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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG N. 2025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 2025/2025 RG promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Castagna Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dagli avv. Vittoria Grattieri e Matelda Controparte_1
Anstasio
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
17.09.2025:
pagina 1 di 8 per la ricorrente: “preso atto del deposito della situazione reddituale del Sig.
[...]
, il sottoscritto insiste per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e CP_1 precisamente: in ordine all'assegno di mantenimento, visto che il resistente percepisce €
1.100,00/1.200,00 circa mensili e visto che la minore è collocata prevalentemente presso la madre (26 giorni su 30), si ritiene congruo l'importo di € 400,00 mensili a favore della minore, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie (come dettagliate nelle conclusioni del ricorso); - si insiste inoltre sul percepimento dell'assegno unico universale
a favore della madre, posto il collocamento prevalente;
Con vittoria di spese e competenze di causa”; per il resistente:“si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni ivi compreso
l'assenso all'integrale conferimento a favore della sig.ra dell'assegno unico.” Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. ha adito il Tribunale esponendo di Parte_1 aver avuto una relazione more uxorio con dalla quale il 22.01.2015 è Controparte_1 nata la figlia affetta da emiparesi conseguente a ictus perinatale e sottoposta Persona_1
a un articolato percorso riabilitativo, con riconoscimento di disabilità fino al 2023. La ricorrente ha rappresentato che la convivenza con il sarebbe cessata nel luglio CP_1
2019 per il venir meno dei presupposti di stabilità, collaborazione e sostegno reciproco necessari alla vita di coppia, evidenziando come il resistente abbia poi abbandonato l'abitazione familiare e abbia progressivamente ridotto il proprio coinvolgimento sia nella gestione quotidiana della minore sia sotto il profilo economico, limitandosi a versare un contributo di mantenimento di € 200,00 mensili, mai rivalutato e interrotto senza giustificazione a partire dal gennaio 2024, oltre a non partecipare regolarmente alle spese straordinarie;
ha esposto che il padre ha versato alla madre nell'anno 2024 solo euro 350,00
e nell'anno 2025 la somma di euro 100,00. La ricorrente ha inoltre evidenziato la condotta paterna caratterizzata da scarsa presenza, mancanza di collaborazione nella definizione di un calendario di visite stabile e disattenzione rispetto alle specifiche esigenze della figlia, la quale, a causa della propria condizione di salute e delle difficoltà relazionali con il padre, necessita di riferimenti certi, continuità affettiva e organizzazione stabile della quotidianità;
pagina 2 di 8 la madre ha lamentato che il padre si limiterebbe a vedere la minore un fine settimana ogni quindici giorni, senza alcuna organizzazione e spesso disattendendo gli accordi, con conseguente disagio e senso di incertezza per la bambina, che risentirebbe negativamente dell'assenza di una figura paterna costante. La ricorrente, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con reddito netto mensile di circa € 1.100,00, ha quindi chiesto disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento PE prevalente presso la madre, la regolamentazione dettagliata delle modalità di visita paterna, la fissazione di un contributo di mantenimento paterno pari a € 400,00 mensili rivalutabili, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF del 2017, nonché la percezione integrale dell'assegno unico universale, allegando documentazione comprovante la situazione familiare, reddituale e sanitaria, al fine di garantire la tutela dell'interesse superiore della minore e di assicurare alla stessa stabilità, continuità educativa e adeguato sostegno materiale e affettivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che l'importo di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia sarebbe stato PE concordato tra le parti in relazione alle rispettive condizioni economiche e non determinato da lui unilateralmente. Il resistente ha precisato di aver sempre adempiuto agli obblighi di contribuzione, anche con riferimento alle spese straordinarie, compresa la mensa scolastica,
e di aver provveduto, a decorrere dal 2024, a compensare quanto già versato in eccesso negli anni precedenti, come documentato dalla corrispondenza prodotta. ha CP_1 evidenziato che la sospensione dei versamenti regolari sarebbe stata determinata da sopravvenute e gravi difficoltà economiche, tra cui la perdita dell'occupazione e la sospensione della patente, circostanze che avrebbero inciso anche sulla possibilità di esercitare regolarmente il diritto di visita, aggravate dall'assenza di una soluzione abitativa idonea ad accogliere la figlia. Nonostante tali difficoltà, il resistente ha affermato di aver mantenuto un rapporto costante con la minore, continuando a sentirla telefonicamente e manifestando la volontà di riprendere una frequentazione più assidua non appena le condizioni lo consentiranno;
ha sottolineato inoltre di aver sempre cercato di mantenere un dialogo con la figlia e di essere rimasto un punto di riferimento affettivo, pur nei limiti imposti dalla situazione contingente. In contrapposizione alle richieste della madre, il padre pagina 3 di 8 ha chiesto il rigetto del ricorso e ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, ma con una regolamentazione delle visite più flessibile e compatibile con i propri orari lavorativi e le concrete possibilità.
Quanto al mantenimento, il resistente ha chiesto che sia confermato l'importo di € 200,00 mensili, ovvero quello che il Tribunale riterrà congruo, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del protocollo del CNF del 2017, compresa la mensa scolastica, e autorizzando la madre a percepire integralmente assegno unico e detrazioni fiscali.
3. All'udienza del 23.07.2025, sono comparse le parti personalmente assistite dai loro difensori. Il Giudice ha tentato invano la conciliazione. La ricorrente ha dichiarato di lavorare part-time a tempo indeterminato, di percepire € 1.100,00 mensili, di abitare in una casa in comproprietà con l'attuale marito e di sostenere le spese della figlia che PE frequenta una scuola paritaria. Il resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la NASPI, di vivere con la compagna e le figlie di lei, e di vedere la figlia nei fine PE settimana alternati. I difensori hanno insistito sulle rispettive domande. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Con provvedimento collegiale emesso in data 23.07.2025 il Tribunale ha invitato il resistente a depositare copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali intestati al medesimo e cointestati allo stesso o intestati a terzi con facoltà di delega al medesimo resistente relativi al periodo dal 01.01.2025 sino al
31.07.2025 entro il 10.09.2025 ed ha fissato udienza cartolare avanti al Giudice delegato per il giorno 17.09.2025.
4. Integrata la documentazione come richiesto, le parti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza cartolare suddetta all'esito della quale il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Non essendo emerse circostanze che impongano di discostarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore PE come richiesto peraltro concordemente dalle parti, con collocazione presso la madre, come da consuetudine di vita sino ad oggi acquisita, ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
pagina 4 di 8 6. In merito alla frequentazione padre-figlia il Tribunale ritiene che la regolamentazione proposta dal padre, ovvero una volta a settimana (preferibilmente non di venerdì) dalle
18:30 fino alla sera dopo cena, weekend alternati dal termine del corso di teatro del venerdì fino alla domenica sera, alternanza annuale delle festività natalizie e pasquali, e almeno quindici giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori, sia corrispondente all'interesse della minore e conforme al principio di bigenitorialità. Siffatta regolamentazione, infatti, trova giustificazione nella necessità di contemperare, da un lato, gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, che frequenta la scuola paritaria e attività pomeridiane come il corso di teatro, e, dall'altro, le attuali condizioni lavorative e abitative dei genitori mirando a garantire alla minore una continuità relazionale con il padre senza pregiudicare la stabilità della routine quotidiana ed il regolare svolgimento delle sue attività. Tale regime di frequentazione, inoltre, tiene conto delle difficoltà economiche e logistiche attualmente affrontate dal resistente e assicura il diritto della minore a mantenere un rapporto significativo e costante con entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del suo superiore interesse.
7. Quanto ai profili di natura economica, il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di lavorare come impiegata amministrativa con contratto part-time di 30 ore settimanali, divenuto a tempo indeterminato dal 1° giugno 2025, percependo un reddito mensile di €
1.100,00, di abitare in un immobile di cui possiede il 30%, mentre la restante quota è intestata al marito attuale, di non avere mutui in corso, ma di aver acceso un prestito con rata mensile di € 800,00, utilizzato in parte per il pagamento dell'avvocato e in parte per i centri estivi della figlia e altre spese quotidiane, che il marito svolge la professione di consulente finanziario come libero professionista, che la bambina frequenta una scuola paritaria e, da gennaio 2024 fino alla fine dell'anno scolastico 2025, la madre ha sostenuto le relative rette;
percepisce per intero l'assegno unico e non percepisce più l'indennità di frequenza per la figlia, in quanto la minore è migliorata e non le è più stata riconosciuta la
L. 104 da circa due anni. Ha allegato CU 2022 da cui risulta che, per l'anno d'imposta
2021, sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di €
7.100,72, oltre a prestazioni a sostegno del reddito (NASPI e crediti di lavoro) indicate nelle annotazioni, CU 2023 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a € 826,97 per il periodo dal 1° gennaio al 17 gennaio pagina 5 di 8 2022 (INPS) e ulteriori € 6.723,07 per il periodo dal 14 febbraio al 31 dicembre 2022
(datore di lavoro ), per un totale di € 7.550,04; risultano inoltre percepiti, a Persona_2 titolo di redditi esenti, € 316,30 per NASPI e € 2.050,00 per assegno unico universale e CU
2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di €
8.474,62, oltre a redditi esenti per € 3.578,20 (categoria AUU, assegno unico universale, come riportato nella sezione annotazioni: “importo del reddito esente percepito 3.578,20”).
Il padre, invece, ha dichiarato di essere disoccupato, che l'ultimo lavoro è terminato nell'agosto del 2024, di abitare con l'attuale compagna nell'appartamento di proprietà di quest'ultima, che lavora come addetta alle pulizie e guadagna circa € 500,00 al mese, di percepire la NASPI pari attualmente a circa € 900,00 al mese. Dalle CU 2022 2023 e 2024 allegate emerge che nei tre anni fiscali considerati, ha percepito un reddito da CP_1 lavoro dipendente pari a € 23.551,50 € nel 2022 e € 19.192,83 sia nel 2023 che nel 2024, con una riduzione significativa dopo il primo anno e una successiva stabilità; a questi importi si aggiungono benefit accessori come il bonus carburante ed il TFR liquidato (€
7.625,67 nel 2023 e € 8.750,73 nel 2024), che contribuiscono a definire il quadro complessivo delle somme percepite e mostrano come la componente accessoria abbia inciso in modo rilevante sul trattamento economico complessivo, soprattutto in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro nel 2024.
Le allegazioni delle parti, quindi, evidenziano che il reddito annuale di in CP_1 relazione ai periodi documentati, risulta superiore a quello della madre, a conferma di una situazione reddituale più favorevole sia in termini di importi percepiti sia di accessori economici collegati al rapporto di lavoro. Il Collegio ritiene che questo squilibrio reddituale abbia un impatto diretto sull'obbligo di mantenimento, poiché la maggiore capacità economica di rispetto alla madre implica, in un'ottica di equità e Controparte_1 proporzionalità, una sua maggiore responsabilità nel contribuire alle spese di mantenimento per il figlio. Ciò vale anche nel caso in cui abbia perso il lavoro, in quanto è ancora CP_1 in età lavorativa e dotato di capacità e possibilità concrete di reperire nuove occupazioni, secondo i principi giurisprudenziali che valorizzano non solo il reddito effettivo ma anche la capacità lavorativa del genitore.
Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che, in ragione della minore frequentazione del pagina 6 di 8 padre e del conseguente maggior onere di accudimento a carico della madre, il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, dal PE deposito del ricorso, entro il giorno 05 del mese della somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del Protocollo del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole. Quanto alle spese per la scuola frequentata da il Collegio rileva che entrambi i PE genitori hanno riconosciuto che la scelta della scuola paritaria per è stata decisa da PE entrambi i genitori e che, fino al 2023, la retta e le spese scolastiche sono sempre state divise equamente tra di loro. Dal 2024, la madre ha riferito di aver dovuto anticipare l'intero importo, mentre il padre ha motivato la sospensione dei pagamenti con la compensazione di somme già versate in passato e con la sua situazione di disoccupazione.
Considerando la decisione educativa condivisa e la prassi consolidata di suddivisione delle spese, risulta conforme ai principi di corresponsabilità genitoriale che le spese della scuola paritaria continuino ad essere ripartite al 50% tra i genitori.
8. Stante l'esito del giudizio, le relative spese, liquidate come in dispositivo, sono poste nella misura della metà a carico del resistente e a favore della ricorrente, con compensazione per la residua parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia nata il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre;
- dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e fatti salvi in ogni caso altri e migliori accordi tra i genitori, una volta a settimana (preferibilmente non di venerdì) dalle pagina 7 di 8 18:30 fino alla sera dopo cena, weekend alternati dal termine del corso di teatro del venerdì fino alla domenica sera, alternanza annuale delle festività natalizie e pasquali, una settimana durante le vacanze natalizie e due giorni durante le vacanze pasquali e almeno quindici giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre il versamento alla madre Controparte_1 Parte_1 entro il 05 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, della somma di €
350,00 a titolo di mantenimento della figlia minore importo rivalutabile PE annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per la minore venga attribuito interamente alla madre;
- dispone che le spese scolastiche e la retta della scuola paritaria frequentata da PE siano suddivise tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- condanna a pagare a il 50% delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che vengono liquidate nell'importo complessivo di € 2.800,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva, Cap e con compensazione tra le parti per la residua parte.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 2025/2025 RG promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Castagna Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dagli avv. Vittoria Grattieri e Matelda Controparte_1
Anstasio
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
17.09.2025:
pagina 1 di 8 per la ricorrente: “preso atto del deposito della situazione reddituale del Sig.
[...]
, il sottoscritto insiste per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e CP_1 precisamente: in ordine all'assegno di mantenimento, visto che il resistente percepisce €
1.100,00/1.200,00 circa mensili e visto che la minore è collocata prevalentemente presso la madre (26 giorni su 30), si ritiene congruo l'importo di € 400,00 mensili a favore della minore, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie (come dettagliate nelle conclusioni del ricorso); - si insiste inoltre sul percepimento dell'assegno unico universale
a favore della madre, posto il collocamento prevalente;
Con vittoria di spese e competenze di causa”; per il resistente:“si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni ivi compreso
l'assenso all'integrale conferimento a favore della sig.ra dell'assegno unico.” Pt_1
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. ha adito il Tribunale esponendo di Parte_1 aver avuto una relazione more uxorio con dalla quale il 22.01.2015 è Controparte_1 nata la figlia affetta da emiparesi conseguente a ictus perinatale e sottoposta Persona_1
a un articolato percorso riabilitativo, con riconoscimento di disabilità fino al 2023. La ricorrente ha rappresentato che la convivenza con il sarebbe cessata nel luglio CP_1
2019 per il venir meno dei presupposti di stabilità, collaborazione e sostegno reciproco necessari alla vita di coppia, evidenziando come il resistente abbia poi abbandonato l'abitazione familiare e abbia progressivamente ridotto il proprio coinvolgimento sia nella gestione quotidiana della minore sia sotto il profilo economico, limitandosi a versare un contributo di mantenimento di € 200,00 mensili, mai rivalutato e interrotto senza giustificazione a partire dal gennaio 2024, oltre a non partecipare regolarmente alle spese straordinarie;
ha esposto che il padre ha versato alla madre nell'anno 2024 solo euro 350,00
e nell'anno 2025 la somma di euro 100,00. La ricorrente ha inoltre evidenziato la condotta paterna caratterizzata da scarsa presenza, mancanza di collaborazione nella definizione di un calendario di visite stabile e disattenzione rispetto alle specifiche esigenze della figlia, la quale, a causa della propria condizione di salute e delle difficoltà relazionali con il padre, necessita di riferimenti certi, continuità affettiva e organizzazione stabile della quotidianità;
pagina 2 di 8 la madre ha lamentato che il padre si limiterebbe a vedere la minore un fine settimana ogni quindici giorni, senza alcuna organizzazione e spesso disattendendo gli accordi, con conseguente disagio e senso di incertezza per la bambina, che risentirebbe negativamente dell'assenza di una figura paterna costante. La ricorrente, titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con reddito netto mensile di circa € 1.100,00, ha quindi chiesto disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento PE prevalente presso la madre, la regolamentazione dettagliata delle modalità di visita paterna, la fissazione di un contributo di mantenimento paterno pari a € 400,00 mensili rivalutabili, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF del 2017, nonché la percezione integrale dell'assegno unico universale, allegando documentazione comprovante la situazione familiare, reddituale e sanitaria, al fine di garantire la tutela dell'interesse superiore della minore e di assicurare alla stessa stabilità, continuità educativa e adeguato sostegno materiale e affettivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, sostenendo che l'importo di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia sarebbe stato PE concordato tra le parti in relazione alle rispettive condizioni economiche e non determinato da lui unilateralmente. Il resistente ha precisato di aver sempre adempiuto agli obblighi di contribuzione, anche con riferimento alle spese straordinarie, compresa la mensa scolastica,
e di aver provveduto, a decorrere dal 2024, a compensare quanto già versato in eccesso negli anni precedenti, come documentato dalla corrispondenza prodotta. ha CP_1 evidenziato che la sospensione dei versamenti regolari sarebbe stata determinata da sopravvenute e gravi difficoltà economiche, tra cui la perdita dell'occupazione e la sospensione della patente, circostanze che avrebbero inciso anche sulla possibilità di esercitare regolarmente il diritto di visita, aggravate dall'assenza di una soluzione abitativa idonea ad accogliere la figlia. Nonostante tali difficoltà, il resistente ha affermato di aver mantenuto un rapporto costante con la minore, continuando a sentirla telefonicamente e manifestando la volontà di riprendere una frequentazione più assidua non appena le condizioni lo consentiranno;
ha sottolineato inoltre di aver sempre cercato di mantenere un dialogo con la figlia e di essere rimasto un punto di riferimento affettivo, pur nei limiti imposti dalla situazione contingente. In contrapposizione alle richieste della madre, il padre pagina 3 di 8 ha chiesto il rigetto del ricorso e ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, ma con una regolamentazione delle visite più flessibile e compatibile con i propri orari lavorativi e le concrete possibilità.
Quanto al mantenimento, il resistente ha chiesto che sia confermato l'importo di € 200,00 mensili, ovvero quello che il Tribunale riterrà congruo, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del protocollo del CNF del 2017, compresa la mensa scolastica, e autorizzando la madre a percepire integralmente assegno unico e detrazioni fiscali.
3. All'udienza del 23.07.2025, sono comparse le parti personalmente assistite dai loro difensori. Il Giudice ha tentato invano la conciliazione. La ricorrente ha dichiarato di lavorare part-time a tempo indeterminato, di percepire € 1.100,00 mensili, di abitare in una casa in comproprietà con l'attuale marito e di sostenere le spese della figlia che PE frequenta una scuola paritaria. Il resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la NASPI, di vivere con la compagna e le figlie di lei, e di vedere la figlia nei fine PE settimana alternati. I difensori hanno insistito sulle rispettive domande. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Con provvedimento collegiale emesso in data 23.07.2025 il Tribunale ha invitato il resistente a depositare copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali intestati al medesimo e cointestati allo stesso o intestati a terzi con facoltà di delega al medesimo resistente relativi al periodo dal 01.01.2025 sino al
31.07.2025 entro il 10.09.2025 ed ha fissato udienza cartolare avanti al Giudice delegato per il giorno 17.09.2025.
4. Integrata la documentazione come richiesto, le parti hanno depositato note di trattazione scritta per l'udienza cartolare suddetta all'esito della quale il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Non essendo emerse circostanze che impongano di discostarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore PE come richiesto peraltro concordemente dalle parti, con collocazione presso la madre, come da consuetudine di vita sino ad oggi acquisita, ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
pagina 4 di 8 6. In merito alla frequentazione padre-figlia il Tribunale ritiene che la regolamentazione proposta dal padre, ovvero una volta a settimana (preferibilmente non di venerdì) dalle
18:30 fino alla sera dopo cena, weekend alternati dal termine del corso di teatro del venerdì fino alla domenica sera, alternanza annuale delle festività natalizie e pasquali, e almeno quindici giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori, sia corrispondente all'interesse della minore e conforme al principio di bigenitorialità. Siffatta regolamentazione, infatti, trova giustificazione nella necessità di contemperare, da un lato, gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, che frequenta la scuola paritaria e attività pomeridiane come il corso di teatro, e, dall'altro, le attuali condizioni lavorative e abitative dei genitori mirando a garantire alla minore una continuità relazionale con il padre senza pregiudicare la stabilità della routine quotidiana ed il regolare svolgimento delle sue attività. Tale regime di frequentazione, inoltre, tiene conto delle difficoltà economiche e logistiche attualmente affrontate dal resistente e assicura il diritto della minore a mantenere un rapporto significativo e costante con entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del suo superiore interesse.
7. Quanto ai profili di natura economica, il Collegio rileva che la madre ha dichiarato di lavorare come impiegata amministrativa con contratto part-time di 30 ore settimanali, divenuto a tempo indeterminato dal 1° giugno 2025, percependo un reddito mensile di €
1.100,00, di abitare in un immobile di cui possiede il 30%, mentre la restante quota è intestata al marito attuale, di non avere mutui in corso, ma di aver acceso un prestito con rata mensile di € 800,00, utilizzato in parte per il pagamento dell'avvocato e in parte per i centri estivi della figlia e altre spese quotidiane, che il marito svolge la professione di consulente finanziario come libero professionista, che la bambina frequenta una scuola paritaria e, da gennaio 2024 fino alla fine dell'anno scolastico 2025, la madre ha sostenuto le relative rette;
percepisce per intero l'assegno unico e non percepisce più l'indennità di frequenza per la figlia, in quanto la minore è migliorata e non le è più stata riconosciuta la
L. 104 da circa due anni. Ha allegato CU 2022 da cui risulta che, per l'anno d'imposta
2021, sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di €
7.100,72, oltre a prestazioni a sostegno del reddito (NASPI e crediti di lavoro) indicate nelle annotazioni, CU 2023 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2022, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a € 826,97 per il periodo dal 1° gennaio al 17 gennaio pagina 5 di 8 2022 (INPS) e ulteriori € 6.723,07 per il periodo dal 14 febbraio al 31 dicembre 2022
(datore di lavoro ), per un totale di € 7.550,04; risultano inoltre percepiti, a Persona_2 titolo di redditi esenti, € 316,30 per NASPI e € 2.050,00 per assegno unico universale e CU
2024 da cui emergono redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo di €
8.474,62, oltre a redditi esenti per € 3.578,20 (categoria AUU, assegno unico universale, come riportato nella sezione annotazioni: “importo del reddito esente percepito 3.578,20”).
Il padre, invece, ha dichiarato di essere disoccupato, che l'ultimo lavoro è terminato nell'agosto del 2024, di abitare con l'attuale compagna nell'appartamento di proprietà di quest'ultima, che lavora come addetta alle pulizie e guadagna circa € 500,00 al mese, di percepire la NASPI pari attualmente a circa € 900,00 al mese. Dalle CU 2022 2023 e 2024 allegate emerge che nei tre anni fiscali considerati, ha percepito un reddito da CP_1 lavoro dipendente pari a € 23.551,50 € nel 2022 e € 19.192,83 sia nel 2023 che nel 2024, con una riduzione significativa dopo il primo anno e una successiva stabilità; a questi importi si aggiungono benefit accessori come il bonus carburante ed il TFR liquidato (€
7.625,67 nel 2023 e € 8.750,73 nel 2024), che contribuiscono a definire il quadro complessivo delle somme percepite e mostrano come la componente accessoria abbia inciso in modo rilevante sul trattamento economico complessivo, soprattutto in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro nel 2024.
Le allegazioni delle parti, quindi, evidenziano che il reddito annuale di in CP_1 relazione ai periodi documentati, risulta superiore a quello della madre, a conferma di una situazione reddituale più favorevole sia in termini di importi percepiti sia di accessori economici collegati al rapporto di lavoro. Il Collegio ritiene che questo squilibrio reddituale abbia un impatto diretto sull'obbligo di mantenimento, poiché la maggiore capacità economica di rispetto alla madre implica, in un'ottica di equità e Controparte_1 proporzionalità, una sua maggiore responsabilità nel contribuire alle spese di mantenimento per il figlio. Ciò vale anche nel caso in cui abbia perso il lavoro, in quanto è ancora CP_1 in età lavorativa e dotato di capacità e possibilità concrete di reperire nuove occupazioni, secondo i principi giurisprudenziali che valorizzano non solo il reddito effettivo ma anche la capacità lavorativa del genitore.
Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio dispone che, in ragione della minore frequentazione del pagina 6 di 8 padre e del conseguente maggior onere di accudimento a carico della madre, il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, dal PE deposito del ricorso, entro il giorno 05 del mese della somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee
Guida del Protocollo del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che venga percepito interamente dalla madre quale genitore prevalentemente collocatario della prole. Quanto alle spese per la scuola frequentata da il Collegio rileva che entrambi i PE genitori hanno riconosciuto che la scelta della scuola paritaria per è stata decisa da PE entrambi i genitori e che, fino al 2023, la retta e le spese scolastiche sono sempre state divise equamente tra di loro. Dal 2024, la madre ha riferito di aver dovuto anticipare l'intero importo, mentre il padre ha motivato la sospensione dei pagamenti con la compensazione di somme già versate in passato e con la sua situazione di disoccupazione.
Considerando la decisione educativa condivisa e la prassi consolidata di suddivisione delle spese, risulta conforme ai principi di corresponsabilità genitoriale che le spese della scuola paritaria continuino ad essere ripartite al 50% tra i genitori.
8. Stante l'esito del giudizio, le relative spese, liquidate come in dispositivo, sono poste nella misura della metà a carico del resistente e a favore della ricorrente, con compensazione per la residua parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia nata il [...], ad Persona_1 entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocamento prevalente e domiciliazione presso la madre;
- dispone che il padre potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima e fatti salvi in ogni caso altri e migliori accordi tra i genitori, una volta a settimana (preferibilmente non di venerdì) dalle pagina 7 di 8 18:30 fino alla sera dopo cena, weekend alternati dal termine del corso di teatro del venerdì fino alla domenica sera, alternanza annuale delle festività natalizie e pasquali, una settimana durante le vacanze natalizie e due giorni durante le vacanze pasquali e almeno quindici giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre il versamento alla madre Controparte_1 Parte_1 entro il 05 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, della somma di €
350,00 a titolo di mantenimento della figlia minore importo rivalutabile PE annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per la minore venga attribuito interamente alla madre;
- dispone che le spese scolastiche e la retta della scuola paritaria frequentata da PE siano suddivise tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- condanna a pagare a il 50% delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che vengono liquidate nell'importo complessivo di € 2.800,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva, Cap e con compensazione tra le parti per la residua parte.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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