TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di PA – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, a seguito dell'udienza del 5.6.25, esaurita la discussione orale riservava la decisione ex art 281 sexies cpc, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n° 1853 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da nato a [...] (R.C.) il 04.01.1955 Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonino C.F._1
Napoli del Foro di PA , giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
30.05.1954 e residente a [...], l'avv. (c.f. , nata a Controparte_2 C.F._3
Taurianova il 17.08.1974 e residente a [...]
12, e ( , nato a [...] il CP_3 C.F._4
08.12.1978 e residente a [...]
RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. TIZIANA DE SANTIS DEL CP_4
IN ATTI
[...]
(CONVENUTI) avente ad oggetto: Divisione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificato la odierna parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra altri per ottenere lo Controparte_1
scioglimento dei beni in comunione per come indicati in citazione previa nomina di CTU.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestavano la domanda per come formulata ed in ogni caso nel merito -in caso di divisibilità dei beni - precisavano in atti chiedendo la conferma della situazione di fatto di che trattasi.
All'esito dell'istruttoria e della nomina di CTU tecnica le parti addivenivano ad un accordo che consacravano in un atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 25.5.25 .
All'udienza odierna le parti chiedevano dichiararsi la cessazione delle materia del contendere con compensazione delle spese .
2
Quanto in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di divisione in ragione della regolamentazione fissata tra le parti e regolarmente sottoscritta non vi è dubbio che vada pronunciata declaratoria in tale senso, con compensazione delle spese concordemente alle richieste delle parti.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda principale per come proposta dalla parte attrice in atti generalizzata;
- spese compensate;
-Motivazione contestuale.
Così deciso in PA all'esito della camera di consiglio del 5.6.25.
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
3