Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Odorino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 9574/2022 R.G.
avente ad oggetto: "Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali" vertente
TRA AVV. ), elettivamente domiciliato in (c.f. C.F. 1 Parte 1 '
Casoria (Na) alla Via Arpino n. 90, presso il proprio studio quale procuratore di sé stesso.
ATTRICE
(P.IVA P.IVA 1 ), in persona Parte 2
elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via Generale Orsini n. dell'amm.re p.t. Parte 3
43, presso lo studio dell'avv. Francesco De Luca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26.02.2024 parte attrice concludeva come in atti.
Il Giudice con provvedimento depositato il 30.04.2024 riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 conveniva in giudizio il Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. in persona dell'amm.re p.t., premettendo che: - esso attore Parte 2
era condomino del fabbricato condominiale convenuto in quanto proprietario per la quota di millesimi
38,01 di un appartamento n. 3 al secondo piano;
- l'assemblea straordinaria per il giorno 05.07.2022
- 06.07.2022 deliberava al punto 1) dell'ordine del giorno “[...] nomina avvocato per opposizione atto di citazione Avv. Palladino V. L' Assemblea a maggioranza presenti 11 su 16 per millesimi
Favore n°9 su 16 per un totale millesimali 445,945. Il Presidente Pone Salvatore precisa che, per questa votazione si applica la tabella millesimale millesimi Palazzina- [...]"; - detta delibera appariva nulla e/o annullabile in quanto non conforme il quorum previsto dalla legge atteso che l'assemblea deliberava in ragione di una distinzione tra corpo alto e basso del Parte 2 convenuto non attinente all'oggetto del deliberato;
- invero, sebbene venissero approvate delle sottotabelle relative al corpo alto e basso del Parte 2 , le stesse avevano finalità diverse ovvero quelle relative ノ
alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei due corpi di fabbrica.
Per questi motivi
l'avv. Parte 1 chiedeva: accertarsi la non esistenza della figura accertarsi l'errata applicazione della tabella palazzina Corpo alto in giuridica del corpo alto;
sostituzione di quella generale;
- accertarsi che i condomini favorevoli alla nomina dell'avvocato non raggiungevano il quorum previsto dall'art. 1136 co. 4 c.c.; - pertanto, dichiararsi nulla e/o annullabile la deliberazione del 05-06.07.2022 relativamente al punto 1) dell'ordine del giorno;
- condannarsi il convenute al pagamento delle spese e compensi di giudizio.Parte_2
Parte 2Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in persona dell'amm.re p.t., contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, formulato e domandato. In particolare, deduceva che: - esso Parte 2 si componeva di due distinti corpi di fabbrica, alto e basso, serviti da un viale di accesso comune e, pertanto, trattavasi di un condominio parziale;
- di conseguenza, il deliberato impugnato regolarmente si fondava sulla tabella relativa al solo corpo alto atteso che la decisione oggetto di delibera era di interesse esclusivo dei condomini appartenenti a quell'edificio.
"in persona dell'amm.re p.t., chiedeva:
Per questi motivi
il Parte 2
- rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannarsi parte attrice al pagamento delle spese e competenze professionali, con applicazione dell'art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà dell'azione.
All'esito della prima udienza di trattazione del 30.01.2023 il Giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza del 23.05.2023, anche per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata il 19.06.2023 parte attrice rappresentava che il Parte 2 convenuto con delibera del 14.10.2022 aveva sanato ex tunc le irregolarità di cui al deliberato oggetto di impugnazione nel presente giudizio e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di giudizio con applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza depositata il 14.11.2023 il Giudice, per esigenze di ruolo, fissava l'udienza cartolare del 26.02.2024 in prosieguo conclusioni. Quivi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, rileva questo Tribunale che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta da parte attrice, con i relativi distingui in ordine alle spese di lite, di cui si dirà, a seguito della delibera assunta dal in Pt 2 il 14.10.2022, con la quale Parte 2
l'assemblea sanava con effetto ex tunc l'irregolarità lamentata dall'attore relativamente al deliberato oggetto del presente giudizio.
Da ciò ne discende che l'assemblea condominiale avendo in tale data deliberato sanando la doglianza rappresentata dall'attore quanto alla delibera del 05.07.2022 06.07.2022, oggetto dell'impugnazione, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello ritenuto invalido.
Pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, con sentenza di mero rito, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 c.c., la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni
(Cass. civ. n. 11961 - 2004);" È, infatti, costante nella giurisprudenza l'affermazione del principio, secondo cui la norma dell'art. 2377 ultimo comma c.c.., in base alla quale l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi.
In modo analogo, con le stesse forme e modalità, ma in maniera più incisiva l'assemblea del
Parte 2 resistente provvedeva a sanare ex tunc la delibera viziata nei modi e forme di legge.
Sul punto, giova evidenziare che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente", che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio Sentenza n. 713/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n. 1548/2021 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo
1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047)
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cfr. Cass., 1 aprile
2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno
2005, n. 11962).
Ciò che residua dell'originario processo è, pertanto, soltanto la questione attinente alla pronuncia finale sulle spese, da regolamentarsi in virtù del criterio della soccombenza virtuale, che impone al giudice di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, vi è da sottolineare che parte attrice, ha richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere in ragione della sussistenza di un fatto suscettibile di privare la stessa parte di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito, nonché domandava condanna delle spese e competenze di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale;
di contro, parte convenuta nulla replicava e depositava in seguito alla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, soccorre l'art. 2377 comma 8 c.c. in tema di materia societaria, applicabile anche alla materia condominiale, il quale prescrive che “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto❞ pertanto, correttamente il Parte 2 convenuto ha posto in essere un comportamento legittimo anche al fine di evitare un contezioso civile innanzi all'autorità giudiziaria.
Tanto precisato, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, questo Giudice ritiene che le spese vadano integralmente compensate tra le parti. Invero la delibera che il Parte_2 convenuto adottava in data 14.10.2022, e con la quale, secondo lo stesso attore, aveva sanato ex tunc le irregolarità di cui al deliberato oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è stata adottata prima del termine a comparire nonché in data ben antecedente alla prima udienza del 30.01.2023; eppure solo in fase di decisione e, in particolare, in sede di comparsa conclusionale l'attore chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, dichiarando appunto che la delibera del 14.10.2022 aveva sanato ex tunc le doglianze relativa alla delibera oggetto di impugnazione rappresentando, pertanto, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Orbene tale comportamento processuale è sicuramente censurabile in quanto se la delibera del
14.10.2022 rettificava quanto lamentato nel presente giudizio, come dedotto dalla stessa parte attrice, non si comprende per quale motivo si è giunti fino alla rimessione in decisione della causa, prima di dichiarare che era intervenuta delibera che aveva sanato le doglianze.
Del resto, anche il Parte 2 convenuto nel costituirsi non ha mai dedotto la cessata materia del contendere e, peraltro, in seguito alla prima udienza del 30.01.2023, parte convenuta nulla più depositava, deduceva, allegava e, pertanto, non resisteva più in giudizio.
In merito alla domanda di condanna del Parte 2 convenuto ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore, si osserva che l'art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: un elemento oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 09.12.2019 n. 32090).
Nel caso di specie, non si rinviene la sussistenza dei presupposti così come illustrati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola
Odorino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese del giudizio;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente per quanto in parte motiva.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 12 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Odorino