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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15428/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Sodano Luigi, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2
19/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 40 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08.06.2016. Per_1
Con ricorso depositato il 24/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già lasciato la casa coniugale e di avere nuove residenze autonome.
DISPONE che i genitori si alternino quotidianamente nella gestione del figlio, in base ai rispettivi turni di lavoro;
in particolare, il padre terrà presso di sé il figlio in orario serale e notturno tutte le volte che la madre avrà il turno di notte.
DISPONE che il padre, inoltre, trascorra con il figlio due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà dalla madre. Il padre tenga con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
i genitori concorderanno, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo che trascorrerà con il padre. Il padre inoltre trascorrerà con il figlio 7 giorni Per_1 durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno.
DISPONE che il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 400,00 rivalutabili ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio le spese straordinarie Per_1 saranno divise tra i genitori al 50% secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito come per legge;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed indipendenti economicamente e comunque di rinunciare a ogni forma di mantenimento dichiarando di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo ragione o causa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di dare reciproco assenso al disbrigo delle pratiche relative al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio, anche per il figlio.
pagina 2 di 3 in punto spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15428/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Sodano Luigi, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Parte_2
19/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 40 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08.06.2016. Per_1
Con ricorso depositato il 24/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DISPONE che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già lasciato la casa coniugale e di avere nuove residenze autonome.
DISPONE che i genitori si alternino quotidianamente nella gestione del figlio, in base ai rispettivi turni di lavoro;
in particolare, il padre terrà presso di sé il figlio in orario serale e notturno tutte le volte che la madre avrà il turno di notte.
DISPONE che il padre, inoltre, trascorra con il figlio due weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà dalla madre. Il padre tenga con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
i genitori concorderanno, entro il mese di maggio di ogni anno, il periodo che trascorrerà con il padre. Il padre inoltre trascorrerà con il figlio 7 giorni Per_1 durante le vacanze natalizie, alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno.
DISPONE che il marito versi alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 400,00 rivalutabili ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio le spese straordinarie Per_1 saranno divise tra i genitori al 50% secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito come per legge;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed indipendenti economicamente e comunque di rinunciare a ogni forma di mantenimento dichiarando di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo ragione o causa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di dare reciproco assenso al disbrigo delle pratiche relative al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio, anche per il figlio.
pagina 2 di 3 in punto spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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