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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 485/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Pace e Massimo Parte_1
Laratro; contro
Controparte_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. Parte_1 all'inquadramento, a far data dal 1.04.2017, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, nel livello 3a del CCNL Servizi Ambientali
- FISE, il tutto con ogni conseguenza economica e normativa di legge e di contratto collettivo ed individuale di lavoro;
2) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a Parte_1 vedersi corrispondere dalla convenuta a titolo di differenze retributive e/o trattamenti retributivi maturate/i e dovute/i per il periodo dal 1.12.2016 al
31.12.2023, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, l'importo complessivo di € 35.340,71 lordi, ovvero quel diverso importo che anche per quel diverso periodo dovesse a tale titolo risultare in corso di causa,
e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo €
35.340,71, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare dovuto dalla società convenuta;
In via subordinata:
3) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. Parte_1 all'inquadramento, a far data dal 1.04.2017, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, nel livello 3b del CCNL Servizi Ambientali
- FISE, il tutto con ogni conseguenza economica e normativa di legge e di contratto collettivo ed individuale di lavoro;
4) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a Parte_1 vedersi corrispondere dalla convenuta a titolo di differenze retributive e/o trattamenti retributivi maturate/i e dovute/i per il periodo dal 1.12.2016 al
31.12.2023, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, l'importo complessivo di € 27.184,34 lordi, ovvero quel diverso importo che anche per quel diverso periodo dovesse a tale titolo risultare in corso di causa,
e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo €
27.184,34, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare dovuto dalla società convenuta;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- con condanna e vittoria di spese e competenze;
- con sentenza immediatamente esecutiva.”
Veniva pertanto fissata l'odierna udienza alla quale nessuno compariva.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato. Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, 25/02/2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 485/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Pace e Massimo Parte_1
Laratro; contro
Controparte_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. Parte_1 all'inquadramento, a far data dal 1.04.2017, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, nel livello 3a del CCNL Servizi Ambientali
- FISE, il tutto con ogni conseguenza economica e normativa di legge e di contratto collettivo ed individuale di lavoro;
2) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a Parte_1 vedersi corrispondere dalla convenuta a titolo di differenze retributive e/o trattamenti retributivi maturate/i e dovute/i per il periodo dal 1.12.2016 al
31.12.2023, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, l'importo complessivo di € 35.340,71 lordi, ovvero quel diverso importo che anche per quel diverso periodo dovesse a tale titolo risultare in corso di causa,
e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo €
35.340,71, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare dovuto dalla società convenuta;
In via subordinata:
3) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. Parte_1 all'inquadramento, a far data dal 1.04.2017, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, nel livello 3b del CCNL Servizi Ambientali
- FISE, il tutto con ogni conseguenza economica e normativa di legge e di contratto collettivo ed individuale di lavoro;
4) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del sig. a Parte_1 vedersi corrispondere dalla convenuta a titolo di differenze retributive e/o trattamenti retributivi maturate/i e dovute/i per il periodo dal 1.12.2016 al
31.12.2023, ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa, l'importo complessivo di € 27.184,34 lordi, ovvero quel diverso importo che anche per quel diverso periodo dovesse a tale titolo risultare in corso di causa,
e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo €
27.184,34, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare dovuto dalla società convenuta;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- con condanna e vittoria di spese e competenze;
- con sentenza immediatamente esecutiva.”
Veniva pertanto fissata l'odierna udienza alla quale nessuno compariva.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato. Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, 25/02/2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume