Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 6084/2016 R.G.
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
VERTENTE
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Erroi per mandato in atti;
- ATTRICE
E
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Gabetta e Antonio Tommaso De
Mauro per mandato in atti;
), rappresentato e Pt_1 Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Vincenzo Carbone per mandato in atti;
- CONVENUTI
All'udienza del 5/6/2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, rassegnate dai procuratori costituiti e da intendersi qui testualmente ritrascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la domanda in oggetto ha chiesto l'annullamento del Parte_1 con-tratto di prestito personale, stipulato tra e il Controparte_1
1
Nel costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda e ha CP_1 CP_1 chiamato in causa , chiedendone la condanna, Controparte_3 assieme alla figlia quale coobbligata, a pagare immediatamente il residuo del prestito per-sonale non corrisposto nella misura di € 27.177,45, oltre accessori.
, nel costituirsi, oltre a negare la propria malafede Controparte_3 nel richiedere alla figlia la sottoscrizione, quale coobbligata, del contratto di prestito personale, ha contestato anche la misura della richiesta della Banca.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e l'effettuazione di consulenza sia medico legale sulle facoltà psichiche dell'attrice al momento della sottoscrizione del contratto, sia contabile sulla regolarità del contratto stesso, anche per escludere l'ipotesi di usura.
Superate le eccezioni del convenuto attinenti alla negoziazione CP_3 assistita e assenti ulteriori questioni di carattere preliminare, la domanda attorea può trovare accoglimento nel merito per i motivi e nei termini che di seguito si espongono.
Nel merito, come anticipato, l'attrice ha chiesto l'annullamento del contratto di prestito personale stipulato dal padre con per la parte che CP_1 la riguarda come coobbligata, poiché la propria sottoscrizione era avvenuta quando era incapace di intendere e di volere e di comprendere, quindi, le conseguenze negative, giuridiche e patrimoniali, derivanti dalla sottoscrizione stessa, che le era stata carpita nella malafede dei contraenti, e, quindi, in contrasto con gli artt. 428 e 1425 c.c..
Escludendo l'applicabilità dell'art. 1425 c.c. primo comma, poiché l'attrice non era legalmente incapace di contrattare, la domanda va esaminata in relazione al secondo comma dello stesso articolo con riferimento all'art. 428 c.c..
2 La consulenza medico legale ha accertato, con elevata probabilità, che l'attrice, nell'assunzione di una responsabilità (la sottoscrizione del contratto), non era to-talmente consapevole e che detta sottoscrizione era maggiore rispetto alle sue capacità, poiché priva di un'attenta analisi razionale e logica delle possibili conseguenze del negozio. Tale valutazione deve essere condivisa poiché fondata sulla coerente applicazione di validi principi scientifici;
né la stessa è stata contestata.
Peraltro, secondo la costante giurisprudenza, ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente nullità del negozio giuridico stipulato dall'in-capace, ex art. 428 c.c., non è necessaria la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che le capacità siano ridotte in modo da impedire ovvero ostacolare la valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e la formazione della volontà cosciente (Cass., sez. II,
17/06/2021, n. 17381).
Tuttavia, poiché si tratta di un contratto, per il secondo comma di detta disposizione, è necessaria la malafede degli altri contraenti.
afferma di non essere stato consapevole che i Controparte_3 disturbi di cui soffriva la figlia potessero influire sulla sua capacità di autodeterminarsi. Tuttavia, questo dimostra la cognizione di quei disturbi, diagnosticati dal Dipartimento di salute mentale di Squinzano come “Disturbo
Depressivo Ricorrente in soggetto con Disturbo Borderline di Personalità” e da quello di Lecce, dove l'attrice era ricoverata, come “uno stato d'ansia, con idee ossessive”. Né rileva che lo stesso considerasse come una CP_3 semplice formalità, non idonea a influire sulla capacità di autodeterminazione della figlia, la sottoscrizione del contratto di prestito personale quale coobbligata, trattandosi invece di un impegno nei confronti del creditore con assunzione di responsabilità congiunta e solidale con il debitore principale.
Anche nega la propria malafede non essendo a conoscenza CP_1 dello stato di salute della Non appare, tuttavia, verosimile che CP_3
l'intermediario della banca, pur non avendo avuto espressa conoscenza della malattia dell'attrice, non abbia percepito le condizioni della stessa proprio nel periodo sostanzialmente corrispondente col suo ricovero in ospedale per una
3 grave forma di depressione legata a marcato disturbo della personalità. La malafede del contraente può, peraltro, trarsi da ulteriori circostanze. Vi è stata, innanzitutto, la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede. Tale violazione costituisce una forma di responsabilità, dai più ormai ritenuta di natura contrattuale, che si riconnette alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto. Nella fase di predisposi- zione del contratto, la non si doveva limitare a pretendere la CP_1 sottoscrizione di un coobbligato, ma avrebbe dovuto assicurarsi che chi si assumeva la responsabilità congiunta e solidale con il debitore principale ne avesse le capacità economiche. Né si può pensare che una studentessa ventenne avesse tale capacità. Inoltre, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto verificare l'effettiva esistenza del reddito di € 300,00 per dodici mensilità, certamente indicato dal debitore principale per ottenere il prestito.
Peraltro, lo stesso afferma che la finanziaria non richiese alcuna CP_3 garanzia riguardo alla solvibilità di una ragazza, all'epoca poco più che ventenne e, per giunta, senza alcun patrimonio. Per cui, non si vede cosa possa giustificare l'indicazione di quel reddito nel contratto.
Oltre alla violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, vi è la viola-zione delle disposizioni che impongono agli istituti di credito e a tutti gli esercenti intermediazione finanziaria l'obbligo di informazione sul contenuto e sugli obblighi contrattuali, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti. E tale obbligo non attiene soltanto agli investimenti finanziari, ma necessariamente riguarda anche un contratto di prestito personale in cui detto riequilibrio deve essere perseguito. Anche al contratto in esame, quindi, deve trovare applicazione l'art. 23, comma 6, del
D.Lgs. n. 58 del 1998, per il quale grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
4 Né risulta che l'attrice sia stata informata degli obblighi e dei rischi che assumeva sottoscrivendo il contratto di prestito personale al padre come coobbligata, tenuto conto anche del fatto che la stessa era una studentessa ventenne, certamente non esperta della materia.
Su tali premesse può annullarsi il contratto in questione per la parte che attiene la sottoscrizione dello stesso dall'attrice quale coobbligata, con la condanna dei convenuti in solido alle spese e competenze di giudizio in favore dell'attrice.
Passando all'esame della domanda di Compass nei confronti dei la CP_3 stessa può essere accolta nei confronti di ma Controparte_3 rigettata, per i motivi sopra espressi, nei confronti della figlia.
Il c.t.u. contabile ha affermato la regolarità del contratto e del calcolo delle rate e degli interessi applicati, sia corrispettivi sia di mora, in quanto corrispondenti a quelli contrattualmente previsti in misura fissa e nei limiti di legge. Tali valutazioni si condividono poiché esenti da errori apparenti o vizi logici.
Pertanto, poiché vi è stata la decadenza dal beneficio del termine, ritualmente comunicata con missiva del 14.5.2016, è tenuto a Controparte_3 corrispondere alla l'importo non corrisposto di € 27.177,45, oltre a CP_1 quanto dovuto ex art. 12 del contratto di prestito personale nonché gli interessi di mora come contrattualmente stabiliti dalle singole scadenze delle rate sino all'effettivo saldo.
Tutto quanto innanzi esposto, per la regola della soccombenza,
[...]
e sono tenuti al pagamento, in favore CP_1 Controparte_3 dell'attrice, delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo ex d.m. n.
55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia.
Parimenti, in ragione della riconvenzionale spiegata dalla banca convenuta,
è tenuto al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
al pagamento delle spese di lite per come liquidate in dispositivo CP_1 ex d.m. n. 55/2015.
5 Definitivamente a carico dei convenuti devono essere poste le spese della c.t.u. medico legale, mentre quelle della c.t.u. contabile devono essere poste a carico del solo . Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 6084/16 r.g.,
- annulla il contratto di prestito personale del 12.7.2013 per la parte che attiene alla sottoscrizione dello stesso da parte dell'attrice quale coobbligata;
- in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanna
[...]
a corrispondere a l'importo di € Controparte_3 Controparte_1
27.177,45, oltre a quanto dovuto ex art. 12 del contratto di prestito personale nonché gli interessi di mora come contrattualmente stabiliti dalle singole scadenze delle rate sino all'effettivo saldo;
- condanna e al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in €
545,00 per spese ed € 7.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in € 1.036,00 per spese Controparte_1 ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a e accessori di legge;
- pone le spese della c.t.u. medico legale definitivamente a carico di entrambi i convenuti e quelle della c.t.u. contabile definitivamente a carico dei
. Controparte_3
Lecce, 27/01/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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