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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1173 R. G. anno 2022 promosse in grado di appello
DA
IN CI, elett.te dom.ta a Mazara del Vallo (Tp) nella via Isola delle
Femmine n.1 presso lo studio dell'avv. ZO Fabio Pernice, che la rappresenta e difende. appellante
CONTRO
I.N.P.S, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.t Antonino Rizzo.
Appellato
All'udienza di discussione del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato l'11 ottobre 2021 innanzi il Tribunale G.L. di Marsala,
IA RA aveva impugnato il provvedimento notificatole il 18/4/2021, con il quale l'INPS le aveva revocato il beneficio relativo alla domanda di “Reddito di cittadinanza “ (avanzata il 7 novembre 2019) per mancanza del requisito della
“permanenza in Italia in modo continuativo negli ultimi due anni rispetto alla data della domanda”; aveva dedotto di avere continuativamente risieduto in Italia fra il 2013 e il 2018 e di possedere tutti i requisiti di legge per l'erogazione della prestazione;
aveva contestato, altresì, il successivo provvedimento, notificatole il
24/11/2021, con il quale le era stata richiesta la restituzione delle somme già erogatele da dicembre 2019 a marzo 2021.
1 Aveva lamentato la ricorrente l'erroneità del provvedimento di revoca evidenziando di avere sempre vissuto in Italia, in particolare nel Comune di
Castelvetrano, negli anni precedenti all'acquisto della residenza anagrafica (risalente al 22.08.2018) pur se senza fissa dimora e, al fine di dimostrare tale circostanza, aveva articolato prova testimoniale;
aveva sostenuto, altresì, che, secondo le indicazioni contenute nella nota n.1319 del 19.02.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative all'accesso al Reddito di cittadinanza per i senza fissa dimora, il Comune, al quale ella aveva rivolto istanza di riesame in data 19.05.2021, avrebbe dovuto accertare e confermare l'esistenza di tale requisito negli ultimi due anni e per tutta la durata del beneficio.
Aveva eccepito, quindi, l'illegittimità della successiva richiesta di restituzione delle somme riscosse, chiedendo il ripristino del beneficio e la condanna al pagamento dei ratei maturati.
L'IN aveva illustrato la complessità delle attività connesse alla procedura di riconoscimento del RDC, erogato DAIstituto con il coinvolgimento di numerose amministrazioni, ognuna delle quali svolge in autonomia il proprio compito, nonché dedotto e documentato con nel caso concreto la revoca sia stata inserita su segnalazione, sostanzialmente vincolante del Comune di Castelvetrano, quale Ente preposto al controllo dell'anagrafe. Aveva contestato, quindi, la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 504/2022, emessa in data 24.05.2022, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo non provato che alla data della domanda vi fosse stata la permanenza della richiedente nel territorio Italiano nei due anni precedenti, non essendo a tal fine sufficiente il contratto di locazione registrato dal 2018 al 2022 e non avendo provveduto la medesima a farsi rilasciare dal Comune competente alcuna certificazione circa l'abituale dimora sul territorio come previsto dal su citato parere del Ministero del lavoro.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello IA RA, con ricorso depositato il 9 novembre 2022.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per non avere il Tribunale ammesso, senza alcuna motivazione, la prova testimoniale diretta a dimostrare il requisito mancante, sul presupposto dell'esito negativo della istanza di rettifica avanzata, tramite piattaforma GePi, il 19.05.2021, ai competenti
Uffici del Comune di Castelvetrano e all'Agenzia IN del medesimo Comune. Ha resistito l'I.n.p.s., con memoria del 5 novembre 2024, reiterando le eccezioni e le difese già svolte in prime cure.
All'udienza del 17 aprile 2024, la causa, rinviata per consentire all'IN di dedurre sulla “relazione dei servizi sociali diretta a documentare l'esistenza del
2 requisito della biennalita' della permanenza in Italia” prodotta DAappellante all'udienza del 20.02.25, è stata decisa come da dispositivo steso in calce sulle conclusioni già formulate.
II
L'appello è fondato. Dalla legge istitutiva del benefico in discussione (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) si ricava il carattere complesso della procedura volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza, che costituisce un intervento contro la povertà, a carico del Ministero del Lavoro, che viene erogato utilizzando la piattaforma telematica INPS per l'acquisizione delle domande e la liquidazione delle prestazioni, ma che coinvolge sia gli Enti locali che la Guardia di Finanza, ognuno per quanto di competenza, in modo da creare una rete di controlli.
Prevedono, in particolare, per quel che qui rileva, l'art. 2 comma 1 lett. a, l'art.5 commi 4 e 5 e l'art. 7 comma 4 del d.l. 4/2019, nel testo vigente ratione temporis che: art.2: (beneficiari):
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
omissis (
Art.5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio): Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(comma 4)
3 I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (comma 5).art. 7 comma 4. (Sanzioni) Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Secondo le indicazioni fornite con il su citato parere del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1319 del 19.02.2020 “ ….Una volta riconosciuta
o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano prevista dalla normativa. Al riguardo, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti DAart. 11, comma 1°, lett. c) del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ad esclusione del caso di cancellazione per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Nei casi di irreperibilità sopra indicati e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento
4 obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
Pertanto, nel caso descritto, si ritiene che il richiedente il Rdc per il quale sia avvenuta la cancellazione anagrafica, al momento della presentazione della domanda possa dichiarare la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda e indicare il Comune di attuale residenza.
Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro.
Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti,
e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità.
In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto.
La presente è inviata a tutti i Comuni, per il tramite dei rispettivi Ambiti territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli uffici coinvolti nell'attuazione del Rdc.” Nella specie il beneficio del RdC è stato revocato (v. doc n.2 ) DAIN (che ha poi chiesto la restituzione dei ratei già erogati -v. doc. n.1,2 fasc. IN) su segnalazione – tramite la piattaforma telematica condivisa di gestione della prestazione prevista DAart.6 del D.L. n.4/2019 - del Comune di Castelvetrano, che ha riscontrato l'irreperibilità della RA dal 2013 al 21.08.2018 (v. doc nn.6 certificato di residenza storico, n.4 nota del 25.5.21 di risposta a riesame del 19.5.21,
e n.4 fasc. IN ).
Dunque, secondo il Tribunale, che ha avallato la tesi dell'IN, non vi era prova della permanenza continuativa nel territorio italiano, nel biennio anteriore alla domanda.
Tuttavia, sulla scorta delle verifiche anagrafiche disposte dagli assistenti sociali del Comune di Castelvetrano, attestate nella “relazione sociale” da questi ultimi inviati al Responsabile della II Direzione Servizi al Cittadino (prot. n.825 del
5 12.10.2022), prodotta, senza contestazione, DAappellante all'udienza del 20.2.2025,
è emerso quanto segue:
“OGGETTO: relazione sociale- verifica anagrafica Reddito di Cittadinanza- sig.ra RA IA nata a [...] n.3 e residente a
Castelvetrano in via IAno Messina n.3- Con riferimento all'argomento segnato in oggetto si comunica (che) in data 17.10.2022 gli scriventi assistenti sociali si sono recati presso l'abitazione di residenza della stessa. Si verifica la presenza della sig.ra RA IA e della di lei figlia IN TI nata il [...] a [...]
La sig.ra RA rappresenta agli scriventi i vari passaggi anagrafici precedenti all'acquisizione dell'attuale residenza avvenuta in data 22.08.2018.
A tal proposito la sig.ra RA produce una dichiarazione (allegato 1) ove specifica che anteriormente al 22.08.2018, ha alloggiato sin DAanno 2016, unitamente a IN TI, come ospite, presso la propria figlia IN VI
NI nella poco distante abitazione sita in Vicolo Barresi n. 20. Al contempo ha dichiarato che da almeno 20 anni non lascia il territorio italiano.
La sig.ra RA ha verbalmente dichiarato agli scriventi che precedentemente e comunque almeno dal 2009 ha abitato a Castelvetrano in c.da
Fontanelle, unitamente al compagno di allora (tale NO ZO nato a
Santa Flavia il 18.04.1957 e deceduto a Castelvetrano H 23.09.2021) dalla cui unione sarebbe nato il figlio NO PI il 28.06.2003.
Gli scriventi hanno quindi proceduto a verificare, con esito negativo, se la sig.ra fosse in possesso di documentazione sanitaria, fiscale ecc, probante in qualche modo la sua permanenza presso gli ultimi due domicili dichiarati di vicolo
Barresi e c.da Fontanelle.
Si procede a richiedere spiegazioni sulle ragioni per le quali non avesse proceduto ad acquisire la residenza anagrafica antecedentemente al 22.8.2018 e comunque successivamente alla dichiarazione di irreperibilità effettuata dal
Comune di Mazara del Vallo. In tale direzione la stessa dichiara che quando si trovava in c.da Fontanelle non era in possesso di alcun contratto di locazione, mentre per il tempo che si è trovata dalla figlia IN VI NI (dai 2016 in poi), quest'ultima era contraria a farle prendere la residenza nella propria abitazione. La sig.ra RA aggiunge che stante i cattivi rapporti che intercorrono oggi con la figlia VI NI, quest'ultima, se pur contattata dal legale della sig.ra RA, si sarebbe detta indisponibile a rendere dichiarazioni formali attestanti (a permanenza della madre e della sorella presso la propria abitazione.
6 Si procede in separata sede all'acquisizioni di riscontri alle dichiarazioni esposte dalla sig.ra RA. Si procede, a conclusione del colloquio, a riscontrare quanto asserito dalla sig.ra RA, recandosi pertanto, presso l'abitazione della figlia IN VI NI, la cui residenza anagrafica risulta posta a Castelvetrano in via IAno Messina n. 27, int. 20. E' presente al sopralluogo il marito della stessa, CO SC nato a [...] ['08.08.1981, che dichiara agli scriventi che "corrisponde al vero che la sig.ra RA e la di lei figlia IN
TI hanno vissuto presso la loro abitazione dal 2016 circa e sino al trasferimento delle stesse nell'attuale residenza anagrafica" (avvenuta il 22.08.2018). Il sig.
CO ha, inoltre, dichiarato che insieme alla moglie IN VI NI, hanno poi aiutato la sig.ra RA a trovare una nuova casa e a trasferirsi presso l'attuale abitazione sita in via IAno Messina n. 3 p.
2. Altro riscontro è stato rilevato circa la permanenza della sig.ra RA dal 2009 al 2016 circa, presso un'abitazione sita a Castelvetrano in c.da Fontanelle, La donna ha dichiarato che un'autista scuolabus del Comune, tale "sig. GI", si recava a prelevare il figlio, allora minore, NO PI per portarlo a scuola. Sul punto si è avuto modo di acquisire la conferma verbale del sig. GI EP, oggi in servizio presso l'Ufficio Servizi alla Persona - II Direzione -, il quale ha riferito agli scriventi di aver prestato in passato il proprio servizio di autista scuolabus a favore del figlio della sig.ra RA, ricordando la presenza stabile di quest'ultima presso l'abitazione in questione.
Infine, si vuole evidenziare come lo stato di sofferenza psico-fisica della sig.ra RA e della di lei figlia (entrambe con problemi psichici), i limiti culturali e probabilmente intellettivi, lo stato di deprivazione generale che connota lo stile di vita del nucleo (sono infatti assistiti dal volontariato), fanno ritenere che il nucleo familiare non abbia lasciato il territorio italiano nel recente passato.
Alla luce di quanto sopra esposto gli scriventi rappresentano che la dichiarazione resa dalla sig.ra RA IA il 17.10.2022 e allegata alla presente, è compatibile ai reali spostamenti anagrafici dichiarati dalia stessa.
Assistente Sociale Dott. F.sco Paolo Gandolfo, Ordine degli Assistenti
Sociali Sicilia 749/A - Case Manager - Assistente Sociale /Dott.ssa Simona
Bigione, Ordine degli Assistenti Sociali Sicilia-7984/B”.
È, quindi, documentato, che la RA non si sia allontanata dal territorio comunale di Castelvetrano, neppure durante il periodo in cui risulta formalmente
“irreperibile” e che, di conseguenza, all'epoca della domanda diretta a conseguire il
RdC (7.11.2019) possedeva il requisito prescritto dal su citato art. 2 comma 1 lett. a n.2 del d.l. 4/2019, come modificato a seguito della sentenza della Corte
7 Costituzionale n.31/2025 (“residenza quinquennale nel territorio dello Stato, antecedente la presentazione della domanda”). Ne deriva che l'effettività della permanenza in Italia, quale dichiarata dalla ricorrente e verificata dai servizi sociali del Comune di residenza, era destinata a prevalere sul dato formale evincibile dalle risultanze anagrafiche.
Né è dirimente la circostanza, dedotta DAIN, circa la non cumulabilità del beneficio del RdC con il c.d. REM (misura prevista DAart.82 DL n.34/2020 che al comma 2 indica tra le cause di incompatibilità proprio la titolarità del RdC o di misure analoghe previste dal D.l.n.4/2019, disciplina richiamata DAart.12 D.l. n.41/2021 e art.36 d.l. n.73/2021), atteso che i ratei del RDC (domanda del
7.11.2019) sono dovuti per 18 mensilità, ossia da dicembre 2019 a luglio 2021, laddove, invece, il REM è stato riconosciuto alla RA da agosto a novembre 2021
(v. doc n.5 fasc. IN).
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio e la conseguente richiesta di ripetizione dei ratei già erogati a tale titolo, avendo la RA diritto a conseguire la prestazione rivendicata, per le mensilità oggetto di recupero.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a carico dell'IN.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 504/2022 emessa il 24 maggio 2022 dal Tribunale G.L. di
Marsala, dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del c.d. reddito di cittadinanza, del 18 aprile 2021 e irripetibili le somme a tale titolo già erogate a IA
RA e richieste con nota del 19 ottobre 2021, notificato il 24.11.2021.
Condanna l'INPS al pagamento dei ratei maturati a decorrere dalla data della revoca. Condanna l'INPS al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per compensi professionali in € 1.378,00, per il primo, ed in € 962,00 per il secondo, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria Giuseppa Di Marco
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