Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1375
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Impugnabilità del diniego di interpello

    La Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive ha natura e contenuto di diniego definitivo della chiesta disapplicazione, con conseguente ammissibilità della sua impugnabilità giudiziale. Non si applica l'art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 156 del 2015 che prevede l'impugnabilità solo unitamente all'atto impositivo.

  • Accolto
    Sussistenza di oggettive situazioni che impediscono lo svolgimento dell'attività

    La Corte ha ritenuto che la società ha dimostrato in modo inequivocabile che gli impedimenti all'azione dell'impresa non potevano essere più gravi, oggettivi ed esterni. Il fallimento del venditore è un evento esterno e imprevedibile. La prova contraria va intesa in termini economici, dimostrando che l'improduttività è dipesa da fattori che hanno impedito lo svolgimento dell'attività secondo criteri di normalità. L'indisponibilità dell'unico asset aziendale a causa del fallimento altrui costituisce un impedimento oggettivo.

  • Accolto
    Passaggio in giudicato della statuizione sulla disapplicazione per l'esercizio 2013

    Il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di secondo grado e durante la pendenza del giudizio in Cassazione, ed è vincolante nel presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1375
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1375
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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