Ordinanza cautelare 24 dicembre 2022
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Bafile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via dei Peligni, n. 7;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della lettera-comunicazione n.-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” S M – Ufficio Personale, notificato il -OMISSIS-, e per l'annullamento di tutti gli atti prodromici e conseguenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto del Ministero della Difesa n. atto Sipad -OMISSIS-
- della comunicazione n. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti prodromici e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR AN;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e con nota n.-OMISSIS- è stato collocato in congedo per infermità dal-OMISSIS-, previa rettifica, disposta con verbale n. -OMISSIS-della commissione medica che a quella data aveva giudicato l’infermità “ non suscettibile di miglioramento ”, tale quindi da giustificare il collocamento in congedo per inidoneità al servizio.
Sono stati di conseguenza rettificati gli atti della carriera del ricorrente.
Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- rivendica la decorrenza del congedo dal -OMISSIS-, sul presupposto che fino ad allora non erano maturate le condizioni per dichiararlo cessato dal servizio.
Con atto di motivi aggiunti ha poi impugnato il decreto n. -OMISSIS- con il quale il Ministero della Difesa ha stabilito che “ Il Maresciallo Capo del RUOLO ISPETTORI – CC in servizio permanente effettivo -OMISSIS-cessa dal servizio permanente, per infermità a decorrere dal -OMISSIS- ”, con conseguente rettifica dello stato di servizio e intimazione a restituire le retribuzioni percepite fino al -OMISSIS-.
Resiste il Ministero della difesa.
Nel corso del giudizio il direttore generale per il personale del Ministero della Difesa ha adottato il decreto del -OMISSIS-dal quale risulta:
- che il verbale n. -OMISSIS-, che aveva accertato la stabilizzazione dell’infermità del ricorrente al -OMISSIS-e disposto alla stessa data la decorrenza del congedo, è stato rettificato con verbale n. -OMISSIS-“ nel quale si dà atto che il militare in argomento era stato collocato in congedo per riforma a far data dal 0-OMISSIS- ”;
- che con provvedimento ministeriale del -OMISSIS- è stato revocato l’impugnato decreto dirigenziale di cessazione dal servizio per infermità recante la decorrenza dal-OMISSIS-.
Pertanto sia la comunicazione n.-OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” che richiama, quale unico e necessario presupposto, il verbale n. -OMISSIS-, sia il decreto dirigenziale di congedo per infermità sono stati oggetto di ritiro in autotutela nella parte in cui hanno stabilito la cessazione del rapporto di impiego con decorrenza dal-OMISSIS-, anziché dal -OMISSIS-.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché il diritto del ricorrente al riconoscimento della permanenza in servizio fino al -OMISSIS- con il connesso trattamento giuridico ed economico è stato formalmente riconosciuto dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
AR AN, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AN | NA PA |
IL SEGRETARIO