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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1375/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6919/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4156/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 18/02/2015
Atti impositivi:
- DIN INTERPELLO n. 41465 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno risulta presente alle ore 10:20.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal rigetto dell'istanza di interpello prot. n. 41465, notificato in data 03/09/2013 dalla Direzione Regionale della Campania.
In particolare, in data 02/07/2013 l'appellato inoltrava alla D.P. di Avellino (pervenuta in DR Campania in data 24/07/2013) istanza di interpello ex art 37 bis, ottavo comma, Dpr n 600/73, per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
Nella predetta istanza la società affermava di essere stata costituita in data 27/09/2005 per l'esercizio di servizi televisivi e di avere scelto, come sede operativa, il costruendo Centro polifunzionale denominato
“Società_1 ” (CE) sottoscrivendo, in data 04/11/2005 e 01/06/2006, due contratti preliminari di compravendita per l'acquisto di più moduli nel citato complesso;
in esecuzione dei suddetti preliminari, la società aveva versato gli acconti pattuiti ed effettuato una serie di lavori;
nel frattempo, a seguito di gravi difficoltà economiche e finanziarie, la promittente venditrice era stata dapprima posta in liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita con sentenza n. 204/2010 del 10/09/2010 resa dal Tribunale di Napoli;
in data 29/04/2011 il fallimento “Società_1” comunicava la sua decisione di risolvere i contratti preliminari con efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 72 R.D. 267/1942 (L.Fall.) e successive modifiche ed integrazioni, intimando il rilascio dei moduli di cui la società ricorrente risultava essere detentore qualificato;
le vicissitudini societarie del “Società_1” e le inadempienze contrattuali di quest'ultima avevano definitivamente sancito l'impossibilità di poter avviare la propria attività e a tutt'oggi la società Ricorrente_1 srl è priva di una sede operativa;
la società ha presentato la domanda di insinuazione al passivo chiedendo di essere ammessa al riparto per circa 1.300.000 euro, risultando ammessa solo per una somma di circa
500.000 euro;
è quindi in corso un giudizio in merito all'insinuazione al passivo da parte della società, giudizio che è giunto sino in Cassazione;
la società ha quindi avviato la procedura di liquidazione, la cui conclusione
è subordinata all'esito del contenzioso di cui sopra;
chiedeva, pertanto, la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica prevista dall'art. 2 comma 36-decies e segg. D.L. 138/2011 per il periodo d'imposta 2012.
Avverso il diniego di cui sopra, la società Ricorrente_1, in data 02/10/2013 depositava presso l'allora CTP di Napoli ricorso, eccependo l'illegittimità del diniego n. 41465 e la fondatezza nel merito dell'istanza di interpello.
L'ammonistrazione, con controdeduzioni depositate il 17/01/2014 chiedeva, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto non impugnabile, nel merito ribadiva che le circostanze addotte dal contribuente non potevano in alcun modo considerarsi come situazioni oggettive ed indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, tali da potersi considerare giustificazione a suffragio di non normale svolgimento dell'attività.
La CTP di Napoli, Sezione n. 16, con la sentenza n. 4156 depositata il 18/02/2015, accoglieva il ricorso e compensava le spese con la seguente motivazione: “ Preliminarmente, la Commissione ritiene che il diniego da parte del direttore regionale delle Entrate alla disapplicazione di una legge antielusiva è atto recettizio di immediata rilevanza esterna. Tale atto costituisce una chiara ipotesi di diniego di agevolazione fiscale, e quindi è direttamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 546/92 che tale tipologia di atto espressamente prevede come autonomamente impugnabile. La Commissione riteneva pienamente dimostrata la impossibilità di utilizzo dei locali suddetti e che tale impossibilità debba vincere la presunzione del reddito minimo attribuibile alle società di comodo.
Pertanto, il diniego avverso l'istanza di interpello disapplicativo, prodotta ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, relativamente all'annualità 2012, dell'art. 30 della L. 724/94, come modificato dai commi 15 e 16 dell'art. 35 del D.L. 223/2006, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Campania, è illegittimo e deve essere annullato e reso improduttivo di qualsiasi effetto giuridico nei confronti del ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria chiedendone l'integrale riforma.
A tal fine eccepiva che: In primo luogo, deve rilevarsi come i primi giudici abbiano erroneamente ritenuto il provvedimento di rigetto dell'istanza di interpello assimilabile al “diniego di agevolazione fiscale” di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) del già citato D.Lgs. 546/92, e quindi autonomamente impugnabile.
Nel merito, l'Ufficio ribadiva che, ai fini della disapplicazione della normativa in materia di società di comodo, il contribuente deve provare la sussistenza di “oggettive situazioni”, che nel caso specifico, come ampiamente descritto sia nel provvedimento di diniego opposto, che negli atti difensivi dell'Ufficio, completamente ignorate dai primi giudici, non sono state adeguatamente comprovate.
Con sentenza n. 4259/15/2016, pronunciata il 18/04/2016 e depositata il 09/05/2016, l'allora Commissione
Tributaria Regionale adita accoglieva l'appello dell'Ufficio ritendendo che “ Invero, oltre alle tante pronunce conformi della stessa CTP di Napoli richiamate ed allegate dall'ufficio appellante ed all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, secondo cui in aggiunta agli atti indicati nell'art. 19 è ammissibile l'impugnazione di altri provvedimenti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria e, quindi, ogni atto che sia volto a rendere nota una pretesa compiuta e definita, e quindi non vi rientrerebbe il diniego di disapplicazione, che trattandosi solo di un atto di indirizzo e di interpretazione dell'Ufficio non produce alcun effetto impositivo, a porre fine alla questione vi è l'art. 6 L. 156/15, che prevede che le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 L. 212/00 non sono impugnabili, per quelle presentate ai sensi del co 2 dell'art. 11, come nel caso che ci occupa, sono impugnabili soltanto unitamente all'atto impositivo”.
Avverso la suddetta decisione, in data 09/12/2016, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in quanto l'amministrazione ritiene illegittima la sentenza nella parte in cui afferma che tra gli atti impugnabili innanzi al Giudice tributario non rientrerebbe il diniego di disapplicazione, da qualificarsi come mero atto di indirizzo e di interpretazione dell'Ufficio e privo di effetti impositivi;
e che ogni dubbio interpretativo sarebbe oramai superato dall'art. 6 L. 156/2016 ove è affermata la non impugnabilità, se non assieme all'atto impositivo, delle risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 comma 2 L. 212/00.
Con l'ordinanza 3865/2025 la Cassazione accoglieva il ricorso della società, rinviando le parti ad altra sezione della CGT di 2° grado. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania.
La Suprema Corte ribadiva il principio di diritto per cui: “Il provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive ha indubbiamente natura e contenuto di diniego definitivo della chiesta disapplicazione, con conseguente ammissibilità della sua impugnabilità giudiziale, come più volte ribadito da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide… Ad una diversa conclusione non può pervenirsi, come invece fanno i giudici di appello, per il tramite del disposto di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 156 del 2015 che prevede l'impugnabilità solo unitamente all'atto impositivo delle risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ovvero a quelle inoltrate, come nel caso in esame per la disapplicazione di disposizioni antielusive".
Nel contempo, la Cassazione disponeva il rinvio al giudice di appello per l'esame delle questioni di merito, rimaste assorbite dalla sentenza di secondo grado e per la regolamentazione delle spese processuale.
La società contribuente notificava il ricorso in riassunzione.
L'ufficio si costituiva chiedendo Il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice di legittimità, con la ordinanza 18962/2020, ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui la risposta negativa alla istanza di interpello disapplicativo presentata ai sensi dell'art. 37-bis dpr 600/73 in relazione alla disciplina prevista per le società c.d. di comodo, è immediatamente impugnabile, poiché si tratta in un provvedimento direttamente lesivo, avente natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive.
Ed infatti, per quanto il reddito non sia generato, la condizione della “non operatività” non può di certo ravvisarsi se lo scarso reddito viceversa dipenda comunque da “oggettive condizioni esterne” che abbiano reso impossibile alla società lo svolgimento di una normale attività ed il conseguimento di perdite fiscali.
Ed allora, nel caso di specie, la Ricorrente_1 ha dimostrato in via documentale ed in modo inequivocabile, fin dal primo grado di giudizio, che è nata con il proposito di realizzare una strategia imprenditoriale assolutamente plausibile nel settore della comunicazione e della televisione;
• a tal fine, pochi mesi dopo la sua costituzione, ha promesso l'acquisto di plurimi beni compresi nel Centro Produttivo Polifunzionale di IA (da destinare a sede operativa della società), stipulando con la società consortile Polo della Qualità ben due preliminari di vendita per il prezzo complessivo di €
1.152.800,00.
Ed allora, alla stregua dei fatti in atti ricostruiti e documentati, non sembra occorre altro per riconoscere da un lato che la società non può giudicarsi strutturalmente “non operativa”, come si pretende nell'atto di diniego, visto che essa non si è limitata all'investimento iniziale, ma ha anche svolto attività
e sostenuto costi palesemente funzionali alla realizzazione di consistente reddito di impresa;
e per stabilire, dall'altro, che gli effettivi impedimenti frapposti nell'azione dell'impresa non avrebbero potuto essere più “gravi”, più “oggettivi” e più “esterni” nei sensi voluti dall'art. 30 della legge 724/1994.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova contraria richiesta al contribuente per superare la presunzione di non operatività deve essere intesa in termini economici e non assoluti, valorizzando eventi specifici, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che abbiano un nesso causale diretto con la mancata redditività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
a.- Le “circostanze oggettive” devono essere “specifiche” e “non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o da una sua deliberata pianificazione” (Cass. civ. Sez. V,
Ord. n. 8856/2024). Il fallimento del venditore è, per definizione, un evento esterno, imprevedibile e non controllabile dalla società acquirente;
b.- la prova contraria va intesa “in termini non assoluti, ma economici”, essendo sufficiente dimostrare che l'improduttività è dipesa da fattori che hanno “impedito lo svolgimento dell'attività economica secondo criteri di normalità” (Cass. civ. Sez. V,
Sent. n. 30607/2024). L'indisponibilità dell'unico asset aziendale a causa del fallimento altrui costituisce un impedimento oggettivo e non una scelta gestionale antieconomica;
c.- il contribuente ha l'onere di provare le oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione (Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 18657/2024), onere che la Ricorrente_1 S.R.L. ha pienamente assolto producendo sin dal primo grado la documentazione relativa all'acquisto degli immobili e al successivo fallimento della società venditrice.
In relazione alla istanza nr. prot. 0041600 relativa all'esercizio 2013 periodo 1/1/2013-10/12/2013 per “test ricavi presunti”, la Suprema Corte ha definitivamente certificato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della disapplicazione in favore della Ricorrente_1, determinando il passaggio in giudicato della relativa statuizione, che è vincolante nel presente giudizio.
Il giudicato si e' formato dopo la conclusione del giudizio di secondo grado e durante la pendenza del giudizio in Cassazione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigetta l'appello e conferma la illegittimità dell'atto di diniego ex art 37, comma 8, del Dpr 600/73 prot. n.1465/2012.
La natura controversa delle quaestiones iuris trattate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, rigetta l'appello. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6919/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4156/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 18/02/2015
Atti impositivi:
- DIN INTERPELLO n. 41465 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno risulta presente alle ore 10:20.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal rigetto dell'istanza di interpello prot. n. 41465, notificato in data 03/09/2013 dalla Direzione Regionale della Campania.
In particolare, in data 02/07/2013 l'appellato inoltrava alla D.P. di Avellino (pervenuta in DR Campania in data 24/07/2013) istanza di interpello ex art 37 bis, ottavo comma, Dpr n 600/73, per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
Nella predetta istanza la società affermava di essere stata costituita in data 27/09/2005 per l'esercizio di servizi televisivi e di avere scelto, come sede operativa, il costruendo Centro polifunzionale denominato
“Società_1 ” (CE) sottoscrivendo, in data 04/11/2005 e 01/06/2006, due contratti preliminari di compravendita per l'acquisto di più moduli nel citato complesso;
in esecuzione dei suddetti preliminari, la società aveva versato gli acconti pattuiti ed effettuato una serie di lavori;
nel frattempo, a seguito di gravi difficoltà economiche e finanziarie, la promittente venditrice era stata dapprima posta in liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita con sentenza n. 204/2010 del 10/09/2010 resa dal Tribunale di Napoli;
in data 29/04/2011 il fallimento “Società_1” comunicava la sua decisione di risolvere i contratti preliminari con efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 72 R.D. 267/1942 (L.Fall.) e successive modifiche ed integrazioni, intimando il rilascio dei moduli di cui la società ricorrente risultava essere detentore qualificato;
le vicissitudini societarie del “Società_1” e le inadempienze contrattuali di quest'ultima avevano definitivamente sancito l'impossibilità di poter avviare la propria attività e a tutt'oggi la società Ricorrente_1 srl è priva di una sede operativa;
la società ha presentato la domanda di insinuazione al passivo chiedendo di essere ammessa al riparto per circa 1.300.000 euro, risultando ammessa solo per una somma di circa
500.000 euro;
è quindi in corso un giudizio in merito all'insinuazione al passivo da parte della società, giudizio che è giunto sino in Cassazione;
la società ha quindi avviato la procedura di liquidazione, la cui conclusione
è subordinata all'esito del contenzioso di cui sopra;
chiedeva, pertanto, la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica prevista dall'art. 2 comma 36-decies e segg. D.L. 138/2011 per il periodo d'imposta 2012.
Avverso il diniego di cui sopra, la società Ricorrente_1, in data 02/10/2013 depositava presso l'allora CTP di Napoli ricorso, eccependo l'illegittimità del diniego n. 41465 e la fondatezza nel merito dell'istanza di interpello.
L'ammonistrazione, con controdeduzioni depositate il 17/01/2014 chiedeva, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto non impugnabile, nel merito ribadiva che le circostanze addotte dal contribuente non potevano in alcun modo considerarsi come situazioni oggettive ed indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, tali da potersi considerare giustificazione a suffragio di non normale svolgimento dell'attività.
La CTP di Napoli, Sezione n. 16, con la sentenza n. 4156 depositata il 18/02/2015, accoglieva il ricorso e compensava le spese con la seguente motivazione: “ Preliminarmente, la Commissione ritiene che il diniego da parte del direttore regionale delle Entrate alla disapplicazione di una legge antielusiva è atto recettizio di immediata rilevanza esterna. Tale atto costituisce una chiara ipotesi di diniego di agevolazione fiscale, e quindi è direttamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 546/92 che tale tipologia di atto espressamente prevede come autonomamente impugnabile. La Commissione riteneva pienamente dimostrata la impossibilità di utilizzo dei locali suddetti e che tale impossibilità debba vincere la presunzione del reddito minimo attribuibile alle società di comodo.
Pertanto, il diniego avverso l'istanza di interpello disapplicativo, prodotta ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, relativamente all'annualità 2012, dell'art. 30 della L. 724/94, come modificato dai commi 15 e 16 dell'art. 35 del D.L. 223/2006, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Campania, è illegittimo e deve essere annullato e reso improduttivo di qualsiasi effetto giuridico nei confronti del ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Amministrazione Finanziaria chiedendone l'integrale riforma.
A tal fine eccepiva che: In primo luogo, deve rilevarsi come i primi giudici abbiano erroneamente ritenuto il provvedimento di rigetto dell'istanza di interpello assimilabile al “diniego di agevolazione fiscale” di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) del già citato D.Lgs. 546/92, e quindi autonomamente impugnabile.
Nel merito, l'Ufficio ribadiva che, ai fini della disapplicazione della normativa in materia di società di comodo, il contribuente deve provare la sussistenza di “oggettive situazioni”, che nel caso specifico, come ampiamente descritto sia nel provvedimento di diniego opposto, che negli atti difensivi dell'Ufficio, completamente ignorate dai primi giudici, non sono state adeguatamente comprovate.
Con sentenza n. 4259/15/2016, pronunciata il 18/04/2016 e depositata il 09/05/2016, l'allora Commissione
Tributaria Regionale adita accoglieva l'appello dell'Ufficio ritendendo che “ Invero, oltre alle tante pronunce conformi della stessa CTP di Napoli richiamate ed allegate dall'ufficio appellante ed all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, secondo cui in aggiunta agli atti indicati nell'art. 19 è ammissibile l'impugnazione di altri provvedimenti adottati dall'ente impositore che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria e, quindi, ogni atto che sia volto a rendere nota una pretesa compiuta e definita, e quindi non vi rientrerebbe il diniego di disapplicazione, che trattandosi solo di un atto di indirizzo e di interpretazione dell'Ufficio non produce alcun effetto impositivo, a porre fine alla questione vi è l'art. 6 L. 156/15, che prevede che le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 L. 212/00 non sono impugnabili, per quelle presentate ai sensi del co 2 dell'art. 11, come nel caso che ci occupa, sono impugnabili soltanto unitamente all'atto impositivo”.
Avverso la suddetta decisione, in data 09/12/2016, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in quanto l'amministrazione ritiene illegittima la sentenza nella parte in cui afferma che tra gli atti impugnabili innanzi al Giudice tributario non rientrerebbe il diniego di disapplicazione, da qualificarsi come mero atto di indirizzo e di interpretazione dell'Ufficio e privo di effetti impositivi;
e che ogni dubbio interpretativo sarebbe oramai superato dall'art. 6 L. 156/2016 ove è affermata la non impugnabilità, se non assieme all'atto impositivo, delle risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 comma 2 L. 212/00.
Con l'ordinanza 3865/2025 la Cassazione accoglieva il ricorso della società, rinviando le parti ad altra sezione della CGT di 2° grado. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania.
La Suprema Corte ribadiva il principio di diritto per cui: “Il provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive ha indubbiamente natura e contenuto di diniego definitivo della chiesta disapplicazione, con conseguente ammissibilità della sua impugnabilità giudiziale, come più volte ribadito da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide… Ad una diversa conclusione non può pervenirsi, come invece fanno i giudici di appello, per il tramite del disposto di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 156 del 2015 che prevede l'impugnabilità solo unitamente all'atto impositivo delle risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ovvero a quelle inoltrate, come nel caso in esame per la disapplicazione di disposizioni antielusive".
Nel contempo, la Cassazione disponeva il rinvio al giudice di appello per l'esame delle questioni di merito, rimaste assorbite dalla sentenza di secondo grado e per la regolamentazione delle spese processuale.
La società contribuente notificava il ricorso in riassunzione.
L'ufficio si costituiva chiedendo Il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice di legittimità, con la ordinanza 18962/2020, ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui la risposta negativa alla istanza di interpello disapplicativo presentata ai sensi dell'art. 37-bis dpr 600/73 in relazione alla disciplina prevista per le società c.d. di comodo, è immediatamente impugnabile, poiché si tratta in un provvedimento direttamente lesivo, avente natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive.
Ed infatti, per quanto il reddito non sia generato, la condizione della “non operatività” non può di certo ravvisarsi se lo scarso reddito viceversa dipenda comunque da “oggettive condizioni esterne” che abbiano reso impossibile alla società lo svolgimento di una normale attività ed il conseguimento di perdite fiscali.
Ed allora, nel caso di specie, la Ricorrente_1 ha dimostrato in via documentale ed in modo inequivocabile, fin dal primo grado di giudizio, che è nata con il proposito di realizzare una strategia imprenditoriale assolutamente plausibile nel settore della comunicazione e della televisione;
• a tal fine, pochi mesi dopo la sua costituzione, ha promesso l'acquisto di plurimi beni compresi nel Centro Produttivo Polifunzionale di IA (da destinare a sede operativa della società), stipulando con la società consortile Polo della Qualità ben due preliminari di vendita per il prezzo complessivo di €
1.152.800,00.
Ed allora, alla stregua dei fatti in atti ricostruiti e documentati, non sembra occorre altro per riconoscere da un lato che la società non può giudicarsi strutturalmente “non operativa”, come si pretende nell'atto di diniego, visto che essa non si è limitata all'investimento iniziale, ma ha anche svolto attività
e sostenuto costi palesemente funzionali alla realizzazione di consistente reddito di impresa;
e per stabilire, dall'altro, che gli effettivi impedimenti frapposti nell'azione dell'impresa non avrebbero potuto essere più “gravi”, più “oggettivi” e più “esterni” nei sensi voluti dall'art. 30 della legge 724/1994.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova contraria richiesta al contribuente per superare la presunzione di non operatività deve essere intesa in termini economici e non assoluti, valorizzando eventi specifici, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che abbiano un nesso causale diretto con la mancata redditività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che:
a.- Le “circostanze oggettive” devono essere “specifiche” e “non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o da una sua deliberata pianificazione” (Cass. civ. Sez. V,
Ord. n. 8856/2024). Il fallimento del venditore è, per definizione, un evento esterno, imprevedibile e non controllabile dalla società acquirente;
b.- la prova contraria va intesa “in termini non assoluti, ma economici”, essendo sufficiente dimostrare che l'improduttività è dipesa da fattori che hanno “impedito lo svolgimento dell'attività economica secondo criteri di normalità” (Cass. civ. Sez. V,
Sent. n. 30607/2024). L'indisponibilità dell'unico asset aziendale a causa del fallimento altrui costituisce un impedimento oggettivo e non una scelta gestionale antieconomica;
c.- il contribuente ha l'onere di provare le oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione (Cass. civ. Sez. V, Sent. n. 18657/2024), onere che la Ricorrente_1 S.R.L. ha pienamente assolto producendo sin dal primo grado la documentazione relativa all'acquisto degli immobili e al successivo fallimento della società venditrice.
In relazione alla istanza nr. prot. 0041600 relativa all'esercizio 2013 periodo 1/1/2013-10/12/2013 per “test ricavi presunti”, la Suprema Corte ha definitivamente certificato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della disapplicazione in favore della Ricorrente_1, determinando il passaggio in giudicato della relativa statuizione, che è vincolante nel presente giudizio.
Il giudicato si e' formato dopo la conclusione del giudizio di secondo grado e durante la pendenza del giudizio in Cassazione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigetta l'appello e conferma la illegittimità dell'atto di diniego ex art 37, comma 8, del Dpr 600/73 prot. n.1465/2012.
La natura controversa delle quaestiones iuris trattate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, rigetta l'appello. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.