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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1563/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 29/04/2016 al n.
1563/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del
Giudice di Pace di Potenza n. 663/2015 RS, pubblicata il 20/10/2015 (e non notificata) relativa al procedimento di primo grado R.G. n. 29/2014;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresenta e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Raffaele Lopes, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Umberto I n. 111;
APPELLANTE
E
C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Beniamino
Palamone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n. 30;
APPELLATO
Nonché
, rapp.to, difeso ed elett.te domiciliato in primo grado CP_2
con avv. M. C. Riccio in Potenza, Via del Gallitello 98\A;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/10/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite 1 Proc. n. 1563/2016 R.G.
concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 10/04/2016, ritualmente notificato, la società interponeva gravame Parte_1
avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 663/2015 RS, pubblicata il 20/10/2015 (e non notificata) relativa al procedimento di primo grado R.G. n. 29/2014, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda dispiegata da , così statuiva: CP_2
“… 1) accoglie la domanda e, previa declaratoria di esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo tg. CP385KN, per
l'effetto, condanna la convenuta Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del sig.
[...] della somma complessiva di € 500,01 a titolo di CP_2
risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di sua proprietà. 2) rigetta la domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta
[...]
nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_4
del legale rappresentante p.t. 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in € 416,00, di cui € 116,00 per spese e € 300,00 per compenso professionale, oltre Iva e CCnpa come per legge. 4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in € 200,00, oltre spese generali art. Iva e Cnpa comr per legge.”
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepiva: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2713 e 2719 c.c. – Piena efficacia probatoria della copia del certificativo e del contrassegno assicurativo –
Inefficacia probatoria e comunque irrilevanza della copia del “documento contabile” asseritamente attestante che il pagamento del premio risale al
15.3.12 – Inefficacia probatoria e comunque irrilevanza della “lettera inviata dalla (doc. prodotto dall'attore racc. 11 03 Controparte_5
2012)” - Prova copertura assicurativa – Violazione e Controparte_1 falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. - Motivazione illogica ed errata
2 Proc. n. 1563/2016 R.G.
valutazione delle prove documentali e di elemento decisivo della causa;” lamentava, nello specifico, l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva rigettato la domanda di manleva articolata nei confronti della
(chiamata in giudizio dalla società convenuta in Controparte_1
primo grado, oggi appellante) nonostante la produzione in giudizio di contrassegni e certificati assicurativi riferiti al periodo in cui si è verificato il sinistro.
1.2. Il secondo motivo di appello rubricava “Error in iudicando -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc sulla valutazione delle prove testimoniali - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. -
Motivazione incongrua, illogica e contraddittoria –
Incapacità\inattendibilità testi attore - Carenza di prova dell'an e del quantum - Infondatezza della domanda”. Con esso l'appellante lamentava la contraddittorietà della sentenza laddove aveva ritenuto l'inattendibilità delle teste – derivante dal rapporto di parentela con Testimone_1
l'attore (figlia) – e non anche per il teste , che pure si Testimone_2 dichiarava parente dell'attore (nipote), dolendosi poi del mancato rilievo delle dichiarazioni rese dai testi attorei e dell'errata interpretazione delle dichiarazioni della teste . Testimone_3
1.3. Infine, con il terzo motivo di appello, l'istante eccepiva la
“Improponibilità\improcedibilità della domanda - Assenza di messa in mora”, evidenziando il mancato recepimento, in sede stragiudiziale, della richiesta di risarcimento e dolendosi dell'omessa pronuncia del primo giudice sul punto.
1.4. In forza di tanto, la società Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma totale della sentenza di primo grado, adversis reiectis, 1) rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della CP_2
convenuta, perché nulle, improponibili, improcedibili, inammissibili e, comunque, non provate ed infondate, sia in fatto che in diritto (nell'"an" e nel "quantum debeatur"); 2) in via gradata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti della convenuta, accertare la copertura assicurativa prestata dalla Società
“ sulla IA Y della convenuta tg CP385KN Controparte_6
3 Proc. n. 1563/2016 R.G.
in virtù della polizza R.C.A. n. 802.13.00734836 e condannare la detta società a manlevare la convenuta da ogni eventuale condanna che possa esser pronunziata nei suoi confronti;
3) condannare chi di dovere al pagamento in favore della convenuta delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio”.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 14/10/2016, la compagnia assicurativa appellata avversando Controparte_1
l'appello nella parte in cui si doleva del rigetto della domanda di manleva;
concludeva, dunque, per il relativo rigetto, previa conferma della pronuncia impugnata.
L'appellato , quantunque ritualmente citato in giudizio, non CP_2
si costituiva, rimanendo contumace.
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/10/2024, dove veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini che ci si accinge a chiarire.
5. Invero, si apprezza fondata la doglianza inerente alla contraddittorietà del percorso motivazionale e all'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
5.1. Sotto il primo angolo visuale, in effetti la pronuncia omette di ritenere inattendibile (al pari della teste anche il teste Testimone_1 Tes_2
, anch'egli dichiaratosi parente della parte attrice (v. verbale del
[...]
31/03/2015).
In effetti, se costituisce ius receptum il principio per cui la mera sussistenza di legami di parentela o di coniugio non rappresentano, di per sé, indici di intrinseca inattendibilità del testimone (in tal senso Cass., sent. n. 14706 del 19 luglio 2016), è altrettanto vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli può essere esclusa in presenza di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023); nel caso di specie, la testimonianza resa dal teste si presenta contraddittoria rispetto a quella resa Testimone_2 da la teste dichiara “la IA Y … ci Testimone_1 CP_2
4 Proc. n. 1563/2016 R.G.
impattava con la parte laterale del mezzo. ...” mentre il teste Tes_2 dichiara che “... una Y10 bianca ci urtava … con il proprio lato posteriore
...”.
5.2. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_3
(terza rispetto alle parti in causa), lungi dal corroborare la tesi attorea, pare piuttosto sconfessare la ricorrenza del danno lamentato, avendo essa dichiarato: “… Ho visto la dott. che cercava di uscire dal Pt_1
parcheggio. Preciso che vi erano due autovetture al centro della strada, dietro la IA Y … Ho visto la lancia Y della dott. che, nel fare Pt_1
la manovra di uscita, ha sfiorato la Fiat Punto;
nell'immediatezza mi sono avvicinata ed ho personalmente constatato che sulle due autovetture non vi erano danni. …” .
6. Orbene, la dichiarata assenza di danni sull'autovettura attorea, resa da un teste terzo rispetto alle parti in causa (e le cui dichiarazioni non si palesano illogiche o contraddittorie rispetto a quanto risultante dagli atti) avrebbe, in effetti, dovuto indurre il primo giudice al rigetto della domanda attorea, rimasta comunque sprovvista di valida dimostrazione anche sul profilo del quantum debeatur.
6.1. Infatti, si apprezza la contraddittorietà nell'articolato motivazionale della sentenza impugnata laddove, dopo aver testualmente – e condivisibilmente – rammentato che la perizia di parte non costituisce un valido elemento di prova del danno e aver rilevato l'assenza di ulteriori elementi di prova (di tipo testimoniale o fotografico) a suffragio del pregiudizio, ha ritenuto nondimeno di poter esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c.
6.2. Tale norma, invero, codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass. n. 4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021; Cass. n.
8941/2022), posto che la liquidazione equitativa è funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività
5 Proc. n. 1563/2016 R.G.
della tutela risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova
(Cass. n. 13288/2007).
6.3. Orbene, nel caso di specie, da un lato, non può ritenersi congruamente provata l'esistenza di danni risarcibili (vista la supra enucleata contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali attoree), da altro lato non sussistevano effettivi ostacoli ad una puntuale dimostrazione del danno nel suo ammontare (attraverso documentazione fotografica, consulenza tecnica, prova testimoniale o documentazione fiscale); in assenza delle condizioni di legge, dunque, l'esercizio del potere di cui all'art. 1226 c.c. da parte del primo giudice ha avuto, in sostanza, l'effetto di sollevare la parte istante dall'onere probatorio su di essa incombente, ma tale risultato
è in contrasto con i principi codificati nell'art. 2697 c.c. e 1226 c.c.
7. In forza di tutte le ragioni sin qui esposte, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che va rigettata la domanda proposta da nei confronti della società CP_2 Parte_1
[...]
8. A questo punto, nonostante l'accoglimento dell'appello – e dunque il riconoscimento della infondatezza della pretesa azionata in primo grado contro l'odierna appellante – permane la necessità di vagliare la bontà della domanda di manleva spesa nei confronti della e tanto Controparte_1
al fine di individuare di una corretta regolamentazione delle spese di lite.
8.1. Sul punto, è vero che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001;
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008;
Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(Cass. n. 2492 del 2016).
8.2. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n.
8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato,
6 Proc. n. 1563/2016 R.G.
l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
8.3. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato il principio, che il Tribunale integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (Cass. n. 18710 del
2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del
2019; Cass. n. 7431 del 2012; Cass. n. 10364 del 2023).
9. Chiarita la necessità di verificare la fondatezza della domanda di manleva, si ritiene la stessa infondata in ragione del fatto che, in data
27/02/2012, l'assicurazione prestata dalla oggi Controparte_6
era da ritenersi sospesa. Controparte_1
9.1. Risulta dagli atti (doc. 3 prod. I° grado della compagnia assicurativa), invero, che la rata di premio scaduta l'8/02/2012 era stata pagata dall'assicurata (oggi appellante) soltanto il giorno 15/03/2012, e cioè ben oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 1901, II° comma, c.c.
Ne consegue – ai sensi di tale norma – che dalle ore 24 del 23/02/2012 la garanzia era inoperante e con essa inesistente ogni obbligazione contrattuale in capo alla compagnia chiamata in causa.
9.2. A fronte della dedotta inoperatività della garanzia per omesso pagamento del premio, onere dell'assicurato sarebbe stato quello di dimostrare il puntuale pagamento, e tanto secondo il consolidato orientamento ermeneutico secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la contestazione relativa alla tempestività del pagamento della rata di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato,
i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere (Cass., 22 maggio 2006, n. 11946, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 09/03/1993; Cass. Sez. 3,
7 Proc. n. 1563/2016 R.G.
Sentenza n. 176 del 05/01/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9572 del
01/10/1997).
9.3. A tale dimostrazione, nondimeno, non può pervenirsi mediante la mera esibizione del contrassegno, dal momento che allorché il certificato assicurativo sia stato emesso dall'assicuratore senza l'avvenuto pagamento del premio, ovvero con l'indicazione, quale "dies a quo" della copertura, di un momento anteriore al pagamento del premio nei confronti dell'assicurato ed ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, come nel caso di specie, l'assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione.
(Cass. Civ., sez. III, 1/07/2002 n. 9554; Cass. Civ., sez. III, 13/01/2015 n.
293).
9.4. Non vale a smentire tale conclusione la giurisprudenza citata dall'appellante, la quale ben chiarisce come il certificato assicurativo vincoli, in virtù anche del principio del legittimo affidamento,
l'assicurazione nei confronti del terzo danneggiato, ma tale vincolo non si rinviene, proprio in forza dell'art. 1901 c.c., anche nei confronti dell'assicurato, il quale è tenuto a dimostrare il puntuale pagamento del premio [considerato che, secondo l'orientamento in via di consolidamento, nemmeno l'accettazione del premio pagato in ritardo integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4357 del
10/02/2022)].
9.5. In definitiva, riscontrata l'assenza di una valida copertura assicurativa all'epoca del sinistro, la domanda di manleva articolata dall'odierna appellante si palesa infondata, con le conseguenze, in tema di spese di lite, di cui infra.
10. Venendo, appunto, alla regolamentazione delle spese di lite
[rammentato che deriva, quale conseguenza della riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito
8 Proc. n. 1563/2016 R.G.
complessivo della lite (Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062)], vanno poste a carico dell'appellato contumace quelle CP_2 sostenute, in entrambi i gradi di giudizio, dall'appellante
[...]
e tanto nelle misure liquidate in dispositivo Parte_1
facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello.
Viceversa, le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio dalla
[...] vanno poste a carico dell'appellante CP_1 Parte_1
in ragione dell'infondatezza della domanda di manleva.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2827/2021 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti CP_2
della società Parte_1
2. dichiara infondata la domanda di manleva articolata dalla società
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
3. condanna l'appellato contumace al pagamento, in CP_2
favore della società delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado di appello in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in € 79,90 per spese vive;
4. condanna la società al Parte_1
pagamento, in favore della società delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado di appello in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
9 Proc. n. 1563/2016 R.G.
Così deciso in Potenza, lì 17/01/2025
10
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 29/04/2016 al n.
1563/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del
Giudice di Pace di Potenza n. 663/2015 RS, pubblicata il 20/10/2015 (e non notificata) relativa al procedimento di primo grado R.G. n. 29/2014;
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), rappresenta e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Raffaele Lopes, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Umberto I n. 111;
APPELLANTE
E
C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Beniamino
Palamone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Popolo n. 30;
APPELLATO
Nonché
, rapp.to, difeso ed elett.te domiciliato in primo grado CP_2
con avv. M. C. Riccio in Potenza, Via del Gallitello 98\A;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/10/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite 1 Proc. n. 1563/2016 R.G.
concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 10/04/2016, ritualmente notificato, la società interponeva gravame Parte_1
avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 663/2015 RS, pubblicata il 20/10/2015 (e non notificata) relativa al procedimento di primo grado R.G. n. 29/2014, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda dispiegata da , così statuiva: CP_2
“… 1) accoglie la domanda e, previa declaratoria di esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo tg. CP385KN, per
l'effetto, condanna la convenuta Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del sig.
[...] della somma complessiva di € 500,01 a titolo di CP_2
risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di sua proprietà. 2) rigetta la domanda di garanzia avanzata dalla società convenuta
[...]
nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_4
del legale rappresentante p.t. 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per dichiarato anticipo, delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in € 416,00, di cui € 116,00 per spese e € 300,00 per compenso professionale, oltre Iva e CCnpa come per legge. 4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in € 200,00, oltre spese generali art. Iva e Cnpa comr per legge.”
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepiva: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2713 e 2719 c.c. – Piena efficacia probatoria della copia del certificativo e del contrassegno assicurativo –
Inefficacia probatoria e comunque irrilevanza della copia del “documento contabile” asseritamente attestante che il pagamento del premio risale al
15.3.12 – Inefficacia probatoria e comunque irrilevanza della “lettera inviata dalla (doc. prodotto dall'attore racc. 11 03 Controparte_5
2012)” - Prova copertura assicurativa – Violazione e Controparte_1 falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. - Motivazione illogica ed errata
2 Proc. n. 1563/2016 R.G.
valutazione delle prove documentali e di elemento decisivo della causa;” lamentava, nello specifico, l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva rigettato la domanda di manleva articolata nei confronti della
(chiamata in giudizio dalla società convenuta in Controparte_1
primo grado, oggi appellante) nonostante la produzione in giudizio di contrassegni e certificati assicurativi riferiti al periodo in cui si è verificato il sinistro.
1.2. Il secondo motivo di appello rubricava “Error in iudicando -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc sulla valutazione delle prove testimoniali - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 c.c. -
Motivazione incongrua, illogica e contraddittoria –
Incapacità\inattendibilità testi attore - Carenza di prova dell'an e del quantum - Infondatezza della domanda”. Con esso l'appellante lamentava la contraddittorietà della sentenza laddove aveva ritenuto l'inattendibilità delle teste – derivante dal rapporto di parentela con Testimone_1
l'attore (figlia) – e non anche per il teste , che pure si Testimone_2 dichiarava parente dell'attore (nipote), dolendosi poi del mancato rilievo delle dichiarazioni rese dai testi attorei e dell'errata interpretazione delle dichiarazioni della teste . Testimone_3
1.3. Infine, con il terzo motivo di appello, l'istante eccepiva la
“Improponibilità\improcedibilità della domanda - Assenza di messa in mora”, evidenziando il mancato recepimento, in sede stragiudiziale, della richiesta di risarcimento e dolendosi dell'omessa pronuncia del primo giudice sul punto.
1.4. In forza di tanto, la società Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma totale della sentenza di primo grado, adversis reiectis, 1) rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della CP_2
convenuta, perché nulle, improponibili, improcedibili, inammissibili e, comunque, non provate ed infondate, sia in fatto che in diritto (nell'"an" e nel "quantum debeatur"); 2) in via gradata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti della convenuta, accertare la copertura assicurativa prestata dalla Società
“ sulla IA Y della convenuta tg CP385KN Controparte_6
3 Proc. n. 1563/2016 R.G.
in virtù della polizza R.C.A. n. 802.13.00734836 e condannare la detta società a manlevare la convenuta da ogni eventuale condanna che possa esser pronunziata nei suoi confronti;
3) condannare chi di dovere al pagamento in favore della convenuta delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio”.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 14/10/2016, la compagnia assicurativa appellata avversando Controparte_1
l'appello nella parte in cui si doleva del rigetto della domanda di manleva;
concludeva, dunque, per il relativo rigetto, previa conferma della pronuncia impugnata.
L'appellato , quantunque ritualmente citato in giudizio, non CP_2
si costituiva, rimanendo contumace.
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/10/2024, dove veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini che ci si accinge a chiarire.
5. Invero, si apprezza fondata la doglianza inerente alla contraddittorietà del percorso motivazionale e all'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
5.1. Sotto il primo angolo visuale, in effetti la pronuncia omette di ritenere inattendibile (al pari della teste anche il teste Testimone_1 Tes_2
, anch'egli dichiaratosi parente della parte attrice (v. verbale del
[...]
31/03/2015).
In effetti, se costituisce ius receptum il principio per cui la mera sussistenza di legami di parentela o di coniugio non rappresentano, di per sé, indici di intrinseca inattendibilità del testimone (in tal senso Cass., sent. n. 14706 del 19 luglio 2016), è altrettanto vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli può essere esclusa in presenza di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023); nel caso di specie, la testimonianza resa dal teste si presenta contraddittoria rispetto a quella resa Testimone_2 da la teste dichiara “la IA Y … ci Testimone_1 CP_2
4 Proc. n. 1563/2016 R.G.
impattava con la parte laterale del mezzo. ...” mentre il teste Tes_2 dichiara che “... una Y10 bianca ci urtava … con il proprio lato posteriore
...”.
5.2. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_3
(terza rispetto alle parti in causa), lungi dal corroborare la tesi attorea, pare piuttosto sconfessare la ricorrenza del danno lamentato, avendo essa dichiarato: “… Ho visto la dott. che cercava di uscire dal Pt_1
parcheggio. Preciso che vi erano due autovetture al centro della strada, dietro la IA Y … Ho visto la lancia Y della dott. che, nel fare Pt_1
la manovra di uscita, ha sfiorato la Fiat Punto;
nell'immediatezza mi sono avvicinata ed ho personalmente constatato che sulle due autovetture non vi erano danni. …” .
6. Orbene, la dichiarata assenza di danni sull'autovettura attorea, resa da un teste terzo rispetto alle parti in causa (e le cui dichiarazioni non si palesano illogiche o contraddittorie rispetto a quanto risultante dagli atti) avrebbe, in effetti, dovuto indurre il primo giudice al rigetto della domanda attorea, rimasta comunque sprovvista di valida dimostrazione anche sul profilo del quantum debeatur.
6.1. Infatti, si apprezza la contraddittorietà nell'articolato motivazionale della sentenza impugnata laddove, dopo aver testualmente – e condivisibilmente – rammentato che la perizia di parte non costituisce un valido elemento di prova del danno e aver rilevato l'assenza di ulteriori elementi di prova (di tipo testimoniale o fotografico) a suffragio del pregiudizio, ha ritenuto nondimeno di poter esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c.
6.2. Tale norma, invero, codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass. n. 4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021; Cass. n.
8941/2022), posto che la liquidazione equitativa è funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività
5 Proc. n. 1563/2016 R.G.
della tutela risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova
(Cass. n. 13288/2007).
6.3. Orbene, nel caso di specie, da un lato, non può ritenersi congruamente provata l'esistenza di danni risarcibili (vista la supra enucleata contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali attoree), da altro lato non sussistevano effettivi ostacoli ad una puntuale dimostrazione del danno nel suo ammontare (attraverso documentazione fotografica, consulenza tecnica, prova testimoniale o documentazione fiscale); in assenza delle condizioni di legge, dunque, l'esercizio del potere di cui all'art. 1226 c.c. da parte del primo giudice ha avuto, in sostanza, l'effetto di sollevare la parte istante dall'onere probatorio su di essa incombente, ma tale risultato
è in contrasto con i principi codificati nell'art. 2697 c.c. e 1226 c.c.
7. In forza di tutte le ragioni sin qui esposte, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che va rigettata la domanda proposta da nei confronti della società CP_2 Parte_1
[...]
8. A questo punto, nonostante l'accoglimento dell'appello – e dunque il riconoscimento della infondatezza della pretesa azionata in primo grado contro l'odierna appellante – permane la necessità di vagliare la bontà della domanda di manleva spesa nei confronti della e tanto Controparte_1
al fine di individuare di una corretta regolamentazione delle spese di lite.
8.1. Sul punto, è vero che, in linea di principio, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001;
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008;
Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(Cass. n. 2492 del 2016).
8.2. Tale principio, tuttavia, è derogato nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n.
8363 del 2010): la manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta, invero, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato,
6 Proc. n. 1563/2016 R.G.
l'applicabilità del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. n. 10070 del 2017).
8.3. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato il principio, che il Tribunale integralmente condivide e ribadisce, secondo cui, qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (Cass. n. 18710 del
2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del
2019; Cass. n. 7431 del 2012; Cass. n. 10364 del 2023).
9. Chiarita la necessità di verificare la fondatezza della domanda di manleva, si ritiene la stessa infondata in ragione del fatto che, in data
27/02/2012, l'assicurazione prestata dalla oggi Controparte_6
era da ritenersi sospesa. Controparte_1
9.1. Risulta dagli atti (doc. 3 prod. I° grado della compagnia assicurativa), invero, che la rata di premio scaduta l'8/02/2012 era stata pagata dall'assicurata (oggi appellante) soltanto il giorno 15/03/2012, e cioè ben oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 1901, II° comma, c.c.
Ne consegue – ai sensi di tale norma – che dalle ore 24 del 23/02/2012 la garanzia era inoperante e con essa inesistente ogni obbligazione contrattuale in capo alla compagnia chiamata in causa.
9.2. A fronte della dedotta inoperatività della garanzia per omesso pagamento del premio, onere dell'assicurato sarebbe stato quello di dimostrare il puntuale pagamento, e tanto secondo il consolidato orientamento ermeneutico secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la contestazione relativa alla tempestività del pagamento della rata di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato,
i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere (Cass., 22 maggio 2006, n. 11946, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 09/03/1993; Cass. Sez. 3,
7 Proc. n. 1563/2016 R.G.
Sentenza n. 176 del 05/01/1995; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9572 del
01/10/1997).
9.3. A tale dimostrazione, nondimeno, non può pervenirsi mediante la mera esibizione del contrassegno, dal momento che allorché il certificato assicurativo sia stato emesso dall'assicuratore senza l'avvenuto pagamento del premio, ovvero con l'indicazione, quale "dies a quo" della copertura, di un momento anteriore al pagamento del premio nei confronti dell'assicurato ed ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, come nel caso di specie, l'assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione.
(Cass. Civ., sez. III, 1/07/2002 n. 9554; Cass. Civ., sez. III, 13/01/2015 n.
293).
9.4. Non vale a smentire tale conclusione la giurisprudenza citata dall'appellante, la quale ben chiarisce come il certificato assicurativo vincoli, in virtù anche del principio del legittimo affidamento,
l'assicurazione nei confronti del terzo danneggiato, ma tale vincolo non si rinviene, proprio in forza dell'art. 1901 c.c., anche nei confronti dell'assicurato, il quale è tenuto a dimostrare il puntuale pagamento del premio [considerato che, secondo l'orientamento in via di consolidamento, nemmeno l'accettazione del premio pagato in ritardo integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4357 del
10/02/2022)].
9.5. In definitiva, riscontrata l'assenza di una valida copertura assicurativa all'epoca del sinistro, la domanda di manleva articolata dall'odierna appellante si palesa infondata, con le conseguenze, in tema di spese di lite, di cui infra.
10. Venendo, appunto, alla regolamentazione delle spese di lite
[rammentato che deriva, quale conseguenza della riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito
8 Proc. n. 1563/2016 R.G.
complessivo della lite (Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n.9062)], vanno poste a carico dell'appellato contumace quelle CP_2 sostenute, in entrambi i gradi di giudizio, dall'appellante
[...]
e tanto nelle misure liquidate in dispositivo Parte_1
facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello.
Viceversa, le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio dalla
[...] vanno poste a carico dell'appellante CP_1 Parte_1
in ragione dell'infondatezza della domanda di manleva.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2827/2021 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti CP_2
della società Parte_1
2. dichiara infondata la domanda di manleva articolata dalla società
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
3. condanna l'appellato contumace al pagamento, in CP_2
favore della società delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado di appello in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in € 79,90 per spese vive;
4. condanna la società al Parte_1
pagamento, in favore della società delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado di appello in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
9 Proc. n. 1563/2016 R.G.
Così deciso in Potenza, lì 17/01/2025
10
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti