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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1649/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009191536000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe lamentandone la regolarità formale nonché
l'intervenuta prescrizione del tributo in quanto afferente a bollo auto anno 2014 e di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento prodromica. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contrastando il ricorso e chiedendo il rigetto del medesimo con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che, dall'esame degli atti versati in giudizio, risulta regolare la notifica della cartella effettuata in data 23.05.2018 – a fronte dell'avvenuta ricezione del ruolo esecutivo da parte dell'Ente impositore in data 19.12.2017 conseguente all'avvenuta notifica dell'Avviso di accertamento non contestato da parte ricorrente. La notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta entro i termini prescrizionali, estesi ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e s.m.i. .
Ne deriva il rigetto del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1649/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229009191536000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe lamentandone la regolarità formale nonché
l'intervenuta prescrizione del tributo in quanto afferente a bollo auto anno 2014 e di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento prodromica. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contrastando il ricorso e chiedendo il rigetto del medesimo con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che, dall'esame degli atti versati in giudizio, risulta regolare la notifica della cartella effettuata in data 23.05.2018 – a fronte dell'avvenuta ricezione del ruolo esecutivo da parte dell'Ente impositore in data 19.12.2017 conseguente all'avvenuta notifica dell'Avviso di accertamento non contestato da parte ricorrente. La notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta entro i termini prescrizionali, estesi ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e s.m.i. .
Ne deriva il rigetto del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso e compensa le spese.