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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2016 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. EO LA in virtù di mandato a Parte_1
margine dell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 27/2015 R.G. dinanzi al
Giudice di pace di GI e domiciliata presso lo studio del suo procuratore;
- ATTORE/CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Robilotta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13-3-2023 e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Robilotta in virtù di Controparte_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13-3-2023 e presso lo studio dello stesso domiciliato;
1 E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Romina Avigliano in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto al n. 27/2015 R.G. dinanzi al Giudice di pace di GI e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTI -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Di Ciommo in virtù di Controparte_4
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa di terzo depositata nel giudizio iscritto al n. 27/2015 R.G. dinanzi al Giudice di pace di GI e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- TERZO CHIAMATO/ATTORE IN RIASSUNZIONE -
NONCHE'
quale incorporante per fusione in Controparte_5 Controparte_6
persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino
Palamone in virtù di procura alle liti con atto per Notaio rilasciata Persona_1
in data 18-12-2014, rep. n. 186905 e racc. n. 30367, e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_7
dall'avv. Teresa Celeste Frascaro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13-12-2017 e presso lo studio della stessa domiciliato;
2 - RZ AM -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 16-3-2015 e 18-3-2015 agiva Parte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di pace di GI nei confronti della società
[...]
di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità rispettivamente di proprietario, conducente e assicuratore del veicolo sul quale viaggiava quale terza trasportata, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza del sinistro che aveva coinvolto il predetto veicolo.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 23-4-2014, alle ore 17,00 circa, viaggiava a bordo dell'autovettura IA
LT targata DD516DD di proprietà della società Controparte_1
condotta da e assicurata per la RCA con Controparte_2 [...]
che stava percorrendo la S.S. 658 in direzione Potenza;
Controparte_3
- il conducente dell'autovettura a bordo della quale viaggiava procedeva a velocità moderata allorquando, giunto al km 45,50, aveva visto improvvisamente invasa la sua corsia di marcia dal veicolo Chrysler Cherokee targato CP583GB di proprietà
3 e condotto da e assicurato per la RCA con il Controparte_4 Controparte_6
quale, provenendo dall'opposto senso di marcia a velocità elevatissima, aveva perso il controllo del suo veicolo, andando a collidere dapprima contro il guard- rail posto sul lato sinistro rispetto al senso di marcia percorso e dopo contro l'autovettura IA LT;
- aveva tentato senza successo di spostarsi a destra rispetto al Controparte_2
suo senso di marcia per evitare l'impatto;
- i conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro avevano sottoscritto apposito modello CID e sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri del
Comando Stazione di Melfi;
- in seguito all'incidente era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa D'Agri, dove le era stata diagnosticata “cervicalgia post- traumatica, trauma contusivo spalla dx e ginocchio dx”;
- le lesioni riportate le avevano provocato un patema d'animo ed una sofferenza interiore e le avevano impedito di adempiere alle normali mansioni quotidiane;
- aveva sostenuto spese mediche per l'importo di euro 373,00;
- con raccomandata a.r. del 14-5-2014 aveva messo in mora la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava e, dopo l'invio di tutta la documentazione medica attestante le lesioni riportate a seguito del sinistro, in data
11-9-2014 era stata sottoposta a visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. Persona_2
- in data 19-11-2014 le aveva trasmesso un'offerta Controparte_3
di risarcimento, che aveva accettato ed incassato a titolo di acconto sul maggior importo ancora dovuto.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro nel quale Controparte_2
era rimasta coinvolta in qualità di terza trasportata, i convenuti venissero
4 condannati in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subìti (danno biologico, danno morale e danno patrimoniale per le spese mediche sostenute) per l'importo residuo di euro 3.579,09, detratto l'importo già incassato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-5-2015 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare chiedeva il differimento Controparte_2
della prima udienza al fine di chiamare in causa e Controparte_4 [...]
nel merito, previo accertamento della responsabilità esclusiva Controparte_3
o prevalente di nella causazione del sinistro, chiedeva il rigetto Controparte_4
della domanda formulata dall'attrice nei suoi confronti e la condanna di CP_4
e in solido fra loro al risarcimento in suo
[...] Controparte_3
favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in seguito al sinistro per cui è causa (danno biologico e spese mediche), quantificati nell'importo complessivo di euro 4.266,21 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-5-2015 si costituiva in giudizio la società la quale in via preliminare Controparte_1
chiedeva il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa CP_4
e nel merito, deducendo che il veicolo
[...] Controparte_3
IA LT di sua proprietà aveva riportato ingenti danni alla parte anteriore sinistra, chiedeva che venisse accertata la responsabilità esclusiva o prevalente di nella causazione del sinistro, che la domanda risarcitoria Controparte_4
formulata dall'attrice nei suoi confronti venisse rigettata e che e Controparte_4
venissero condannati in solido fra loro al Controparte_3
risarcimento in suo favore dei danni materiali riportati dall'autovettura IA
5 LT di sua proprietà, quantificati nell'importo complessivo di euro 6.891,42, oltre Iva, o nel diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-7-2015 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che la procedura di indennizzo diretto non era applicabile ai sinistri in cui la responsabilità era attribuibile in tutto o in parte ad un terzo rispetto ai veicoli interessati dalla collisione e che nel caso di specie la responsabilità del sinistro era attribuibile ad in considerazione della presenza sul manto stradale di un'insidia CP_7
costituta da una buca, che aveva determinato la foratura della ruota anteriore sinistra del veicolo condotto da;
nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_4
della domanda attorea, in quanto infondata nell'an e nel quantum, deducendo che la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva o quantomeno concorrente a , il quale, nonostante la buona Controparte_2
visibilità, sopraggiungeva a velocità sostenuta dalla direzione di marcia opposta rispetto al veicolo Chrysler e andava ad impattare contro quest'ultimo, che era già fermo sulla corsia opposta a seguito dell'impatto contro il guard-rail.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata di terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-7-2015 si costituiva in giudizio , che in via preliminare chiedeva la rimessione della Controparte_4
causa al Tribunale competente per valore in considerazione della domanda riconvenzionale proposta ed il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa e CP_7 Controparte_8
rispettivamente quale corresponsabile dell'incidente e quale assicuratore del veicolo di sua proprietà al fine di essere garantito da quest'ultimo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio. Nel merito, negava qualsivoglia
6 responsabilità a suo carico nella causazione dell'incidente e contestava la dinamica descritta nell'atto di citazione, deducendo che:
- mentre percorreva, alla guida dell'autovettura Chrysler targata CP583GB di sua proprietà e assicurata per la RCA con la S.S. Controparte_8
658 in direzione Melfi, all'altezza del km 45,50, aveva forato la ruota anteriore sinistra a causa di una buca o, comunque, di una profonda asperità presente sul manto stradale e, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, aveva perso il controllo del suo veicolo, aveva invaso l'opposta corsia di marcia e si era fermato, con la parte anteriore sinistra del veicolo, sul guard-rail del lato sinistro della strada;
- a seguito dell'impatto contro il guard-rail e a dimostrazione della velocità di guida conforme ai limiti ivi stabiliti, erano stati danneggiati nell'impatto soltanto i fanalini anteriori e non si era aperto neppure l'airbag;
- mentre il suo veicolo era già fermo, dalla direzione opposta rispetto al suo iniziale senso di marcia era sopraggiunto il veicolo IA LT condotto da
, il quale, nonostante la buona visibilità, non era riuscito ad Controparte_2
evitare il veicolo fermo sulla sua corsia, andandolo ad urtare violentemente con la sua parte anteriore la parte posteriore destra dello stesso, facendolo ruotare e sospingendolo nuovamente nella corsia di destra, dove aveva terminato la sua corsa;
- pertanto, la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in parte all'
[...]
quale custode della strada, per il cattivo stato di manutenzione della stessa CP_7
ed in parte alla condotta colposa del conducente del veicolo IA LT,
; Controparte_2
- in seguito all'incidente, egli aveva riportato lesioni quantificabili in una invalidità permanente del 13% e consistenti nell'impaccio della flesso-estensione e della rotazione laterale del rachide cervico-lombare con brachialgia bilaterale,
7 nonché in postumi alla spalla dx caratterizzati da facile affaticabilità nei movimenti di rotazione dell'articolazione scapolo-omerale di dx associata a sciatalgia con disestesie all'arto inferiore dx, oltre che una invalidità temporanea totale per 9 giorni;
siffatte lesioni avevano inciso sulle sue normali attività e, in particolare, sul suo lavoro di urologo ospedaliero che lo obbligava a stare in piedi per diverse ore;
- per la riparazione dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà aveva sostenuto un esborso di euro 8.788,39 ed aveva subito, altresì, un danno per il fermo tecnico per l'importo di euro 1.329,44, essendo stato costretto a noleggiare un altro veicolo per tre mesi;
- il CID era stato compilato interamente da , che aveva Controparte_2
insistito affinché anche lui lo sottoscrivesse il giorno 25-4-2014, approfittando del suo stato di malessere e di confusione;
- con nota del 14-5-2014 aveva inutilmente richiesto il risarcimento del danno subìto in seguito al sinistro a ad , CP_7 Controparte_8
quale assicuratore del veicolo di sua proprietà, e ad Controparte_3
quale assicuratore del veicolo IA LT di proprietà di Controparte_1
[...]
- privo di riscontro era rimasto anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a e CP_7 Controparte_8
Controparte_3
Alla luce di tali premesse in fatto, chiedeva, previo accertamento Controparte_4
della riconducibilità causale del sinistro in parte al cattivo stato di manutenzione della strada ed in parte alla imprudente condotta di guida di , il Controparte_2
rigetto delle domande risarcitorie formulate nei suoi confronti da CP_2
e e, nella denegata ipotesi di accoglimento di
[...] Controparte_1
tali domande, chiedeva che quale assicuratore Controparte_8
8 per la RCA del veicolo da lui condotto, venisse condannata a manlevarlo da quanto eventualmente dovuto agli attori. In via riconvenzionale chiedeva che e venissero CP_7 Controparte_1 Controparte_3
condannati, in solido fra loro o nella misura del rispettivo grado di colpa, al risarcimento di tutti i danni da lui subìti in seguito al sinistro per l'importo complessivo di euro 50.750,21.
Autorizzata la chiamata in causa di e di Controparte_8 [...]
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-10-2015 si CP_7
costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda e in via CP_7
subordinata la liquidazione del danno in proporzione al rispettivo grado di colpa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-10-2015 si costituiva in giudizio quale incorporante per fusione Controparte_5
che in via preliminare chiedeva che la causa venisse rimessa Controparte_6
davanti al Tribunale di Potenza, competente per valore, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione, e in via subordinata chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, non essendo configurabile alcuna responsabilità in capo al proprio assicurato.
Con ordinanza emessa in data 7-12-2015 il Giudice di pace di GI, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta da eccedeva la sua Controparte_4
competenza per valore, dichiarava la connessione tra le domande proposte e rimetteva l'intero giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.
Con atto di citazione notificato in data 22-2-2016 riassumeva Controparte_4
davanti al Tribunale di Potenza il giudizio pendente dinanzi al Giudice di pace di
GI nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
e
[...] Controparte_3 Controparte_5 CP_7
In particolare, chiedeva che, previo accertamento della Controparte_4
9 responsabilità per l'evento dannoso di ai sensi dell'articolo 2051 c.c. e CP_7
di ai sensi dell'articolo 2043 c.c., in via principale venissero Controparte_2
rigettate le domande risarcitorie proposte nei suoi confronti da Controparte_2
e e in via riconvenzionale che Controparte_1 CP_7 [...]
e venissero condannati, in Controparte_1 Controparte_3
solido fra loro o nella misura del rispettivo grado di colpa, al risarcimento dei danni da lui subìti per l'importo complessivo di euro 50.750,21.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-3-2016 si costituiva che preliminarmente reiterava l'eccezione di Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande risarcitorie formulate nei suoi confronti da , nonché da Parte_1
, dalla società e da;
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
nello specifico, con riferimento alla posizione dell'originaria attrice, chiedeva che venisse dichiarata la congruità dell'importo di euro 1.000,00 già corrisposto prima dell'instaurazione del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-5-2016 si costituivano in giudizio e la società Controparte_2 Controparte_1
che si riportavano integralmente alle difese svolte e alle richieste formulate
[...]
nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-5-2016 si costituiva la quale chiedeva che, previo rigetto della domanda risarcitoria Parte_1
formulata da , quale assicuratore Controparte_4 Controparte_3
del veicolo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata, venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lei subìto per l'importo di euro 3.579,07 ovvero per il diverso importo da accertarsi in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-6-2016 si costituiva
10 in giudizio che in via principale chiedeva che venisse Controparte_5
dichiarato il non luogo a provvedere nei suoi confronti, deducendo che, nell'atto di riassunzione l'assicurato , pur avendo rinnovato la domanda di Controparte_4
condanna di e CP_7 Controparte_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni da lui subìti, non aveva riproposto la domanda di
[...]
manleva originariamente proposta nei suoi confronti, così rinunciando ad essere garantito nell'ipotesi di condanna al risarcimento nei confronti di CP_2
e in via subordinata, chiedeva che venisse
[...] Controparte_1
comunque accertata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico di per l'incidente oggetto di causa e che, pertanto, venissero Controparte_4
rigettate le domande proposte nei suoi confronti e, conseguentemente, anche la domanda di manleva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-11-2016 si costituiva in giudizio che in via principale chiedeva il rigetto della CP_7
domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da , deducendo Controparte_4
che la responsabilità dell'incidente era riconducibile in via esclusiva alla condotta di guida di quest'ultimo: in proposito, l'Ente deduceva che aveva Controparte_4
tenuto una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi (strada rettilinea subito dopo una curva con limite di velocità di 50 km/h in entrambe le direzioni di marcia) e alle condizioni atmosferiche (asfalto bagnato e scivoloso a causa della pioggia battente), che dal verbale redatto dai Carabinieri di Melfi intervenuti sul luogo del sinistro non emergeva la presenza di alcuna buca sul manto stradale e che la effettiva dinamica dell'incidente era quella risultante dal modello CID firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti, chiedeva che il danno venisse comunque liquidato CP_7
secondo i rispettivi gradi di colpa.
11 Con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data 14-1-2017 ribadiva la domanda di manleva formulata nei Controparte_4
confronti di deducendo che la riassunzione non dà vita ad un Controparte_5
nuovo processo e che, pertanto, non occorre che siano espressamente riproposte nell'atto di riassunzione tutte le domande proposte dinanzi al Giudice dichiarato incompetente, in quanto tali domande devono presumersi mantenute in difetto di elementi contrari;
eccepiva, altresì, la tardività dell'eccezione di non luogo a provvedere formulata da oltre i termini di cui all'articolo 167 Controparte_5
c.p.c. e la infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da avendo proposto nei confronti di essa Controparte_3
l'azione diretta (e non l'indennizzo diretto) per ottenere il risarcimento del danno in proporzione al grado di colpa del suo assicurato, il proprietario del veicolo IA
LT.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-3-2023 si costitutiva in giudizio in qualità di socio accomandatario della cessata Controparte_9
società che si riportava alle difese già svolte dalla Controparte_1
società nel corso del giudizio.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento dell'interrogatorio formale dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, delle prove testimoniali richieste dalle parti e di una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei postumi permanenti delle lesioni riportate dai danneggiati, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Maggio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Pregiudizialmente occorre dare atto che la circostanza che nel corso del giudizio si
12 sia costituito il socio accomandatario della società Controparte_1
dichiarando la cessazione dell'attività della società e non documentando la sua estinzione (si veda la visura camerale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-3-2023), non può assumere alcuna rilevanza né ai fini della prosecuzione del giudizio né ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva e passiva in capo alla società, posto che gli effetti processuali e sostanziali della estinzione di una società si producono soltanto dal momento della cancellazione della società dal Registro delle imprese (si vedano Corte di cassazione Sezioni Unite n. 4062 del 2010 e Corte di cassazione n. 25192 del
2008 in tema di applicabilità della norma dettata dall'articolo 2495 primo e terzo comma c.c. anche all'estinzione delle società di persone).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame delle contrapposte domande occorre procedere alla qualificazione dell'azione proposta dall'originaria attrice, Pt_1
nei confronti di , della società
[...] Controparte_2 Controparte_1
e di dell'azione proposta da e Controparte_3 Controparte_2
dalla società proprietaria del veicolo IA LT nei confronti di CP_4
e di e dell'azione esercitata da
[...] Controparte_3 CP_4
nei confronti dell' di e di
[...] CP_7 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
sulla base del petitum e delle ragioni di fatto poste Controparte_3
a fondamento della pretesa fatta valere dalla danneggiata - la quale nell'atto introduttivo del giudizio ha allegato che al momento del sinistro viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura IA LT, assicurata per la RCA con la ed ha chiesto la condanna della compagnia Controparte_3
assicuratrice al risarcimento del danno subito - la domanda proposta deve essere qualificata come azione diretta ai sensi dell'articolo 141 del Decreto legislativo n.
13 209 del 2005.
L'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, al fine di fornire al terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale uno strumento di tutela snello ed efficace in attuazione del principio vulneratus ante omnia reficiendus, consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, ma fa salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente - che valorizza la ratio della norma, che è quella di privilegiare in tema di allocazione del rischio l'interesse del terzo trasportato ad avvalersi di uno strumento di tutela snello ed aggiuntivo, che gli consente di rivolgersi al soggetto a lui sicuramente noto
(assicuratore del vettore) - la nozione di caso fortuito cui fa riferimento la prima parte dell'articolo 141 del Codice delle assicurazioni deve essere intesa come comprensiva soltanto degli eventi naturali imprevedibili, con esclusione delle condotte umane, con la conseguenza che il trasportato che agisce nei confronti dell'assicuratore del vettore ha l'onere di provare soltanto il verificarsi del sinistro e il danno subito e non deve necessariamente allegare le modalità dell'incidente, restando ininfluente l'individuazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (in tal senso Corte di cassazione n. 16181 del 2015 e Corte di cassazione n. 16477 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente, invece - con orientamento cui questo
Giudice ha aderito in alcune pronunce, ritenendolo coerente con la ratio e con la lettera della norma (che nell'incipit contiene un esplicito riferimento al caso fortuito da intendersi in senso giuridico) - interpreta la nozione di caso fortuito in senso giuridico come comprensiva non soltanto di ogni evento naturale e imprevedibile, ma anche della condotta umana e ritiene che l'espressione “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” stia a significare che, affinchè il terzo possa fare ricorso alla procedura di risarcimento diretto e l'assicuratore del
14 vettore sia chiamato a rispondere del danno dallo stesso lamentato, è necessario che il vettore sia almeno corresponsabile della causazione del sinistro, operando in caso contrario il limite del caso fortuito sub specie di riconducibilità sul piano causale dell'evento lesivo ad un evento naturale imprevedibile o alla condotta del vettore del veicolo antagonista o dello stesso trasportato (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 4147 del 2019, Corte di cassazione n. 8386 del 2020 e
Corte di cassazione n. 414 del 2021).
Da tale impostazione a lungo la giurisprudenza anche di merito ha fatto derivare alcune conseguenze sul piano sostanziale e processuale: 1) ai fini dell'esercizio dell'azione diretta ad opera del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava è necessario che il danneggiato alleghi la responsabilità o la corresponsabilità del vettore nella causazione del sinistro, 2) il caso fortuito (inteso in senso giuridico e, quindi, comprensivo non soltanto degli eventi naturali imprevedibili, ma anche delle condotte umane) rappresenta il limite della responsabilità dell'assicuratore del vettore;
3) pertanto, affinchè possa essere riconosciuto l'obbligo risarcitorio in capo all'assicuratore del vettore è necessario che quest'ultimo sia almeno corresponsabile del sinistro, operando altrimenti, a fronte della prova della riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista (il cui onere grava sull'assicuratore o in alternativa è desumibile dall'intervento dell'assicuratore del responsabile civile che dichiari l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato ex articolo 141 terzo comma), il limite alla responsabilità dell'assicuratore del vettore costituito dal caso fortuito;
4) nel caso in cui, invece, il vettore sia almeno corresponsabile, è ininfluente l'accertamento della misura della sua responsabilità
e il suo assicuratore dovrà risarcire integralmente il danno subito dal terzo trasportato, incidendo l'eventuale corresponsabilità soltanto sul piano della rivalsa verso l'assicuratore dell'altro corresponsabile sulla base del combinato disposto
15 dell'articolo 141 quarto comma e dell'articolo 150 primo comma lettera a) del
Codice delle assicurazioni.
Di recente a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale è intervenuta, seppure incidentalmente, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato che
l'incipit della norma dettata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni
“salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” non può che essere letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti” e una siffatta lettura..evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può, pertanto, essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito, il quale deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 35318 del 2022).
In adesione a tale opzione ermeneutica prescelta dalle Sezioni Unite, cui non può non darsi continuità nel rispetto della loro funzione nomofilattica, deve ritenersi che la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio la danneggiata abbia negato ogni addebito nella causazione del sinistro per cui è causa a carico del conducente del veicolo sul quale viaggiava non sia di ostacolo al ricorso all'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni.
Nell'atto introduttivo del giudizio incardinato davanti al Giudice di pace di
GI LE ED ha agito nei confronti dell'assicuratore del vettore, citando in giudizio anche il responsabile civile, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo e del conducente del veicolo sul quale viaggiava l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti,
l'attrice, pur allegando la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice con il conducente e
16 il proprietario del veicolo sul quale viaggiava, proponendo, quindi, nei confronti di questi ultimi autonoma azione risarcitoria ordinaria.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel corso del giudizio riassunto davanti al Tribunale , però, ha concluso nel modo seguente: Parte_1
“condannare la a risarcire alla sig.ra Controparte_3 Parte_1
la residua somma di euro 3.579,07 per danni e lesioni subiti nel sinistro, che saranno accertati e quantificati in corso di causa attraverso C.T.U. medico- legale, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”, non riproponendo la domanda risarcitoria proposta davanti al Giudice di pace di GI nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo sul quale viaggiava.
In proposito deve ritenersi che, dal momento che la riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma ha la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente o di quello instaurato davanti ad un Giudice incompetente, in generale la mancata riproposizione nell'atto di riassunzione e negli scritti difensivi delle parti di una domanda già proposta non consente di ritenerla per ciò solo abbandonata o rinunciata ove non ricorrano altri elementi contrari che evidenzino la volontà della parte di non coltivarla (si vedano Corte di cassazione n. 22436 del 2011 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 5039 del 2024).
Tanto premesso, non soltanto non ha riproposto la domanda Parte_1
risarcitoria originariamente proposta nei confronti di e della Controparte_2
nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
seguito alla riassunzione del giudizio ad opera di , ma non ha Controparte_4
insistito nella relativa pronuncia neanche nel corso del giudizio e nella comparsa conclusionale, sicchè deve escludersi che la suddetta domanda sia stata mantenuta ferma.
Quanto all'azione esercitata dalla società e da Controparte_1 CP_2
nei confronti di in quanto assicuratore
[...] Controparte_3
17 del veicolo di proprietà della prima, e di , quale proprietario e Controparte_4
conducente del veicolo antagonista, gli attori hanno esercitato, al fine ottenere rispettivamente il risarcimento del danno materiale al veicolo e il risarcimento del danno per le lesioni riportate in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti dell'assicuratore del veicolo IA , citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in Pt_2
quanto litisconsorte necessario, e contestualmente hanno esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, i danneggiati, non soltanto hanno allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dei rispettivi scritti difensivi hanno anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario e conducente del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Quanto ai presupposti per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo danneggiato, il quadro normativo deve essere individuato nell'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), il quale, al fine di accelerare la procedura di liquidazione dei sinistri e di contenere il relativo costo, prevede che, in caso di sinistro fra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dal quale siano derivati danni ai veicoli o ai loro conducenti, il danneggiato può agire nei confronti dell'assicuratore che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, precisando al secondo comma che la procedura di risarcimento diretto si applica soltanto per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e per il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, a condizione che lo stesso sia contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 dello stesso Codice (danno non patrimoniale per lesioni di lieve
18 entità).
Pertanto, affinchè il danneggiato possa ricorrere alla procedura di risarcimento diretto è necessario che si sia verificato un urto fra due veicoli (o fra più veicoli in cui non vi siano responsabilità addebitabili ad altri veicoli oltre quello del danneggiato e del destinatario della sua pretesa), che entrambi i veicoli siano immatricolati in , siano identificati e regolarmente assicurati e, in caso di CP_5
danno alla persona subito dal conducente non responsabile, che i postumi permanenti conseguenti alle lesioni subite dal danneggiato siano inferiori o uguali al 9% (micropermanenti).
Inoltre, il dato letterale costituito dal riferimento generico al danneggiato e al veicolo utilizzato contenuti nella norma dettata dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni non lascia margini interpretativi sul riconoscimento della legittimazione a ricorrere al procedimento di indennizzo diretto anche in capo al conducente non proprietario del veicolo assicurato. ha contestato la propria legittimazione passiva e Controparte_3
sostanzialmente l'ammissibilità della procedura di indennizzo diretto sotto il profilo del coinvolgimento nel sinistro non di un terzo veicolo, ma di un altro soggetto responsabile, l' individuato da come CP_7 Controparte_4
corresponsabile del sinistro per cui è causa.
La ratio della previsione dell'esclusione del ricorso alla procedura di indennizzo diretto nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli deve essere individuata sul piano sistematico nella disciplina dello stesso sistema di risarcimento diretto, che, prevedendo la possibilità per il danneggiato di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione - la quale gestisce la pratica per conto dell'assicuratore del responsabile del sinistro, riservandosi di regolare in un secondo momento i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione - presuppone l'operatività di due meccanismi, quello della
19 rappresentanza e quello della compensazione, che operano sinergicamente sia nel caso in cui il danneggiato sia in parte responsabile dell'incidente sia nel caso in cui il sinistro sia ascrivibile in via esclusiva al veicolo antagonista, ma che, invece, non possono funzionare nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'incidente sia ascrivibile, in tutto o in parte, ad un terzo, non potendo operare in tal caso né il meccanismo della rappresentanza né quello della stanza di compensazione (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 3146 del 2017), sicchè, ove nel sinistro sia allegata la responsabilità di un soggetto terzo, è necessario che il danneggiato alleghi e provi che il comportamento del terzo non abbia avuto alcuna efficienza causale rispetto al verificarsi del fatto dannoso.
Tanto premesso, ritornando al caso che ci occupa e dando attuazione alle suddette coordinate ermeneutiche, occorre concludere che, dal momento che per le ragioni che saranno di seguito indicate deve essere escluso ogni profilo di responsabilità in capo al gestore della strada sulla quale si è verificato il sinistro, il ricorso alla procedura di indennizzo diretto ad opera del conducente e del proprietario del veicolo assicurato con non è precluso in astratto Controparte_3
dalla allegazione, ad opera del proprietario del veicolo antagonista, della imputabilità dell'incidente alla responsabilità esclusiva o concorrente di un terzo, sicchè deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione esercitata da CP_2
e dalla società proprietaria del veicolo assicurato nei confronti
[...]
dell'assicuratore.
Quanto all'azione esercitata da nei confronti di Controparte_4 [...]
la stessa è riconducibile al paradigma dell'azione diretta ex Controparte_3
articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che il danneggiato propone nei confronti dell'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro e nella quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, che, però, l'attore con l'azione trasversale ha citato non soltanto nella suddetta qualità, ma anche come
20 destinatario della pretesa risarcitoria, sicchè sul punto la domanda proposta nei confronti della società deve essere qualificata come Controparte_1
domanda ordinaria ex articolo 2054 c.c.
La domanda proposta da nei confronti dell' invece, Controparte_4 CP_7
deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c.
Infine, nel corso del giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di GI
GE CH ha chiesto il differimento dell'udienza di comparizione delle parti al fine di chiamare in causa il proprio assicuratore, (fusa per Controparte_6
incorporazione in , dal quale ha chiesto di essere garantito Controparte_5
dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio, proponendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria ai sensi dell'articolo 1917 c.c.
A tale ultimo proposito occorre evidenziare che, nonostante nella comparsa in riassunzione non abbia riproposto la domanda di garanzia Controparte_4
avanzata nei confronti del proprio assicuratore, la stessa - per le suesposte ragioni attinenti alla funzione della riassunzione del processo che è quella di proseguire un processo già pendente - non può dirsi abbandonata, posto che non soltanto non ricorrono elementi contrari significativi della volontà di non coltivare la suddetta domanda nel giudizio riassunto, ma, al contrario, nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data 14-1-2017 il chiamante ha insistito per il suo accoglimento.
Tanto premesso in ordine alla qualificazione delle domande proposte dalle parti in causa ed alla relativa ammissibilità, appare opportuno esaminare separatamente la domanda proposta dal terzo trasportato, il cui vaglio prescinde dall'accertamento della imputazione della responsabilità, esclusiva o concorrente, del sinistro all'uno o all'altro conducente dei due veicoli coinvolti.
21 Infatti, in considerazione della tutela rafforzata che il legislatore ha inteso attribuire al trasportato, il danneggiato che agisce in giudizio ai sensi dell'articolo
141 del Codice delle assicurazioni, allegando di aver subito un danno riconducibile ad uno scontro fra due o più veicoli mentre si trovava in qualità di trasportato su uno di essi deve soltanto dimostrare che si è verificato un sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti due o più veicoli, che egli viaggiava su uno di essi come trasportato e che, in conseguenza dell'incidente, ha riportato un danno;
grava, invece, sulla compagnia assicuratrice del vettore fornire la dimostrazione positiva, incidente sul nesso causale, dell'esistenza del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo (diverso dal conducente del veicolo antagonista, la cui responsabilità non può costituire oggetto di accertamento in questa sede, ma soltanto nella fase eventuale di rivalsa, prevedendo la norma che il risarcimento è dovuto al terzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti) o del fatto dello stesso danneggiato, fermo restando che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato opera sul diverso piano dell'entità del danno risarcibile ai sensi degli articoli 1227
e 2056 c.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio davanti al
Giudice di pace di GI e nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio riassunto non ha contestato il verificarsi Controparte_3
dell'incidente, ma ha negato la presenza di a bordo della IA Parte_1
LT al momento del verificarsi del fatto dannoso ed il nesso causale fra il sinistro ed i danni lamentati, allegando la riconducibilità delle lesioni riportate dalla danneggiata al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Pertanto, ricondotto al comportamento processuale assunto dalla compagnia assicuratrice l'effetto di una relevatio ab onere probandi in favore dell'attrice limitatamente al verificarsi dell'incidente con il coinvolgimento di due veicoli,
22 occorre verificare se la danneggiata, gravata del relativo onere della prova, abbia o meno dimostrato che al momento dell'incidente viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura IA LT, assicurata per la RCA con
Controparte_3
Facendo applicazione del principio di acquisizione della prova, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte) concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del Giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimenti in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Corte di cassazione n. 23286 del 2024 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9863 del 2023), appare utilizzabile a tal fine il rapporto redatto dai Carabinieri di Melfi, intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, prodotto in giudizio da , nel quale è indicata quale passeggero Controparte_4 Parte_1
del veicolo IA LT targato DD516DD di proprietà della società
[...]
e condotto da , identificato come veicolo Controparte_1 Controparte_2
A nella sezione “veicoli coinvolti”.
Inoltre, risulta allegato al suddetto rapporto la dichiarazione resa dal conducente dello stesso veicolo, , dallo stesso sottoscritta, nella quale il Controparte_2
ha dichiarato che al momento dell'incidente viaggiava insieme a lui, CP_2
seduta sul sedile anteriore destro, la moglie (si veda la relazione di Parte_1
servizio redatta in data 4-6-2014 dai Carabinieri di Melfi ed i relativi allegati prodotti al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio Controparte_4
iscritto al n. 27/2015 R.G. pendente davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Quanto alla efficacia del rapporto in atti, occorre rilevare che per giurisprudenza
23 consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del
1997). Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal Giudice (Corte di cassazione n. 100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106 del 2002 e n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, nel verbale redatto e nei relativi allegati, hanno dato atto della presenza di
24 sull'autovettura IA LT quale terza trasportata;
dal momento Parte_1
che il verbalizzante ha riportato nel verbale redatto un fatto statico che ha costituito oggetto di percezione diretta, deve ritenersi che la relativa attestazione
(quanto meno relativa alla presenza di al momento dell'arrivo degli Parte_1
agenti) faccia piena prova di tale dato di fatto, con la conseguenza che la parte interessata a fornire la prova contraria avrebbe avuto l'onere di proporre la querela di falso.
In ogni caso, il conducente del veicolo IA LT ha reso sul punto una confessione stragiudiziale, la quale, pur non potendo assumere efficacia di prova piena nei confronti dell'assicuratore, al pari delle risultanze del modello di constatazione amichevole del sinistro in atti, da cui pure emerge che Parte_1
viaggiava al momento dell'incidente sulla IA LT (si veda il modulo di constatazione amichevole dell'incidente prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio iscritto al n. 27/2015 instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo Parte_1
al presente giudizio), può essere valutata dal Giudice ai fini della formazione del suo convincimento.
La danneggiata ha prodotto, poi, il referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di
Villa d'Agri datato 24-4-2014, da cui risulta che il giorno successivo all'incidente la stessa si è recata al Pronto soccorso, dove, all'esito degli accertamenti, le è stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica, trauma contusivo spalla dx e ginocchio destro” (si veda il referto del Pronto soccorso prodotto al n. 5 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio iscritto al n. 27/2015 instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al presente giudizio). Parte_1
Pertanto, deve ritenersi acquisita al processo la prova del verificarsi dell'incidente e della presenza dell'attrice principale quale terza trasportata su uno dei veicoli
25 coinvolti, oltre che del danno-conseguenza, costituito dalle lesioni dalla stessa riportate in seguito all'impatto.
In ordine al quantum del danno risarcibile, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno emergente corrispondente all'esborso sostenuto per le spese mediche per un importo di euro 373,00 e il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico, permanente e temporaneo, e del danno morale.
Quale prova degli esborsi sostenuti per la cura delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa ha prodotto le ricevute relative alle visite ortopediche Parte_1
eseguite, al corso di nuoto e ai massaggi alla cervicale per un importo complessivo di euro 393,57 (si vedano le ricevute prodotte al n. 10 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio iscritto al n. 27/2015 instaurato davanti al
Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte di Parte_1
relativo al presente giudizio), sicchè può esserle riconosciuto, nei limiti della domanda, l'importo complessivo di euro 373,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite e ormai consolidato, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi
26 inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
La giurisprudenza di legittimità, poi, richiamando i consolidati principi in tema di accertamento e quantificazione del risarcimento del danno, ha ritenuto, con riferimento al danno morale, che “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti
27 secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)” (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere liquidato alcun incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva, non avendo l'attrice, a fronte di un danno alla salute di lieve entità, allegato e fornito elementi di fatto da
28 cui inferire con il necessario rigore l'incidenza delle lesioni riportate nel sinistro sul suo stato d'animo.
Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta nel corso del giudizio, invece, deve essere riconosciuto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all'integrità psico-fisica che prescinde dalla capacità di produrre reddito.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici -, sulla base della documentazione medica agli atti e degli accertamenti espletati e, in particolare, dell'esame strumentale eseguito presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri nella immediatezza del fatto e dell'esame obiettivo effettuato dal consulente tecnico, che risulta affetta da Parte_1
postumi di distorsione del rachide cervicale. Tale lesività è compatibile con i fatti come descritti. Il danno biologico della sig.ra , globalmente valutato con Pt_1
criterio analogico/proporzionale con riferimento ai valori prospettati nei
Barèmes di usuale consultazione nell'ambito della responsabilità civile può essere valutato nella misura del 2%. Dalla valutazione del dato documentale, dalle attuali operazioni e da quanto è dato di apprendere dalla letteratura in siffatte evenienze lesive, il danno biologico temporaneo atteso si può quantizzare complessivamente in ITT 5 giorni e 25 giorni al 50%” (si vedano pag. 12 e 13 della relazione peritale depositata dal dott. in data 7-10- Persona_3
2024).
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., il ricorso ai criteri a cui deve essere improntata la valutazione del nesso causale in medicina legale (criterio cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenica e di esclusione) e, in particolare, al criterio di idoneità qualitativa (compatibilità fra la dinamica dell'incidente e la tipologia di danno
29 lamentato che è stata accertata dal C.T.U.) e al criterio cronologico (contiguità temporale fra il sinistro e l'accertamento attraverso esami strumentali delle lesioni presso il Pronto soccorso a distanza di un giorno dall'incidente) induce a ritenere accertato il rapporto di causalità fra il verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate da . Parte_1
In ordine al quantum del risarcimento del danno non patrimoniale, il nominato
C.T.U. ha accertato che le lesioni riportate dalla danneggiata hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nel 2% e un periodo di inabilità temporanea totale di 5 giorni e parziale al 50% di 25 giorni nel periodo di graduale recupero funzionale.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attrice in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (52 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma complessiva di euro 2.657,54, di cui euro 1.674,39 per invalidità permanente ed euro 983,15 per invalidità temporanea, di cui euro 280,90 per inabilità temporanea totale (euro 56,18 x 5 giorni) ed euro
702,25 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 28,09 x 25 giorni).
La compagnia assicuratrice assume che la circostanza che non Parte_1
indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro sia determinante se non
30 per la esclusione almeno per la attenuazione della risarcibilità del danno.
Sul punto la giurisprudenza, formatasi in generale in tema di misure di protezione,
è da tempo concorde nel ritenere che perchè la mancata adozione da parte del danneggiato di alcune misure finalizzate ad evitare il danno o ad attenuarlo possa determinare una diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante ai sensi dell'articolo 1227 c.c. - applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. - è necessario che questi fornisca la prova dell'incidenza causale della violazione sulla causazione del danno, dimostrando che l'uso del casco protettivo o della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare le lesioni oppure avrebbe determinato lesioni di minore gravità (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 4954 del
2007).
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice non ha fornito tale prova, sicchè nessun concorso di colpa può essere riconosciuto in capo alla danneggiata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, spetta a la somma Parte_1
complessiva di euro 3.030,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito al sinistro per cui è causa.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (23-4-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Da tale importo va detratta, poi, la somma di euro 1.000,00 già versata dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio e trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto (si vedano l'assegno e la relativa nota di riscontro prodotti ai n. 14 e 15 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di GI e allegato al n. 3 nel fascicolo di
31 parte relativo al presente giudizio); il suddetto importo deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del versamento (26-11-
2014) ad oggi (sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un ammontare complessivo di euro 1.219,00 alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto relativo alla liquidazione del danno da illecito civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n. 1163 del 1998).
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
deve essere condannata al pagamento in
[...] Controparte_3
favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della somma complessiva di euro 1.811,54, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Prima di passare all'esame della domanda trasversale proposta dal proprietario e dal conducente della IA LT nei confronti di e Controparte_3
del responsabile civile e della domanda trasversale proposta dal proprietario conducente del veicolo antagonista nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo IA LT appare opportuno esaminare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' il Controparte_4 CP_7
conducente dell'autovettura Chrysler ha allegato a fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti del gestore della strada che in occasione del sinistro per cui è causa, mentre percorreva la S.S.658 in direzione Melfi, giunto al
Km 45+50, aveva perso il controllo del veicolo Chrysler di sua proprietà in quanto
32 lo pneumatico anteriore sinistro si era forato per la presenza sulla sede stradale di una buca o di una profonda asperità e a causa del fondo reso viscido dalla pioggia aveva invaso l'opposta corsia di marcia, impattando il guard-rail posto sul lato sinistro della strada, dove era stato urtato dall'autovettura IA LT, che nel frattempo era sopraggiunta e il cui conducente, nonostante la buona visibilità, non era riuscito ad arrestare la marcia.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una
33 situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
34 che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In relazione ai presupposti oggettivi per l'operatività della responsabilità oggettiva da cose in custodia, dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente
35 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345 del 2019).
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, occorre rilevare, quanto alla identificazione del soggetto gravato dell'obbligo di custodia e, quindi, della relativa responsabilità in caso di evento lesivo, che gli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedono che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo.. (comma 1 lettera a), al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (comma 1 lettera b) e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1 lettera c): pertanto, il titolare dell'obbligo di gestione e del conseguente potere di
36 fatto e dovere di manutenzione, vigilanza e custodia sulle strade e sulle relative pertinenze è individuato dalla legge nell'ente proprietario, con l'unica eccezione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 per le strade in concessione e le strade vicinali, in relazione alle quali i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati rispettivamente dal concessionario e dal Comune.
Nel caso che ci occupa costituisce circostanza pacifica fra le parti, in quanto allegata dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria e non contestata in modo specifico dall'Ente convenuto, che il sinistro si è verificato lungo una strada statale sulla quale l' esercita, in qualità di concessionario, la custodia, CP_7
sicchè deve ritenersi che correttamente ha individuato nell' Controparte_4 [...]
il soggetto astrattamente responsabile. CP_7
In concreto, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Controparte_4
dell' appare infondata, in quanto sprovvista di prova in ordine alla CP_7
riconducibilità, in tutto o in parte, del verificarsi dell'incidente per cui è causa alla presenza di un'anomalia sulla sede stradale.
Nonostante dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Melfi in atti sia stato dato atto genericamente che la strada percorsa dai veicoli coinvolti nell'incidente era dissestata (si veda pag. 2 della relazione di servizio redatta in data 4-6-2014 dai Carabinieri di Melfi prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di Controparte_4
GI allegato al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio), da tale generico riferimento non può ricavarsi la prova né della presenza sul tratto di strada percorso dall'autovettura Chrysler condotta da di una buca Controparte_4
o di una profonda asperità né della riconducibilità ad essa della foratura dello pneumatico e della conseguente perdita di controllo del veicolo, non avendo gli agenti verbalizzato di avere constatato la presenza del riferito dissesto proprio
37 sulla corsia di marcia percorsa dall'autovettura Chrysler e in prossimità del punto in cui il conducente del suddetto veicolo ha perso il controllo.
Al contrario, nelle dichiarazioni rese agli agenti nell'immediatezza del fatto dannoso ha dichiarato “..ad un certo punto, all'altezza del Km Controparte_4
45+70 credo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia ho perso letteralmente il controllo dell'autovettura, in quanto ha iniziato a sculettare mentre io cercavo di tenerla in corsia..”, riconoscendo di aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia e non a causa della foratura della ruota del mezzo (si vedano le dichiarazioni rese dall'attore ai
Carabinieri di Melfi allegate alla relazione di servizio), e il teste Testimone_1
escusso nel corso del giudizio, all'epoca dei fatti sorvegliante dell' sul CP_7
tratto di strada su cui si è verificato l'incidente oggetto del presente giudizio, ha dichiarato di essere intervenuto, su richiesta della sala operativa, sul luogo dell'incidente e di avere constatato che il tratto di strada interessato era un rettilineo munito di segnaletica orizzontale e verticale e non presentava anomalie o buche (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel Testimone_1
verbale di udienza del 24-3-2023).
D'altra parte, nessuno dei testimoni escussi ha riferito di avere visto dopo l'incidente uno degli pneumatici dell'autovettura Chrysler forato o sgonfio.
Ne consegue che, non avendo il danneggiato fornito la prova della riconducibilità sul piano causale della perdita di controllo del veicolo da lui condotto ad un'anomalia presente sulla sede stradale, della quale, peraltro, non ha neanche allegato la non visibilità, la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti dell' deve essere rigettata. CP_7
Le ulteriori domande trasversali proposte rispettivamente da e Controparte_2
nei confronti della e di Controparte_1 Controparte_3
e da quest'ultimo nei confronti della e Controparte_4 Controparte_1
38 della stessa compagnia assicuratrice devono essere esaminate congiuntamente, in quanto la valutazione della loro fondatezza presuppone la ricostruzione della dinamica dell'incidente oggetto del giudizio.
In proposito innanzitutto occorre verificare se sia o meno possibile accertare la precisa dinamica dell'incidente alla luce delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e delle emergenze dell'istruttoria svolta.
In punto di diritto, deve premettersi che nel caso di scontro tra veicoli, secondo la consolidata interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2054 c.c. deve essere riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 13540 del 2023, Corte di cassazione n. 15152 del 2023 e Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo del giudizio si è verificato lo scontro fra l'autovettura IA LT di proprietà della Controparte_1
e condotta da ed il veicolo Chrysler di proprietà e condotto da Controparte_2
, in quanto la relativa allegazione ad opera di ciascuna delle parti Controparte_4
non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte delle altre.
39 Risulta, invece, controversa la dinamica dell'incidente, avendo le parti fornito una opposta descrizione dell'apporto causale di ciascuno dei due veicoli nello scontro.
Premesso che per le suesposte ragioni nessuna rilevanza può essere attribuita alla ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Melfi nella sezione “dinamica” della relazione di servizio in atti, trattandosi di giudizi valutativi, la società
[...]
ha prodotto tempestivamente in giudizio il modulo di Controparte_1
constatazione amichevole di incidente sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti e ha prodotto lo stesso modulo con la allegata dichiarazione Parte_1
a firma di e dallo stesso non disconosciuta, da cui emerge che il Controparte_4
veicolo da lui condotto aveva perso aderenza con il manto stradale a causa della foratura di uno pneumatico e del fondo stradale bagnato ed aveva invaso l'opposta corsia di marcia, urtando frontalmente il guard-rail e continuando a sbandare per circa 15-20 m. fino a quando non veniva fermata dall'urto con la IA LT che nel frattempo era sopraggiunta (si vedano il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte della relativo al giudizio instaurato Controparte_1
davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C del fascicolo di parte relativo al presente giudizio e il documento prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di CP_11
GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Inoltre, nel corso dell'istruttoria svolta è stato sentito l'unico teste che ha assistito all'incidente, peraltro da una posizione privilegiata, in quanto seguiva a bordo di un altro veicolo l'autovettura IA LT, il quale ha ricostruito la dinamica dell'incidente in modo puntuale, riferendo che, mentre percorreva la SS 658 in direzione Potenza a bordo del veicolo condotto da un suo collega, aveva direttamente constatato da una distanza di circa duecento/trecento metri che dalla direzione di marcia opposta era sopraggiunto un fuoristrada di colore scuro che improvvisamente, dopo aver “rimbalzato” sulla destra e sulla sinistra, aveva
40 invaso la corsia percorsa dal veicolo sul quale viaggiava e dall'autovettura che li precedeva, una IA di colore bianco, il cui conducente aveva cercato di evitare l'impatto, spostandosi a destra e a sinistra, ma, quando il fuoristrada si era fermato sulla sua corsia, con il lato sinistro adagiato sul guard-rail, lo aveva impattato nella parte posteriore destra;
il teste ha riferito, poi, di essersi fermato per prestare soccorso e di avere scambiato i numeri di telefono con gli occupanti della macchina che li precedeva (si veda la deposizione resa dal teste Testimone_2
riportata nel verbale di udienza del 16-10-2020).
In considerazione della coerenza tra le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
nel corso della sua deposizione con quelle rese da ai Carabinieri Controparte_4
in sede di sommarie informazioni nell'immediatezza dell'incidente e nella dichiarazione allegata al modulo di constatazione amichevole di incidente in atti, oltre che della loro precisione e completezza, deve ritenersi che abbia trovato pieno riscontro probatorio la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita da e dalla e, pertanto, deve escludersi Controparte_2 Controparte_1
l'applicabilità del criterio presuntivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
Inoltre, deve escludersi che la responsabilità del sinistro sia riconducibile anche soltanto in misura concorrente alla condotta di guida del conducente dell'autovettura IA LT, il quale ha dimostrato, a mezzo delle dichiarazioni rese dal testimone , di avere fatto tutto il possibile, spostandosi a Testimone_2
destra e a sinistra, per evitare l'impatto con l'autovettura Chrysler, che aveva occupato “improvvisamente” la sua corsia di marcia, andando ad impattare contro il guard-rail, sicchè la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_4
confronti di e della Controparte_3 Controparte_1
appare infondata e deve essere rigettata.
41 Il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'incidente per cui è causa in capo a ha quale conseguenza il riconoscimento della fondatezza Controparte_4
della domanda di indennizzo diretto proposta da e dalla Controparte_2
società nei confronti dell'assicuratore e della domanda Controparte_1
risarcitoria ordinaria dagli stessi proposta nei confronti di . Controparte_4
In ordine al quantum del danno risarcibile, ha chiesto il Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche e del danno non patrimoniale per le lesioni personali riportate in seguito all'incidente oggetto del giudizio.
Quanto al danno non patrimoniale, dal referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri datato 24-4-2014 emerge che il giorno successivo all'incidente si è recato al Pronto soccorso, dove, all'esito degli Controparte_2
accertamenti, gli è stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica (trauma indiretto) e contusione gamba sinistra” (si veda il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato davanti al Controparte_2
Giudice di pace allegato alla lettera C del fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici -, sulla base della documentazione medica agli atti e degli accertamenti espletati e, in particolare, dell'esame strumentale eseguito presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri nella immediatezza del fatto e dell'esame obiettivo effettuato dal consulente tecnico, che “ risulta affetto Controparte_2
da postumi di distorsione del rachide cervicale. Tale lesività è compatibile con i fatti come descritti. Il danno biologico del sig. , globalmente Controparte_2
valutato con criterio analogico/proporzionale con riferimento ai valori
42 prospettati nei Barèmes di usuale consultazione nell'ambito della responsabilità civile può essere valutato nella misura del 3% (trepercento) D.B. Il danno biologico temporaneo si può quantizzare complessivamente in ITT 5 giorni e ITP
15 giorni al 50%” (si veda pag. 15 della relazione peritale depositata dal dott. in data 7-10-2024). Persona_3
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., deve ritenersi accertato il rapporto di causalità fra il verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate da . Controparte_2
Pertanto, in attuazione dei criteri di liquidazione delle lesioni micropermanenti di cui si è già detto, il danno all'integrità psico-fisica subito da in Controparte_2
seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (37 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma complessiva di euro 2.535,60, di cui euro 1.833,35 per invalidità permanente ed euro 702,25 per invalidità temporanea, di cui euro 280,90 per inabilità temporanea totale (euro
56,18 x 5 giorni) ed euro 421,35 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro
28,09 x 15 giorni).
A titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, poi, può essere riconosciuto in favore di l'importo complessivo di euro 33,57, che il Controparte_2
danneggiato ha documentato di aver sborsato per visita ortopedica e traumatologica e per visita ortopedica di controllo (si vedano le ricevute prodotte ai n. 9 e 10 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio Controparte_2
instaurato davanti al Giudice di pace allegato alla lettera C del fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Sull'importo complessivo liquidato a favore di devono essere Controparte_2
calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata
43 (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (23-4-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
La società ha proposto nei confronti del proprio Controparte_1
assicuratore azione di indennizzo diretto e nei confronti di azione Controparte_4
risarcitoria ordinaria al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà nell'incidente, producendo a riprova dell'esborso necessario per la riparazione un preventivo di spesa rilasciato dall' (si veda il documento prodotto Controparte_12
al n. 5 nel fascicolo di parte della relativo al giudizio Controparte_1
instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
In ordine all'esistenza del danno lamentato dalla società attrice, non soltanto e non hanno contestato in modo Controparte_4 Controparte_3
specifico il danneggiamento del veicolo di proprietà della società
[...]
la consistenza e la localizzazione dei danni, esonerando in Controparte_1
tal modo la società danneggiata dal relativo onus probandi, ma i danni riportati dalla IA LT in conseguenza dell'impatto con il veicolo Chrysler emergono in modo sufficientemente dettagliato non soltanto dal modulo di constatazione amichevole di incidente in atti (si veda il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte della società relativo al giudizio instaurato Controparte_1
davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio), ma anche dalla relazione di servizio redatta dai
Carabinieri di Melfi, in cui si dà atto che il veicolo IA LT ha riportato i seguenti danni: parte anteriore distrutta, parabrezza rotto e airbag esplosi (si veda pag. 2 della relazione di servizio prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte di CP_4
44 relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di GI CP_4
allegato al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
In ordine al quantum del danno lamentato dalla società proprietaria, posto che la
“perdita subita” cui fa riferimento l'articolo 1223 c.c. - applicabile anche in caso di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo
2056 c.c. - deve essere interpretata nel senso che il risarcimento del danno economico subito dal danneggiato (sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante) deve corrispondere alla sua esatta commisurazione e rimuovere il pregiudizio di carattere patrimoniale che si è verificato nella sfera patrimoniale del danneggiato, restituendo al suo patrimonio la stessa consistenza che avrebbe avuto se il fatto dannoso non si fosse verificato e, quindi, deve essere determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, appare condivisibile il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il preventivo di spesa necessaria per la riparazione della cosa danneggiata, in quanto redatto in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente soltanto valenza indiziaria a condizione che sia confermato in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013), indipendentemente dalla prova del relativo esborso da parte del danneggiato (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 17670 del 2024).
Proprio perché il preventivo di spesa non costituisce prova dell'ammontare del danno patrimoniale subito dal danneggiato, ma, ove confermato in giudizio dal suo autore, può assumere efficacia di mero indizio, che deve essere corroborato da altri elementi di prova acquisiti al processo, ritiene questo Giudice che la conferma nel corso del giudizio da parte del titolare dell'Autocarrozzeria che lo ha redatto del preventivo in atti (si veda la deposizione resa dal teste Testimone_3
[.. riportata nel verbale di udienza del 24-3-2023) e il contenuto dello stesso preventivo, che risulta dettagliato, preciso e relativo a parti della carrozzeria del veicolo che trovano riscontro nelle emergenze della documentazione fotografica prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice (si vedano il preventivo prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte della relativo al giudizio Controparte_1
instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio e le fotografie prodotte al n. 8 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato Controparte_3
davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio) consentano di utilizzare il suddetto documento quale prova del quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla società
[...]
Controparte_1
A tale proposito la compagnia assicuratrice ha dedotto che la riparazione del veicolo sarebbe antieconomica, in quanto l'esborso necessario sarebbe di gran lunga superiore al valore commerciale del mezzo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2058 c.c.
(risarcimento in forma specifica), il quale prevede che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga soltanto per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Premesso che in caso di danneggiamento di un bene la reintegrazione in forma specifica consiste non soltanto nella sua restituzione o nella consegna di un bene equivalente, ma anche nella sua riparazione e che, pertanto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente all'esborso necessario per la riparazione integra una domanda di reintegrazione in forma specifica, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato da cui non vi sono
46 ragioni per discostarsi, è concorde nel ritenere che nel caso in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno in misura corrispondente all'esborso necessario per la riparazione del bene trovi applicazione il secondo comma dell'articolo 2058 c.c., che in attuazione del principio solidaristico consente al
Giudice di riconoscere il risarcimento del danno per equivalente (nei limiti della differenza fra il valore del bene prima e dopo la lesione), in tutti i casi in cui il costo delle riparazioni sia di gran lunga superiore al valore commerciale del bene danneggiato, risolvendosi altrimenti il risarcimento del danno in forma specifica in un ingiustificato vantaggio per la parte lesa e in un eccessivo sacrificio dell'interesse del debitore (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10196 del 2022, Corte di cassazione n. 21012 del 2010 e Corte di cassazione n.
24718 del 2013).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa non sono stati forniti dall'assicuratore elementi che consentano di ritenere che effettivamente il valore commerciale della sia inferiore al costo necessario per la sua riparazione, posto che a Parte_3
tal fine non può essere utilizzata la consulenza di parte a firma del fiduciario dello stesso assicuratore, in quanto documento contenente giudizi valutativi formato unilateralmente da una delle parti in assenza di contraddittorio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che spetta alla società il risarcimento del danno patrimoniale per i danni Controparte_1
riportati dal veicolo di sua proprietà nella misura di complessivi euro 6.891,42.
Sulla somma liquidata a tale titolo non può essere riconosciuta l'Iva, avendo il titolare dell'Autocarrozzeria dichiarato di non avere proceduto alla riparazione del mezzo, che è stato rottamato, mentre sono dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (23-4-
47 2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
In seguito alla condanna di al risarcimento del danno subito da Controparte_4
e dalla società e a fronte della Controparte_2 Controparte_1
tempestiva formulazione, ad opera del responsabile civile, della domanda diretta ad essere garantito dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio proposta nei confronti di (fusa per incorporazione in Controparte_6 Controparte_5
in virtù del contratto di assicurazione che copriva all'epoca del sinistro il veicolo
Chrysler di sua proprietà, l'assicuratore deve essere condannato a tenere indenne da quanto corrisposto in favore degli attori in esecuzione della Controparte_4
presente pronuncia in attuazione della norma dettata dal primo comma dell'articolo 1917 c.c., il quale per l'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile prevede l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto. Infatti, risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale ha chiesto di essere Controparte_4
manlevato dal proprio assicuratore alla luce non soltanto della risultanze della relazione di servizio dei Carabinieri di Melfi, ma anche della condotta processuale assunta da che non soltanto non ha contestato in modo Controparte_5
specifico la stipula del contratto di assicurazione e l'operatività della copertura assicurativa, ma si è difesa sulla base di argomentazioni (esclusione di ogni addebito in capo al proprio assicurato nella causazione del sinistro) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare la relativa circostanza.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e, pertanto, nei rapporti fra e nei rapporti fra Parte_1 Controparte_3 CP_2
48 e da un lato, e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
e , dall'altro, devono essere poste a carico dei convenuti in solido Controparte_4
fra loro, non potendo operare la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c., nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.
(Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).
Le spese processuali sostenute da devono essere attribuite all'avv. Parte_1
EO LA per dichiarato anticipo e quelle sostenute da Controparte_2
devono essere attribuite all'avv. Manuel Robilotta per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso
Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
49 di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Sulla base degli stessi parametri devono essere liquidate le spese processuali sostenute dalla società utilizzando, però, lo scaglione Controparte_1
relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e con il riconoscimento della distrazione in favore dell'avv. Manuel Robilotta per dichiarato anticipo.
Sempre in attuazione del principio di soccombenza e in applicazione dei suddetti parametri le spese processuali sostenute dall' devono essere poste a CP_7
carico di e devono essere liquidate come in dispositivo, Controparte_4
utilizzando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per le fasi ulteriori in considerazione della consistenza dell'attività svolta dal difensore e applicando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Infine, le spese processuali sostenute da devono essere poste a Controparte_4
carico del suo assicuratore e devono essere liquidate sulla base dei suddetti parametri e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, corrispondente al valore del cumulo delle domande
50 proposte nei confronti di in relazione alle quali lo stesso ha Controparte_4
chiesto di essere garantito dall'assicuratore del veicolo di sua proprietà.
Quanto ai rapporti fra e in Controparte_4 Controparte_3
considerazione della consistenza dell'attività difensiva posta in essere dalla compagnia assicuratrice in relazione alla domanda proposta dal primo nei suoi confronti, ritiene questo Giudice che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
Infine, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio su Pt_1
e liquidate con separato decreto,
[...] Controparte_2 Controparte_4
devono essere poste definitivamente a carico di e di Controparte_3
in solido fra loro per la quota di 2/3 e a carico di Controparte_4 Controparte_4
per la residua quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
GA, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 16-3-2015 e in data 18-3-2015, da Parte_1
nei confronti di , della società e di Controparte_2 Controparte_1
sulla domanda trasversale proposta, nella comparsa Controparte_3
di costituzione e risposta depositata in data 13-7-2015, da nei Controparte_4
confronti di e della società Controparte_3 Controparte_1
nonché sulla domanda proposta, con atto di citazione per la chiamata in
[...]
causa del terzo notificato in data 9-9-2015, da nei confronti Controparte_4
dell' sulla domanda proposta, nella comparsa di costituzione e risposta CP_7
depositata in data 4-5-2015, da nei confronti di Controparte_2 [...]
e di , nonchè sulla domanda proposta, nella Controparte_3 Controparte_4
comparsa di costituzione risposta depositata in data 4-5-2015, dalla società
[...]
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3 CP_13
[...]
[...] e sulla domanda di manleva proposta, con atto di citazione per la
[...]
chiamata in causa del terzo notificato in data 9-9-2015, da nei Controparte_4
confronti di (già , ogni contraria istanza, Controparte_5 Controparte_6
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna la compagnia Controparte_3
assicuratrice al risarcimento in favore dell'attrice del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, che liquida nell'importo complessivo di euro 1.811,54, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
e di e, per l'effetto, dichiara che l'incidente Controparte_3 Controparte_4
per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Chrysler targata CP583GB e condanna i convenuti in solido fra loro al risarcimento in favore dell'attore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, che liquida nell'importo complessivo di euro 2.569,17, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- accoglie la domanda proposta dalla società nei Parte_4
confronti di e di e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_4
dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Chrysler targata CP583GB e condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore della società attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma complessiva di euro 6.891,42, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata dal
52 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_4 CP_7
- rigetta la domanda trasversale proposta da nei confronti di Controparte_4
e della società Controparte_3 Controparte_1
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_4
condanna a tenere indenne lo stesso dal pagamento delle Controparte_5
somme liquidate a suo carico in favore di e della società Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale subito nel sinistro per cui è causa e delle somme liquidate a suo carico a titolo di spese processuali e di spese relative alla C.T.U.;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. EO LA per dichiarato anticipo;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in Controparte_2
complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Manuel Robilotta per dichiarato anticipo;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Manuel
Robilotta per dichiarato anticipo;
53 - condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_4 CP_7
processuali, che liquida in complessivi euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra e Controparte_4
Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_5 Controparte_4
spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_3 CP_4
il pagamento della quota di 2/3 delle spese relative alla C.T.U., liquidate
[...]
con separato decreto;
- pone definitivamente a carico di il pagamento della quota di 1/3 Controparte_4
delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 9-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella GA
54 55 56
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2016 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. EO LA in virtù di mandato a Parte_1
margine dell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 27/2015 R.G. dinanzi al
Giudice di pace di GI e domiciliata presso lo studio del suo procuratore;
- ATTORE/CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Robilotta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13-3-2023 e presso lo studio dello stesso domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuel Robilotta in virtù di Controparte_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13-3-2023 e presso lo studio dello stesso domiciliato;
1 E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Romina Avigliano in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio iscritto al n. 27/2015 R.G. dinanzi al Giudice di pace di GI e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTI -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Di Ciommo in virtù di Controparte_4
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata in causa di terzo depositata nel giudizio iscritto al n. 27/2015 R.G. dinanzi al Giudice di pace di GI e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- TERZO CHIAMATO/ATTORE IN RIASSUNZIONE -
NONCHE'
quale incorporante per fusione in Controparte_5 Controparte_6
persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino
Palamone in virtù di procura alle liti con atto per Notaio rilasciata Persona_1
in data 18-12-2014, rep. n. 186905 e racc. n. 30367, e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_7
dall'avv. Teresa Celeste Frascaro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13-12-2017 e presso lo studio della stessa domiciliato;
2 - RZ AM -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 16-3-2015 e 18-3-2015 agiva Parte_1
in giudizio dinanzi al Giudice di pace di GI nei confronti della società
[...]
di e di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità rispettivamente di proprietario, conducente e assicuratore del veicolo sul quale viaggiava quale terza trasportata, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti in conseguenza del sinistro che aveva coinvolto il predetto veicolo.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 23-4-2014, alle ore 17,00 circa, viaggiava a bordo dell'autovettura IA
LT targata DD516DD di proprietà della società Controparte_1
condotta da e assicurata per la RCA con Controparte_2 [...]
che stava percorrendo la S.S. 658 in direzione Potenza;
Controparte_3
- il conducente dell'autovettura a bordo della quale viaggiava procedeva a velocità moderata allorquando, giunto al km 45,50, aveva visto improvvisamente invasa la sua corsia di marcia dal veicolo Chrysler Cherokee targato CP583GB di proprietà
3 e condotto da e assicurato per la RCA con il Controparte_4 Controparte_6
quale, provenendo dall'opposto senso di marcia a velocità elevatissima, aveva perso il controllo del suo veicolo, andando a collidere dapprima contro il guard- rail posto sul lato sinistro rispetto al senso di marcia percorso e dopo contro l'autovettura IA LT;
- aveva tentato senza successo di spostarsi a destra rispetto al Controparte_2
suo senso di marcia per evitare l'impatto;
- i conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro avevano sottoscritto apposito modello CID e sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri del
Comando Stazione di Melfi;
- in seguito all'incidente era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa D'Agri, dove le era stata diagnosticata “cervicalgia post- traumatica, trauma contusivo spalla dx e ginocchio dx”;
- le lesioni riportate le avevano provocato un patema d'animo ed una sofferenza interiore e le avevano impedito di adempiere alle normali mansioni quotidiane;
- aveva sostenuto spese mediche per l'importo di euro 373,00;
- con raccomandata a.r. del 14-5-2014 aveva messo in mora la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava e, dopo l'invio di tutta la documentazione medica attestante le lesioni riportate a seguito del sinistro, in data
11-9-2014 era stata sottoposta a visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia assicuratrice, dott. Persona_2
- in data 19-11-2014 le aveva trasmesso un'offerta Controparte_3
di risarcimento, che aveva accettato ed incassato a titolo di acconto sul maggior importo ancora dovuto.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro nel quale Controparte_2
era rimasta coinvolta in qualità di terza trasportata, i convenuti venissero
4 condannati in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subìti (danno biologico, danno morale e danno patrimoniale per le spese mediche sostenute) per l'importo residuo di euro 3.579,09, detratto l'importo già incassato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-5-2015 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare chiedeva il differimento Controparte_2
della prima udienza al fine di chiamare in causa e Controparte_4 [...]
nel merito, previo accertamento della responsabilità esclusiva Controparte_3
o prevalente di nella causazione del sinistro, chiedeva il rigetto Controparte_4
della domanda formulata dall'attrice nei suoi confronti e la condanna di CP_4
e in solido fra loro al risarcimento in suo
[...] Controparte_3
favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in seguito al sinistro per cui è causa (danno biologico e spese mediche), quantificati nell'importo complessivo di euro 4.266,21 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4-5-2015 si costituiva in giudizio la società la quale in via preliminare Controparte_1
chiedeva il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa CP_4
e nel merito, deducendo che il veicolo
[...] Controparte_3
IA LT di sua proprietà aveva riportato ingenti danni alla parte anteriore sinistra, chiedeva che venisse accertata la responsabilità esclusiva o prevalente di nella causazione del sinistro, che la domanda risarcitoria Controparte_4
formulata dall'attrice nei suoi confronti venisse rigettata e che e Controparte_4
venissero condannati in solido fra loro al Controparte_3
risarcimento in suo favore dei danni materiali riportati dall'autovettura IA
5 LT di sua proprietà, quantificati nell'importo complessivo di euro 6.891,42, oltre Iva, o nel diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi dal giorno dell'incidente fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-7-2015 si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che la procedura di indennizzo diretto non era applicabile ai sinistri in cui la responsabilità era attribuibile in tutto o in parte ad un terzo rispetto ai veicoli interessati dalla collisione e che nel caso di specie la responsabilità del sinistro era attribuibile ad in considerazione della presenza sul manto stradale di un'insidia CP_7
costituta da una buca, che aveva determinato la foratura della ruota anteriore sinistra del veicolo condotto da;
nel merito, chiedeva il rigetto Controparte_4
della domanda attorea, in quanto infondata nell'an e nel quantum, deducendo che la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva o quantomeno concorrente a , il quale, nonostante la buona Controparte_2
visibilità, sopraggiungeva a velocità sostenuta dalla direzione di marcia opposta rispetto al veicolo Chrysler e andava ad impattare contro quest'ultimo, che era già fermo sulla corsia opposta a seguito dell'impatto contro il guard-rail.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata di terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-7-2015 si costituiva in giudizio , che in via preliminare chiedeva la rimessione della Controparte_4
causa al Tribunale competente per valore in considerazione della domanda riconvenzionale proposta ed il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa e CP_7 Controparte_8
rispettivamente quale corresponsabile dell'incidente e quale assicuratore del veicolo di sua proprietà al fine di essere garantito da quest'ultimo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio. Nel merito, negava qualsivoglia
6 responsabilità a suo carico nella causazione dell'incidente e contestava la dinamica descritta nell'atto di citazione, deducendo che:
- mentre percorreva, alla guida dell'autovettura Chrysler targata CP583GB di sua proprietà e assicurata per la RCA con la S.S. Controparte_8
658 in direzione Melfi, all'altezza del km 45,50, aveva forato la ruota anteriore sinistra a causa di una buca o, comunque, di una profonda asperità presente sul manto stradale e, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, aveva perso il controllo del suo veicolo, aveva invaso l'opposta corsia di marcia e si era fermato, con la parte anteriore sinistra del veicolo, sul guard-rail del lato sinistro della strada;
- a seguito dell'impatto contro il guard-rail e a dimostrazione della velocità di guida conforme ai limiti ivi stabiliti, erano stati danneggiati nell'impatto soltanto i fanalini anteriori e non si era aperto neppure l'airbag;
- mentre il suo veicolo era già fermo, dalla direzione opposta rispetto al suo iniziale senso di marcia era sopraggiunto il veicolo IA LT condotto da
, il quale, nonostante la buona visibilità, non era riuscito ad Controparte_2
evitare il veicolo fermo sulla sua corsia, andandolo ad urtare violentemente con la sua parte anteriore la parte posteriore destra dello stesso, facendolo ruotare e sospingendolo nuovamente nella corsia di destra, dove aveva terminato la sua corsa;
- pertanto, la responsabilità per l'evento dannoso era ascrivibile in parte all'
[...]
quale custode della strada, per il cattivo stato di manutenzione della stessa CP_7
ed in parte alla condotta colposa del conducente del veicolo IA LT,
; Controparte_2
- in seguito all'incidente, egli aveva riportato lesioni quantificabili in una invalidità permanente del 13% e consistenti nell'impaccio della flesso-estensione e della rotazione laterale del rachide cervico-lombare con brachialgia bilaterale,
7 nonché in postumi alla spalla dx caratterizzati da facile affaticabilità nei movimenti di rotazione dell'articolazione scapolo-omerale di dx associata a sciatalgia con disestesie all'arto inferiore dx, oltre che una invalidità temporanea totale per 9 giorni;
siffatte lesioni avevano inciso sulle sue normali attività e, in particolare, sul suo lavoro di urologo ospedaliero che lo obbligava a stare in piedi per diverse ore;
- per la riparazione dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà aveva sostenuto un esborso di euro 8.788,39 ed aveva subito, altresì, un danno per il fermo tecnico per l'importo di euro 1.329,44, essendo stato costretto a noleggiare un altro veicolo per tre mesi;
- il CID era stato compilato interamente da , che aveva Controparte_2
insistito affinché anche lui lo sottoscrivesse il giorno 25-4-2014, approfittando del suo stato di malessere e di confusione;
- con nota del 14-5-2014 aveva inutilmente richiesto il risarcimento del danno subìto in seguito al sinistro a ad , CP_7 Controparte_8
quale assicuratore del veicolo di sua proprietà, e ad Controparte_3
quale assicuratore del veicolo IA LT di proprietà di Controparte_1
[...]
- privo di riscontro era rimasto anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a e CP_7 Controparte_8
Controparte_3
Alla luce di tali premesse in fatto, chiedeva, previo accertamento Controparte_4
della riconducibilità causale del sinistro in parte al cattivo stato di manutenzione della strada ed in parte alla imprudente condotta di guida di , il Controparte_2
rigetto delle domande risarcitorie formulate nei suoi confronti da CP_2
e e, nella denegata ipotesi di accoglimento di
[...] Controparte_1
tali domande, chiedeva che quale assicuratore Controparte_8
8 per la RCA del veicolo da lui condotto, venisse condannata a manlevarlo da quanto eventualmente dovuto agli attori. In via riconvenzionale chiedeva che e venissero CP_7 Controparte_1 Controparte_3
condannati, in solido fra loro o nella misura del rispettivo grado di colpa, al risarcimento di tutti i danni da lui subìti in seguito al sinistro per l'importo complessivo di euro 50.750,21.
Autorizzata la chiamata in causa di e di Controparte_8 [...]
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-10-2015 si CP_7
costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda e in via CP_7
subordinata la liquidazione del danno in proporzione al rispettivo grado di colpa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-10-2015 si costituiva in giudizio quale incorporante per fusione Controparte_5
che in via preliminare chiedeva che la causa venisse rimessa Controparte_6
davanti al Tribunale di Potenza, competente per valore, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione, e in via subordinata chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, non essendo configurabile alcuna responsabilità in capo al proprio assicurato.
Con ordinanza emessa in data 7-12-2015 il Giudice di pace di GI, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta da eccedeva la sua Controparte_4
competenza per valore, dichiarava la connessione tra le domande proposte e rimetteva l'intero giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.
Con atto di citazione notificato in data 22-2-2016 riassumeva Controparte_4
davanti al Tribunale di Potenza il giudizio pendente dinanzi al Giudice di pace di
GI nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
e
[...] Controparte_3 Controparte_5 CP_7
In particolare, chiedeva che, previo accertamento della Controparte_4
9 responsabilità per l'evento dannoso di ai sensi dell'articolo 2051 c.c. e CP_7
di ai sensi dell'articolo 2043 c.c., in via principale venissero Controparte_2
rigettate le domande risarcitorie proposte nei suoi confronti da Controparte_2
e e in via riconvenzionale che Controparte_1 CP_7 [...]
e venissero condannati, in Controparte_1 Controparte_3
solido fra loro o nella misura del rispettivo grado di colpa, al risarcimento dei danni da lui subìti per l'importo complessivo di euro 50.750,21.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-3-2016 si costituiva che preliminarmente reiterava l'eccezione di Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande risarcitorie formulate nei suoi confronti da , nonché da Parte_1
, dalla società e da;
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
nello specifico, con riferimento alla posizione dell'originaria attrice, chiedeva che venisse dichiarata la congruità dell'importo di euro 1.000,00 già corrisposto prima dell'instaurazione del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-5-2016 si costituivano in giudizio e la società Controparte_2 Controparte_1
che si riportavano integralmente alle difese svolte e alle richieste formulate
[...]
nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-5-2016 si costituiva la quale chiedeva che, previo rigetto della domanda risarcitoria Parte_1
formulata da , quale assicuratore Controparte_4 Controparte_3
del veicolo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata, venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lei subìto per l'importo di euro 3.579,07 ovvero per il diverso importo da accertarsi in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-6-2016 si costituiva
10 in giudizio che in via principale chiedeva che venisse Controparte_5
dichiarato il non luogo a provvedere nei suoi confronti, deducendo che, nell'atto di riassunzione l'assicurato , pur avendo rinnovato la domanda di Controparte_4
condanna di e CP_7 Controparte_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni da lui subìti, non aveva riproposto la domanda di
[...]
manleva originariamente proposta nei suoi confronti, così rinunciando ad essere garantito nell'ipotesi di condanna al risarcimento nei confronti di CP_2
e in via subordinata, chiedeva che venisse
[...] Controparte_1
comunque accertata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico di per l'incidente oggetto di causa e che, pertanto, venissero Controparte_4
rigettate le domande proposte nei suoi confronti e, conseguentemente, anche la domanda di manleva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-11-2016 si costituiva in giudizio che in via principale chiedeva il rigetto della CP_7
domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da , deducendo Controparte_4
che la responsabilità dell'incidente era riconducibile in via esclusiva alla condotta di guida di quest'ultimo: in proposito, l'Ente deduceva che aveva Controparte_4
tenuto una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi (strada rettilinea subito dopo una curva con limite di velocità di 50 km/h in entrambe le direzioni di marcia) e alle condizioni atmosferiche (asfalto bagnato e scivoloso a causa della pioggia battente), che dal verbale redatto dai Carabinieri di Melfi intervenuti sul luogo del sinistro non emergeva la presenza di alcuna buca sul manto stradale e che la effettiva dinamica dell'incidente era quella risultante dal modello CID firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In via subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti, chiedeva che il danno venisse comunque liquidato CP_7
secondo i rispettivi gradi di colpa.
11 Con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data 14-1-2017 ribadiva la domanda di manleva formulata nei Controparte_4
confronti di deducendo che la riassunzione non dà vita ad un Controparte_5
nuovo processo e che, pertanto, non occorre che siano espressamente riproposte nell'atto di riassunzione tutte le domande proposte dinanzi al Giudice dichiarato incompetente, in quanto tali domande devono presumersi mantenute in difetto di elementi contrari;
eccepiva, altresì, la tardività dell'eccezione di non luogo a provvedere formulata da oltre i termini di cui all'articolo 167 Controparte_5
c.p.c. e la infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da avendo proposto nei confronti di essa Controparte_3
l'azione diretta (e non l'indennizzo diretto) per ottenere il risarcimento del danno in proporzione al grado di colpa del suo assicurato, il proprietario del veicolo IA
LT.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-3-2023 si costitutiva in giudizio in qualità di socio accomandatario della cessata Controparte_9
società che si riportava alle difese già svolte dalla Controparte_1
società nel corso del giudizio.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento dell'interrogatorio formale dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, delle prove testimoniali richieste dalle parti e di una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei postumi permanenti delle lesioni riportate dai danneggiati, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Maggio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Pregiudizialmente occorre dare atto che la circostanza che nel corso del giudizio si
12 sia costituito il socio accomandatario della società Controparte_1
dichiarando la cessazione dell'attività della società e non documentando la sua estinzione (si veda la visura camerale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-3-2023), non può assumere alcuna rilevanza né ai fini della prosecuzione del giudizio né ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva e passiva in capo alla società, posto che gli effetti processuali e sostanziali della estinzione di una società si producono soltanto dal momento della cancellazione della società dal Registro delle imprese (si vedano Corte di cassazione Sezioni Unite n. 4062 del 2010 e Corte di cassazione n. 25192 del
2008 in tema di applicabilità della norma dettata dall'articolo 2495 primo e terzo comma c.c. anche all'estinzione delle società di persone).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame delle contrapposte domande occorre procedere alla qualificazione dell'azione proposta dall'originaria attrice, Pt_1
nei confronti di , della società
[...] Controparte_2 Controparte_1
e di dell'azione proposta da e Controparte_3 Controparte_2
dalla società proprietaria del veicolo IA LT nei confronti di CP_4
e di e dell'azione esercitata da
[...] Controparte_3 CP_4
nei confronti dell' di e di
[...] CP_7 Controparte_1 [...]
Controparte_3
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
sulla base del petitum e delle ragioni di fatto poste Controparte_3
a fondamento della pretesa fatta valere dalla danneggiata - la quale nell'atto introduttivo del giudizio ha allegato che al momento del sinistro viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura IA LT, assicurata per la RCA con la ed ha chiesto la condanna della compagnia Controparte_3
assicuratrice al risarcimento del danno subito - la domanda proposta deve essere qualificata come azione diretta ai sensi dell'articolo 141 del Decreto legislativo n.
13 209 del 2005.
L'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, al fine di fornire al terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale uno strumento di tutela snello ed efficace in attuazione del principio vulneratus ante omnia reficiendus, consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, ma fa salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente - che valorizza la ratio della norma, che è quella di privilegiare in tema di allocazione del rischio l'interesse del terzo trasportato ad avvalersi di uno strumento di tutela snello ed aggiuntivo, che gli consente di rivolgersi al soggetto a lui sicuramente noto
(assicuratore del vettore) - la nozione di caso fortuito cui fa riferimento la prima parte dell'articolo 141 del Codice delle assicurazioni deve essere intesa come comprensiva soltanto degli eventi naturali imprevedibili, con esclusione delle condotte umane, con la conseguenza che il trasportato che agisce nei confronti dell'assicuratore del vettore ha l'onere di provare soltanto il verificarsi del sinistro e il danno subito e non deve necessariamente allegare le modalità dell'incidente, restando ininfluente l'individuazione delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (in tal senso Corte di cassazione n. 16181 del 2015 e Corte di cassazione n. 16477 del 2017).
La giurisprudenza di legittimità più recente, invece - con orientamento cui questo
Giudice ha aderito in alcune pronunce, ritenendolo coerente con la ratio e con la lettera della norma (che nell'incipit contiene un esplicito riferimento al caso fortuito da intendersi in senso giuridico) - interpreta la nozione di caso fortuito in senso giuridico come comprensiva non soltanto di ogni evento naturale e imprevedibile, ma anche della condotta umana e ritiene che l'espressione “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” stia a significare che, affinchè il terzo possa fare ricorso alla procedura di risarcimento diretto e l'assicuratore del
14 vettore sia chiamato a rispondere del danno dallo stesso lamentato, è necessario che il vettore sia almeno corresponsabile della causazione del sinistro, operando in caso contrario il limite del caso fortuito sub specie di riconducibilità sul piano causale dell'evento lesivo ad un evento naturale imprevedibile o alla condotta del vettore del veicolo antagonista o dello stesso trasportato (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 4147 del 2019, Corte di cassazione n. 8386 del 2020 e
Corte di cassazione n. 414 del 2021).
Da tale impostazione a lungo la giurisprudenza anche di merito ha fatto derivare alcune conseguenze sul piano sostanziale e processuale: 1) ai fini dell'esercizio dell'azione diretta ad opera del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava è necessario che il danneggiato alleghi la responsabilità o la corresponsabilità del vettore nella causazione del sinistro, 2) il caso fortuito (inteso in senso giuridico e, quindi, comprensivo non soltanto degli eventi naturali imprevedibili, ma anche delle condotte umane) rappresenta il limite della responsabilità dell'assicuratore del vettore;
3) pertanto, affinchè possa essere riconosciuto l'obbligo risarcitorio in capo all'assicuratore del vettore è necessario che quest'ultimo sia almeno corresponsabile del sinistro, operando altrimenti, a fronte della prova della riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista (il cui onere grava sull'assicuratore o in alternativa è desumibile dall'intervento dell'assicuratore del responsabile civile che dichiari l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato ex articolo 141 terzo comma), il limite alla responsabilità dell'assicuratore del vettore costituito dal caso fortuito;
4) nel caso in cui, invece, il vettore sia almeno corresponsabile, è ininfluente l'accertamento della misura della sua responsabilità
e il suo assicuratore dovrà risarcire integralmente il danno subito dal terzo trasportato, incidendo l'eventuale corresponsabilità soltanto sul piano della rivalsa verso l'assicuratore dell'altro corresponsabile sulla base del combinato disposto
15 dell'articolo 141 quarto comma e dell'articolo 150 primo comma lettera a) del
Codice delle assicurazioni.
Di recente a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale è intervenuta, seppure incidentalmente, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato che
l'incipit della norma dettata dall'articolo 141 del Codice delle assicurazioni
“salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” non può che essere letto in correlazione con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti” e una siffatta lettura..evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può, pertanto, essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito, il quale deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 35318 del 2022).
In adesione a tale opzione ermeneutica prescelta dalle Sezioni Unite, cui non può non darsi continuità nel rispetto della loro funzione nomofilattica, deve ritenersi che la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio la danneggiata abbia negato ogni addebito nella causazione del sinistro per cui è causa a carico del conducente del veicolo sul quale viaggiava non sia di ostacolo al ricorso all'azione diretta ex articolo 141 del Codice delle assicurazioni.
Nell'atto introduttivo del giudizio incardinato davanti al Giudice di pace di
GI LE ED ha agito nei confronti dell'assicuratore del vettore, citando in giudizio anche il responsabile civile, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo e del conducente del veicolo sul quale viaggiava l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti,
l'attrice, pur allegando la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice con il conducente e
16 il proprietario del veicolo sul quale viaggiava, proponendo, quindi, nei confronti di questi ultimi autonoma azione risarcitoria ordinaria.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel corso del giudizio riassunto davanti al Tribunale , però, ha concluso nel modo seguente: Parte_1
“condannare la a risarcire alla sig.ra Controparte_3 Parte_1
la residua somma di euro 3.579,07 per danni e lesioni subiti nel sinistro, che saranno accertati e quantificati in corso di causa attraverso C.T.U. medico- legale, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”, non riproponendo la domanda risarcitoria proposta davanti al Giudice di pace di GI nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo sul quale viaggiava.
In proposito deve ritenersi che, dal momento che la riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma ha la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente o di quello instaurato davanti ad un Giudice incompetente, in generale la mancata riproposizione nell'atto di riassunzione e negli scritti difensivi delle parti di una domanda già proposta non consente di ritenerla per ciò solo abbandonata o rinunciata ove non ricorrano altri elementi contrari che evidenzino la volontà della parte di non coltivarla (si vedano Corte di cassazione n. 22436 del 2011 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 5039 del 2024).
Tanto premesso, non soltanto non ha riproposto la domanda Parte_1
risarcitoria originariamente proposta nei confronti di e della Controparte_2
nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
seguito alla riassunzione del giudizio ad opera di , ma non ha Controparte_4
insistito nella relativa pronuncia neanche nel corso del giudizio e nella comparsa conclusionale, sicchè deve escludersi che la suddetta domanda sia stata mantenuta ferma.
Quanto all'azione esercitata dalla società e da Controparte_1 CP_2
nei confronti di in quanto assicuratore
[...] Controparte_3
17 del veicolo di proprietà della prima, e di , quale proprietario e Controparte_4
conducente del veicolo antagonista, gli attori hanno esercitato, al fine ottenere rispettivamente il risarcimento del danno materiale al veicolo e il risarcimento del danno per le lesioni riportate in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti dell'assicuratore del veicolo IA , citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in Pt_2
quanto litisconsorte necessario, e contestualmente hanno esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, i danneggiati, non soltanto hanno allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dei rispettivi scritti difensivi hanno anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario e conducente del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Quanto ai presupposti per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo danneggiato, il quadro normativo deve essere individuato nell'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), il quale, al fine di accelerare la procedura di liquidazione dei sinistri e di contenere il relativo costo, prevede che, in caso di sinistro fra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dal quale siano derivati danni ai veicoli o ai loro conducenti, il danneggiato può agire nei confronti dell'assicuratore che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, precisando al secondo comma che la procedura di risarcimento diretto si applica soltanto per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e per il danno alla persona subito dal conducente non responsabile, a condizione che lo stesso sia contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 dello stesso Codice (danno non patrimoniale per lesioni di lieve
18 entità).
Pertanto, affinchè il danneggiato possa ricorrere alla procedura di risarcimento diretto è necessario che si sia verificato un urto fra due veicoli (o fra più veicoli in cui non vi siano responsabilità addebitabili ad altri veicoli oltre quello del danneggiato e del destinatario della sua pretesa), che entrambi i veicoli siano immatricolati in , siano identificati e regolarmente assicurati e, in caso di CP_5
danno alla persona subito dal conducente non responsabile, che i postumi permanenti conseguenti alle lesioni subite dal danneggiato siano inferiori o uguali al 9% (micropermanenti).
Inoltre, il dato letterale costituito dal riferimento generico al danneggiato e al veicolo utilizzato contenuti nella norma dettata dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni non lascia margini interpretativi sul riconoscimento della legittimazione a ricorrere al procedimento di indennizzo diretto anche in capo al conducente non proprietario del veicolo assicurato. ha contestato la propria legittimazione passiva e Controparte_3
sostanzialmente l'ammissibilità della procedura di indennizzo diretto sotto il profilo del coinvolgimento nel sinistro non di un terzo veicolo, ma di un altro soggetto responsabile, l' individuato da come CP_7 Controparte_4
corresponsabile del sinistro per cui è causa.
La ratio della previsione dell'esclusione del ricorso alla procedura di indennizzo diretto nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti più di due veicoli deve essere individuata sul piano sistematico nella disciplina dello stesso sistema di risarcimento diretto, che, prevedendo la possibilità per il danneggiato di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione - la quale gestisce la pratica per conto dell'assicuratore del responsabile del sinistro, riservandosi di regolare in un secondo momento i rapporti con quest'ultima attraverso una stanza di compensazione - presuppone l'operatività di due meccanismi, quello della
19 rappresentanza e quello della compensazione, che operano sinergicamente sia nel caso in cui il danneggiato sia in parte responsabile dell'incidente sia nel caso in cui il sinistro sia ascrivibile in via esclusiva al veicolo antagonista, ma che, invece, non possono funzionare nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'incidente sia ascrivibile, in tutto o in parte, ad un terzo, non potendo operare in tal caso né il meccanismo della rappresentanza né quello della stanza di compensazione (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 3146 del 2017), sicchè, ove nel sinistro sia allegata la responsabilità di un soggetto terzo, è necessario che il danneggiato alleghi e provi che il comportamento del terzo non abbia avuto alcuna efficienza causale rispetto al verificarsi del fatto dannoso.
Tanto premesso, ritornando al caso che ci occupa e dando attuazione alle suddette coordinate ermeneutiche, occorre concludere che, dal momento che per le ragioni che saranno di seguito indicate deve essere escluso ogni profilo di responsabilità in capo al gestore della strada sulla quale si è verificato il sinistro, il ricorso alla procedura di indennizzo diretto ad opera del conducente e del proprietario del veicolo assicurato con non è precluso in astratto Controparte_3
dalla allegazione, ad opera del proprietario del veicolo antagonista, della imputabilità dell'incidente alla responsabilità esclusiva o concorrente di un terzo, sicchè deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione esercitata da CP_2
e dalla società proprietaria del veicolo assicurato nei confronti
[...]
dell'assicuratore.
Quanto all'azione esercitata da nei confronti di Controparte_4 [...]
la stessa è riconducibile al paradigma dell'azione diretta ex Controparte_3
articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, che il danneggiato propone nei confronti dell'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro e nella quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, che, però, l'attore con l'azione trasversale ha citato non soltanto nella suddetta qualità, ma anche come
20 destinatario della pretesa risarcitoria, sicchè sul punto la domanda proposta nei confronti della società deve essere qualificata come Controparte_1
domanda ordinaria ex articolo 2054 c.c.
La domanda proposta da nei confronti dell' invece, Controparte_4 CP_7
deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c.
Infine, nel corso del giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di GI
GE CH ha chiesto il differimento dell'udienza di comparizione delle parti al fine di chiamare in causa il proprio assicuratore, (fusa per Controparte_6
incorporazione in , dal quale ha chiesto di essere garantito Controparte_5
dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio, proponendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria ai sensi dell'articolo 1917 c.c.
A tale ultimo proposito occorre evidenziare che, nonostante nella comparsa in riassunzione non abbia riproposto la domanda di garanzia Controparte_4
avanzata nei confronti del proprio assicuratore, la stessa - per le suesposte ragioni attinenti alla funzione della riassunzione del processo che è quella di proseguire un processo già pendente - non può dirsi abbandonata, posto che non soltanto non ricorrono elementi contrari significativi della volontà di non coltivare la suddetta domanda nel giudizio riassunto, ma, al contrario, nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 183 sesto comma n. 1) c.p.c. in data 14-1-2017 il chiamante ha insistito per il suo accoglimento.
Tanto premesso in ordine alla qualificazione delle domande proposte dalle parti in causa ed alla relativa ammissibilità, appare opportuno esaminare separatamente la domanda proposta dal terzo trasportato, il cui vaglio prescinde dall'accertamento della imputazione della responsabilità, esclusiva o concorrente, del sinistro all'uno o all'altro conducente dei due veicoli coinvolti.
21 Infatti, in considerazione della tutela rafforzata che il legislatore ha inteso attribuire al trasportato, il danneggiato che agisce in giudizio ai sensi dell'articolo
141 del Codice delle assicurazioni, allegando di aver subito un danno riconducibile ad uno scontro fra due o più veicoli mentre si trovava in qualità di trasportato su uno di essi deve soltanto dimostrare che si è verificato un sinistro stradale nel quale sono rimasti coinvolti due o più veicoli, che egli viaggiava su uno di essi come trasportato e che, in conseguenza dell'incidente, ha riportato un danno;
grava, invece, sulla compagnia assicuratrice del vettore fornire la dimostrazione positiva, incidente sul nesso causale, dell'esistenza del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo (diverso dal conducente del veicolo antagonista, la cui responsabilità non può costituire oggetto di accertamento in questa sede, ma soltanto nella fase eventuale di rivalsa, prevedendo la norma che il risarcimento è dovuto al terzo a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti) o del fatto dello stesso danneggiato, fermo restando che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato opera sul diverso piano dell'entità del danno risarcibile ai sensi degli articoli 1227
e 2056 c.c.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio davanti al
Giudice di pace di GI e nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio riassunto non ha contestato il verificarsi Controparte_3
dell'incidente, ma ha negato la presenza di a bordo della IA Parte_1
LT al momento del verificarsi del fatto dannoso ed il nesso causale fra il sinistro ed i danni lamentati, allegando la riconducibilità delle lesioni riportate dalla danneggiata al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Pertanto, ricondotto al comportamento processuale assunto dalla compagnia assicuratrice l'effetto di una relevatio ab onere probandi in favore dell'attrice limitatamente al verificarsi dell'incidente con il coinvolgimento di due veicoli,
22 occorre verificare se la danneggiata, gravata del relativo onere della prova, abbia o meno dimostrato che al momento dell'incidente viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo dell'autovettura IA LT, assicurata per la RCA con
Controparte_3
Facendo applicazione del principio di acquisizione della prova, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte) concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del Giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimenti in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Corte di cassazione n. 23286 del 2024 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9863 del 2023), appare utilizzabile a tal fine il rapporto redatto dai Carabinieri di Melfi, intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, prodotto in giudizio da , nel quale è indicata quale passeggero Controparte_4 Parte_1
del veicolo IA LT targato DD516DD di proprietà della società
[...]
e condotto da , identificato come veicolo Controparte_1 Controparte_2
A nella sezione “veicoli coinvolti”.
Inoltre, risulta allegato al suddetto rapporto la dichiarazione resa dal conducente dello stesso veicolo, , dallo stesso sottoscritta, nella quale il Controparte_2
ha dichiarato che al momento dell'incidente viaggiava insieme a lui, CP_2
seduta sul sedile anteriore destro, la moglie (si veda la relazione di Parte_1
servizio redatta in data 4-6-2014 dai Carabinieri di Melfi ed i relativi allegati prodotti al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio Controparte_4
iscritto al n. 27/2015 R.G. pendente davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Quanto alla efficacia del rapporto in atti, occorre rilevare che per giurisprudenza
23 consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del
1997). Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal Giudice (Corte di cassazione n. 100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106 del 2002 e n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, nel verbale redatto e nei relativi allegati, hanno dato atto della presenza di
24 sull'autovettura IA LT quale terza trasportata;
dal momento Parte_1
che il verbalizzante ha riportato nel verbale redatto un fatto statico che ha costituito oggetto di percezione diretta, deve ritenersi che la relativa attestazione
(quanto meno relativa alla presenza di al momento dell'arrivo degli Parte_1
agenti) faccia piena prova di tale dato di fatto, con la conseguenza che la parte interessata a fornire la prova contraria avrebbe avuto l'onere di proporre la querela di falso.
In ogni caso, il conducente del veicolo IA LT ha reso sul punto una confessione stragiudiziale, la quale, pur non potendo assumere efficacia di prova piena nei confronti dell'assicuratore, al pari delle risultanze del modello di constatazione amichevole del sinistro in atti, da cui pure emerge che Parte_1
viaggiava al momento dell'incidente sulla IA LT (si veda il modulo di constatazione amichevole dell'incidente prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio iscritto al n. 27/2015 instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo Parte_1
al presente giudizio), può essere valutata dal Giudice ai fini della formazione del suo convincimento.
La danneggiata ha prodotto, poi, il referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di
Villa d'Agri datato 24-4-2014, da cui risulta che il giorno successivo all'incidente la stessa si è recata al Pronto soccorso, dove, all'esito degli accertamenti, le è stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica, trauma contusivo spalla dx e ginocchio destro” (si veda il referto del Pronto soccorso prodotto al n. 5 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio iscritto al n. 27/2015 instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al presente giudizio). Parte_1
Pertanto, deve ritenersi acquisita al processo la prova del verificarsi dell'incidente e della presenza dell'attrice principale quale terza trasportata su uno dei veicoli
25 coinvolti, oltre che del danno-conseguenza, costituito dalle lesioni dalla stessa riportate in seguito all'impatto.
In ordine al quantum del danno risarcibile, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno emergente corrispondente all'esborso sostenuto per le spese mediche per un importo di euro 373,00 e il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico, permanente e temporaneo, e del danno morale.
Quale prova degli esborsi sostenuti per la cura delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa ha prodotto le ricevute relative alle visite ortopediche Parte_1
eseguite, al corso di nuoto e ai massaggi alla cervicale per un importo complessivo di euro 393,57 (si vedano le ricevute prodotte al n. 10 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio iscritto al n. 27/2015 instaurato davanti al
Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte di Parte_1
relativo al presente giudizio), sicchè può esserle riconosciuto, nei limiti della domanda, l'importo complessivo di euro 373,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite e ormai consolidato, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi
26 inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
La giurisprudenza di legittimità, poi, richiamando i consolidati principi in tema di accertamento e quantificazione del risarcimento del danno, ha ritenuto, con riferimento al danno morale, che “con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti
27 secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass.
10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)” (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere liquidato alcun incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva, non avendo l'attrice, a fronte di un danno alla salute di lieve entità, allegato e fornito elementi di fatto da
28 cui inferire con il necessario rigore l'incidenza delle lesioni riportate nel sinistro sul suo stato d'animo.
Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta nel corso del giudizio, invece, deve essere riconosciuto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all'integrità psico-fisica che prescinde dalla capacità di produrre reddito.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici -, sulla base della documentazione medica agli atti e degli accertamenti espletati e, in particolare, dell'esame strumentale eseguito presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri nella immediatezza del fatto e dell'esame obiettivo effettuato dal consulente tecnico, che risulta affetta da Parte_1
postumi di distorsione del rachide cervicale. Tale lesività è compatibile con i fatti come descritti. Il danno biologico della sig.ra , globalmente valutato con Pt_1
criterio analogico/proporzionale con riferimento ai valori prospettati nei
Barèmes di usuale consultazione nell'ambito della responsabilità civile può essere valutato nella misura del 2%. Dalla valutazione del dato documentale, dalle attuali operazioni e da quanto è dato di apprendere dalla letteratura in siffatte evenienze lesive, il danno biologico temporaneo atteso si può quantizzare complessivamente in ITT 5 giorni e 25 giorni al 50%” (si vedano pag. 12 e 13 della relazione peritale depositata dal dott. in data 7-10- Persona_3
2024).
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., il ricorso ai criteri a cui deve essere improntata la valutazione del nesso causale in medicina legale (criterio cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenica e di esclusione) e, in particolare, al criterio di idoneità qualitativa (compatibilità fra la dinamica dell'incidente e la tipologia di danno
29 lamentato che è stata accertata dal C.T.U.) e al criterio cronologico (contiguità temporale fra il sinistro e l'accertamento attraverso esami strumentali delle lesioni presso il Pronto soccorso a distanza di un giorno dall'incidente) induce a ritenere accertato il rapporto di causalità fra il verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate da . Parte_1
In ordine al quantum del risarcimento del danno non patrimoniale, il nominato
C.T.U. ha accertato che le lesioni riportate dalla danneggiata hanno determinato un danno biologico permanente valutabile nel 2% e un periodo di inabilità temporanea totale di 5 giorni e parziale al 50% di 25 giorni nel periodo di graduale recupero funzionale.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attrice in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa e tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (52 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma complessiva di euro 2.657,54, di cui euro 1.674,39 per invalidità permanente ed euro 983,15 per invalidità temporanea, di cui euro 280,90 per inabilità temporanea totale (euro 56,18 x 5 giorni) ed euro
702,25 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 28,09 x 25 giorni).
La compagnia assicuratrice assume che la circostanza che non Parte_1
indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro sia determinante se non
30 per la esclusione almeno per la attenuazione della risarcibilità del danno.
Sul punto la giurisprudenza, formatasi in generale in tema di misure di protezione,
è da tempo concorde nel ritenere che perchè la mancata adozione da parte del danneggiato di alcune misure finalizzate ad evitare il danno o ad attenuarlo possa determinare una diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante ai sensi dell'articolo 1227 c.c. - applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2056 c.c. - è necessario che questi fornisca la prova dell'incidenza causale della violazione sulla causazione del danno, dimostrando che l'uso del casco protettivo o della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare le lesioni oppure avrebbe determinato lesioni di minore gravità (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 4954 del
2007).
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice non ha fornito tale prova, sicchè nessun concorso di colpa può essere riconosciuto in capo alla danneggiata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, spetta a la somma Parte_1
complessiva di euro 3.030,54 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito al sinistro per cui è causa.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (23-4-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Da tale importo va detratta, poi, la somma di euro 1.000,00 già versata dall'assicuratore prima della instaurazione del giudizio e trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto (si vedano l'assegno e la relativa nota di riscontro prodotti ai n. 14 e 15 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di GI e allegato al n. 3 nel fascicolo di
31 parte relativo al presente giudizio); il suddetto importo deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dalla data del versamento (26-11-
2014) ad oggi (sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un ammontare complessivo di euro 1.219,00 alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto relativo alla liquidazione del danno da illecito civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n. 1163 del 1998).
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Pt_1
deve essere condannata al pagamento in
[...] Controparte_3
favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della somma complessiva di euro 1.811,54, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Prima di passare all'esame della domanda trasversale proposta dal proprietario e dal conducente della IA LT nei confronti di e Controparte_3
del responsabile civile e della domanda trasversale proposta dal proprietario conducente del veicolo antagonista nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo IA LT appare opportuno esaminare la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' il Controparte_4 CP_7
conducente dell'autovettura Chrysler ha allegato a fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti del gestore della strada che in occasione del sinistro per cui è causa, mentre percorreva la S.S.658 in direzione Melfi, giunto al
Km 45+50, aveva perso il controllo del veicolo Chrysler di sua proprietà in quanto
32 lo pneumatico anteriore sinistro si era forato per la presenza sulla sede stradale di una buca o di una profonda asperità e a causa del fondo reso viscido dalla pioggia aveva invaso l'opposta corsia di marcia, impattando il guard-rail posto sul lato sinistro della strada, dove era stato urtato dall'autovettura IA LT, che nel frattempo era sopraggiunta e il cui conducente, nonostante la buona visibilità, non era riuscito ad arrestare la marcia.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una
33 situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
34 che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In relazione ai presupposti oggettivi per l'operatività della responsabilità oggettiva da cose in custodia, dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente
35 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345 del 2019).
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, occorre rilevare, quanto alla identificazione del soggetto gravato dell'obbligo di custodia e, quindi, della relativa responsabilità in caso di evento lesivo, che gli articoli 2 e seguenti del R.D. n. 2056 del 1923 e l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 prevedono che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo.. (comma 1 lettera a), al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze (comma 1 lettera b) e all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (comma 1 lettera c): pertanto, il titolare dell'obbligo di gestione e del conseguente potere di
36 fatto e dovere di manutenzione, vigilanza e custodia sulle strade e sulle relative pertinenze è individuato dalla legge nell'ente proprietario, con l'unica eccezione prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 per le strade in concessione e le strade vicinali, in relazione alle quali i poteri e i compiti dell'ente proprietario sono esercitati rispettivamente dal concessionario e dal Comune.
Nel caso che ci occupa costituisce circostanza pacifica fra le parti, in quanto allegata dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria e non contestata in modo specifico dall'Ente convenuto, che il sinistro si è verificato lungo una strada statale sulla quale l' esercita, in qualità di concessionario, la custodia, CP_7
sicchè deve ritenersi che correttamente ha individuato nell' Controparte_4 [...]
il soggetto astrattamente responsabile. CP_7
In concreto, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Controparte_4
dell' appare infondata, in quanto sprovvista di prova in ordine alla CP_7
riconducibilità, in tutto o in parte, del verificarsi dell'incidente per cui è causa alla presenza di un'anomalia sulla sede stradale.
Nonostante dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Melfi in atti sia stato dato atto genericamente che la strada percorsa dai veicoli coinvolti nell'incidente era dissestata (si veda pag. 2 della relazione di servizio redatta in data 4-6-2014 dai Carabinieri di Melfi prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di Controparte_4
GI allegato al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio), da tale generico riferimento non può ricavarsi la prova né della presenza sul tratto di strada percorso dall'autovettura Chrysler condotta da di una buca Controparte_4
o di una profonda asperità né della riconducibilità ad essa della foratura dello pneumatico e della conseguente perdita di controllo del veicolo, non avendo gli agenti verbalizzato di avere constatato la presenza del riferito dissesto proprio
37 sulla corsia di marcia percorsa dall'autovettura Chrysler e in prossimità del punto in cui il conducente del suddetto veicolo ha perso il controllo.
Al contrario, nelle dichiarazioni rese agli agenti nell'immediatezza del fatto dannoso ha dichiarato “..ad un certo punto, all'altezza del Km Controparte_4
45+70 credo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia ho perso letteralmente il controllo dell'autovettura, in quanto ha iniziato a sculettare mentre io cercavo di tenerla in corsia..”, riconoscendo di aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia e non a causa della foratura della ruota del mezzo (si vedano le dichiarazioni rese dall'attore ai
Carabinieri di Melfi allegate alla relazione di servizio), e il teste Testimone_1
escusso nel corso del giudizio, all'epoca dei fatti sorvegliante dell' sul CP_7
tratto di strada su cui si è verificato l'incidente oggetto del presente giudizio, ha dichiarato di essere intervenuto, su richiesta della sala operativa, sul luogo dell'incidente e di avere constatato che il tratto di strada interessato era un rettilineo munito di segnaletica orizzontale e verticale e non presentava anomalie o buche (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel Testimone_1
verbale di udienza del 24-3-2023).
D'altra parte, nessuno dei testimoni escussi ha riferito di avere visto dopo l'incidente uno degli pneumatici dell'autovettura Chrysler forato o sgonfio.
Ne consegue che, non avendo il danneggiato fornito la prova della riconducibilità sul piano causale della perdita di controllo del veicolo da lui condotto ad un'anomalia presente sulla sede stradale, della quale, peraltro, non ha neanche allegato la non visibilità, la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti dell' deve essere rigettata. CP_7
Le ulteriori domande trasversali proposte rispettivamente da e Controparte_2
nei confronti della e di Controparte_1 Controparte_3
e da quest'ultimo nei confronti della e Controparte_4 Controparte_1
38 della stessa compagnia assicuratrice devono essere esaminate congiuntamente, in quanto la valutazione della loro fondatezza presuppone la ricostruzione della dinamica dell'incidente oggetto del giudizio.
In proposito innanzitutto occorre verificare se sia o meno possibile accertare la precisa dinamica dell'incidente alla luce delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e delle emergenze dell'istruttoria svolta.
In punto di diritto, deve premettersi che nel caso di scontro tra veicoli, secondo la consolidata interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità, alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'articolo 2054 c.c. deve essere riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 13540 del 2023, Corte di cassazione n. 15152 del 2023 e Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo del giudizio si è verificato lo scontro fra l'autovettura IA LT di proprietà della Controparte_1
e condotta da ed il veicolo Chrysler di proprietà e condotto da Controparte_2
, in quanto la relativa allegazione ad opera di ciascuna delle parti Controparte_4
non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte delle altre.
39 Risulta, invece, controversa la dinamica dell'incidente, avendo le parti fornito una opposta descrizione dell'apporto causale di ciascuno dei due veicoli nello scontro.
Premesso che per le suesposte ragioni nessuna rilevanza può essere attribuita alla ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Melfi nella sezione “dinamica” della relazione di servizio in atti, trattandosi di giudizi valutativi, la società
[...]
ha prodotto tempestivamente in giudizio il modulo di Controparte_1
constatazione amichevole di incidente sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti e ha prodotto lo stesso modulo con la allegata dichiarazione Parte_1
a firma di e dallo stesso non disconosciuta, da cui emerge che il Controparte_4
veicolo da lui condotto aveva perso aderenza con il manto stradale a causa della foratura di uno pneumatico e del fondo stradale bagnato ed aveva invaso l'opposta corsia di marcia, urtando frontalmente il guard-rail e continuando a sbandare per circa 15-20 m. fino a quando non veniva fermata dall'urto con la IA LT che nel frattempo era sopraggiunta (si vedano il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte della relativo al giudizio instaurato Controparte_1
davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C del fascicolo di parte relativo al presente giudizio e il documento prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di CP_11
GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Inoltre, nel corso dell'istruttoria svolta è stato sentito l'unico teste che ha assistito all'incidente, peraltro da una posizione privilegiata, in quanto seguiva a bordo di un altro veicolo l'autovettura IA LT, il quale ha ricostruito la dinamica dell'incidente in modo puntuale, riferendo che, mentre percorreva la SS 658 in direzione Potenza a bordo del veicolo condotto da un suo collega, aveva direttamente constatato da una distanza di circa duecento/trecento metri che dalla direzione di marcia opposta era sopraggiunto un fuoristrada di colore scuro che improvvisamente, dopo aver “rimbalzato” sulla destra e sulla sinistra, aveva
40 invaso la corsia percorsa dal veicolo sul quale viaggiava e dall'autovettura che li precedeva, una IA di colore bianco, il cui conducente aveva cercato di evitare l'impatto, spostandosi a destra e a sinistra, ma, quando il fuoristrada si era fermato sulla sua corsia, con il lato sinistro adagiato sul guard-rail, lo aveva impattato nella parte posteriore destra;
il teste ha riferito, poi, di essersi fermato per prestare soccorso e di avere scambiato i numeri di telefono con gli occupanti della macchina che li precedeva (si veda la deposizione resa dal teste Testimone_2
riportata nel verbale di udienza del 16-10-2020).
In considerazione della coerenza tra le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
nel corso della sua deposizione con quelle rese da ai Carabinieri Controparte_4
in sede di sommarie informazioni nell'immediatezza dell'incidente e nella dichiarazione allegata al modulo di constatazione amichevole di incidente in atti, oltre che della loro precisione e completezza, deve ritenersi che abbia trovato pieno riscontro probatorio la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita da e dalla e, pertanto, deve escludersi Controparte_2 Controparte_1
l'applicabilità del criterio presuntivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2054 secondo comma c.c.
Inoltre, deve escludersi che la responsabilità del sinistro sia riconducibile anche soltanto in misura concorrente alla condotta di guida del conducente dell'autovettura IA LT, il quale ha dimostrato, a mezzo delle dichiarazioni rese dal testimone , di avere fatto tutto il possibile, spostandosi a Testimone_2
destra e a sinistra, per evitare l'impatto con l'autovettura Chrysler, che aveva occupato “improvvisamente” la sua corsia di marcia, andando ad impattare contro il guard-rail, sicchè la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_4
confronti di e della Controparte_3 Controparte_1
appare infondata e deve essere rigettata.
41 Il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'incidente per cui è causa in capo a ha quale conseguenza il riconoscimento della fondatezza Controparte_4
della domanda di indennizzo diretto proposta da e dalla Controparte_2
società nei confronti dell'assicuratore e della domanda Controparte_1
risarcitoria ordinaria dagli stessi proposta nei confronti di . Controparte_4
In ordine al quantum del danno risarcibile, ha chiesto il Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche e del danno non patrimoniale per le lesioni personali riportate in seguito all'incidente oggetto del giudizio.
Quanto al danno non patrimoniale, dal referto del Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri datato 24-4-2014 emerge che il giorno successivo all'incidente si è recato al Pronto soccorso, dove, all'esito degli Controparte_2
accertamenti, gli è stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica (trauma indiretto) e contusione gamba sinistra” (si veda il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato davanti al Controparte_2
Giudice di pace allegato alla lettera C del fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato - con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici -, sulla base della documentazione medica agli atti e degli accertamenti espletati e, in particolare, dell'esame strumentale eseguito presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di Villa d'Agri nella immediatezza del fatto e dell'esame obiettivo effettuato dal consulente tecnico, che “ risulta affetto Controparte_2
da postumi di distorsione del rachide cervicale. Tale lesività è compatibile con i fatti come descritti. Il danno biologico del sig. , globalmente Controparte_2
valutato con criterio analogico/proporzionale con riferimento ai valori
42 prospettati nei Barèmes di usuale consultazione nell'ambito della responsabilità civile può essere valutato nella misura del 3% (trepercento) D.B. Il danno biologico temporaneo si può quantizzare complessivamente in ITT 5 giorni e ITP
15 giorni al 50%” (si veda pag. 15 della relazione peritale depositata dal dott. in data 7-10-2024). Persona_3
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., deve ritenersi accertato il rapporto di causalità fra il verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate da . Controparte_2
Pertanto, in attuazione dei criteri di liquidazione delle lesioni micropermanenti di cui si è già detto, il danno all'integrità psico-fisica subito da in Controparte_2
seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (37 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni, nella somma complessiva di euro 2.535,60, di cui euro 1.833,35 per invalidità permanente ed euro 702,25 per invalidità temporanea, di cui euro 280,90 per inabilità temporanea totale (euro
56,18 x 5 giorni) ed euro 421,35 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro
28,09 x 15 giorni).
A titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, poi, può essere riconosciuto in favore di l'importo complessivo di euro 33,57, che il Controparte_2
danneggiato ha documentato di aver sborsato per visita ortopedica e traumatologica e per visita ortopedica di controllo (si vedano le ricevute prodotte ai n. 9 e 10 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio Controparte_2
instaurato davanti al Giudice di pace allegato alla lettera C del fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
Sull'importo complessivo liquidato a favore di devono essere Controparte_2
calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata
43 (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (23-4-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
La società ha proposto nei confronti del proprio Controparte_1
assicuratore azione di indennizzo diretto e nei confronti di azione Controparte_4
risarcitoria ordinaria al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà nell'incidente, producendo a riprova dell'esborso necessario per la riparazione un preventivo di spesa rilasciato dall' (si veda il documento prodotto Controparte_12
al n. 5 nel fascicolo di parte della relativo al giudizio Controparte_1
instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
In ordine all'esistenza del danno lamentato dalla società attrice, non soltanto e non hanno contestato in modo Controparte_4 Controparte_3
specifico il danneggiamento del veicolo di proprietà della società
[...]
la consistenza e la localizzazione dei danni, esonerando in Controparte_1
tal modo la società danneggiata dal relativo onus probandi, ma i danni riportati dalla IA LT in conseguenza dell'impatto con il veicolo Chrysler emergono in modo sufficientemente dettagliato non soltanto dal modulo di constatazione amichevole di incidente in atti (si veda il documento prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte della società relativo al giudizio instaurato Controparte_1
davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio), ma anche dalla relazione di servizio redatta dai
Carabinieri di Melfi, in cui si dà atto che il veicolo IA LT ha riportato i seguenti danni: parte anteriore distrutta, parabrezza rotto e airbag esplosi (si veda pag. 2 della relazione di servizio prodotta al n. 3 nel fascicolo di parte di CP_4
44 relativo al giudizio instaurato davanti al Giudice di pace di GI CP_4
allegato al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio).
In ordine al quantum del danno lamentato dalla società proprietaria, posto che la
“perdita subita” cui fa riferimento l'articolo 1223 c.c. - applicabile anche in caso di responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo
2056 c.c. - deve essere interpretata nel senso che il risarcimento del danno economico subito dal danneggiato (sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante) deve corrispondere alla sua esatta commisurazione e rimuovere il pregiudizio di carattere patrimoniale che si è verificato nella sfera patrimoniale del danneggiato, restituendo al suo patrimonio la stessa consistenza che avrebbe avuto se il fatto dannoso non si fosse verificato e, quindi, deve essere determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, appare condivisibile il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il preventivo di spesa necessaria per la riparazione della cosa danneggiata, in quanto redatto in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente soltanto valenza indiziaria a condizione che sia confermato in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013), indipendentemente dalla prova del relativo esborso da parte del danneggiato (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 17670 del 2024).
Proprio perché il preventivo di spesa non costituisce prova dell'ammontare del danno patrimoniale subito dal danneggiato, ma, ove confermato in giudizio dal suo autore, può assumere efficacia di mero indizio, che deve essere corroborato da altri elementi di prova acquisiti al processo, ritiene questo Giudice che la conferma nel corso del giudizio da parte del titolare dell'Autocarrozzeria che lo ha redatto del preventivo in atti (si veda la deposizione resa dal teste Testimone_3
[.. riportata nel verbale di udienza del 24-3-2023) e il contenuto dello stesso preventivo, che risulta dettagliato, preciso e relativo a parti della carrozzeria del veicolo che trovano riscontro nelle emergenze della documentazione fotografica prodotta dalla stessa compagnia assicuratrice (si vedano il preventivo prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte della relativo al giudizio Controparte_1
instaurato davanti al Giudice di pace di GI allegato alla lettera C nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio e le fotografie prodotte al n. 8 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio instaurato Controparte_3
davanti al Giudice di pace di GI allegato al n. 3 nel fascicolo di parte relativo al presente giudizio) consentano di utilizzare il suddetto documento quale prova del quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla società
[...]
Controparte_1
A tale proposito la compagnia assicuratrice ha dedotto che la riparazione del veicolo sarebbe antieconomica, in quanto l'esborso necessario sarebbe di gran lunga superiore al valore commerciale del mezzo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2058 c.c.
(risarcimento in forma specifica), il quale prevede che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga soltanto per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Premesso che in caso di danneggiamento di un bene la reintegrazione in forma specifica consiste non soltanto nella sua restituzione o nella consegna di un bene equivalente, ma anche nella sua riparazione e che, pertanto, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente all'esborso necessario per la riparazione integra una domanda di reintegrazione in forma specifica, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato da cui non vi sono
46 ragioni per discostarsi, è concorde nel ritenere che nel caso in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno in misura corrispondente all'esborso necessario per la riparazione del bene trovi applicazione il secondo comma dell'articolo 2058 c.c., che in attuazione del principio solidaristico consente al
Giudice di riconoscere il risarcimento del danno per equivalente (nei limiti della differenza fra il valore del bene prima e dopo la lesione), in tutti i casi in cui il costo delle riparazioni sia di gran lunga superiore al valore commerciale del bene danneggiato, risolvendosi altrimenti il risarcimento del danno in forma specifica in un ingiustificato vantaggio per la parte lesa e in un eccessivo sacrificio dell'interesse del debitore (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10196 del 2022, Corte di cassazione n. 21012 del 2010 e Corte di cassazione n.
24718 del 2013).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa non sono stati forniti dall'assicuratore elementi che consentano di ritenere che effettivamente il valore commerciale della sia inferiore al costo necessario per la sua riparazione, posto che a Parte_3
tal fine non può essere utilizzata la consulenza di parte a firma del fiduciario dello stesso assicuratore, in quanto documento contenente giudizi valutativi formato unilateralmente da una delle parti in assenza di contraddittorio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che spetta alla società il risarcimento del danno patrimoniale per i danni Controparte_1
riportati dal veicolo di sua proprietà nella misura di complessivi euro 6.891,42.
Sulla somma liquidata a tale titolo non può essere riconosciuta l'Iva, avendo il titolare dell'Autocarrozzeria dichiarato di non avere proceduto alla riparazione del mezzo, che è stato rottamato, mentre sono dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (23-4-
47 2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
In seguito alla condanna di al risarcimento del danno subito da Controparte_4
e dalla società e a fronte della Controparte_2 Controparte_1
tempestiva formulazione, ad opera del responsabile civile, della domanda diretta ad essere garantito dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio proposta nei confronti di (fusa per incorporazione in Controparte_6 Controparte_5
in virtù del contratto di assicurazione che copriva all'epoca del sinistro il veicolo
Chrysler di sua proprietà, l'assicuratore deve essere condannato a tenere indenne da quanto corrisposto in favore degli attori in esecuzione della Controparte_4
presente pronuncia in attuazione della norma dettata dal primo comma dell'articolo 1917 c.c., il quale per l'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile prevede l'obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto. Infatti, risulta acquisita al processo la prova della stipula del contratto di assicurazione in virtù del quale ha chiesto di essere Controparte_4
manlevato dal proprio assicuratore alla luce non soltanto della risultanze della relazione di servizio dei Carabinieri di Melfi, ma anche della condotta processuale assunta da che non soltanto non ha contestato in modo Controparte_5
specifico la stipula del contratto di assicurazione e l'operatività della copertura assicurativa, ma si è difesa sulla base di argomentazioni (esclusione di ogni addebito in capo al proprio assicurato nella causazione del sinistro) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare la relativa circostanza.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. e, pertanto, nei rapporti fra e nei rapporti fra Parte_1 Controparte_3 CP_2
48 e da un lato, e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
e , dall'altro, devono essere poste a carico dei convenuti in solido Controparte_4
fra loro, non potendo operare la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c., nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.
(Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022).
Le spese processuali sostenute da devono essere attribuite all'avv. Parte_1
EO LA per dichiarato anticipo e quelle sostenute da Controparte_2
devono essere attribuite all'avv. Manuel Robilotta per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso
Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
49 di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Sulla base degli stessi parametri devono essere liquidate le spese processuali sostenute dalla società utilizzando, però, lo scaglione Controparte_1
relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e con il riconoscimento della distrazione in favore dell'avv. Manuel Robilotta per dichiarato anticipo.
Sempre in attuazione del principio di soccombenza e in applicazione dei suddetti parametri le spese processuali sostenute dall' devono essere poste a CP_7
carico di e devono essere liquidate come in dispositivo, Controparte_4
utilizzando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i valori minimi per le fasi ulteriori in considerazione della consistenza dell'attività svolta dal difensore e applicando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Infine, le spese processuali sostenute da devono essere poste a Controparte_4
carico del suo assicuratore e devono essere liquidate sulla base dei suddetti parametri e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, corrispondente al valore del cumulo delle domande
50 proposte nei confronti di in relazione alle quali lo stesso ha Controparte_4
chiesto di essere garantito dall'assicuratore del veicolo di sua proprietà.
Quanto ai rapporti fra e in Controparte_4 Controparte_3
considerazione della consistenza dell'attività difensiva posta in essere dalla compagnia assicuratrice in relazione alla domanda proposta dal primo nei suoi confronti, ritiene questo Giudice che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
Infine, le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio su Pt_1
e liquidate con separato decreto,
[...] Controparte_2 Controparte_4
devono essere poste definitivamente a carico di e di Controparte_3
in solido fra loro per la quota di 2/3 e a carico di Controparte_4 Controparte_4
per la residua quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
GA, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 16-3-2015 e in data 18-3-2015, da Parte_1
nei confronti di , della società e di Controparte_2 Controparte_1
sulla domanda trasversale proposta, nella comparsa Controparte_3
di costituzione e risposta depositata in data 13-7-2015, da nei Controparte_4
confronti di e della società Controparte_3 Controparte_1
nonché sulla domanda proposta, con atto di citazione per la chiamata in
[...]
causa del terzo notificato in data 9-9-2015, da nei confronti Controparte_4
dell' sulla domanda proposta, nella comparsa di costituzione e risposta CP_7
depositata in data 4-5-2015, da nei confronti di Controparte_2 [...]
e di , nonchè sulla domanda proposta, nella Controparte_3 Controparte_4
comparsa di costituzione risposta depositata in data 4-5-2015, dalla società
[...]
nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3 CP_13
[...]
[...] e sulla domanda di manleva proposta, con atto di citazione per la
[...]
chiamata in causa del terzo notificato in data 9-9-2015, da nei Controparte_4
confronti di (già , ogni contraria istanza, Controparte_5 Controparte_6
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna la compagnia Controparte_3
assicuratrice al risarcimento in favore dell'attrice del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, che liquida nell'importo complessivo di euro 1.811,54, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
e di e, per l'effetto, dichiara che l'incidente Controparte_3 Controparte_4
per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Chrysler targata CP583GB e condanna i convenuti in solido fra loro al risarcimento in favore dell'attore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, che liquida nell'importo complessivo di euro 2.569,17, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- accoglie la domanda proposta dalla società nei Parte_4
confronti di e di e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_4
dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Chrysler targata CP583GB e condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore della società attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale della somma complessiva di euro 6.891,42, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata dal
52 23-4-2014 fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_4 CP_7
- rigetta la domanda trasversale proposta da nei confronti di Controparte_4
e della società Controparte_3 Controparte_1
- accoglie la domanda di manleva proposta da e, per l'effetto, Controparte_4
condanna a tenere indenne lo stesso dal pagamento delle Controparte_5
somme liquidate a suo carico in favore di e della società Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale subito nel sinistro per cui è causa e delle somme liquidate a suo carico a titolo di spese processuali e di spese relative alla C.T.U.;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. EO LA per dichiarato anticipo;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in Controparte_2
complessivi euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Manuel Robilotta per dichiarato anticipo;
- condanna e in solido fra loro al Controparte_3 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Manuel
Robilotta per dichiarato anticipo;
53 - condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_4 CP_7
processuali, che liquida in complessivi euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa interamente le spese processuali nei rapporti fra e Controparte_4
Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_5 Controparte_4
spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_3 CP_4
il pagamento della quota di 2/3 delle spese relative alla C.T.U., liquidate
[...]
con separato decreto;
- pone definitivamente a carico di il pagamento della quota di 1/3 Controparte_4
delle spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 9-10-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella GA
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