TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. MELE LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
, , (C.F. ), nato a [...] il CP_1 Controparte_2 CP_3 C.F._2
20/07/1969, rappresentato e difeso dall'avv. VISCIANO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per , come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Parte_1 per , , come da note scritte depositate telematicamente CP_1 Controparte_2 CP_3 contenti conclusioni congiunte;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, con la sentenza n. 1517/2021, pubblicata il 30 luglio 2021, R.G. 72/2019 Parte_1
(passata in giudicato), il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bergamo il 12.09.1998 tra , , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni Parte_1 di divorzio. Si costituiva in giudizio , , che dichiarava di CP_1 Controparte_2 CP_3 aderire alle domande di revisione delle condizioni di divorzio formulate dall'attrice.
In data 7-8 aprile 2025, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano il testo dell'accordo e chiedevano pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni dell'accordo delle parti depositato telematicamente in data 7-8 aprile 2025 e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che pertanto possano essere posti a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca l'assegnazione a dell'appartamento sito in Bergamo, Via Ravizza n. 32 (quinto Parte_1 piano); prende atto dell'accordo delle parti a che gli oneri fiscali e le altre spese derivanti dalla revoca del provvedimento di assegnazione siano poste interamente a carico di , , CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. MELE LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
, , (C.F. ), nato a [...] il CP_1 Controparte_2 CP_3 C.F._2
20/07/1969, rappresentato e difeso dall'avv. VISCIANO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per , come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Parte_1 per , , come da note scritte depositate telematicamente CP_1 Controparte_2 CP_3 contenti conclusioni congiunte;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che, con la sentenza n. 1517/2021, pubblicata il 30 luglio 2021, R.G. 72/2019 Parte_1
(passata in giudicato), il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bergamo il 12.09.1998 tra , , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni Parte_1 di divorzio. Si costituiva in giudizio , , che dichiarava di CP_1 Controparte_2 CP_3 aderire alle domande di revisione delle condizioni di divorzio formulate dall'attrice.
In data 7-8 aprile 2025, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano il testo dell'accordo e chiedevano pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni dell'accordo delle parti depositato telematicamente in data 7-8 aprile 2025 e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che pertanto possano essere posti a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca l'assegnazione a dell'appartamento sito in Bergamo, Via Ravizza n. 32 (quinto Parte_1 piano); prende atto dell'accordo delle parti a che gli oneri fiscali e le altre spese derivanti dalla revoca del provvedimento di assegnazione siano poste interamente a carico di , , CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano