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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario nella causa civile iscritta al n. 6791 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli
[...]
Avv.ti Troiani Stefania e Cotogno Deborah, come da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Maldera CP_1
Paolo, come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16413/2021 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 20/10/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “Con
r.g. n. 1 atto di citazione notificato alla controparte, l del comune di ha Pt_1 Pt_1 chiesto di condannare la SI.a al pagamento della somma indicata o CP_1 di altra ritenuta di giustizia, oltre interessi, a titolo di indennità per l'occupazione dell'unità immobiliare sita in Viale Vasco de Gama n. 179 lotto B Fabbr. 06 Pt_1
Sc. 0 int. 2 Liv. T individuato con il codice imm. n. 5257147932, di proprietà dell , deducendo: - che la convenuta ha occupato illegittimamente Pt_1
l'immobile nell'aprile 2005 e ha presentato istanza di assegnazione in regolarizzazione, che veniva respinta;
- che l'immobile è stato rilasciato il
29/5/2019; - che nonostante numerosi avvertimenti sulla morosità accumulata, la convenuta non ha provveduto a corrispondere le somme dovute a titolo di occupazione senza titolo;
- che all'occupazione senza titolo consegue l'applicazione di un'indennità risarcitoria così come prevista e quantificata dalla normativa regionale vigente.
La convenuta, costituita, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere o comunque di rigettare le domande, osservando: - che in sede di riconsegna dell'immobile funzionari dell'Ater hanno dichiarato che l'azienda non aveva più nulla a pretendere;
- che l'importo richiesto dalla parte attrice è frutto di un suo ricalcolo unilaterale e l non ha indicato i criteri di calcolo;
- che ella Pt_1 ha sempre inviato i censimenti anagrafici reddituali come prescritto dalla Legge e ha sempre pagato i corrispettivi richiesti dall' per l'alloggio. La convenuta ha Pt_1 eccepito la prescrizione delle somme richieste da controparte, nonché
l'inammissibilità e la nullità della citazione per genericità della richiesta di indennità di occupazione ed ha contestato tutti i documenti. (..)
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ha così deciso:
“1) rigetta la domanda dell'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali della convenuta, liquidate, per compensi di difesa, in € 4.500,00, oltre spese generali, Iva e C.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
A fondamento della decisione, ha osservato:
(..) L'attrice lamenta il mancato pagamento di un importo a titolo di indennità/risarcimento per l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta, che è frutto di un ricalcolo in aumento del canone che quest'ultima avrebbe dovuto pagare se la sua richiesta di regolarizzazione - invece respinta - fosse andata a buon fine.
La convenuta nel corso del tempo non è rimasta nell'appartamento senza versare un corrispettivo, ma ha pagato canoni determinati ordinariamente, vale a dire senza maggiorazioni. Tale avvenuto pagamento è stato dedotto dalla convenuta e trova un sostanziale riscontro documentale nei bollettini di pagamento prodotti dalla stessa (v. all. 8 alla memoria n. 2), che sono rimasti intestati al
r.g. n. 2 nominativo di una precedente occupante (tale ), come precisato dalla Persona_1 convenuta medesima, e nelle schede contabili allegate dall'attrice all'atto di citazione, ove risultano indicati i versamenti della convenuta (v. doc. 5, 7 e 11) (…).
L'attrice, come detto, ha incentrato la propria domanda sulla pretesa di una maggior somma, calcolata attraverso l'applicazione di una maggiorazione dovuta all'illegittimità dell'occupazione. Questo calcolo è stato effettuato dopo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione a seguito del parere sfavorevole dato dagli uffici comunali sulla base della situazione reddituale della convenuta, risultata superiore alla soglia prevista per avere diritto all'assegnazione dell'immobile.
Il punto nodale, determinante il rigetto della domanda, è che l'attrice non è stata in condizione di specificare e documentare in modo congruo la giustificazione normativa-amministrativa della maggiorazione. Essa, infatti, da un lato, ha prodotto meri tabulati di calcolo dell'indennità maggiorata, che, come tali, non comprovano la correttezza e legittimità della maggiorazione, dall'altro ha enunciato alcuni riferimenti a norme regionali, incongrui a fini dimostrativi. Si tratta, invero, o di richiami generici ad interi articoli di legge, composti di svariati commi che presentano contenuti non riconducibili alla fattispecie o che comunque recano previsioni generali e astratte, con rinvii a provvedimenti attuativi e regolativi dell'amministrazione regionale, oppure di richiami a disposizioni maggiormente specifiche, anch'esse però recanti previsioni generali e rinvianti a successivi atti attuativi/regolativi dell'amministrazione e talvolta non pertinenti al caso di specie.
Soltanto nella comparsa conclusionale - e, dunque, tardivamente - l'attrice ha dichiarato che in realtà non sono ancora intervenuti in materia i provvedimenti amministrativi previsti dalle norme regionali in questione e che la determinazione del canone maggiorato è avvenuta direttamente sulla base delle norme medesime.
Ma anche in questa occasione - peraltro, si ripete, tardiva sul piano processuale -
l'attrice non ha indicato e specificato i passaggi giuridico-contabili che sono stati seguiti per pervenire al computo del canone maggiorato partendo dalle norme.
È mancata, in sostanza, la dimostrazione della riconducibilità del calcolo alla base normativa di riferimento e l'indicazione delle modalità e dei criteri di tale eventuale riconducibilità.
Questa lacuna è a maggior ragione rilevante in quanto si tratta di una domanda per risarcimento di un danno da responsabilità extracontrattuale e la maggiorazione evocata dall'attrice costituisce un incremento del risarcimento rispetto alla sua ordinaria natura puramente compensativa del pregiudizio arrecato”
(…)
Come si vede, il tenore delle norme regionali richiamiate e degli stessi richiami operati negli atti dell'attrice è così poco perspicuo e lineare da rendere impossibile l'accertamento giudiziale della congruità e legittimità del calcolo dei
r.g. n. 3 canoni di locazione/occupazione maggiorati. E poiché, come detto, la domanda attorea è stata formulata come pretesa di un credito incentrato sulla spettanza e sul mancato pagamento dei canoni maggiorati, senza negazione, al contempo, dell'avvenuto pagamento dei canoni ordinari da parte della convenuta, la domanda medesima deve essere respinta (..)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ater, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.
16413/2021, pubblicata il 20/10/2021, notificata in data 25/10/2021, emessa dal
Tribunale di Roma, per tutti i motivi sopra esposti, accogliere il seguente appello e condannare al pagamento in favore dell per indennità di CP_1 Pt_1 occupazione ex art. 15 LR 12/1999, per il periodo 01/04/2005 sino al 31/05/2019, di euro €. 54.557,97, e/o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”
, nel costituirsi formalmente, ha rassegnato le CP_1 seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni dedotte in atti, ovvero ai sensi dell'art. 342 cpc, ovvero per assenza di specificità del gravame, non essendo possibile ricondurre i motivi ai CAPI della sentenza per i quali si chiede riforma.
- Ancora in via preliminare, ma in subordine, respingere l'appello per mancata impugnazione dei capi della sentenza per come dedotti nella parte motiva del presente atto, con conseguente giudicato parziale della sentenza e con ogni statuizione più favorevole alla SI.ra . CP_1
- Nel merito, respingere l'appello e confermare la sentenza con ogni statuizione più favorevole per la . CP_1
- In estremo subordine, vista la mancata impugnazione della sentenza anche rispetto ai doc. 2 e considerato il fatto che, in appello, la controparte non ha preso alcuna posizione rispetto al disconoscimento del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (Dichiarazione sostitutiva di notorietà e verbale di riconsegna alloggio), si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l Pt_1 dichiarato non avere nulla a pretendere dalla per il titolo e le CP_1 causali oggetto di giudizio e non avendo contestato la sentenza sul punto.
- In ogni caso, si confermano le conclusioni in primo grado di seguito trasposte e trascritte:
- In via preliminare e definitiva del giudizio, dichiarare cessata la materia del
r.g. n. 4 contendere alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti per come documentato e prodotto in giudizio, non avendo l , nulla a che pretendere Parte_1 dalla SI.ra per espressa convenzione e accordo in essere e per CP_1 come raggiunto tra le parti;
- Ferma l'eccezione preliminare, avente natura e valore assorbente, e senza riconoscimento e accettazione del contraddittorio sulle avverse eccezioni e domande, nella denegata ipotesi in cui Giudice dovesse ritenere di entrare nel merito, per dovere di completezza difensiva, si chiede rigettarsi integralmente le avverse domande perché infondate, illegittime e surrettizie;
- Ferma l'eccezione preliminare, e senza riconoscimento e accettazione del contraddittorio sulle avverse eccezioni e domande, nel denegato caso in cui il
Giudice dovesse ritenere di entrare nel merito ma in via gradata, si insiste per il rigetto della domanda dell'Ater alla luce delle eccezioni in subordine svolte.
- Con vittoria di spese competenze e onorari del secondo grado da distrarsi ex in favore dell'Avv. Paolo Maldera procuratore antistatario.”
La causa, all'udienza del 30 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per note conclusionali e repliche.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata specificità dei motivi di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata da CP_1
E' vero che l'appellante non ha individuato in modo specifico i motivi del gravame, come richiesto dalla norma di cui all'art. 342
c.p.c., ma è anche vero che con un sforzo interpretativo, che l'intestata Corte ritiene necessario fare, al fine di assicurare l'effettività della giustizia, è possibile individuare le ragioni dell'appello.
Con il primo motivo di appello, intitolato “Erronea, falsa e contraddittoria valutazione ed applicazione dell'art. 15 LR 12/1999 nonché erronea, falsa e contraddittoria valutazione delle prove prodotte in giudizio”, l' ha censurato la sentenza per aver Pt_1 erroneamente identificato quale “ punto nodale determinante il rigetto della domanda” il fatto “che l'attrice non è stata in condizione di specificare e documentare in modo congruo la giustificazione normativa - amministrativa della maggiorazione”, avendo fatto r.g. n. 5 riferimento a norme regionali, incongrui a fini dimostrativi.
L'appellante, dopo avere dedotto che, come già evidenziato in primo grado, la norma applicabile nel caso di specie deve individuarsi nell'art. 15 LR 12/1999, ha precisato che, in ogni caso, “quand'anche il tenore dei riferimenti normativi richiamati dall'ente Appellante fosse stato poco chiaro, comunque, tale risulta essere la normativa di settore vigente in materia e il Giudicante, stante la evidente difficoltà ricognitiva, avrebbe potuto esercitare il proprio potere decisionale integrando, anche d'ufficio, l'attività istruttoria di , ritenuta non Pt_1 congrua”.
La censura è fondata.
Si premette che l'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.
In sostanza, il principio iura novit curia, in conformità al principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge, comporta che il giudice stabilisce autonomamente quale norma di diritto è applicabile alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione, senza alcun vincolo rispetto alle indicazioni e affermazioni fatte dalla parte.
r.g. n. 6 Per quanto fin qui detto, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda perché l'Ater non ha documentato la normativa posta a sostegno della maggiorazione, in quanto, avrebbe dovuto autonomamente ed a prescindere dalle indicazioni dell'Ater, individuare la norma regolatrice del caso in esame, ovvero, ove avesse ritenuto che il diritto alla maggiorazione non trovasse fondamento normativo, avrebbe dovuto basare il rigetto su questo, non potendo gravare la parte, anche in ragione del complesso quadro normativo, dell'individuazione delle norme di diritto applicabili.
Tanto detto, ad avviso della Corte, il caso in esame è regolato dall'art. 15, comma 5, legge regionale Lazio n. 12/1999, che prevede in caso di occupazione sine titulo non regolarizzata il pagamento di una "indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo
7, comma 3, lettera c)", norma che attribuisce alla Giunta regionale la competenza in ordine alla "definizione dei criteri generali per la fissazione dei canoni di locazione" degli alloggi "sulla base degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, cоmma 4, della legge 9 dicembre 1998, п. 431", nonché al "sistema per la valutazione della situazione reddituale del nucleo familiare sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, п. 109".
L'art. 4, comma 4, I. n. 431/1998 rimette ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la definizione, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, dei criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mantenendo fermi gli attuali criteri di determinazione dei canoni fino all'adeguamento da parte delle regioni a tali criteri;
l'indennità di occupazione senza titolo è pari al canone più elevato, ovvero al canone che corrisponde alle somme calcolate in base ai criteri di cui alla L. 392/1978, come r.g. n. 7 dispongono gli articoli 37 e 39 della L.R. Lazio п. 33/1987, e, quindi,
l'indennità è elaborata sulla base dell'equo canone, calcolato ai sensi della legge 392/1978, aumentato, per Legge, del 300%, come previsto dalla legge regionale n. 27/2026.
L' ha censurato la sentenza anche per falsa e contraddittoria Pt_1 valutazione dei documenti prodotti in giudizio, avendo il Tribunale sostenuto che la medesima si fosse limitata a depositare tre richieste di pagamento alla controparte in cui sono indicate solo le somme dovute, previa detrazione di quanto già corrisposto, senza nessuna specificazione dei conteggi eseguiti per determinarle, nonostante avesse indicato le modalità di calcolo, facendo riferimenti ai criteri previsti per la determinazione dell'equo canone (superficie convenzionale e costo unitario di produzione).
La censura è infondata.
L'Ater ha omesso di assolvere all'onere probatorio che le incombeva di dimostrare il quantum della sua pretesa avente natura risarcitoria.
Ed invero, nonostante parte avversa fin dalla costituzione di comparsa e risposta avesse contestato la correttezza dei calcoli, o meglio la loro incomprensibilità, avendo l' depositato dei tabulati Pt_1 in cui erano stati indicati gli importi corrisposti, quelli dovuti in forza della maggiorazione prevista dalla legge, senza altra specificazione, e la differenza dovuta, l' solo con la memoria conclusionale ha Pt_1 specificato le modalità di calcolo delle maggiorazioni, che ha basato sui criteri oggettivi da applicare per la determinazione dell'equo canone (superficie convenzionale e costo unitario di produzione), all'uopo allegando, a titolo esemplificativo, la sola mensilità di maggio
2017, specificando, altresì, che a tale importo dovessero essere aggiunti gli oneri e gli accessori.
Ebbene, la specificazione dei passaggi contabili seguiti per pervenire al computo del canone maggiorato è stata tardiva, perché svolta per la prima volta con la memoria conclusionale.
r.g. n. 8 All'uopo si osserva che con la memoria conclusionale non può ampliarsi il thema probandum, vendendo altrimenti ad essere compromesso il principio del contraddittorio, e, segnatamente, il diritto di difesa.
La specificazione tardiva dei dati necessari (superficie convenzionale e costo unitario di produzione) per il calcolo dell'equo canone ha compromesso le esigenze difensive della controparte, non consentendole di poter validamente contestare tali dati, all'uopo depositando la documentazione necessaria a contrastarli.
Per quanto fin qui detto, deve confermarsi il rigetto della domanda proposta dall' , non avendo la stessa assolto l'onere Pt_1 probatorio sulla stessa gravante di dimostrare tempestivamente il quantum della sua pretesa.
Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la sentenza Pt_1 per non avere condannato la controparte al pagamento delle somme a titolo di indennità e/o di risarcimento secondo il quantum ritenuto congruo e di giustizia.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale, anche volendo seguire la sua motivazione secondo cui l'Ente non avrebbe consentito di verificare la congruità della determinazione dell'indennità occupazionale, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla diversa somma ritenuta di giustizia, stabilendo come dovuto, ai sensi dell'art. 2043
c.c., il danno figurativo, da commisurarsi al valore locativo dell'immobile, in ragione dell'occupazione sine titulo, ed atteso che la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e l'impossibilità di costui di conseguirne l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso inducono a ritenere sussistente in re ipsa un pregiudizio di carattere patrimoniale, che può essere determinato, in via equitativa, ex art. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato.
r.g. n. 9 La Corte, in via preliminare, osserva che l'Ater in primo grado con l'atto di citazione ha chiesto la condanna di parte avversa al pagamento delle maggiorazioni, quantificate in € 54.557,97, aventi valenza risarcitoria e sanzionatoria, ed all'uopo ha richiamato la normativa posta a sostegno.
Pertanto, nessuna domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. da ricollegare all'occupazione sine titulo è stata proposta.
Anche nella memoria conclusionale ha ribadito la domanda formulata in primo grado, limitandosi a precisare, in ragione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte avversa, “e comunque, condannarla alla maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte”.
Tanto detto, il motivo di appello in esame è destituito di ogni fondamento, perché fa riferimento al rigetto di una domanda ex art. 2043 c.c. mai proposta.
Ad abundantiam, si osserva che, in ogni caso, la domanda era infondata, in quanto durante il periodo di CP_1 occupazione abusiva dell'immobile ha corrisposto quanto richiesto dall'ente (anche se i bollettini erano intestati al precedente assegnatario) a titolo di canone/occupazione, dunque, l' avrebbe Pt_1 dovuto provare che, a causa dell'occupazione, ha perso delle possibilità di maggiore guadagno, avendo avuto in concreto la possibilità di locare ad un maggior importo.
Il silenzio anche deduttivo sul punto avrebbe comportato il rigetto della domanda.
Per completezza, si osserva che la giurisprudenza richiamata dall'Ater, oltre ad essere stata superata dalle Sezioni Unite, che con sentenza n.33645/2022, ha abbandonato il concetto di danno in re ipsa, non è pertinente, perché riguarda le ipotesi in cui l'occupante abusivo non ha corrisposto per il godimento alcunché e non certo le r.g. n. 10 ipotesi in cui ha corrisposto quanto richiesto, dovendosi in tale ultimo caso necessariamente dedurre e provare il maggior danno.
Per quanto fin qui detto, si rigetta l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dall'
[...]
Parte_1
- condanna l' Parte_1 al pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida, in favore del procuratore di dichiaratosi CP_1 antistatario, in € 6320,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11