Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 117/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 5.11.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante nonché socio fideiussore di Controparte_1
(c.f. ), con sede in Savignano sul Rubicone (FC) alla Via Palareti n. 9 nonché, P.IVA_1 nella qualità di fideiussori, (c.f. ), nato a Parte_2 C.F._2
Cesena (FC) l'1.08.1950 e ivi residente a[...], Parte_3
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e ivi residente a[...]
n. 101, (c.f. ), nato a [...] Parte_4 C.F._4
(FC) l'1.01.1938 e residente a [...] e (c.f. Parte_5
), nata a [...] il [...] e residente a [...]
Levanto n. 104, tutti elettivamente domiciliati in Cesenatico (FC) alla Via F.lli Sintoni n.
27/D, presso lo studio dell'Avv. Simone Morigi, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante
1
, agente per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato P.IVA_3 CP_2
(succeduta, a seguito di scissione, a , sia di Controparte_3 Controparte_4
(c.f. ), con sede in Roma alla Via Curtatone n. 3 ed elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sollazzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
Oggetto: leasing immobiliare – prezzo di opzione quale montante per il calcolo degli interessi – determinabilità per relationem del c.d. tasso leasing, appello avverso la sentenza n. 1458/2022 emessa in data 15.12.2022 dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1458/2022 emessa in data 15.12.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
e dai fideiussori ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei confronti di e per essa,
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_4 quale mandataria, con l'intervento adesivo autonomo di Controparte_3 [...]
che agisce per il tramite del patrimonio destinato al fine di Controparte_3 CP_2 ottenere la rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7 TUB e, per l'effetto, la condanna alla restituzione di quanto indebitamento pagato relativamente al leasing immobiliare stipulato con in data Controparte_5
8.08.2007 e successive modifiche contrattuali rispettivamente del 15.09.2011 e del
16.11.2015, avente ad oggetto l'immobile adibito a palestra per attività fisica, in cui la società utilizzatrice svolge la propria attività, adducendo gli istanti l'erronea inclusione del prezzo di riscatto nel montante del piano finanziario, con l'effetto di indebito pagamento della somma di €.1.227,46 a titolo di interessi corrispettivi, nonché la violazione dell'art. 117 TUB e/o delle Istruzioni di Banca d'Italia per risultare indicato un tasso diverso rispetto a quello imposto dalla legge e dalle Istruzioni, per mancata trasparenza delle clausole contrattuali in tema di tasso di interesse e per mancata esplicitazione dei criteri di redazione
2 dei piani di ammortamento, nonché per indeterminabilità del tasso interno di attualizzazione
(TIA), previo espletamento di CTU che ha accertato che il tasso dichiarato era il TAN (tasso annuo nominale) e non il TIA, impossibile da determinare, tanto in astratto quanto in concreto e sulla scorta delle pattuizioni contrattuali, nonché che il riscatto è incluso nel nozionale di calcolo del piano di ammortamento, ha rigettato tutte le domande perché infondate e ha condannato gli attori al pagamento in solido delle spese di lite e di CTU.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello Controparte_1
nonché , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto
[...] Parte_5 corretto l'inserimento del prezzo di riscatto nel montante su cui sviluppare il piano di ammortamento, poiché le Istruzioni di Banca d'Italia includono il suddetto prezzo di opzione nel calcolo del tasso interno di attualizzazione, senza aver rilevato la violazione del tasso di interesse applicato in relazione all'art. 117 TUB per indeterminatezza dello stesso, essendo risultati del tutto incerti i parametri per la determinazione del TIA (essendo indicato solo il TAN), con conseguente applicazione del tasso sostituivo ex art. 117 TUB;
la violazione dell'art. 117 TUB è determinata anche sotto altri profili non esaminati dal primo giudice e, pertanto, sono riproposti da parte appellante con le medesime argomentazioni già addotte in primo grado, in considerazione del fatto che nel contratto dell'anno 2007 è indicato il TAN e non il TIA, essendo tassi diversi tra loro ai quali si applicano differenti formule per la loro determinazione, dovendo comunque concludersi per la nullità rappresentata dalla mancata indicazione del TIA.
Si è regolarmente costituita in giudizio con unico socio, quale Parte_6 mandataria di e di chiedendo il rigetto Parte_7 Controparte_4 dell'avverso gravame facendo rilevare la correttezza della sentenza per aver reputato che occorre tenere in considerazione il prezzo di opzione ai fini della determinazione del tasso leasing, in quanto parte integrante del complessivo assetto negoziale del leasing, in cui la somma di danaro messa a disposizione è quella che occorre per acquistare il bene voluto dall'utilizzatore e il costo del finanziamento tiene conto dei canoni e dell'opzione di acquisto (sintetizzata dall'equazione costo=canoni+riscatto), anche alla luce della novella introdotta dalla L. n. 124/2017 e dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie;
infondata è da ritenersi l'eccezione di errata indicazione del tasso leasing, avendo esso carattere meramente informativo, non essendo dunque necessaria una sua esplicitazione.
A seguito di ordinanza del 5.11.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante si duole della sentenza impugnata per non aver rilevato la illegittimità del tasso di interesse applicato da parte della società concedente che ha computato anche il prezzo di opzione di acquisto (previsto ex art. 18 del contratto per il riscatto del bene in alternativa alla sua restituzione alla scadenza) nella sorte capitale quale montante su cui calcolare gli interessi in sede di redazione del piano finanziario, nonostante esso non rappresenti un debito avendo l'utilizzatore la facoltà e non l'obbligo di riscattare il bene, con conseguente erronea interpretazione da parte del giudicante delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, che con provvedimento in materia di leasing in data 29.07.2009, riproducendo le Istruzioni delle precedenti Circolari del 2003 e del 1999, ha ribadito che “Per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
L'interpretazione della norma volta ad affermare che non sarebbero dovuti gli interessi sui canoni non scaduti (e contrattualmente dovuti), mentre sarebbero dovuti quelli sul riscatto
(importo per cui non vi è l'obbligo di pagamento) non è condivisibile dalla difesa appellante, in quanto il legislatore ha espressamente previsto che i canoni a scadere devono essere depurati dalla quota interessi e nulla ha ritenuto di precisare per il riscatto, nel presupposto dato “per scontato” che il prezzo di riscatto -in quanto non costituente un debito- non può certamente produrre interessi per tutta la durata del contratto.
Di conseguenza, al fine di ottenere la determinazione del TIA nel rispetto delle menzionate
Istruzioni, occorre dapprima sottrarre il prezzo di riscatto dal valore di acquisto del bene e su tale montante va poi calcolato l'importo dei canoni in base al tasso annuo nominale, sommandovi infine il prezzo di riscatto.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio di poter condividere, anche in continuità con il suo precedente orientamento e nell'ottica di non porre un ingiusto freno alla concorrenza nel mercato del credito, la logica e convincente motivazione adottata dal giudice di prima istanza, a tenore della quale, in sede di sviluppo del piano di ammortamento per ottenere come risultato il costo della locazione finanziaria pattuita, sia da ritenersi corretto che l'importo da corrispondere a titolo di prezzo di riscatto costituisca parte del capitale su cui calcolare gli interessi, in quanto esso rappresenta una parte del prezzo del bene che la società di leasing acquista su indicazione dell'utilizzatore che ne acquisirà il diritto d'uso e di godimento e,
4 pertanto, una parte dell'intera somma utilizzata per realizzare il finanziamento, sulla quale maturano gli interessi corrispettivi: è possibile di conseguenza affermare che, senza quel determinato importo, il bene non sarebbe stato venduto dal suo produttore e, quindi, acquistato dall'impresa di leasing per concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore che glielo aveva richiesto e che poi ha effettivamente utilizzato.
Del tutto legittima deve, dunque, ritenersi la previsione contrattuale di una quota di interessi nel prezzo di acquisto, atteso che essi decorrono per i giorni di dilazione contrattualmente pattuiti per il pagamento del riscatto, che avviene sempre con il versamento dell'ultimo canone: tale previsione costituisce il contrappeso dei vantaggi procurati dal riscatto del bene in capo all'utilizzatore, che durante il periodo del leasing ha la possibilità di valutare l'effettiva utilità del bene e al termine del rapporto decidere se riscattarlo o restituirlo, anche a seconda del settore tecnologico di riferimento e della eventuale rapidità di obsolescenza: ed infatti, il riscatto finale può risultare conveniente per l'utilizzatore quando l'acquisto riguarda un bene che ha già subito una cospicua svalutazione ma è stato mantenuto in buone condizioni e può ancora assolvere alla sua funzione.
Nel presupposto che il prezzo di acquisto rappresenti il capitale messo a disposizione dell'utilizzatore per acquisire e godere del bene, al concedente va quindi riconosciuto il diritto a recuperare tutta la somma messa a disposizione per l'acquisto del bene dalla quale, in virtù della erogazione, ha tratto vantaggio l'utilizzatore.
Del resto, l'assorbimento del riscatto all'interno del tasso da indicare contrattualmente potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un obbligo, ma poiché la principale finalità della normativa sulla trasparenza è quella di tutelare e promuovere la concorrenza nel mercato del credito, va rilevato che per potersi attuare un reale confronto con altre forme di finanziamento occorre comparare i rispettivi tassi effettivi: pertanto, se si escludesse il prezzo di riscatto dalla partecipazione al TIA, questo ne risulterebbe ridotto in modo falsato e a detrimento di tutti gli altri tipi di finanziamento in cui ogni rimborso è invece obbligatorio, senza considerare altresì che l'esclusione del riscatto dal piano finanziario equivale a riconoscerne l'autonomia rispetto al resto del finanziamento e ciò lo rende assimilabile al rimborso di uno zero coupon, in cui i pagamenti a titolo di interesse ed a titolo di rimborso del capitale si concretizzano con un unico pagamento complessivo, alla scadenza contrattualmente prevista.
Al lume di quanto considerato, questa Corte ritiene corretto, sul punto, quanto già sostenuto dal primo giudice che, argomentando proprio dalla già citata definizione data dalle Istruzioni della Banca d'Italia, ne deduce correttamente che “anche il prezzo di opzione (salvo e impregiudicato il diritto potestativo dell'utilizzatore di avvalersene o meno) costituisce una
5 componente essenziale della struttura propria del contratto di leasing ... è parte integrante del complessivo assetto negoziale della locazione finanziaria e al variare del prezzo di opzione variano anche i canoni (comprensivi di sorte capitale e interessi). Il riscatto è una parte del prezzo del bene che la società di leasing acquista su indicazione dell'utilizzatore che ne acquisirà il diritto d'uso e godimento, dunque, costituisce una parte dell'intera somma utilizzata per realizzare il finanziamento, sulla quale maturano gli interessi corrispettivi. Senza quell'importo, in sintesi, quel bene non sarebbe stato venduto dal venditore e, dunque, acquistato dalla società di leasing per conferirlo in locazione finanziaria all'utilizzatore che lo ha richiesto e usato. Il prezzo di acquisto è dunque il capitale messo a disposizione dell'utilizzatore per acquisire e godere del bene. Tutta la somma messa a disposizione per l'acquisto del bene del quale (grazie alla erogazione della somma) si avvantaggia l'utilizzatore, deve essere comunque “recuperata” dal concedente.
In altri termini, va da sé che il quantum delle singole rate dei canoni del leasing è necessariamente influenzato dall'ammontare del prezzo di opzione: maggiore è la somma da versarsi in caso di esercizio del diritto di opzione e minore sarà il canone e viceversa.”
(cfr. sent. pagg. 7-8).
Pertanto, questa Corte territoriale non può che prendere atto dell'irrilevanza della CTU, che ha inutilmente ricalcolato il piano di ammortamento al netto del prezzo di riscatto, ottenendo una differenza in favore della società attrice, tuttavia non considerabile alla luce dei condivisibili principi enunciati in sentenza.
Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, in ragione della richiesta inclusione del prezzo di riscatto nel calcolo del TIA contrattuale da parte delle suddette Istruzioni, ha escluso la violazione dell'art. 117, co. 4 e
6, TUB e/o della normativa in tema di trasparenza, nell'assunto della determinabilità per relationem del TIA dei contratti di leasing controversi, risultando indicato solo il TAN, non considerando affatto la circostanza che il CTU non sia riuscito a ricavare il suddetto “tasso interno di attualizzazione” a causa della mancata indicazione nei contratti della data a cui attualizzare i flussi di cassa, delle date di pagamento dei canoni periodici e dell'esercizio dell'opzione finale, come rilevato nella relazione integrativa, facendone discendere la indeterminatezza/indeterminabilità del calcolo del TIA.
La doglianza è infondata.
Muovendo dal presupposto che l'art. 117 TUB intende sanzionare con il rimedio della nullità soltanto i casi in cui il contratto non indica il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, nonché le ipotesi in cui il contratto determina il tasso d'interesse facendo rinvio agli usi, nell'ottica improntata
6 alla trasparenza con la clientela, la determinabilità del tasso leasing come evidenziata dal primo giudice esclude, a parere del Collegio, l'invocata dichiarazione di nullità, nel senso che esso “non debba essere necessariamente indicato in modo espresso nel contratto, ma è sufficiente che lo stesso, se non determinato, sia determinabile, anche per relationem, non rilevando, in senso contrario, la difficoltà del calcolo come pure l'eventuale perizia richiesta per la sua esecuzione” (cfr. pag. 10 sent., con diffusi richiami a copiosa giurisprudenza di legittimità).
In tale direzione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, va considerato il principio recentemente più volte (ri)affermato dal Supremo Consesso, a tenore del quale “la divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé, l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117, 7° comma
TUB; in particolare, ciò deve escludersi quando la determinazione del tasso leasing (che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento di esclusiva remunerazione per la Banca in termini di tasso di rendimento e ha una funzione essenzialmente informativa) è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto;
quando, cioè, come nella fattispecie, il contratto contiene tutti gli elementi per desumere
l'effettivo costo dell'operazione. La dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il “tasso leasing applicato” e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento” (v. Cass. n. 2953/2024, Cass. n. 28824/2023 e
Cass. n. 12889/2021).
Ad analoghe considerazioni giunge anche la Corte d'Appello di Milano con la recente sentenza n. 625 del 5 marzo 2025: “La normativa in tema di trasparenza (disposizioni della
Banca d'Italia in materia di Trasparenza, emanate il 25/7/2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo) prevede l'obbligo di indicare il Tasso Leasing nella documentazione di trasparenza e nei contratti di locazione finanziaria. Il c.d. tasso leasing è definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Detto tasso, come specificato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29/7/2009 avente ad oggetto il contenuto del contratto di leasing, deve essere indicato “in luogo del tasso di interesse”, il che evidenzia che a venire in rilievo non è un tasso di interesse in senso stretto, ma un mero indicatore del costo dell'operazione. Il tasso leasing, in effetti, è un indicatore del costo
7 complessivo dell'operazione avente una funzione essenzialmente informativa;
l'obbligo di indicare il tasso leasing risponde a finalità di trasparenza e pubblicità e la sua eventuale erronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell'importo di ciascun canone e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene”.
In tema di nullità delle clausole di determinazioni degli interessi, secondo la Cassazione la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce, dunque, una violazione dell'art. 117 TUB, tuttavia, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117, co.
7, TUB è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida – e determinabile – se permette di ricavare il tasso mediante criteri prestabiliti ed estrinseci (cfr. Cass., sent. 30.03.2018, n.
8028).
Il tasso d'interesse è determinabile per relationem, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, funzionali e non determinati unilateralmente dalla banca (Cass., sent. 26.06.2019,
n. 17110), dal momento che la ratio dell'art. 117 TUB è quella di porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza i costi contrattuali e tale traguardo può essere raggiunto anche indirettamente, attraverso il ricorso a criteri rappresentativi e/o matematici che, seppur in via indiretta, mettano il cliente/utilizzatore nella condizione di comprendere il costo dell'operazione di locazione finanziaria (Cass., 19.05.2010, n. 12276), con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 TUB – e l'applicazione del relativo comma 7 – sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso: “La determinabilità per relationem del tassi di leasing escluderebbe dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva applicata nel caso di specie, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione ... ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità del pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato” (così Cass., sent.
12.05.2021, n. 12889). Di qui il rigetto dell'eccezione di indeterminatezza fondata sull'assenza in contratto dei criteri concreti di determinazione dei piani di ammortamento anche sotto il profilo del loro mancato esame da parte del giudice di prime cure e di conseguente violazione dell'art 112 c.p.c.
8 Va, infine, segnalato che anche secondo la giurisprudenza di merito nel tasso leasing si verifica l'uguaglianza tra il valore del bene oggetto di locazione e la somma di tutti i canoni, attualizzati tempo per tempo, atteso che esso rappresenta sostanzialmente il tasso di interesse annuale che viene applicato al leasing, calcolato sulla base di una formula finanziaria, con un procedimento tecnico definito attualizzazione: “Nei contratti di locazione finanziaria
l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e non è tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dello stesso, che è già ex ante puntualmente quantificata salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione di cui sono quindi fissati i criteri di applicazione” (Tribunale di Ancona, sentenza n. 807 del
19.04.2024, intervenuta all'esito di un giudizio in cui il contratto di locazione finanziaria indicava il TAN con liquidazione mensile quale tasso leasing, le spese a carico del cliente e il parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi rilevato per valuta sul circuito Reuters, nel rispetto della citata pronuncia di Cassazione n 17110/2019), come nel caso concreto in cui i contratti presentano tutti gli elementi necessari ad individuare i tassi, i prezzi e le condizioni applicate all'utilizzatore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello non può trovare accoglimento e la sentenza di primo grado è meritevole di integrale conferma.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico delle parti appellanti (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposta da Controparte_1
e dai fideiussori , ,
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 1458/2022 emessa in data Parte_4 Parte_5
15.12.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
9 - Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti al pagamento in solido, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi €.8.470 (di cui €.
2.518 per studio controversia,
€.
1.665 per fase introduttiva ed €.
4.287 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 1.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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