Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2025, proposto da
Hergo Renewables S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 22 aprile 2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Pascoli Verdi” di potenza di picco pari a 60,594 MWp e potenza nominale pari a 60,00 MW integrato con un sistema di accumulo da 25,52 MW, e delle associate opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi nel comune di Cisterna di Latina (LT), pur a fronte della diffida del 21 marzo 2025;
e per la condanna
- dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NU AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 12 maggio 2025 e depositato il 17 maggio successivo, la società Hergo Renewables S.p.A. espone, in fatto, che:
- in data 22 aprile 2024 presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, (“MASE”) un’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 152/2006 (“TUA”), in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Pascoli Verdi” di potenza di picco pari a 60,594 MWp e potenza nominale pari a 60,00 MW, integrato con un sistema di accumulo da 25,52 MW, e delle associate opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi nel comune di Cisterna di Latina (LT), progetto strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) e, infatti, qualificato come opera di “pubblica utilità”, “indifferibile ed urgente”, ai sensi degli artt. 12, co. 1, del D.lgs. n. 387/2003 e 7-bis, co. 2-bis, del TUA;
- verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza, il MASE procedeva, in data 19 giugno 2024, alla pubblicazione di avviso al pubblico, assegnando al progetto il codice identificativo ID_VIP 12391 e termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- terminata la fase di consultazione del pubblico (in data 19 luglio 2024), a seguito di una richiesta di integrazioni, la Società trasmetteva all’Amministrazione ulteriore documentazione e, in data 30 ottobre 2024, il MASE pubblicava un nuovo avviso al pubblico; la seconda fase di consultazione del pubblico terminava, quindi, in data 14 novembre 2024;
- a partire da tale momento il procedimento restava quiescente e non si procedeva all’acquisizione dei pareri di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (d’ora innanzi, per brevità, “CT PNRRPNIEC”) e della Soprintendenza;
- in data 21 marzo 2025 la società ricorrente diffidava il MASE e, in particolare, la Commissione Tecnica ad adottare i provvedimenti di propria competenza, ma il procedimento non veniva riattivato neppure a fonte della stessa.
2. Ciò premesso, considerato il carattere perentorio dei termini previsti dall’art. 25, co. 7, TUA, la ricorrente ha proposto il seguente mezzo di tutela, con il quale ha proposto le domande di cu in epigrafe, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza in relazione ad un’unica, articolata censura del seguente tenore:
I) - « Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D.lgs. N. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III ».
Sostiene, in particolare, la ricorrente che l'obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell'inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discenderebbero, innanzitutto dall'art. 25 TUA – applicabile al progetto in esame – il quale detta una precisa scansione temporale per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 (in quanto compresi nel piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, individuati nell’all. I-bis), prevedendo che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC debba esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e, comunque, entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, e che nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di 20 giorni, stabilendo altresì il comma 7 di tale disposizione che « tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ».
Nella fattispecie in esame risulterebbero, infatti, inutilmente spirati tutti i termini perentori recati dall’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, e più precisamente:
- in data 18 agosto 2024, il termine di trenta giorni dalla conclusione della seconda fase di consultazione del pubblico (19 luglio 2024);
- in data 28 ottobre 2024, il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico e della relativa documentazione (19 agosto 2024);
- in data 14 dicembre 2024, il termine di trenta giorni dalla conclusione della seconda fase di consultazione del pubblico (14 novembre 2024).
A ciò conseguirebbe, quindi, l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’intimato Ministero ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del D.lgs. 152/2006, non essendo ancora stato adottato il provvedimento conclusivo né completata la fase istruttoria sul progetto.
Per altro verso l’illegittimità dell’inerzia risulterebbe ancor più evidente alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n. 153 del 18 ottobre 2024 (c.d. “DL Ambiente”) il quale avrebbe individuato una sorta di “corsia preferenziale” per quei progetti di preminente interesse strategico nazionale, privilegiando l’affidabilità, la sostenibilità tecnico-economica e il concreto contributo agli obiettivi PNIEC entro il 2030.
Il Progetto in esame, della potenza di 60 MW, rientrerebbe, infatti, tra quelli finalizzati al raggiungimento dei predetti, con conseguente precedenza ai sensi dell’art. 8, co. 1, quinto periodo del TUA, in quanto presenta un quadro economico superiore a 5 milioni di euro; esso dovrebbe, inoltre, considerarsi prioritario ai sensi dell’art. 8, co. 1-bis del TUA, in quanto presenta una potenza superiore a 50 MW.
Sotto altro profilo, l’obbligo di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dall’intimato Ministero discenderebbero anche dai principi generali dell’azione amministrativa codificati dall’art. 2 della L. 241/1990 che, nel prevedere l’obbligo delle PA di concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine che, salvo diversa previsione, è fissato in 30 giorni. L’inerzia serbata dall’Amministrazione resistente sarebbe altresì, lesiva del principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e contrasterebbe con il divieto di aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990.
Infine, l’obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti deriverebbe dal particolare favor che ispira la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” alla luce del contenuto della direttiva 2009/28/CE, recante “promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, dalla Direttiva UE 2023/2413, cd. Direttiva Red III e dal Regolamento UE/2022/2577 del 22 dicembre 2022.
3. La ricorrente ha, quindi, concluso perché venga accertata e dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE e della CT PNRRPNIEC a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 TUA dalla stessa presentata in data 22 aprile 2024 nonché disposta la condanna del MASE e della Commissione Tecnica a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 TUA e, nella specie, a concludere il procedimento.
4. L’intimato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito in giudizio con atto di mera forma e non ha depositato gli atti del procedimento. Con lo stesso atto si è, altresì, costituito il Ministero della Cultura.
5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono.
6.1. Deve premettersi che è documentalmente provato che il progetto inerente l’istanza di VIA presentata dalla ricorrente rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, dedicato alle procedure di VIA di competenza statale in quanto inerenti « progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), (…) nonché (….) progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (“PNIEC”), individuati nell’allegato I-bis ».
La norma citata prevede, altresì, che l’organo incaricato dell’istruttoria su tali progetti è la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
6.2. A tale tipologia di progetti trova applicazione l’art. 25 del TUA, il quale prevede – per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio - al comma 2-bis che « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, n.d.r.) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni ».
Il comma 7 della norma citata dispone, inoltre, che « Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».
6.3. Nel caso all’esame l’istanza risulta presentata dalla ricorrente in data 22 aprile 2024; l’avviso è stato pubblicato in data 19 giugno 2024, previa verifica della completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell'istanza; in data 30 ottobre 2024 è stata, poi, aperta una nuova fase di consultazione a seguito della trasmissione e della pubblicazione delle integrazioni fornite dalla ricorrente, conclusasi in data 14 novembre 2024; tuttavia l’istruttoria di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non risulta ad oggi conclusa; per quanto allegato da parte ricorrente e non contestato dall’amministrazione intimata il procedimento si trova, infatti, tuttora in stato “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”, non essendo stati, quindi, ancora acquisiti i previsti pareri di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, nonostante il decorso dei sopra richiamati termini previsti dall’articolo 25, comma 2-bis, del TUA con riferimento a tutte le fasi che compongono il procedimento di VIA.
6.4. Osserva il Collegio che la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi in più occasioni relativamente a fattispecie del tutto analoghe a quella oggi in esame, affermando principi che non si ha motivo per disattendere, secondo i quali:
- quello che viene in rilievo è « un procedimento complesso, composto da varie fasi puntualmente scandite sotto il profilo temporale, il quale – con riferimento a progetti come quello in esame - è ispirato dalla volontà di assicurare ai privati, nel rispetto del principio di certezza del diritto, tempistiche certe e ragionevoli per la sua definizione, che a sua volta risponde all’interesse pubblico sotteso alla priorità, riconosciuta sia a livello nazionale che comunitario, alla realizzazione di progetti sviluppati in ambito PNIEC-PNRR »;
- « Autorità competente a concludere il procedimento di VIA in sede statale, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4, del Codice dell’Ambiente, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale esercita le proprie funzioni unitamente al Ministero della Cultura che deve rendere il concerto.
Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti attuativi del PNIEC – unitamente a quelli compresi nel PNRR, a quelli finanziati a valere sul fondo complementare e a quelli connessi alla gestione della risorsa idrica - il supporto tecnico-scientifico al MASE è assicurato da un organo appositamente istituito, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (ex art. 8, comma 2-bis e Allegato I-bis del Codice dell’Ambiente), tenuta - ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del Codice dell’Ambiente - a predisporre lo schema del provvedimento di VIA.
L’istituzione di un organo ad hoc e la congiunta previsione di specifiche e stringenti tempistiche per i procedimenti di VIA trova la propria ratio nell’interesse prioritario attribuito dal Legislatore a determinate tipologie di interventi, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari in ambito energetico .
La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, competente ad esprimere il parere sull’istanza costituente schema di provvedimento di VIA – nella specie non ancora intervenuto - è posta alle dipendenze funzionali del MASE, chiamato ad adottare il provvedimento finale di compatibilità ambientale previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, dovendo quindi individuarsi nel MASE il soggetto pubblico cui la lamentata inerzia è riconducibile, in quanto titolare del relativo potere provvedimentale » ;
- « a fronte di quadro normativo, ispirato a rigide scansioni procedimentali connotate da termini perentori, deve rilevarsi come non possa valere ad escludere la formazione del silenzio inadempimento sull’istanza l’eventuale presenza di difficoltà operative o organizzative, inidonee a giustificare il mancato rispetto dei termini normativamente previsti (TAR Lazio – Roma – Sez. III – 21 giugno 2024, n. 12670; Consiglio di Stato - Sez. IV – 6 dicembre 2024, n. 9761; 24 luglio 2025, n. 6616), essendo onere del Ministero adottare, a legislazione vigente, tutte le misure inerenti l’organizzazione interna idonee ad assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, potendo eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente, e tenuto conto delle misure normative da ultimo intervenute – decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 - volte a rafforzare la “capacità amministrativa” relativa alle attività necessarie per assicurare il corretto funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC »;
- « Né la perentorietà dei termini previsti dall’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 può ritenersi essere venuta meno alla luce della novella normativa di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.
Con tale intervento, oltre a modificare i criteri di priorità di trattazione precedentemente stabiliti, si è inserito nel corpo dell’art. 8 TUA il comma 1-ter, ai sensi del quale “Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.
Tali previsioni – per come già affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 aprile 2025, n. 6890; Consiglio di Stato - Sez. IV – 4 dicembre 2024, n. 9737; 6 dicembre 2024, n. 9777; 22 aprile 2025, n. 3465; 24 luglio 2025, n. 6616) - non possono in alcun modo essere lette nel senso che, poiché soltanto per i progetti compresi nel PNRR o quelli finanziati a valere sul fondo complementare è previsto che il rispetto dei termini non venga pregiudicato, per tutti gli altri progetti ne sarebbe consentito lo sforamento, dovendo la previsione dell’ultimo periodo del comma 1-ter essere letta nel senso diametralmente opposto » (TAR Lazio, sez. III, 7 novembre 2025 n. 19817; in termini, id . 5 agosto 2025 n. 15300, Cons. di Stato, sez. IV, 24 luglio 2025 n. 6616).
6.5. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma in questa sede, l’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza presentata dalla ricorrente deve, quindi, ritenersi in contrasto con le disposizioni nazionali e sovranazionali di cui parte ricorrente lamenta la violazione, dovendosi considerare, come recentemente affermato dalla giurisprudenza, che queste ultime qualificano gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in termini di interesse pubblico prevalente e di opera di pubblica utilità, « rispondendo la loro realizzazione al primario interesse pubblico, di matrice sovranazionale ed euro-unitaria, alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell’ambiente, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo (vincolante per l’Unione) di copertura percentuale del consumo finale lordo di energia mediante fonti rinnovabili, che a livello di normativa interna si è tradotta nella previsione di uno specifico iter procedimentale secondo scansioni temporale espressamente qualificate in termini perentorietà » (TAR Lazio, sez. III, sent. 19817/2025 cit; in termini, id . 24 novembre 2025 n. 20930).
6.6. Deve, nella specie, parimenti ritenersi violato il principio generale espresso dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 (« ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ») dal quale deriva l’obbligo da parte dell’Amministrazione di concludere i procedimenti avviati ad istanza di parte con un provvedimento espresso da adottare entro un termine certo (tendenzialmente di 30 giorni), salvo i casi in cui rilevino termini diversi previsti dalla normativa di settore, che, nel caso di specie, va individuata nell’art. 25, comma 2- bis del Codice dell’Ambiente.
7. In conclusione, il ricorso in esame va accolto e, accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di parte ricorrente, lo stesso deve essere condannato a riattivare il procedimento nonché a concluderlo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza indicata in epigrafe;
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, con obbligo di riattivare il procedimento e di concluderlo entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU AI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU AI | NA LA |
IL SEGRETARIO