Sentenza 4 agosto 2021
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 1 luglio 2022
Ordinanza collegiale 12 agosto 2022
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 20 dicembre 2023
Decreto collegiale 17 febbraio 2024
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2021, proposto da
RI GI IN, rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco in Lamis (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Totaro e Giovanni Cerisano, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Marco in Lamis (FG), Organo straordinario di liquidazione, non costituito in giudizio;
U.T.G. Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di commissario ad acta , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
CO GE, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di San Marco in Lamis (FG), in merito alla diffida dell’11.9.2020 di costituzione del comparto e avvio del procedimento espropriativo delle aree dei soggetti non aderenti al comparto ricadenti nel P.P., denominato “ Zona Turistico Residenziale B di Borgo Celano ”, approvato con D.C.C. n. 42/2001 e con D.C.C. n. 59/2017;
- dell'obbligo del Comune stesso di concludere il procedimento di costituzione del comparto e del procedimento espropriativo delle aree dei soggetti non aderenti al comparto ricadenti nel P.P. su riportato;
- e per la condanna a procedere alla costituzione del comparto e all'espropriazione delle aree dei soggetti non aderenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis (FG) e dell’U.T.G. Prefettura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RE VA e uditi per le parti i difensori avv. Bice Annalisa Pasqualone, per la parte ricorrente, avv. Giovanni Cerisano, per il Comune di San Marco in Lamis, e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la Prefettura resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Ha impugnato in principio la ricorrente il silenzio-rifiuto dell’amministrazione del Comune di provvedere alla formazione del comparto e del consorzio tra i proprietari aderenti, provvedendosi ad esproprio nei confronti dei non aderenti, al fine della realizzazione della lottizzazione della “ Zona Turistico Residenziale B di Borgo Celano ”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di San Marco in Lamis n. 42 del 5 ottobre 2001.
Sostiene la ricorrente, nel ricorso iniziale (pag. 11), che “ […] l’obbligo di provvedere sussiste, non solo, in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche, allorquando l’Amministrazione si sia a ciò vincolata, come deve ritenersi nel caso in esame, in ragione dello stato di avanzamento procedimentale, […] ”.
2.- Stante l’asserita perdurante inerzia, parte ricorrente, con incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ha chiesto l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla sentenza del Tar Puglia, sez. III, 4 agosto 2021, n. 1302 (R.G. 246/2021).
3.- Con l’ordinanza del 12 agosto 2022, n. 1161, la Sezione accoglieva l’incidente di esecuzione e dichiarava la nullità della delibera di Giunta comunale n. 57 del 24 maggio 2022 , in quanto elusiva del giudicato sul silenzio dell’amministrazione.
4.- Il Comune proponeva appello, per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tar Puglia n. 1161 del 2022, resa tra le parti in sede di ottemperanza della sentenza del 4 agosto 2021, n. 1302.
5.- Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 gennaio 2023, n. 626, respingeva l’appello proposto dal Comune di San Marco in Lamis e confermava la predetta ordinanza della Sezione n. 1161 del 2022.
6.- Il Comune di San Marco in Lamis, con ulteriore ricorso, chiedeva però la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2023, n. 626; il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 aprile 2024, n. 3885, accoglieva la domanda di revocazione e, per l’effetto, annullava, con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a., l’ordinanza della Sezione n. 1161 del 2022, assumendo che: “ […] l’ordinanza n. 1161/2022, pubblicata il 12 agosto 2022, ha […] omesso di pronunciarsi in ordine alle ragioni per le quali la delibera n. 57/2022 […] sarebbe […] da ritenersi elusiva del giudicato […] ”.
7.- Indi, parte ricorrente riassumeva il ricorso, che veniva riproposto alla delibazione dell’odierno Collegio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
8.- Si costituiva il Comune, il quale depositava i documenti del procedimento e resisteva; nella specie, eccependo l’inammissibilità e, comunque sia, l’infondatezza dell’impugnativa riproposta, assumendo l’adempimento dell’amministrazione comunale, per quanto possibile ed esigibile, rispetto all’opinata esecuzione del piano particolareggiato, di cui si discute; contesta expressis verbis che residui ancora o permanga alcun silenzio o inerzia dell’amministrazione comunale.
9.- Scambiate ulteriori interlocuzioni tra le parti, memorie e repliche, tra cui le note-relazioni del nominato commissario ad acta , alla successiva camera di consiglio, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
9.- Il ricorso in riassunzione è infondato.
Invero consta che, in adempimento della prefata sentenza, con la determina n. 462 del 30 settembre 2021, il resistente Comune abbia affidato a Notaio in San Marco in Lamis l’incarico (comprensivo di tutte le attività preliminari) per la stipula della convenzione urbanistica.
Venivano nel corso del tempo adottati altri atti esecutivi.
Il Consiglio comunale di San Marco in Lamis perveniva, con deliberazione n. 16 del 22 aprile 2014, all’approvazione definitiva del PUG (piano urbanistico generale), efficace dal 10 luglio 2014; e al fine di adeguare il piano particolareggiato al nuovo PUG, con deliberazione n. 59 del 16 novembre 2017, il Consiglio comunale approvava “ l’assestamento finale del Piano Particolareggiato Zona Turistica residenziale B di Borgo Celano, con previsione di comparto ”, autorizzando il Responsabile del settore competente alla convenzione urbanistica. Comparto in cui venivano ricomprese ex novo anche le aree di proprietà della ricorrente.
Arenatasi l’iniziativa di pianificazione esecutiva originaria risalente alla lontana deliberazione n. 42 del 5 ottobre 2001, dopo la nuova approvazione, con la deliberazione la n. 59 del 16 novembre 2017, il Comune, al fine di poter tentare di dare concreta attuazione al piano, ha rinnovato integralmente l’intera sequenza procedimentale, quantificando gli oneri aggiornati.
Di seguito, con la deliberazione di Giunta n. 57 del 24 maggio 2022, impugnata e oggetto di odierna delibazione, il Comune ha provveduto all’approvazione del nuovo progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato, con l’individuazione del nuovo quadro economico.
Più specificamente, con la predetta delibera di Giunta n. 57 del 24 maggio 2022, ad oggetto il “ Piano Particolareggiato “Zona Turistico Residenziale B” di Borgo Celano con previsione di Comparto - Approvazione Aggiornamento Progetto Esecutivo Opere di Urbanizzazione Primaria ”, veniva quantificato l’ammontare degli oneri per la realizzazione del piano urbanistico-edilizio.
Parte ricorrente contesta la determinazione degli oneri e che una tale deliberazione ponga termine alla controversia dedotta di cui all’odierno giudizio, che – deve ricordarsi – resta pur sempre riconnessa all’inziale silenzio dell’amministrazione.
Di altro avviso, è però il Collegio.
In punto di diritto, va dato atto che l’art. 7, comma 1, lett. d) , d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 prevede per l’appunto che il Comune “può espropriare” , tra l’altro, le aree inedificate e le costruzioni da trasformare, secondo speciali prescrizioni, quando sia decorso inutilmente il termine (non inferiore a n. 90 giorni) “ fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio ”. Riconnesso però alle procedure espropriative e/o comunque inerenti la realizzazione del piano esecutivo è l’adozione di un atto di quantificazione degli oneri.
Sul pianto normativo, va richiamato quanto segue.
L’art. 23 (Comparti edificatori) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 prevede che “ […] il Comune può procedere […] alla formazione di comparti […]. / 2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato […] se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio, all’edificazione […]. / 3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti […] ”.
L’art. 16 legge Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 prevede che “ 1. I PUE possono essere redatti e proposti: […] b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione; [...] 2. Decorso il termine eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b) […] del comma 1 […] ”. L’art. 37 legge Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 ha vieppiù precisato che: “ 1. La previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b), della l. r. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei comparti edificatori ”.
Dal canto suo, il nominato Commissario ad acta , con sua relazione depositata in data 2 settembre 2024, ha precisato come: “ Il Comune, accertata l’impossibilità della costituzione del consorzio, dovrebbe a questo punto acquisire integralmente le aree del comparto e successivamente individuare il soggetto a cui assegnare lo stesso. Tale attività tuttavia come si è detto è in contrasto con le capacità finanziarie di assunzione di spesa dell’Ente. La difficoltà applicativa dello strumento attuativo di comparto edificatorio, da effettuare in concorso tra Comuni e privati, ne ha impedito difatti generalmente l’utilizzo in passato. Tale situazione è, però, in via di mutamento. Il principio di attuazione in via precipua da parte delle amministrazioni è superato dalla evoluzione normativa che consente in alternativa al privato di proporre ed attuare piani urbanistici e comparti edificatori. Tale facoltà è prevista in particolare dall’articolo 16 della LR 20/2001 in combinato disposto della LR 22/2006 art. 37. Le richieste della Signora IN non sono esplicite, la stessa infatti, nel chiedere di dare attuazione al piano, non specifica, in caso di mancata costituzione del consorzio per l’esecuzione del comparto, la modalità con cui intende eseguire la realizzazione delle volumetrie che le competono lasciando invece intendere che sia l’amministrazione civica ad accollarsi ogni onere ”.
Rebus sic stantibus , sono il Comune e i proprietari interessati del 51% dei suoli in discussione, nel caso già riuniti in consorzio, a dover stipulare apposita convenzione urbanistica.
Per quanto riguarda il giudizio camerale sul silenzio attivato, va considerato che è dirimente rilevare che l’amministrazione ha intrapreso tutte le attività utili alla realizzazione del piano e che va constata la cessazione di qualsivoglia ulteriore predicata inerzia.
Sul punto, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica ( ex multis : Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10619; sez. III, 2 luglio 2020, n. 4273; sez. V, 31 luglio 2019, n. 5417; sez. IV, 22 luglio 2019, n. 5125; sez. IV, 27 dicembre 2017, n. 6096), presupposto per l'azione giudiziale avverso il silenzio della p.a. è l'esistenza di un obbligo specifico (e non di una generica facoltà o di una mera potestà), in capo all'amministrazione, di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, su una posizione giuridica e differenziata.
Inoltre, è stato precisato che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto è volto a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere e risulta esperibile soltanto quando si sia in presenza di un obbligo di provvedere e della violazione di quest'ultimo, testimoniata dalla inerzia serbata; nello specifico, quanto agli atti di pianificazione , in quanto atti amministrativi generali, è invece escluso il rimedio del ricorso avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento), in quanto esso va inteso circoscritto all’attività amministrativa provvedimentale (Cons. St., sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8799; sez. V, 29 luglio 2019, n. 5310).
Di conseguenza, al silenzio o meglio inerzia, per quanto comunque è stato ritenuto sussistente, si è posto certamente fine con la più volte richiamata delibera di Giunta n. 57 del 24 maggio 2022.
10.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto; con la delibera di Giunta n. 57 del 24 maggio 2022, l’amministrazione comunale ha posto termine, per quanto di ragione, a qualsivoglia inerzia; la realizzazione del piano esecutivo resta ora affidata alla volontà delle parti di addivenire alla stipula di apposita convenzione.
11.- Le spese del giudizio vanno compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI ND, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
RE VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE VA | VI ND |
IL SEGRETARIO