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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10368 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19973 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2724/22,
pronunciata l'11.05.2022, depositata in data 24.05.2022, e vertente
TRA
(C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Ciro Luigi Di
Fiore, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo, sito in Ercolano (NA), alla Via Panoramica n. 85;
appellante
CONTRO
, (C.F. , difeso e rappresentato, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Paolo Arturo Porcaro, (C.F. ), ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in San Giorgio a
Cremano (NA), alla Via Carducci n. 7;
appellata
NONCHE'
, (C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede legale presso la Casa
Comunale, sita in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Carlino, ( ); C.F._5
appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato il 23.09.2021, citò in giudizio, Controparte_1
dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, l' Controparte_3
e il , proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_2
avverso la cartella di pagamento n. 07120200004842749, notificata il 15.09.21,
relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada del 2017.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, ne domandò
la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese. Entrambe le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda, ne domandarono il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 2724/22, pronunciata l'11.05.2022 e pubblicata il 24.05.2022, non ritenendo valida la notifica di verbali in contestazione,
ha accolto la domanda condannando gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, per una somma di € 350,00 per compensi, ed € 100,00 per spese.
Avverso tale pronuncia, in data 01.09.22, propone appello l'agente della riscossione,
limitando la contestazione al capo di sentenza relativo al governo di spese.
L'appellante ne assume l'illegittimità ed erroneità sull'assunto che l'accoglimento sia stato dipeso da irregolarità della notificazione del verbale, di esclusiva competenza dell'ente creditore e per la quale pertanto non può essere considerato responsabile. Domanda preliminarmente la sospensione della gravata pronuncia e,
nel merito, la revoca della condanna alle spese a suo carico per entrambi i gradi di giudizio.
Mediante appello incidentale si costituisce il , Controparte_2
deducendo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva, nonché, nel merito,
l'infondatezza. Chiede, pertanto, in riforma integrale della pronuncia, il rigetto dell'opposizione.
In via subordinata, domanda la condanna del solo concessionario alle spese di giudizio.
L'appellato eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_1
gravame, ne domanda il rigetto con vittoria di spese.
Con provvedimento reso il 22.10.2025, la causa è trattenuta in decisione senza termini di legge. L'appellante incidentale e l'appellato eccepiscono in primis l'inammissibilità
dell'appello inquanto privo di specifica indicazione delle parti di sentenza impugnate, nonché delle violazioni di legge che si assumono rilevanti ai fini della decisione.
Tale eccezione è infondata.
Al contrario, si ritiene che l'atto introduttivo del presente giudizio contenga una chiara indicazioni dei capi di sentenza impugnati e delle norme che si ritengono violate. Al riguardo, va ricordato che “L'individuazione di un «percorso logico
alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un
«progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla
motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle
parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un
provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto (…) è che la parte appellante ponga il
giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della
censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il
perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il
rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (Cass., S.U., Sent. n.
27199/17).
L'Ente creditore eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, in quanto tardiva.
Tale eccezione è infondata.
Invero, la proposta azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, il quale, nel richiamare l'applicazione degli artt. 6 e s.s. del D. Lgs 150/2011, consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, a condizione che venga esercitato entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data
15.09.2021 (circostanza, peraltro, non contestata), mentre la notifica dell'atto di citazione di primo grado è stata ritualmente eseguita il 23.09.21, nel rispetto,
dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma.
Poste tali preliminari considerazioni, si ritiene che il giudicante di prime cure abbia errato nel considerare invalide le notifiche di tutti i verbali contestati.
Oggetto della cartella sono i verbali n. 253240/17, 256487/17 e 251979/17.
Invero, dall'analisi della documentazione prodotta, emerge che l'iter notificatorio del verbale n. 256487/17 risulta validamente eseguito, in quanto completo dell'avviso di ricevimento del rilascio dell'atto a familiare convivente.
Dei verbali n. 25340/17 e 251979/17 sono stati prodotti unicamente gli avvisi di ricevimento degli avvenuti depositi (c.d. CAD), e non anche i necessari avvisi di ricevimento dei plichi contenenti i verbali, così come disposto dall'art. 8 L. 890/82.
Per tali motivazioni, i due indicati verbali non posso essere considerati validamente notificati.
Quanto alla condanna alle spese dell' e dell'Ente creditore, Controparte_4
è bene precisare che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò,
interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore
deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al
principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae
origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto
che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito
della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018; Cass.
civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent. n. 15900/2017).
Nel caso in esame, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale e dunque della soccombenza reciproca delle parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello principale;
- b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
nei confronti di e dell' Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2724/22
[...]
pronunciata l'11.05.2022 e depositata il 24.05.2022, in riforma della pronuncia,
dichiara la nullità dei verbali di accertamento n. 25340/17 e 251979/17;
-c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 11.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19973 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2724/22,
pronunciata l'11.05.2022, depositata in data 24.05.2022, e vertente
TRA
(C.F. , con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Ciro Luigi Di
Fiore, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
medesimo, sito in Ercolano (NA), alla Via Panoramica n. 85;
appellante
CONTRO
, (C.F. , difeso e rappresentato, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Paolo Arturo Porcaro, (C.F. ), ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in San Giorgio a
Cremano (NA), alla Via Carducci n. 7;
appellata
NONCHE'
, (C.F.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede legale presso la Casa
Comunale, sita in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Adele Carlino, ( ); C.F._5
appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato il 23.09.2021, citò in giudizio, Controparte_1
dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra, l' Controparte_3
e il , proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. Controparte_2
avverso la cartella di pagamento n. 07120200004842749, notificata il 15.09.21,
relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada del 2017.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, ne domandò
la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese. Entrambe le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda, ne domandarono il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 2724/22, pronunciata l'11.05.2022 e pubblicata il 24.05.2022, non ritenendo valida la notifica di verbali in contestazione,
ha accolto la domanda condannando gli opposti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, per una somma di € 350,00 per compensi, ed € 100,00 per spese.
Avverso tale pronuncia, in data 01.09.22, propone appello l'agente della riscossione,
limitando la contestazione al capo di sentenza relativo al governo di spese.
L'appellante ne assume l'illegittimità ed erroneità sull'assunto che l'accoglimento sia stato dipeso da irregolarità della notificazione del verbale, di esclusiva competenza dell'ente creditore e per la quale pertanto non può essere considerato responsabile. Domanda preliminarmente la sospensione della gravata pronuncia e,
nel merito, la revoca della condanna alle spese a suo carico per entrambi i gradi di giudizio.
Mediante appello incidentale si costituisce il , Controparte_2
deducendo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva, nonché, nel merito,
l'infondatezza. Chiede, pertanto, in riforma integrale della pronuncia, il rigetto dell'opposizione.
In via subordinata, domanda la condanna del solo concessionario alle spese di giudizio.
L'appellato eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_1
gravame, ne domanda il rigetto con vittoria di spese.
Con provvedimento reso il 22.10.2025, la causa è trattenuta in decisione senza termini di legge. L'appellante incidentale e l'appellato eccepiscono in primis l'inammissibilità
dell'appello inquanto privo di specifica indicazione delle parti di sentenza impugnate, nonché delle violazioni di legge che si assumono rilevanti ai fini della decisione.
Tale eccezione è infondata.
Al contrario, si ritiene che l'atto introduttivo del presente giudizio contenga una chiara indicazioni dei capi di sentenza impugnati e delle norme che si ritengono violate. Al riguardo, va ricordato che “L'individuazione di un «percorso logico
alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessariamente tradursi in un
«progetto alternativo di sentenza»; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla
motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle
parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un
provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto (…) è che la parte appellante ponga il
giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della
censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il
perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il
rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (Cass., S.U., Sent. n.
27199/17).
L'Ente creditore eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado, in quanto tardiva.
Tale eccezione è infondata.
Invero, la proposta azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, il quale, nel richiamare l'applicazione degli artt. 6 e s.s. del D. Lgs 150/2011, consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, a condizione che venga esercitato entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data
15.09.2021 (circostanza, peraltro, non contestata), mentre la notifica dell'atto di citazione di primo grado è stata ritualmente eseguita il 23.09.21, nel rispetto,
dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma.
Poste tali preliminari considerazioni, si ritiene che il giudicante di prime cure abbia errato nel considerare invalide le notifiche di tutti i verbali contestati.
Oggetto della cartella sono i verbali n. 253240/17, 256487/17 e 251979/17.
Invero, dall'analisi della documentazione prodotta, emerge che l'iter notificatorio del verbale n. 256487/17 risulta validamente eseguito, in quanto completo dell'avviso di ricevimento del rilascio dell'atto a familiare convivente.
Dei verbali n. 25340/17 e 251979/17 sono stati prodotti unicamente gli avvisi di ricevimento degli avvenuti depositi (c.d. CAD), e non anche i necessari avvisi di ricevimento dei plichi contenenti i verbali, così come disposto dall'art. 8 L. 890/82.
Per tali motivazioni, i due indicati verbali non posso essere considerati validamente notificati.
Quanto alla condanna alle spese dell' e dell'Ente creditore, Controparte_4
è bene precisare che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha, perciò,
interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore
deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al
principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae
origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto
che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito
della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Sent. 24678/2018; Cass.
civ., Sent. 2570/2017; Cass. civ., Sent. n. 15900/2017).
Nel caso in esame, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale e dunque della soccombenza reciproca delle parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello principale;
- b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
nei confronti di e dell' Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2724/22
[...]
pronunciata l'11.05.2022 e depositata il 24.05.2022, in riforma della pronuncia,
dichiara la nullità dei verbali di accertamento n. 25340/17 e 251979/17;
-c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 11.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone