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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4569/2024 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26 settembre 2024
da in persona del legale rappresentantepro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia, del Foro di Perugia, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, giusto mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Paolo Doria, del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusto mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni
per parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE - sospendere, anche mediante decreto inaudita altera parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c.,
l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1219/2024 (n. 2809/2024 R.G.),
1 emesso dal Tribunale Ordinario di Padova in data 6.6.2024 e notificato il giorno 11.6.2024, per i motivi esposti in narrativa, IN VIA PRELIMINARE, NEL
RITO: - accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio relativamente alla presente causa, riconoscendo la competenza a conoscere della stessa in capo al Tribunale di Venezia, e, in ogni caso, per l'effetto, -
accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o revocabilità con ogni miglior formula del decreto ingiuntivo n. 1219/2024 (n. 2809/2024 R.G.),
emesso dal Tribunale Ordinario di Padova in data 6.6.2024 e notificato il giorno 11.6.2024; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa – accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
in relazione all'attività per cui è causa, per i motivi esposti in narrativa, CP_1
e per l'effetto, – annullare, e/o revocare, e/o dichiarare nullo, e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, e – disporre che emetta CP_1
note di credito corrispondenti a quanto preteso nel decreto ingiuntivo opposto.
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo del decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento di una parte delle fatture azionate, e così per un residuo di € 68.839,10, e per l'effetto, – annullare, e/o revocare, e/o dichiarare nullo, e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, – accertare e dichiarare che nelle fatture n. 40 del 31.8.2023 e n. 43 del 30.9.2023 sono stati ingiustamente fatturati n. 197 capi danneggiati dal laboratorio Pt_2
di Xu AN (cedente il credito) per complessivi € Parte_3
25.235,70, e rimasti invenduti nei magazzini di ed CP_2
ingiustamente fatturati n. 5 capi , per complessivi € 640,50, mai Pt_2
[... confezionati dalla controparte, – accertare e dichiarare il diritto di credito di pari ad € 25.876,20 per i motivi di cui sopra, – accertare e dichiarare il Pt_1
2 diritto di credito di pari ad € 21.630,60 (a titolo di costi sostenuti per i CP_2
materiali utilizzati per i 197 piumini danneggiati da ed il Parte_3
taglio e la stiratura degli stessi), nonché diritto di credito di pari ad € CP_2
56.145,00 oltre iva se dovuta (a titolo di mancato guadagno legato alla mancata vendita dei 197 capi danneggiati ad oggi in giacenza presso i magazzini dell'opponente), e per l'effetto, – accertare e dichiarare che nelle fatture n. 19 e 22 del 2023 i capi sono stati ingiustamente fatturati ad € Pt_2
105,00 oltre iva a capo, per complessivi € 2.982,60 non dovuti per prestazioni
(svaporatura, stiratura, taglio fili) non eseguite da accertare e CP_1
dichiarare il diritto di credito di di € 2.982,60 per i motivi di cui sopra, – CP_2
accertare e dichiarare il diritto di credito di di € 17.670,00 (a titolo di CP_2
62 capi invenduti per annullamento ordine in ritardo), il diritto di credito Pt_2
di di € 17.670,00 (a titolo di mancato guadagno e pari all'importo CP_2
dell'ordine annullato e non rinnovato), il diritto di credito di di € CP_2
76.000,00 (a titolo di mancato guadagno per ordini dei clienti tedeschi non rinnovati) nonché con il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di €
15.000,00 (a titolo di danno all'immagine), e per l'effetto, – accertare e dichiarare un diritto di credito totale di di € 232.974,40 nei confronti di CP_2
o le diverse somme che verranno accertate in corso di causa, CP_1
comprensivo di interessi dal dovuto al saldo, e comunque non oltre il limite di
€ 260.000,00, – compensare tali crediti di con quello eventualmente Pt_1
CP_ riconosciuto di e condannare, per l'effetto, al CP_1 CP_1
pagamento, in favore della odierna opponente, del residuo a suo favore e, per l'effetto, – accertare e dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto da Pt_1
a in relazione all'attività per cui è causa, per i motivi esposti
[...] CP_1
in narrativa, e per l'effetto, – annullare, e/o revocare, e/o dichiarare nullo, e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, e – disporre che CP_1
3 emetta nota di credito corrispondente a quanto preteso nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso forfettario e oneri come per legge.
In via istruttoria come in atti”;
per parte opposta: “In via preliminare, rigettarsi la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1219/2024 del Tribunale di
Padova poiché basata su un'opposizione manifestamente infondata;
In via principale, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avversaria, con conseguente conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 1219/2024
del Tribunale di Padova;
Accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande di parte opponente, rigettarsi l'opposizione spiegata ex adverso e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1219/2024. In via subordinata, condannarsi la parte opponente alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del procedimento di opposizione, con aumento di interessi ex art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, e comunque ex art. 1284, 4° comma c.c., dal dovuto al saldo effettivo. Rigettarsi tutte le altre domande svolte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate e inammissibili. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannarsi la al risarcimento del danno per Pt_1
temerarietà dell'azione svolta nei confronti della da determinarsi in CP_1
via equitativa ad opera del Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1219/2024 con cui il Tribunale di
Padova, in accoglimento della domanda proposta da le aveva CP_1
ingiunto il pagamento di € 95.839,10, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
4 L'attrice opponente ha dedotto che la società LC aveva azionato il credito di cui alle fatture nn. 19-22-28/2023 e nn. 40 e 43/2023 a fronte della fornitura di capi di abbigliamento;
che il detto decreto ingiuntivo n. 1219/2024 le era stato notificato in data 11 giugno 2024 alla pec della società stessa, ma di averne avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di precetto risalente il successivo 16 settembre 2024.
L'attrice opponente ha dedotto, altresì, di proporre la presente opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., essendosi verificata un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che ha impedito alla società di avere contezza della notifica del decreto ingiuntivo, consistente in “importanti disturbi dispeptici” (diagnosticati in data 1.6.2024) che hanno imposto alla legale rappresentante di osservare un periodo di riposo e cure per circa due mesi;
che la legale rappresentante era l'unica ad amministrare e gestire gli affari della società, nonché ad avere accesso alla casella pec, cosicché non ha potuto avere tempestiva contezza del detto decreto ingiuntivo.
L'attrice opponente ha, inoltre, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito,
ravvisando quella del Tribunale di Venezia in base ai criteri di collegamento relativi alla sede legale della supposta debitrice, al luogo di conclusione del contratto fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio ed alle modalità di pagamento delle fatture azionate;
nel merito ha, poi, contestato la fondatezza della pretesa attorea, giacché le dimesse fatture sono meri documenti di parte e i d.d.t. non risultano sottoscritti;
ha anche contestato espressamente il
quantum richiesto in considerazione di tutti gli importi effettivamente corrisposti e, in via riconvenzionale, ha svolto domanda di risarcimento dei danni (incluso quello all'immagine) patiti in relazione alla produzione di capi piumino modello e , brand Anitroc. Pt_2 Pt_4
5 1.2 Nel costituirsi in giudizio ha anzitutto eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione, giacché, trattandosi di società di capitali, sono irrilevanti le vicende personali del legale rappresentante, così come è irrilevante la temporanea assenza di quest'ultimo; ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Padova in ragione del luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita;
ha eccepito la decadenza dell'attrice opponente dalla facoltà
di sollevare contestazioni nel merito, spiegandone, comunque, l'infondatezza.
1.3 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025,
senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Il presente giudizio trae origine dalla notifica del decreto ingiuntivo n.
1219/2024 che pacificamente risale all'11 giugno 2024 e che, altrettanto pacificamente, risulta essere stata effettuata alla pec di ai sensi Parte_1
della legge n. 53/1994. L'opposizione al detto decreto ingiuntivo, con il quale è
stata introdotta la presente causa, risale al 26 settembre 2024 e la stessa attrice riconduce tale opposizione al disposto di cui all'art. 650 Parte_1
c.p.c., essendone indubbia la tardività.
Come noto, l'opposizione tardiva (ossia scaduto il termine fissato nel decreto)
è ammissibile, ai sensi del citato art. 650 c.p.c., se l'intimato prova di non
averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore e va subito detto che la società non ha Pt_1
sollevato contestazioni in ordine alla regolarità della notifica, allegando il verificarsi di un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
La società opponente ha, in particolare, allegato che l'Amministratrice
[...]
si è trovata a dover osservare circa due mesi di riposo (a Parte_5
partire dai primi di giugno 2024), essendole stati diagnosticati importanti
6 disturbi dispeptici, con la conseguenza che, essendo l'unica ad amministrare e gestire gli affari della società, si è verificata un'ipotesi di caso o forza maggiore che hanno impedito la tempestiva conoscenza del decreto in questione.
2.2 Mette conto osservare che, sebbene dalla visura della società Pt_1
(doc. 3 attoreo) emerge effettivamente un'organizzazione alquanto semplice nella gestione della società concentrata sulla persona dell'Amministratrice
Unica e socia al 90% , va detto che i fatti dedotti dall'odierna Parte_5
opponente non sono idonei ad integrare il caso fortuito o la forza maggiore.
Anzitutto, il certificato medico dimesso dall'opponente sub documento n. 2 è
alquanto generico nell'indicare la necessità di almeno due mesi di riposo e
cure, non potendosi evincere, in ragione anche dei diagnosticati “disturbi dispeptici”, in cosa concretamente dovessero consistere il riposo e le cure,
cosicché non vi è la prova che alla fosse preclusa anche la mera Parte_5
consultazione della pec della società.
Anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, non si può non osservare che sarebbe stato comunque onere della (ri)organizzare Parte_5
la gestione della società, assicurando che, nel periodo di sua assenza, altri potessero curare almeno un'attività di basilare gestione quale è il controllo della casella di posta elettronica. Il fatto che la abbia deciso di Parte_5
“sospendere” la gestione – anche basica ed ordinaria – della società non può
andare a detrimento di chi, in buona fede, ha curato una notifica regolare presso la casella di posta elettronica di una società sulla cui persistente operatività non vi era motivo di dubitare.
La non sussumibilità dei fatti allegati nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore determina l'inammissibilità dell'opposizione con assorbimento di tutte le altre questioni.
7 3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo nei valori mesi per le fasi di studio ed introduttiva avuto riguardo allo scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 4569/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1219/2024 emesso dal Tribunale di Padova;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 4.180,00,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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