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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3041/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Erroi, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi (BR) alla via Tor Pisana n. 128; attrice
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuti contumaci
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Davide De Giuseppe, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Mesagne
(Br) alla via Roma, n. 27; convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Piccinno, come da C.F._4 mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Maglie (Le) alla via Unità d'Italia, n.19 convenuti
Conclusioni delle parti:
1 attrice: “1) Revocare ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile e per l'effetto dichiararlo inefficace nei confronti di , come in atti, perchè effettuato in pregiudizio del Parte_1 creditore istante, l'atto di compravendita per notaio dr. del 13 Persona_1 febbraio 2019 n. rep. 63.485/26.573, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 15 febbraio 2019 ai nn.
2386/1847 – 2387/1848 – 2388/1849, con il quale i coniugi e CP_1 CP_2
hanno venduto ai propri figli e i seguenti immobili:
[...] CP_3 CP_4
PRIMA COMPRAVENDITA e ciascuno di essi per CP_1 Controparte_2 la quota indivisa pari a 1/4 dell'intero ed entrambi in solido tra loro, hanno venduto al figlio per il prezzo di €. 43.000,00 la piena proprietà della quota indivisa CP_3 pari a 2/4 dell'intero dei seguenti beni immobili: 1) Appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada “Mondonuovo” esteso mq. 117.762. Confinante con strada per due lati, con beni . Nel N.C.T. al fol. 81 - p.lla 22 porz. AA, ha 6.23.70; CP_4
p.lla 22 porz. AB, ha 5.53.92. 2) Appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada “Mondonuovo” esteso mq. 37.549 con entrostante locale deposito al piano terra, in pessimo stato di manutenzione e completamente privo di impianti, della consistenza catastale pari a mq. 36. Il tutto confinante con strada, con altra proprietà della parte acquirente per due lati. Il terreno è individuato nel N.C.T. al fol. 80: p.lla 10, porz. AA, ha
2.69.14 - p.lla 10 porz. AB, are 14.97; p.lla 6, porz. AA, are 82.46 - p.lla 6, porz. AB, are
02.43 - p.lla 6, porz AC, are 06,49. Il fabbricato è individuato nel N.C.E.U. al fol. 80, p.lla
121, contrada Mondonuovo SNC, piano T, cat. C/2, mq. 36. SECONDA
COMPRAVENDITA e ciascuno di essi per la quota CP_1 Controparte_2 indivisa pari a 1/2 dell'intero ed entrambi in solido tra loro, hanno venduto al figlio
per il prezzo di €. 6.000,00 i seguenti diritti immobiliari: 1) Piena ed CP_4 esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada
“Rinella” esteso mq. 20.969. Confinante con strada interpoderale, con altra proprietà della parte acquirente per due lati. Nel N.C.T. al fol. 79, p.lla 19, ha 1.25.56; p.lla 36, are
02.39; p.lla 22, are 81.74. 2) Quota indivisa pari a 1/2 dell'intero dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada “Rinella” esteso mq. 402. Confinante con immobili sopradescritti al punto 1), con beni Distante, con altra proprietà della parte acquirente. Nel N.C.T. al fol. 79, p.lla 74, porz. AA, are 00.19; p.lla 74, porz. AB, are
2 03.83. 3) Piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo sito in
Mesagne alla contrada “Rinella” esteso mq.
5.598. Confinante con beni , con CP_5 altra proprietà della parte acquirente per due lati. Nel N.C.T. al fol. 79, p.lla 73, are
55.98. TERZA COMPRAVENDITA riservando per sé stessa il diritto Controparte_2
d'uso vita sua natural durante, ha venduto ai figli e , in CP_3 CP_4 comune pro indiviso ed in parti uguali tra loro, per il prezzo di €. 21.500,00 la proprietà della quota indivisa pari a 1/2 dell'intero dei seguenti beni immobili: 1) Locale deposito al piano terra sito in Mesagne alla via Duca di Genova n. 165 esteso mq. 94. Confinante con detta via, con beni appresso descritti al punto 2), con beni . Nel N.C.E.U. al fol. Per_2
54, p.lla 1865, sub 16, via Duca di Genova n. 165, piano T, interno 4, cat. C/2. 2) locale garage al piano terra sito in Mesagne alla via Duca di Genova n. 167 esteso mq. 72.
Confinante con detta via, con beni sopradescritti al punto 1), con beni innanzi descritti al punto 3). Nel N.C.E.U. al fol. 54, p.lla 1865, sub 18, via Duca di Genova n. 167, piano T, cat. C/6. 3) Locale garage al piano terra sito in Mesagne alla via Duca di Genova nn.
171/173 esteso mq. 110. Confinante con detta via, con beni sopradescritti al punto 2), con beni . Nel N.C.E.U. al fol. 54, p.lla 1865, sub 17, via Duca di Genova n. 171 n. Per_2
173, piano T, cat. C/6. 2) Ordinare al sig. Conservatore dei RR.II di Brindisi, ora Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Brindisi, di annotare l'emananda sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; 3) Condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio.” convenuta, “che l'On.le Tribunale di Brindisi Voglia così provvedere: a) Controparte_2 preliminarmente, stante la pendenza della procedura di composizione della crisi di cui alla
L. n. 3/2012 (Sovraindebitamento), incardinata dinnanzi il Tribunale di BRINDISI al n. di
R.G. 401/2020 V.G., dichiarare la improseguibilità del presente giudizio invitando il creditore procedente a partecipare al passivo per azionare il suo credito;
b) Parte_1
Rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 C.C. dell'atto di compravendita per notaio del 13.02.2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto Persona_1 stante l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti e richiesti dall'art.
2901 C.C.; c) Ordinare la cancellazione della trascrizione pregiudizievole insistente sugli
3 immobili con esonero del Conservatore da ogni responsabilità d) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”; convenuti, e : “che l'On.le Tribunale di Brindisi Voglia così CP_3 CP_4 provvedere:
a) Rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 C.C. dell'atto di compravendita per notaio del 13.02.2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto Persona_1 stante l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti e richiesti dall'art.
2901 C.C.; b) Ordinare la cancellazione della trascrizione pregiudizievole insistente sugli immobili con esonero del Conservatore da ogni responsabilità c) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.9.2020, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, , e , chiedendo che CP_1 Controparte_6 CP_3 CP_4 venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita per notaio del 13 febbraio 2019 n. rep. 63.485/26.573, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità
Immobiliare il 15 febbraio 2019 ai nn. 2386/1847 – 2387/1848 – 2388/1849, con il quale i coniugi e avevano venduto ai propri figli e CP_1 Controparte_2 CP_3
gran parte dei propri beni immobili. CP_4
L'attrice deduceva: che (già accendeva in data 17 Parte_1 Parte_2 febbraio 1998 in favore della ditta il rapporto di c/c ordinario n. 1214114; CP_1 che la stessa banca erogava nel prosieguo in favore del tre finanziamenti CP_4 chirografari (in data 20 ottobre 2014 il finanziamento agrario n. 4543903 di € 14.000,00; in data 3 novembre 2017 il finanziamento Agribond 2 n. 7831938 di originarie € 22.000,00 ed in data 22 maggio 2019 il finanziamento Creditpiù n. 8259236 di originarie €
84.300,00); che i crediti venivano garantiti da moglie di , Controparte_2 CP_1 in virtù di contratti di fideiussione;
che all'epoca i coniugi – erano CP_4 CP_2 proprietari di un rilevante compendio immobiliare, in parte libero da gravami, costituito da abitazioni, locali deposito, garage e terreni;
che a partire dal 2018, l'attività imprenditoriale di registrava una grave crisi economica e finanziaria (documentata CP_1 dall'ipoteca legale iscritta in data 8 giugno 2018 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione
4 per €. 86.057,00 su parte del compendio di sua proprietà); che i coniugi e CP_1
con atto di compravendita per notaio del 13 Controparte_2 Persona_1 febbraio 2019, vendevano ai figli, e , le proprie consistenze CP_3 CP_4 immobiliari libere da gravami ipotecari.
Tanto premesso in punto di fatto, l'attrice invocava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del negozio, sussistendone tutti i presupposti costitutivi.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Nel merito, i coniugi – deducevano, l'insussistenza CP_4 CP_2 di un credito al momento della conclusione del contratto di compravendita, avendo pagato regolarmente le rate dei finanziamenti;
a dimostrazione di tanto, evidenziavano che l'ultimo finanziamento veniva concesso loro in epoca successiva all'atto di disposizione patrimoniale in contestazione. In ogni caso, sostenevano la mancanza di eventus damni.
Gli acquirenti, da parte loro, negavano di aver avuto consapevolezza del pregiudizio che la cessione del diritto di proprietà in loro favore avrebbe cagionato alle ragioni del creditore, non avendo avuto alcun sentore della potenziale posizione debitoria dei genitori.
Con ordinanza del 20.1.2022, il Tribunale, ritenuto che il presente giudizio potesse proseguire nonostante la pendenza della procedura ex l.3/2012 e valutate come inammissibili le richieste istruttorie di parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.2.2024, il Tribunale dichiarava interrotto il processo per sopravvenuto decesso del convenuto, . CP_1
La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attrice nei confronti degli eredi, i quali, sebbene regolarmente citati, non comparivano e venivano, pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza del 17.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei creditori consentendo loro, a determinate condizioni, di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti di atti di
5 disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
L'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (Cass. n. 3676/2011).
La sentenza che accoglie l'azione revocatoria, inoltre, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo (Cass., Sez. Un., n. 30416/2018).
Le condizioni dell'azione revocatoria sono individuate dall'art. 2901 c.c.
Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, l'esistenza di un credito inteso quale “semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n.
14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981).
Si richiede, altresì: un atto di disposizione, con il quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, inteso quale pregiudizio alle ragioni del creditore come conseguenza dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore
(ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito [Cass. n.2400/2000], potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore); la scientia DI (ove l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito), intesa quale consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore mediante il compimento dell'atto di disposizione da parte del solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero da parte di entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso); il consilium DI (ove l'atto di disposizione sia antecedente all'insorgenza del credito), ovvero la dolosa preordinazione
6 dell'atto di disposizione in danno delle ragioni del creditore in capo al solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero ad entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova delle condizioni dell'azione, con la precisazione che rispetto all'eventus damni sarà sufficiente dimostrare l'idoneità dell'atto di disposizione a rendere più difficile il recupero del credito, incombendo sul convenuto l'onere di provare l'assenza di un pericolo in concreto stante la capienza del patrimonio (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019 e Cass. 16221/2019). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Quanto alla prova dell'elemento soggettivo (scientia damni o consilium DI, che sia), essa potrà essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni (quali l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti contraenti, la tempistica dell'atto dispositivo, il valore modico del corrispettivo in caso di trasferimento a titolo oneroso, etc..), purché plurime e concordanti (Cfr. Cass. civ. n. 1286/2019).
Ciò premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in esame l'attrice ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lei incombente.
Analizzando il caso in esame, va dato atto, in primo luogo che sussiste la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. dell'attrice, la quale indiscutibilmente, prima della conclusione del contratto di compravendita tra i convenuti, vantava ragioni di credito nei confronti dei coniugi - CP_4 CP_7
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che era creditrice nei Parte_1 confronti di in forza dei contratti di finanziamento stipulati in data CP_1
20.10.2014 e 3.11.2017.
La circostanza che il credito sia divenuto esigibile e che sia stato accertato in epoca successiva non rileva, considerato che ai fini dell'azione revocatoria occorre tenere conto del momento in cui sorge il credito e, dunque, nel caso concreto, del momento in cui i contratti di finanziamento sono stati conclusi (cfr. Tribunale Foggia sez. III, 27/09/2024,
n.2218; Corte appello Venezia sez. II, 16/02/2023, n.378).
7 Nel caso di specie, che attiene, come chiarito, ad un atto di disposizione del patrimonio a titolo oneroso e successivo all'insorgenza del credito, deve ritenersi provato, poi, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni.
In ordine all'eventus damni, non vi è dubbio che l'atto di compravendita abbia cagionato un pregiudizio alle ragioni di credito dell'attrice, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito, per lo meno sotto il profilo qualitativo. Ed invero, è indubbio che con l'operazione economica in discussione i debitori abbiano sostituito ai beni immobili
(agevolmente sottoponibili ad esecuzione forzata) somme di denaro, di più incerto realizzo poiché consumabili.
Quanto al presupposto della scientia damni, deve ritenersi raggiunta, sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti, la prova in ordine alla consapevolezza di un eventuale pregiudizio da parte del terzo acquirente.
L'istruttoria espletata ha confermato, infatti, in primo luogo che i convenuti erano legati da vincoli di parentela, essendo gli acquirenti i figli dei debitori alienanti. Pare, dunque, inverosimile che i figli non fossero a conoscenza dell'esposizione debitoria del padre e della madre e, dunque, dell'idoneità dell'atto di disposizione patrimoniale a ledere gli interessi dei terzi creditori. A tanto si aggiunga la tempistica dell'atto di disposizione, intervenuto in un momento di indiscutibile difficoltà economica di , CP_1 circostanza ammessa dagli stessi convenuti e resa evidente dall'andamento degli estratti conto depositati da parte attrice, che vedono un progressivo incremento del saldo debitore a partire dal 2018, nonché dalla successiva apertura della procedura di sovraindebitamento.
Infine, si consideri che la compravendita in favore dei figli è rimasta priva di una giustificazione ragionevole alternativa;
non risulta cioè una finalità economica razionale di tale atto di disposizione patrimoniale.
Alla luce delle considerazioni finora compiute, la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. deve ritenersi fondata sussistendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ontro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così CP_3 CP_4 provvede:
- accoglie la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti di l'atto di compravendita immobiliare stipulato tra Parte_1
, e di cui all'atto pubblico per CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 notaio del 13 febbraio 2019, n. rep. 63.485/26.573, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità
Immobiliare il 15 febbraio 2019 ai nn. 2386/1847 – 2387/1848 – 2388/1849;
- condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per spese ed € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Brindisi, 29.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3041/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Erroi, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi (BR) alla via Tor Pisana n. 128; attrice
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuti contumaci
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Davide De Giuseppe, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Mesagne
(Br) alla via Roma, n. 27; convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Piccinno, come da C.F._4 mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Maglie (Le) alla via Unità d'Italia, n.19 convenuti
Conclusioni delle parti:
1 attrice: “1) Revocare ai sensi dell'art. 2901 e seguenti cod. civile e per l'effetto dichiararlo inefficace nei confronti di , come in atti, perchè effettuato in pregiudizio del Parte_1 creditore istante, l'atto di compravendita per notaio dr. del 13 Persona_1 febbraio 2019 n. rep. 63.485/26.573, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 15 febbraio 2019 ai nn.
2386/1847 – 2387/1848 – 2388/1849, con il quale i coniugi e CP_1 CP_2
hanno venduto ai propri figli e i seguenti immobili:
[...] CP_3 CP_4
PRIMA COMPRAVENDITA e ciascuno di essi per CP_1 Controparte_2 la quota indivisa pari a 1/4 dell'intero ed entrambi in solido tra loro, hanno venduto al figlio per il prezzo di €. 43.000,00 la piena proprietà della quota indivisa CP_3 pari a 2/4 dell'intero dei seguenti beni immobili: 1) Appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada “Mondonuovo” esteso mq. 117.762. Confinante con strada per due lati, con beni . Nel N.C.T. al fol. 81 - p.lla 22 porz. AA, ha 6.23.70; CP_4
p.lla 22 porz. AB, ha 5.53.92. 2) Appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada “Mondonuovo” esteso mq. 37.549 con entrostante locale deposito al piano terra, in pessimo stato di manutenzione e completamente privo di impianti, della consistenza catastale pari a mq. 36. Il tutto confinante con strada, con altra proprietà della parte acquirente per due lati. Il terreno è individuato nel N.C.T. al fol. 80: p.lla 10, porz. AA, ha
2.69.14 - p.lla 10 porz. AB, are 14.97; p.lla 6, porz. AA, are 82.46 - p.lla 6, porz. AB, are
02.43 - p.lla 6, porz AC, are 06,49. Il fabbricato è individuato nel N.C.E.U. al fol. 80, p.lla
121, contrada Mondonuovo SNC, piano T, cat. C/2, mq. 36. SECONDA
COMPRAVENDITA e ciascuno di essi per la quota CP_1 Controparte_2 indivisa pari a 1/2 dell'intero ed entrambi in solido tra loro, hanno venduto al figlio
per il prezzo di €. 6.000,00 i seguenti diritti immobiliari: 1) Piena ed CP_4 esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada
“Rinella” esteso mq. 20.969. Confinante con strada interpoderale, con altra proprietà della parte acquirente per due lati. Nel N.C.T. al fol. 79, p.lla 19, ha 1.25.56; p.lla 36, are
02.39; p.lla 22, are 81.74. 2) Quota indivisa pari a 1/2 dell'intero dell'appezzamento di terreno agricolo sito in Mesagne alla contrada “Rinella” esteso mq. 402. Confinante con immobili sopradescritti al punto 1), con beni Distante, con altra proprietà della parte acquirente. Nel N.C.T. al fol. 79, p.lla 74, porz. AA, are 00.19; p.lla 74, porz. AB, are
2 03.83. 3) Piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo sito in
Mesagne alla contrada “Rinella” esteso mq.
5.598. Confinante con beni , con CP_5 altra proprietà della parte acquirente per due lati. Nel N.C.T. al fol. 79, p.lla 73, are
55.98. TERZA COMPRAVENDITA riservando per sé stessa il diritto Controparte_2
d'uso vita sua natural durante, ha venduto ai figli e , in CP_3 CP_4 comune pro indiviso ed in parti uguali tra loro, per il prezzo di €. 21.500,00 la proprietà della quota indivisa pari a 1/2 dell'intero dei seguenti beni immobili: 1) Locale deposito al piano terra sito in Mesagne alla via Duca di Genova n. 165 esteso mq. 94. Confinante con detta via, con beni appresso descritti al punto 2), con beni . Nel N.C.E.U. al fol. Per_2
54, p.lla 1865, sub 16, via Duca di Genova n. 165, piano T, interno 4, cat. C/2. 2) locale garage al piano terra sito in Mesagne alla via Duca di Genova n. 167 esteso mq. 72.
Confinante con detta via, con beni sopradescritti al punto 1), con beni innanzi descritti al punto 3). Nel N.C.E.U. al fol. 54, p.lla 1865, sub 18, via Duca di Genova n. 167, piano T, cat. C/6. 3) Locale garage al piano terra sito in Mesagne alla via Duca di Genova nn.
171/173 esteso mq. 110. Confinante con detta via, con beni sopradescritti al punto 2), con beni . Nel N.C.E.U. al fol. 54, p.lla 1865, sub 17, via Duca di Genova n. 171 n. Per_2
173, piano T, cat. C/6. 2) Ordinare al sig. Conservatore dei RR.II di Brindisi, ora Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi - Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Brindisi, di annotare l'emananda sentenza presso i pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; 3) Condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio.” convenuta, “che l'On.le Tribunale di Brindisi Voglia così provvedere: a) Controparte_2 preliminarmente, stante la pendenza della procedura di composizione della crisi di cui alla
L. n. 3/2012 (Sovraindebitamento), incardinata dinnanzi il Tribunale di BRINDISI al n. di
R.G. 401/2020 V.G., dichiarare la improseguibilità del presente giudizio invitando il creditore procedente a partecipare al passivo per azionare il suo credito;
b) Parte_1
Rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 C.C. dell'atto di compravendita per notaio del 13.02.2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto Persona_1 stante l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti e richiesti dall'art.
2901 C.C.; c) Ordinare la cancellazione della trascrizione pregiudizievole insistente sugli
3 immobili con esonero del Conservatore da ogni responsabilità d) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”; convenuti, e : “che l'On.le Tribunale di Brindisi Voglia così CP_3 CP_4 provvedere:
a) Rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 C.C. dell'atto di compravendita per notaio del 13.02.2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto Persona_1 stante l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti e richiesti dall'art.
2901 C.C.; b) Ordinare la cancellazione della trascrizione pregiudizievole insistente sugli immobili con esonero del Conservatore da ogni responsabilità c) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.9.2020, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, , e , chiedendo che CP_1 Controparte_6 CP_3 CP_4 venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita per notaio del 13 febbraio 2019 n. rep. 63.485/26.573, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità
Immobiliare il 15 febbraio 2019 ai nn. 2386/1847 – 2387/1848 – 2388/1849, con il quale i coniugi e avevano venduto ai propri figli e CP_1 Controparte_2 CP_3
gran parte dei propri beni immobili. CP_4
L'attrice deduceva: che (già accendeva in data 17 Parte_1 Parte_2 febbraio 1998 in favore della ditta il rapporto di c/c ordinario n. 1214114; CP_1 che la stessa banca erogava nel prosieguo in favore del tre finanziamenti CP_4 chirografari (in data 20 ottobre 2014 il finanziamento agrario n. 4543903 di € 14.000,00; in data 3 novembre 2017 il finanziamento Agribond 2 n. 7831938 di originarie € 22.000,00 ed in data 22 maggio 2019 il finanziamento Creditpiù n. 8259236 di originarie €
84.300,00); che i crediti venivano garantiti da moglie di , Controparte_2 CP_1 in virtù di contratti di fideiussione;
che all'epoca i coniugi – erano CP_4 CP_2 proprietari di un rilevante compendio immobiliare, in parte libero da gravami, costituito da abitazioni, locali deposito, garage e terreni;
che a partire dal 2018, l'attività imprenditoriale di registrava una grave crisi economica e finanziaria (documentata CP_1 dall'ipoteca legale iscritta in data 8 giugno 2018 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione
4 per €. 86.057,00 su parte del compendio di sua proprietà); che i coniugi e CP_1
con atto di compravendita per notaio del 13 Controparte_2 Persona_1 febbraio 2019, vendevano ai figli, e , le proprie consistenze CP_3 CP_4 immobiliari libere da gravami ipotecari.
Tanto premesso in punto di fatto, l'attrice invocava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del negozio, sussistendone tutti i presupposti costitutivi.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda. Nel merito, i coniugi – deducevano, l'insussistenza CP_4 CP_2 di un credito al momento della conclusione del contratto di compravendita, avendo pagato regolarmente le rate dei finanziamenti;
a dimostrazione di tanto, evidenziavano che l'ultimo finanziamento veniva concesso loro in epoca successiva all'atto di disposizione patrimoniale in contestazione. In ogni caso, sostenevano la mancanza di eventus damni.
Gli acquirenti, da parte loro, negavano di aver avuto consapevolezza del pregiudizio che la cessione del diritto di proprietà in loro favore avrebbe cagionato alle ragioni del creditore, non avendo avuto alcun sentore della potenziale posizione debitoria dei genitori.
Con ordinanza del 20.1.2022, il Tribunale, ritenuto che il presente giudizio potesse proseguire nonostante la pendenza della procedura ex l.3/2012 e valutate come inammissibili le richieste istruttorie di parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.2.2024, il Tribunale dichiarava interrotto il processo per sopravvenuto decesso del convenuto, . CP_1
La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attrice nei confronti degli eredi, i quali, sebbene regolarmente citati, non comparivano e venivano, pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza del 17.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei creditori consentendo loro, a determinate condizioni, di ottenere una declaratoria di inefficacia nei propri confronti di atti di
5 disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano arrecato un pregiudizio alle loro ragioni.
L'accoglimento dell'azione revocatoria non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (Cass. n. 3676/2011).
La sentenza che accoglie l'azione revocatoria, inoltre, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo (Cass., Sez. Un., n. 30416/2018).
Le condizioni dell'azione revocatoria sono individuate dall'art. 2901 c.c.
Quanto alla legittimazione, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, l'esistenza di un credito inteso quale “semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n.
14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981).
Si richiede, altresì: un atto di disposizione, con il quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale;
l'eventus damni, inteso quale pregiudizio alle ragioni del creditore come conseguenza dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore
(ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito [Cass. n.2400/2000], potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore); la scientia DI (ove l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito), intesa quale consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore mediante il compimento dell'atto di disposizione da parte del solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero da parte di entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso); il consilium DI (ove l'atto di disposizione sia antecedente all'insorgenza del credito), ovvero la dolosa preordinazione
6 dell'atto di disposizione in danno delle ragioni del creditore in capo al solo debitore (se l'atto di disposizione è a titolo gratuito) ovvero ad entrambi i contraenti (se l'atto di disposizione è a titolo oneroso).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta a colui che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova delle condizioni dell'azione, con la precisazione che rispetto all'eventus damni sarà sufficiente dimostrare l'idoneità dell'atto di disposizione a rendere più difficile il recupero del credito, incombendo sul convenuto l'onere di provare l'assenza di un pericolo in concreto stante la capienza del patrimonio (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass.
03/02/2015, n. 1902; Cass. 29/03/2007, n. 7767; Cass. ordinanza n. 23907/2019 del 25 settembre 2019 e Cass. 16221/2019). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione.
Quanto alla prova dell'elemento soggettivo (scientia damni o consilium DI, che sia), essa potrà essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni (quali l'esistenza di rapporti di parentela tra le parti contraenti, la tempistica dell'atto dispositivo, il valore modico del corrispettivo in caso di trasferimento a titolo oneroso, etc..), purché plurime e concordanti (Cfr. Cass. civ. n. 1286/2019).
Ciò premesso in punto di diritto, va dato atto che nel caso in esame l'attrice ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lei incombente.
Analizzando il caso in esame, va dato atto, in primo luogo che sussiste la legittimazione ad agire ex art. 2901 c.c. dell'attrice, la quale indiscutibilmente, prima della conclusione del contratto di compravendita tra i convenuti, vantava ragioni di credito nei confronti dei coniugi - CP_4 CP_7
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che era creditrice nei Parte_1 confronti di in forza dei contratti di finanziamento stipulati in data CP_1
20.10.2014 e 3.11.2017.
La circostanza che il credito sia divenuto esigibile e che sia stato accertato in epoca successiva non rileva, considerato che ai fini dell'azione revocatoria occorre tenere conto del momento in cui sorge il credito e, dunque, nel caso concreto, del momento in cui i contratti di finanziamento sono stati conclusi (cfr. Tribunale Foggia sez. III, 27/09/2024,
n.2218; Corte appello Venezia sez. II, 16/02/2023, n.378).
7 Nel caso di specie, che attiene, come chiarito, ad un atto di disposizione del patrimonio a titolo oneroso e successivo all'insorgenza del credito, deve ritenersi provato, poi, tanto l'eventus damni quanto la scientia damni.
In ordine all'eventus damni, non vi è dubbio che l'atto di compravendita abbia cagionato un pregiudizio alle ragioni di credito dell'attrice, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali del credito, per lo meno sotto il profilo qualitativo. Ed invero, è indubbio che con l'operazione economica in discussione i debitori abbiano sostituito ai beni immobili
(agevolmente sottoponibili ad esecuzione forzata) somme di denaro, di più incerto realizzo poiché consumabili.
Quanto al presupposto della scientia damni, deve ritenersi raggiunta, sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti, la prova in ordine alla consapevolezza di un eventuale pregiudizio da parte del terzo acquirente.
L'istruttoria espletata ha confermato, infatti, in primo luogo che i convenuti erano legati da vincoli di parentela, essendo gli acquirenti i figli dei debitori alienanti. Pare, dunque, inverosimile che i figli non fossero a conoscenza dell'esposizione debitoria del padre e della madre e, dunque, dell'idoneità dell'atto di disposizione patrimoniale a ledere gli interessi dei terzi creditori. A tanto si aggiunga la tempistica dell'atto di disposizione, intervenuto in un momento di indiscutibile difficoltà economica di , CP_1 circostanza ammessa dagli stessi convenuti e resa evidente dall'andamento degli estratti conto depositati da parte attrice, che vedono un progressivo incremento del saldo debitore a partire dal 2018, nonché dalla successiva apertura della procedura di sovraindebitamento.
Infine, si consideri che la compravendita in favore dei figli è rimasta priva di una giustificazione ragionevole alternativa;
non risulta cioè una finalità economica razionale di tale atto di disposizione patrimoniale.
Alla luce delle considerazioni finora compiute, la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2901 c.c. deve ritenersi fondata sussistendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ontro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così CP_3 CP_4 provvede:
- accoglie la domanda avanzata dall'attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901
c.c. nei confronti di l'atto di compravendita immobiliare stipulato tra Parte_1
, e di cui all'atto pubblico per CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 notaio del 13 febbraio 2019, n. rep. 63.485/26.573, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità
Immobiliare il 15 febbraio 2019 ai nn. 2386/1847 – 2387/1848 – 2388/1849;
- condanna i convenuti al pagamento in solido in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per spese ed € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Brindisi, 29.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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