TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1654/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Adriana Musacchio e dall'avv. Vincenza Gallicchio ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Rifreddo nr. 370/Z c/o lo studio del predetto difensore, avv. Musacchio
e da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Adriana Musacchio e dall'avv. Vincenza Gallicchio ed elettivamente domiciliato in
Potenza, alla via Rifreddo nr. 370/Z c/o lo studio del predetto difensore, avv. Musacchio. ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05/08/2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito civile in LE PE (PZ) in data 11/06/1994 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 05/12/1994), (il 14/09/1996) e , Per_1 Per_2 Per_3
(il 28/01/2000) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e le numerose Per_4 incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 115/2024, pubblicata il 14/11/2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Le parti hanno quindi chiesto emettersi sentenza di divorzio concordate condizioni, di seguito riportate: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di LE PE (PZ). 2.
Confermare che la casa coniugale ubicata nel Comune di GU PE (PZ) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in comproprietà di con la Parte_2 madre e il fratello resta nella sua esclusiva disponibilità.
3. Confermare che i coniugi non sono titolari in comune di diritti reali su beni immobili o mobili registrati.
5. Confermare che considerate le condizioni economico-reddituali della moglie, il marito si impegna a corrispondere alla medesima € 200,00 al mese, oltre a continuare a sostenere economicamente la figlia , ancora non economicamente autosufficiente”. Persona_5
All'udienza del 19/06/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, si è dato atto del deposito della sentenza di separazione consensuale, munita di attestazione di irrevocabilità e le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti munita di attestazione di irrevocabilità.
2 La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi è stata dichiarata dagli stessi all'udienza del 19/06/2025 e deve pertanto ritenersi pacifica.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti, come sopra richiamate, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di LE PE (PZ) e di GU PE (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde all'interesse dei figli. Le relative argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per la prole.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 con ricorso del 05/08/2024, richiamata la sentenza parziale n. Parte_1
115/2024, pubblicata il 14/11/2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in LE PE (PZ), in data Parte_2 Parte_1
11/06/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GU PE (PZ) n. 4 P. II, S. C U. 1 A. 1994.
3 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale, come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 19/06/2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
4