Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da
ON CE, MA NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Chiara Chessa, Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Arlotta, Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Perugia, via Canali 5;
per l’accertamento
e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
nonché per la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa NA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, militari arruolati nell’Arma dei Carabinieri attualmente in quiescenza con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, agiscono nei confronti dell’I.N.P.S. al fine di ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante il computo dei sei scatti stipendiali previsti dal disposto dell’art. 6 bis del D.L. 387 del 1987, successivamente modificato dall’art. 21 della l. 232 del 1990, e la conseguente condanna alla corresponsione degli importi di trattamento di fine servizio sinora non corrisposti. Espongono, infatti, gli interessati che a seguito della domanda di congedo, l’I.N.P.S. liquidava l’emolumento senza che vi fossero stati calcolati gli ulteriori scatti stipendiali previsti dalla legge.
2. Pertanto gli esponenti hanno proposto ricorso giurisdizionale, con il quale hanno lamentato: violazione ed erronea applicazione di legge; violazione di norme costituzionali, dell’art. 36 Cost. e dei principi generali posti a tutela del lavoratore; errata interpretazione e applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 nonché dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare; eccesso di potere per illogica motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.
3. Si è costituito per resistere in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eccependo che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro ed argomentando nel merito circa l’infondatezza delle pretese avversarie.
4. In seguito l’INPS con memoria del 25 settembre 2025 ha rappresentato che con provvedimento del 26 agosto 2025 - dopo aver rivalutato la posizione dei ricorrenti alla luce della giurisprudenza consolidatasi - ha riliquidato la prestazione per TFS con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dal comma 2 dell’art.6-bis Decreto -Legge 21 settembre 1987, n. 387; la liquidazione del dovuto è avvenuta con mandato di pagamento del 24 settembre 2025. All’uopo l’Istituto ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
5. La ricorrente, dal canto suo, ha contestato le conclusioni di parte pubblica, dato che la corresponsione dei sei scatti ai ricorrenti sarebbe un fatto isolato, e in assenza di adozione di apposita circolare sul punto da parte dell’INPS i ricorrenti vanterebbero un perdurante interesse all’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con riferimento al merito della lite, alla luce degli atti di causa, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., attesa l’intervenuta soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
8. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’ I.N.P.S., nella misura liquidata nel dispositivo, attesa la fondatezza delle pretese avanzate dai ricorrenti, e stante la spettanza del riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buona uscita, come più volte ribadito anche dalla recente giurisprudenza di questo Tribunale con riferimento a fattispecie del tutto analoghe (cfr., tra le altre, T.A.R. Umbria, 29 novembre 2024, nn. 845, 846, 847; Id., 12 febbraio 2024, n. 87).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate in euro 1.000,00= (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA EL | CO UN |
IL SEGRETARIO