CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1349 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere istruttore con ordinanza depositata il 12.12.2024, emessa all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del consigliere istruttore del 18.10.2024, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza cron. 6948/2023, emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 23.6.2023, depositata in pari data, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Mundo, nel cui studio ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fsc.: ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(cod. fisc: ) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._3
1 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gaetano Maria Bloise, nel cui studio hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni: “In riforma dell'impugnata ordinanza-sentenza, ordinare ai sig.ri e Controparte_2 CP_1 il rilascio immediato dell'appartamento sito in Trebisacce alla via Turati n°
[...]
9, lasciandolo e sgombero da persone e cose;
In ogni caso con condanna alle spese, oltre agli onorari di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al costituito procuratore anticipatario”.
Per gli appellati rassegnate nella comparsa dii costituzione, alla quale la parte ha fatto rinvio nelle note di precisazione delle conclusioni: “…1)Venga dichiarata in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di appello per tardività della proposizione dell'atto di appello e per tutti i motivi esposti in narrativa;
2)Sempre in via preliminare venga dichiarata la nullità dell'atto di appello per assenza degli elementi costitutivi essenziali, nonché per indeterminatezza, nebulosità, e genericità. 2)Sempre in via preliminare venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per tutti i motivi esposti.
3) in subordine venga dichiarata l'inammissibilità per carenza dei presupposti di legge
e comunque per mancanza di interesse. 4) subordinatamente e nel merito, venga dichiarata inammissibile, improponibile ed infondato l'atto di appello proposto e, conseguentemente detta domanda rigettata. In ogni caso con conseguente condanna della sig.ra al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di Parte_1 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE propone, in questa sede, appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter co. 4 Parte_1
c.p.c., emessa in data 23.6.2023, con cui il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda dalla stessa proposta, tesa ad ottenere la condanna dei convenuti CP_2
e al rilascio in suo favore dell'appartamento sito a
[...] Controparte_1
Trebisacce, via Filippo Turati 9, in comproprietà di essa ricorrente e dell'ex coniuge,
ma occupato, appunto, dai convenuti, figlia e genero della medesima Persona_1
ricorrente.
2 L'ordinanza, emessa e depositata in data 23.6.2023, è stata comunicata ai difensori delle parti in data 26.6.2023, per come risulta dagli atti del fascicolo telematico di ufficio di primo grado. Dunque, da questa data è iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., il termine di decadenza, pari a trenta giorni, per proporre appello, termine scaduto, dunque, il 26.7.2023. L'appello è stato notificato, invece, in data 8.9.2023 e, quindi, tardivamente.
Va, infatti, rammentato che il chiaro tenore letterale dell'art. 702 quater c.p.c. riconduce la decorrenza del termine per impugnare anche alla comunicazione dell'ordinanza che definisce il giudizio (e non solo alla sua notifica a cura della parte).
La Suprema Corte sul punto ha statuito che ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l'appello occorre fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla detta comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione (Cass. n. 5079 del
16/02/2022).
Si è altresì chiarito che “In tema di procedimento sommario di cognizione, la disciplina speciale di cui all'art. 702-quater c.p.c. ha inteso unicamente introdurre l'accelerazione del termine di impugnazione, di norma correlato alla notificazione del provvedimento, anche in caso di sua comunicazione, svincolandolo dall'impulso della controparte, ma non anche assorbire implicitamente il comma 1 dell'art. 327 c.p.c., atteso che una tale evenienza richiederebbe un esplicito intervento del legislatore, nella specie insussistente. Peraltro, tale esito non vale per la sola parte contumace, per la quale non
è prescritta la comunicazione del provvedimento, ma si estende altresì alla parte costituita cui non sia stata fatta la comunicazione” (Cass. n. 5661 del 21/02/2022).
Quindi, il termine di trenta giorni per impugnare decorre – in deroga alla previsione di cui all'art 327 c.p.c., che richiede l'impulso di parte al fine della decorrenza del termine breve – dalla comunicazione a cura della cancelleria del testo integrale dell'ordinanza ovvero dalla sua notifica a cura della parte se anteriore. Solo in caso di contumacia (con conseguente assenza di comunicazione della cancelleria) o di omissione della comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, trova applicazione il regime generale di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente “reviviscenza” della necessità dell'attivazione di parte per fare decorrere il termine breve per impugnare.
3 Ne consegue che va accolta l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla difesa degli appellati e l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, liquidate tutte le fasi al minimo, attesa la semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado).
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa e depositata dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari in data 23.6.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e
Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
4