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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10951 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12846/2025
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12846/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 17/7/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., promosso da:
nato il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario C.F._1 con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro on sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore a tanto Controparte_2 abilitata in forza di procura speciale con sottoscrizione autenticata dal notaio di Persona_1
Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Milano DP II UT APSR il 16/07/2019 al n.
12261 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura depositata in allegato alla comparsa di risposta, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto Di Donato, (C.F.
) e IU IC, (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro Studio Legance – Avvocati Associati sito in Roma alla Via di San
IC da OL n. 67
RESISTENTE
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
1 CONCLUSIONI per la parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”
per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa dal Sig. stante il mancato previo esperimento, da parte del Pt_1 ricorrente, del procedimento obbligatorio di 5 Sulmediazione di cui all'articolo 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'avversarie domande siccome infondate in fatto e in diritto, ivi comprese le istanze istruttorie, e, per l'effetto, rigettarle integralmente. Con vittoria di spese e compensi di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss c.p.c. proposto in data 14/3/2025 agiva in Parte_1 giudizio avverso l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendone la condanna alla consegna dei documenti relativi al contratto inter partes, ai sensi degli artt. 117, 119 e 125-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
Il ricorrente esponeva di aver stipulato con la il contratto di credito Controparte_1 revolving n. 4188500502946333, compreso nella categoria del credito al consumo e che, con comunicazione a mezzo pec del 11/12/2024, aveva invitato l'intermediaria a trasmettergli copia del contratto e dell'estratto conto storico nei limiti della prescrizione, ma quest'ultima, con comunicazione a mezzo pec del 23/12/2024, aveva trasmesso copia dell'estratto conto storico, omettendo la consegna del contratto.
2. Con memoria depositata il 18/6/2025 si costituiva in giudizio l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura ad litem versata in atti dal ricorrente e l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art 5 del D.Lgs. n.
28/2010. Nel merito, la resistente eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse richieste, deducendo che l'avversa richiesta di consegna del contratto di credito revolving n.
4188500502946333 esorbitava dall'ambito di applicazione dell'art. 119, IV co., TUB e, in
2 subordine, eccepiva che il ricorrente non aveva diritto alla consegna dei documenti inerenti al citato contratto, stipulato nel 2005.
3. Con le rispettive note scritte di trattazione le parti insistevano nelle rispettive richieste e difese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di nullità della procura ad litem versata in atti dal ricorrente è priva di pregio.
Ed invero, la procura ad litem prodotta da riporta la sottoscrizione di quest'ultimo, Parte_1 pertanto, dalla lettura della stessa in combinato disposto con il ricorso cui è telematicamente allegata, consente di risalire con certezza al soggetto che l'ha conferita.
La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche
"aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura (Cass. civ. n. 7765 del 18/03/2021).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, è evidente che nel caso specifico, in cui il ricorrente
è una persona fisica, analiticamente identificato nel ricorso, non vi è alcuna incertezza sul
3 soggetto che ha conferito all'avv. Andrea Ruocco la procura alla lite.
5. L'eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata.
Non vengono, infatti, in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario costituisce un diritto soggettivo (cfr. Cass. civ. n. 1668/2007).
L'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 prevede che il cliente ed il suo successore hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione “entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni”, pertanto, decorsi novanta giorni dall'istanza ex art. 119 TUB, è configurabile l'inadempienza dell'ente destinatario della richiesta.
Nella specie, è documentale che è parte del contratto di credito revolving n. Parte_1
4188500502946333, come emerge, in particolare, dall'estratto conto relativo ai movimenti afferenti alla carta n. 6333 prodotto dal ricorrente e la circostanza non è contestata dalla resistente, da cui emerge che il rapporto è attivo dal 2007. E' parimenti provato che il ha Pt_1 inviato all' l'istanza ex art. 119 D.Lgs. n. 385/1993 in data 11/12/2024 a Controparte_1 mezzo pec, con cui ha chiesto la consegna di copia del contratto, dell'estratto conto storico e dell'eventuale liberatoria di estinzione. A fronte della richiesta attorea di consegna dei documenti, la resistente ha adempiuto l'obbligo posto a suo carico entro il termine previsto dal quarto comma del citato art. 119 TUB, avendo inviato alla controparte, in data 23/12/2024, il documento di sintesi e l'estratto conto relativi al contratto, senza il documento contrattuale, risalendo la stipulazione del contratto ad oltre un decennio prima dell'istanza ex art. 119 TUB,
4 con conseguente insussistenza dell'obbligo di conservazione dello stesso da parte della resistente.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma IV, D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. civ. n. 8173 del 28/03/2025; Cass. civ.
n. 11733 del 19/10/1999; Cass. civ. n. 12093 del 27/09/2001; Cass. civ. n. 13277 del 28/05/2018;
Cass. civ. n. 35039 del 29/11/2022) e si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. civ.
n. 11004 del 12/05/2006; Cass. civ. n. 15669 del 13/07/2007).
Trattasi di un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto, in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. civ. n. 35039 del 29/11/2022). In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c. (Cass. civ. n.
24641 del 13/09/2021; Cass. civ. n. 23861 del 01/08/2022).
Si condivide, inoltre, l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui l'art. 119, co.
4 del D.Lgs. n. 385/1993 si riferisce anche agli estratti conto (cfr. Cass. civ. n. 11733 del 1999;
Cass. civ. n. 12093 del 2001; Cass. civ n. 15669 del 2007; Cass. civ. n. 24641 del 2021; Cass.
5 civ. n. 7874 del 2022) e ai contratti costitutivi dei rapporti stipulati dai clienti con le banche e gli intermediari finanziari.
Con particolare riferimento ai contratti sottoscritti oltre dieci anni prima dell'istanza ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, si sono diffusi due orientamenti contrapposti: il primo, cui aderiva l'adito giudicante, secondo cui il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti (cfr. App. Milano n. 1796/2012).
Il contrario orientamento, attualmente prevalente in giurisprudenza, premessa l'operatività del quarto comma dell'art. 119 TUB anche ai contratti, ritiene applicabile anche in ordine al diritto alla consegna di questi ultimi il limite temporale decennale ivi previsto, ritenuto congruo anche alla luce del disposto dell'art. 2220 c.c., che sancisce il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art. 2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, prevede che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni (Cass. civ. n. 35039/2022 cit.).
Secondo quest'ultimo orientamento la disposizione dell'ultimo comma del citato art. 119 TUB opera un equo contemperamento tra il diritto del cliente ad ottenere copia dei documenti afferenti ai contratti stipulati con i soggetti di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 385/1993 e quello di questi ultimi a non essere tenuti a conservarli sine die, oltre il decennio.
Ritiene l'adito giudice di aderire all'orientamento attualmente prevalente, secondo cui il diritto del cliente di ottenere dalla banca o dall'intermediario finanziario copia del contratto concluso inter partes, qualora non alleghi la mancata consegna di una copia dello stesso all'atto della sottoscrizione, trova il suo fondamento nell'art. 119, quarto comma del D.Lgs. n. 385/1993, che ne limita l'ambito temporale di applicazione al decennio anteriore alla richiesta (App. Milano n.
46 del 13/1/2025; App. Roma n. 1648 del 7/3/2023).
In particolare, il diritto alla consegna del contratto azionato dal ricorrente non discende dall'art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993, che impone agli intermediari finanziari di redigere i contratti per iscritto e di consegnarne un esemplare ai clienti, ma dall'ultimo comma dell'art. 119 del D.Lgs.
6 n. 385/1993, che delimita l'ambito temporale del diritto alla consegna di copia della documentazione inerente alle operazioni finanziarie entro il decennio, senza alcuna distinzione per tipologia di documenti.
Giova al riguardo richiamare la proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. da parte del consigliere delegato del 27/6/2024, N.R.G. 23808/2023, secondo cui o l'art. 119, comma 4
TUB non si riferisce alla documentazione contrattuale, oppure il diritto di ottenere la consegna di tale documentazione rientra nella citata previsione normativa, come ritiene l'adito Tribunale, e allora, nel silenzio del legislatore, che non ha operato alcuna distinzione nel trattamento normativo delle diverse tipologie di documenti, a tale diritto si applica il limite del decennio.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza della resistente sulle eccezioni pregiudiziali e la soccombenza nel merito del ricorrente, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna del ricorrente a rifondere alla controparte la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
14/3/2025 da avverso l' in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore della resistente della residua parte, che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 18/7/2025.
Il Giudice
SO AR
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. SO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12846/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 17/7/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., promosso da:
nato il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario C.F._1 con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro on sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore a tanto Controparte_2 abilitata in forza di procura speciale con sottoscrizione autenticata dal notaio di Persona_1
Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Milano DP II UT APSR il 16/07/2019 al n.
12261 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura depositata in allegato alla comparsa di risposta, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto Di Donato, (C.F.
) e IU IC, (C.F. , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro Studio Legance – Avvocati Associati sito in Roma alla Via di San
IC da OL n. 67
RESISTENTE
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
1 CONCLUSIONI per la parte ricorrente: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”
per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa dal Sig. stante il mancato previo esperimento, da parte del Pt_1 ricorrente, del procedimento obbligatorio di 5 Sulmediazione di cui all'articolo 5, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'avversarie domande siccome infondate in fatto e in diritto, ivi comprese le istanze istruttorie, e, per l'effetto, rigettarle integralmente. Con vittoria di spese e compensi di lite”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss c.p.c. proposto in data 14/3/2025 agiva in Parte_1 giudizio avverso l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendone la condanna alla consegna dei documenti relativi al contratto inter partes, ai sensi degli artt. 117, 119 e 125-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
Il ricorrente esponeva di aver stipulato con la il contratto di credito Controparte_1 revolving n. 4188500502946333, compreso nella categoria del credito al consumo e che, con comunicazione a mezzo pec del 11/12/2024, aveva invitato l'intermediaria a trasmettergli copia del contratto e dell'estratto conto storico nei limiti della prescrizione, ma quest'ultima, con comunicazione a mezzo pec del 23/12/2024, aveva trasmesso copia dell'estratto conto storico, omettendo la consegna del contratto.
2. Con memoria depositata il 18/6/2025 si costituiva in giudizio l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della procura ad litem versata in atti dal ricorrente e l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art 5 del D.Lgs. n.
28/2010. Nel merito, la resistente eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse richieste, deducendo che l'avversa richiesta di consegna del contratto di credito revolving n.
4188500502946333 esorbitava dall'ambito di applicazione dell'art. 119, IV co., TUB e, in
2 subordine, eccepiva che il ricorrente non aveva diritto alla consegna dei documenti inerenti al citato contratto, stipulato nel 2005.
3. Con le rispettive note scritte di trattazione le parti insistevano nelle rispettive richieste e difese.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di nullità della procura ad litem versata in atti dal ricorrente è priva di pregio.
Ed invero, la procura ad litem prodotta da riporta la sottoscrizione di quest'ultimo, Parte_1 pertanto, dalla lettura della stessa in combinato disposto con il ricorso cui è telematicamente allegata, consente di risalire con certezza al soggetto che l'ha conferita.
La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche
"aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura (Cass. civ. n. 7765 del 18/03/2021).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, è evidente che nel caso specifico, in cui il ricorrente
è una persona fisica, analiticamente identificato nel ricorso, non vi è alcuna incertezza sul
3 soggetto che ha conferito all'avv. Andrea Ruocco la procura alla lite.
5. L'eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata.
Non vengono, infatti, in rilievo i presupposti di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Il riferimento della citata norma è, appunto, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8/9/2007, n. 179 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993.
È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF), in specie all'art. 1 (cfr. Cass. civ. n.
15200 del 12/06/2018; Cass. civ. n. 30520 del 22/11/2019).
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al rapporto bancario costituisce un diritto soggettivo (cfr. Cass. civ. n. 1668/2007).
L'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 prevede che il cliente ed il suo successore hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione “entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni”, pertanto, decorsi novanta giorni dall'istanza ex art. 119 TUB, è configurabile l'inadempienza dell'ente destinatario della richiesta.
Nella specie, è documentale che è parte del contratto di credito revolving n. Parte_1
4188500502946333, come emerge, in particolare, dall'estratto conto relativo ai movimenti afferenti alla carta n. 6333 prodotto dal ricorrente e la circostanza non è contestata dalla resistente, da cui emerge che il rapporto è attivo dal 2007. E' parimenti provato che il ha Pt_1 inviato all' l'istanza ex art. 119 D.Lgs. n. 385/1993 in data 11/12/2024 a Controparte_1 mezzo pec, con cui ha chiesto la consegna di copia del contratto, dell'estratto conto storico e dell'eventuale liberatoria di estinzione. A fronte della richiesta attorea di consegna dei documenti, la resistente ha adempiuto l'obbligo posto a suo carico entro il termine previsto dal quarto comma del citato art. 119 TUB, avendo inviato alla controparte, in data 23/12/2024, il documento di sintesi e l'estratto conto relativi al contratto, senza il documento contrattuale, risalendo la stipulazione del contratto ad oltre un decennio prima dell'istanza ex art. 119 TUB,
4 con conseguente insussistenza dell'obbligo di conservazione dello stesso da parte della resistente.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma IV, D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. civ. n. 8173 del 28/03/2025; Cass. civ.
n. 11733 del 19/10/1999; Cass. civ. n. 12093 del 27/09/2001; Cass. civ. n. 13277 del 28/05/2018;
Cass. civ. n. 35039 del 29/11/2022) e si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass. civ.
n. 11004 del 12/05/2006; Cass. civ. n. 15669 del 13/07/2007).
Trattasi di un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto, in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. civ. n. 35039 del 29/11/2022). In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art. 210 c.p.c. (Cass. civ. n.
24641 del 13/09/2021; Cass. civ. n. 23861 del 01/08/2022).
Si condivide, inoltre, l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui l'art. 119, co.
4 del D.Lgs. n. 385/1993 si riferisce anche agli estratti conto (cfr. Cass. civ. n. 11733 del 1999;
Cass. civ. n. 12093 del 2001; Cass. civ n. 15669 del 2007; Cass. civ. n. 24641 del 2021; Cass.
5 civ. n. 7874 del 2022) e ai contratti costitutivi dei rapporti stipulati dai clienti con le banche e gli intermediari finanziari.
Con particolare riferimento ai contratti sottoscritti oltre dieci anni prima dell'istanza ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, si sono diffusi due orientamenti contrapposti: il primo, cui aderiva l'adito giudicante, secondo cui il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti (cfr. App. Milano n. 1796/2012).
Il contrario orientamento, attualmente prevalente in giurisprudenza, premessa l'operatività del quarto comma dell'art. 119 TUB anche ai contratti, ritiene applicabile anche in ordine al diritto alla consegna di questi ultimi il limite temporale decennale ivi previsto, ritenuto congruo anche alla luce del disposto dell'art. 2220 c.c., che sancisce il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art. 2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, prevede che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni (Cass. civ. n. 35039/2022 cit.).
Secondo quest'ultimo orientamento la disposizione dell'ultimo comma del citato art. 119 TUB opera un equo contemperamento tra il diritto del cliente ad ottenere copia dei documenti afferenti ai contratti stipulati con i soggetti di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 385/1993 e quello di questi ultimi a non essere tenuti a conservarli sine die, oltre il decennio.
Ritiene l'adito giudice di aderire all'orientamento attualmente prevalente, secondo cui il diritto del cliente di ottenere dalla banca o dall'intermediario finanziario copia del contratto concluso inter partes, qualora non alleghi la mancata consegna di una copia dello stesso all'atto della sottoscrizione, trova il suo fondamento nell'art. 119, quarto comma del D.Lgs. n. 385/1993, che ne limita l'ambito temporale di applicazione al decennio anteriore alla richiesta (App. Milano n.
46 del 13/1/2025; App. Roma n. 1648 del 7/3/2023).
In particolare, il diritto alla consegna del contratto azionato dal ricorrente non discende dall'art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993, che impone agli intermediari finanziari di redigere i contratti per iscritto e di consegnarne un esemplare ai clienti, ma dall'ultimo comma dell'art. 119 del D.Lgs.
6 n. 385/1993, che delimita l'ambito temporale del diritto alla consegna di copia della documentazione inerente alle operazioni finanziarie entro il decennio, senza alcuna distinzione per tipologia di documenti.
Giova al riguardo richiamare la proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. da parte del consigliere delegato del 27/6/2024, N.R.G. 23808/2023, secondo cui o l'art. 119, comma 4
TUB non si riferisce alla documentazione contrattuale, oppure il diritto di ottenere la consegna di tale documentazione rientra nella citata previsione normativa, come ritiene l'adito Tribunale, e allora, nel silenzio del legislatore, che non ha operato alcuna distinzione nel trattamento normativo delle diverse tipologie di documenti, a tale diritto si applica il limite del decennio.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza della resistente sulle eccezioni pregiudiziali e la soccombenza nel merito del ricorrente, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna del ricorrente a rifondere alla controparte la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data
14/3/2025 da avverso l' in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore della resistente della residua parte, che liquida in € 2.800,00 per compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 18/7/2025.
Il Giudice
SO AR
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