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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1583/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/10/2025, ad ore 11,50, innanzi al got RA IO sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI, per parte convenuta opposta l'avv. MINNUCCI MAURIZIO, oggi sostituiti dall'avv. Riccio
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis,
Nel merito: REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Fermo il 22.09.2024 ovvero DICHIARARNE la nullità o l'annullamento poiché infondato sia in fatto che in diritto, o comunque DICHIARARE la somma ingiunta di € 50.000,00, oltre interessi legali, non dovuta.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Parte convenuta opposta, insistendo per l'ammissione delle prove orali - precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, per i motivi in narrativa indicati, in via principale rigettare l'opposizione come ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione in punto di spese del procedimento”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale ogni parte si riporta ai rispettivi atti, alle ore 11,55, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
CP_1 C.F._2 con l'avv. MAURIZIO MINNUCCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.11.24 la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 484/2024 – emesso dal Tribunale di Fermo in data 22.9.24 e notificatole il 3.10.24 (v. doc. 1) – con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di CP_1 la somma di € 50.000,00, a titolo di rimborso prestito infruttifero, oltre agli interessi come
[...] da domanda e alle spese della procedura liquidate, allegando l'insussistenza di un contratto di mutuo tra le parti e chiedendo la revoca del decreto e l'accertamento negativo del credito ex adverso vantato.
deduceva: Parte_1
- che il sig. è amministratore di diverse società, tra cui: CP_1 a) la ditta unipersonale, con sede in Monte Urano, alla Via Appennini n. 32, CP_2 interamente di proprietà della con sede in Sant'Elpidio a Mare, Via G. Carini n. 2 CP_3 (doc.n.2);
b) la stessa di cui il sig. è socio unico ed amministratore (doc.n.3); CP_3 CP_1 c) la società con sede in Montegranaro, Strada Provinciale Controparte_4 Veregrense Snc, oggi in liquidazione giudiziale a seguito di provvedimento del Tribunale di pagina 2 di 7 Fermo del 7.07.2023, di cui lo stesso è anche socio per la quota del 75% (doc.n.4);
- di essere laureata in giurisprudenza e di aver, su incarico di gestito trattative tese CP_1 a risolvere stragiudizialmente alcune vertenze con creditori di tali società, giungendo alle transazioni per le seguenti posizioni:
1) er mezzo di (cessionaria del credito di Controparte_5 Controparte_6
) / - il debito originario di € Controparte_7 Controparte_8 400.000,00 era garantito da fideiussione rilasciata dalla società – ovvero da società CP_2 amministrata dal sig. – quale terzo datore di ipoteca e grazie all'attività CP_1 CP_2 stragiudiziale da lei svolta, a fronte del cospicuo debito garantito ha definito la posizione a saldo, stralcio e transazione con il versamento da parte del del solo importo di € CP_1 40.000,00, ottenendo la liberazione della garanzia ipotecaria sugli immobili siti a Porto Recanati, sito in Viale Colombo n. 96, ed individuati al catasto di detto Comune al foglio 9, con le partt.522 sub 1 e 2 e 1204 sub 3 (doc.n.6, 7 e 8); va precisato che l'importo è stato messo a disposizione dal ma era stato erogato a direttamente da , CP_1 CP_6 Parte_1 come dalla ricevuta di bonifico che allega (doc.n.9);
2) Trattative per le vendite degli immobili di proprietà di e redazione di 4 Controparte_4 contratti preliminari di compravendita che allega (doc.n.10);
3) Studio della pratica e trattative stragiudiziali con i sig.ri e Controparte_9 CP_10
con cui era in lite da diversi anni, che hanno determinato che i
[...] CP_11 [...] non si siano costituiti nel procedimento di appello incardinato da CP_12 CP_11 conclusosi con sentenza n. 1612/2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 24.05.2022 (doc.n.11 e 12).
- di aver percepito da per l'attività di consulenza legale e di trattativa stragiudiziale CP_1 un compenso di € 12.500,00, corrisposto con il bonifico 14.03.2022, depositato da controparte a fondamento della pretesa monitoria, mentre la somma di € 37.500,00, come sopra detto, è stata versata sul proprio conto corrente, ma utilizzata da quest'ultima per il pagamento a
[...]
, come da stesso richiesto con mail 27.03.22 (doc. n.13), CP_13 CP_1 contrariamente a quanto da questi affermato nel ricorso monitorio;
- che quindi è evidente che i bonifici eseguiti dal sig. nulla hanno a che vedere con il CP_1 titolo dedotto nel procedimento monitorio, né giova a qualificare l'erogazione della liquidità come finanziamento infruttifero l'indicazione di detta dicitura sulla causale della distinta;
- che il credito asseritamente vantato dal è inesistente, che non risulta provata l'esistenza CP_1 del contratto di finanziamento dedotto dall'ingiungente ma, al contrario, l'attività legale svolta dall'opponente, il cui compenso è stato equamente pagato, e la documentazione bancaria prodotta comprova che l'opponente ha bonificato a l'importo convenuto Controparte_13 nell'atto di transazione sottoscritto con questa, con la provvista fornitale da e su sua CP_1 richiesta.
Si costituiva tardivamente il convenuto opposto, con comparsa di costituzione del 3.3.25 - dopo la dichiarazione di contumacia pronunciata dal G.I. con provvedimento 22.2.25 nonché dopo la scadenza del primo termine ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c. – per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, con la condanna alle spese di giudizio. deduceva, così come esposto nel ricorso per ingiunzione: CP_1
- di aver effettuato prestiti infruttiferi in favore di per l'importo complessivo Parte_1 di € 50.000,00 come da bonifico 14.3.22 per € 12.500 e da bonifico 25.3.22 per € 37.500,
- che, nonostante le ripetute richieste di restituzione, aveva ritenuto di Parte_1 non adempiere per cui si era vista costretta ad agire in via monitoria.
Aggiungeva, già scaduto il termine di preclusione assertiva:
- che , non risulta iscritta in alcun Albo o Registro per la pratica forense e Parte_1 non ha fatturato gli importi bonificatile;
- che L'opponente, dopo avere elencato alcune delle società amministrate dal cugino come CP_1
pagina 3 di 7 la unipersonale, la e la riferiva di essere laureata in CP_2 CP_3 Controparte_4 giurisprudenza e quindi di avere effettuato consulenze e gestito trattative per conto dell'opposto
CP_1 poi concluse con transazioni, come quella con (cessionaria del credito di Controparte_6 Banca Popolare di Puglia e Basilicata) definita a saldo e stralcio con l'importo di € 40.000 messo a disposizione dal ma versato dall'opponente il 29 giugno 2023 e dunque in un periodo successivo
CP_1 di ben oltre 15 mesi dai bonifici effettuati dal per l'importo complessivo di € 50.000,00 dalla
CP_1 stessa utilizzato per altri fini ed ancora non restituito;
CP_1
- che In ogni caso con la transazione effettuata, ha ritenuto di acconsentire alla restrizione della garanzia ipotecaria iscritta presso la conservatoria di Macerata limitatamente all'immobile riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Recanati al Foglio 9, p.lla 1204 sub 3, Cat. A/3, Classe 3, vani 4
R.C. € 382,18 contro il versamento della somma complessiva di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) ossia dell'immobile in Porto Recanati, via Colombo n. 96, guarda caso finito in proprietà dell'opponente che non ha ancora versato alcun corrispettivo per l'acquisto alla precedente proprietaria
[...]
coniuge del Persona_1 CP_1
- che In realtà l'importo di € 50.000,00 era stato richiesto in prestito dall'opponente nel marzo del 2022 perché questa aveva necessità di fare l'aumento di capitale sociale della società Moca Srl di cui era legale rappresentante ed unico socio, aumentandolo da € 10.000,00 ad € 60.000,00 grazie al prestito di
€ 50.000,00 fattole dal Per altro, detto aumento di capitale sociale che veniva effettuato in sede CP_1 di assemblea tenutasi in Fermo presso lo studio del notaio era dovuto anche al Persona_2 fatto che l'opponente era stata informata dai suoi consulenti che in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 la Regione Marche aveva promulgato la Legge Regionale n. 33 del 2.12.2021 con cui alle piccole e microimprese costituite nella forma di società di capitali che deliberavano un aumento di capitale sociale di almeno € 10.000 veniva concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% del capitale deliberato e sottoscritto fino ad un massimo di € 25.000 per impresa.;
- che Dunque l'opponente, grazie al prestito del ha potuto ricevere l'importo di € 25.000 dalla CP_1 Regione che si è ben guardata dal versarlo all'opposto in modo tale da restituire almeno il 50% di quanto ricevuto in prestito.;
- che Con l'atto di citazione in opposizione l'opponente produce una mail inviata il 12.11.2024 al suo difensore decisamente manipolata e dal contenuto falso al pari dell'indicazione del mittente per non avere il scritto alcuna mail il 27.03.2022 a . CP_1 Parte_1
- che ivi il preteso mittente farebbe ammenda per aver errato nella causale dei due bonifici dove aveva inserito la voce prestito infruttifero invece che, in quello da € 12.500, acconto onorario per consulenza relativa ai compromessi di vendita dell' nonché per le trattativa con i sigg.ri Controparte_4
e , mentre in quello di € 37.500, a detta dell'opponente avrebbe dovuto Controparte_9 CP_10 inserire la voce acconto per trattativa con la sig.ra er la subentrata alla Banca Popolare di Per_3 CP_13 Puglie e Basilicata Scpa;
- che , legale rappresentante della Moca Srl, non è nuova a simili condotte per Parte_1 aver prodotto una mail anche nel giudizio di sfratto per morosità pendente avanti al Tribunale su intestato ed iscritto al n. 1439/2024 di R.G., promosso a suo danno dalla locatrice Ali Srl società amministrata dal Con la pretesa mail che il le avrebbe inviato in data 14.09.2024 e da CP_1 CP_1 questa inviata in data 19.01.2025 al suo difensore, il preteso mittente le avrebbe chiesto di aspettare a pagare le fatture di seguito indicate con in numeri 13, 15, 18 e 20 rispettivamente emesse nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 con un messaggio WhatsApp mentre, in realtà, dette fatture erano già state saldate con bonifico del 15.09.2023 avente valuta del 14.09.2023 e le fatture di cui l'intimante lamentava il mancato pagamento si riferivano invece all'anno 2024.;
- che Il creditore opposto, per quanto precede ha deciso di querelarsi nei confronti della legale rappresentante della società opponente nel termine di legge ai sensi del reato p. e p. dall'art. 374 c.p. e quanti altri eventualmente ravvisabili, chiedendo che l'Autorità competente provveda a fare i dovuti accertamenti sull'utilizzo dell'indirizzo mail di cui l'opponente, che a suo Email_3 tempo ha aiutato il ad aprire l'indirizzo mail, evidentemente dispone dell'account e della CP_1
pagina 4 di 7 password e la utilizza a suo piacimento senza alcuna autorizzazione.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte attrice opponente ha contestato la tardività di ogni deduzione di fatti nuovi da parte dell'opposto per la maturata scadenza del termine di cui alla prima memoria ex art. 171 ter cpc;
osservato che il mancato assolvimento dell'onere della prova, anche in conseguenza della mancata allegazione dei fatti costitutivi del titolo della pretesa restitutoria nei termini perentori processualmente previsti e in considerazione della già intervenuta ammissione, con espressa confessione stragiudiziale non contestata in termini, della dazione delle somme a titolo diverso dal mutuo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
chiesto, si opus, prova testi;
infine prodotto: 14) pec. avv. Catalini a Imm.re Valmir del 10.11.2016;15) lettera immobiliare del 29.11.2016; 16) contratto di locazione del CP_4 24.11.2016; 17) scrittura privata del17.11.2016; 18) visure 19) atto di diffida ad CP_9 del 2.5.2018; 20) delega spoglio fascicolo per esecuzione n. 119-2013 con CP_9 documenti identità Catini;
21) nota dott.ssa el 8.8.2016 a Banca Antonveneta con ratifica Pt_1
22) mail Avv. Cardenà a el 21.12.2021; 23) messaggi whatsapp CP_1 Pt_1 Parte_2
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha dedotto tardivamente circostanze di fatto ulteriori, richiesto prova testi e prodotto: 1) E-mail dal 20.4.22 al 17.2.23 inviate dall'avv. Michele Cardenà a ( ) ed altri, aventi CP_14 Email_4 come oggetto “POP NPLs - MARCHE INVESTIMENTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE ndg 5385- 40419062”; 2) atti relativi alla causa civile opposizione all'esecuzione ex art. 615/2 c.p.c. n. 408/2016 R.G. Tribunale di FM promossa da c/ CP_2 Controparte_15
3) Verbale assemblea in sede notarile del 28.3.2022 per aumento capitale sociale Moca
[...] Srl;
4) Atto di querela 21.2.25, con procura ed allegati, sporta da a mezzo dei suoi CP_1 difensori e procuratori speciali, nei confronti di , per la produzione di email Parte_1 che afferma false sia nel giudizio di sfratto Ali Srl/Moca Srl, sia nel presente giudizio.
Con la propria terza memoria parte opponente ha prodotto visura storica dell'immobile in Porto Recanati, via Colombo n. 96, attestante il passaggio di proprietà dalla moglie di alla CP_1 stessa opponente, poi dall'opponente alle figlie dei coniugi in data 29.6.23, a conferma CP_1 della stretta collaborazione e piena fiducia allora intercorrenti fra le odierne parti processuali nonché del fatto che, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, l'attività prestata dall'opponente ed il denaro bonificatole dall'opposto erano tese e destinato alla riduzione dell'ipoteca – come risulta dalla transazione depositata – ed a conservare l'immobile fra le proprietà della famiglia dell'opposto.
Con ordinanza riservata 10.6.25 il giudice designato ha così provveduto:
Rilevato, da un lato, che non può, allo stato, ritenersi sufficiente ad integrare il fumus boni iuris in ordine alla stipulazione tra le parti di un contratto di mutuo la circostanza che nel bonifico effettuato dal convenuto nei confronti dell'attrice lo stesso abbia unilateralmente dichiarato trattarsi di un prestito infruttifero (né emergendo tale circostanza dal verbale di aumento di capitale agli atti), da altro lato, che risultano depositate prove scritte, da meglio valutarsi nel corso del giudizio, che depongono nel senso che il versamento della somma di denaro da parte del convenuto all'attrice veniva effettuata a titolo di remunerazione per attività dall'attrice svolta ovvero per estinguere posizioni debitorie nell'interesse del convenuto, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
evidenziato, peraltro, e per le medesime ragioni di cui sopra, che neppure può essere concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. né, ancora, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., avendo la convenuta contestato le somme richiesto dall'attore;
ritenuto che
debbono essere rigettate le prove per testi richieste dall'attore, essendo il capitolo 1 valutativo, i capitoli 2 e 4 generici, ed il capitolo 3 relativo a fatti comprovabili mediante i documenti prodotti;
ritenuto che
devono essere assunte, in quanto ammissibili e rilevanti, le prove per testi, con quattro testimoni tra quelli indicati, richieste dalla convenuta, ad eccezione del capitolo 10 in
pagina 5 di 7 quanto relativo a fatti accertabili mediante i documenti prodotti;
ritenuto che
debba essere rigettata la richiesta di prova contraria avanzata dall'attore, non essendo stati indicati i testimoni da escutere a prova contraria;
P.Q.M.
1) rigetta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione avanzata dall'attore;
2) dispone sulle prove conformemente alla parte motiva e fissa, per l'esame di due testimoni della convenuta, l'udienza del 06.11.2025 ore 11:00.
Il Giudice Francesco De Perna, inoltre, rilevato che la causa rientra tra quelle di cui all'art. 10, comma 12 lett. d) (per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore), del d.lvo n. 116-2017;
LETTO il decreto del Presidente del Tribunale n. 2/2022, prot. 582/2022, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di costituzione dell'”ufficio del processo”; ritenuto, per esigenze organizzative dei ruoli assegnati allo scrivente, l'opportunità di delegare per la trattazione e la definizione della causa il GOP dott.ssa RA IO, giudice onorario facente parte dell'ufficio del processo, settore civile;
P.Q.M.
DELEGA per la trattazione e definizione della presente controversia, il GOP dott.ssa RA IO disponendo che le parti e i testimoni compaiano dinanzi al suddetto giudice onorario all'udienza del 06.11.2025 ore 11:00.
Questo got, così delegato, ha anticipato per l'esame di due testi di parte opponente all'udienza 27.6.25 e proceduto all'esame degli ulteriori testi di parte opponente all'udienza 11.9.25.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente depositati e l'esame dei testi, nei limiti in cui il delegante aveva ammesso le istanze di prova, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive di cui solo parte opponente ha approfittato.
*
L'opposizione proposta da è risultata fondata e va accolta. Parte_1
Come è noto, grava sul preteso mutuante l'onere della prova della consegna della somma ed anche del titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria, ossia dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale avrebbe erogato l'importo.
Posto che il nostro ordinamento non ammette che un trasferimento di ricchezza avvenga senza causa, ossia senza un titolo che lo giustifichi, il convenuto che ha ricevuto l'importo (accipiens) deve allegare il titolo che lo legittima a trattenere la somma.
In effetti l'opposto ha provato i bonifici effettuati a , peraltro incontestati, Parte_1 ma mancato di provare che il titolo del passaggio di danaro, limitandosi ad affermare si trattasse di un mutuo, mentre l'opponente ha allegato e documentato titoli che la legittimano a trattenere gli importi.
La causale indicata nei bonifici, naturalmente, è frutto della dichiarazione unilaterale del disponente e non può ritenersi di per se stessa prova di un sottostante contratto di mutuo, tanto più in presenza di tempestive e coerenti contestazioni, deduzioni e produzioni dell'opponente, la cui dotta difesa ha condivisibilmente affermato, nella prima delle sue difese successiva alla costituzione dell'opposto e poi in ognuna delle altre, che deve ritenersi tardivamente formulata ogni deduzione dell'opposto successiva a quanto già contenuto nel ricorso per ingiunzione.
L'opponente è stata ammessa a provare ed ha provato a mezzo testi quanto già ampiamente documentato, ossia di aver condotto varie trattative stragiudiziali su incarico di CP_1 nell'interesse di diverse società in cui questi risultava leg. rappr.te p.t. e/o socio - attività per le quali anche il consulente legale non iscritto all'albo avvocati o al registro praticanti (con o senza pagina 6 di 7 patrocinio) ha diritto a compenso – mantenendo contatti con le controparti, con i legali di queste e anche con l'avv. Cardenà, che risulta essersi costituito in giudizio per alcune delle vertenze elencate e che risulta essere in studio associato con il difensore e rappresentante in giudizio di in questa causa. CP_1
Documentale ed incontestato che la dr.ssa abbia bonificato dal proprio conto a Parte_1 l'importo di € 40.000,00 in data 29.6.23 - ossia dopo aver ricevuto dal il CP_5 CP_1 bonifico per € 37.500,00 in data 25.03.2022 (ed in mancanza di offerta di prova o di documentazione, per quanto tardive, che il le abbia in altra data fornito la provvista) e CP_1 dopo aver ricevuto da la comunicazione di accettazione di proposta transattiva in data CP_13 8.6.23, nonché come da stesso richiestole con e-mail 27.03.22 (doc. n.13), da CP_1 ritenersi integrare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, in mancanza di tempestiva contestazione da parte di colui contro il quale è prodotta.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex Dm 55714, con riferimento alla media tariffaria per valore (€ 50.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , accertato e dichiarato Parte_1 che fra questa e non è intercorso alcun mutuo o prestito, infruttifero o meno, revoca CP_1 il decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 22.9.24;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 286,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,33, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/10/2025
Il got
RA IO
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/10/2025, ad ore 11,50, innanzi al got RA IO sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI, per parte convenuta opposta l'avv. MINNUCCI MAURIZIO, oggi sostituiti dall'avv. Riccio
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectis,
Nel merito: REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Fermo il 22.09.2024 ovvero DICHIARARNE la nullità o l'annullamento poiché infondato sia in fatto che in diritto, o comunque DICHIARARE la somma ingiunta di € 50.000,00, oltre interessi legali, non dovuta.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Parte convenuta opposta, insistendo per l'ammissione delle prove orali - precisa le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, per i motivi in narrativa indicati, in via principale rigettare l'opposizione come ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione in punto di spese del procedimento”.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale ogni parte si riporta ai rispettivi atti, alle ore 11,55, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA IO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1583/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. MARIA TERESA GIACOBBI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
CP_1 C.F._2 con l'avv. MAURIZIO MINNUCCI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.11.24 la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 484/2024 – emesso dal Tribunale di Fermo in data 22.9.24 e notificatole il 3.10.24 (v. doc. 1) – con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di CP_1 la somma di € 50.000,00, a titolo di rimborso prestito infruttifero, oltre agli interessi come
[...] da domanda e alle spese della procedura liquidate, allegando l'insussistenza di un contratto di mutuo tra le parti e chiedendo la revoca del decreto e l'accertamento negativo del credito ex adverso vantato.
deduceva: Parte_1
- che il sig. è amministratore di diverse società, tra cui: CP_1 a) la ditta unipersonale, con sede in Monte Urano, alla Via Appennini n. 32, CP_2 interamente di proprietà della con sede in Sant'Elpidio a Mare, Via G. Carini n. 2 CP_3 (doc.n.2);
b) la stessa di cui il sig. è socio unico ed amministratore (doc.n.3); CP_3 CP_1 c) la società con sede in Montegranaro, Strada Provinciale Controparte_4 Veregrense Snc, oggi in liquidazione giudiziale a seguito di provvedimento del Tribunale di pagina 2 di 7 Fermo del 7.07.2023, di cui lo stesso è anche socio per la quota del 75% (doc.n.4);
- di essere laureata in giurisprudenza e di aver, su incarico di gestito trattative tese CP_1 a risolvere stragiudizialmente alcune vertenze con creditori di tali società, giungendo alle transazioni per le seguenti posizioni:
1) er mezzo di (cessionaria del credito di Controparte_5 Controparte_6
) / - il debito originario di € Controparte_7 Controparte_8 400.000,00 era garantito da fideiussione rilasciata dalla società – ovvero da società CP_2 amministrata dal sig. – quale terzo datore di ipoteca e grazie all'attività CP_1 CP_2 stragiudiziale da lei svolta, a fronte del cospicuo debito garantito ha definito la posizione a saldo, stralcio e transazione con il versamento da parte del del solo importo di € CP_1 40.000,00, ottenendo la liberazione della garanzia ipotecaria sugli immobili siti a Porto Recanati, sito in Viale Colombo n. 96, ed individuati al catasto di detto Comune al foglio 9, con le partt.522 sub 1 e 2 e 1204 sub 3 (doc.n.6, 7 e 8); va precisato che l'importo è stato messo a disposizione dal ma era stato erogato a direttamente da , CP_1 CP_6 Parte_1 come dalla ricevuta di bonifico che allega (doc.n.9);
2) Trattative per le vendite degli immobili di proprietà di e redazione di 4 Controparte_4 contratti preliminari di compravendita che allega (doc.n.10);
3) Studio della pratica e trattative stragiudiziali con i sig.ri e Controparte_9 CP_10
con cui era in lite da diversi anni, che hanno determinato che i
[...] CP_11 [...] non si siano costituiti nel procedimento di appello incardinato da CP_12 CP_11 conclusosi con sentenza n. 1612/2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 24.05.2022 (doc.n.11 e 12).
- di aver percepito da per l'attività di consulenza legale e di trattativa stragiudiziale CP_1 un compenso di € 12.500,00, corrisposto con il bonifico 14.03.2022, depositato da controparte a fondamento della pretesa monitoria, mentre la somma di € 37.500,00, come sopra detto, è stata versata sul proprio conto corrente, ma utilizzata da quest'ultima per il pagamento a
[...]
, come da stesso richiesto con mail 27.03.22 (doc. n.13), CP_13 CP_1 contrariamente a quanto da questi affermato nel ricorso monitorio;
- che quindi è evidente che i bonifici eseguiti dal sig. nulla hanno a che vedere con il CP_1 titolo dedotto nel procedimento monitorio, né giova a qualificare l'erogazione della liquidità come finanziamento infruttifero l'indicazione di detta dicitura sulla causale della distinta;
- che il credito asseritamente vantato dal è inesistente, che non risulta provata l'esistenza CP_1 del contratto di finanziamento dedotto dall'ingiungente ma, al contrario, l'attività legale svolta dall'opponente, il cui compenso è stato equamente pagato, e la documentazione bancaria prodotta comprova che l'opponente ha bonificato a l'importo convenuto Controparte_13 nell'atto di transazione sottoscritto con questa, con la provvista fornitale da e su sua CP_1 richiesta.
Si costituiva tardivamente il convenuto opposto, con comparsa di costituzione del 3.3.25 - dopo la dichiarazione di contumacia pronunciata dal G.I. con provvedimento 22.2.25 nonché dopo la scadenza del primo termine ex art. 171 ter comma 1 n. 1 c.p.c. – per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, con la condanna alle spese di giudizio. deduceva, così come esposto nel ricorso per ingiunzione: CP_1
- di aver effettuato prestiti infruttiferi in favore di per l'importo complessivo Parte_1 di € 50.000,00 come da bonifico 14.3.22 per € 12.500 e da bonifico 25.3.22 per € 37.500,
- che, nonostante le ripetute richieste di restituzione, aveva ritenuto di Parte_1 non adempiere per cui si era vista costretta ad agire in via monitoria.
Aggiungeva, già scaduto il termine di preclusione assertiva:
- che , non risulta iscritta in alcun Albo o Registro per la pratica forense e Parte_1 non ha fatturato gli importi bonificatile;
- che L'opponente, dopo avere elencato alcune delle società amministrate dal cugino come CP_1
pagina 3 di 7 la unipersonale, la e la riferiva di essere laureata in CP_2 CP_3 Controparte_4 giurisprudenza e quindi di avere effettuato consulenze e gestito trattative per conto dell'opposto
CP_1 poi concluse con transazioni, come quella con (cessionaria del credito di Controparte_6 Banca Popolare di Puglia e Basilicata) definita a saldo e stralcio con l'importo di € 40.000 messo a disposizione dal ma versato dall'opponente il 29 giugno 2023 e dunque in un periodo successivo
CP_1 di ben oltre 15 mesi dai bonifici effettuati dal per l'importo complessivo di € 50.000,00 dalla
CP_1 stessa utilizzato per altri fini ed ancora non restituito;
CP_1
- che In ogni caso con la transazione effettuata, ha ritenuto di acconsentire alla restrizione della garanzia ipotecaria iscritta presso la conservatoria di Macerata limitatamente all'immobile riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Porto Recanati al Foglio 9, p.lla 1204 sub 3, Cat. A/3, Classe 3, vani 4
R.C. € 382,18 contro il versamento della somma complessiva di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) ossia dell'immobile in Porto Recanati, via Colombo n. 96, guarda caso finito in proprietà dell'opponente che non ha ancora versato alcun corrispettivo per l'acquisto alla precedente proprietaria
[...]
coniuge del Persona_1 CP_1
- che In realtà l'importo di € 50.000,00 era stato richiesto in prestito dall'opponente nel marzo del 2022 perché questa aveva necessità di fare l'aumento di capitale sociale della società Moca Srl di cui era legale rappresentante ed unico socio, aumentandolo da € 10.000,00 ad € 60.000,00 grazie al prestito di
€ 50.000,00 fattole dal Per altro, detto aumento di capitale sociale che veniva effettuato in sede CP_1 di assemblea tenutasi in Fermo presso lo studio del notaio era dovuto anche al Persona_2 fatto che l'opponente era stata informata dai suoi consulenti che in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 la Regione Marche aveva promulgato la Legge Regionale n. 33 del 2.12.2021 con cui alle piccole e microimprese costituite nella forma di società di capitali che deliberavano un aumento di capitale sociale di almeno € 10.000 veniva concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% del capitale deliberato e sottoscritto fino ad un massimo di € 25.000 per impresa.;
- che Dunque l'opponente, grazie al prestito del ha potuto ricevere l'importo di € 25.000 dalla CP_1 Regione che si è ben guardata dal versarlo all'opposto in modo tale da restituire almeno il 50% di quanto ricevuto in prestito.;
- che Con l'atto di citazione in opposizione l'opponente produce una mail inviata il 12.11.2024 al suo difensore decisamente manipolata e dal contenuto falso al pari dell'indicazione del mittente per non avere il scritto alcuna mail il 27.03.2022 a . CP_1 Parte_1
- che ivi il preteso mittente farebbe ammenda per aver errato nella causale dei due bonifici dove aveva inserito la voce prestito infruttifero invece che, in quello da € 12.500, acconto onorario per consulenza relativa ai compromessi di vendita dell' nonché per le trattativa con i sigg.ri Controparte_4
e , mentre in quello di € 37.500, a detta dell'opponente avrebbe dovuto Controparte_9 CP_10 inserire la voce acconto per trattativa con la sig.ra er la subentrata alla Banca Popolare di Per_3 CP_13 Puglie e Basilicata Scpa;
- che , legale rappresentante della Moca Srl, non è nuova a simili condotte per Parte_1 aver prodotto una mail anche nel giudizio di sfratto per morosità pendente avanti al Tribunale su intestato ed iscritto al n. 1439/2024 di R.G., promosso a suo danno dalla locatrice Ali Srl società amministrata dal Con la pretesa mail che il le avrebbe inviato in data 14.09.2024 e da CP_1 CP_1 questa inviata in data 19.01.2025 al suo difensore, il preteso mittente le avrebbe chiesto di aspettare a pagare le fatture di seguito indicate con in numeri 13, 15, 18 e 20 rispettivamente emesse nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 con un messaggio WhatsApp mentre, in realtà, dette fatture erano già state saldate con bonifico del 15.09.2023 avente valuta del 14.09.2023 e le fatture di cui l'intimante lamentava il mancato pagamento si riferivano invece all'anno 2024.;
- che Il creditore opposto, per quanto precede ha deciso di querelarsi nei confronti della legale rappresentante della società opponente nel termine di legge ai sensi del reato p. e p. dall'art. 374 c.p. e quanti altri eventualmente ravvisabili, chiedendo che l'Autorità competente provveda a fare i dovuti accertamenti sull'utilizzo dell'indirizzo mail di cui l'opponente, che a suo Email_3 tempo ha aiutato il ad aprire l'indirizzo mail, evidentemente dispone dell'account e della CP_1
pagina 4 di 7 password e la utilizza a suo piacimento senza alcuna autorizzazione.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte attrice opponente ha contestato la tardività di ogni deduzione di fatti nuovi da parte dell'opposto per la maturata scadenza del termine di cui alla prima memoria ex art. 171 ter cpc;
osservato che il mancato assolvimento dell'onere della prova, anche in conseguenza della mancata allegazione dei fatti costitutivi del titolo della pretesa restitutoria nei termini perentori processualmente previsti e in considerazione della già intervenuta ammissione, con espressa confessione stragiudiziale non contestata in termini, della dazione delle somme a titolo diverso dal mutuo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
chiesto, si opus, prova testi;
infine prodotto: 14) pec. avv. Catalini a Imm.re Valmir del 10.11.2016;15) lettera immobiliare del 29.11.2016; 16) contratto di locazione del CP_4 24.11.2016; 17) scrittura privata del17.11.2016; 18) visure 19) atto di diffida ad CP_9 del 2.5.2018; 20) delega spoglio fascicolo per esecuzione n. 119-2013 con CP_9 documenti identità Catini;
21) nota dott.ssa el 8.8.2016 a Banca Antonveneta con ratifica Pt_1
22) mail Avv. Cardenà a el 21.12.2021; 23) messaggi whatsapp CP_1 Pt_1 Parte_2
Con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha dedotto tardivamente circostanze di fatto ulteriori, richiesto prova testi e prodotto: 1) E-mail dal 20.4.22 al 17.2.23 inviate dall'avv. Michele Cardenà a ( ) ed altri, aventi CP_14 Email_4 come oggetto “POP NPLs - MARCHE INVESTIMENTI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE ndg 5385- 40419062”; 2) atti relativi alla causa civile opposizione all'esecuzione ex art. 615/2 c.p.c. n. 408/2016 R.G. Tribunale di FM promossa da c/ CP_2 Controparte_15
3) Verbale assemblea in sede notarile del 28.3.2022 per aumento capitale sociale Moca
[...] Srl;
4) Atto di querela 21.2.25, con procura ed allegati, sporta da a mezzo dei suoi CP_1 difensori e procuratori speciali, nei confronti di , per la produzione di email Parte_1 che afferma false sia nel giudizio di sfratto Ali Srl/Moca Srl, sia nel presente giudizio.
Con la propria terza memoria parte opponente ha prodotto visura storica dell'immobile in Porto Recanati, via Colombo n. 96, attestante il passaggio di proprietà dalla moglie di alla CP_1 stessa opponente, poi dall'opponente alle figlie dei coniugi in data 29.6.23, a conferma CP_1 della stretta collaborazione e piena fiducia allora intercorrenti fra le odierne parti processuali nonché del fatto che, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, l'attività prestata dall'opponente ed il denaro bonificatole dall'opposto erano tese e destinato alla riduzione dell'ipoteca – come risulta dalla transazione depositata – ed a conservare l'immobile fra le proprietà della famiglia dell'opposto.
Con ordinanza riservata 10.6.25 il giudice designato ha così provveduto:
Rilevato, da un lato, che non può, allo stato, ritenersi sufficiente ad integrare il fumus boni iuris in ordine alla stipulazione tra le parti di un contratto di mutuo la circostanza che nel bonifico effettuato dal convenuto nei confronti dell'attrice lo stesso abbia unilateralmente dichiarato trattarsi di un prestito infruttifero (né emergendo tale circostanza dal verbale di aumento di capitale agli atti), da altro lato, che risultano depositate prove scritte, da meglio valutarsi nel corso del giudizio, che depongono nel senso che il versamento della somma di denaro da parte del convenuto all'attrice veniva effettuata a titolo di remunerazione per attività dall'attrice svolta ovvero per estinguere posizioni debitorie nell'interesse del convenuto, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
evidenziato, peraltro, e per le medesime ragioni di cui sopra, che neppure può essere concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. né, ancora, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., avendo la convenuta contestato le somme richiesto dall'attore;
ritenuto che
debbono essere rigettate le prove per testi richieste dall'attore, essendo il capitolo 1 valutativo, i capitoli 2 e 4 generici, ed il capitolo 3 relativo a fatti comprovabili mediante i documenti prodotti;
ritenuto che
devono essere assunte, in quanto ammissibili e rilevanti, le prove per testi, con quattro testimoni tra quelli indicati, richieste dalla convenuta, ad eccezione del capitolo 10 in
pagina 5 di 7 quanto relativo a fatti accertabili mediante i documenti prodotti;
ritenuto che
debba essere rigettata la richiesta di prova contraria avanzata dall'attore, non essendo stati indicati i testimoni da escutere a prova contraria;
P.Q.M.
1) rigetta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione avanzata dall'attore;
2) dispone sulle prove conformemente alla parte motiva e fissa, per l'esame di due testimoni della convenuta, l'udienza del 06.11.2025 ore 11:00.
Il Giudice Francesco De Perna, inoltre, rilevato che la causa rientra tra quelle di cui all'art. 10, comma 12 lett. d) (per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore), del d.lvo n. 116-2017;
LETTO il decreto del Presidente del Tribunale n. 2/2022, prot. 582/2022, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di costituzione dell'”ufficio del processo”; ritenuto, per esigenze organizzative dei ruoli assegnati allo scrivente, l'opportunità di delegare per la trattazione e la definizione della causa il GOP dott.ssa RA IO, giudice onorario facente parte dell'ufficio del processo, settore civile;
P.Q.M.
DELEGA per la trattazione e definizione della presente controversia, il GOP dott.ssa RA IO disponendo che le parti e i testimoni compaiano dinanzi al suddetto giudice onorario all'udienza del 06.11.2025 ore 11:00.
Questo got, così delegato, ha anticipato per l'esame di due testi di parte opponente all'udienza 27.6.25 e proceduto all'esame degli ulteriori testi di parte opponente all'udienza 11.9.25.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente depositati e l'esame dei testi, nei limiti in cui il delegante aveva ammesso le istanze di prova, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive di cui solo parte opponente ha approfittato.
*
L'opposizione proposta da è risultata fondata e va accolta. Parte_1
Come è noto, grava sul preteso mutuante l'onere della prova della consegna della somma ed anche del titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria, ossia dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale avrebbe erogato l'importo.
Posto che il nostro ordinamento non ammette che un trasferimento di ricchezza avvenga senza causa, ossia senza un titolo che lo giustifichi, il convenuto che ha ricevuto l'importo (accipiens) deve allegare il titolo che lo legittima a trattenere la somma.
In effetti l'opposto ha provato i bonifici effettuati a , peraltro incontestati, Parte_1 ma mancato di provare che il titolo del passaggio di danaro, limitandosi ad affermare si trattasse di un mutuo, mentre l'opponente ha allegato e documentato titoli che la legittimano a trattenere gli importi.
La causale indicata nei bonifici, naturalmente, è frutto della dichiarazione unilaterale del disponente e non può ritenersi di per se stessa prova di un sottostante contratto di mutuo, tanto più in presenza di tempestive e coerenti contestazioni, deduzioni e produzioni dell'opponente, la cui dotta difesa ha condivisibilmente affermato, nella prima delle sue difese successiva alla costituzione dell'opposto e poi in ognuna delle altre, che deve ritenersi tardivamente formulata ogni deduzione dell'opposto successiva a quanto già contenuto nel ricorso per ingiunzione.
L'opponente è stata ammessa a provare ed ha provato a mezzo testi quanto già ampiamente documentato, ossia di aver condotto varie trattative stragiudiziali su incarico di CP_1 nell'interesse di diverse società in cui questi risultava leg. rappr.te p.t. e/o socio - attività per le quali anche il consulente legale non iscritto all'albo avvocati o al registro praticanti (con o senza pagina 6 di 7 patrocinio) ha diritto a compenso – mantenendo contatti con le controparti, con i legali di queste e anche con l'avv. Cardenà, che risulta essersi costituito in giudizio per alcune delle vertenze elencate e che risulta essere in studio associato con il difensore e rappresentante in giudizio di in questa causa. CP_1
Documentale ed incontestato che la dr.ssa abbia bonificato dal proprio conto a Parte_1 l'importo di € 40.000,00 in data 29.6.23 - ossia dopo aver ricevuto dal il CP_5 CP_1 bonifico per € 37.500,00 in data 25.03.2022 (ed in mancanza di offerta di prova o di documentazione, per quanto tardive, che il le abbia in altra data fornito la provvista) e CP_1 dopo aver ricevuto da la comunicazione di accettazione di proposta transattiva in data CP_13 8.6.23, nonché come da stesso richiestole con e-mail 27.03.22 (doc. n.13), da CP_1 ritenersi integrare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, in mancanza di tempestiva contestazione da parte di colui contro il quale è prodotta.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex Dm 55714, con riferimento alla media tariffaria per valore (€ 50.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , accertato e dichiarato Parte_1 che fra questa e non è intercorso alcun mutuo o prestito, infruttifero o meno, revoca CP_1 il decreto ingiuntivo n. 484/2024 emesso dal Tribunale di Fermo in data 22.9.24;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano CP_1 Parte_1 in € 286,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 15,33, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/10/2025
Il got
RA IO
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