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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 19 maggio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 maggio 2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ),, rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso il cui studio, in Polla (Sa) al
Corso Vittorio Emanuele n. 1, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani, n. 170
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 89/2020 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2020 (r.g.n. 275/2020) reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 27.02.2020 e notificato in data 22.12.2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare ad la somma di euro 22.857,21 oltre Controparte_1
interessi e spese, in virtù di un contratto di cessione avente ad oggetto tra gli altri anche il credito nei confronti dell'odierno opponente nascente da un contratto di finanziamento effettuato presso la Compass S.p.a.
A sostegno dell'opposizione il predetto opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 del D. lgs. n.
28/2010; la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per mancata comunicazione della cessione al debitore ceduto;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento della spiegata opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.07.2022, si costituiva la società che premesso di essere cessionaria del credito vantato nei Controparte_1
confronti dell'opponente in virtù di un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 dell'art. 58
TUB, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, contestava le avverse eccezioni.
In particolare, deduceva, in merito alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il Giudice del potere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, a prescindere dalla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo.
Quanto poi all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rappresentava che tale obbligatorietà, ai sensi dell'art. 4 D. lgs. n. 28/2010 non si applicava “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Quanto alla fondatezza del credito azionato, infine, deduceva che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, lo stesso risultava provato dal contratto di finanziamento depositato in atti.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n. 89/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All'esito dell'udienza del 20.12.2022, il Giudice, rilevato che la controversia rientrava in ragione dell'oggetto tra quelle per le quali è previsto, a pena di improcedibilità,
l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 d. lgs. 28/2010, come novellato dal d.l. n. 69/2013, conv. in legge n. 98/2013, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione e rinviava all'udienza del
20.06.2023 per la verifica.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.06.2023, il Giudice rilevato che dal verbale di mediazione depositato in atti risultava che fosse presente per parte opposta la Sig.ra e che in atti non risultasse procura speciale notarile, rinviava Persona_1
all'udienza dell'11.12.2023 onerando parte opposta del deposito della stessa al fine di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità.
Dopo un rinvio per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2024, il
Giudice rilevato che non risultava depositata in atti la documentazione richiesta, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato per i motivi che seguono.
Occorre osservare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce
“condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, motivo per cui il mancato esperimento della stessa vizia irrimediabilmente il processo, precludendo così
l'emanazione di una sentenza di merito.
Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite e di conseguenza a deflazionare il contenzioso, non pone problemi di natura costituzionale, né risulta lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale posta a tutela del diritto di azione e di accesso alla giustizia. A ciò va aggiunto che con la sentenza n. 8473 del
27.3.2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto una importante questione giuridica ovvero se nel procedimento di mediazione la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Nel premettere come il successo dell'attività di mediazione sia riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, così imponendo alle stesse
(o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale si confida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. Ed infatti, l'art. 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve, quindi, ritenersi che la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Ne deriva che potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare applicazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico.
Invero, come ha incidentalmente sostenuto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8473/19, si profila la necessità della partecipazione personale della parte
(quantomeno al primo incontro) al fine di ritenere verificata la condizione di procedibilità, stabilendo che "sia l'argomento letterale - il testo dell'art.
8 - che l'argomento sistematico (…) depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”.
In altri termini, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è escluso dalla legge, è necessario il conferimento di una procura speciale sostanziale (il conferimento del potere di partecipare in sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore).
La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappresentato dovrà conferire adeguata procura “ad negotia” che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti” precisando, altresì, che “solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.” (cfr. Trib. Cassino, sent. 03/04/2017, n. 443).
Al fine di non incappare nell'eccezione di improcedibilità è insufficiente una procura speciale sostanziale da parte del cliente in favore del proprio avvocato, che non sia stata altresì autenticata da notaio (cfr. sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Genova). Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”
(così, Cass. sent. n. 8473 del 27.3.2019). Ciò posto, codesto giudicante non disconosce quell'orientamento espresso da altre corti di merito, secondo cui, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione il principio di simmetria delle forme, espresso dall'art. 1392 c.c., per cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (così, Trib. Salerno, ord. 14.5.2020), tuttavia il principio desumibile dalla citata sentenza della Corte di Cassazione implica che la procura debba necessariamente essere autenticata da soggetto dotato di tale potere (notaio o altro pubblico ufficiale cui la legge riconosce tale attribuzione) e che ciò non sia comunque riconducibile alla potestà di autentica della procura alle liti del difensore ex art. 82 c.p.c. (in questo senso, vedi anche Trib. Milano, sent. del 4.10.2021
n. 7980).
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare applicazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico. In questo senso si spiegherebbe il motivo per il quale il difensore non sarebbe dotato del potere di autentica della procura alle liti nella quale sia previsto anche il potere di rappresentare la parte in sede di mediazione.
Inoltre, soccorre tale conclusione anche il rilievo in forza del quale la procura sostanziale, proprio perché destinata in astratto a risolvere in via definitiva la instauranda lite, debba essere certa sia in relazione alla identificazione del soggetto delegante, sia con riferimento al luogo e data della stipula dell'atto.
Ne consegue pertanto che, in assenza di precisazioni successive da parte della Corte di
Cassazione, la citata sentenza non può che essere interpretata nel senso testé indicato.
Tanto premesso, passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, rilevato che l'onere gravasse su parte opposta (cfr. Corte di Cassazione, III sex. Civ., ordinanza n. 159 del 08.01.2021), dal verbale di mediazione depositato in atti risulta inequivocabilmente che non è comparsa innanzi all'organismo di mediazione la parte personalmente, ma Persona_1
La delega, prodotta solo in data 06.03.2024, su richiesta del Giudice, rilasciata dal rappresentante p.t. di in favore di Controparte_1 Persona_2 [...]
non risulta autenticata da notaio. Per_1
Pertanto, considerato quanto disposto dagli artt. 5 e 8 della L. n. 28/2010, interpretati come sopra, e che dalle allegazioni di parte risulta evidente che parte opposta non ha correttamente adempiuto alle incombenze a lei spettanti, la domanda deve essere dichiarata improcedibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo revocato.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi ed ulteriore riduzione del 50% tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'opposizione improcedibile e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Vincenzo Antonio Cozza, quale procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro
850,00 per compensi ed euro 145.50 per spese, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 19 maggio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 maggio 2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ),, rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso il cui studio, in Polla (Sa) al
Corso Vittorio Emanuele n. 1, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani, n. 170
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 89/2020 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2020 (r.g.n. 275/2020) reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 27.02.2020 e notificato in data 22.12.2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare ad la somma di euro 22.857,21 oltre Controparte_1
interessi e spese, in virtù di un contratto di cessione avente ad oggetto tra gli altri anche il credito nei confronti dell'odierno opponente nascente da un contratto di finanziamento effettuato presso la Compass S.p.a.
A sostegno dell'opposizione il predetto opponente eccepiva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 del D. lgs. n.
28/2010; la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, per mancata comunicazione della cessione al debitore ceduto;
e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento della spiegata opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.07.2022, si costituiva la società che premesso di essere cessionaria del credito vantato nei Controparte_1
confronti dell'opponente in virtù di un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 dell'art. 58
TUB, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, contestava le avverse eccezioni.
In particolare, deduceva, in merito alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il Giudice del potere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione, a prescindere dalla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo.
Quanto poi all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rappresentava che tale obbligatorietà, ai sensi dell'art. 4 D. lgs. n. 28/2010 non si applicava “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Quanto alla fondatezza del credito azionato, infine, deduceva che, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, lo stesso risultava provato dal contratto di finanziamento depositato in atti.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n. 89/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All'esito dell'udienza del 20.12.2022, il Giudice, rilevato che la controversia rientrava in ragione dell'oggetto tra quelle per le quali è previsto, a pena di improcedibilità,
l'esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 d. lgs. 28/2010, come novellato dal d.l. n. 69/2013, conv. in legge n. 98/2013, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione e rinviava all'udienza del
20.06.2023 per la verifica.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.06.2023, il Giudice rilevato che dal verbale di mediazione depositato in atti risultava che fosse presente per parte opposta la Sig.ra e che in atti non risultasse procura speciale notarile, rinviava Persona_1
all'udienza dell'11.12.2023 onerando parte opposta del deposito della stessa al fine di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità.
Dopo un rinvio per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2024, il
Giudice rilevato che non risultava depositata in atti la documentazione richiesta, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato per i motivi che seguono.
Occorre osservare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce
“condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, motivo per cui il mancato esperimento della stessa vizia irrimediabilmente il processo, precludendo così
l'emanazione di una sentenza di merito.
Tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite e di conseguenza a deflazionare il contenzioso, non pone problemi di natura costituzionale, né risulta lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale posta a tutela del diritto di azione e di accesso alla giustizia. A ciò va aggiunto che con la sentenza n. 8473 del
27.3.2019 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto una importante questione giuridica ovvero se nel procedimento di mediazione la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Nel premettere come il successo dell'attività di mediazione sia riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, così imponendo alle stesse
(o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale si confida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. Ed infatti, l'art. 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato”.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve, quindi, ritenersi che la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Ne deriva che potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare applicazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico.
Invero, come ha incidentalmente sostenuto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8473/19, si profila la necessità della partecipazione personale della parte
(quantomeno al primo incontro) al fine di ritenere verificata la condizione di procedibilità, stabilendo che "sia l'argomento letterale - il testo dell'art.
8 - che l'argomento sistematico (…) depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”.
In altri termini, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è escluso dalla legge, è necessario il conferimento di una procura speciale sostanziale (il conferimento del potere di partecipare in sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore).
La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappresentato dovrà conferire adeguata procura “ad negotia” che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti” precisando, altresì, che “solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi.” (cfr. Trib. Cassino, sent. 03/04/2017, n. 443).
Al fine di non incappare nell'eccezione di improcedibilità è insufficiente una procura speciale sostanziale da parte del cliente in favore del proprio avvocato, che non sia stata altresì autenticata da notaio (cfr. sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Genova). Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”
(così, Cass. sent. n. 8473 del 27.3.2019). Ciò posto, codesto giudicante non disconosce quell'orientamento espresso da altre corti di merito, secondo cui, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione il principio di simmetria delle forme, espresso dall'art. 1392 c.c., per cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (così, Trib. Salerno, ord. 14.5.2020), tuttavia il principio desumibile dalla citata sentenza della Corte di Cassazione implica che la procura debba necessariamente essere autenticata da soggetto dotato di tale potere (notaio o altro pubblico ufficiale cui la legge riconosce tale attribuzione) e che ciò non sia comunque riconducibile alla potestà di autentica della procura alle liti del difensore ex art. 82 c.p.c. (in questo senso, vedi anche Trib. Milano, sent. del 4.10.2021
n. 7980).
Tale conclusione sembra dunque discendere dalla natura sui generis della mediazione e dalla sua peculiare funzione pre-contenziosa, che postulerebbe la partecipazione della parte personalmente sempre e comunque, a meno che non si decida di delegare a terzi tale attività, ma ciò solo previo rispetto della forma solenne, non potendo trovare applicazione le regole previste per la normale rappresentanza in tema di negozio giuridico. In questo senso si spiegherebbe il motivo per il quale il difensore non sarebbe dotato del potere di autentica della procura alle liti nella quale sia previsto anche il potere di rappresentare la parte in sede di mediazione.
Inoltre, soccorre tale conclusione anche il rilievo in forza del quale la procura sostanziale, proprio perché destinata in astratto a risolvere in via definitiva la instauranda lite, debba essere certa sia in relazione alla identificazione del soggetto delegante, sia con riferimento al luogo e data della stipula dell'atto.
Ne consegue pertanto che, in assenza di precisazioni successive da parte della Corte di
Cassazione, la citata sentenza non può che essere interpretata nel senso testé indicato.
Tanto premesso, passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, rilevato che l'onere gravasse su parte opposta (cfr. Corte di Cassazione, III sex. Civ., ordinanza n. 159 del 08.01.2021), dal verbale di mediazione depositato in atti risulta inequivocabilmente che non è comparsa innanzi all'organismo di mediazione la parte personalmente, ma Persona_1
La delega, prodotta solo in data 06.03.2024, su richiesta del Giudice, rilasciata dal rappresentante p.t. di in favore di Controparte_1 Persona_2 [...]
non risulta autenticata da notaio. Per_1
Pertanto, considerato quanto disposto dagli artt. 5 e 8 della L. n. 28/2010, interpretati come sopra, e che dalle allegazioni di parte risulta evidente che parte opposta non ha correttamente adempiuto alle incombenze a lei spettanti, la domanda deve essere dichiarata improcedibile e per l'effetto il decreto ingiuntivo revocato.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con applicazione dei minimi ed ulteriore riduzione del 50% tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'opposizione improcedibile e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Vincenzo Antonio Cozza, quale procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, nella misura pari ad euro
850,00 per compensi ed euro 145.50 per spese, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco