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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 662 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. NA GH Presidente rel ed est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MAROTTA ROSANNA Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. BORSARI STEFANO Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/08/2011 in Cento (FE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un CP_2 CP_1 congruo assegno mensile divorzile, comunque non inferiore ad € 1.000,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Ricorrente a far data dalla domanda.
Conclusioni per parte resistente: che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/0872011 in Cento (FE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio de11'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
Conclusioni del PM: Visto, nulla oppone.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il procedimento si apriva con il deposito, da parte della signora del ricorso CP_1 per separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile, ai sensi dell'art. 473-bis n. 49 c.p.c. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Rosanna Marotta, esponeva una situazione familiare divenuta insostenibile, aggravata da episodi di tensione e conflitto con il marito e con il fratello di lui,
[...]
che culminavano nell'abbandono della casa coniugale nel luglio 2023. Per_1 La signora che aveva collaborato per oltre un decennio nell'impresa familiare CP_1
“Lito Quality Express” senza percepire compenso né contributi previdenziali, si trovava pagina 1 di 7 in una condizione economica precaria. Dopo la separazione di fatto, era costretta a vivere presso l'abitazione della figlia, priva di mezzi propri e impossibilitata a sostenere autonomamente le spese di vita quotidiana. Nel ricorso, chiedeva un assegno mensile non inferiore a € 1.200, la restituzione dei beni personali rimasti nella casa coniugale, il rimborso della quota parte dell'arredamento acquistato in costanza di matrimonio, nonché l'acquisto di un'autovettura utile per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il resistente, si costituiva in giudizio tramite l'avvocato Stefano Controparte_3 Borsari, aderendo alla richiesta di separazione ma contestando le ulteriori domande avanzate dalla controparte. Egli sosteneva che la moglie si fosse allontanata volontariamente dalla casa coniugale, negava ogni forma di violenza e rivendicava la propria disponibilità economica limitata, aggravata da un mutuo ipotecario e da un debito erariale di circa € 93.000. Inoltre, affermava che la signora fosse perfettamente in CP_1 grado di lavorare e di mantenersi autonomamente, avendo riaperto la partita IVA e ripreso l'attività di grafica. All'udienza presidenziale del 9 luglio 2024, il presidente delegato rilevava il difetto di connessione tra alcune domande patrimoniali e il giudizio di separazione, invitando le parti a completare le produzioni documentali. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale, nella composizione collegiale, esaminava le allegazioni e la documentazione prodotta, ritenendo non revocabile in dubbio l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Veniva accertato che la signora privata dell'abitazione e degli CP_1 strumenti di lavoro, avesse dovuto ricominciare da zero la propria attività, sostenuta economicamente dalla madre e dalla figlia. Il signor invece, risultava titolare di CP_2 una pensione mensile di € 1.600, al netto di € 400 di mutuo. Alla luce del notevole squilibrio economico tra le parti, il Collegio riteneva equo disporre un assegno mensile di € 400 a favore della signora con decorrenza dal mese CP_1 successivo al deposito del ricorso. Veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo per la successiva fase divorzile, con riserva sulle spese processuali. All'udienza del 15 luglio 2025, comparivano personalmente i coniugi e CP_1
Il giudice procedeva all'ascolto diretto delle parti. Controparte_2 La signora dichiarava di esercitare la professione di grafica freelance, precisando CP_1 che la dichiarazione dei redditi per l'anno in corso non era ancora disponibile, ma stimava di aver fatturato circa 2.500 euro mensili. Aggiungeva di vivere ospite presso l'abitazione della figlia ventiduenne, la quale non lavorava. Il signor da parte sua, riferiva di essere pensionato, con una pensione mensile CP_2 pari a 1.628 euro, e di abitare in una casa di sua proprietà, gravata da un mutuo mensile di 396 euro. L'attività imprenditoriale, una ditta tipografica, era stata cessata nel giugno 2023. Il giudice disponeva la produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari degli ultimi tre anni, assegnando termine fino al 30 settembre per il deposito delle memorie difensive relative alla sola questione dell'assegno divorzile, rinviando la causa al 7 ottobre per la precisazione delle conclusioni.
Nel termine assegnato, le parti depositavano le rispettive memorie. La difesa del signor nella memoria redatta dall'avv. Borsari, ribadiva l'assenza CP_2 dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile. Si sosteneva che l'assegno avesse natura prevalentemente assistenziale e che la signora in quanto soggetto CP_1 giovane e professionalmente attivo, fosse perfettamente in grado di mantenersi pagina 2 di 7 autonomamente. Veniva evidenziato che la ricorrente aveva dichiarato un reddito di 3.616 euro per il 2023, ma che aveva lavorato presso un'azienda agricola tra maggio e settembre dello stesso anno, percependo uno stipendio mensile di 1.200 euro, non risultante nella dichiarazione. Inoltre, si faceva riferimento ai contributi versati dal padre della figlia della signora pari a 700 euro mensili fino a luglio 2023, anch'essi CP_1 non indicati. La difesa insisteva per il rigetto della richiesta di assegno, ritenendola infondata e sproporzionata rispetto alla situazione economica del resistente, gravato da mutuo e da un'ipoteca per debiti tributari superiori a 92.000 euro.
Di contro, la memoria della signora redatta dall'avv. Marotta, insisteva per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore a 1.000 euro mensili. Si sottolineava come la ricorrente avesse lavorato per oltre un decennio nell'impresa del marito senza percepire alcuna retribuzione né contributo previdenziale, contribuendo in modo determinante alla crescita dell'attività. Il reddito netto per il 2024, al netto di imposte e contributi, risultava pari a 16.594 euro, insufficiente a coprire le spese mensili di locazione, vitto, utenze e mantenimento della figlia convivente. Si evidenziava inoltre il comportamento inadempiente del signor il quale non aveva mai versato CP_2 l'assegno di separazione disposto dal Tribunale, costringendo la signora ad CP_1 attivare procedure esecutive e a notificare richiesta di pagamento diretto all'INPS. La difesa richiamava la giurisprudenza della Cassazione in tema di funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, sottolineando il sacrificio professionale della ricorrente e lo squilibrio economico tra le parti.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, con le parti ferme nelle rispettive richieste: da un lato, il rigetto dell'assegno; dall'altro, la sua attribuzione in misura congrua e continuativa.
***
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Sull'assegno divorzile. La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione. In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, pagina 3 di 7 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio". La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare "se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che "4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale". Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione": "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del pagina 4 di 7 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio." (cfr. Cass. 4328/2024); "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (cfr. Cass. 35434/2023); "Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)." (cfr. Cass. 27945/2023). I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa pagina 5 di 7 alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico- patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (...) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Passando al caso di specie, osserva il Collegio che la sig.ra ha dichiarato di CP_1 percepire mensilmente circa 2500 euro lordi mentre il percepisce una pensione CP_2 di euro 1600-700 al mese, essendo gravato di un mutuo: le due parti hanno quindi redditi pressoche' sovrapponibili. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. E se anche si volesse accedere alla tesi della ricorrente che ritiene vi sia squilibrio patrimoniale, e che quindi la precondizione per aversi assegno divorzile si sia verificata va ricordato che in ogni caso per aversi diritto all'assegno in commento occorre accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale, circostanze rispetto alla quali le prove dedotte dalla parte resistente non sono affatto rilevanti.
pagina 6 di 7 Le spese di giudizio, attesa la natura della causa, meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in Cento in data 06/08/2011 (atto trascritto al n.31 p. I). CP_2 Respinge nel resto. Spese compensate. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 8.10.25
Il presidente est.
NA GH
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. NA GH Presidente rel ed est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MAROTTA ROSANNA Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. BORSARI STEFANO Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/08/2011 in Cento (FE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune;
2) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un CP_2 CP_1 congruo assegno mensile divorzile, comunque non inferiore ad € 1.000,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Ricorrente a far data dalla domanda.
Conclusioni per parte resistente: che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/0872011 in Cento (FE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio de11'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
Conclusioni del PM: Visto, nulla oppone.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Il procedimento si apriva con il deposito, da parte della signora del ricorso CP_1 per separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile, ai sensi dell'art. 473-bis n. 49 c.p.c. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Rosanna Marotta, esponeva una situazione familiare divenuta insostenibile, aggravata da episodi di tensione e conflitto con il marito e con il fratello di lui,
[...]
che culminavano nell'abbandono della casa coniugale nel luglio 2023. Per_1 La signora che aveva collaborato per oltre un decennio nell'impresa familiare CP_1
“Lito Quality Express” senza percepire compenso né contributi previdenziali, si trovava pagina 1 di 7 in una condizione economica precaria. Dopo la separazione di fatto, era costretta a vivere presso l'abitazione della figlia, priva di mezzi propri e impossibilitata a sostenere autonomamente le spese di vita quotidiana. Nel ricorso, chiedeva un assegno mensile non inferiore a € 1.200, la restituzione dei beni personali rimasti nella casa coniugale, il rimborso della quota parte dell'arredamento acquistato in costanza di matrimonio, nonché l'acquisto di un'autovettura utile per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Il resistente, si costituiva in giudizio tramite l'avvocato Stefano Controparte_3 Borsari, aderendo alla richiesta di separazione ma contestando le ulteriori domande avanzate dalla controparte. Egli sosteneva che la moglie si fosse allontanata volontariamente dalla casa coniugale, negava ogni forma di violenza e rivendicava la propria disponibilità economica limitata, aggravata da un mutuo ipotecario e da un debito erariale di circa € 93.000. Inoltre, affermava che la signora fosse perfettamente in CP_1 grado di lavorare e di mantenersi autonomamente, avendo riaperto la partita IVA e ripreso l'attività di grafica. All'udienza presidenziale del 9 luglio 2024, il presidente delegato rilevava il difetto di connessione tra alcune domande patrimoniali e il giudizio di separazione, invitando le parti a completare le produzioni documentali. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione. Il Tribunale, nella composizione collegiale, esaminava le allegazioni e la documentazione prodotta, ritenendo non revocabile in dubbio l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Veniva accertato che la signora privata dell'abitazione e degli CP_1 strumenti di lavoro, avesse dovuto ricominciare da zero la propria attività, sostenuta economicamente dalla madre e dalla figlia. Il signor invece, risultava titolare di CP_2 una pensione mensile di € 1.600, al netto di € 400 di mutuo. Alla luce del notevole squilibrio economico tra le parti, il Collegio riteneva equo disporre un assegno mensile di € 400 a favore della signora con decorrenza dal mese CP_1 successivo al deposito del ricorso. Veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa sul ruolo per la successiva fase divorzile, con riserva sulle spese processuali. All'udienza del 15 luglio 2025, comparivano personalmente i coniugi e CP_1
Il giudice procedeva all'ascolto diretto delle parti. Controparte_2 La signora dichiarava di esercitare la professione di grafica freelance, precisando CP_1 che la dichiarazione dei redditi per l'anno in corso non era ancora disponibile, ma stimava di aver fatturato circa 2.500 euro mensili. Aggiungeva di vivere ospite presso l'abitazione della figlia ventiduenne, la quale non lavorava. Il signor da parte sua, riferiva di essere pensionato, con una pensione mensile CP_2 pari a 1.628 euro, e di abitare in una casa di sua proprietà, gravata da un mutuo mensile di 396 euro. L'attività imprenditoriale, una ditta tipografica, era stata cessata nel giugno 2023. Il giudice disponeva la produzione delle ultime dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari degli ultimi tre anni, assegnando termine fino al 30 settembre per il deposito delle memorie difensive relative alla sola questione dell'assegno divorzile, rinviando la causa al 7 ottobre per la precisazione delle conclusioni.
Nel termine assegnato, le parti depositavano le rispettive memorie. La difesa del signor nella memoria redatta dall'avv. Borsari, ribadiva l'assenza CP_2 dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile. Si sosteneva che l'assegno avesse natura prevalentemente assistenziale e che la signora in quanto soggetto CP_1 giovane e professionalmente attivo, fosse perfettamente in grado di mantenersi pagina 2 di 7 autonomamente. Veniva evidenziato che la ricorrente aveva dichiarato un reddito di 3.616 euro per il 2023, ma che aveva lavorato presso un'azienda agricola tra maggio e settembre dello stesso anno, percependo uno stipendio mensile di 1.200 euro, non risultante nella dichiarazione. Inoltre, si faceva riferimento ai contributi versati dal padre della figlia della signora pari a 700 euro mensili fino a luglio 2023, anch'essi CP_1 non indicati. La difesa insisteva per il rigetto della richiesta di assegno, ritenendola infondata e sproporzionata rispetto alla situazione economica del resistente, gravato da mutuo e da un'ipoteca per debiti tributari superiori a 92.000 euro.
Di contro, la memoria della signora redatta dall'avv. Marotta, insisteva per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore a 1.000 euro mensili. Si sottolineava come la ricorrente avesse lavorato per oltre un decennio nell'impresa del marito senza percepire alcuna retribuzione né contributo previdenziale, contribuendo in modo determinante alla crescita dell'attività. Il reddito netto per il 2024, al netto di imposte e contributi, risultava pari a 16.594 euro, insufficiente a coprire le spese mensili di locazione, vitto, utenze e mantenimento della figlia convivente. Si evidenziava inoltre il comportamento inadempiente del signor il quale non aveva mai versato CP_2 l'assegno di separazione disposto dal Tribunale, costringendo la signora ad CP_1 attivare procedure esecutive e a notificare richiesta di pagamento diretto all'INPS. La difesa richiamava la giurisprudenza della Cassazione in tema di funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, sottolineando il sacrificio professionale della ricorrente e lo squilibrio economico tra le parti.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, con le parti ferme nelle rispettive richieste: da un lato, il rigetto dell'assegno; dall'altro, la sua attribuzione in misura congrua e continuativa.
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La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Sull'assegno divorzile. La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione. In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, pagina 3 di 7 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio". La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare "se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che "4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale". Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione": "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del pagina 4 di 7 patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio." (cfr. Cass. 4328/2024); "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (cfr. Cass. 35434/2023); "Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)." (cfr. Cass. 27945/2023). I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa pagina 5 di 7 alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico- patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (...) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Passando al caso di specie, osserva il Collegio che la sig.ra ha dichiarato di CP_1 percepire mensilmente circa 2500 euro lordi mentre il percepisce una pensione CP_2 di euro 1600-700 al mese, essendo gravato di un mutuo: le due parti hanno quindi redditi pressoche' sovrapponibili. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. E se anche si volesse accedere alla tesi della ricorrente che ritiene vi sia squilibrio patrimoniale, e che quindi la precondizione per aversi assegno divorzile si sia verificata va ricordato che in ogni caso per aversi diritto all'assegno in commento occorre accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale, circostanze rispetto alla quali le prove dedotte dalla parte resistente non sono affatto rilevanti.
pagina 6 di 7 Le spese di giudizio, attesa la natura della causa, meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in Cento in data 06/08/2011 (atto trascritto al n.31 p. I). CP_2 Respinge nel resto. Spese compensate. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 8.10.25
Il presidente est.
NA GH
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