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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 436/2024 del R.G.V.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
a SC S. EL (TE), alla Via S. Allende n. 11, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
Sonia Reggi (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio con C.F._2 sede a Casemolino di Castellalto (TE), alla Via Emilia
ATTRICE
Contro
nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE P.G., in sede. OGGETTO dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, Voglia così provvedere:
1) dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 Controparte_1 emessa il 12 giugno 2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-AN di ET resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 12 novembre 2024;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza a margine dell'atto registrato al n. 45, parte II, serie A dell'anno 2019, procedendo agli incombenti di cui alla legge n. 847 del 1929, ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura come da nota spese che si allega.
Per il P.G:
Si chiede, in accoglimento dell'atto di citazione dell'ex coniuge , che la Corte di Parte_1
Appello sede, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 legge n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-AN di ET
(in data 12.06.2024 ruolo 3812/23) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 12/11/2024 .
Fatto e diritto ha convenuto dinanzi all'intestata Corte ai fini della dichiarazione di efficacia in Parte_1
Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Abruzzese-AN di ET (in data 12.06.2024 ruolo 3812/23) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
12/11/2024 che dichiarava la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario l'08.12.2019 a
IA (TE) nel Santuario della Madonna dello Splendore, Parrocchia di S. Flaviano, Diocesi di
Teramo-Atri, atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di IA (TE), n.
45, parte II, serie A dell'anno 2019.
Ha rappresentato:
1) che le parti avevano interrotto la convivenza coniugale il 14.03.2022 ed in data 28.10.2022 avevano presentato la richiesta congiunta di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di IA (TE) (doc. 2);
- che il 12.01.2023 si era concluso il procedimento relativo alla registrazione e conferma dell'accordo di separazione (cf. doc. 1); - che dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
-che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e da lei Controparte_2 adito previa convocazione del che non aveva inteso partecipare al giudizio, aveva con CP_1 sentenza del 12.06.2024 dichiarato la nullità del matrimonio de quo per “Grave difetto di discrezione di giudizio, circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, nella donna attrice (can.
1095 n. 2 C.I.C.)” (doc. 3, p. 17/12);
- che la predetta sentenza, notificata alla sig.ra in data 08.08.2024, al sig. ed al Parte_1 CP_1
Difensore del Vincolo il 23.07.204, non era stata impugnata nei termini previsti dai cann. 1619 e
1640 C.J.C. ed era diventata esecutiva con decreto del 13.09.2024 emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-AN e di Appello ex can. 1679 C.J.C. (doc. 4);
- che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ai sensi del- l'art. 8, n. 2 dell'Accordo di
Modifica del Concordato Lateranense del 18/02/1984, aveva decretato l'esecutività della sentenza canonica in data 12.11.2024 (doc. 5);
3) che era suo interesse dare esecuzione ed efficacia nella Repubblica Italiana alla predetta sentenza ecclesiastica, poiché ricorrevano nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8 comma
II dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto tra lo Stato italiano e lo Stato
Città del Vaticano a Roma in data 12.02.1984, e ratificato con L. n. 121 del 25.03.1985.
4) che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico era conforme ai principi fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico italiano, essendo stato rispettato nel procedimento il principio del contraddittorio, ossia il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, e non contenendo la stessa disposizioni contrarie all'ordine pubblico vigente nello Stato italiano, precisandosi che il vizio di cui al capo di nullità invocato nella statuizione ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC) inficiando il matrimonio – atto trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art.120 c.c.;
5) Che non esisteva tra le medesime parti procedura con il medesimo oggetto.
Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere la domanda attorea.
Fissata l'udienza del 27.05.2025 per la trattazione cartolare del procedimento e depositata da parte attrice la relata di notifica alla parte convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio, sulle note di trattazione scritta formulate dall'attrice, la causa è stata trattenuta a decisione.
Ricorrono i presupposti per la delibazione della sentenza ecclesiastica sussistendo nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che: - i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto, né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In ordine a tale ultimo presupposto deve osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità, solo nel caso in cui la convivenza tra i coniugi si sia protratta per un tempo superiore ai tre anni, occorre verificare se ricorra violazione dell'ordine pubblico dello Stato e comunque non per tutti i vizi genetici dedotti (cfr, Cass. 1999/25) .
Tale evenienza non ricorre nel caso di specie essendo emerso nel giudizio ecclesiastico -come da sentenza depositata in atti- che la convivenza tra i coniugi si è protratta per meno di tre anni.
Quanto poi alla corrispondenza dell'evento riconosciuto nella sentenza ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC ) di cui si chiede la delibazione, con l'unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento che è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120 c.c, non può che rilevarsi come già nella sentenza della Corte di Cassazione n.16051/2009 si è affermato che "in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso , le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., sicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale, di rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico"( sul punto anche Cass. 2015 n. 6611 e n. 13883)
Il convenuto (cui l'atto è stato ritualmente notificato al pari del decreto di fissazione di udienza) non si è costituito nel presente giudizio di delibazione, per addurre circostanze diverse ed eventualmente apprezzabili ai fini della valutazione della insussistenza del pur dedotto vizio inficiante la volontà.
Non ricorrono ostacoli pertanto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite tenuto conto della natura della decisione e della non opposizione della convenuta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara efficace ed esecutiva nella Repubblica italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e AN di ET (in data 12.06.2024 ruolo
3812/23) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 12/11/2024 tra i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
3) conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza a margine dell'atto registrato al n. 45, parte II, serie A dell'anno 2019, procedendo agli incombenti di cui alla legge n.
847 del 1929, ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge.
-Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21.07.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Mariangela Fuina
IL PRESIDENTE
Barbara Del Bono