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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4337/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/09/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giuseppe Pizzi) Parte_1 nei confronti dell' , in personale del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) e nei confronti di , in personale del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Vera Artimagnella) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato e della delibera di ammissione , riserva all'esito della loro presentazione previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle pretese sottese;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa di versamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 09420239007289290000 e, conseguentemente, disporne l'annullamento. Parte ricorrente deduceva che: agiva Avverso e per l'annullamento, previa sospensione, Dell' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
n. 09420239007289290000, lotto di stampa N. 27384 del 21/07/2023 notificato in data
28/08/2023 alla sig.ra , con la quale il suddetto Ente di riscossione ingiungeva Parte_1
1 il pagamento della somma di € 43.278,82, opposta in questa sede per la sola parte relativa a debiti di natura previdenziale ed assistenziale di seguito specificati: 1) Avviso di addebito n. 39420160001286672000, asseritamente notificato il 08/04/2019, ma di fatto mai ricevuto e relativo a crediti previdenziali anno 2015 dell'importo di € 2.731,43;
2) Avviso di addebito n. 39420160003662725000 asseritamente notificato il 08/04/2019, ma di fatto mai ricevuto e relativo a crediti previdenziali anno 2015 dell'importo di € 2.705,66;
3) Avviso di addebito n. 39420170002252845000, asseritamente notificato il 08/04/2019, ma di fatto mai ricevuto e relativo a crediti previdenziali anno 2015 dell'importo di € 2.726,53; riceveva a mezzo plico postale, intimazione di pagamento in data 28/08/2023, con la quale l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di € 43.278,82, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'intimato pagamento nel termine di 5 giorni si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Si costituiva, altresì e contestava la domanda . CP_3
Parte resistente si costituiva contestando la domanda ed evidenziando ch CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420160001286672000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 30.03.2019 (notifica manuale con raccomandata) – credito non ceduto;
2. 39420160003662725000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 30.03.2019 (notifica manuale con raccomandata) – credito non ceduto;
3. 39420170002252845000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 20.03.2019 (notifica manuale con raccomandata) – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato. OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è formale ed è tempestivo ex art 617 cpc. CP_ Esso è però infondato avendo l' provato la notifica degli avvisi di addebito per avviso e attestato di compiuta giacenza con avviso a febbraio e giacenza a marzo 2019 . La documentazione è postale ed è firmata. Fa riferimento al luogo dell'abitazione della parte ricorrente e non è necessaria raccomandata informativa una volta attestato che è stato lasciato avviso il 27.2.2019 ,perché il documento prodotto fa fede della procedura seguita potendo l'avviso di addebito essere consegnato tramite il procedimento ordinario postale .
DECADENZA Il motivo è sollevato dalla parte ricorrente solo con le note scritte e pertanto è nuovo e inammissibile In ogni caso è infondato poiché non si applica alla materia contributiva la norma dell'art 25 dpr 602/73 ma l'art 25 dlgs 46 del 1999 che ha termini diversi . Il motivo è comunque ormai precluso dalla avvenuta notifica degli avvisi di addebito non tempestivamente impugnati .
PRESCRIZIONE Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022. In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2 Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ). Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione . L' prova la notifica degli AVA contestati come sopra detto anche se non produce prova di CP_1 atti interruttivi .
Per il resto non produce altri atti interruttivi prima della intimazione opposta . CP_3
Tuttavia la notifica degli avvisi di addebito nel 2019 è sufficiente , a fortiori tenuto conto della sospensione per emergenza Covid 19 che ha allungato di 311 giorni il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95 ( vedasi articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e art articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni) , è sufficiente a interrompere la prescrizione con l'intimazione opposta.
La pretesa contributiva di cui agli avvisi contestati non è dunque prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente - l'esonero dalle spese noj è applicabile alla materia della contribuzione ma alle prestazioni - per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 29.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4337/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/09/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giuseppe Pizzi) Parte_1 nei confronti dell' , in personale del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) e nei confronti di , in personale del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (difeso dall'avv. Vera Artimagnella) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e le parti resistenti ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3 liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_1 complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato e della delibera di ammissione , riserva all'esito della loro presentazione previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle pretese sottese;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa di versamento dei contributi portati dagli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 09420239007289290000 e, conseguentemente, disporne l'annullamento. Parte ricorrente deduceva che: agiva Avverso e per l'annullamento, previa sospensione, Dell' INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
n. 09420239007289290000, lotto di stampa N. 27384 del 21/07/2023 notificato in data
28/08/2023 alla sig.ra , con la quale il suddetto Ente di riscossione ingiungeva Parte_1
1 il pagamento della somma di € 43.278,82, opposta in questa sede per la sola parte relativa a debiti di natura previdenziale ed assistenziale di seguito specificati: 1) Avviso di addebito n. 39420160001286672000, asseritamente notificato il 08/04/2019, ma di fatto mai ricevuto e relativo a crediti previdenziali anno 2015 dell'importo di € 2.731,43;
2) Avviso di addebito n. 39420160003662725000 asseritamente notificato il 08/04/2019, ma di fatto mai ricevuto e relativo a crediti previdenziali anno 2015 dell'importo di € 2.705,66;
3) Avviso di addebito n. 39420170002252845000, asseritamente notificato il 08/04/2019, ma di fatto mai ricevuto e relativo a crediti previdenziali anno 2015 dell'importo di € 2.726,53; riceveva a mezzo plico postale, intimazione di pagamento in data 28/08/2023, con la quale l'Agente della Riscossione ha intimato il pagamento per un importo complessivo di € 43.278,82, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'intimato pagamento nel termine di 5 giorni si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Si costituiva, altresì e contestava la domanda . CP_3
Parte resistente si costituiva contestando la domanda ed evidenziando ch CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420160001286672000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 30.03.2019 (notifica manuale con raccomandata) – credito non ceduto;
2. 39420160003662725000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 30.03.2019 (notifica manuale con raccomandata) – credito non ceduto;
3. 39420170002252845000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il 20.03.2019 (notifica manuale con raccomandata) – credito non ceduto.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato. OMESSA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo è formale ed è tempestivo ex art 617 cpc. CP_ Esso è però infondato avendo l' provato la notifica degli avvisi di addebito per avviso e attestato di compiuta giacenza con avviso a febbraio e giacenza a marzo 2019 . La documentazione è postale ed è firmata. Fa riferimento al luogo dell'abitazione della parte ricorrente e non è necessaria raccomandata informativa una volta attestato che è stato lasciato avviso il 27.2.2019 ,perché il documento prodotto fa fede della procedura seguita potendo l'avviso di addebito essere consegnato tramite il procedimento ordinario postale .
DECADENZA Il motivo è sollevato dalla parte ricorrente solo con le note scritte e pertanto è nuovo e inammissibile In ogni caso è infondato poiché non si applica alla materia contributiva la norma dell'art 25 dpr 602/73 ma l'art 25 dlgs 46 del 1999 che ha termini diversi . Il motivo è comunque ormai precluso dalla avvenuta notifica degli avvisi di addebito non tempestivamente impugnati .
PRESCRIZIONE Il motivo ha legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n. 7514/2022. In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
2 Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ). Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione . L' prova la notifica degli AVA contestati come sopra detto anche se non produce prova di CP_1 atti interruttivi .
Per il resto non produce altri atti interruttivi prima della intimazione opposta . CP_3
Tuttavia la notifica degli avvisi di addebito nel 2019 è sufficiente , a fortiori tenuto conto della sospensione per emergenza Covid 19 che ha allungato di 311 giorni il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95 ( vedasi articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e art articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni) , è sufficiente a interrompere la prescrizione con l'intimazione opposta.
La pretesa contributiva di cui agli avvisi contestati non è dunque prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente - l'esonero dalle spese noj è applicabile alla materia della contribuzione ma alle prestazioni - per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 29.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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