al procedimento principale e rinviato all'udienza del 25/09/2024, poi differita al 09/10/2024, per la precisazione delle conclusioni e rimessione al Collegio.
6 Alla successiva udienza, in data 09/10/2024, il Presidente fissava l'udienza del
29/01/2025 – poi differita d'ufficio al 25/06/2025 - per la rimessione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c..
Infine, all'udienza del 25/06/2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza in data 10 novembre 2023, con cui sono state rigettate le eccezioni di litispendenza internazionale e di incompetenza, la causa perviene per la decisione di merito.
Il Collegio rileva che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia di separazione che tenga conto della sentenza di divorzio resa da Tribunale (Khouribga) del Regno del
Marocco, sentenza in data 9 novembre 2023, con cui si statuisce il divorzio tra le parti;
ritiene che in parte de qua la sentenza citata ha determinato, per come pacifico tra le parti stesse, la cessazione della materia del contendere (in terminis, Tribunale di Reggio
EM, 22 marzo 2014); considera tuttavia che le parti hanno invece escluso che la sentenza resa dal Tribunale del Regno del Marocco abbia fatto venir meno la necessità della pronuncia da parte di questo Giudice in ordine alle altre questioni controverse;
osserva poi che, giusta ordinanza di remissione in istruttoria coeva all'ordinanza risolutiva delle questioni di litispendenza internazionale e di incompetenza citata, la causa è proseguita davanti al Pres. istr. con l'adozione dei provvedimenti ex art.473 bis.22 c.p.c., provvedimenti che sono stati adottati in conformità con quanto statuito già in sede di procedimento de potestate dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, adito dal resistente nelle more del presente procedimento, dichiaratosi incompetente per il merito;
rileva che, in particolare, la prosecuzione del procedimento ha avuto ad oggetto la verifica circa la capacità genitoriale delle parti a mezzo di una c.t.u. regolarmente svolta.
È necessario acquisire elementi utili a consentire al Collegio l'adozione di una decisione aderente all'attuale realtà delle condizioni della separazione, stante il risalente profilo temporale della relazione del Servizio sociale del Comune di Bellante (TE), rimessa a seguito di ordinanza del Presidente istr. in vista dell'adozione dei provvedimenti ex
7 art.473 bis. 22 c.p.c., essendo successivamente intervenuto, come riferito dalle parti negli atti conclusivi, il trasferimento di residenza della figlia minore delle parti insieme al padre ed alla nonna paterna, con verisimile iscrizione alla scuola primaria, ma da alcuna delle parti specificata. È poi opportuno perseguire, con l'acquisizione di informazioni sul punto, anche la tutela dell'interesse della minore alla stabilità delle relazioni con le figure parentali ed i nonni residenti in Italia, con una mediazione da affidarsi ai Servizi sociali competenti in relazione al luogo di attuale residenza della bambina ed a quello di residenza della madre e dei di lei genitori.
A tal fine la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide limitatamente allo status coniugii:
1) dichiara cessata la materia del contendere sul punto in conformità con la sentenza resa in data 9 novembre 2023, con correzione di errore materiale del 23 novembre
2023, dal Tribunale di Khourigba del Regno del Marocco, così statuendosi il riconoscimento di essa in parte de qua nella Repubblica Italiana;
2) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente ad ogni altra questione;
3) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1361/2023 R.G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Priscilla Artelli Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Di Giambattista Controparte_1
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/06/2025, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 23/05/2023, - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Khouribga (MA), in data 03/08/2018, con , da cui è Controparte_1
nata la figlia (il 04/08/2019) - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Per_1
dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento super esclusivo della figlia minore con regolamentazione dei tempi di permanenza padre-figlia; di porre a carico del marito l'assegno mensile a titolo di mantenimento in proprio favore dell'importo ritenuto di
1 giustizia di porre a carico del marito l'assegno mensile a titolo di mantenimento della prole dell'importo ritenuto di giustizia;
con paritaria ripartizione delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei minori.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- Alla fine del primo anno di convivenza coniugale, in coabitazione con la famiglia del marito, quest'ultimo assumeva un atteggiamento controllante e aggressivo, impedendole di avere contatti con l propria famiglia di origine e limitandone completamente l'autonomia;
- La situazione di sudditanza e isolamento dalla famiglia di origine e dal contesto sociale peggiorava con la nascita della figlia dopo la quale, nonostante i Per_1
problemi fisici derivanti dal parto, veniva costretta ad occuparsi delle pulizie e della cura della casa;
- Dopo l'ennesimo episodio di violenza nel giugno 2020, si rivolgeva ad un centro anti violenza, iniziando a soffrire di depressione e attacchi d'ansia, nel timore che, allontanandosi dal marito violento, questi le avrebbe impedito di avere contatti con la figlia;
- Nel marzo del 2022 scopriva la relazione extraconiugale del marito con una cliente del suo studio residente a [...], senza però farne parola con lo stesso;
- Nel novembre del 2022, dopo aver confrontato il marito relativamente alla sua relazione extraconiugale, veniva nuovamente minacciata di morte dal marito, alla presenza della figlia Per_1
- In data 31/01/2023 il marito, dopo aver acquistato un biglietto del treno per San
Giorgio di Piano, paese di residenza della famiglia di origine, le ordinava di lasciare la casa coniugale;
- In data 02/02/2023, si spostava con la figlia a San Giorgio di Piano, per poter effettuare visite già programmate presso l'ospedale di Bellaria, dove veniva successivamente ricoverata dal 13 al 18 marzo;
2 - In data 08/04/2023, il le imponeva la firma di un accordo per CP_1
regolamentare la separazione, con previsione di periodi alternati di permanenza della figlia con ciascun genitore, salvo poi impedirle di prelevare la figlia Per_1
per tenerla con sé, violando il suddetto accordo;
- Per il timore di possibili violenze ai danni della figlia e per via delle condotte violente del marito ai propri danni, in data 27/04/2023 sporgeva denuncia nei confronti del CP_1
Nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente chiesto la Controparte_1
sospensione pregiudiziale del procedimento di separazione per litispendenza internazionale della domanda di divorzio presso il Tribunale di Khouribga e, pur aderendo alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda famigliare narrata dalla ricorrente ed ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie per violazione dei doveri coniugali;
l'affidamento esclusivo della figlia con regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
di porre a carico della ricorrente l'assegno mensile della somma ritenuta di giustizia a titolo di mantenimento della figlia.
A sostegno delle proprie pretese, parte resistente ha rappresentato che:
- con ricorso depositato in data 23/05/2023 presso il Tribunale di Khouribga, aveva presentato domanda di divorzio in Marocco, giudizio nel quale la Pt_1
risultava regolarmente costituita, con decisione prevista all'udienza del
10/08/2023;
- durante la convivenza coniugale la ricorrente gli aveva falsamente riferito di essere laureata in Giurisprudenza e di essere dipendente presso la Prefettura di
Bologna, sfruttando anche i millantati problemi di salute al fine di recarsi in
EM OM e intrattenere una relazione extraconiugale;
3 - non aveva assunto nessuna delle condotte controllanti e violente riferite dalla moglie in costanza di matrimonio e, anzi, aveva fatto il possibile per sostenere la ricorrente dal punto di vista economico e per i presunti problemi di salute;
- il biglietto per San Giorgio di Piano del 31/01/2023 era stato acquistato di comune accordo con la ricorrente con l'intento di interrompere temporaneamente la convivenza per una “pausa di riflessione”, salvo poi il rifiuto della stessa di partire, nel timore che un eventuale allontanamento temporaneo avrebbe portato alla separazione definitiva;
- era sempre stato un marito e un padre amorevole e attento e le accuse sollevate dalla ricorrente erano del tutto infondate, prive di riscontri concreti e volte esclusivamente ad allontanarlo dalla figlia;
Per_1
Successivamente, veniva aperto i sub procedimento n. R.G. 1361/2023-1 a seguito di istanza ex art. 473 bis .15 in data 04/08/2023, con cui l'odierna ricorrente ha chiesto di confermare la nomina del Curatore Speciale già nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila; di autorizzare l'iscrizione della minore alla Scuola Per_1
Materna di San Giorgio di Piano e di stabilire un calendario di frequentazione della minore con i genitori per il periodo di settembre 2023.
In data 23/08/2023, si costituiva in giudizio per mezzo del proprio Persona_2
Curatore Speciale avv. giusto decreto di nomina del Tribunale per i Parte_2
Minorenni in data 03/05/2023, chiedendo di disporre consulenza tecnica in ordine alle capacità genitoriali delle parti;
di incaricare i servizi sociali dei comuni di Bellante e San
Giorgio di Piano di monitorare i rapporti con i genitori e i rispettivi nuclei familiari e di stabilire, in assenza di accordo tra i genitori, un calendario di incontri nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.
All'esito dell'udienza in data 09/08/2023, nel sub procedimento n. R.G. 1361/2023-1, le parti definivano concordemente un calendario di incontri con alternanza settimanale presso ciascun genitore, nei seguenti termini:
- Dal 01/09 al 05/09 la minore sarà collocata presso il padre 4 - Dal 06/09 all'11/09 la minore sarà collocata presso la madre;
- Dal 12/09 al 18/09 la minore sarà collocata presso il padre;
- Dal 19/09 al 24/09 la minore sarà collocata presso la madre;
- Dal 25/09 al 01/10 la minore sarà collocata presso il padre;
- Dal 02/10 al 08/10 la minore sarà collocata presso la madre
- Dal 09/10 al 15/10 la minore sarà collocata presso il padre;
- Dal 16/10 al 22/10 la minore sarà collocata presso la madre
e così proseguendo a settimane alternate.
Il Presidente disponeva quindi la chiusura del procedimento n. R.G. 1361/2023-1.
Nel prosieguo, all'esito dell'udienza di comparizione in data 20/09/2023, il Presidente, dopo aver proceduto all'esame dei coniugi - i quali hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare - , ha invitato le parti a trovare un accordo in ordine ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, con alternanza ogni 10 giorni Per_1
della permanenza presso ciascun genitore, rimettendo al Collegio la decisione in ordine alla richiesta sospensione del procedimento per litispendenza internazionale, concedendo alle parti termini per il deposito di note di giorni 30.
Successivamente, con ordinanza in data 13/11/2023, il Presidente ha rigettato le eccezioni di litispendenza internazionale e incompetenza e fissato l'udienza del
13/12/2023 per la prosecuzione del giudizio e l'emissione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis .22.
Nelle more dell'udienza, in data 12/12/2023, il resistente depositava sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Khouribga in data 09/11/2023 e successiva sentenza, del
23/11/2023, di correzione dell'errore materiale relativo alla data di deposito del ricorso.
All'esito dell'udienza in data 13/12/2023, il Presidente ha concesso termine di giorni 30 alle parti per argomentare in ordine alle disposizioni di affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso il padre della minore contenute nella sentenza Per_1
emessa dal Tribunale di Khouribga e disposto CTU, con incarico al Dott. CP_2
al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti e stabilire il migliore regime di
5 affidamento della minore Il Presidente ha inoltre confermato il regime di Per_1
affidamento stabilito sull'accordo delle parti all'udienza del 17/12/2022, nonché
l'incarico di monitoraggio affidato ai Servizi Sociali.
Successivamente, a seguito di istanza ex art. 473 bis .23 c.p.c. dell'odierno resistente in data 14/04/2024, è stato aperto il sub procedimento R.G. n. 1361/2023-2, su per la modifica dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473 bis .22 c.p.c. e, in particolare, per la revoca del regime di frequentazione stabilito all'esito dell'udienza in Parte_3
data 20/09/2023 alla luce delle risultanze della consulenza tecnica depositata dal CTU
Dott. in data 12/04/2024. CP_2
Nell'ambito del suddetto sub procedimento, all'esito dell'udienza in data 15/05/2024, il
Presidente, sentito il CTU in ordine al pericolo di sottrazione della figlia o di possibili condotte pregiudizievoli della madre, il quale esponeva quanto segue:
“Nello specifico, se parliamo il rischio di sottrazione della minore, non vi sono elementi che possano evidenziare, sulla base di quanto accertato, il rischio che la madre ponga in essere comportamenti rilevanti sotto questo profilo. Sulla base delle informazioni tratte dal mio operato non ho, in scienza e coscienza, elementi per prevedere un rischio di tal genere. Anche in ordine al presunto intento suicidario della non rinvengo Pt_1
rischi in tal senso, premettendo che scelte di questo genere non possono escludersi a priori. Tuttavia, sulla base degli elementi da me acquisiti, un pericolo concreto non vi è, essendo altre le problematiche evidenziate dalla durante l'osservazione.” Pt_1
ha concesso termine di giorni 20 al CTU incaricato per rispondere alle osservazioni critiche sulla consulenza tecnica segnalate dalle parti, con il deposito di una relazione di chiarimenti e termine fino al 25/06/2024 alle parti per le proprie osservazioni, rinviando la causa all'udienza del 10/07/2024.
Successivamente, all'esito dell'udienza in data 10/07/2024, il Presidente ha disposto la riunione del sub procedimento R.G. n. 1361/2023-2 al procedimento principale e rinviato all'udienza del 25/09/2024, poi differita al 09/10/2024, per la precisazione delle conclusioni e rimessione al Collegio.
6 Alla successiva udienza, in data 09/10/2024, il Presidente fissava l'udienza del
29/01/2025 – poi differita d'ufficio al 25/06/2025 - per la rimessione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis .28 c.p.c..
Infine, all'udienza del 25/06/2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza in data 10 novembre 2023, con cui sono state rigettate le eccezioni di litispendenza internazionale e di incompetenza, la causa perviene per la decisione di merito.
Il Collegio rileva che entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia di separazione che tenga conto della sentenza di divorzio resa da Tribunale (Khouribga) del Regno del
Marocco, sentenza in data 9 novembre 2023, con cui si statuisce il divorzio tra le parti;
ritiene che in parte de qua la sentenza citata ha determinato, per come pacifico tra le parti stesse, la cessazione della materia del contendere (in terminis, Tribunale di Reggio
EM, 22 marzo 2014); considera tuttavia che le parti hanno invece escluso che la sentenza resa dal Tribunale del Regno del Marocco abbia fatto venir meno la necessità della pronuncia da parte di questo Giudice in ordine alle altre questioni controverse;
osserva poi che, giusta ordinanza di remissione in istruttoria coeva all'ordinanza risolutiva delle questioni di litispendenza internazionale e di incompetenza citata, la causa è proseguita davanti al Pres. istr. con l'adozione dei provvedimenti ex art.473 bis.22 c.p.c., provvedimenti che sono stati adottati in conformità con quanto statuito già in sede di procedimento de potestate dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, adito dal resistente nelle more del presente procedimento, dichiaratosi incompetente per il merito;
rileva che, in particolare, la prosecuzione del procedimento ha avuto ad oggetto la verifica circa la capacità genitoriale delle parti a mezzo di una c.t.u. regolarmente svolta.
È necessario acquisire elementi utili a consentire al Collegio l'adozione di una decisione aderente all'attuale realtà delle condizioni della separazione, stante il risalente profilo temporale della relazione del Servizio sociale del Comune di Bellante (TE), rimessa a seguito di ordinanza del Presidente istr. in vista dell'adozione dei provvedimenti ex
7 art.473 bis. 22 c.p.c., essendo successivamente intervenuto, come riferito dalle parti negli atti conclusivi, il trasferimento di residenza della figlia minore delle parti insieme al padre ed alla nonna paterna, con verisimile iscrizione alla scuola primaria, ma da alcuna delle parti specificata. È poi opportuno perseguire, con l'acquisizione di informazioni sul punto, anche la tutela dell'interesse della minore alla stabilità delle relazioni con le figure parentali ed i nonni residenti in Italia, con una mediazione da affidarsi ai Servizi sociali competenti in relazione al luogo di attuale residenza della bambina ed a quello di residenza della madre e dei di lei genitori.
A tal fine la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide limitatamente allo status coniugii:
1) dichiara cessata la materia del contendere sul punto in conformità con la sentenza resa in data 9 novembre 2023, con correzione di errore materiale del 23 novembre
2023, dal Tribunale di Khourigba del Regno del Marocco, così statuendosi il riconoscimento di essa in parte de qua nella Repubblica Italiana;
2) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente ad ogni altra questione;
3) spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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