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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
-Sezione civile-
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMIN RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA PRINCIPE UMBERTO, 31
ESTE
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso CP C.F._1
dall'avv. MAGARAGGIA ALBERTO MARIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
- resistente –
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
In via preliminare: rigettarsi la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione
e soprattutto in quanto parte convenuta opposta non ha dato prova del contratto che
1 ha giustificato l'emissione della fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto n.
68/2024 R.G.;
Nel merito: accertato quanto sopra, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 68/2024
R.G. emesso in data 05.02.2024 statuendo che nulla è dovuto ad alcun titolo a CP
titolare dell'omonima ditta individuale;
in ogni caso: spese, diritti ed onorari
[...]
di causa integralmente rifusi.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
In merito: respingere l'opposizione formulata da controparte, in quanto pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta del 16 maggio 2024, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 68/2024 del 5 febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Rovigo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di avvocato, sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 17.03.2024, la società Parte_1
si è opposta, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 68/2024 (RG
[...]
2542/23), emesso da questo Tribunale in data 5.02.2024, su istanza e a favore di
, per la somma capitale di € 14.325,48, oltre interessi e spese, a CP
titolo di corrispettivo della vendita di n. 306 quintali di semi di colza.
L'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta, deducendo di non aver mai ordinato al la colza da questi fatturata e, comunque, di CP
non averne mai pattuito il prezzo e contrattualizzato l'accordo, come invece usualmente avveniva con i fornitori, dopo che il prodotto agricolo veniva consegnato al magazzino, verificato e pesato.
L'opponente ha quindi contestato i documenti di trasporto e i cd bindelli di pesa ad essi allegati, ritenendoli unilateralmente e artificiosamente predisposti dal CP
, nonché disconosciuto la scrittura - non corrispondendo né
[...]
2 all'amministratore né ad un incaricato della società - con cui è stata apposta a mano la dicitura “venduta 29/08” al doc. 4 (e/c cereali analitica), allegato al ricorso monitorio.
Si è costituito il , descrivendo sommariamente il contesto CP
giudiziario in cui la presente controversia si colloca, articolato in numerose controversie aventi tutte, a suo dire, quale comune denominatore, l'intento della figlia socia e amministratrice della società opponente, di estrometterlo Parte_1
dalla compagine societaria, di cui detiene la quota minoritaria.
Ha quindi dedotto che anche la presente opposizione altro non sarebbe che un mero atto emulativo della figlia, esponendo di aver consegnato a scopo di vendita la colza alla società opponente, di cui fino al 2023 era anche amministratore, seguendo la prassi operativa degli ultimi vent'anni e, quindi, senza alcun formalismo, evidenziando come la stessa tardività delle eccezioni sia indice della malafede della figlia amministratrice.
Con ordinanza del 7.01.2025 è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ammesse le prove testimoniali richieste ed articolate dalle parti.
Alla loro assunzione si è provveduto all'udienza del 23.04.2025, al cui esito la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 28.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies comma 3 cpc
In diritto
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione;
nell'ambito di tale giudizio, quindi, mentre il debitore ingiunto assume la veste formale di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
3 Il creditore opposto, quindi, ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (da ultimo Cass. 9640/2025).
ha fondato la propria pretesa creditoria sulla fattura di vendita, CP
sui documenti di trasporto del 22.06.2023 e del 27.06.2023 e sull'estratto conto di cui al doc. n. 4, allegato al ricorso monitorio.
La società ha contestato l'esistenza stessa del credito, non Parte_1
negando tuttavia di aver ricevuto, nei propri magazzini, la colza fornita dal CP
, né dando alcuna giustificazione alla presenza della colza fornita da questi
[...]
nei propri magazzini.
Ha, invece, evidenziato come non ci sia tra le parti alcun documento scritto e, in genere, alcun accordo sulla vendita del prodotto fornito e, quindi, sul relativo prezzo.
Ha pure contestato la quantità fornita, perché non verificata, così come l'autenticità dei documenti di trasporto e dei cd bindelli di pesatura, assumendone l'artificiosa compilazione ad opera dello stesso . CP
A fronte di tali eccezioni, il non ha fornito ulteriori riscontri CP
documentali, ma, ciononostante, anche alla luce delle prove orali assunte, si ritiene fondata la domanda creditoria, dovendosi contestualizzare la vicenda nell'ambito del complesso rapporto che lega(va) le parti e delle relative prassi.
Come dedotto e dimostrato dai documenti prodotti, il è stato CP
revocato dall'incarico di amministratore unico della società su Parte_1
iniziativa della figlia , giusta ordinanza del Tribunale di Rovigo Parte_1
del 21.04.2023, dopo che per decenni l'opposto si era occupato, sia di fatto che di diritto, dell'amministrazione della società, da lui stesso costituita.
La circostanza che la fornitura in parola da parte del sia CP
avvenuta a distanza di poco tempo dalla revoca giudiziale, chiarisce il motivo per cui quella prassi operativa, allegata in comparsa di costituzione (senza smentite da parte dell'opponente), di procedere senza formalismi (come invece necessario con fornitori estranei alla società), sarebbe stata seguita anche in quell'occasione.
4 Dalla dichiarazione testimoniale di , Testimone_1
dipendente in pensione della società opponente, è emerso che la fornitura inizialmente venne effettuata in conto deposito e solo successivamente il CP
manifestava l'intenzione di vendere il prodotto, senza tuttavia pervenire ad un accordo sul prezzo e quindi concludere la vendita con la figlia, nuova amministratrice.
La teste poi, nel negare di aver compilato i documenti di Tes_1
trasporto, non riconoscendo come propria la scrittura con cui sono stati redatti, riconosceva invece la scrittura dello stesso . CP
Il teste , attuale dipendente della società, ha confermato che la Testimone_2
colza è stata consegnata alla riferendo che ivi vi sarebbe rimasta Parte_1
stoccata per un certo periodo di tempo, per poi essere caricata sul camion di un trasportatore e consegnata ad un cliente finale, di cui non sapeva riferire il nominativo.
Infine, il teste , ex autista di ha dichiarato Testimone_3 Parte_1
di aver ricevuto proprio da l'ordine di ritirare la colza, circa 120-130 Parte_1
quintali, presso , e di aver compilato nonché firmato con la sigla CP
il relativo documento di pesa. CP
ha negato di aver impartito tale istruzione all'autista, ma ciò è Parte_1
secondario rispetto alla circostanza, a questo punto pacifica, che la colza fornita dal sia stata verificata e pesata da un dipendente della stessa società. CP
Le dichiarazioni testimoniali si ritengono attendibili e, in particolare, quella della teste rova conferma nello stesso estratto conto allegato dal Tes_1 CP
in sede monitoria (doc 4), ove alla voce causale viene indicata la sigla CDEP
[...]
accanto ad ogni specifica di fornitura, con tutta probabilità per significare
[...]
. Pt_2
Alla luce degli elementi acquisiti si ritiene verosimile che il CP
abbia fornito la colza inizialmente in conto deposito e che, decisa la vendita, non si sia raggiunto alcun accordo con la figlia, nuova amministratrice, proprio a causa dei contrasti esistenti tra loro.
5 Nonostante però non fosse intervenuto alcun preciso accordo, la società opponente ha consegnato la colza ad un proprio cliente, senza per contro pagarla al suo fornitore.
Del resto, che la colza sia stata venduta, appare compatibile con il mancato addebito al fornitore-depositante dei costi di stoccaggio, anch'essi CP
indicati nel fac-simile di contratto allegato dall'opponente (doc. 2).
Insomma, la colza c'è (c'era) più nei magazzini della società opponente e non è stata riconsegnata al conferente, quindi è stata venduta;
non vi è quindi alcun motivo ostativo al relativo pagamento in favore dell'opposto.
Con riferimento all'obiezione, senz'altro logica, che è mancato un accordo sul prezzo, vale rilevare come l'opponente non abbia accompagnato tale eccezione alla contestazione precisa di quello applicato dal , come fuori mercato CP
ad esempio.
In conclusione, se il prodotto seppur consegnato a scopo di deposito, non è più presente nel magazzino della società opponente e non viene dedotta l'avvenuta restituzione, nè viene dedotto un atto o fatto idoneo a far venir meno tale obbligazione a carico della società depositaria, è naturale che alla fornitrice sia corrisposto il valore della fornitura.
Che la quantità della colza fornita corrisponda a quella indicata nei tagliandi di pesatura, è circostanza confermata dal dipendente stesso della società opponente, che seppur si riferisca solo ad una parte della fornitura, vale a confermare l'attendibilità dei dati riportati da tutti i tagliandi prodotti, avendo confermato la versione del CP
.
[...]
Circa il prezzo, posta la mancata contestazione specifica di parte opponente, la sua determinazione da parte del può ritenersi corrispondente al prezzo di CP
mercato corrente e/o a quello usualmente tra le parti praticato al momento di emissione della fattura.
Per tali ragioni, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M.
55/2014 in complessivi € 4.200,00 (valori medi fasi 1-2-3, minimi fase 4), oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
- RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 68/2024 (R.G. n.
2542/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
2-CONDANNA l'opponente a rifondere a le spese di lite, che CP
liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, il 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
-Sezione civile-
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMIN RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA PRINCIPE UMBERTO, 31
ESTE
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso CP C.F._1
dall'avv. MAGARAGGIA ALBERTO MARIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
- resistente –
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
In via preliminare: rigettarsi la domanda di concessione della provvisoria esecutorietà, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione
e soprattutto in quanto parte convenuta opposta non ha dato prova del contratto che
1 ha giustificato l'emissione della fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto n.
68/2024 R.G.;
Nel merito: accertato quanto sopra, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 68/2024
R.G. emesso in data 05.02.2024 statuendo che nulla è dovuto ad alcun titolo a CP
titolare dell'omonima ditta individuale;
in ogni caso: spese, diritti ed onorari
[...]
di causa integralmente rifusi.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
In merito: respingere l'opposizione formulata da controparte, in quanto pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta del 16 maggio 2024, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 68/2024 del 5 febbraio 2024, emesso dal Tribunale di Rovigo;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di avvocato, sia del procedimento monitorio che del presente giudizio di opposizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 17.03.2024, la società Parte_1
si è opposta, chiedendone la revoca, al decreto ingiuntivo n. 68/2024 (RG
[...]
2542/23), emesso da questo Tribunale in data 5.02.2024, su istanza e a favore di
, per la somma capitale di € 14.325,48, oltre interessi e spese, a CP
titolo di corrispettivo della vendita di n. 306 quintali di semi di colza.
L'opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta, deducendo di non aver mai ordinato al la colza da questi fatturata e, comunque, di CP
non averne mai pattuito il prezzo e contrattualizzato l'accordo, come invece usualmente avveniva con i fornitori, dopo che il prodotto agricolo veniva consegnato al magazzino, verificato e pesato.
L'opponente ha quindi contestato i documenti di trasporto e i cd bindelli di pesa ad essi allegati, ritenendoli unilateralmente e artificiosamente predisposti dal CP
, nonché disconosciuto la scrittura - non corrispondendo né
[...]
2 all'amministratore né ad un incaricato della società - con cui è stata apposta a mano la dicitura “venduta 29/08” al doc. 4 (e/c cereali analitica), allegato al ricorso monitorio.
Si è costituito il , descrivendo sommariamente il contesto CP
giudiziario in cui la presente controversia si colloca, articolato in numerose controversie aventi tutte, a suo dire, quale comune denominatore, l'intento della figlia socia e amministratrice della società opponente, di estrometterlo Parte_1
dalla compagine societaria, di cui detiene la quota minoritaria.
Ha quindi dedotto che anche la presente opposizione altro non sarebbe che un mero atto emulativo della figlia, esponendo di aver consegnato a scopo di vendita la colza alla società opponente, di cui fino al 2023 era anche amministratore, seguendo la prassi operativa degli ultimi vent'anni e, quindi, senza alcun formalismo, evidenziando come la stessa tardività delle eccezioni sia indice della malafede della figlia amministratrice.
Con ordinanza del 7.01.2025 è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ammesse le prove testimoniali richieste ed articolate dalle parti.
Alla loro assunzione si è provveduto all'udienza del 23.04.2025, al cui esito la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 28.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies comma 3 cpc
In diritto
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Come noto, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione;
nell'ambito di tale giudizio, quindi, mentre il debitore ingiunto assume la veste formale di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
3 Il creditore opposto, quindi, ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (da ultimo Cass. 9640/2025).
ha fondato la propria pretesa creditoria sulla fattura di vendita, CP
sui documenti di trasporto del 22.06.2023 e del 27.06.2023 e sull'estratto conto di cui al doc. n. 4, allegato al ricorso monitorio.
La società ha contestato l'esistenza stessa del credito, non Parte_1
negando tuttavia di aver ricevuto, nei propri magazzini, la colza fornita dal CP
, né dando alcuna giustificazione alla presenza della colza fornita da questi
[...]
nei propri magazzini.
Ha, invece, evidenziato come non ci sia tra le parti alcun documento scritto e, in genere, alcun accordo sulla vendita del prodotto fornito e, quindi, sul relativo prezzo.
Ha pure contestato la quantità fornita, perché non verificata, così come l'autenticità dei documenti di trasporto e dei cd bindelli di pesatura, assumendone l'artificiosa compilazione ad opera dello stesso . CP
A fronte di tali eccezioni, il non ha fornito ulteriori riscontri CP
documentali, ma, ciononostante, anche alla luce delle prove orali assunte, si ritiene fondata la domanda creditoria, dovendosi contestualizzare la vicenda nell'ambito del complesso rapporto che lega(va) le parti e delle relative prassi.
Come dedotto e dimostrato dai documenti prodotti, il è stato CP
revocato dall'incarico di amministratore unico della società su Parte_1
iniziativa della figlia , giusta ordinanza del Tribunale di Rovigo Parte_1
del 21.04.2023, dopo che per decenni l'opposto si era occupato, sia di fatto che di diritto, dell'amministrazione della società, da lui stesso costituita.
La circostanza che la fornitura in parola da parte del sia CP
avvenuta a distanza di poco tempo dalla revoca giudiziale, chiarisce il motivo per cui quella prassi operativa, allegata in comparsa di costituzione (senza smentite da parte dell'opponente), di procedere senza formalismi (come invece necessario con fornitori estranei alla società), sarebbe stata seguita anche in quell'occasione.
4 Dalla dichiarazione testimoniale di , Testimone_1
dipendente in pensione della società opponente, è emerso che la fornitura inizialmente venne effettuata in conto deposito e solo successivamente il CP
manifestava l'intenzione di vendere il prodotto, senza tuttavia pervenire ad un accordo sul prezzo e quindi concludere la vendita con la figlia, nuova amministratrice.
La teste poi, nel negare di aver compilato i documenti di Tes_1
trasporto, non riconoscendo come propria la scrittura con cui sono stati redatti, riconosceva invece la scrittura dello stesso . CP
Il teste , attuale dipendente della società, ha confermato che la Testimone_2
colza è stata consegnata alla riferendo che ivi vi sarebbe rimasta Parte_1
stoccata per un certo periodo di tempo, per poi essere caricata sul camion di un trasportatore e consegnata ad un cliente finale, di cui non sapeva riferire il nominativo.
Infine, il teste , ex autista di ha dichiarato Testimone_3 Parte_1
di aver ricevuto proprio da l'ordine di ritirare la colza, circa 120-130 Parte_1
quintali, presso , e di aver compilato nonché firmato con la sigla CP
il relativo documento di pesa. CP
ha negato di aver impartito tale istruzione all'autista, ma ciò è Parte_1
secondario rispetto alla circostanza, a questo punto pacifica, che la colza fornita dal sia stata verificata e pesata da un dipendente della stessa società. CP
Le dichiarazioni testimoniali si ritengono attendibili e, in particolare, quella della teste rova conferma nello stesso estratto conto allegato dal Tes_1 CP
in sede monitoria (doc 4), ove alla voce causale viene indicata la sigla CDEP
[...]
accanto ad ogni specifica di fornitura, con tutta probabilità per significare
[...]
. Pt_2
Alla luce degli elementi acquisiti si ritiene verosimile che il CP
abbia fornito la colza inizialmente in conto deposito e che, decisa la vendita, non si sia raggiunto alcun accordo con la figlia, nuova amministratrice, proprio a causa dei contrasti esistenti tra loro.
5 Nonostante però non fosse intervenuto alcun preciso accordo, la società opponente ha consegnato la colza ad un proprio cliente, senza per contro pagarla al suo fornitore.
Del resto, che la colza sia stata venduta, appare compatibile con il mancato addebito al fornitore-depositante dei costi di stoccaggio, anch'essi CP
indicati nel fac-simile di contratto allegato dall'opponente (doc. 2).
Insomma, la colza c'è (c'era) più nei magazzini della società opponente e non è stata riconsegnata al conferente, quindi è stata venduta;
non vi è quindi alcun motivo ostativo al relativo pagamento in favore dell'opposto.
Con riferimento all'obiezione, senz'altro logica, che è mancato un accordo sul prezzo, vale rilevare come l'opponente non abbia accompagnato tale eccezione alla contestazione precisa di quello applicato dal , come fuori mercato CP
ad esempio.
In conclusione, se il prodotto seppur consegnato a scopo di deposito, non è più presente nel magazzino della società opponente e non viene dedotta l'avvenuta restituzione, nè viene dedotto un atto o fatto idoneo a far venir meno tale obbligazione a carico della società depositaria, è naturale che alla fornitrice sia corrisposto il valore della fornitura.
Che la quantità della colza fornita corrisponda a quella indicata nei tagliandi di pesatura, è circostanza confermata dal dipendente stesso della società opponente, che seppur si riferisca solo ad una parte della fornitura, vale a confermare l'attendibilità dei dati riportati da tutti i tagliandi prodotti, avendo confermato la versione del CP
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[...]
Circa il prezzo, posta la mancata contestazione specifica di parte opponente, la sua determinazione da parte del può ritenersi corrispondente al prezzo di CP
mercato corrente e/o a quello usualmente tra le parti praticato al momento di emissione della fattura.
Per tali ragioni, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in conformità del D.M.
55/2014 in complessivi € 4.200,00 (valori medi fasi 1-2-3, minimi fase 4), oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi,
- RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 68/2024 (R.G. n.
2542/2023) e lo dichiara definitivamente esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
2-CONDANNA l'opponente a rifondere a le spese di lite, che CP
liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Rovigo, il 16.07.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
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