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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, Ente Parte_1
Pubblico Economico istituito con Decreto Legge n. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016) che, in forza dell'art. 1 del citato Decreto, è subentrato dal 1
luglio 2017 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società
iscritto al n. 1516984 del Repertorio Economico Controparte_1
Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A., codice fiscale e Partita Iva in P.IVA_1
persona della dott.ssa n qualità di Responsabile Contenzioso , a ciò Controparte_2 CP_3
autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_1
177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, conferitogli dal legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Romano (C.F.: ) del foro di Milano C.F._1
per mandato in atti ed elettivamente domiciliata in (20122) Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 02-5450875 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
1 Email_1
Parte appellante
Contro
(c.f. CF ), residente in [...] CodiceFiscale_2
Balbo, n. 1, cap 35141, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti del foro di Padova
Davide Camporese (C.F.: ; telefax 049/876.56.35; PEC: C.F._3
e EN LO (C.F. ; Email_2 C.F._4
fax 0497990139 – pec nel cui studio in Padova, Email_3
P.zza De Gasperi, 22, è elettivamente domiciliata;
la stessa deve intendersi altresì domiciliata agli indirizzi digitali dei legali testé indicati;
Parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 458/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione a comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In parziale riforma dell'impugnata del Tribunale Civile di Padova Sez. Lavoro n. 458/2022,
pubblicata in data 8/09/2022 e non notificata
- dichiarare i ricorsi in riassunzione, proposti ex adverso davanti al Tribunale di Padova (rg 444/21 e
rg 1627/21) ed introduttivi del primo grado del presente giudizio
e successivamente riuniti, inammissibili e/o infondati.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi da distrarre a favore dello scrivente
Difensore che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata e appellante incidentale:
“1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o manifestamente infondato l'appello proposto in
epigrafe indicato, anche ai sensi dell'art. 436 bis cpc;
2) in subordine e comunque, anche chiedendo le misure ex artt. 437 u.c. e 429, c. 2, cpc, respingere
perché irricevibile e/o inammissibile e infondato l'appello in epigrafe indicato;
3) in ulteriore subordine, anche chiedendo le misure ex artt. 437 u.c. e 429, c. 2, cpc, annullare e/o
2 riformare in sede di appello incidentale la sentenza del GL di Padova per le ragioni esposte ai
suesposti paragrafi I-a,b,c, d), V), VI), VII), VIII), IX) e X), comunque procedendo, con le modalità e
le decisioni ritenute più adeguate al fine di
- accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato verso quale persona fisica e CP_4
verso il di lei personale patrimonio da per la somma indicata Controparte_5
nell'atto n. 07776201800000139000 e nell'atto n. 07720181460000083003 dell
[...]
, via Longhin, 115, Padova C.F. con particolare riferimento alle Controparte_6 P.IVA_1
due cartelle ivi nominate n. 07720120000197167000 e n. 0772013001726507400 riferite a
precedenti procedure dell e/o all'applicazione di sanzioni previste Controparte_7
dalla disciplina lavoristica, che non rilevano quanto al merito delle stesse in questa sede, ma solo
sotto il profilo dell'insussistente diritto di procedere contro il patrimonio personale della ricorrente;
- dichiarare la nullità ovvero la illegittimità di tali atti e di ogni procedura e/o atto a questi connessi
per presupposizione e/o consequenzialità, che vanno comunque disapplicati, per avere indicato e
preteso somme non dovute e comunque prescritte, ed in ogni caso;
- dichiarare la inidoneità degli stessi titoli all'instaurazione e/o prosecuzione dell'azione di garanzia
e/o esecutiva e/o l'inesistenza sotto ogni profilo del diritto del creditore procedente ovvero ai fini di
poter procedere ad azioni di garanzia e/o esecutive quali l'invio del preavviso di ipoteca, l'iscrizione
ipotecaria e ogni atto conseguente sul bene immobile di (com)proprietà della SI.ra
[...]
, di via Ezzelino Balbo, n. 1, in Padova, catasto fabbricati foglio 0101, part. 00240, CP_4
subalterni 0002 e 0009, con ogni ordine consequenziale circa il dovere di Parte_1
di porre in essere tutte le azioni e i provvedimenti atti a ritirare e/o rimediare le iniziative
[...]
assunte in danno del patrimonio della ricorrente;
In via subordinata:
accertare la PRESCRIZIONE del diritto di credito vantato da per Controparte_5
la somma indicata nell'atto n. 07776201800000139000 e nell'atto n. 07720181460000083003
dell , via Longhin, 115, Padova, C.F. con Controparte_6 P.IVA_1
particolare riferimento alla cartella ivi nominata n. 07720120000197167000 (Cartella lavoro 2008)
riferita a pregresse procedure dell e/o all'applicazione di sanzioni Controparte_7
3 previste dalla disciplina lavoristica, con ogni pronuncia consequenziale in ordine all'accertamento
dell'inesistenza di ogni diritto a procedere in azioni di garanzia e/o esecutive quali l'invio del
preavviso di ipoteca, l'iscrizione ipotecaria e ogni atto pregiudizievole successivo sul bene immobile
di (com)proprietà della SI.ra , di via Ezzelino Balbo, n. 1, in Padova, catasto CP_4
fabbricati foglio 0101, part. 00240, subalterni 0002 e 0009, con ogni conseguente ordine circa il
dovere di di porre in essere tutte le azioni e i provvedimenti atti a Controparte_6
ritirare le iniziative assunte in danno del patrimonio della ricorrente;
In via ulteriormente subordinata:
- dichiarare l'applicabilità dell'intervenuta norma di cui all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136 con riferimento alle voci nn. 1-2-
3-5-6-7-8-10 esposte nella cartella 07720120000197167000, menzionata nel preavviso di iscrizione
ipotecaria opposto, riferite al 2008 e inferiori ad € 1.000,00, che certamente rientrano nella fattispecie
di legge in cui si deve provvedere al discarico d'ufficio, e, conseguentemente;
- dichiarare l'applicabilità dell'intervenuta norma di cui all'art. 4, comma 4, del DL n. 41/2021, conv.
in Legge n. 69/2021, con riferimento alle voci contenute nelle cartelle n. n. 07720120000197167000
e n. 0772013001726507400 riferite a procedure dell ovvero Controparte_7
almeno disponendo lo stralcio voce (Prg) 9 della stessa Cartella lavoro 2008 prodotta al doc. 10e)-
δ, per un valore originario di € 2.016,37;
- comunque, dichiarare l'avvenuto annullamento di tutte le pretese di per Parte_1
effetto dell'art. 1, comma 540, della legge 228/2012;
- dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare improcedibile ogni azione di garanzia e/o esecutiva in
ragione della avvenuta modifica del titolo ex art. 4 DL 119/2018;
- dichiarare l'improcedibilità di ogni atto ex adverso disposto in ragione degli stessi titoli ovvero
accertare la nullità dei medesimi e/o disporne l'annullamento;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche in riforma della compensazione
delle spese statuita dal Giudice in primo grado, dichiarandosi i sottoscritti legali antistatari e con la
rifusione dei contributi unificati”.
Svolgimento del processo
4 1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha dichiarato la prescrizione delle somme portate a debito di nella cartella esattoriale n. 07720120000197167000. Ha ritenuto CP_4
infondati “gli altri motivi di ricorso”. Ha, infine, compensato le spese di lite.
La sig.ra ha impugnato avanti al Tribunale di Padova dapprima la comunicazione CP_4
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07776201800000139000 e, successivamente la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 07720181460000083003, entrambe relative a varie cartelle esattoriali di cui solo due per sanzioni amministrative irrogate dall Controparte_7
(cartella n. 07720120000197167000 e cartella n. 07720130017265074000). Il giudice di primo grado ha separato l'opposizione riferita a sanzioni amministrative per violazioni extra lavoristiche da quella riferita a sanzioni per violazioni della normativa lavoristica. L'impugnazione del preavviso e della comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa alle due sottese cartelle per sanzioni ITL è stata riassunta avanti al giudice del lavoro il quale, nel ritenere prescritto il credito portato dalla cartella n.
07720120000197167000, ha così statuito: “in effetti, come sostenuto da , le somme CP_4
portate a suo debito dalla cartella esattoriale n. 07720120000197167000 siano prescritte, in quanto
tra la data del 22.02.2012 e quella della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (12.06.2018),
non sono intervenuti validi atti interruttivi, atteso che la notifica del 2014 è avvenuta ad un numero
civico errato e non è quindi valida. Gli altri motivi di ricorso sono infondati” .
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di un unico motivo di appello.
[...]
2.1. Con il motivo di appello l ha impugnato la sentenza Parte_2
ribadendo l'erroneità della dichiarata prescrizione relativa alla cartella 07720120000197167000.
L'appellante rileva che è stata notificata alla contribuente l'intimazione n.
0772013900825256000, e che eventuali vizi relativi alla notifica non sono stati eccepiti nel termine di 20 giorni ex art 29 D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c.. In particolare evidenzia che l'intimazione è stata inviata a un indirizzo riconducibile alla contribuente (come indicato anche negli atti di riassunzione del presente giudizio), e comunque all'indirizzo dalla affermato dalla stessa come CP_4 CP_4
corretto è stata inviata la c.d. raccomandata conoscitiva (restituita per compiuta giacenza in data
03.03.2014). Pertanto, ribadisce l'insussistenza della prescrizione a fronte dell'interruzione operata
5 da detta intimazione, ritualmente notificata.
In ogni caso, ribadisce che l'eccezione di prescrizione è tardiva ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 in quanto sollevata con l'atto introduttivo del giudizio nell'agosto 2018 ossia oltre 40 giorni dopo la notifica del successivo atto (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), avvenuta in data
12.06.2018.
3. Si è costituita la sig.ra , chiedendo il rigetto dell'appello dell' e CP_4 Controparte_8
proponendo appello incidentale.
L'appellata ripercorre la vicenda in fatto e lo svolgimento dei processi tra le parti.
3.1. La contribuente eccepisce l'inammissibilità dell'appello principale, in quanto l'impugnazione avversaria:
- presenta argomentazioni nuove e dunque tardive;
- ripropone difese fondate su documenti che in primo grado, nelle cause di lavoro riunite sub R.G. 444/2021, non erano stati prodotti nelle cause prettamente civili di cui le cause di lavoro sono state una mera prosecuzione in riassunzione;
tale eccezione era già stata sollevata in primo grado dalla contribuente ma non è stata considerata dal primo giudice;
- solleva questioni precluse dall'intervenuto giudicato fra le parti con la sentenza n.
285/2023 della Corte d'Appello di Venezia, resa nella causa civile da cui la causa di lavoro è stata separata, la quale ha accertato la corretta applicazione delle procedure giurisdizionali ex art. 615
c.p.c.
3.2. Quanto al motivo di appello principale, la contribuente afferma l'inapplicabilità e l'irrilevanza dei richiamati artt. 24 e 29 D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. nonché l'infondatezza delle contestazioni avversarie alla sentenza.
In particolare, l'art. 24 D.Lgs 46/1999 non è applicabile in quanto riguarda l'opposizione all'iscrizione a ruolo di determinate partite mentre, invece, nel caso di specie, la contribuente contesta l'inopinata decisione dell'ente riscossore di aggredire il proprio patrimonio per debiti in capo alla Controparte_9
Neppure è applicabile l'art. 24 D.Lgs 46/1999 atteso che l'opposizione della contribuente è
avvenuta correttamente nelle forme rituali di cui all'art. 615 c.p.c.
6 La prescrizione delle somme è pacifica in quanto l'ente riscossore ha notificato in data
22.02.2012 la cartella n. 07720120000197167000 e in data 12.06.2018 il successivo atto
(comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), ben oltre il termine quinquennale di maturazione della prescrizione.
Non vale come atto interruttivo della prescrizione l'intimazione n. 0772013900825256000
poiché essa, per un errore nell'indirizzo della destinataria, non è stata validamente notificata. La c.d.
raccomandata conoscitiva, che comunque non risulta in alcun modo riferibile alla cartella de qua,
non può supplire alla irregolarità della notifica dell'atto.
3.3. In via di appello incidentale, la contribuente impugna la sentenza per avere ritenuto infondati gli altri motivi del ricorso e non avere proposto alcuna ricostruzione dei fatti di causa, con violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c.
In particolare il primo giudice non ha considerato il motivo di ricorso che rappresentava l'illecita aggressione di un patrimonio appartenente ad un soggetto diverso CP_4
dall'individuato debitore ( ovvero la non debenza delle somme relative a sanzioni CP_9
amministrative da parte della persona fisica, che mai ha potuto commettere sanzioni rilevabili dall'ITL. È palese l'errore dell'ente riscossore che, volendo ottenere garanzie patrimoniali per le somme dovute dalla società anziché colpire il patrimonio del trasgressore ha CP_9
inopinatamente aggredito il patrimonio personaledella sig.ra quale all'epoca rappresentante CP_4
legale della società. Peraltro, anche se l'ente riscossore avesse presupposto per la sig.ra il CP_4
titolo di “co-obbligato”, sarebbe comunque caduto in errore poiché avrebbe prioritariamente dovuto procedere nei confronti della soc. CP_9
Altresì il primo giudice non ha considerato il motivo di ricorso che, in via subordinata,
rappresentava profili di inesistenza e nullità dei titoli fondanti l'iscrizione ipotecaria e conseguente nullità degli atti opposti in via derivata. Il mancato riscontro dell'istanza proposta dalla contribuente in data 23.03.2012, con la quale era stata evidenziata l'impossibilità di identificare le pretese creditorie per incompletezza dei dati riportati, determina ex L. 228/2012 l'impossibilità di procedere per tali importi.
Ancora, il primo giudice non ha considerato il motivo di ricorso che, in via subordinata,
7 rappresentava il mancato completo discarico delle partite inferiori a € 1.000,00 e la palese derivata congruità del titolo azionato nonché la violazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018 oltre che la violazione dell'art. 4, comma 4, D.L. 41/2021 conv. in L. 69/2021. Nella cartella
07720120000197167000, infatti, compaiono le voci nn. 1-2-3-5-6-7-8-10 riferite al 2008 e inferiori ad € 1.000,00, che rientrano nella fattispecie di legge in cui si deve provvedere al discarico d'ufficio,
per un importo complessivo di € 1.321,94.
Neppure è stato considerato il motivo di ricorso che, in via subordinata, eccepiva la violazione dell'art. 1, comma 540, della L. 228/2012. Le richieste di riesame e le contestazioni presentate dalla contribuente con istanza del 31.10.2019, a seguito della sospensione disposta dal Tribunale,
dovevano essere riscontrate dall'ente riscossore che, invece, non ha proceduto né alla comunicazione dei dati imposti dalla normativa né alla sospensione e/o allo sgravio delle cartelle né
alla disamina prescritta. Pertanto, dopo 220 giorni dall'istanza ovvero dal 10.08.2020, le cartelle devono considerarsi annullate di diritto.
Infine, il primo giudice non ha considerato il motivo di ricorso che, in via subordinata,
rappresentava l'illegittimo mantenimento delle pretese patrimoniali a fronte della modifica del relativo preteso credito. Il titolo redatto dall'ente riscossore è stato surrettiziamente modificato dopo la notifica del preavviso di ipoteca e dell'iscrizione di ipoteca atteso che è stata riconosciuta la necessità di stralciare ben 21 voci di credito. Tale stralcio avrebbe dovuto comportare il ritiro del ruolo e dei documenti di cui all'iscrizione ipotecaria mentre, invece, il patrimonio della contribuente
è stato gravato da un'ipoteca calcolata su un montante debitorio superiore a quello reale.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16.1.2025 come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è fondato e deve essere accolto, mentre l'appello incidentale è
infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. L'appello principale di risulta fondato. CP_10
Per quanto rileva in questa sede, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la comunicazione di iscrizione ipotecaria presuppongono (oltre ai titoli extralavorativi vagliati in sede
8 civile) due cartelle di pagamento ( n. 07720120000197167000 e n. 07720130017265074000)
aventi ad oggetto sanzioni irrogate dall'ITL, pacificamente notificate, la prima il 22.2.2012 all'indirizzo v. B.Pellegrino n. 60 (v. del resto doc. 3 , ricevuta di ricevimento sottoscritta dalla Pt_1 CP_4
personalmente) e la seconda il 29 marzo 2014 (doc. 4-8 , al medesimo indirizzo) e Pt_1
pacificamente non impugnate nei termini di legge. Sicchè, non configurandosi in questa sede una c.d. opposizione recuperatoria (non viene eccepita la mancata notifica delle due cartelle ma viene eccepita, tra gli altri vizi, la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica dei predetti titoli nonché l'asserita impossibilità per l di iscrivere ipoteca sul patrimonio personale della Pt_1
deve ritenersi che sussiste la legittimazione passiva di (v. CP_4 Parte_1
Cass. 7514/22 e Cass. 36505/23) anche sub specie di diritto o meno di procedere ad esecuzione.
E', del resto, infondata la doglianza della relativa all'asserita impossibilità di procedere CP_4
esecutivamente nei suoi confronti per le sanzioni amministrative di cui si discorre. Le due cartelle in questione sono state a lei notificate (quanto alla cartella -167, v. doc. 3 , e quanto alla cartella Pt_1
-74, oltre ai docc. 4-8 , v. anche istanza di definizione agevolata in atti presentata dalla Pt_1
e non sono state impugnate: sicchè ogni doglianza relativa alla titolarità del debito dal lato CP_4
passivo resta preclusa in questa sede (peraltro, trattandosi di sanzioni amministrative, deve ritenersi che, verosimilmente, le cartelle de quo sono state notificate alla in qualità di trasgressore). CP_4
Il Collegio ritiene, a questo punto, che non si configura la eccepita prescrizione del credito sanzionatorio dopo la notifica delle citate cartelle.
Con riferimento alla cartella – 74, notificata nel 2014 (doc. 4- 8 cit. in atti), deve ritenersi che non è
maturata nessuna prescrizione sino al preavviso di ipoteca pacificamente notificato il 12.6.2018 e,
del resto, come detto, la cartella medesima è stata oggetto di definizione agevolata da parte della
CP_4
Con riferimento alla cartella – 167, deve ritenersi che la prescrizione è stata erroneamente accertata dal primo giudice.
Ed invero, la prescrizione quinquennale decorrente dal 22.2.2012 è stata interrotta – già prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria del 12.6.2018 - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07720139008252560000 nel 2014.
9 ha depositato in giudizio la relata di notifica di tale atto interruttivo Parte_1
e del tutto generiche risultano le censure della in ordine all'assenza di elementi idonei a CP_4
collegare la relata di notifica prodotta da all'intimazione – 256: ed invero, la relata prodotta da CP_10
(doc. 11) reca l'indicazione del numero identificativo dell'intimazione in questione (sotto il CP_10
codice a barre si legge il numero dell'atto - 256).
Ebbene, tale relata non reca alcuna dicitura (“sconosciuto all'indirizzo” o altre simili) tali da far ritenere che l'ufficiale notificatore, recatosi al civico B. Pellegrino n. 65 (indicato sulla relata medesima), non abbia trovato alcuna abitazione riferibile alla L'ufficiale notificatore ha, CP_4
viceversa, dato atto nella relata medesima che la era temporaneamente assente, dando CP_4
corso alle successive formalità del procedimento notificatorio.
Quindi deve presumersi che quel civico (B. Pellegrino n. 65), alla data indicata sulla relata (marzo
2014) fosse abitato dalla che, del resto, non ha contestato in modo specifico di non risiedere CP_4
nel predetto immobile alla data della notifica.
Del resto, è pacifico che nel ricorso introduttivo di primo grado la residenza della è stata CP_4
indicata al civico n. 65 e, a fronte dell'allegazione dell secondo la quale ella ha avuto la CP_10
disponibilità di entrambi gli immobili, la non ha svolto una contestazione specifica. Inoltre, a CP_4
fronte della circostanza che le cartelle erano state notificate al civico n. 60 (quanto alla cartella -167
vi è in atti, in particolare, la relata da lei sottoscritta) mentre, quanto all'intimazione di pagamento –
256, come detto, l'ufficiale notificatore non ha certificato che la era sconosciuta all'indicato CP_4
indirizzo (civico n. 65) bensì semplicemente assente, la non ha offerto allegazioni e prove CP_4
inequivoche di un avvenuto cambio di residenza. Del tutto vago il richiamo alle risultanze della Carta
di Identità e ad asserite pratiche di avvio di cambio di residenza (documentazione che, in ogni caso,
non si rinviene nel fascicolo di parte in appello).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che sia l'intimazione di pagamento – 256 che la raccomandata informativa sono stai inviati a indirizzi corrispondenti ad abitazioni entrambe nella disponibilità della ed in cui ella aveva ricevuto atti (v. relata della cartella – 167, pacificamente CP_4
notificata al civico n. 60) o aveva dichiarato di risiedere (civico n. 65 dichiarato degli atti di riassunzione del presente giudizio). Del resto nel 2014 la riceveva gli atti anche al civico n. CP_4
10 60 (come dimostrato dall'avviso di ricevimento della cartella -74: non si attesta che la fosse CP_4
sconosciuta al civico n. 60 nel marzo 2014, ma assente).
Del resto (anche in relazione al fatto che, per quanto precede, deve ritenersi che la avesse CP_4
la disponibilità sia dell'abitazione sita al civico n. 60 che quella sita al civico n. 65) risulta dirimente il rilievo che il vizio relativo alla notifica in un luogo (pur sempre nella disponibilità e riferibile alla ma diverso dalla formale residenza anagrafica avrebbe dovuto essere eccepito nei termini CP_4
ex art. 617 c.p.c. mentre invece è stato eccepito oltre il termine di 20 giorni (la citazione in opposizione è dell'agosto 2018) e risulta, dunque, tardivamente proposto, come eccepito sin dal primo grado da . CP_10
Alcuna efficacia di giudicato esplica, del resto, in questo giudizio la sentenza della Corte d'Appello
sezione civile 285/2023, relativa a cartelle diverse dalle due ( - 167 e – 74) che vengono in rilievo in questa sede.
In ogni caso, a ben vedere, la predetta sentenza ha ritenuto – con riferimento ad una notifica di intimazione di pagamento, diversa da quella che assume rilievo in questa sede -, che, nel 2012,
l'indirizzo corretto era B. Pellegrino n. 65, v. pag. 10 della predetta sentenza. Eppure, nel 2012 la ha ricevuto atti anche al civico n. 60 (v. doc. 3 Agenzia, relativo alla cartella – 167 che viene CP_4
in rilievo in questa sede). Quindi, tale sentenza rinforza la tesi che la avesse la disponibilità CP_4
di entrambe le abitazioni (civico n. 60 e civico n. 65).
Infine, risultano generiche e non documentate le censure che lamentano il mancato annullamento delle partite iscritte a ruolo ex art. 1, comma 540, L. 228/2012: in primo luogo il Collegio rileva che agli atti del fascicolo di appello non risultano depositate le istanze a cui fa riferimento la CP_4
Inoltre la non allegato (né provato) la sussistenza nel caso concreto dei presupposti a cui è CP_4
subordinato l'annullamento delle partite iscritte a ruolo previsto dalla predetta normativa (la CP_4
non ha allegato in modo specifico cosa aveva eccepito nella citata istanza del 23.3.12: a tale data non era ancora maturata alcuna prescrizione e la sospensione giudiziale è intervenuta nel 2019,
peraltro poi le cause relative alle sanzioni ITL di cui si discorre in questa sede sono state separate e riassunte avanti al giudice del lavoro).
Analoghe considerazioni con riferimento all'asserita istanza del 31.10.2019, del pari proposta ex art. 11 1, comma 540, L. 228/2012. Anche tale istanza non risulta in atti e comunque sarebbe fuori termine,
posto che la legge del 2012 prevede che l'istanza debba avvenire “a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di
riscossione utile o di un atto della procedura cautelare “ e nel caso di specie il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato nel 2018.
7. Viceversa, risulta infondato, per come formulato, l'appello incidentale della CP_4
E' ben vero che il primo giudice è incorso in un difetto di motivazione in proposito, non avendo argomentato per quali ragioni “gli altri motivi di ricorso sono infondati”. Tuttavia, tali motivi, per come riproposti in sede di appello incidentale, risultano infondati.
La ha eccepito la non esperibilità dell'azione esecutiva sui suoi beni individuali ma, CP_4
come già emerso, le cartelle sono state notificate anche alla in proprio (verosimilmente in CP_4
qualità di trasgressore) e non sono state impugnate.
Anche le censure relative alla motivazione della cartella – 167 (pag. 33 dell'appello incidentale della sono inammissibili in questa sede, in quanto avrebbero dovuto essere CP_4
eccepite in sede di tempestiva impugnazione della cartella medesima.
Sulla mancanza di prova del contenuto delle istanze asseritamente presentate dalla CP_4
ex L. 228/2012, v. supra.
Sul mancato discarico delle poste iscritte a ruolo inferiori ad euro 1.000,00, trattasi di eccezione inconferente posto che entrambe le cartelle rilevanti in questa sede (-167; e – 74) recano un importo superiore ad euro 1.000,00.
Del tutto generica, infine, la doglianza (pag. 36 ss. della memoria con appello incidentale)
sull'asserito mantenimento della garanzia patrimoniale ipotecaria sui beni della anche a CP_4
fronte della genericamente dedotta “modifica del relativo preteso credito”.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello principale deve essere accolto e l'appello incidentale deve essere rigettato, con conseguente rigetto delle domande di accolte in primo grado. CP_4
9. Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di . CP_4
12 Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore di CP_4 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo
[...]
applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Considerato che l'appello incidentale è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante incidentale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
rigetta le domande di accolte in primo grado;
CP_4
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna alla refusione in favore di CP_4 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo
[...]
grado in euro 7.377,00 e quanto al presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante incidentale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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