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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2305/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2305/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Remo Francesco Libardi e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Ferrari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Villa (TN) in data 22 settembre 1984 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 30 giugno 1986), (il 20 aprile 1989) e Per_1 Per_2 Per_3
(l'11 settembre 1998), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1 I ricorrenti hanno allegato di essere entrambi pensionati e che il sig. CP_1 percepisce una pensione mensile di circa € 1.900,00 mentre la sig.ra Pt_1 percepisce una pensione mensile di circa € 800,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1.- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2.- si impegna a versare in favore della moglie un assegno Controparte_1 mensile dell'importo di € 300,00=; le parti, tuttavia, sin d'ora concordano che laddove dovesse essere messo a disposizione della signora Parte_1
l'appartamento cd. BO EC (proprietà comune ai coniugi, ma da ristrutturare) l'assegno mensile sarà ridotto ad € 100,00;
3.- I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, anche mediante le sovra estese pattuizioni, a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale,
e, dunque, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa con riferimento ai rapporti tra gli stessi intercorsi e dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
4.- Ai sensi dell'art. 473 bis 51, co. 2, le parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
5.- spese legali compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
2 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2305/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Remo Francesco Libardi e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Paola Ferrari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Villa (TN) in data 22 settembre 1984 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 30 giugno 1986), (il 20 aprile 1989) e Per_1 Per_2 Per_3
(l'11 settembre 1998), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
1 I ricorrenti hanno allegato di essere entrambi pensionati e che il sig. CP_1 percepisce una pensione mensile di circa € 1.900,00 mentre la sig.ra Pt_1 percepisce una pensione mensile di circa € 800,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1.- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2.- si impegna a versare in favore della moglie un assegno Controparte_1 mensile dell'importo di € 300,00=; le parti, tuttavia, sin d'ora concordano che laddove dovesse essere messo a disposizione della signora Parte_1
l'appartamento cd. BO EC (proprietà comune ai coniugi, ma da ristrutturare) l'assegno mensile sarà ridotto ad € 100,00;
3.- I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, anche mediante le sovra estese pattuizioni, a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale,
e, dunque, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa con riferimento ai rapporti tra gli stessi intercorsi e dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
4.- Ai sensi dell'art. 473 bis 51, co. 2, le parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
5.- spese legali compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
2 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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