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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9233/2024 promossa da:
con avv Elena .Zazzeri e Alessandra Maccioni Parte_1
RICORRENTE contro
con avv. Eva Sardelli Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il convenuto: come da comparsa
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
1.Va premesso che le parti hanno contratto matrimonio civile in Firenze il 21.07.2011 e dalla loro unione erano già nati i figli nata a [...] il [...], ora Persona_1
maggiorenne, e nato a [...] il [...]; che la casa coniugale era Persona_2
posta in Scandicci, Via di Vingone, 12, in un immobile in comproprietà (gravato da mutuo) e nel quale la moglie vive tuttora, assieme ai figli;
che la coppia si era separata consensualmente con ricorso depositato il 5.12.2022 stabilendo, in sintesi: che il figlio pagina 1 di 7 minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre, nella casa familiare posta in Scandicci (FI), via di Vingone, 12, dove avrebbe continuato a vivere anche la figlia maggiorenne;
che il padre Per_1
sarebbe stato con il figlio minore e con la figlia maggiorenne , se questa lo avesse Per_1
voluto, due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina e, durante la settimana, il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino seguente;
che sarebbe inoltre stato con il padre, almeno due settimane, anche non consecutive, Per_2
durante le vacanze estive, una settimana durante le festività natalizie, mentre, per quanto riguarda le vacanze pasquali, avrebbe trascorso il giorno di Pasqua con un genitore e
SQ con l'altro; che il padre avrebbe versato alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di Euro 2.500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Erano inoltre previsti due trasferimenti immobiliari in favore di moglie e figli, non attuati.
La ricorrente ha lamentato che il marito dal novembre 2023 aveva omesso di versare il contributo mensile e non aveva corrisposto la quota parte delle spese straordinarie, frequentando inoltre il figlio meno di quanto previsto, pertanto con limitato mantenimento diretto. Ha quindi concluso chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso, con libera frequentazione tra padre e figlio e la conferma delle condizioni economiche della separazione.
Il convenuto ha esposto di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di dare corso agli accordi patrimoniali presi in sede di separazione per un netto peggioramento delle sue condizioni economiche e perché attinto nel corso dell'anno 2023 da due preavvisi di iscrizione ipotecaria per un debito totale di €. 317.266,68 verso l'agenzia Controparte_2
riscossione, con necessità di vendere le proprietà per abbattere tale debito. Ha esposto che nell'importo concordato era compreso il 50% della rata di mutuo, ad oggi sospeso, e pertanto l'importo per il mantenimento dei figli ammontava a circa €. 1.000,00; che la moglie era ben consapevole delle entrate del marito perché strettamente legate ai rapporti tra di cui la stessa è amministratrice - impresa che aveva rallentato e ridotto CP_3
i pagamenti – e la ditta Individuale che svolge la propria attività di Controparte_1
confezione di articoli di abbigliamento solo per la che sarebbe dunque CP_3
pagina 2 di 7 l'unica fonte di reddito. Ha aggiunto che sarebbe la madre a condizionare i rapporti con il figlio.
Ha concluso chiedendo di confermare l'affido condiviso del figlio ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
disporre che il padre trascorra fine settimana alternati con il figlio e almeno un giorno durante la settimana, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi di;
disporre a carico del padre un contributo al Per_2
mantenimento di entrambi i figli pari ad €. 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF del 2017; modificare gli accordi di separazione che prevedevano il trasferimento ai figli della “nuda proprietà della sua quota pari ad 1/2 (un mezzo) della casa familiare sita in Scandicci (FI)…con usufrutto vitalizio alla SI.ra
, comproprietaria al 50%, ove vi risiederà unitamente ai figli” e “la Parte_1
nuda proprietà della seguente porzione immobiliare posta in Comune di Scandicci (FI) Via
Donizzetti n. 53, con comodato d' uso gratuito vitalizio alla SI.ra (nonna Persona_3 paterna), che attualmente vive nel suddetto immobile.” nel senso di disporre unicamente il trasferimento ai figli della nuda proprietà dell'appartamento di Scandicci, Via Donizetti 53 riservandosi l'usufrutto, con vittoria di spese legali.
A seguito della pronuncia della sentenza parziale di divorzio e dell'audizione del figlio la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi delle Per_2
parti.
2. Va preliminarmente rigettata la domanda del convenuto di modifica delle condizioni di separazione con riferimento all'accordo relativo ai trasferimenti immobiliari, atteso che si tratta di un patto accessorio estraneo al contenuto tipico dei procedimenti di separazione e divorzio, soggetto a trattazione con rito ordinario, la cui domanda è improponibile nel presente procedimento.
3. Quanto all'affidamento del minore le parti concordano sull'affidamento condiviso e la domiciliazione presso la madre. Quanto alla frequentazione, dall'ascolto del minore è emerso come, diversamente da quanto dedotto dal padre nella propria comparsa, la madre non ha mai frapposto alcun ostacolo, ma la frequentazione si è ridotta a seguito del trasferimento del padre con la propria compagna a Montespertoli, lontananza che, unita agli impegni di studio (il ragazzo frequenta la scuola superiore), sportivi (il ragazzo fa calcio agonistico) e di vita (data l'età il ragazzo ha una vita di relazione superiore a quella attiva al pagina 3 di 7 momento della separazione) fa sì che padre e figlio si vedano di fatto il sabato sera e la domenica pomeriggio, solo a volte con pernottamento, in base agli impegni sia del padre sia del figlio, mentre raramente si vedono durante la settimana. Deve essere dunque accolta la richiesta della madre di rimettere ad accordi diretti tra padre e figlio la frequentazione, come di fatto avviene, non risultando che vi siano problematiche al riguardo, ed essendo irrealistico stabilire, come chiesto dal padre, una frequentazione fissa per un giorno settimanale e a fine settimana alterni, mentre per i periodi di vacanza vanno confermate le condizioni della separazione.
4.Quanto al mantenimento dei due figli, entrambi privi di autonomia economica, si deve osservare che le parti nel dicembre del 2022, quindi meno di due anni prima del deposito del ricorso il 5 agosto del 2024, avevano stabilito consensualmente un contributo di € 2.500 in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Va quindi osservato che da allora le esigenze dei figli, al crescere dell'età, non sono certamente diminuite, ma piuttosto possono presumersi aumentate. Inoltre certamente non vi è alcun mantenimento diretto della figlia maggiore da parte del padre, data la scarsità di rapporti pacificamente riferita dalle parti, e una minore frequentazione con il figlio per le ragioni e nei termini già Per_2
sopra riferiti rispetto a quanto previsto, circostanze che non giustificano alcuna diminuzione del contributo che le parti, nella loro autonomia, con piena consapevolezza delle proprie condizioni economiche e dei bisogni dei figli avevano stabilito, garantendo il mantenimento di un buon tenore di vita tanto che la ragazza ha un cavallo per cui viene sostenuta una spese mensile di € 300.
Sennonchè va osservato che le condizioni della madre da allora non risultano mutate, posto che ha avuto nel 2022 un reddito lordo di € 32.140, e dall'esame degli estratti conto
(l'estratto di MPS prodotto si apre perfettamente ed è consultabile, diversamente da quanto eccepito dal convenuto) non emerge un miglioramento della situazione economica, ma piuttosto sono annotate entrate inferiori a quelle esistenti anteriormente alla separazione. Su un eventuale miglioramento, peraltro, il convenuto non ha svolto specifiche argomentazioni, né viene dedotto che sia entrata nel possesso di proprietà diverse da quelle già indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo anteriore all'accordo di separazione.
pagina 4 di 7 Quanto al convenuto, dalla dichiarazione dei redditi emerge un miglioramento rispetto al
2021, nel quale aveva dichiarato un reddito di Euro 12.375,00, rispetto al reddito dichiarato nel 2023, rispetto al 2022, anno dell'accordo, nel quale il suo reddito è stato pari ad Euro
15.350,00.
Peraltro deve osservarsi che vi è una sicura inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi dello che si ricava palesemente dalla circostanza che con un reddito dichiarato di CP_1 soli € 1.375 si era assunto l'onere di pagare mensilmente per i figli l'importo di € 2.500.
Peraltro che le disponibilità dello siano ampiamente superiori a quanto emerge CP_1
dalle dichiarazioni dei redditi emerge dall'esame dell'estratto della Poste Pay da lui prodotta, in cui si registrano, a mero titolo esemplificativo, entrate nel gennaio 2023 per €
17.900; nel febbraio 2023 per € 5.299; nell' agosto 2023 per € 6.356; nell' ottobre 2023 per
€ 3.586; e ancora, nel 2024 in maggio € 28.926, in aprile 2024 € 3.586, di cui € 1.586 per un canone di locazione fisso che percepisce mensilmente, cui si aggiungono ricariche di importi variabili mensili sulla poste Pay, versamenti che denotano la presenza di ulteriori risorse di provenienza non dichiarata e non meglio specificata.
Le risultanze dell'esame dell'estratto conto che precedono privano di rilievo ai fini della determinazione del contributo per i figli le deduzioni dello sulla circostanza che il CP_1 conto corrente della ditta individuale di cui è titolare, avrebbe un saldo al 10.09.2024 di €.
78,00, ove si consideri che nel primo trimestre 2024 la ditta individuale ha registrato entrate per € 35.193 con versamenti anche in contanti ed uscite per € 35.374,38 con uscite anche in contanti e dunque con causali non verificabili. Parimenti in tale quadro non rileva il dedotto debito con l'erario di cui ha depositato comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, agevolmente saldabile con la vendita dei beni immobili, che, infatti, ha già preannunciato alla moglie.
Né assume rilievo dirimente per una riduzione del contributo la circostanza che la sua partecipazione al 27,54% delle azioni della Scandicci Impresa Immobiliare spa, avrebbe avuto, come emergente dal bilancio un utile di periodo pari ad €. 6.303,00 destinato nella misura del 5% alla riserva legale e i restanti €. 5.988,00 a copertura parziale delle perdite di esercizio precedenti, senza distribuzione degli utili.
Non si ritiene infine che assumano rilievo le ipoteche iscritte sui beni di proprietà del sig.
sia perchè quelle volontarie sono anteriori all'accordo di separazione, e perché CP_1
pagina 5 di 7 non può all'evidenza tenersi conto dell'ipoteca iscritta dall'attuale ricorrente in data
03.07.2024 per omissione dei pagamenti dovuti (infatti se così fosse basterebbe sottrarsi ai propri debiti per sostenere di dover continuare a farlo).
Infatti la situazione che il Tribunale ha sopra ricavato dall'esame degli estratti conto, unitamente all'ingente valore della quota della spa posseduta dallo pari al 27,54% CP_1 di € 2.141.155,63 come da stima prodotta dalla ricorrente, inducono a ritenere che l'importo pattuito in sede di separazione per i figli fosse e sia proporzionato alla capacità economica del convenuto, che non è stato dallo stesso dimostrato essere effettivamente divenuta incompatibile con l'impegno assunto, proporzionalmente alle proprie risorse e in misura idonea a soddisfare le esigenze immutate dei figli. Né lo ha dimostrato che CP_1
il contributo, come da lui sostenuto, fosse stato determinato in modo da garantire il pagamento del mutuo, ed in ogni caso la prospettiva della vendita della casa ed estinzione del mutuo provocherebbe la necessità di far fronte diversamente, con spese analoghe, a soddisfare l'esigenza abitativa dei figli.
Ne consegue che il contributo per il mantenimento dei figli va confermato nell'importo di €
2.500 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017.
Le spese, liquidate in dispositivo in base agli atti, valutata l'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede: dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, con Per_2
domiciliazione prevalente presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé in base ad accordi diretti on il minore, avvisata la madre, tenuto conto degli impegni di vita e studio del minore, ferme le condizioni della separazione per i periodi delle festività e delle vacanze estive;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese l'importo di € 2.500, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e che le spese straordinarie necessarie per i figli siano suddivise tra i genitori al 50% secondo le linee guida CNF del 2017;
pagina 6 di 7 condanna a rifondere a le spese di lite liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 7.500, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, 6/02/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9233/2024 promossa da:
con avv Elena .Zazzeri e Alessandra Maccioni Parte_1
RICORRENTE contro
con avv. Eva Sardelli Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo
Per il convenuto: come da comparsa
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
1.Va premesso che le parti hanno contratto matrimonio civile in Firenze il 21.07.2011 e dalla loro unione erano già nati i figli nata a [...] il [...], ora Persona_1
maggiorenne, e nato a [...] il [...]; che la casa coniugale era Persona_2
posta in Scandicci, Via di Vingone, 12, in un immobile in comproprietà (gravato da mutuo) e nel quale la moglie vive tuttora, assieme ai figli;
che la coppia si era separata consensualmente con ricorso depositato il 5.12.2022 stabilendo, in sintesi: che il figlio pagina 1 di 7 minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre, nella casa familiare posta in Scandicci (FI), via di Vingone, 12, dove avrebbe continuato a vivere anche la figlia maggiorenne;
che il padre Per_1
sarebbe stato con il figlio minore e con la figlia maggiorenne , se questa lo avesse Per_1
voluto, due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina e, durante la settimana, il giovedì dall'uscita di scuola fino al mattino seguente;
che sarebbe inoltre stato con il padre, almeno due settimane, anche non consecutive, Per_2
durante le vacanze estive, una settimana durante le festività natalizie, mentre, per quanto riguarda le vacanze pasquali, avrebbe trascorso il giorno di Pasqua con un genitore e
SQ con l'altro; che il padre avrebbe versato alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile complessivo di Euro 2.500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Erano inoltre previsti due trasferimenti immobiliari in favore di moglie e figli, non attuati.
La ricorrente ha lamentato che il marito dal novembre 2023 aveva omesso di versare il contributo mensile e non aveva corrisposto la quota parte delle spese straordinarie, frequentando inoltre il figlio meno di quanto previsto, pertanto con limitato mantenimento diretto. Ha quindi concluso chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso, con libera frequentazione tra padre e figlio e la conferma delle condizioni economiche della separazione.
Il convenuto ha esposto di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di dare corso agli accordi patrimoniali presi in sede di separazione per un netto peggioramento delle sue condizioni economiche e perché attinto nel corso dell'anno 2023 da due preavvisi di iscrizione ipotecaria per un debito totale di €. 317.266,68 verso l'agenzia Controparte_2
riscossione, con necessità di vendere le proprietà per abbattere tale debito. Ha esposto che nell'importo concordato era compreso il 50% della rata di mutuo, ad oggi sospeso, e pertanto l'importo per il mantenimento dei figli ammontava a circa €. 1.000,00; che la moglie era ben consapevole delle entrate del marito perché strettamente legate ai rapporti tra di cui la stessa è amministratrice - impresa che aveva rallentato e ridotto CP_3
i pagamenti – e la ditta Individuale che svolge la propria attività di Controparte_1
confezione di articoli di abbigliamento solo per la che sarebbe dunque CP_3
pagina 2 di 7 l'unica fonte di reddito. Ha aggiunto che sarebbe la madre a condizionare i rapporti con il figlio.
Ha concluso chiedendo di confermare l'affido condiviso del figlio ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
disporre che il padre trascorra fine settimana alternati con il figlio e almeno un giorno durante la settimana, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi di;
disporre a carico del padre un contributo al Per_2
mantenimento di entrambi i figli pari ad €. 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF del 2017; modificare gli accordi di separazione che prevedevano il trasferimento ai figli della “nuda proprietà della sua quota pari ad 1/2 (un mezzo) della casa familiare sita in Scandicci (FI)…con usufrutto vitalizio alla SI.ra
, comproprietaria al 50%, ove vi risiederà unitamente ai figli” e “la Parte_1
nuda proprietà della seguente porzione immobiliare posta in Comune di Scandicci (FI) Via
Donizzetti n. 53, con comodato d' uso gratuito vitalizio alla SI.ra (nonna Persona_3 paterna), che attualmente vive nel suddetto immobile.” nel senso di disporre unicamente il trasferimento ai figli della nuda proprietà dell'appartamento di Scandicci, Via Donizetti 53 riservandosi l'usufrutto, con vittoria di spese legali.
A seguito della pronuncia della sentenza parziale di divorzio e dell'audizione del figlio la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi delle Per_2
parti.
2. Va preliminarmente rigettata la domanda del convenuto di modifica delle condizioni di separazione con riferimento all'accordo relativo ai trasferimenti immobiliari, atteso che si tratta di un patto accessorio estraneo al contenuto tipico dei procedimenti di separazione e divorzio, soggetto a trattazione con rito ordinario, la cui domanda è improponibile nel presente procedimento.
3. Quanto all'affidamento del minore le parti concordano sull'affidamento condiviso e la domiciliazione presso la madre. Quanto alla frequentazione, dall'ascolto del minore è emerso come, diversamente da quanto dedotto dal padre nella propria comparsa, la madre non ha mai frapposto alcun ostacolo, ma la frequentazione si è ridotta a seguito del trasferimento del padre con la propria compagna a Montespertoli, lontananza che, unita agli impegni di studio (il ragazzo frequenta la scuola superiore), sportivi (il ragazzo fa calcio agonistico) e di vita (data l'età il ragazzo ha una vita di relazione superiore a quella attiva al pagina 3 di 7 momento della separazione) fa sì che padre e figlio si vedano di fatto il sabato sera e la domenica pomeriggio, solo a volte con pernottamento, in base agli impegni sia del padre sia del figlio, mentre raramente si vedono durante la settimana. Deve essere dunque accolta la richiesta della madre di rimettere ad accordi diretti tra padre e figlio la frequentazione, come di fatto avviene, non risultando che vi siano problematiche al riguardo, ed essendo irrealistico stabilire, come chiesto dal padre, una frequentazione fissa per un giorno settimanale e a fine settimana alterni, mentre per i periodi di vacanza vanno confermate le condizioni della separazione.
4.Quanto al mantenimento dei due figli, entrambi privi di autonomia economica, si deve osservare che le parti nel dicembre del 2022, quindi meno di due anni prima del deposito del ricorso il 5 agosto del 2024, avevano stabilito consensualmente un contributo di € 2.500 in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Va quindi osservato che da allora le esigenze dei figli, al crescere dell'età, non sono certamente diminuite, ma piuttosto possono presumersi aumentate. Inoltre certamente non vi è alcun mantenimento diretto della figlia maggiore da parte del padre, data la scarsità di rapporti pacificamente riferita dalle parti, e una minore frequentazione con il figlio per le ragioni e nei termini già Per_2
sopra riferiti rispetto a quanto previsto, circostanze che non giustificano alcuna diminuzione del contributo che le parti, nella loro autonomia, con piena consapevolezza delle proprie condizioni economiche e dei bisogni dei figli avevano stabilito, garantendo il mantenimento di un buon tenore di vita tanto che la ragazza ha un cavallo per cui viene sostenuta una spese mensile di € 300.
Sennonchè va osservato che le condizioni della madre da allora non risultano mutate, posto che ha avuto nel 2022 un reddito lordo di € 32.140, e dall'esame degli estratti conto
(l'estratto di MPS prodotto si apre perfettamente ed è consultabile, diversamente da quanto eccepito dal convenuto) non emerge un miglioramento della situazione economica, ma piuttosto sono annotate entrate inferiori a quelle esistenti anteriormente alla separazione. Su un eventuale miglioramento, peraltro, il convenuto non ha svolto specifiche argomentazioni, né viene dedotto che sia entrata nel possesso di proprietà diverse da quelle già indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo anteriore all'accordo di separazione.
pagina 4 di 7 Quanto al convenuto, dalla dichiarazione dei redditi emerge un miglioramento rispetto al
2021, nel quale aveva dichiarato un reddito di Euro 12.375,00, rispetto al reddito dichiarato nel 2023, rispetto al 2022, anno dell'accordo, nel quale il suo reddito è stato pari ad Euro
15.350,00.
Peraltro deve osservarsi che vi è una sicura inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi dello che si ricava palesemente dalla circostanza che con un reddito dichiarato di CP_1 soli € 1.375 si era assunto l'onere di pagare mensilmente per i figli l'importo di € 2.500.
Peraltro che le disponibilità dello siano ampiamente superiori a quanto emerge CP_1
dalle dichiarazioni dei redditi emerge dall'esame dell'estratto della Poste Pay da lui prodotta, in cui si registrano, a mero titolo esemplificativo, entrate nel gennaio 2023 per €
17.900; nel febbraio 2023 per € 5.299; nell' agosto 2023 per € 6.356; nell' ottobre 2023 per
€ 3.586; e ancora, nel 2024 in maggio € 28.926, in aprile 2024 € 3.586, di cui € 1.586 per un canone di locazione fisso che percepisce mensilmente, cui si aggiungono ricariche di importi variabili mensili sulla poste Pay, versamenti che denotano la presenza di ulteriori risorse di provenienza non dichiarata e non meglio specificata.
Le risultanze dell'esame dell'estratto conto che precedono privano di rilievo ai fini della determinazione del contributo per i figli le deduzioni dello sulla circostanza che il CP_1 conto corrente della ditta individuale di cui è titolare, avrebbe un saldo al 10.09.2024 di €.
78,00, ove si consideri che nel primo trimestre 2024 la ditta individuale ha registrato entrate per € 35.193 con versamenti anche in contanti ed uscite per € 35.374,38 con uscite anche in contanti e dunque con causali non verificabili. Parimenti in tale quadro non rileva il dedotto debito con l'erario di cui ha depositato comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, agevolmente saldabile con la vendita dei beni immobili, che, infatti, ha già preannunciato alla moglie.
Né assume rilievo dirimente per una riduzione del contributo la circostanza che la sua partecipazione al 27,54% delle azioni della Scandicci Impresa Immobiliare spa, avrebbe avuto, come emergente dal bilancio un utile di periodo pari ad €. 6.303,00 destinato nella misura del 5% alla riserva legale e i restanti €. 5.988,00 a copertura parziale delle perdite di esercizio precedenti, senza distribuzione degli utili.
Non si ritiene infine che assumano rilievo le ipoteche iscritte sui beni di proprietà del sig.
sia perchè quelle volontarie sono anteriori all'accordo di separazione, e perché CP_1
pagina 5 di 7 non può all'evidenza tenersi conto dell'ipoteca iscritta dall'attuale ricorrente in data
03.07.2024 per omissione dei pagamenti dovuti (infatti se così fosse basterebbe sottrarsi ai propri debiti per sostenere di dover continuare a farlo).
Infatti la situazione che il Tribunale ha sopra ricavato dall'esame degli estratti conto, unitamente all'ingente valore della quota della spa posseduta dallo pari al 27,54% CP_1 di € 2.141.155,63 come da stima prodotta dalla ricorrente, inducono a ritenere che l'importo pattuito in sede di separazione per i figli fosse e sia proporzionato alla capacità economica del convenuto, che non è stato dallo stesso dimostrato essere effettivamente divenuta incompatibile con l'impegno assunto, proporzionalmente alle proprie risorse e in misura idonea a soddisfare le esigenze immutate dei figli. Né lo ha dimostrato che CP_1
il contributo, come da lui sostenuto, fosse stato determinato in modo da garantire il pagamento del mutuo, ed in ogni caso la prospettiva della vendita della casa ed estinzione del mutuo provocherebbe la necessità di far fronte diversamente, con spese analoghe, a soddisfare l'esigenza abitativa dei figli.
Ne consegue che il contributo per il mantenimento dei figli va confermato nell'importo di €
2.500 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida CNF del 2017.
Le spese, liquidate in dispositivo in base agli atti, valutata l'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede: dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori, con Per_2
domiciliazione prevalente presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé in base ad accordi diretti on il minore, avvisata la madre, tenuto conto degli impegni di vita e studio del minore, ferme le condizioni della separazione per i periodi delle festività e delle vacanze estive;
dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese l'importo di € 2.500, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e che le spese straordinarie necessarie per i figli siano suddivise tra i genitori al 50% secondo le linee guida CNF del 2017;
pagina 6 di 7 condanna a rifondere a le spese di lite liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 7.500, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, 6/02/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 7 di 7